2.3.5.45.  Erba Ignazio

ERBA Ignazio  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per partecipazione a giuochi d’azzardo e violazione della disciplina sugli stupefacenti. L’unico fatto accertato con sentenza definitiva di condanna e che risulta commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di ERBA Ignazio  al clan “SPARACIO”, è, però, quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 9/20-12-1988, che ha condannato l’imputato, in concorso con il figlio ERBA Pasquale, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato accertato, a seguito di un servizio di appostamento operato nell’aprile del 1988 da personale della Questura di Messina nei presi delle abitazioni degli ERBA, site vicino al Policlinico Universitario, che gli stessi erano soliti commerciare droga vendendola a tossicodipendenti.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che ERBA Ignazio  fu detenuto dal 22-4-1988 al 24-10-1990 e in tale periodo fu ristretto, fino al 26-8-1990, nella Casa Circondariale di Messina, mentre successivamente nell’O.P.G. di Barcellona P.G..

Nel presente procedimento ERBA Ignazio  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica, in relazione ad un’attività di spaccio commessa sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.), fatto per il quale è stato condannato, e del reato di detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti nel secondo semestre dell’anno 1990, ai sensi degli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90, contestato al capo “19” (vedi pag. 2136 e segg.), fatto per il quale è stato, viceversa, assolto.

Come si è visto quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “22” della rubrica, SANTACATERINA Umberto, lo ha accusato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) di aver fatto parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 1-3-1994) che ERBA Ignazio  era lo zio di CASTORINA Pasquale   e spacciava droga per conto di quest'ultimo nella zona di “Minissale o al bar vicino al Policlinico”, con una FIAT 127 di colore rosso amaranto e poi con una FIAT Uno bianca; anche egli acquistò droga da ERBA Ignazio , il quale si riforniva, insieme al nipote CASTORINA Pasquale , con il quale “era tutta una famiglia”, da SPARACIO Luigi . Il SANTACATERINA ha accusato, altresì, l’imputato (vedi udienza del 4-2-1996) di aver avuto una parte nell’omicidio LASCARI e di essere dedito all’usura.

PARATORE Vincenzo ha inserito (vedi udienza del 16-1-1996) ERBA Ignazio , zio di CASTORINA Pasquale , nell’elenco di persone facenti parte del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, specificato che questi smerciava droga e riscuoteva la tangente presso alcuni esercizi commerciali. Parlando, infatti, dell’attività estortiva svolta da soggetti appartenenti al clan “SPARACIO”, il collaboratore aveva già sostenuto (vedi udienza del 9-1-1996) che CASTORINA Pasquale  ed ERBA Ignazio  riscuotevano la tangente da tale CALABRO’ Carmelo, inteso “u’ milittu”, che gestiva un chiosco di frutta in via Taormina ed in seguito lo stesso PARATORE, parlando specificamente dell’ERBA (vedi udienza del 3-4-1996), ha affermato che il CALABRO’ pagava da lungo tempo a ERBA Ignazio , il cui soprannome era “piddicchia”, la somma di £ 500.000 mensili. Quanto al traffico di stupefacenti, il PARATORE ha ampiamente riferito (vedi udienze del 9-1-1996, del 15-1-1996, del 3-4-1996 e del 10-4-1996) intorno ad un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta da ERBA Ignazio  e da CASTORINA Pasquale  tra l’anno 1986 e l’anno 1987, corrispondente, approssimativamente, al tempo in cui CAMBRIA Placido si trovava ancora ristretto in carcere, quando egli stesso consegnò al primo o al secondo della droga, affinché costoro la vendessero. Di tale attività illecita, che appare compatibile con i dati forniti dal D.A.P., si è estesamente parlato quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale e non occorre soffermarvisi oltre, anche perché sembra che si tratti di fatti al di fuori dell’imputazione. Come si è evidenziato in precedenza, il fatto contestato riguarda, infatti, l’attività di spaccio attraverso la quale il clan “SPARACIO” commercializzava la sostanza stupefacente (poco rileva, viceversa, se coloro che ne furono responsabili fossero o meno organicamente inseriti in detto clan), mentre è evidente che la droga fornita da PARATORE Vincenzo non era di pertinenza del clan “SPARACIO”, poiché non si era ancora verificata quella alleanza tra il gruppo di SPARACIO Luigi  e quello di CAMBRIA Placido che avrebbe fatto confluire gli aderenti a quest’ultimo gruppo, tra i quali anche PARATORE Vincenzo, nel clan “SPARACIO – CAMBRIA”. E’, viceversa, probabile che tale attività delittuosa fosse un’iniziativa personale del PARATORE o, tutt’al più, un’iniziativa criminosa riconducibile agli interessi illeciti del CAMBRIA, che appaiono, comunque, estranei al fatto contestato. E’ certo, d’altronde, che anche ERBA Ignazio  non faceva parte, a quel tempo, del clan “SPARACIO”, al quale avrebbe aderito, secondo la più plausibile ipotesi ricostruttiva, solo dal maggio 1989, vale a dire dalla scarcerazione di DI BLASI Domenico, del cui gruppo criminoso, come si vedrà, faceva parte, poiché solo a partire da quel momento tale gruppo confluì nel clan “SPARACIO” (vedi quello che si è detto a proposito dell’associazione “SPARACIO” in generale a pag. 298 e segg.).

LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996) che ERBA Ignazio  faceva parte di quel gruppo di persone entrate a far parte, insieme al nipote CASTORINA Pasquale , del clan “SPARACIO” dopo la scarcerazione del DI BLASI e si occupava prevalentemente del traffico di sostanze stupefacenti. Il collaboratore ha, quindi, ricordato una conversazione che egli ebbe con FELUGHI Santo, nipote sia di CASTORINA Pasquale , sia di ERBA Ignazio , al quale egli offrì della droga che questi rifiutò poiché “mi aveva detto che si stava smerciando quella di suo zio Ignazio e suo zio Pasquale CASTORINA”.

GIORGIANNI Salvatore  ha (vedi udienza del 25-10-1996) inserito ERBA Ignazio  nell’elenco di soggetti affiliati al clan “SPARACIO” ed ha, quindi, dichiarato (vedi udienza del 4-11-1996) che “ERBA Ignazio  era parente di CASTORINA Pasquale , quindi operava insieme al CASTORINA Pasquale  sullo spaccio della droga”; egli sapeva ciò perché l’imputato apparteneva al suo stesso gruppo criminoso e una volta egli fu addirittura ospitato insieme a TRISCHITTA Pietro , quando entrambi erano latitanti, a casa di ERBA Ignazio , proprio in considerazione della solidarietà esistente tra gli associati.

SPARACIO Luigi  ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996) che ERBA Ignazio  “era associato al DI BLASI e lui, diciamo, era addetto allo spaccio delle droghe assieme ai figli, […] per conto di DI BLASI”. Il collaboratore ha, tuttavia, specificato in seguito (vedi udienze dell’8-10-1996 e del 14-10-1996) che ERBA Ignazio  spacciava per conto sia di DI BLASI Domenico sia di CASTORINA Pasquale , “con i figli e qualche nipote” nella zona del Policlinico, al villaggio Aldisio, ed ha aggiunto che DI BLASI Domenico, dopo la sua scarcerazione, commercializzava della droga che acquistava insieme a lui.

MARCHESE Mario  ha dichiarato (vedi udienza del 24-9-1996) che ERBA Ignazio faceva parte del gruppo “DI BLASI”, il quale operava “unitamente a SPARACIO”.

L’imputato ERBA Ignazio  non si è sottoposto all’esame dibattimentale e, su richiesta del Pubblico Ministero, è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. l’8-5-1993. In quella sede l’imputato si è protestato innocente dalle accuse rivoltegli, ha affermato di aver conosciuto i coimputati GENOVESE Raffaele , del quale era suocero, e CASTORINA Pasquale , che era suo nipote, ma ha negato di aver mai conosciuto SPARACIO Luigi  ed ha sostenuto di essere assolutamente contrario alla droga.

