2.3.5.44.   Di Dio Domenico

DI DIO Domenico  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico solo due condanne per alcuni furti ed un’altra per guida senza patente, tutti fatti commessi negli anni ’70. Va, poi, menzionata la sentenza pronunciata della Corte di appello di Messina in data 23-4-1990, che, all’esito del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte del clan “INGEMI”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che DI DIO Domenico  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1985 al 18-7-1986, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre fu completamente liberato il 3-4-1987.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha dichiarato di aver conosciuto DI DIO Domenico , soprannominato “bucca i’ vecchia” sin da ragazzo, in  quanto “abitava vicino a me una volta” e lo ha inserito nell’elenco degli affiliati al clan “FERRARA”. Ha, quindi, affermato (vedi udienza del 3-3-1994) che il DI DIO, così come la maggior parte degli aderenti a detto clan, si occupava di estorsioni.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha dichiarato che un ruolo importante “di primo piano” nel gruppo da lui diretto rivestì DI DIO Domenico , ma questo solo dal 1990 in poi. Egli conosceva il DI DIO “da tanti anni”, ma fino al 1990 “c’era solo un rapporto di amicizia” e l’imputato non faceva parte del gruppo, mentre (vedi anche udienza del 17-9-1996) dopo il 1990 divenne un associato. Il collaboratore ha anche spiegato in cosa consistesse il ruolo del DI DIO all’interno del gruppo, affermando che questi era “la persona che si occupava di tenere” il denaro provento delle attività illecite del gruppo ed “era anche lui che si occupava di dare i soldi ai nostri affiliati”. Il DI DIO si occupava, inoltre, delle estorsioni, come può desumersi dall’affermazione del FERRARA, secondo cui “spesso nelle imprese ci andavamo io, DI DIO, SANTORO” e l’estorsione ai danni della concessionaria MERCEDES “è stata organizzata da parte mia, DI DIO, SANTORO e SPARTA’ Giacomo” (quest’ultimo fatto è stato esaminato in precedenza con riferimento anche ad un atto intimidatorio verificatosi il 5-6-1991 – vedi capi “106” e “107” della rubrica a pag. 2074 e segg.).

FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha indicato DI DIO Domenico  quale affiliato al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano  nel periodo tra il 1986 ed il 1989 ed ha aggiunto addirittura che “mio fratello era il capo assieme a DI DIO Domenico , tutt’e due davano degli ordini e si eseguivano”. Il DI DIO aveva, pertanto, una posizione di assoluto rilievo all’interno del clan, poiché “con mio fratello comandavano loro”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che tanto il fratello Sebastiano che il DI DIO “non ne volevano sapere di droga”. L’imputato si occupava, viceversa, di estorsioni. Il FERRARA ha indicato, in particolare, l’attività estortiva svolta dal DI DIO nel cantiere edile per la costruzione delle case “ARCOBALENO”. Le imprese che realizzarono dette costruzioni “mi sembra che erano D’ANDREA, l’EDILFER, e lui aveva una richiesta come capo cantiere e che non è nemmeno capo cantiere e lui lo sa quello che è, e si prendeva i soldi sia di là che di là, che la richiesta me la dovevano fare pure a me, sempre con l’interessamento di DI DIO Mimmo. A me mi hanno arrestato e l’hanno fatta a mio fratello e a SANTORO Angelo , e penso che queste richieste qui erano di favore ed è estorsione”. Il collaborato ha, infine, ricordato che “DI DIO era pure d’accordo” con riferimento all’estorsione perpetrata ai danni della macelleria “MOSTACCIO” (quest’ultimo fatto è stato esaminato in precedenza con riferimento anche ad un atto intimidatorio verificatosi il 12-2-1991 – vedi capi “104” e “105” della rubrica a pag. 2066 e segg.).

SANTORO Angelo  (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli conosceva i fratelli FERRARA Sebastiano  e Carmelo sin da bambino, ma egli era solo vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che altre persone vicine al FERRARA erano MAGAZZU’ Angelo , TAMBURELLA Rosario , ARENA Giuseppe  e DI DIO Domenico . In sede di controesame, il collaboratore ha ribadito che DI DIO Domenico  non era “associato, no, però era vicino”, era amico del FERRARA, abitava al villaggio CEP, “però lui non frequentava al villaggio CEP”, mentre nel 1991 entrò nell’associazione.

