2.3.5.40.  D’Arrigo Marcello

D’ARRIGO Marcello  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, nonché di aver fatto parte, nel medesimo periodo di tempo, dell’associazione “LEO” contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali numerosi dei quali per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ma anche per estorsione e per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi. I fatti commessi nel periodo relativo alla contestazione per i reati associativi sono, però, solo quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 6-2-1991, che ha condannato D’ARRIGO Marcello  per aver organizzato e diretto, insieme a GIORGIANNI Salvatore , un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni, realizzato in Messina nell’anno 1988, e quelli di cui alla sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Messina del 23-11/4-12-1992 che, a seguito delle dichiarazioni rese da BELFIORE Giuseppe e dalla moglie ASCIUTTO, ha condannato il D’ARRIGO, mediante applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per avere, in concorso con SANTACATERINA Umberto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto e ceduto a tale BELFIORE Giuseppe, all’interno della Casa Circondariale di Messina, dal mese di novembre 1985 al mese di ottobre 1986, varie dosi di eroina.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che D’ARRIGO Marcello  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 23-11-1985 al 25-5-1988, nonché dal 1-2-1989 in poi (trovasi tuttora detenuto) e fu sempre ristretto, almeno fino alla fine del 1989, nella Casa Circondariale di Messina.

Nel presente procedimento il D’ARRIGO è imputato oltre che dei quattro reati associativi, anche del tentato omicidio ai danni di LEO Giuseppe (capi “8” e “9”, fatto commesso il 13-6-1988 vedi pag. 1429 e segg.), del tentato omicidio di CATANZARO Gaetano (capi “17” e “18”, fatto commesso il 12-1-1984, vedi pag. 863 e segg.), del tentato omicidio ai danni di VITALE Alfio (capi “85” e “86” fatto commesso il 22-1-1985, vedi pag. 925 e segg.) e della estorsione ai danni di VITALE Alfio (capo “87”, fatto commesso in epoca successiva e prossima al 22-1-1985, vedi pag. 925 e segg.) ed ha riportato condanna per tutti i fatti contestati, anche se il tentato omicidio ai danni di VITALE Alfio è stato riqualificato come delitto di lesioni personali gravi e aggravate.

SANTACATERINA Umberto, ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che “D’ARRIGO Marcello  prima era con noi nel clan “LEO”, che ha partecipato al tentato omicidio di VITALE Alfio” e provvedeva (vedi udienza del 9-2-1994) a mettere in circolazione la droga del clan, mentre poi (vedi udienza del 9-2-1994) “è passato col gruppo SPARACIO” ed era anche una delle persone che andavano a casa del PIMPO, quando questi era agli arresti domiciliari, “per prendere ordini da lui”.

