2.3.5.37. Curatola Giuseppe
CURATOLA Giuseppe è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risulta a suo carico solo una condanna per contravvenzione in materia di disciplina della edificabilità dei suoli, mentre dai dati forniti dal D.A.P. non risulta che CURATOLA Giuseppe fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza
in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha
elencato CURATOLA Giuseppe
tra
gli affiliati al clan “FERRARA”.
FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato CURATOLA Giuseppe come uno dei suoi affiliati dal 1985 in poi ed ha aggiunto che “non era un killer, era un ragazzo che io lo chiamavo per farmi dei favori a me personali e lui si metteva a disposizione, però faceva parte del gruppo perché io gli davo i soldi regolarmente, lo pagavo perché era uno che apparteneva al gruppo; però se gli chiedevi il favore , ad esempio: Pippo nascondi ‘ste pistole; lui si interessava a nasconderle”.
FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha indicato CURATOLA Giuseppe quale affiliato al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano ed ha aggiunto che “non faceva proprio estorsioni, era costretto a ritirare dei soldi. […] Siccome aveva di bisogno, aveva la famiglia si è […] affiancato a noi e ritirava questi soldi e noi gli davamo qualche cosa”. Il collaboratore ha, quindi, ricordato un episodio nel quale “il MANGANARO ha fermato assieme a CURATOLA Giuseppe il finanziere, perché noi credevamo che erano dei nostri rivali, persone che ci volevano fare del male e per questo fatto l’hanno arrestato al MANGANARO che ha puntato la pistola al finanziere”. Si tratta di un episodio che è stato esaminato quando è stato trattato il reato associativo in generale (vedi pag. 520 e segg.) e che ha costituito oggetto di accertamento nella sentenza emessa in data 17-5-1993 dalla Corte di Appello di Messina nei confronti di MANGANARO Salvatore , che è stato condannato per i delitti di minaccia aggravata e di detenzione e porto illegali di arma, commessi in Messina il 17-2-1988. Il MANGANARO fu, infatti, identificato per uno dei due giovani, quello armato di pistola, che avvicinarono e minacciarono “nel pomeriggio del 17 febbraio 1988, due finanzieri, SCORZA Michele e COSTA Francesco, facenti parte della Sezione della Polizia Tributaria addetta alla lotta al commercio di sostanze stupefacenti, mentre erano in abiti borghesi, in servizio al villaggio CEP di Messina”.
SANTORO Angelo (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che, comunque, consegnava una quota dei proventi illeciti derivanti dalle estorsioni al FERRARA, il quale poi “li distribuiva ad altri, […] a quelli che camminavano con lui”, tra i quali vi era anche CURATOLA Giuseppe . Va osservato che il SANTORO, nel riferire in ordine alla manovra diretta ad inquinare le prove ordita da FERRARA Sebastiano dopo che questi aveva manifestato l’intenzione di collaborare con la giustizia, ha affermato che una delle persone che non dovevano essere accusate secondo i disegni del FERRARA era proprio CURATOLA Giuseppe . Di tale manovra si è già parlato diffusamente nella parte introduttiva della presente sentenza, quando si sono fornite alcune essenziali notizie su SANTORO Angelo (vedi pag. 170 e segg.). Si è allora sottolineato che ulteriori particolari dell’episodio sono emersi dalle dichiarazioni rese da TURRISI Antonino, ZOCCOLI Giuseppe , FERRARA Sebastiano e dallo stesso SANTORO Angelo nel corso del dibattimento di primo grado del procedimento penale n. 7/96 R.G. contro FRENI Daniele ed altri (cosiddetta Operazione “FAIDA”), celebrato davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Messina, ed i cui verbali sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento (vedi documenti acquisiti al n. 39 dell’ordinanza del 19 luglio 1997). Non occorre qui riportare neppure brevemente ciò che si è già detto, ma solo ribadire che CURATOLA rientrava certamente nel suddetto progetto di depistaggio, come emerge chiaramente dalle narrazioni di tale vicenda effettuate dai diversi collaboratori e sulla cui veridicità può difficilmente dubitarsi, già solo per la perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni del SANTORO, con quelle di FERRARA Sebastiano , il quale ha ammesso di aver cercato di non coinvolgere, tra gli altri, pure il CURATOLA, e con quelle di TURRISI Antonino, il quale, alle udienze del 2 e del 3 aprile 1997 del procedimento cosiddetto “Op. FAIDA”, ha riferito che FERRARA Sebastiano , subito dopo aver scelto di collaborare con la giustizia, gli diede, attraverso delle cassette registrate che consegnava durante i colloqui alla propria moglie, precise istruzioni sul contenuto delle dichiarazioni da rendere agli inquirenti, affinché non venissero accusati MANGANARO Salvatore , CURATOLA Giuseppe e TAMBURELLA Rosario (senza, tuttavia, accusare persone innocenti).