ZOCCOLI Giuseppe  (vedi udienza del 22-10-1996) ha affermato, come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza, di essere stato per dieci anni dal 1978 al 1988 un tossicodipendente. Scarcerato nell’agosto 1988 (fu detenuto dal 21-3-1988 al 27-8-1988 - vedi tabulato D.A.P.), iniziò a frequentare FERRARA Sebastiano , che abitava nello stesso quartiere e che conosceva da moltissimi anni, trascorrendo con lui molte ore del giorno. Nell’ambito di questo rapporto di amicizia, nell’estate del 1989 lavorò per conto del FERRARA, insieme al cognato di questo, MAIMONE Pasquale , vendendo in fiera capi di abbigliamento in pelle, mentre solo successivamente, dopo il 1990, questo legame si trasformò in un vincolo malavitoso che lo portò a commettere insieme a lui dei reati. Egli non poteva, pertanto, riferire chi fossero “le persone che erano vicine al FERRARA” negli anni dal 1986 al 1988, mentre poteva solo dire chi fossero le persone che gravitavano attorno al FERRARA dai primi mesi del 1989. Il collaboratore ha, comunque, dichiarato che con riferimento all’anno 1989, “non sapevo assolutamente dell’esistenza […] di tale Domenico DI DIO”.

PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha indicato DI DIO Domenico , da lui conosciuto personalmente, tanto che “eravamo amici”, nell’elenco dei soggetti appartenenti al clan “FERRARA” ed ha aggiunto che “è un personaggio all’interno della malavita” e “molto importante” all’interno del clan “FERRARA”. Questi “fa estorsioni nei cantieri, in particolare, diciamo, i cantieri, diciamo, dà i soldi a usura, comunque, nel gruppo FERRARA è un personaggio, diciamo, non dico come FERRARA, ma comunque uguale a lui”. Il collaboratore non ha saputo (vedi udienza del 12-4-1996), però, riferire alcuno specifico fatto delittuoso del quale si sarebbe reso responsabile il DI DIO dal 1986 al 1989.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha inserito DI DIO Domenico  nel novero degli affiliati al clan “FERRARA”, precisando, però, che “quasi tutti li conobbi dopo il ‘90”, mentre prima di allora “soltanto di nome li conoscevo”.

VENTURA Salvatore  (vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che DI DIO Domenico  faceva parte del clan “FERRARA” e lo stesso capo, FERRARA Sebastiano , “si consigliava molto su di lui per quanto concerne gli appalti, […] perché lui era una persona addentrata sugli appalti”.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha indicato DI DIO Domenico tra gli associati al clan “FERRARA”.

MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996) ha inserito DI DIO Domenico  tra gli aderenti al clan “FERRARA”, ma ha poi specificato (vedi udienza del 2-10-1996), su specifica domanda del difensore dell’imputato, che tale sua conoscenza si riferiva al 1990.

L’imputato DI DIO Domenico , esaminato all’udienza del 6-11-1996, si è protestato innocente ed ha affermato di non aver frequentato “né i FERRARA, né nessuno del villaggio CEP”, in quanto “io abitavo al villaggio CEP, dove partivo la mattina alle 6,00 e rientravo alle 8 e mezzo, in quanto svolgevo attività lavorativa”. Egli era, infatti, il “capo cantiere in una cooperativa, che fino al 1991 ho costruito nove palazzine per 72 appartamenti”. Egli aveva iniziato a lavorare per la EDILFER dell’ingegnere Oscar CASSIANO nel gennaio 1987, dopo che era stato ammesso agli arresti domiciliari nel processo cosiddetto “dei 290”, che si concluse, poi, con la sua assoluzione. Aveva, infatti, lavorato in precedenza presso un’altra ditta di costruzioni, ma dopo essere stato arrestato non volle ritornare al precedente lavoro e inviò delle lettere a diverse ditte, chiedendo di essere assunto. Rispose la EDILFER, per la quale lavorò diversi anni alla cooperativa “SPERONE” sita all’Annunziata. La richiesta di lavoro fu nominativa, per un operaio specializzato e svolse le funzioni di capo cantiere, anche se non avendo il diploma, non era “geometra”, ma semplice “assistente edile”. Il DI DIO ha dichiarato, infine, di essere imputato anche nel procedimento cosiddetto “Peloritana 2”, dove è accusato di concorso nell’omicidio CASPO.