Non vi può essere dubbio, sulla base dei superiori elementi probatori, in ordine alla colpevolezza dell’imputato ERBA Ignazio . Le dichiarazioni del SANTACATERINA rivestono, invero, nel caso di specie, un’affidabilità piuttosto elevata, poiché il collaboratore fu sempre molto vicino proprio al DI BLASI ed al CASTORINA, vale a dire a quel gruppo di persone del quale faceva parte, secondo le dichiarazioni dello stesso collaboratore, anche ERBA Ignazio . Egli poteva, pertanto, conoscere molto bene i fatti narrati, ai quali egli ha affermato di aver, in qualche modo, preso parte quando ha sostenuto di avere acquistato della sostanza stupefacente da ERBA Ignazio .Sembra, pertanto, che, con riferimento alla posizione in esame, sia molto remoto il pericolo che il collaboratore si sia fatto portatore di mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale. Tali accuse, dotate, per quello che si è detto, di notevole pregnanza probatoria, sono state, poi, corroborate dalle dichiarazioni di LA TORRE Guido, di GIORGIANNI Salvatore  e, soprattutto, di SPARACIO Luigi , i quali appartenevano tutti al medesimo gruppo delinquenziale del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato ed hanno riferito circostanze specifiche che appaiono sufficientemente attendibili. Tutti i collaboratori sopra indicati, così come MARCHESE Mario , le cui affermazioni non appaiono prive di rilievo in considerazione del ruolo di primo piano da quest’ultimo rivestito all’interno della criminalità organizzata messinese, hanno, invero, affermato che ERBA Ignazio  faceva parte del gruppo criminoso diretto da DI BLASI Domenico ovvero operava con il proprio nipote CASTORINA Pasquale , che del DI BLASI, come si è visto, era il braccio destro. Tali dichiarazioni, collimando perfettamente tra loro, forniscono prova adeguata della superiore circostanza e trovano non secondario riscontro nell’accertamento compiuto con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 9/20-12-1988 che ha accertato la responsabilità dell’imputato in relazione ad un vasto spaccio al minuto di sostanza stupefacente realizzato da ERBA Ignazio  insieme al proprio figlio Pasquale nell’aprile del 1988 nei pressi della propria abitazione. Tale attività delittuosa, del tipo di quella riferita dai diversi collaboratori, costituisce, per le sue dimensioni piuttosto ampie, che richiedevano necessariamente l’appoggio logistico di qualche gruppo criminale idoneo ad assicurare protezione e capace di rifornire con continuità i due ERBA di sostanza stupefacente, chiara espressione delle iniziative illecite del gruppo facente capo al CASTORINA, che dell’imputato era il nipote, ed al DI BLASI. Lo stesso CASTORINA, pur non avendo mai accusato lo zio ERBA Ignazio , ha, d’altronde, ammesso, come si è visto, (vedi udienza del 20-5-1996) di avere iniziato a trattare la droga nel 1987 e di avere continuato a svolgere tale attività negli anni successivi, avvalendosi, per lo smercio della sostanza stupefacente di alcuni suoi nipoti, tra i quali anche i figli di ERBA Ignazio , ed ha citato espressamente quell’ERBA Pasquale condannato con la pronuncia sopra menzionata per avere spacciato in concorso con il padre. Le parole del collaboratore fanno, allora, chiaramente comprendere, aldilà di facili supposizioni, quale stretto collegamento vi fosse tra l’attività svolta da CASTORINA Pasquale  nel settore degli stupefacenti e lo spaccio al minuto realizzato non solo da ERBA Pasquale, ma anche da