GIORGIANNI Salvatore  ha riferito di aver intrattenuto per molti anni intensi rapporti con il D’ARRIGO. Ha iniziato dicendo (vedi udienza del 4-11-1996) che “la conoscenza e la mia frequentazione” con D’ARRIGO Marcello  poteva farsi risalire intorno al 1981. Dopo qualche tempo tale rapporto diede vita a forme di cooperazione illecita e “ci mettiamo in affari illeciti pure, in seguito, cioè ci mettiamo pure nel commercio della droga”. In tale attività il D’ARRIGO si venne circondando di altri soggetti, “si avvicinano le persone al D’ARRIGO” e “eravamo un gruppetto”. Il collaboratore ha, quindi, chiarito che egli era “figlioccio” di D’ARRIGO Marcello  ed ha descritto i rapporti del D’ARRIGO e delle persone a lui vicine con gli altri sodalizi criminosi cittadini, affermando che questi prima del 1988 “era vicino” a CAVO’ Domenico ed a PIMPO Salvatore, mentre dopo la morte del CAVO’ “tutti (vale a dire il D’ARRIGO con tutti coloro che appartenevano al piccolo gruppo da lui diretto) sono passati col gruppo SPARACIO – CAMBRIA”. In ordine a tale fase, il collaboratore ha riferito (vedi udienza del 25-10-1996) che sino alla morte di CAVO’ Domenico (avvenuta, come si è visto, il 1-3-1988), “eravamo un gruppo con D’ARRIGO, un gruppo di persone, […] che inizialmente eravamo vicini pure a CAVO’ Domenico”. In realtà (vedi udienza del 4-11-1996), “già nell’84 era amico con il CAVO’, diciamo, il D’ARRIGO”, ma “poi, quando sono stati scarcerati (il collaboratore ha inteso riferirsi, evidentemente, alle scarcerazioni del marzo 1987), […] PIMPO e CAVO’ si sono messi insieme e pure noi eravamo vicini a loro”. Dopo la morte del CAVO’, “ci ha chiamato SPARACIO e CAMBRIA”, “perché sapevano che eravamo pure in contrasto con il LEO, per formare un unico gruppo e combattere il LEO: ecco così è nato il gruppo SPARACIO – CAMBRIA”, “così siamo entrati a far parte tutti di un gruppo”. Il GIORGIANNI ha illustrato anche il percorso criminale del D’ARRIGO, parlando più specificamente delle attività illecite perseguite ed affermando, anzitutto, che il D’ARRIGO si occupava sin dal 1984 del traffico di stupefacenti. Il collaboratore ha, infatti, ricordato (vedi udienza del 28-10-1996) di essersi recato personalmente insieme a D’ARRIGO Marcello  presso il municipio di Messina, dove lavorava PUGLISI Antonio  (imputato nel presente processo di aver fatto parte del clan “MARCHESE”), il quale “ci ha consegnato, mi sembra, cento grammi di eroina” e “l’abbiamo divisa e l’abbiamo spacciata” (vedi anche gli ulteriori particolari riferiti nel corso dell’udienza del 29-10-1996). Il GIORGIANNI ha, inoltre, ricordato, (alla medesima udienza del 28-10-1996 e poi ancora all’udienza del 4-11-1996) una conversazione avuta in carcere con CENTORRINO Salvatore  avente ad oggetto l’acquisto di partite di droga provenienti da Palermo, dalla cui commercializzazione il D’ARRIGO avrebbe tratto ingenti guadagni. Il GIORGIANNI ha, poi, riferito (vedi udienza del 4-11-1996) che sempre nell’anno 1984 egli frequentava il D’ARRIGO e “un giorno mentre eravamo nella sua cantina, lui aveva […] diverse armi a disposizione, fra cui aveva una calibro 9 corta […] e mi aveva detto che aveva sparato a CATANZARO con quell’arma”, aggiungendo che in realtà il D’ARRIGO le armi “non le teneva nella sua cantina, bensì nella cantina di un vigile urbano che abita lì”. Tali armi erano utilizzate dal D’ARRIGO nell’ambito della sua organizzazione e “poi gliel’hanno prese”. Il collaboratore ha aggiunto che nel cantinato vide, altresì, che il D’ARRIGO custodiva pure droga, poiché “non mi ricordo bene se è stato ’84 o ’85, mi ha buttato (nel senso che gli ha consegnato) pure due pacchi di droga da mezzo chilo di eroina bianca, che l’aveva preso da Palermo, […] che glieli aveva consegnato VALENTI, […] un palermitano questo che è stato ucciso”.