Al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni di FERRARA Carmelo, sono stati, infine, escussi al dibattimento D’ANDREA Giuseppe, rappresentante legale della società di costruzioni edili “D’ANDREA Giovanni S.r.l.”, MAGAZZU’ Santi, amministratore delegato della predetta società fino all’anno 1987, SAVASTA Carlo, amministratore delegato della predetta società dopo il 1987, D’ANDREA Giovanni (i primi due sono stati sentiti all’udienza del 17-9-1997, il terzo è stato escusso all’udienza del 18-9-1997, il quarto all’udienza del 24-9-1997), i quali hanno tutti escluso che DI DIO Domenico avesse lavorato alle dipendenze della “D’ANDREA Giovanni S.r.l.”. Sono stati, altresì, escussi BONFIGLIO Orazio, consigliere delegato della EDILFER e l’ingegnere CASSIANO Oscar, rappresentante legale della medesima società. Il primo ha riferito (vedi udienza del 17-9-1997) che DI DIO Domenico  aveva lavorato alle dipendenze della EDILFER “prima come gruista poi come assistente”, funzione analoga a quella di un capo cantiere, in quanto “aveva una squadra di operai e li sorvegliava” e fu impegnato nei cantieri che l’impresa aveva aperti per la realizzazione di costruzioni all’Annunziata e per le case cosiddette “Arcobaleno” a Santa Lucia, precisando che le sue conoscenze si riferivano ad un periodo anteriore al 1989, poiché “dall’89 io non so più niente”. L’ingegnere Oscar CASSIANO ha, con maggior precisione, dichiarato (vedi udienza del 22-10-1997) che DI DIO Domenico  aveva lavorato con la EDILFER per diversi anni e “dopo i primi due, tre anni assunse anche, diciamo, un ruolo di capo squadra, capo cantiere”, nel senso che seguiva i cantieri, ma non con funzioni tecniche, in quanto vi era a tale scopo un geometra. L’assunzione del DI DIO “sarà avvenuta o per richiesta del DI DIO o per richiesta di qualche amico del DI DIO, […] perché all’epoca non aveva […] caratteristiche precise di un lavoratore che avesse specialità. […] Dopo, però, […] da noi ha sempre lavorato e fatto bene”, tanto da divenire, alla fine, un uomo di fiducia dell’impresa. Il DI DIO lavorò inizialmente presso un cantiere sito all’Annunziata e solo successivamente fu destinato anche al cantiere per la costruzione delle case “Arcobaleno” a Santa Lucia sopra Contesse, che furono realizzate in un periodo di tempo compreso tra il 1986 ed il 1990. Il teste ha riferito di aver conosciuto anche FERRARA Sebastiano  e, con specifico riferimento ad attività estorsive perpetrate ai danni della EDILFER ha affermato di non aver subito alcuna estorsione, anche se non ha escluso, con riferimento proprio alle case “Arcobaleno” “che ci sia stata molto probabilmente una richiesta poi di assumere del personale, come là un po’ tutti; si è fatto che abbiamo assunto…, d’altronde la gente del posto era la gente che stava più o meno là vicino” ed ha precisato che FERRARA Sebastiano  “ha avuto questa assunzione, o lui o chi lui diceva e basta. Ma ecco queste cose, dopo, una volta che, dopo i primi anni che ci fu DI DIO là, semmai era un po’ DI DIO che seguiva questi fatti e metteva, insomma, al riparo anche i cantieri dalle cose, perché diceva di avere un buon rapporto e quindi il potere parlare, sempre in termini lui mi diceva di amicizia e di loro vecchi rapporti”. Il teste ha, infine, dovuto ammettere che i lavoratori assunti nel modo sopra descritto “se venivano erano presenti, se non venivano erano assenti, certo non erano dei grandi lavoratori”.

Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di DI DIO Domenico  di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” è pienamente provata. Le dichiarazioni del SANTACATERINA che per primo ha incolpato l’imputato di essere stato un affiliato a detto sodalizio hanno trovato, infatti, numerosi elementi di riscontro, pur in presenza di altri elementi di prova dissonanti che appaiono contraddire la fondatezza degli addebiti. Va, anzitutto, osservato che anche altri collaboratori hanno affermato che il DI DIO faceva parte del clan “FERRARA”, primo fra tutti PARATORE Vincenzo, che non si è limitato ad inserire il nome dell’imputato nell’elenco degli affiliati, ma ha aggiunto che questi era un personaggio molto importante all’interno del sodalizio, quasi allo stesso livello del capo FERRARA Sebastiano , e si occupava soprattutto delle “estorsioni nei cantieri”, precisando, nel contempo, che “eravamo amici”, circostanza che fa comprendere come egli possa conoscere con esattezza quale fosse il ruolo criminale dallo stesso svolto, in virtù dei rapporti piuttosto stretti intrattenuto con lui. Va precisato che le notizie in possesso del PARATORE si riferiscono certamente al periodo oggetto della contestazione, non solo perché così ha affermato il collaboratore, ma anche perché il PARATORE venne arrestato il 10-11-1988, sicché, verosimilmente, egli ha potuto riferire esclusivamente in ordine a circostanze apprese anteriormente a tale data. Analogamente FERRARA Carmelo, la cui affidabilità discende dalla circostanza che egli fu uno dei personaggi più autorevoli del clan diretto dal fratello Sebastiano, ha indicato il DI DIO come un affiliato con funzioni direttive all’interno del clan ed ha precisato che si rese autore di un’estorsione nel cantiere dove lavorava per la costruzione delle case “Arcobaleno”. Le concordanti dichiarazioni dei suindicati collaboratori hanno, poi, trovato un indiscutibile riscontro nelle parole dei testimoni Orazio BONFIGLIO e, soprattutto, Oscar CASSIANO. Quest’ultimo, rappresentante legale della EDILFER, impresa per la quale il DI DIO lavorò diversi anni, ha, infatti riferito circostanze che appaiono chiaramente sintomatiche dell’esistenza di un fenomeno di tipo estorsivo. Si è già sottolineato, quando si sono effettuate alcune premesse di ordine metodologico sui criteri di valutazione della prova ed in altri casi analoghi, che sarebbe arduo pensare che le parti offese di azioni illecite di natura estorsiva, le quali furono indotte a soggiacere alle pretese del sodalizio criminoso proprio in considerazione della forza di intimidazione da questo promanante, possano superare improvvisamente tutte le paure e collaborare con la giustizia senza più alcuna remora. In verità, casi di tal tipo sono molto sporadici, mentre l’esperienza insegna che solitamente le vittime del reato di estorsione perpetrato da sodalizi criminosi nella forma del racket o in altre forme similari, rendono agli organi inquirenti dichiarazioni vaghe e reticenti. In una situazione quale quella sopra descritta si devono allora considerare validi elementi di riscontro anche dichiarazioni le quali non confermano direttamente le accuse ma che, valutate nel complessivo contesto circostanziale, appaiono adeguatamente valorizzabili come elementi sintomatici dell’esistenza di un fenomeno estorsivo. Nel caso di specie, si possono trarre, invero, dalle dichiarazioni del teste CASSIANO, alcuni elementi che indirettamente e neppure troppo velatamente confermano l’assunto secondo cui la società della quale il CASSIANO era rappresentante legale fu costretta a soggiacere alla forza prevaricatrice del sodalizio criminoso. Il teste, infatti, pur avendo negato di aver subito estorsioni, ha ammesso che nella realizzazione delle case “Arcobaleno” la società da lui amministrata fu costretta ad assumere del personale non del tutto gradito, come, a quanto pare, lo stesso FERRARA Sebastiano  o chi lui diceva”, soggetti che certamente “non erano dei grandi lavoratori”. Il teste ha fatto, pertanto, esplicito e significativo riferimento all’esistenza di una situazione che condizionava la sua attività commerciale e lo induceva ad assumere alcuni soggetti non per i loro meriti o le loro capacità di lavoro, come sarebbe stato normale se si fosse fatto liberamente guidare da criteri imprenditoriali, ma che venivano sostanzialmente imposti da una situazione ambientale nella quale si intravede la mano di sodalizi criminosi capaci di incutere timore e di creare situazioni di soggezione. La circostanza che questo non fosse un fenomeno eccezionale, come ha fatto comprendere il teste, non muta, poi, la gravità dei fatti, ma anzi attesta la diffusione di un simile fenomeno, mentre l’aperta denuncia dell’esistenza di una simile situazione, che costituisce il presupposto essenziale perché possa attecchire un fenomeno estortivo costituisce un elemento indiziario di grande rilievo a sostegno della fondatezza del superiore assunto. Di fondamentale importanza appare, poi, la dichiarazione secondo la quale il DI DIO “seguiva questi fatti e metteva, insomma, al riparo anche i cantieri dalle cose”. Tale affermazione costituisce, invero, uno straordinario riscontro alle parole dei collaboratori sopra menzionati circa li ruolo che assunse il DI DIO nella gestione delle estorsioni nei cantieri edili, poiché non può esservi dubbio che l’attività dell’imputato diretta a porre importanti attività imprenditoriali edili al riparo da danneggiamenti o da altre azioni di intimidazione realizzava una forma di “protezione” tipica del racket ed è indice inequivocabile della sua appartenenza a quei sodalizi criminosi di tipo mafioso che appaiono, in certe realtà territoriali, i soli capaci di offrire, in concorrenza con lo Stato, una forma di protezione privata esercitando o minacciando di esercitare la forza in modo più efficace di altri potenziali concorrenti. Non vi può essere dubbio, inoltre, che i fatti riferiti dal teste si siano verificati durante il periodo oggetto di esame in relazione ai reati associativi, in quanto il cantiere per la costruzione delle case “Arcobaleno” fu aperto proprio in quegli anni e si concluse nel 1990, mentre il DI DIO iniziò certamente a lavorarvi prima del 1989, come può facilmente desumersi dalle parole del teste BONFIGLIO.

