2.3.5.38. Cuscinà Francesco

CUSCINA’ Francesco  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per diversi furti, porto abusivo d’arma, rapina pluriaggravata, rissa, oltraggio a pubblico, violazione della disciplina sugli stupefacenti, ma nessuno di detti reati risulta perpetrato nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione del CUSCINA’ al clan “MARCHESE”. E’, infine, da menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte del clan “CARIOLO”. Va, poi, ricordata, benché non riguardi direttamente il CUSCINA’, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 17-6-1988 a carico di CALOGERO Placido  (trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a quest’ultimo), che venne condannato per alcune rapine eseguite nel territorio di Messina tra 6-11-1986 ed il 17-1-1987, poiché in detta pronuncia viene evidenziata l’esistenza di stretti rapporti di amicizia tra il predetto CALOGERO, CUSCINA’ Francesco  e ARRIGO Salvatore, quest’ultimo ucciso il 7-3-1987, tutti soggetti ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE”. In ordine a tali questioni può, comunque, rinviarsi a quanto si è detto in occasione della trattazione dell’omicidio di ARRIGO Salvatore, dalle cui indagini scaturirono anche quelle relative alle suindicate rapine (vedi capi “70” e “71” a pag. 1170 e segg.).

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che CUSCINA’ Francesco  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 14-3-1987 al 22-7-1987; dal 2-3-1989 all’1-7-1989, e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento CUSCINA’ Francesco  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “42” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2203 e segg.) per il quale è stato, però, dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 529 e 649 c.p.p., essendo stato già giudicato per il medesimo fatto. Si è ritenuto, infatti, che la condotta delittuosa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti narrata dal SANTACATERINA, che costituisce il contenuto dell’imputazione, in nulla si distingue da quella che ha formato oggetto di esame nella sentenza, ormai irrevocabile, emessa dalla Corte di Appello di Messina il 24-3-1993, la quale ha accertato che il CUSCINA’ si rese responsabile, a Messina, in data 14-9-1991, del reato di detenzione di modiche quantità di cocaina ed eroina a fini di spaccio, fatto per il quale l’imputato ha già riportato condanna.

Il CUSCINA’ fu, nel periodo in considerazione, oggetto di un attentato alla vita, essendo stato fatto segno a un colpo di pistola mentre percorreva sul proprio ciclomotore il viale Giostra. Tale fatto, verificatosi il 1 giugno 1988, è stato oggetto di accertamento nel presente procedimento (vedi capi “63” e “64” a pag. 1409 e segg.) e di esso sono stati ritenuti responsabili GALLI Luigi , MAROTTA Gaetano  e MAURO Carmelo .

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha indicato CUSCINA’ Francesco  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che “spaccia e fa estorsioni”. Il collaboratore ha, quindi, riferito l’episodio di spaccio di sostanze stupefacenti che è stato oggetto di esame in occasione della trattazione del capo “42” di imputazione, che sembra, comunque, riferibile, come si è già osservato, ad un periodo successivo a quello preso in considerazione per il reato associativo. In sede di controesame il SANTACATERINA ha precisato (vedi udienza del 1-3-1994) di aver saputo che CUSCINA’ Francesco  era un associato perché “me l’ha detto MARCHESE e lui”.

MARCHESE Mario  ha (vedi udienza del 23-9-1996) affermato che CUSCINA’ Francesco  faceva parte del suo gruppo criminoso, precisando che questi fu uno dei “pochissimi” che rimasero “vicini a me” anche dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico e subì anche un attentato in conseguenza di tale sua fedeltà. Il collaboratore ha, quindi, ribadito, in sede di controesame (vedi udienza del 2-10-1996) che CUSCINA’ Francesco  fu “uno di quelli che non mi hanno tradito”, “che non hanno cambiato squadra” e, insieme a LEARDO Luigi , uno dei pochissimi che dopo la morte di CAVO’ Domenico non si trovava ristretto in carcere. Il MARCHESE ha, quindi, dichiarato che CUSCINA’ Francesco  spacciava ma ha sottolineato che ciò era “a titolo personale, non per l’associazione”.