Occorre osservare che in ordine alle armi ed alla droga che il D’ARRIGO avrebbe custodito nella cantina della propria abitazione o in quella vicina di un vigile urbano abitante nel medesimo stabile, la Corte ha svolto ampia istruttoria, escutendo l’ispettore AMATO Giuseppe della Questura di Messina (vedi udienza del 18-9-1997) che ha riferito di avere effettuato diverse volte delle perquisizioni presso l’abitazione del D’ARRIGO e di avere qualche volta esteso la perquisizione anche alle pertinenze dell’abitazione ed alle cantine dei diversi inquilini, due dei quali appartenevano al corpo dei vigili urbani, abitanti nel medesimo edificio. Analogamente il dott. GUGLIOTTA Carmelo, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Messina ha ricordato (vedi udienza del 18-9-1997) che nel 1988 venne effettuata una perquisizione nell’abitazione del D’ARRIGO e l’atto di indagine venne esteso ai sottostanti locali cantinati. Sono stati, quindi, acquisiti in copia gli atti in possesso della Squadra Mobile di Messina relativi alle suddette perquisizioni (tali documenti si trovano inseriti nella cartella degli atti acquisiti dopo l’ordinanza del 19-7-1997), dai quali risulta che presso l’abitazione dell’imputato D’ARRIGO Marcello  sono state effettuate perquisizioni il 12-12-1988, con esito negativo; il 1-2-1989, in occasione dell’arresto del D’ARRIGO, con esito negativo; il 15-5-1989 e nella circostanza veniva rinvenuto, nascosto nei locali cantinati dell’abitazione, un caricatore vuoto per pistola Beretta cal. 9; l’8-9-1990, con esito negativo; il 16-11-1990 e nell’occasione veniva rinvenuta, sul davanzale della finestra del bagno, sostanza stupefacente; il 3-11-1992, con esito negativo. Vi è, comunque, da rilevare che tanto le deposizioni dei testi AMATO Giuseppe e GUGLIOTTA Carmelo quanto i verbali acquisiti si riferiscono a perquisizioni effettuate non prima del 1988, diversi anni dopo rispetto ai fatti narrati dal GIORGIANNI che ha collocato i suoi ricordi intorno al 1984, sicché non sembra che possano assumere alcun concreto significato per confermare o smentire le parole del collaboratore. Sono stati, altresì, sentiti al dibattimento quali testi, all’udienza del 18-9-1997, LIBRO Giuseppe e DE DOMENICO Angelo, entrambi vigili urbani che abitavano nella stessa palazzina sita in via D’Anfuso N. 7 dove si trovava l’abitazione del D’ARRIGO, i quali hanno confermato che ciascun condomino aveva la disponibilità di un locale cantinato, ma hanno negato di aver mai custodito di aver custodito nella propria cantina oggetti del D’ARRIGO o di aver mai ricevuto la richiesta di custodire detti oggetti.

LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) di aver fatto parte sin dal 1987 di un gruppo criminoso diretto da D’ARRIGO Marcello , mentre “dall’88, dopo la morte di Domenico CAVO’, appartenevo al clan SPARACIO – CAMBRIA”. Il collaboratore ha riferito come si sia svolta tale fase di transizione, particolarmente importante per la vita del gruppo al quale egli apparteneva, dicendo che nel maggio 1988 il D’ARRIGO uscì dal carcere e dopo pochi giorni venne chiamato dal CAMBRIA e dallo SPARACIO “per fare una conversazione”. Il D’ARRIGO si recò all’appuntamento insieme a lui