2.3.5.39. Dall’Aglio Antonino
DALL’AGLIO Antonino è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per furto, detenzione e porto illegali di armi, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione della disciplina sugli stupefacenti ed evasione. Solo in alcuni casi, però, l’accertamento giudiziale ha riguardato fatti commessi nel periodo relativo alla contestazione per i reati associativi e, in particolare, va citata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 7/16-10-1987, che ha condannato il DALL’AGLIO Antonino , il quale si trovava insieme a CALABRO’ Salvatore (a sua volta condannato per porto e detenzione illegale di arma e violenza a pubblico ufficiale), per guida senza patente, fatti commessi il 27-3-1987 (si tratta dell’episodio delittuoso prima esaminato con riferimento alla tentata estorsione PERGOLIZZI); la sentenza della Corte di Appello di Messina del 31-5/7-6-1988, per detenzione di arma clandestina, in relazione al rinvenimento, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 9-10-1987, di una pistola semiautomatica Beretta con matricola abrasa completa di caricatore con otto cartucce, occultata nella camera da letto dell’imputato; la sentenza della Corte di appello di Messina dell’11/18-3-1991, che ha condannato l’imputato, insieme a molte altre persone per il reato di cui all’art. 71 legge 22-12-1975 n. 685, fatto contestato come commesso fino al mese di febbraio 1988, in relazione ad uno spaccio continuato di sostanze stupefacenti venuto alla luce a seguito delle dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti che hanno rivelato i nomi dei loro abituali fornitori di eroina.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che DALL’AGLIO Antonino fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1984 al 20-12-1986; dal 27-3-1987 al 9-4-1987; dal 28-5-1987 al 20-6-1987; dal 9-10-1987 al 20-4-1990. Le indicazioni contenute sui tabulati circa i luoghi di detenzione non sono di facile lettura, ma sembra che il DALL’AGLIO venne ristretto nella casa Circondariale di Lagonegro durante periodo dal 22-6-1984 al 20-12-1986, mentre negli altri periodi fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento il DALL’AGLIO è imputato oltre che dei due reati associativi, anche della tentata estorsione ai danni di PERGOLIZZI Vincenzo (capo “60”, fatto commesso il 27-3-1987 vedi pag. 1979 e segg.) reato dal quale è stato, però, assolto.
SANTACATERINA Umberto, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha inserito DALL’AGLIO Antonino nell’elenco delle persone appartenenti al clan “GALLI” ed ha, poi specificato di averlo conosciuto personalmente in carcere, mentre fuori dal carcere non aveva avuto con lui alcun contatto (ma in sede di controesame, all’udienza del 3-3-1994, dichiarerà di averlo conosciuto “poi anche fuori”). Sul suo conto ha saputo riferire soltanto l’episodio nel quale avrebbe dovuto recarsi a sparare a PERGOLIZZI Vincenzo, ed ha aggiunto di aver saputo “detto da altri” che si occupava di sostanze stupefacenti. Il SANTACATERINA ha chiarito di aver appreso che il DALL’AGLIO era un affiliato dall’imputato stesso e da PIMPO Salvatore.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato che DALL’AGLIO Antonino “era nel clan PIMPO” aggiungendo, però, che il PIMPO era vicino al GALLI. Il collaboratore ha, quindi, precisato di averlo conosciuto personalmente “dopo che è uscito dalla galera quando l’hanno arrestato insieme a CALABRO’”, e di averlo pure frequentato, tanto che “gli portavo pure io la droga a lui”, “andavo nelle calabrie, avevo la possibilità di prendere la droga e poi gliela davo a lui e lui se la smerciava”.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha inserito DALL’AGLIO Antonino , inteso “Max”, nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI” ed ha aggiunto che si occupava “di droga, ha fatto qualche tentato omicidio”. Il collaboratore ha, nondimeno, chiarito che il tentato omicidio al quale aveva inteso riferirsi era quello in danno di PERGOLIZZI Vincenzo, fatto qualificato dalla pubblica accusa come tentativo di estorsione.
PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996) ha dichiarato che DALL’AGLIO Antonino faceva parte come lui del gruppo di PIMPO Salvatore, cugino del collaboratore, ma sul suo conto ha saputo dire soltanto che il “PIMPO gli ha dato una pistola di sparargli a un costruttore, che dopo è stato arrestato” (con chiaro riferimento al fatto di cui al capo “60”).
MARCHESE Mario (vedi udienza del 23-9-1996) ha inserito DALL’AGLIO Antonino nel novero dei soggetti appartenenti al gruppo diretto da PIMPO Salvatore ed ha, quindi, aggiunto che PIMPO e GALLI “erano assieme”. In sede di controesame (vedi udienza del 2-10-1996) il collaboratore ha chiarito di aver conosciuto il DALL’AGLIO in carcere e lì aveva saputo che stava “con PIMPO”. Dopo la morte del PIMPO, tuttavia, il DALL’AGLIO “passò al gruppo SPARACIO”.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha indicato il nome di “un certo DALL’AGLIO” nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”.
PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 4-2-1996) che DALL’AGLIO Antonino faceva parte del clan “GALLI” e si occupava di sostanze stupefacenti, ma non aveva avuto mai rapporti di affari con lui.
L’imputato DALL’AGLIO Antonino non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. il 17-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dell8-11-1996). In quella sede il DALL’AGLIO si è protestato innocente dei reati contestatigli, affermando che la maggior parte dei suoi coindagati li aveva conosciuti in carcere, ma non li aveva frequentati quando si trovava in libertà. Ha ammesso, infine, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti ed ha sostenuto che anche il SANTACATERINA una volta gli chiese della droga, ma egli non gliene diede.
Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti conducono con sufficiente sicurezza all’affermazione che DALL’AGLIO Antonino fece parte di quel gruppo criminoso facente capo a PIMPO Salvatore, che costituiva un’articolazione del clan “GALLI”. Come si è visto, infatti, quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, PIMPO Salvatore era stato un esponente di primo piano del clan “CARIOLO”, ma quando venne meno la contrapposizione che aveva caratterizzato per molti anni i rapporti tra detto sodalizio e la famiglia “COSTA”, si avvicinò a GALLI Luigi , pure lui della zona di Giostra e, dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, diede vita insieme a quest’ultimo ad un sodalizio unitario, denominato in questa sentenza, per comodità espositiva e seguendo le parole di molti collaboratori, clan “GALLI”. Si sono, invero, già esaminati i rapporti che vi erano tra i due gruppi che componevano il clan “GALLI”, quello diretto da PIMPO Salvatore e quello diretto da GALLI Luigi , sicché non occorre qui ripetere ciò che i collaboratori di giustizia hanno riferito su tale questione, ma è sufficiente richiamare le conclusioni cui si è giunti, e ribadire che detti gruppi realizzarono una completa integrazione, finendo col diventare semplici articolazioni interne di un’unica associazione. L’affermazione dell’appartenenza del DALL’AGLIO al gruppo “PIMPO” importa, pertanto, in modo automatico, anche quella della sua affiliazione al clan “GALLI”, così come contestato dalla pubblica accusa. La prova di tale affiliazione discende essenzialmente dalle parole dei collaboratori di giustizia. Non può, invero, attribuirsi soverchio valore probatorio alle originarie dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che appaiono sotto molti aspetti insoddisfacenti, soprattutto perché il collaboratore non ha spiegato adeguatamente in base a quali elementi abbia ritenuto il DALL’AGLIO un affiliato, specie se si considera che il SANTACATERINA non dovette essere particolarmente addentro alle questioni relative al gruppo PIMPO, che era distinto dal clan