2.3.5.41.  De Domenico Giuseppe

DE DOMENICO Giuseppe , fratello dell’ucciso DE DOMENICO Antonino, personaggio, quest’ultimo, di primo piano all’interno della famiglia “COSTA”, come si è visto quando si trattata la sua uccisione (vedi capi “32” e “33” a pag. 1195 e segg.) è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti non risulta a suo carico alcun precedente penale, mentre dai dati forniti dal D.A.P. risulta che fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 19-11-1986 al 22-1-1987, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre fu completamente liberato il 21-5-1988. In tale periodo fu sempre ristretto nella Casa di Reclusione di Noto.

Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro (capi “34” e “35”, fatto avvenuto l’8-10-1986, vedi pag. 1005 e segg.), fatto per il quale ha riportato condanna.

Quanto all’esistenza di rapporti di frequentazione tra il DE DOMENICO ed altri soggetti coimputati, si è già visto in occasione della trattazione dell’omicidio di ARRIGO Salvatore (vedi capi “70” e “71” a pag. 1170 e segg.) che quest’ultimo, ucciso il 7 marzo 1987, aveva rapporti piuttosto stretti non solo con CALOGERO Placido , la cui convivente era cugina di sua mogli, e con CUSCINA’ Francesco , entrambi ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE”, ma anche con DOMENICO Giuseppe , tanto che, poco prima di venire assassinato, aveva ricevuto in prestito l’autovettura di quest’ultimo e si era, precedentemente, rivolto a lui per avere in prestito anche del denaro necessario per pagare un avvocato. Su tali circostanze hanno deposto al dibattimento, all’udienza del 29-9-1995, VIOLA Giovanna, moglie dell’ARRIGO, e SANTORO Rosanna, moglie di DE DOMENICO Giuseppe . La prima ha ricordato che il marito svolgeva il servizio militare e si trovava da appena due giorni a Messina, mentre il giorno dell’omicidio “era contento perché gli avevano dato il permesso di pernottare a casa. L’ARRIGO aveva, tuttavia, in precedenza, disertato e, per tale motivo, era stato detenuto nel carcere di Palermo. Durante tale detenzione, poiché occorreva pagare l’avvocato ed ella non aveva il denaro necessario, il marito le disse, in occasione di un colloquio, di rivolgersi a DE DOMENICO Giuseppe , del quale le indicò l’indirizzo, per avere il suddetto prestito. La seconda ha, invece, dichiarato che nel febbraio 1987 era proprietaria di una Fiat Ritmo, che prestò ad ARRIGO Salvatore, il quale fu, però, fermato dagli agenti ed essendo senza patente l’auto venne sequestrata. Lo stesso DE DOMENICO Giuseppe  ha, peraltro, ammesso nel corso del suo esame, avvenuto all’udienza del 13-11-1996, di aver conosciuto bene ARRIGO Salvatore, che lavorava prima presso un’autocarrozzeria, sita nei pressi di un esercizio commerciale ove egli aveva svolto attività lavorativa, e successivamente presso un lattoniere,  sito nelle vicinanze di un bar da lui frequentato.

l maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 21-11-1995, ha dichiarato di aver controllato, in data 13 novembre 1986, DE DOMENICO Giuseppe  insieme a PULEO Francesco  (soggetto che nel presente processo è accusato di aver fatto parte del clan “SPARACIO” e di avere spacciato stupefacenti, ma che è stato assolto da entrambi gli addebiti).

Si è visto ancora, con riferimento al tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco  compiuto il 1 giugno 1988 (vedi capi “63” e “64” a pag. 1409 e segg.), che nel corso delle prime indagini svolte su tale fatto dalle forze dell’ordine e sulle quali ha riferito al dibattimento il maresciallo MORABITO Giuseppe, escusso all’udienza del 17-10-1995, furono interrogate diverse persone che si accompagnavano solitamente con il CUSCINA’, tra le quali anche l’imputato DE DOMENICO Giuseppe , oltre a MAROTTA Giovanni  e MARCHESE Umberto. Si, peraltro, che lo stesso DE DOMENICO Giuseppe , non ha fatto mistero (vedi udienza del 13-11-1996) che conobbe tanto MAROTTA Giovanni  che CUSCINA’ Francesco , insieme ai quali fu qualche volta fermato nel 1989.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha elencato DE DOMENICO Giuseppe  tra coloro che facevano parte del clan “MARCHESE” ed ha, quindi, affermato (vedi su questo punto quello che ha detto il collaboratore, oltre che all’udienza dell’8-2-1994, anche all’udienza del 4-2-1994) che vide DE DOMENICO Giuseppe  “nella sala da giuoco a Santa Teresa Riva”, bisca gestita dai diversi gruppi, e “lui era lì che guardava la sala da giuoco” per conto del MARCHESE. Ha aggiunto che successivamente il DE DOMENICO “ha fatto parte del gruppo GALLI”.