ROMEO Carmelo  ha (vedi udienza dell’11-6-1996) inserito il nome di CUSCINA’ Francesco  nell’elenco delle persone affiliate del clan “MARCHESE”, ma sul suo conto ha detto soltanto di averlo conosciuto sulla via Palermo, dove lo incontrò un giorno insieme a CALOGERO Placido .

PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) indicato CUSCINA’ Francesco  tra le persone facenti parte del gruppo “SPARACIO”, “nel 1986, appena usciti dal carcere”, ed ha, quindi, aggiunto che “lui apparteneva al MARCHESE ed è rimasto sempre con MARCHESE”. Il collaboratore ha, in sede di controesame, chiarito (vedi udienza del 12-4-1996) tale apparente contraddizione, affermando che egli aveva inteso riferirsi la prima volta al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE” ed ha precisato che CUSCINA’ Francesco  così come alcuni altri soggetti da lui elencati come affiliati di detto clan, era un “uomo di MARCHESE”, vale a dire uno di coloro “che poi sono rimasti sempre fedeli a MARCHESE”. Il collaboratore ha, infatti, inserito (vedi udienza del 4-2-1996) il nome del CUSCINA’ anche nell’elenco degli appartenenti al clan “MARCHESE” ed ha affermato che, proprio a causa di tale rapporto di affiliazione, egli, appartenendo al clan “SPARACIO”, che era a quel tempo rivale del clan “MARCHESE”, cercò, nel 1988 di ucciderlo personalmente quando gli fu segnalata la sua presenza nei pressi dell’abitazione di SPASARO Giuseppina , convivente di CAMBRIA Placido, dove in quel momento si trovava latitante. Il collaboratore ha aggiunto che egli diede anche incarico a COCUZZA Natale di uccidere tanto il CUSCINA’ che GALLI Luigi . Il PARATORE ha, nondimeno, sottolineato (vedi udienza del 10-4-1996 e del 12-4-1996) che non aveva un motivo di odio personale nei confronti del CUSCINA’ ma che voleva ucciderlo solo per i contrasti esistenti tra i due gruppi ai quali rispettivamente appartenevano, in conseguenza dei quali, probabilmente, anche il CUSCINA’, se ne avesse avuto l’opportunità, avrebbe cercato di ucciderlo. Il collaboratore ha, inoltre, ricordato (vedi udienze del 16-1-1996, nella quale si è svolto l’esame, e del 10-4-1996, nella quale si è svolto il controesame) che CUSCINA’ “vendeva droga dove abita lui, in una baracca”, anche se ha precisato di non aver mai fornito droga all’imputato e di non averlo mai visto spacciare ma è “nell’ambiente risaputo”. Va precisato che il collaboratore, quando ha accennato di aver dato incarico a COCUZZA Natale di uccidere CUSCINA’ Francesco , abbia inteso far riferimento al contenuto della lettera rinvenuta dagli inquirenti nel cappotto di SPASARO Giuseppina  il giorno nel quale CAMBRIA Placido venne ucciso e la stessa SPASARO fu gravemente ferita. Come si è visto quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale (vedi pag. 298 e segg.), il teste SPERANZA Vincenzo, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina, escusso all’udienza del 22-12-1995, ha, infatti, riferito che nella tasca di un cappotto di montone che SPASARO Giuseppina , convivente del CAMBRIA, indossava al momento dell’agguato mortale, furono rinvenute due lettere, una delle quali attribuita, per il contenuto e per la firma (“tuo fratello Enzo”), al pregiudicato PARATORE Vincenzo, inteso “Enzo scheggia”. Una perizia grafica confermò, quindi, la predetta ipotesi e lo stesso PARATORE Vincenzo, divenuto collaboratore di giustizia, ha ammesso (vedi udienza del 1-4-1996) di aver mandato, poco prima dell’omicidio sopra menzionato, dal carcere di Messina dove si trovava detenuto, a CAMBRIA Placido, tramite la propria moglie, una lettera costituita da due fogli, nella quale lo informava di quanto stava succedendo in carcere. SCILIBERTO Maria, moglie del PARATORE, sentita all’udienza del 13-10-1997 ha confermato di essersi prestata, in quella circostanza, così come faceva tutte le settimane, a trasmettere una lettera del marito al CAMBRIA, precisando però di non aver trovato quest’ultimo e di aver dovuto consegnare la lettera alla SPASARO perché la recapitasse al convivente. Si è già osservato che non è stato rinvenuto il verbale di sequestro della lettera né il documento originale, bensì solo una fotocopia che è stata prodotta dal Pubblico Ministero e che è stata acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento all’udienza del 13-4-1996. Nondimeno, possono sussistere ben pochi dubbi circa il fatto che la suddetta copia riproduca fedelmente il documento originale e che questo si identifichi proprio nella lettera che avrebbe mandato il PARATORE al CAMBRIA, tenuto conto che il primo, avuta la possibilità di prendere visione del documento, ha riconosciuto (vedi udienza del 13-4-1996) la propria scrittura ed ha esposto (vedi udienza del 1-4-1996), sia pure sinteticamente e con alcune incertezze della memoria, pienamente giustificabili in considerazione del lungo tempo trascorso, quale ne fosse il contenuto. Indiscutibile è, poi, l’ammissibilità della prova, dovendosi sul punto richiamare le argomentazioni già esposte in precedenza.