al quale egli apparteneva e con il quale sembra che non abbia mai avuto rapporti. Nondimeno, le concordanti accuse di LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore e PAGANO Antonino valgono a fugare ogni dubbio sulla fondatezza dell’accusa, in quanto provenienti da soggetti che, per i rapporti particolarmente stretti intrattenuti, almeno per un certo periodo, con il gruppo diretto da PIMPO Salvatore, dovettero essere certamente molto ben informati su chi fossero gli affiliati a tale sodalizio. PAGANO Antonino era, infatti, appartenente al medesimo gruppo “PIMPO” ed era addirittura legato da rapporti di parentela con PIMPO Salvatore, mentre si è già visto che LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore e, in genere, tutti coloro che appartenevano a quel piccolo gruppo capeggiato da D’ARRIGO Marcello furono, almeno per un certo periodo, fino alla morte di CAVO’ Domenico, particolarmente vicini a PIMPO Salvatore. In ordine all’esistenza di tale gruppo “D’ARRIGO”, essenzialmente dedito al traffico di stupefacenti, ed alle vicende che ne caratterizzarono la sua storia si è più ampiamente parlato quando si è trattato in generale il clan “SPARACIO” (vedi pag. 298 e segg.). Si è allora osservato, facendo specifico riferimento alle fonti di prova utilizzate, che dopo la morte di CAVO’ Domenico tale gruppo venne a far parte, prima in posizione di notevole autonomia e successivamente sempre più integrato, del più ampio sodalizio criminoso capeggiato da SPARACIO Luigi e da CAMBRIA Placido (vedi, altresì, quello che si è detto nella ricostruzione di carattere storico delle vicende della criminalità organizzata messinese, a pag. 239 e segg., nonché in occasione della trattazione del tentato omicidio ai danni di LEO Giuseppe, capi “8” e “9”, a pag. 1429 e segg.). Prima della morte di CAVO’ Domenico tale gruppo era, viceversa, molto vicino proprio al CAVO’ ed al PIMPO, che del CAVO’ era un fedele alleato. Ciò è stato affermato con chiarezza, come si vedrà meglio quando si tratterà la posizione di D’ARRIGO Marcello , da LA TORRE Guido e, soprattutto, da GIORGIANNI Salvatore , che, avendo fatto parte entrambi di tale gruppo, sono da considerarsi soggetti di indubbia attendibilità. In particolare, il LA TORRE ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che “il gruppo dove appartenevo io, Marcello D’ARRIGO, eravamo vicino al gruppo “CAVO’ – MARCHESE – SPARACIO” e, più specificamente, era vicino al gruppo “di CAVO’” e, nello stesso tempo, (vedi udienza del 7-5-1996) “eravamo molto amici” con PIMPO Salvatore, mentre il GIORGIANNI ha chiarito (vedi udienza del 4-11-1996) che D’ARRIGO Marcello “era con CAVO’ Domenico” e tale rapporto risaliva a parecchio tempo addietro, prima ancora della disgregazione del clan “COSTA” (“l’avvicinamento col CAVO’ ce l’avevamo da prima”). In origine si trattava di un rapporto personale del D’ARRIGO, il quale “già nell’84 era amico con il CAVO’”, mentre, dopo le scarcerazioni del marzo 1987, egli, insieme a tutti coloro che erano vicini al D’ARRIGO “abbiamo incominciato ad avvicinarci, diciamo, al CAVO’” e “c’era pure il PIMPO, PIMPO e CAVO’ si sono messi insieme e pure noi eravamo vicini a loro”, tanto che egli si trovò a frequentare la casa del PIMPO. Un riscontro alle parole del GIORGIANNI e del LA TORRE può, poi, trarsi dalle dichiarazioni di diversi altri collaboratori, quali SANTACATERINA Umberto che ha affermato (vedi udienza del 9-2-1994) che D’ARRIGO Marcello era uno di coloro che si recavano a casa del PIMPO; MARCHESE Mario, il quale ha sostenuto (vedi udienza del 24-9-1996) che D’ARRIGO Marcello faceva parte del gruppo “PIMPO”, ed ha, poi chiarito (vedi udienza del 2-10-1996) che dopo la morte di CAVO’ transitò nel gruppo “SPARACIO”; SPARACIO Luigi, il quale ha dichiarato (vedi udienza dell’8-10-1996) che “ci