MARCHESE Mario  ha affermato (vedi udienza del 20-9-1996) che DE DOMENICO Giuseppe  ed il fratello Antonino facevano parte del suo gruppo quando questo era diretto da lui e da CAVO’ Domenico.

ROMEO Carmelo  ha dichiarato (vedi udienza dell’11-6-1996) che DE DOMENICO Giuseppe  faceva parte insieme a lui del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario  Il collaboratore ha, poi, specificato (vedi udienza del 24-6-1996) che conobbe il DE DOMENICO solo dopo il duplice omicidio di BONSIGNORE Pietro e SPINA Nunziata, a fine anno 1986, quando “mi è stato presentato dal CALAFIORE Carmelo  e da Romualdo INSANA a casa sua”. Quando il difensore dell’imputato ha obiettato al ROMEO l’inverosimiglianza di tale racconto in quanto il DE DOMENICO si trovava detenuto alla fine dell'anno 1986 (ma ciò non risulta del tutto vero, poiché lo stato di detenzione del DE DOMENICO intervenne, come si è visto, il 19 novembre 1986 - vedi verbale di arresto in atti, documento n. 35 dell’ordinanza emessa il 19 luglio 1997 – ed è verosimile che l’espressione “fine anno” sia piuttosto elastica e possa comprendere anche il mese di novembre), il collaboratore ha ribadito che “dopo mi risulta che è stato arrestato, a me, il DE DOMENICO Giuseppe , […] dopo il duplice omicidio BONSIGNORE – SPINA”. Lo stesso ROMEO ha precisato, poi, in sede di confronto con il DE DOMENICO (vedi udienza del 20-10-1997), che il MARCHESE “abitava sotto casa tua, Giuseppe [intendendo riferirsi a DE DOMENICO Giuseppe ], sotto casa di tua mamma” e che egli aveva visto più volte l’imputato DE DOMENICO Giuseppe  in compagnia del MARCHESE nella predetta abitazione.

PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) indicato DE DOMENICO Giuseppe  tra le persone facenti parte del gruppo “SPARACIO”, “nel 1986, appena usciti dal carcere”, ed ha, quindi, aggiunto che “lui era un uomo di MARCHESE” ed “è rimasto con MARCHESE” anche dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico. Il collaboratore ha, in sede di controesame, chiarito (vedi udienza del 12-4-1996) tale apparente contraddizione, affermando che egli aveva inteso riferirsi la prima volta al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE”. Il collaboratore ha, infatti, inserito (vedi udienza del 4-2-1996) il nome del DE DOMENICO anche nell’elenco degli appartenenti al clan “MARCHESE” ha riferito (vedi udienze del 16-1-1996 e del 4-2-1996) che DE DOMENICO Giuseppe  faceva parte del gruppo capeggiato da MARCHESE Mario  ed “era un killer”, essendosi reso responsabile dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro e, insieme a CALOGERO Placido , dell’omicidio dell’avvocato D’UVA. Si occupava, inoltre, “di estorsioni, di sostanze stupefacenti e tutto, diciamo, quello che il clan metteva…”. Il collaboratore ha, infine, ricordato (vedi udienze del 9-4-1996 e del 10-4-1996) che egli, subito dopo aver ucciso PARISI Corrado e FENGHI Gregorio, “sono andato a trovare a MARCHESE”, il quale “ha telefonato a DE DOMENICO Giuseppe” e lo mandò a pernottare a casa di quest’ultimo, o meglio “nella baracca di una sua convivente”.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha elencato DE DOMENICO Giuseppe  tra gli affiliati al clan “MARCHESE”, anche se ha precisato di non averlo conosciuto personalmente “però sapevo che era il fratello di Antonino.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha dichiarato di non sapere collocare DE DOMENICO Giuseppe  in qualche gruppo associativo “perché era instabile”.

SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996), anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 21-2-1994, che DE DOMENICO Giuseppe  faceva parte del gruppo “MARCHESE”.

CARIOLO Antonino  ha dichiarato (vedi udienza del 1-7-1996) che dopo la morte di CAVO’ Domenico, MARCHESE Mario  continuò ad avere un suo gruppo ma “all’epoca chi era fuori erano solamente pochi elementi, […] uno era DE DOMENICO”, fratello di quel DE DOMENICO (anche se il collaboratore non saputo precisare il nome dei due fratelli) che era stato ucciso.

VITALE Giovanni  ha affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che DE DOMENICO Giuseppe , così come CIRAOLO Claudio  furono uomini di CAMBRIA Placido.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 28-6-1996) ha additato quello di DE DOMENICO Giuseppe  come uno di quei casi nei quali un soggetto era transitato da un gruppo criminoso ad un altro; infatti “prima era con MARCHESE Mario , quando si accorse che MARCHESE Mario  gli aveva fatto ammazzare il fratello, passò con GALLI Luigi .

L’imputato DE DOMENICO Giuseppe , esaminato all’udienza del 13-11-1996, ed in confronto con ROMEO Carmelo  all’udienza del 20-10-1997, ha dichiarato di essere incensurato e di non essere stato imputato né in processi insieme al fratello Antonino, né nel cosiddetto processo “dei 69”, né nel maxiprocesso “dei 290”. Il fratello Antonino, invece, aveva subito lunga carcerazione ed era stato imputato in diversi processi, tra i quali il maxiprocesso. Dei suoi coimputati del duplice omicidio BONSIGNORE e SPINA egli conobbe quando era in libertà solo ROMEO Carmelo  “perché era sempre in compagnia del MARCHESE” mentre conobbe il CALAFIORE quando già si trovava in carcere nel corso del presente processo. Degli altri coimputati egli conobbe CALOGERO Placido , che gli fu presentato da ARRIGO Salvatore; egli conosceva bene quest’ultimo, che lavorava prima presso un’autocarrozzeria, sita nei pressi di un esercizio commerciale ove egli aveva svolto attività lavorativa e successivamente presso un lattoniere, sito nelle vicinanze di un bar da lui frequentato, mentre il CALOGERO, su invito dell’ARRIGO, lo accompagnò casualmente nell’aula bunker un giorno che egli doveva andare in udienza a trovare il fratello Antonino e che si trovava sprovvisto di mezzi di locomozione. Conobbe anche MARCHESE Mario , ma non lo frequentava, benché nel 1986 fosse stato fermato dalle forze dell’ordine insieme a lui in auto vicino alla Capitaneria di Porto, poiché il fratello Antonino, che si trovava in compagnia del MARCHESE, incontratolo casualmente, gli chiese il favore di accompagnare quest’ultimo a casa della madre. Conobbe, infine, MAROTTA Giovanni  e CUSCINA’ Francesco  insieme ai quali fu qualche volta fermato nel 1989. L’imputato ha, quindi, affermato di ritenere che le ingiuste accuse dei collaboratori di giustizia nei suoi confronti siano state determinate dalla volontà che ha animato questi ultimi, tutti a vario titolo implicati nell’omicidio del fratello DE DOMENICO Antonino e timorosi di una sua vendetta, di tenerlo in carcere. Quanto a PARATORE Vincenzo, egli lo conobbe solo nel 1990 in carcere, dove ebbe con lui “un battibecco brutto”, mentre ha appreso nel corso del presente procedimento che il PARATORE programmava di ucciderlo, come scrisse in una lettera inviata al CAMBRIA. Su quest’ultimo punto l’imputato ha inteso, evidentemente, riferirsi alla copia della lettera rinvenuta dagli inquirenti nel corso dell’attività di indagine relativa all’omicidio di CAMBRIA Placido ma si è già rilevato in occasione della trattazione dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro, dove sono state esaminate le medesime dichiarazioni, che il riferimento è incongruo, poiché in detta lettera, sul cui contenuto si sono ampiamente soffermati sia il Pubblico Ministero che i difensori degli imputati, non vi è alcun riferimento a DE DOMENICO Giuseppe  e, ancor meno, ad un eventuale proposito di ucciderlo.