stesso, che rimase, però, in auto, ed al GIORGIANNI. “Quando ripresi sia il D’ARRIGO che il GIORGIANNI, gli chiesi com’era andata e il D’ARRIGO mi disse che Placido CAMBRIA e lo SPARACIO Luigi  gli avevano chiesto che si doveva uccidere Pippo LEO e se noi eravamo d’accordo”. Il LA TORRE ha, quindi, spiegato che “il gruppo dove appartenevo io, Marcello D’ARRIGO, eravamo vicino al gruppo CAVO’ – MARCHESE – SPARACIO”. Alla morte del CAVO’ l’alleanza con il gruppo “SPARACIO – CAMBRIA” fu pressoché inevitabile, poiché il D’ARRIGO, che “ai vecchi tempi […] era in buoni rapporti con Pippo LEO”, ma successivamente questi peggiorarono, tanto che “mio cognato (GIORGIANNI Salvatore ) mi raccontò che lo chiamò Giuseppe LEO e gli aveva detto se quando usciva il D’ARRIGO Marcello , se lo eliminava, […] e mio cognato gli disse di no, […] e raccontò tutto al D’ARRIGO”. Era allora, evidente che “per combattere contro Pippo LEO dovevamo essere affiancati, alleati sempre con qualcun altro che era contro Pippo LEO, essendo che era un piccolo gruppo, quindi abbiamo cercato un’alleanza con il clan “SPARACIO”, pur continuando a restare “molto amici” con PIMPO (vedi su quest’ultimo punto l’udienza del 7-5-1996). Il D’ARRIGO divenne, quindi (vedi udienza del 7-5-1996), “un affiliato al clan SPARACIO – CAMBRIA e quindi di seguito tutti i componenti che eravamo sotto i D’ARRIGO facevamo parte” di detto clan. La morte del CAMBRIA non mutò la situazione, anche se a poco a poco il D’ARRIGO “è stato pure un pochettino allontanato da tutti, perché si è parlato un po’ male di lui, si diceva che era una persona poco affidabile” e “si voleva fare magari qualcosa di pulito, cioè eliminarlo con una certa…, […] senza far casini, ecco, o farlo immaginare a lui”. A tal proposito il LA TORRE ha ricordato che quando egli si trovava agli arresti domiciliari (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il LA TORRE fu agli arresti domiciliari dal 12-2-1990 al 6-2-1991), “è arrivato lo SPARACIO insieme a Antonio CARIOLO a casa mia […] e mi ha detto: non ti preoccupare, quando esci sistemiamo tutto e tu stai con me – dice – tuo cognato è pure con me, abbiamo parlato, il D’ARRIGO…, cioè, è una persona poco affidabile”. Il collaboratore ha, altresì, parlato (vedi udienza del 30-4-1996) delle attività illecite perpetrate dal D’ARRIGO, affermando che l’imputato, soprannominato “u’ rossu”, o meglio, tutto il suo gruppo era dedito al traffico di sostanze stupefacenti, del tipo eroina, che reperiva in Calabria, nel paesino di Bianco, presso un certo SCIPIONE Giuseppe, dove egli stesso, insieme al cognato (GIORGIANNI Salvatore ) si era qualche volta recato. Questa attività nel settore degli stupefacenti veniva svolta da ciascuno degli appartenenti a detto gruppo “tramite Marcello D’ARRIGO”, ma poi “ognuno si prendeva la sua droga e aveva i suoi spacciatori, […] perché pure il D’ARRIGO nel 1988, quando uscì dalla galera, spacciava, e quindi spacciava per fatti suoi, perché […] è inutile mettere il guadagno […] insieme, ognuno lavorava per conto suo”. Il collaboratore ha, inoltre affermato che il D’ARRIGO, come capo di tale gruppo, si occupava anche di estorsioni, per le quali “faceva tutto da solo” e di omicidi.