sono stati dei periodi che anche il D’ARRIGO era amico, era vicino a loro (intendendo riferirsi al clan “GALLI – PIMPO”)”; PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996), il quale ha addirittura inserito D’ARRIGO Marcello ed il suo gruppo all’interno del clan “GALLI” prima della morte di CAVO’ Domenico. Le superiori notazioni consentono, allora, di attribuire alle accuse del LA TORRE e del GIORGIANNI un elevatissimo grado di affidabilità, nonostante i pochi elementi di dettaglio forniti sulla specifica condotta del DALL’AGLIO. Non può neppure sorprendere, alla luce di quanto si è evidenziato, il racconto del LA TORRE, il quale ha affermato, dando così maggior concretezza alle sue accuse, che egli fornì al DALL’AGLIO della sostanza stupefacente destinata allo spaccio. E’, infatti, perfettamente comprensibile che il LA TORRE, pur non appartenendo al clan “GALLI”, potesse instaurare simili relazioni con il DALL’AGLIO in virtù dei buoni rapporti esistenti a quel tempo (tali fatti si verificarono certamente prima del 9-10-1987, data nella quale il DALL’AGLIO venne arrestato, rimanendo a lungo in carcere) con PIMPO Salvatore. Non prive di valore, per corroborare ulteriormente l’accusa, appaiono, poi, le dichiarazioni di altri collaboratori come SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario , i quali furono, insieme al PIMPO, a fianco del CAVO’ proprio nel periodo in cui il DALL’AGLIO, trovandosi in libertà, poté mettere la propria condotta a disposizione del gruppo per la perpetrazione di azioni criminose. A tal proposito la vicenda, già oggetto di esame, relativa alla cosiddetta estorsione tentata ai danni di PERGOLIZZI Vincenzo, anche se conclusasi con l’assoluzione dell’imputato, appare particolarmente significativa, poiché attesta il pieno affidamento che il PIMPO riponeva nel DALL’AGLIO per la perpetrazione di azioni illecite nell’interesse del gruppo, mentre scarso rilievo ha la circostanza che la condotta realizzata non abbia raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato per poterla considerare penalmente rilevante. Significativi sono, altresì, i fatti accertati con le sentenze definitive di condanna a carico del DALL’AGLIO prima citate e relative a reati, specie quello concernente un traffico di sostanze stupefacenti di medie dimensioni, che appaiono sintomatici di uno stretto collegamento dell’imputato con la criminalità organizzata che controlla tale mercato o che, comunque, pur non avendo tra le sue specifiche finalità quella di perpetrare reati di traffico illecito di stupefacenti, riesce ad assicurare ai propri affiliati adeguata protezione nei confronti di altri gruppi interessati ad analoghi traffici.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi desumibili dalla personalità del DALL’AGLIO, quale emerge dai precedenti penali e dalla vicenda già esaminata con riferimento all’imputazione di cui al capo “60”, forniscono piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”. Non contrasta, d’altronde, con le suesposte conclusioni la circostanza che il DALL’AGLIO fu detenuto durante gran parte del periodo nel quale si ritiene che sia stato affiliato al clan suindicato, sia perché ciò non gli ha impedito, come si è visto, di rendersi protagonista, nei brevi periodi di libertà, di gravi delitti, sia perché egli fu ristretto a Messina e, come si è sottolineato più volte in precedenza, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi.
L’accertamento del fatto contestato al DALL’AGLIO può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente l’accusa risulta del tutto sfornita di prova, in quanto non vi sono neppure elementi attestanti la partecipazione dell’imputato alla famiglia “COSTA” o al clan “CARIOLO”.
Va, inoltre, rilevato che l’associazione “GALLI” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.