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di DE DOMENICO  Giuseppe di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo per il periodo successivo al marzo 1987. Si deve, infatti, premettere che la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA”, secondo quanto è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, può farsi risalire al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Occorre, pertanto, valutare se le diverse accuse nei confronti dell’imputato si riferiscano non solo al periodo antecedente al marzo 1987, nel quale i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, in realtà, inteso indicare la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, ma anche al periodo successivo, che è quello che qui interessa, nel quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, di un gruppo autonomo, nato dalla disgregazione del clan “COSTA”. A tal proposito va, anzitutto, rilevato che i fatti di sangue ascritti al DE DOMENICO, per uno dei quali, l’omicidio ai danni di BONSIGNORE Pietro, nel quale rimase uccisa anche la povera SPINA Nunziata, oggetto di accertamento nel presente procedimento, si è ritenuta la colpevolezza dell’imputato, mentre l’altro, quello dell’avvocato D’UVA, cui ha fatto riferimento il PARATORE, è oggetto di altro procedimento penale, sono senza dubbio riferibili alle attività illecite di quella struttura criminosa esistente anteriormente alla nascita dei diversi clan e, come tali, possono ritenersi sintomatici dell’avvenuta affiliazione del DE DOMENICO al clan “COSTA”, negli ultimi scorci di vita di tale organizzazione criminale, ma non anche al clan “MARCHESE”. Essi non appaiono, comunque, del tutto privi di rilievo, poiché concorrono a tratteggiare la personalità dell’imputato ed attestano il suo solido inserimento nella criminalità organizzata cittadina, all’interno della quale rivestì un proprio ruolo, anche se il suo spessore criminale fu, senza dubbio, inferiore rispetto a quello del fratello Antonino, del quale è probabile che seguì le sorti criminali finché quest’ultimo non venne ucciso. L’affermazione del collaboratore VITALE Giovanni , secondo cui DE DOMENICO Giuseppe  fu vicino al CAMBRIA, può allora spiegarsi osservando che DE DOMENICO Antonino, insieme, verosimilmente, al fratello Giuseppe, fu molto vicino a CAMBRIA Placido almeno fino alle scarcerazioni del 31 luglio 1986 (vedi quello che si è detto in proposito quando si è trattato l’omicidio di BONSIGNORE Pietro), mentre successivamente si accostò al MARCHESE allontanandosi dal CAMBRIA e tale alleanza fu, in qualche modo, suggellata proprio dall’uccisione del BONSIGNORE, uomo di fiducia del MARCHESE, che fu voluta, come si è detto, sia dal MARCHESE che da DE DOMENICO Antonino ed alla cui esecuzione partecipò anche DE DOMENICO Giuseppe . La rilevanza che assume tale fatto per comprendere il percorso criminale dell’imputato è, allora, evidente, e si coniuga perfettamente con le dichiarazioni di quei collaboratori (vedi le affermazioni di PARATORE Vincenzo, specie per la parte relativa all’attività svolta dal DE DOMENICO su ordine di MARCHESE Mario  dopo che egli si era reso responsabile dell’omicidio di PARISI Corrado e di FENGHI Gregorio, nonché quelle di ROMEO Carmelo , che ha collocato la sua conoscenza del DE DOMENICO in un tempo anteriore al suo arresto del 19-11-1986), i quali hanno sostenuto che l’imputato DE DOMENICO Giuseppe  era affiliato al MARCHESE già in tale periodo di tempo. Le dichiarazioni prima esaminate relative alle frequentazioni dell’imputato con altri soggetti certamente appartenenti all’epoca al clan “MARCHESE”, come ARRIGO Salvatore o CALOGERO Placido  ed i contatti avuto con lo stesso MARCHESE Mario , ai quali ha fatto riferimento lo stesso imputato, corroborano ulteriormente la suddetta ricostruzione, in quanto relative a circostanze che appaiono sintomatiche non solo dell’avvenuta affiliazione del DE DOMENICO al clan “COSTA”, ma anche dei suoi legami criminali con il MARCHESE all’interno di quel sodalizio. Significativi elementi di riscontro possono, invero, trarsi dalle parole dello stesso imputato, il quale ha ammesso, come si è visto, nel corso del suo esame, non solo di aver conosciuto MARCHESE Mario , ma anche di essere stato fermato a