In detta lettera, per certi versi di difficile lettura e la cui piena ermeneusi è stata resa possibile solo dai chiarimenti sul suo contenuto forniti dal PARATORE al dibattimento, vi è un passo nel quale si afferma: “volevo anche dire che deve uscire Natale COCUZZA e gli ho detto che deve prendere Franco CUSCINA’ o a Luigi, però poi te la vedi tu di quello che gli vuoi far fare”. Come si è visto quando si è parlato dell’omicidio di CAMBRIA Placido, il PARATORE, al fine di avvalorare l’attendibilità delle proprie affermazioni in ordine al proposito del CAMBRIA di uccidere il GALLI, ha riferito che in  detta lettera egli comunicava al CAMBRIA, con riferimento a quanto aveva in precedenza saputo sulla volontà manifestata da quest’ultimo di uccidere il GALLI, che un tale Natale COCUZZA, “che è stato sempre vicino a me perché è dello stesso quartiere mio”, pure lui detenuto, aveva presentato domanda per ottenere un permesso e, non appena fosse uscito dal carcere, avrebbe potuto essere incaricato dell’uccisione di GALLI Luigi  o di CUSCINA’ Francesco  Le sopra esposte dichiarazioni del PARATORE hanno trovato numerosi elementi di conferma, non solo nel rinvenimento della lettera, nella quale vi è un passo perfettamente corrispondente a quello che, secondo quanto riferito dal PARATORE, sarebbe stato il suo contenuto, ma anche nell’accertamento compiuto da questa Corte, dal quale è risultato che il PARATORE fruì, proprio in data 18-1-1989, di un colloquio con la propria moglie (vedi attestato della Casa Circondariale di Messina, acquisito al n. 97 dei documenti di cui all’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997). E’ stato, infine, accertato (vedi documenti acquisiti al n. 94 dell’ordinanza del 19-7-1997) che COCUZZA Natale presentò, mentre si trovava detenuto nel carcere di Messina, dove venne trasferito in data 8-1-1989, un’istanza per la concessione di un permesso premio, che non fu, poi, accolta dal competente organo giudiziario. Benché nel documento agli atti non risulti la data di presentazione di detta istanza, non si può, allora, escludere, in considerazione della data di trasmissione al Magistrato di Sorveglianza, avvenuta il 20-2-1989, che il PARATORE abbia fatto riferimento proprio a tale domanda.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che CUSCINA’ Francesco  faceva parte del gruppo “MARCHESE” e “si occupava sul mercato della droga”.

MANCUSO Giorgio  ha, parimenti (vedi udienza del 24-6-1996), inserito CUSCINA’ Francesco  tra gli affiliati al gruppo di MARCHESE Mario , ed ha precisato che era “amico e uomo fidato” di MARCHESE.