A fronte di tale quadro probatorio preciso e circostanziato, alcuni collaboratori hanno cercato di sostenere che il DI DIO fece parte del clan “FERRARA” solo in un’epoca successiva. Il principale fautore di tale tesi è stato proprio FERRARA Sebastiano , il quale non ha potuto fare a meno di ammettere, nondimeno, che a partire dall’anno 1990 il DI DIO fu un esponente di primo piano del clan, tanto che aveva funzioni deliberative in relazione alle attività illecite perpetrate dal sodalizio e deteneva la “cassa” del gruppo. Sostanzialmente concordanti con tale tesi sono, poi, le dichiarazioni di ZOCCOLI Giuseppe  e di SANTORO Angelo , mentre scarso significato assumono le dichiarazioni di MARCHESE Mario , che solo apparentemente ha spostato l’affiliazione del DI DIO all’anno 1990. In realtà quest’ultimo collaboratore, lasciando impregiudicato un eventuale ruolo del DI DIO nel clan “FERRARA” prima del 1990, ha solo precisato che le sue conoscenze si riferivano a quel momento, vale a dire ad un tempo successivo a quello nel quale egli stesso fu liberato (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il MARCHESE fu liberato il 23-1-1991, mentre ottenne gli arresti domiciliari il 28-5-1990). Le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano , ZOCCOLI Giuseppe  e SANTORO Angelo  appaiono, invero, poco convincenti, non solo perché contrastanti con gli altri elementi di prova sopra evidenziati, ma anche perché forniscono una versione dei fatti poco coerente, essendo impensabile che un soggetto che non era neppure affiliato fino all’anno 1989, sia divenuto nel breve volgere di un anno uno dei dirigenti o, comunque, un personaggio di grandissimo prestigio all’interno del clan. E’, in realtà, fin troppo evidente il tentativo del collaboratore di alleggerire la posizione dell’imputato sfruttando la circostanza che la pubblica accusa ha limitato il periodo temporale nel quale sono contestati i reati associativi ad un quadriennio conclusosi con l’anno 1989. Non può, d’altronde, sorprendere tale censurabile comportamento processuale, essendo sufficiente tenere presente che FERRARA Sebastiano  non ha sempre manifestato un leale intento collaborativo, ma fu protagonista di una manovra, nella quale cercò di coinvolgere anche il SANTORO e lo ZOCCOLI, diretta ad inquinare le prove al fine di sottrarre alcuni affiliati dalle loro responsabilità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questa Corte che sia stato acquisito un quadro probatorio del tutto persuasivo in base al quale può tranquillamente affermarsi la colpevolezza del DI DIO per i reati a lui ascritti ai capi “99” e “100” della rubrica, dovendosi il sodalizio diretto da FERRARA Sebastiano  qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 e a nulla rilevando che personalmente l’imputato fosse personalmente contrario, a quanto sembra, allo svolgimento di attività illecite nel settore del traffico di stupefacenti, che, comunque, costituivano una rilevante risorsa economica del gruppo.

Sussiste la contestata recidiva specifica in considerazione della condanna inflitta all’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 15-11-1972, irrevocabile il 13-6-1973, per il reato di furto in concorso.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.