bordo di un autoveicolo insieme a lui proprio in quel breve periodo di tempo che intercorse tra le scarcerazioni del 31 luglio 1986 ed il proprio arresto del 19 novembre 1986. Ha dichiarato, inoltre, che conobbe ROMEO Carmelo , quale persona che si accompagnava al MARCHESE, ed ha riferito che, mentre era in libertà, si recò a seguire un’udienza del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, che si teneva in quel periodo nell’aula bunker e che vedeva quale imputato detenuto il fratello Antonino (ciò permette di collocare l’episodio in un tempo anteriore alle scarcerazioni del 31 luglio 1986), proprio insieme a CALOGERO Placido , altra persona affiliata al clan “COSTA” e vicina a MARCHESE Mario  (vedi quanto si è detto a proposito dell’omicidio di MORGANA Natale a pag. 965 e segg. e quanto si dirà a proposito del reato associativo contestato al CALOGERO), che è stata accusata, al pari del DE DOMENICO, di aver partecipato all’omicidio dell’avvocato D’UVA. Tali vicende appaiono, poi, utili per comprendere la posizione successivamente assunta dal DE DOMENICO, il quale, avendo effettuato, così come molti altri affiliati, una chiara scelta di campo, abbandonando CAMBRIA Placido e appoggiando MARCHESE Mario , proprio in quella fase di transizione nella quale ormai stava calando il sipario sulla storia della famiglia “COSTA” e stava iniziando una nuova fase caratterizzata dall’esistenza, all’interno della criminalità organizzata messinese, di diversi sodalizi delinquenziali in concorrenza tra loro, ha, evidentemente, ritenuto di aderire, alla nascita dei diversi clan, a quello facente capo al MARCHESE, anche se effettivamente diretto da CAVO’ Domenico, che doveva apparirgli, già solo per l’identità degli affiliati, la naturale prosecuzione del gruppo criminoso del quale aveva fino ad allora fatto parte, in perfetta rispondenza a quella precedente decisione di sostenere MARCHESE Mario . Coerenti con tali premesse sono, pertanto, quelle dichiarazioni, secondo le quali il DE DOMENICO fece parte, dopo la fine della famiglia “COSTA”, del clan “MARCHESE”. Le sintetiche ed equivoche accuse contenute nelle dichiarazioni del SANTACATERINA sono state, infatti, precisate e chiarite dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito, il quale ha specificato che il DE DOMENICO fece parte del clan da lui capeggiato, ma ormai sostanzialmente diretto da CAVO’ Domenico, nato nel marzo del 1987 dalla definitiva disgregazione della famiglia “COSTA”. Orbene, tali dichiarazioni costituiscono un elemento probatorio di grande pregnanza a sostegno della colpevolezza dell’imputato, poiché provenienti da persona che doveva certamente conoscere molto bene chi fossero gli affiliati al clan da lui diretto e che, per tale motivo, risulta di sicura attendibilità. Analoghe sono le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato che DE DOMENICO Giuseppe  era un uomo di MARCHESE” al quale rimase fedele anche dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico (quindi anche successivamente alla morte di DE DOMENICO Antonino). Altrettanto rilevanti appaiono le affermazioni di CARIOLO Antonio , il quale ha sostenuto che il DE DOMENICO fu addirittura uno dei pochi soggetti rimasti fedeli al MARCHESE dopo la morte del CAVO’. Più generiche ma ugualmente significative risultano, poi, le affermazioni di SPARACIO Luigi , il quale, come si è visto, ha elencato i fratelli DE DOMENICO Antonino e Giuseppe tra le persone facenti parte del gruppo “MARCHESE” tra l’anno 1986 e l’anno 1989.SANTACATERINA Umberto, infine, sostenendo di aver visto DE DOMENICO Giuseppe  svolgere una specifica attività per conto del MARCHESE nella gestione delle bische clandestine, ha fatto evidente riferimento ad un periodo di tempo successivo alla propria scarcerazione e nel quale ancora sarebbe stato vitale il suddetto legame criminale. Va, infine, osservato che lo stesso imputato ha ammesso di aver frequentato nell’anno 1989 CUSCINA’ Francesco , personaggio di primo piano del clan “MARCHESE”, insieme al quale venne qualche volta controllato dalle forze dell’ordine, come è stato, peraltro, riferito