ERBA Ignazio , che operava senza dubbio insieme al primo. Al fine di valutare la fondatezza dell’accusa nei confronti di ERBA Ignazio occorre, nondimeno, risolvere anche la questione relativa ai rapporti esistenti tra il gruppo di DI BLASI Domenico e quello di SPARACIO Luigi . Si è già visto, sia quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale, sia quando si è esaminata la posizione di CASTORINA Pasquale , che i rapporti tra i due gruppi non potevano considerarsi paritari e caratterizzati da piena autonomia reciproca, ma furono segnati, dopo la scarcerazione dello steso DI BLASI, da una stretta collaborazione operativa, così da doversi concludere che venne attuato un modello organizzativo analogo a quello che caratterizzava i rapporti tra il gruppo di CAMBRIA Placido e quello di SPARACIO Luigi . Non può, invero, dubitarsi, come si è visto nella parte dedicata ad una premessa storica sulle vicende della criminalità organizzata messinese, che SPARACIO Luigi  e DI BLASI Domenico, dopo la scarcerazione del secondo avvenuta il 9-5-1989 (vedi informazioni contenute nei tabulati del D.A.P. acquisiti al n. 191 dell’ordinanza del 19-7-1997), rinsaldarono un legame che già li univa da tempo, così da creare, dietro un’apparente distinzione, un sodalizio sostanzialmente unitario. Ha affermato, in proposito, MARCHESE Mario  (vedi udienza del 23-9-1996) che “dopo la morte di CAMBRIA rimane SPARACIO [...], nel frattempo c’era pure DI BLASI che era uscito di galera, che era suo patroccio, cioè, insomma, erano in buoni rapporti tutti e due. Lui aveva pure i suoi uomini, cose...Si è creato questo gruppo”. Le dichiarazioni di MARCHESE Mario  hanno trovato, poi, corrispondenza in quelle di altri collaboratori (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , ARNONE Marcello) i quali hanno indicato DI BLASI Domenico e gli uomini del suo gruppo come affiliati al clan “SPARACIO” o, comunque, come soggetti che, pur dipendendo direttamente dal DI BLASI, agivano per il clan “SPARACIO” e, soprattutto, nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che “se c’era la necessità” utilizzava per i suoi scopi illeciti anche le persone vicine al DI BLASI, ed ha precisato, consentendo così una più corretta collocazione temporale dei fatti, che “dopo la scarcerazione di DI BLASI [comprò] della droga assieme” a lui, in tal modo testimoniando la sussistenza, sin da tale momento, di cointeressenze criminali che appaiono rilevantissimo indizio della sostanziale convergenza del DI BLASI e del suo gruppo all’interno di un unico organismo associativo capeggiato da SPARACIO Luigi . Analogo rilievo va, poi, attribuito alle dichiarazioni di PIETROPAOLO Pasquale  e di CASTORINA Pasquale , i quali, appartenendo a quel gruppo di persone che circondavano il DI BLASI, appaiono particolarmente attendibili. Il primo ha asserito (vedi udienza del 14-5-1996) che gli uomini vicini al DI BLASI (in particolare, il cugino VADALA’ CAMPOLO Ferdinando ) facevano anche parte “automaticamente” del gruppo “SPARACIO” perché “DI BLASI Domenico e SPARACIO erano tutti una cosa”. Il secondo ha similmente affermato, dando anch’egli una precisa collocazione temporale agli avvenimenti, (vedi udienza del 20-5-1996) che dopo la scarcerazione del DI BLASI uscì dalla situazione di isolamento nella quale egli si era venuto a trovare per la sua amicizia con COSTA Gaetano  e iniziò a recarsi insieme al DI BLASI a casa dello SPARACIO, essendo i due molto vicini tra di loro.