SPARACIO Luigi  ha inserito (vedi udienza dell’8-10-1996) il nome di CUSCINA’ Francesco  tra quelli degli affiliati al gruppo “MARCHESE” ed ha precisato (vedi udienza del 16-10-1996) che si occupava di droga, riferendosi, però, ad un periodo successivo al ferimento di MULE’ Giuseppe  e, pertanto, posteriore rispetto a quello preso in considerazione nella contestazione relativa ai reati associativi.

GIORGIANNI Salvatore  (vedi udienza del 28-10-1996) ha elencato CUSCINA’ Francesco  tra gli affiliati al clan “MARCHESE.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha inserito CUSCINA’ Francesco  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha quindi, riferito di averlo conosciuto solo “di nome” e che “me lo doveva far notare RIZZO Rosario , quando mi hanno chiesto il favore di ucciderlo”. Il collaboratore ha, infatti, sostenuto, come si è visto quando si è trattato il tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , che RIZZO Rosario  e Toruccio PIMPO gli chiesero un giorno, alla presenza di GALLI Luigi , “il favore di uccidere” CUSCINA’ Francesco , “perché era nata la rivalità tra il GALLI Luigi , assieme a Toruccio PIMPO, contro Mario MARCHESE”. Tale fatto dovette, evidentemente, svolgersi in un periodo in cui il PIMPO non era detenuto e ciò ha trovato conferma nelle parole di RIZZO Rosario , il quale, sentito all’udienza del 10-6-1996, ha pure lui ricordato l’episodio indicato dal LA TORRE ed ha specificato che ciò avvenne quando PIMPO Salvatore si trovava agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. e dall’attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina - vedi documento N. 100 di cui all’ordinanza del 19-7-1997 - risulta che il PIMPO fu agli arresti domiciliari dal 23-8-1988 al 24-9-1988). Il LA TORRE ha, infine, riferito in ordine ad un traffico di sostanze stupefacenti realizzato da CUSCINA’ Francesco  e del quale egli fu, in qualche modo, testimone, ma riferibile, come si è osservato quando si è esaminato il reato di cui al capo “42” all’anno 1991, vale a dire un periodo successivo a quello che viene in considerazione per i reati associativi.

RIZZO Rosario  (vedi udienza del 4-6-1996) ha inserito CUSCINA’ Francesco  nel novero dei soggetti appartenenti al gruppo “MARCHESE” ed ha affermato che si occupava di “droga, omicidi, estorsioni, chiddu chi ci capitava prima”. Quanto al traffico di droga, il collaboratore ha, tuttavia, precisato che le sue conoscenze sono riferibili ad un periodo successivo alla morte “di mio cugino (PIMPO Salvatore, ucciso il 19-5-1990)”, quando nel viale Giostra “è entrato pure MARCHESE” a spacciare droga, “gli abbiamo fato spazio anche a loro”.

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che CUSCINA’ Francesco  era “persona molto vicina a MARCHESE Mario” ed una delle poche persone “che all’epoca erano rimaste fuori” dal carcere del clan di MARCHESE Mario .

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha inserito CUSCINA’ Francesco  nell’elenco degli affiliati a MARCHESE Mario .

PIETROPAOLO Pasquale  (vedi udienza del 14-5-1996) ha, analogamente, affermato che CUSCINA’ Francesco  apparteneva al clan “MARCHESE” e aveva “mansione di killer”.

Va, infine, ricordato che, secondo diversi collaboratori di giustizia, CUSCINA’ Francesco  ebbe una qualche parte nella vicenda che portò all’uccisione di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo, fatto che è stato oggetto di accertamento e cui si rinvia per i necessari approfondimenti (vedi capi “40” e “41” a pag. 1786 e segg.)