SPARACIO Luigi  ha affermato ( vedi udienza del 7-10-1996) che D’ARRIGO Marcello  “faceva parte del mio gruppo” e operava “al villaggio Aldisio”. Questi (vedi udienza dell’8-10-1996) aveva vicino a lui altri soggetti, come CALABRO’ Salvatore  e “ci sono stati dei periodi che anche il D’ARRIGO […] era vicino a loro (vale a dire al clan PIMPO – GALLI)”. Va, infine, rilevato che il collaboratore ha indicato (vedi udienza del 16-10-1996) D’ARRIGO Marcello  tra coloro che all’interno del suo gruppo si occupavano di droga.

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che affiliati al clan “SPARACIO” “c’erano altri gruppuscoli e c’era un altro gruppo che si era scisso sempre dal clan LEO che era formato da D’ARRIGO Marcello , Guido LA TORRE e Salvatore GIORGIANNI, quelli che si vedevano spesso erano questi, che venivano alle riunioni”. I rapporti di tale gruppo con quello di SPARACIO Luigi  furono, infatti, “inizialmente di autonomia, successivamente di integrazione”.

PARATORE Vincenzo ha inserito (vedi udienza del 16-1-1996), D’ARRIGO Marcello  nell’elenco degli affiliati al clan “SPARACIO” e poi (vedi udienza del 4-2-1996) nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”. Il collaboratore ha, comunque, chiarito subito tale apparente contrasto affermando (vedi udienza del 16-1-1996) che “prima faceva parte al gruppo GALLI, poi ha transitato nel gruppo SPARACIO, dopo la morte di CAVO’”. Il PARATORE ha, infatti, spiegato (vedi udienza del 12-4-1996) che dopo la morte di CAVO’ Domenico si sapeva che “Marcello D’ARRIGO ce l’aveva con LEO Giuseppe, perché […] alcuni affiliati di LEO […] hanno sparato a GIORGIANNI Salvatore ” e per questo motivo “CAMBRIA, SPARACIO, io e tanti altri […] siamo andati a chiamare Marcello D’ARRIGO e ci siamo messi per parecchi giorni […] a discutere fin quando abbiamo deciso di andare ad ammazzare LEO”. Quanto alle condotte illecite tenute dall’imputato, il PARATORE ha riferito che il D’ARRIGO “era un altro bravo, che […] spacciava droga, faceva estorsioni, dava soldi a usura; è stato con me nella baracca […] della sparatoria di LEO Giuseppe; è stato anche lui che ha mandato GIORGIANNI e LA TORRE ad ammazzare Paolo RAFFA”. In sede di controesame (vedi udienza del 12-4-1996) il collaboratore ha dichiarato di non potere dire, comunque, quanto al coinvolgimento del D’ARRIGO in fatti di droga o di usura, “cose specifiche”, ma era al corrente che questi si occupava di tali attività illecite in quanto “era un nostro affiliato”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato, parlando del gruppo “LEO”, che “all’inizio faceva parte di questa associazione anche D’ARRIGO Marcello ; poi non ha più fatto parte perché il LEO gli dava della droga a livello quantitativi notevoli, […] spacciava questa droga e i risultati dei soldi non si vedevano, non si vedeva il profitto, in poche parole, per cui c’erano delle mancanze e c’è stata una forte discussione tra i due, così poi il D’ARRIGO non ha aderito più al nostro gruppo”.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 28-6-1996) ha affermato che D’ARRIGO Marcello  “aveva fatto inizialmente parte del gruppo LEO insieme al cognato (di LEO), “nasca”. […] Insieme avevano fatto, diciamo, smercio di droga e queste cose qua e avevano fatto entrare in società anche LEO Giuseppe. Poi questa società si ruppe, non so il perché si ruppe. […] Il D’ARRIGO aveva delle armi conservate da un ragazzo, da Pippo VENTO e il Pippo LEO le ha richieste, se l’è fatte dare, comunque, gli ha preso queste armi. Allora è entrato questo rancore fra il D’ARRIGO Marcello  e il LEO Giuseppe, un rancore che si è portato per sempre”, sin dal 1985 – 1986 “che non ricordi male”.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 24-9-1996), anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-1993, che D’ARRIGO Marcello  apparteneva al gruppo “GALLI – PIMPO”. Il collaboratore, dopo aver confermato le precedenti affermazioni, ha precisato che “LA TORRE, GIORGIANNI, CALABRO’, […] facevano parte al gruppo PIMPO” ed ha, quindi, riferito (vedi udienza del 2-10-1996) che il D’ARRIGO insieme al suo “gruppetto” passò al clan “SPARACIO” “nel periodo dopo la morte di CAVO’”.

L’imputato D’ARRIGO Marcello , esaminato all’udienza dell’11-11-1996 e, nuovamente, all’udienza del 22-9-1997, ha dichiarato che dal 1985 in poi fu quasi sempre in carcere, mentre dal 1983 al 1985, fino alla “data del mio arresto, ho lavorato in un cantiere edile”. Ha, quindi, sottolineato di non avere beni né mobili, né immobili. Ha ammesso di aver conosciuto GIORGIANNI Salvatore , che aveva frequentato sin da bambino, LA TORRE Guido, verso il quale “da parte mia c’era una simpatia”, CALABRO’ Salvatore , che era suo “figlioccio”, e LEONARDI Antonino , con il quale “camminavo”, mentre gli altri coimputati “li conosco per nome ma non ho avuto mai frequentazioni”. Ha, però, sostenuto che GIORGIANNI aveva, per accusarlo, motivi di rancore nei suoi confronti, poiché quando questi fu arrestato “che era latitante, […] lui ha detto a tutti che a farlo arrestare sono stato io”, mentre egli gli dimostrò successivamente, in carcere, che ciò non poteva essere vero e “da allora non abbiamo avuto più rapporti”. Il D’ARRIGO ha, altresì, ammesso di aver conosciuto RUNCI Nicola (accusato da alcuni collaboratori di aver avuto una qualche parte, su incarico del D’ARRIGO, nel tentato omicidio di LEO Giuseppe) e GIACOPPO Francesco, (accusato da LA TORRE Guido di aver custodito le armi di pertinenza di D’ARRIGO Marcello  e utilizzate nel tentato omicidio di LEO Giuseppe), con il quale c’è “una gran bella amicizia”.

Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti forniscono prova imponente della partecipazione dell’imputato D’ARRIGO Marcello  al clan capeggiato da SPARACIO Luigi  sin dal marzo 1988, mentre, nel contempo, fanno escludere che nel periodo in contestazione il D’ARRIGO sia stato affiliato, anche solo per poco tempo, al clan “LEO”.