anche dal maresciallo MORABITO. Non sono, inoltre, emersi contrasti tra gli accusatori ed il DE DOMENICO, tali da rendere elevato il pericolo di affermazioni calunniose. Tale questione è già stata esaminata a proposito dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro, ma è opportuno ribadire le argomentazioni già esposte che possono valere anche per le accuse relative ai reati associativi. L’imputato ha, in proposito, sostenuto che alcuni dei collaboratori sopra citati, vale a dire il COSTA, il MARCHESE ed il ROMEO, avrebbero avuto interesse ad accusarlo ingiustamente, in quanto coinvolti a vario titolo nell’omicidio del fratello DE DOMENICO Antonino e, come tali, timorosi che egli, riacquistando la libertà, possa vendicare la morte del congiunto. Tale argomentazione, oltre a non valere con riferimento ad alcuni collaboratori (ad esempio SANTACATERINA Umberto, CARIOLO Antonio  o MANCUSO Giorgio ) che non ebbero certamente alcuna parte in quel fatto di sangue, è, tuttavia, poco convincente e contraddetta, almeno per taluni dei suoi accusatori, dalla più plausibile ricostruzione dell’omicidio ai danni di DE DOMENICO Antonino. Innanzi tutto è poco persuasiva l’affermazione secondo la quale i citati collaboratori avrebbero interesse a mantenere in carcere il DE DOMENICO, timorosi di una sua reazione. A tal proposito lo stesso imputato ha, infatti, dichiarato che, nonostante i molti anni ormai trascorsi da quando fu ucciso suo fratello egli non pose mai in essere azioni di vendetta (vedi udienza del 13-11-1996) e già solo questa circostanza rende ingiustificati gli asseriti timori. Il fatto contestato al DE DOMENICO, d’altronde, benché debba qualificarsi quale concorso in un duplice omicidio, non è in alcun modo indice di una particolarmente elevata capacità criminale, in considerazione del modesto compito svolto dall’imputato, di mero supporto logistico e, comunque, non è tale da rendere il DE DOMENICO, agli occhi dei suoi accusatori, un pericoloso killer del quale aver paura. Se, peraltro, essi avessero avuto un simile timore prima di compiere la scelta di collaborare con la giustizia, avrebbero, probabilmente, cercato di eliminare tale pericolo, mentre non sembra che DE DOMENICO Giuseppe  sia mai stato fatto oggetto di attentati, risultando fantomatica ed assolutamente priva di prova, anche in ordine al suo accadimento storico, l’aggressione a mano armata che l’imputato ha asserito di aver subito intorno al settembre 1988 ad opera di due sconosciuti. Deve, poi, osservarsi che, secondo la più plausibile ricostruzione del fatto, DE DOMENICO Antonino fu ucciso da ROMEO Carmelo  e da CIRAOLO Claudio  su ordine di CAVO’ Domenico, mentre marginali o assenti appaiono le responsabilità di COSTA Gaetano  e MARCHESE Mario . In base a ciò, solo per il ROMEO potrebbe prospettarsi con una qualche plausibilità il pericolo segnalato dall’imputato, mentre per gli altri (in special modo per SPARACIO Luigi  e PARATORE Vincenzo) esso risulta totalmente assente. Il DE DOMENICO ha, altresì, affermato che PARATORE Vincenzo ha palesato anche in passato motivi di astio nei suoi confronti, tanto che aveva progettato di ucciderlo, ma si è già discusso della completa infondatezza di tale affermazione che distorce e falsifica le risultanze processuali ed appare solo un maldestro tentativo di screditare il collaboratore, sicché è ora sufficiente rinviare alle osservazioni sopra esposte.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi relativi sia alle frequentazioni del DE DOMENICO con altri malavitosi appartenenti al clan “MARCHESE”, sia alla sua personalità delinquenziale, forniscono prova evidente della partecipazione del DE DOMENICO al clan “MARCHESE”. Si deve, di conseguenza, ritenere che il fatto contestato al DE DOMENICO sia rimasto accertato anche se solo dal marzo 1987, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la sua partecipazione alla famiglia “COSTA”, si può fondatamente affermare che la condotta contestata al DE DOMENICO, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987 al 9 settembre 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.