2.3.5.43. De Luca Antonino
DE LUCA Antonino è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione e porto illegali di armi e munizioni, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione della disciplina sugli stupefacenti, omicidio. L’unica vicenda delittuosa per la quale vi è sentenza definitiva di condanna riferibile a fatti commessi da DE LUCA Antonino in un periodo di tempo prossimo a quello nel quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, è quella accertata con sentenza della Corte di Appello di Messina del 15/24-1-1991, che, muovendo dalle dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti, ha condannato il DE LUCA per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, di cui all’ipotesi lieve prevista dall’art. 72 legge 685/1975, in relazione ad un’attività di spaccio commessa fino al 10-12-1985. E’ da menzionare, altresì, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 14/21-12-1995, che ha condannato DE LUCA Antonino per l’omicidio di CUNSOLO Vittorio, perpetrato in concorso con MAZZITELLO Pietro il 18-8-1992.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che DE LUCA Antonino fu detenuto per periodo che viene in esame in relazione alla sua partecipazione all’associazione criminosa denominata clan “SPARACIO”, dall’11-12-1985 al 10-2-1986 e dal 23-9-1987 al 16-10-1987.
Nel presente procedimento DE LUCA Antonino è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di tentato omicidio in danno di TERRAZZINO Giovanni, fatto commesso il 31-8-1982 (vedi capi “130” e “131” della rubrica a pag. 763 e segg.), fatto per il quale è stata affermata la sua colpevolezza, anche se è stato riqualificato come delitto di lesioni personali gravi e aggravate.
Quanto ai rapporti di frequentazione dell’imputato con altri soggetti appartenenti al mondo della criminalità organizzata cittadina, va segnalato che il maresciallo DE VUONO Antonio, escusso alle udienze del 21-11-1995 e del 18-9-1997, ha riferito il contenuto di due relazioni di servizio, la prima delle quali attinente ad un controllo effettuato il 15 dicembre 1987 sul viale Giostra, dove furono notati insieme, a bordo di un’autovettura, CUSCINA’ Giuseppe (soggetto ormai deceduto, come da certificato di morte acquisito da questa Corte – vedi cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo il 19-7-1997 - , e diverso dal coimputato CUSCINA’ Francesco), GIORGIANNI Salvatore (anche questo soggetto ormai deceduto, come da certificato di morte acquisito da questa Corte – vedi cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo il 19-7-1997 - , e diverso dall’omonimo collaboratore di giustizia) e DE LUCA Antonino , mentre la seconda attinente ad un controllo effettuato il 23-6-1988 sulla via Catania, dove furono notati insieme COSTA Antonino, CARBONARO Rocco, DE LUCA Antonino ed altri.
SANTACATERINA Umberto ha inserito
(vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) DE
LUCA Antonino
nel
novero degli affiliati al clan “SPARACIO – CAMBRIA” ed ha, quindi,
affermato che il DE LUCA era tra coloro
che si occupavano di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Provinciale,
insieme a CAPUTO Luigi
, a INSANA Romualdo
, ai fratelli NACCARI e a CRUPI Luciano
, come egli si rese conto (vedi
udienza del 7-2-1994) in quanto “io
frequentavo il bar in via San Cosimo e loro frequentavano lì, spacciavano”
droga fornita da SPARACIO Luigi
tramite DE LUCA; era
uno degli affiliati che si occupava delle estorsioni, insieme a INSANA, CRUPI,
PIETROPAOLO e LA TORRE e, in particolare, (vedi udienza del 1-3-1996) costoro
si resero responsabili dell’estorsione alla CITROEN sita a Maregrosso; era un killer del gruppo, insieme a GIORGIANNI, TRISCHITTA, LENTINI e LA
TORRE, avendo partecipato all’omicidio di CATANZARO Gaetano ed a quello di
CUNSOLO Vittorio; si recava nelle bische gestite dalla criminalità organizzata
e, in particolare, egli lo vide (vedi udienza del 1-3-1996) nella
bisca di Nizza di Sicilia insieme ad altri soggetti appartenenti a diversi clan,
i quali “guardavano, stavano lì”. Il collaboratore ha, infine,
affermato (vedi udienza del 4-3-1994) di
essere stato legato da un rapporto di amicizia con il DE LUCA, insieme al quale
aveva anche perpetrato delle rapine, sulle quali, però, il SANTACATERINA non ha
voluto fornire alcun ulteriore specificazione.