I collaboratori SANTACATERINA Umberto, LA TORRE Guido, VENTURA Salvatore  e MANCUSO Giorgio  hanno, invero, parlato di un’adesione dell’imputato al clan “LEO” ma è evidente dalle loro parole che i rapporti di cooperazione criminale tra il D’ARRIGO e LEO Giuseppe dovettero risalire ad un periodo anteriore all’arresto del primo avvenuto il 23-11-1985, mentre successivamente si deteriorarono, tanto che una delle persone più vicine a D’ARRIGO Marcello , vale a dire GIORGIANNI Salvatore , fu oggetto di un attentato da parte di uomini di LEO Giuseppe. Tali vicende sono state esaminate quando si trattato tale episodio delittuoso avvenuto il 1-11-1986 (vedi capi “89” e “90” a pag. 1100 e segg.). Si è, in quella sede, evidenziato che mandante del delitto fu LEO Giuseppe e che il fatto andrebbe inquadrato, sulla base delle parole della stessa vittima, nell’ambito dei contrasti tra LEO Giuseppe ed il D’ARRIGO, del cui gruppo il GIORGIANNI faceva parte. Sostanzialmente non contrastanti con tale ricostruzione appaiono, d’altronde, le dichiarazioni di LEO Giovanni , il quale, in considerazione del vincolo di parentela con il presunto mandante del delitto, poté, probabilmente, conoscere dagli stessi protagonisti del fatto particolari su questo aspetto della vicenda dotati, per tale motivo, di precipua attendibilità. LEO Giovanni  ha, infatti, individuato il movente in contrasti di natura criminale esistenti tra il fratello Giuseppe ed il GIORGIANNI, ricordando uno specifico episodio, che avrebbe dato origine a tali contrasti, ma risulta evidente che, anche secondo le parole di quest’ultimo collaboratore, il dissidio non poté porsi esclusivamente tra le due persone del LEO e del GIORGIANNI, poiché il primo era a capo di un agguerrito sodalizio criminoso, mentre il secondo dirigeva, in luogo di D’ARRIGO Marcello , che a quel tempo si trovava in carcere, attività criminose nel settore degli stupefacenti. Si può, allora, fondatamente ipotizzare che i due gruppi suddetti siano entrati in contrasto tra loro per motivi di supremazia, tenuto conto che entrambi operavano principalmente nel villaggio Aldisio, dove avevano la loro abitazione i due capi. Ciò non viene, peraltro smentito dalle spiegazioni, piuttosto generiche e prive di adeguato riscontro probatorio, fornite da VENTURA Salvatore , il quale ha accennato a contrasti sorti in relazione ad una precedente attività che il D’ARRIGO ed il LEO avrebbero svolto insieme nel traffico di stupefacenti, o da MANCUSO Giorgio , il quale ha, viceversa, ricordato un episodio, cui ha fatto cenno anche il GIORGIANNI, (ma non è chiaro se sia stato causa o conseguenza dei dissidi) nel quale il LEO si appropriò delle armi di pertinenza del D’ARRIGO, in quanto entrambi i collaboratori hanno fatto riferimento a situazioni che appaiono, comunque, coerenti con la suddetta ipotesi ricostruttiva.

E’ certo, in ogni caso, sulla base delle concordi dichiarazioni degli stessi soggetti che hanno sostenuto l’affiliazione del D’ARRIGO al clan “LEO”, che almeno a far data dal novembre 1986 l’imputato non solo non faceva più parte di detto clan, ma che vedeva in LEO Giuseppe uno dei suoi principali nemici. Non giova, d’altronde, esaminare la questione se anteriormente alla data suindicata i rapporti tra il D’ARRIGO ed il LEO fossero tali da qualificare il primo come affiliato al secondo, poiché i contrasti tra i due sorsero, per quello che si è detto sopra, quando ancora la famiglia “COSTA” non si era disgregata, sicché una eventuale “affiliazione” del D’ARRIGO andrebbe riferita non al clan “LEO” oggetto dell’imputazione, bensì, eventualmente, a quella articolazione della famiglia COSTA diretta da LEO Giuseppe. Sulla base delle suesposte considerazioni l’imputato va, pertanto, assolto dai reati di cui ai capi “72”e “73” per non aver commesso il fatto.