L’imputato CUSCINA’ Francesco , esaminato all’udienza del 5-7-1996, ha negato gli addebiti ma ha ammesso di aver conosciuto da tempo alcuni suoi coimputati, quali MULE’ Giuseppe , CALOGERO Placido , CIRAOLO Claudio  e MARCHESE Mario  che era suo “compare” in quanto “due fratelli suoi hanno sposato due cugine mie”, mentre i fratelli CAMBRIA SCIMONE ed i fratelli BONASERA erano stati da lui incontrati in carcere.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di CUSCINA’ Francesco  di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo a partire dal marzo 1987. Come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA” può, infatti, farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Non vi è, comunque, dubbio che le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”. Su tale punto, le sintetiche ed equivoche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA, che non sembra distinguere tra periodo antecedente e successivo al marzo 1987, sono state precisate e chiarite dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi ha, infatti, ricordato che il CUSCINA’ faceva parte del suo gruppo sin dal 1986 e, poi continuò a farvi parte quando il sodalizio era sostanzialmente diretto, mentre egli si trovava in carcere, da CAVO’ Domenico e, infine, rimase a lui fedele, insieme a pochi altri, anche dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico. Orbene, tali dichiarazioni, che costituiscono da sole un elemento probatorio di grande pregnanza a sostegno della colpevolezza dell’imputato, in quanto provenienti da persona di sicura attendibilità, sono state confermate da quelle di PARATORE Vincenzo il quale ha, analogamente, inserito l’imputato tra gli affiliati al gruppo “MARCHESE – SPARACIO – CAVO’”, facendo evidente riferimento a quel periodo nel quale CAVO’ Domenico, messo da parte COSTA Gaetano , assunse la guida di quel sistema composito nel quale confluivano, oltre al gruppo che riconosceva come proprio capo MARCHESE Mario , ma in effetti diretto dallo stesso CAVO’, anche i gruppi diretti dallo SPARACIO e dal PIMPO ed ha affermato che, successivamente alla morte del CAVO’, rimase fedele al MARCHESE. Coerenti, poi, con tali dichiarazioni sono quelle, numerosissime, che, nell’affermare l’esistenza del rapporto di affiliazione, hanno sottolineato la “fedeltà” del CUSCINA’ al MARCHESE, così volendo chiaramente evidenziare che l’imputato non lo tradì nei momenti più difficili, che seguirono all’uccisione di CAVO’ Domenico, quando, viceversa, molti altri affiliati transitarono in altri gruppi. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, allora, sovrapponendosi perfettamente tra loro forniscono già da sole prova adeguata della partecipazione del CUSCINA’ al clan diretto da MARCHESE Mario , anche se non danno conto in modo sufficiente di quale attività delittuosa abbia svolto il CUSCINA’ per conto del sodalizio al quale apparteneva, essendosi i diversi dichiaranti limitati, per lo più a generiche affermazioni, secondo le quali il CUSCINA’ si interessava soprattutto al traffico di sostanze stupefacenti. Vi sono, nondimeno, altri elementi obiettivi, come gli accertati rapporti di frequentazione dell’imputato, non negati dallo stesso CUSCINA’, con soggetti, quali CALOGERO Placido  o ARRIGO Salvatore o DE DOMENICO Giuseppe , ritenuti appartenenti al clan di MARCHESE Mario , e, soprattutto, la circostanza che l’imputato costituiva, proprio in virtù di tale rapporto di affiliazione, obiettivo dei clan rivali, che speravano con la sua eliminazione, di indebolire detto clan colpendo uno dei pochi soggetti che si trovavano in libertà, che danno indiscutibile conferma a tali accuse. In particolare, va evidenziato che l’attentato subito dal CUSCINA’ ad opera di uomini del clan “GALLI”, oggetto di accertamento nella presente sentenza, ma anche gli altri attentati progettati nei confronti dell’imputato e cui hanno fatto riferimento LA TORRE Guido e PARATORE Vincenzo, in un caso con il conforto della straordinaria prova documentale costituita dal contenuto della lettera rinvenuta nelle tasche del cappotto di SPASARO Giuseppina  in occasione dell’uccisione del CAMBRIA, sono elementi indiziari di grandissimo valore