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996), “un certo CURATOLO” tra quelle persone che “hanno sempre parte del gruppo “FERRARA””.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha elencato “un tale di nome CURATOLA” tra gli appartenenti al clan “FERRARA”, ma ha specificato che lo conosceva solo di nome.
L’imputato CURATOLA Giuseppe , esaminato all’udienza del 13-11-1996, ha affermato di non conoscere molte delle persone che lo accusavano di aver fatto parte di un’associazione criminale. Conosceva, viceversa, FERRARA Sebastiano e SANTORO Angelo , che abitavano nel suo stesso quartiere, e con i quali “andavamo al bar anche insieme, giocavamo a carte insieme”. Ha, quindi, dichiarato di non avere mai commesso fatti di sangue per conto del FERRARA, di non aver mai spacciato droga, né compiuto estorsioni, né partecipato a riunioni di clan, ma ha ammesso solamente che “quando terminavo di lavorare andavo alla stalla dal FERRARA ad accudire i cavalli e FERRARA ogni tanto mi regalava qualche cosa di soldi perché accudivo ai cavalli”.
La difesa dell’imputato ha prodotto documentazione varia che trovasi inserita nel fascicolo degli atti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997. Si tratta di N. 22 ricevute di pagamento e N. 17 cambiali relative ad acquisti di mobili (riferibili, tuttavia, agli anni 1991, 1992 e 1993); di ricevute per l’acquisto di pesce in relazione all’attività lavorativa svolta come venditore ambulante di pesce (riferibili ad un’attività svolta, nondimeno, nel 1995); di N. 5 ricevute di cambiali di £ 150.000 cadauna, con scadenza ottobre 1988 – febbraio 1989, relative all’acquisto di un’autovettura usata; di N. 24 ricevute di £ 249.100 cadauna con scadenza 28-10-1989 – 28-9-1991, relative all’acquisto di altra autovettura usata; di documentazione relativa: 1) all’attività lavorativa prestata come trimestrale presso il comune di Messina nell’anno 1981, 2) alle dipendenze della ditta PAGLIUCA Carmelo nel 1986 per la durata di mesi sei come ferraiolo, alle dipendenze della ditta DI PIETRO Francesco nel 1987 per la durata di mesi tre, 3) alle dipendenze della ditta “IDEAL COSTRUZIONI” nel 1987 e nel 1988 per la durata complessiva di mesi sei, 4) alle dipendenze della ditta “Soc. coop. CITOLA a r.l.” nel 1989 e nel 1990 per la durata complessiva di mesi nove, 5) alle dipendenze della ditta “CEMSC a r.l.” dal 18-10-1990 al 21-10-1992.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CURATOLA Giuseppe di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” è pienamente provata. Le dichiarazioni, ancorché del tutto generiche, del SANTACATERINA hanno, infatti, trovato piena conferma in quelle di diversi altri collaboratori di sicura attendibilità.