Può, viceversa, tranquillamente affermarsi che D’ARRIGO Marcello  fu, probabilmente già da epoca anteriore al suo arresto del 23-11-1985, a capo di un piccolo gruppo di persone, operante prevalentemente nel traffico di sostanze stupefacenti. In ordine all’esistenza di tale gruppo ed alle vicende che ne caratterizzarono la sua storia si è più ampiamente parlato quando si è trattato in generale il clan “SPARACIO” (vedi pag. 298 e segg.). Si è allora evidenziato che l’esistenza di tale gruppo, del quale facevano parte, tra gli altri, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e CALABRO’ Salvatore , oltre ad essere stata riferita dagli stessi GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e da numerosi altri collaboratori, ha trovato un chiaro riscontro nell’accertamento compiuto con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6-2-1991 (trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a D’ARRIGO Marcello ), che ha condannato GIORGIANNI Salvatore,  e D’ARRIGO Marcello  per aver organizzato e diretto un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni, realizzato in Messina nell’anno 1988 ed al quale parteciparono, oltre ai due imputati sopra nominati, anche numerose altre persone, tra le quali LA TORRE Guido e RIGGIO Giuseppe. SMEDILE Giuseppe, principale fonte di accusa in quel processo, ha, peraltro, sostenuto, secondo quello che si legge nella predetta sentenza, che tale gruppo era già attivo nel 1986 e la circostanza che questo fosse operante già in epoca anteriore a quella suindicata ha trovato un qualche riscontro anche nelle parole di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha dichiarato all’udienza del 30-4-1996 di aver ricevuto già tra l’anno 1984 e l’anno 1985 da D’ARRIGO Marcello  due pacchi contenenti mezzo chilo di eroina ciascuno, che quest’ultimo aveva acquistato da un palermitano, tale VALENTI, poi ucciso. Lo stesso D’ARRIGO Marcello  ha dovuto, d’altronde, ammettere (vedi dichiarazioni rese nel corso dell’esame all’udienza dell’11-11-1996 ed all’udienza del 22-9-1997) che conosceva sin da bambino GIORGIANNI Salvatore , con il quale si frequentò fino al 1990, e che ha avuto rapporti di amicizia con alcuni soggetti ritenuti appartenenti al gruppo da lui diretto, quali CALABRO’ Salvatore  che era suo “figlioccio” (da intendere, evidentemente, in senso malavitoso, atteso che non vi era alcun rapporto di diverso tipo tra i due) e LA TORRE Guido, insieme al quale fu arrestato il 1 febbraio 1989 per uno spaccio di droga (si tratta dello stesso fatto per il quale è stata pronunciata la sopra citata sentenza) e divise con lui la cella nel carcere di Messina.

Prima della morte di CAVO’ Domenico tale gruppo era molto vicino proprio al CAVO’ ed al PIMPO, che del CAVO’ era un fedele alleato. Ciò è stato, invero, affermato con chiarezza e con dovizia di particolari sia da LA TORRE Guido che da GIORGIANNI Salvatore , che, avendo fatto parte entrambi di tale gruppo, sono da considerarsi soggetti di indubbia attendibilità e le cui parole hanno trovato riscontro anche in quelle di diversi altri collaboratori, quali SANTACATERINA Umberto che ha affermato (vedi udienza del 9-2-1994) che D’ARRIGO Marcello  era uno di coloro che si recavano a casa del PIMPO; MARCHESE Mario , il quale ha sostenuto (vedi udienza del 24-9-1996) che D’ARRIGO Marcello faceva parte del gruppo “PIMPO”, ed ha, poi chiarito (vedi udienza del 2-10-1996) che dopo la morte di CAVO’ transitò nel gruppo “SPARACIO”; SPARACIO Luigi , il quale ha dichiarato (vedi udienza dell’8-10-1996) che “ci sono stati dei periodi che anche il D’ARRIGO era amico, era vicino a loro (intendendo riferirsi al clan “GALLI – PIMPO”)”; PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996), il quale ha addirittura inserito D’ARRIGO Marcello  ed il suo gruppo all’interno del clan “GALLI” prima della morte di CAVO’ Domenico. Le superiori notazioni consentono, allora, di comprendere meglio anche le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e di MARCHESE Mario  relative alla posizione del D’ARRIGO. E’ evidente, infatti, che quando i suddetti collaboratori hanno affermato che l’imputato fece parte, per un certo periodo, del clan “GALLI”, hanno, in realtà, inteso riferirsi a quella articolazione che faceva capo a PIMPO Salvatore, alla quale essi erano molto vicini in virtù del loro rapporto con CAVO’ Domenico. Non sembra, comunque, ad avviso di questa Corte, che sia possibile, sulla base del materiale probatorio acquisito, giungere alla conclusione che il D’ARRIGO sia stato, anche solo per un breve periodo, organicamente inserito nel gruppo di PIMPO Salvatore, poiché appare evidente che il rapporto tra il gruppo “D’ARRIGO” ed il gruppo “PIMPO” avvenne solo per il tramite di CAVO’ Domenico, il quale era molto vicino sia a D’ARRIGO Marcello , sia a PIMPO Salvatore, ma non vi sono elementi per potere affermare che si sia realizzata una tale comunione di interessi da poter considerare che formassero un unico sodalizio.