sintomatico, specie alla luce delle conoscenze acquisite attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al complessivo sistema criminale operante nella città di Messina ed alle dinamiche che si agitavano in esso dopo la morte di CAVO’ Domenico. E’, infatti, di tutta evidenza che l’essere stato vittima di un agguato in piena guerra di mafia, in un momento nel quale il clan “MARCHESE” era oggetto dell’aggressione concentrica degli altri clan, come è attestato, altresì, dalla eliminazione di SPAGNOLO Giovanni, cugino del MARCHESE, avvenuta tra il 2 ed il 3 giugno 1988, costituisce un fatto che si può giustificare pienamente se si considera il CUSCINA’ organicamente inserito in detto clan. Vanno, peraltro, richiamate, in proposito, le dichiarazioni di PROSPERO Concetta, sulle quali ci si è soffermati in occasione della trattazione del tentato omicidio del CUSCINA’. Nel corso delle prime indagini effettuate in conseguenza di tale fatto di sangue, sulle quali ha riferito al dibattimento il maresciallo MORABITO Giuseppe, escusso all’udienza del 17-10-1995, furono, infatti, interrogate diverse persone che si accompagnavano solitamente con il CUSCINA’, tra i quali DE DOMENICO Giuseppe , MAROTTA Giovanni  e MARCHESE Umberto, e furono messe sotto controllo delle utenze telefoniche. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso di un controllo sull’utenza telefonica intestata a PROSPERO Concetta, moglie di SPAGNOLO Giovanni, si ipotizzò che il fatto potesse inquadrarsi nell’ambito di contrasti esistenti all’epoca tra, da un lato, MARCHESE Mario , del cui clan si riteneva che facesse parte il CUSCINA’, in considerazione della sua assidua frequentazione con il fratello di quest’ultimo, MARCHESE Umberto, e, dall’altro lato, GALLI Luigi . La teste PROSPERO Concetta, nelle sue dichiarazioni rese all’udienza del 17-5-1997 nel corso del procedimento n. 22-23/96 R.G. contro AMANTE Bruno + 78, che sono state acquisite agli atti del presente procedimento, ha dato chiaro conforto a tale ipotesi investigativa, affermando che il giorno prima della scomparsa di suo marito “era successo un altro fatto, che avevano sparato a un’altra persona, [...] si chiamava Franco mi sembra, Franco CUSCINA’, [...] e lui [vale a dire il marito SPAGNOLO Giovanni] era in agitazione per questa storia”, probabilmente perché “frequentava questa persona”. Tali dichiarazioni appaiono, invero, molto significative, poiché rendono evidente come il fatto sia stato immediatamente interpretato dagli stessi appartenenti all’ambiente della criminalità organizzata messinese (in cui era senza dubbio inserito anche lo SPAGNOLO, che era stato già più volte ristretto in carcere e che era cugino di MARCHESE Mario ) come un’aggressione al MARCHESE. Solo così, infatti, si può spiegare la preoccupazione, pienamente giustificata, dello SPAGNOLO, il quale comprese che anch’egli poteva essere, come il CUSCINA’, tra gli obiettivi da eliminare da parte dei clan rivali al MARCHESE.

Va, infine, osservato che lo stesso imputato ha ammesso che MARCHESE Mario  era suo “compare”, facendo riferimento ad un lontano rapporto di parentela che non può propriamente qualificarsi con un rapporto di “comparaggio”. Si è, nondimeno, già evidenziato che l’affermazione nelle relazioni interpersonali, dell’esistenza, a torto o a ragione, di rapporti di “comparaggio”, di natura religiosa o di altra natura, appare indiscutibilmente sintomatica, in certi ambienti, di un rapporto di affiliazione, tendendo a rinsaldare legami essenziali per assicurare la necessaria coesione all’interno degli organismi delinquenziali in esame.

Alla luce delle superiori considerazioni, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, collimando tra loro e concordando con numerosi altri sicuri elementi indiziari, forniscono piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE”. L’accertamento del fatto contestato al CUSCINA’ può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono elementi in base ai quali la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, potrebbe essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio ed ancora gravitante nella famiglia “COSTA”, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.