FERRARA Sebastiano , pur avendo attribuito al CURATOLA condotte illecite di modesto rilievo criminale, ha formulato un’accusa che assume, comunque, un grande rilievo, in quanto proveniente dal capo del sodalizio criminoso del quale avrebbe fatto parte l’imputato. Non può esservi dubbio, invero, che il CURATOLA, secondo le parole del collaboratore, abbia svolto delle attività (quale quella di nascondere delle armi) che costituivano un concreto contributo causale al perseguimento degli scopi dell’associazione, mentre deve ritenersi certo che l’imputato abbia avuto piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, sia perché era generalmente noto, soprattutto al C.E.P., che FERRARA Sebastiano era un capo mafia, sicché l’effettuazione di “favori” del tipo di quello suindicato non poteva che essere interpretato dal CURATOLA come un aiuto alle attività criminose che lo stesso FERRARA svolgeva nella sua qualità di capo clan, sia perché quest’ultimo ricompensava l’imputato attraverso il regolare pagamento periodico di una somma di denaro e non con specifico riferimento ai servigi resi, così facendo intendere che egli riponeva pieno affidamento sulla permanente disponibilità del CURATOLA all’effettuazione dei suddetti “favori”. Ancor più pregnante valore probatorio hanno le affermazioni di FERRARA Carmelo, il quale non si è limitato ad indicare il nome del CURATOLA tra quelli degli affiliati, ma ha spiegato anche quale attività illecita svolgesse. Il collaboratore ha, infatti, affermato che l’imputato veniva incaricato di ritirare il “pizzo” delle estorsioni ed in cambio riceveva una piccola somma di denaro. Benché non si abbia specifico riscontro, ad esempio attraverso accertamenti compiuti con sentenze di condanna, alle parole del collaboratore in ordine alla perpetrazione da parte dell’imputato di estorsioni (pur con il ruolo modesto attribuitogli) non può, invero, dubitarsi dell’affidabilità di tali dichiarazioni, che si riferiscono ad una delle principali attività illecite svolte dal clan “FERRARA”, così da potersi qualificare con certezza la condotta del CURATOLA come un concreto contributo causale al raggiungimento degli scopi dell’associazione in tale settore criminoso. Il collaboratore ha, inoltre, ricordato un episodio, quello nel quale venne arrestato MANGANARO Salvatore , nel quale può ravvisarsi agevolmente la volontà del gruppo malavitoso capeggiato dal FERRARA di imporre, con le armi e le minacce, un assoluto controllo in un determinato quartiere cittadino, alternativo a quello che viene assicurato dagli organi dello Stato. La partecipazione del CURATOLA a tale attività appare, pertanto, inequivocabilmente sintomatica dell’esistenza di un rapporto di affiliazione e della piena condivisione degli scopi dell’associazione. Indubbio rilievo hanno, infine, anche le accuse, seppur piuttosto generiche, di SANTORO Angelo , il quale ha confermato i legami tra FERRARA Sebastiano e CURATOLA Giuseppe e la circostanza che quest’ultimo beneficiava delle ripartizioni dei proventi illeciti del sodalizio. Il ruolo di affiliato rivestito dall’imputato viene, poi, confermato dalla circostanza che il CURATOLA rientrava nel novero di quei soggetti che, secondo gli intendimenti di FERRARA Sebastiano , dovevano essere preservati dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, poiché ciò poteva giustificarsi, da un lato, con la piena consapevolezza dell’organico inserimento dell’imputato nell’associazione, e, dall’altro lato, con la particolare importanza che il FERRARA riservava al CURATOLA, probabilmente in quanto soggetto poco noto alle forze dell’ordine, nella evidente prospettiva di non recidere completamente i legami con il mondo criminale dal quale si era solo apparentemente distaccato con il suo falso “pentimento”. Le argomentazioni proposte dall’imputato contengono, infine, importanti ammissioni mentre non appaiono idonee a scagionarlo. Il CURATOLA ha, infatti, ammesso non solo di aver frequentato il FERRARA, ma anche di avere ricevuto da lui delle somme di denaro, mentre ha sostenuto che tali compensi non fossero relativi a “favori” illeciti, bensì all’attività che egli svolgeva nella stalla di FERRARA Sebastiano , dove accudiva ai cavalli. Ciò appare, invero, poco convincente, poiché i diversi collaboratori di giustizia non si sono limitati a dire che l’imputato percepiva del denaro dal FERRARA, ma hanno, altresì, indicato delle specifiche attività inequivocabilmente caratterizzanti la condotta del CURATOLA come quella di un affiliato. Poco rileva, poi, che il CURATOLA non disponesse di notevoli risorse economiche e che fosse solito effettuare gli acquisti a rate (come risulta dalla documentazione acquisita), poiché, come si è visto quando si è trattato il reato associativo in generale, non è assolutamente vero che “mafia” e “indigenza” esprimano significati tra loro antitetici e inconciliabili e la tensione della mafia verso il conseguimento del potere economico non si pone in contraddizione con l’esistenza di un gran numero di affiliati, quale il CURATOLA, che continuano a vivere ai margini della società, in una situazione di sostanziale indigenza, mentre è vero, in qualche modo, il contrario e cioè che la mafia opera spesso come elemento di compensazione, divenendo per certi strati sociali una strada percorribile per conseguire ciò che serve alla loro sopravvivenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questa Corte che sia stato acquisito un quadro probatorio omogeneo e del tutto persuasivo in base al quale può tranquillamente affermarsi la colpevolezza del CURATOLA per i reati a lui ascritti ai capi “99” e “100” della rubrica, dovendosi il sodalizio diretto da FERRARA Sebastiano qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.