Dopo la morte di CAVO’ Domenico il D’ARRIGO ed il suo gruppo aderirono, viceversa, al clan “SPARACIO – CAMBRIA” prima in posizione di notevole autonomia e successivamente sempre più integrati nel più ampio sodalizio criminoso. Il LA TORRE ha, peraltro, spiegato lucidamente le ragioni che indussero a stringere tale alleanza, sottolineando che il D’ARRIGO, essendo in contrasto con LEO Giuseppe, capo di un potente clan criminoso, aveva la necessità di allearsi con altri clan nemici del LEO. Tale alleanza, della quale hanno parlato concordemente numerosi collaboratori, divenne per la prima volta operativa, come si è visto, in occasione del tentato omicidio di LEO Giuseppe, perpetrato il 13-6-1988, che ne fornisce indubitabile riscontro. Orbene, ritiene questa Corte che dopo la suddetta alleanza, l’attività di tale gruppo va, senza dubbio, ricondotta a quella del clan diretto da SPARACIO Luigi , come questi ha chiaramente fatto intendere quando ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che “al villaggio Aldisio c’era Marcello D’ARRIGO, che faceva parte del mio gruppoe che operava nello spaccio della droga. Ciò è stato, poi, ribadito da LA TORRE Guido, il quale ha affermato che “il D’ARRIGO era un affiliato al clan SPARACIO - CAMBRIA e quindi di seguito tutti i componenti che eravamo sotto il D’ARRIGO facevamo parte ... (è sottinteso pure del clan SPARACIO - CAMBRIA)”, nonché da tutti gli altri collaboratori sopra citati che hanno sostenuto che D’ARRIGO Marcello  faceva parte del clan “SPARACIO”. Inequivocabile indizio della confluenza di tale gruppo nel clan diretto dallo SPARACIO può, d’altronde, trarsi dalla circostanza che alla perpetrazione di reati anche di rilevante gravità riconducibili al predetto clan (tentato omicidio di LEO Giuseppe, omicidio di SARNATARO Sabatino e tentato omicidio di COSTANTINO Giovanni , tentato omicidio di VENUTO Giuseppe , estorsione ai danni dell’esercizio commerciale gestito da IRRERA Orazio, rapina ai danni dell’esercizio commerciale SIRACUSANO) parteciparono uomini senza dubbio inseriti nel gruppo del D’ARRIGO, proprio in virtù della predetta alleanza, la quale non privò, comunque, quest’ultimo gruppo di ogni autonomia operativa. Non è neppure chiaro, invero, se e quando il gruppo di D’ARRIGO Marcello  perse tale autonomia all’interno del più ampio clan “SPARACIO” e, in particolare, se i suoi adepti fossero riforniti in modo continuativo da SPARACIO Luigi  di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, mentre è certo che esso, prima di confluire nel clan “SPARACIO” e, probabilmente, anche dopo l’alleanza realizzata nel marzo 1988, poteva, comunque, vantare propri canali di rifornimento della droga. Ciò non toglie, comunque, che tra i due gruppi si sia realizzata sin dall’inizio una tale comunione di interessi ed una così stretta collaborazione operativa da doversi ritenere che D’ARRIGO Marcello , dopo la morte di CAVO’ Domenico, fece senz’altro parte del clan “SPARACIO”.

Alla luce delle superiori considerazioni va, pertanto, affermata la responsabilità di D’ARRIGO Marcello  per i reati di cui ai capi “1” e “2” della rubrica, in relazione alla sua partecipazione al clan “SPARACIO”, sodalizio che si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, per quello che si è detto sopra, che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal marzo 1988, dopo la morte di CAVO’ Domenico, mentre, per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta addebitata al D’ARRIGO, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alle condanne subite con sentenze della Corte di Appello di Messina del 18-5-1984 e del 25-5-1988, entrambe per spaccio di stupefacenti.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.