SPARACIO Luigi ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) di aver conosciuto sin da ragazzino DE LUCA Antonino , con il quale “eravamo amici, eravamo come fratelli”, in quanto (vedi udienza del 15-10-1996) entrambi frequentavano, quando avevano 12 o 13 anni, il circolo ENDAS gestito da SOLLIMA Letterio, cognato di SPARACIO Luigi , dove quest’ultimo lavorava servendo ai tavoli. Il collaboratore ha aggiunto che, proprio in conseguenza di tale rapporto, egli, quando era ancora minorenne, perpetrò insieme al DE LUCA qualche rapina ai danni di commercianti. Lo SPARACIO ha, quindi, riferito (vedi udienza del 7-10-1996) che il DE LUCA “è stato sempre vicino a me”, “mi rispettava”, “però non aveva a che fare con nessuno”, mentre “si è affiancato al mio gruppo dopo la morte di DI BLASI, perciò parliamo già nel ’91, ‘92”. Il collaboratore ha, ancora, specificato (vedi udienza del 15-10-1996) che “se io avevo bisogno di un favore di DE LUCA, me l’avrebbe fatto, sia nell’86, nell’84, come qualsiasi…, solo che lui fa parte del mio gruppo effettivamente, che percepisce soldi, tutto, dopo la morte di DI BLASI Domenico”.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 16-1-1996) ha elencato, anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 1-10-1993, il nome di DE LUCA Antonino tra quelli degli affiliati al gruppo “MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi e CAVO’ Domenico” ed ha, quindi, specificato che “era un killer, un rapinatore, spacciava droga e faceva qualsiasi cosa”, ma non ha saputo riferire alcuno specifico episodio di sangue del quale il DE LUCA si sarebbe macchiato.
GIORGIANNI Salvatore ha inserito (vedi udienza del 25-10-1996) DE LUCA Antonino tra gli affiliati al clan “SPARACIO”, al quale anche egli apparteneva, anche se ha aggiunto (vedi udienza del 29-10-1996) di non aver commesso reati con l’imputato. Il collaboratore ha, quindi, specificato, in sede di controesame (vedi udienza del 4-11-1996) che egli conobbe il DE LUCA nell’86, ’85 ed ebbe con lui “rapporti di droga”. Era, infatti un periodo nel quale “siccome […] il DE LUCA si drogava, lo SPARACIO l’aveva mollato”. Quando, poi, egli entrò a far parte, nel 1988, del clan diretto da SPARACIO Luigi , quest’ultimo “parlava bene di DE LUCA, dici: devo riprenderlo, è un ragazzo utile” e, in effetti, dall’89 in poi il DE LUCA agì per conto del clan “SPARACIO”. Tra il 1986 ed il 1989, tuttavia, “non mi risulta che abbia fatto cose con lo SPARACIO, […] era amico, cioè se vedeva, per dire, qualcuno, avvisava a SPARACIO, […] gli doveva portare una pistola gliela portava”, “era, diciamo, un po’ associato, però lo teneva distaccato, cioè non lo faceva entrare in determinate cose più importanti”.
MARCHESE Mario
ha confermato (vedi udienza del 24-9-1996), a seguito di
lettura del verbale delle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, che DE
LUCA Antonino
faceva parte del clan “SPARACIO”. Il collaboratore ha,
quindi, riferito (vedi udienza del 2-10-1996) di
aver conosciuto l’imputato nel 1982 – 1983, ma ha specificato che quando
aveva affermato che questi faceva parte del clan “SPARACIO”, intendeva
riferirsi ad un periodo successivo a quello in considerazione per il reato
associativo, vale a dire a partire dal 1990 – 1991.
FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1997) ha inserito DE LUCA Antonino nel novero degli affiliati al clan “SPARACIO”.