E’, allora, evidente che, dopo la scarcerazione di DI BLASI Domenico, avvenuta nel maggio 1989, si venne a realizzare una situazione nella quale l’adesione al gruppo di DI BLASI Domenico importava, pressoché automaticamente, la disponibilità ad agire per il più ampio clan di SPARACIO Luigi , attraverso delle sinergie operative che ben possono qualificare il comportamento dell’imputato come quello di un affiliato a quest’ultimo sodalizio. Ciò è stato, d’altronde, affermato chiaramente da LA TORRE Guido che ha collocato temporalmente l’affiliazione di ERBA Ignazio  in un periodo immediatamente successivo alla scarcerazione di DI BLASI Domenico, ma può evincersi anche dalle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale non solo non ha avuto dubbi in ordine all’attività delittuosa svolta dall’imputato, della quale il collaboratore poteva avere un’accurata conoscenza poiché personalmente interessato all’attività di spaccio realizzata nell’ambito del clan “SPARACIO”, che lo poneva in condizione di sapere chi fossero i soggetti con i quali lo SPARACIO era in rapporto nella conduzione dei traffici illeciti in materia di stupefacenti, ma ha anche riferito un episodio, quello nel quale il GIORGIANNI e TRISCHITTA Pietro  avrebbero trovato ospitalità a casa dell’imputato durante la loro latitanza, che, nonostante sia privo di specifici riscontri e risulta certamente riferibile ad un’epoca anteriore rispetto alla piena affiliazione dell’ERBA al clan “SPARACIO”, appare sintomatico del pieno coinvolgimento dell’imputato nelle attività criminose del gruppo. Non vale, infine, rilevare, con l’intento di svuotare le accuse di qualsiasi significato, che, secondo le parole dello stesso SPARACIO, l’imputato non aveva rapporti diretti con lui, ma solo con il DI BLASI, poiché ciò derivava dal modello organizzativo adottato nel clan “SPARACIO”, nel quale alcune articolazioni interne, come quella facente capo a DI BLASI Domenico, erano dotate di una notevole area di autonomia, senza con ciò potere escludere che tale gruppo fosse un’entità organicamente riferibile all’associazione “SPARACIO”. Le suesposte conclusioni non appaiono contraddette neppure dalla circostanza che nel periodo successivo alla scarcerazione di DI BLASI Domenico, l’imputato fu detenuto sino al mese di ottobre del 1990, poiché, come si è più volte osservato, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Sotto questo profilo, non appare priva di significato la circostanza che ERBA Ignazio  fu ristretto, nel secondo semestre 1988, al 2° piano del reparto “cellulari” del carcere di Messina, dove si trovavano rinchiusi numerosi personaggi ritenuti appartenenti al clan “SPARACIO” (vedi attestazione della Direzione della Casa Circondariale di Messina acquisita al N. 96 dei documenti richiesti con ordinanza del 19-7-1997). In una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce, allora, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali ed anche sotto questo profilo può considerarsi funzionale agli scopi dell’associazione. Non priva di rilievo appare, poi, la circostanza, riferita sia PARATORE Vincenzo che da GIORGIANNI Salvatore , secondo la quale ERBA Ignazio beneficiava in carcere di capi di abbigliamento frutto di un’estorsione perpetrata da CASTORINA Pasquale  ai danni di D’ANGELO Francesco (vedi per maggiori approfondimenti, quello che si è detto a proposito di tale estorsione, capo “7” di imputazione, a pag. 1899 e segg.). Sembra, infatti, di poter affermare che detti capi di abbigliamento pervenivano all’ERBA proprio in virtù del suo rapporto di affiliazione al DI BLASI ed al CASTORINA, mentre non può essere attribuito grande rilievo in contrario alla circostanza che l’ERBA e come tutti gli altri numerosi soggetti indicati dai due collaboratori come beneficiari in carcere dei suddetti capi di abbigliamento, fossero legati tra loro da rapporti di parentela, in quanto tale circostanza sembra, piuttosto, far propendere per una organizzazione di tale gruppo, come molti altri gruppi criminosi messinesi, su base familiare. Va, in proposito, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione. Non può, peraltro, dubitarsi che ERBA Ignazio  abbia continuato a delinquere in stretto collegamento con il nipote CASTORINA Pasquale  anche dopo essere stato scarcerato nell’ottobre 1990, essendo sufficiente richiamare in proposito quello che si è detto a proposito del capo “22” di imputazione e, in particolar modo, le dichiarazioni di LA TORRE Guido, che ha riferito un episodio nel quale ebbe una discussione con FELUGHI Santo intorno ad un’attività di spaccio da quest’ultimo compiuta in collegamento con ERBA Ignazio  e CASTORINA Pasquale , certamente riferibile ad un’epoca successiva alla scarcerazione tanto del DI BLASI che dell’ERBA.

Le convergenti dichiarazioni dei suindicati collaboratori non possono, allora, lasciare dubbi sulla fondatezza dell’ipotesi avanzata dalla pubblica accusa con riferimento all’imputato ERBA Ignazio , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità in ordine ad entrambi i reati associativi a lui ascritti. Si è visto, infatti, che il clan “SPARACIO”, al quale l’imputato partecipò, si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché l’ERBA va ritenuto colpevole per entrambi i reati. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, nondimeno che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal maggio 1989, periodo nel quale, dopo la scarcerazione del DI BLASI, si realizzò, come si è detto, l’unione del gruppo da quest’ultimo diretto con il clan “SPARACIO”, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la partecipazione di ERBA Ignazio  ad altra organizzazione criminale, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina dell’8-12-1988, che ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.