L’imputato DE LUCA Antonino , esaminato all’udienza dell’8-11-1996, si è protestato innocente, affermando che “con SPARACIO Luigi ci siamo cresciuti”, in quanto entrambi frequentavano da bambini il circolo SOLLIMA, ma tali rapporti non avevano natura illecita ed egli non partecipò mai all’attività delinquenziale dello SPARACIO. Il DE LUCA ha, inoltre, ammesso di avere trascorso un periodo di tossicodipendenza, anche se non ha saputo precisare in quali anni.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, l’accusa nei confronti dell’imputato DE LUCA Antonino di aver fatto parte, tra gli anni 1986 e 1989, del clan “SPARACIO” non sia adeguatamente provata. Le gravi accuse di SANTACATERINA Umberto non appaiono, invero, sufficientemente riscontrate e risultano, per certi versi, equivoche nella collocazione temporale dei fatti addebitati al DE LUCA. Va, anzitutto, osservato che gli accertati rapporti di frequentazione dell’imputato con altri pregiudicati, risultanti da relazioni di servizio sulle quali ha riferito il maresciallo DE VUONO, non appaiono di alcun rilievo, poiché le persone notate in compagnia del DE LUCA non risulta che facessero parte del clan “SPARACIO” ed anzi alcuni di loro sembra che fossero tossicodipendenti, sicché è verosimile che l’imputato si trovasse in loro compagnia proprio in quanto anch’egli era all’epoca assuntore di sostanze stupefacenti. Va, poi, osservato che i fatti delittuosi specificamente attribuiti dal SANTACATERINA al DE LUCA si riferiscono, verosimilmente, solo ad un periodo successivo a quello nel quale è contestata la partecipazione dell’imputato al clan “SPARACIO”. I due omicidi, quello ai danni di CATANZARO Gaetano e quello, già accertato con sentenza definitiva di condanna ai danni di CUNSOLO Vittorio, si verificarono, infatti, solo alcuni anni dopo il 1989, che costituisce il termine finale dell’imputazione per i reati associativi, mentre i fatti di droga, così come quelli attestanti un qualche interesse del DE LUCA nella gestione delle bische clandestine dovettero verificarsi senza dubbio in un tempo successivo alla liberazione dello stesso SANTACATERINA, che venne scarcerato il 31-3-1989 e, probabilmente, dopo la fine del 1989. Estremamente generiche sono, poi, le affermazioni del collaboratore con riferimento alla partecipazione dell’imputato allo svolgimento di un’attività estorsiva. Sorge, allora, il dubbio che l’imputato, che non ha subito alcuna condanna per reati perpetrati nel periodo intercorrente dall’inizio del 1986 alla fine del 1989, abbia intrapreso il rapporto di affiliazione contestatogli solo in un tempo successivo a quello oggetto di esame nel presente processo. Tale dubbio viene rafforzato dalle dichiarazioni, sostanzialmente concordanti, di SPARACIO Luigi , di GIORGIANNI Salvatore e di MARCHESE Mario . Il primo, pur affermando che l’imputato era un suo grande amico, ha, infatti, escluso che il DE LUCA fosse un suo affiliato, almeno fino alla morte di DI BLASI Domenico, avvenuta il 15-5-1991, mentre non è chiaro se prima di tale data l’imputato abbia tenuto una qualche condotta illecita, anche di modesto rilievo, per conto del clan. Il secondo ha parimenti affermato di non essere a conoscenza se il DE LUCA, pur essendo amico e frequentatore dello SPARACIO, si fosse macchiato di qualche azione illecita per conto del clan fino all’anno 1989. Il GIORGIANNI ha, peraltro, adeguatamente chiarito per quale motivo il DE LUCA, che conosceva così bene lo SPARACIO, tanto che continuò a frequentarlo anche nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, quando entrambi non erano più dei bambini, sia stato tenuto in disparte da SPARACIO Luigi , affermando che quest’ultimo “l’aveva mollato”, in quanto tossicodipendente. Il collaboratore ha, invero, fatto riferimento a “favori” che il DE LUCA avrebbe compiuto a vantaggio dello SPARACIO, ma, da un lato, non si comprende dalle parole del GIORGIANNI se egli abbia formulato sul punto delle mere supposizioni o abbia riferito fatti specifici a sua conoscenza, mentre, dall’altro lato, va evidenziato che detti “favori” ben potrebbero non riferirsi ad un organico rapporto di affiliazione, ma giustificarsi proprio in virtù del rapporto di amicizia con lo SPARACIO. Va, infatti, osservato che per l’esistenza del rapporto di affiliazione non basta che il soggetto si sia mostrato pronto a porre la propria condotta a disposizione del sodalizio criminoso, come potrebbe desumersi dalle parole dello SPARACIO e del GIORGIANNI, ma occorre, altresì, un suo più intimo collegamento con l’associazione, così da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e come tale accettato dagli altri affiliati, mentre nel caso di specie sembra, in base al comportamento dello stesso capo, che debba escludersi l’esistenza di un vero e proprio vincolo associativo. Non prive di rilievo appaiono, infine, le analoghe dichiarazioni di MARCHESE Mario , anche se questi, a differenza dei due collaboratori sopra menzionati, non apparteneva al medesimo clan del quale si assume che abbia fatto parte il DE LUCA. Non può, comunque, escludersi che il MARCHESE, in considerazione del proprio ruolo criminale, a capo di un agguerrito clan cittadino, fosse a conoscenza dei soggetti affiliati agli altri clan, sicché risulta significativa la sua affermazione secondo cui il DE LUCA fece parte del clan “SPARACIO” solo a partire dall’anno 1990 – 1991. I suesposti dubbi in ordine alla collocazione temporale del rapporto di affiliazione dell’imputato non possono essere, d’altronde, superati dalle dichiarazioni del FERRARA e del PARATORE, che sono del tutto generiche e prive di dettagli indispensabili non solo per valutarne l’affidabilità, ma anche per verificare se in effetti anche costoro non abbiano inteso riferire le loro accuse solo ad un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell’imputazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, DE LUCA Antonino va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.