2.3.5.46. Federico Francesco
FEDERICO Francesco è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per furto, rapina, lesioni personali, detenzione e porto illegali di armi, inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, associazione per delinquere, violazione della disciplina sugli stupefacenti, tentato omicidio, rissa. Nondimeno, solamente la già più volte citata sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 28-11-1991, che ha condannato l’imputato per il tentato omicidio di CIRAOLO Claudio , avvenuto il 18-3-1988, nonché per i connessi reati di detenzione illegale di armi e munizioni, e la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 14-5-1993 per violazione delle norme sul controllo delle armi, fatto commesso lo stesso giorno del predetto tentato omicidio, appaiono riferibili a condotte delittuose perpetrate nel periodo di tempo in cui si assume che l’imputato sia stato affiliato al clan “GALLI”. Vanno menzionate, poi, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 28-1-1985, a conclusione del cosiddetto processo “dei 69”, che ha condannato il FEDERICO per aver fatto parte al clan “CARIOLO”, e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, all’esito del processo cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato dall’accusa di aver partecipato al clan “CARIOLO” nel periodo successivo a quello preso in considerazione dalla predetta sentenza, vale a dire dal 6 agosto 1981 al mese di giugno 1985.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FEDERICO Francesco fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 17-9-1984 al 30-7-1987 e poi dal 17-3-1988 fino al 30-5-1989, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre fece rientro in carcere il 27-8-1990. Negli anni che occorre esaminare con riferimento ai reati associativi, dal 1986 al 1989, fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
SANTACATERINA Umberto, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha inserito FEDERICO Francesco , soprannominato “cani niru”, nell’elenco delle persone appartenenti al clan “GALLI” ed ha, poi specificato che “prima faceva parte a CARIOLO – RIZZO, poi passò nel clan GALLI – PIMPO – CAVO’. Si occupava “di omicidi e di droga” e, in particolare, si rese responsabile del “tentato omicidio di suo cognato” e dell’omicidio di BRUGARELLO Pietro, come egli aveva saputo da lui stesso in carcere. Il tentato omicidio del cognato CIRAOLO Claudio avvenne perché (vedi udienza dell’8-2-1994) questi “si allargava la bocca, perché era stato lui a fare uccidere CAVO’”. In sede di controesame il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 3-3-1994) di aver saputo dallo stesso FEDERICO che l’imputato era un associato, sia con riferimento all’episodio nel quale lo stesso venne arrestato essendosi reso autore del tentato omicidio del cognato, sia perché il FEDERICO in carcere gli parlava degli interessi illeciti del gruppo, gli “diceva che avevano comprato anche la sala da giuoco “DIANA”, CAVO’, GALLI e PIMPO”, gli diceva che “spacciava droga fuori, faceva delle estorsioni”, anche se il collaboratore non ha saputo indicare alcuno specifico fatto estortivo.
RIZZO Rosario ha affermato (vedi udienza del 4-6-1996) che egli faceva parte del gruppo criminoso diretto da PIMPO Salvatore, che era alleato con GALLI Luigi e di cui faceva parte anche FEDERICO Francesco . Il collaboratore ha, in sede di controesame (vedi udienza del 10-6-1996) specificato, anche se solo per sottolineare l’esiguità delle somme che il PIMPO destinava loro, che sia lui sia FEDERICO Francesco percepivano la somma di £ 1.500.000 al mese dal clan. Va osservato che durante l’esame del RIZZO il FEDERICO è vivacemente intervenuto dichiarando non senza animosità, che “iddu u fici ammazzari a PIMPU, ‘stu medda, […] mi brucia u cori a mia, a matri i PIMPU, o patri i PIMPU, a me matri e puru a so matri ci bruciau u cori quannu fici ‘mmazzari a PIMPU”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato che FEDERICO Francesco , che egli conobbe in carcere, “era nel clan PIMPO” aggiungendo, però, che il PIMPO era vicino al GALLI.
GIORGIANNI Salvatore
(vedi udienza del 28-10-1996) ha
inserito FEDERICO Francesco
, inteso “cani niru”, nell’elenco
degli affiliati al clan “GALLI”.
PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996) ha indicato il nome di FEDERICO Francesco tra le persone che facevano parte, come lui, del gruppo di PIMPO Salvatore, cugino del collaboratore, ma sul suo conto ha saputo dire soltanto che si rese responsabile dell’omicidio di BUGARELLI (probabilmente si tratta di un errore di trascrizione, intendendo chiaramente riferirsi il collaboratore all’omicidio di BRUGARELLO Pietro) e “ci ha sparato a suo cognato”. Il collaboratore ha, inoltre, aggiunto che il FEDERICO partecipò, insieme a RIZZO Rosario , RIZZO Letterio, alla ripartizione dei proventi illeciti derivanti dall’estorsione che lo stesso PAGANO aveva compiuto insieme a PARATORE Giuseppe ai danni di un tale CALOGERO, titolare di un negozio di formaggi. Da tale estorsione furono, infatti, percepiti £ 50.000.000 oltre alla tangente mensile di £ 500.000 ed una parte della somma consegnata una tantum fu data anche al FEDERICO. Il PAGANO ha precisato che ciò avvenne intorno al giugno 1988, quando “FEDERICO Francesco era a arresti domiciliari”. Il collaboratore è stato, tuttavia, smentito, su questo punto, dall’imputato il quale ha osservato (vedi dichiarazioni spontanee all’udienza del 5-11-1996) che nell’anno 1988 egli fu in carcere, mentre venne ammesso gli arresti domiciliari solo il 30-5-1989.
CROCE Pietro (vedi udienza del 5-11-1996) ha indicato FEDERICO Francesco tra gli affiliati al gruppo “PIMPO”.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha, anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 23-2-1993, inserito FEDERICO Francesco nel novero dei soggetti appartenenti al gruppo diretto da PIMPO Salvatore ed ha, quindi, aggiunto che l’imputato era cugino di PIMPO Salvatore.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha affermato che FEDERICO Francesco era cugino di PIMPO Salvatore e cugino di RIZZO Rosario , aggiungendo che “prima della morte di RIZZO Letterio erano vicini a GALLI Luigi ”, in quanto “il gruppo era capeggiato sia da GALLI e da PIMPO Salvatore”. Il FEDERICO partecipò, in particolare, insieme a COMANDE’ Salvatore e SANTORO Angelo , al tentato omicidio che CIRAOLO Claudio subì subito dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico. indicato il nome di “un certo DALL’AGLIO” nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”. In sede di controesame il collaboratore ha chiarito (vedi udienza del 15-10-1996) che “quando siamo usciti io e CAVO’, nell’87, sia il GALLI, PIMPO, RIZZO e FEDERICO erano con noi” ed il FEDERICO “era affiliato con RIZZO Rosario , RIZZO Letterio, perché sono parenti, e a sua volta erano affiancati con GALLI Luigi”.
PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 4-2-1996) che FEDERICO Francesco , inteso “cani niru”, cugino di PIMPO Salvatore, faceva parte del clan “GALLI” e si occupava di estorsioni e di spaccio di sostanze stupefacenti, ma va rilevato che il collaboratore non ha saputo indicare (vedi udienza del 12-4-1996) alcuno specifico fatto di natura estortiva. Il FEDERICO, inoltre, insieme a SANTORO Angelo , affiliato al clan “FERRARA”, tese un agguato sulla via Palermo a CIRAOLO Claudio , cui fu sparata una raffica di mitra mentre viaggiava a bordo di un’autovettura. Anche il FEDERICO era in precedenza rimasto vittima di un attentato ad opera di VINCI Rosario e Giuseppe LEO, che gli spararono mentre viaggiava a bordo di una vespa sulla S.S. 114, ma tale fatto andava inquadrato nell’ambito dei contrasti allora esistenti tra il gruppo “COSTA” ed il clan “CARIOLO” al quale apparteneva il FEDERICO. Il collaboratore ha, infine, specificato (vedi udienza del 13-4-1996) che l’attentato a CIRAOLO Claudio fu voluto da PIMPO Salvatore che “rispettava a CAVO’” e diede incarico per la sua esecuzione a suo cugino FEDERICO Francesco .
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha implicitamente affermato che
FEDERICO Francesco
faceva parte di quel gruppo di persone che circondavano il
CAVO’, tanto che quest’ultimo, quando
si recò un giorno a casa sua, nel 1987, per discutere con lui, che si trovava
in permesso dal carcere, dell’estorsione ai danni dell’imprenditore VITALE,
giunse insieme al GALLI ed a FEDERICO Francesco
.
L’imputato FEDERICO Francesco ha reso, anzitutto, nel corso dell’udienza del 11-10-1996, delle spontanee dichiarazioni, nelle quali ha affermato di avere sparato al CIRAOLO per motivi esclusivamente personali. Si è, quindi, sottoposto, all’udienza del 6-11-1996, all’esame dibattimentale. In questa sede il FEDERICO ha protestato la propria innocenza, ammettendo solo di essere stato un associato al gruppo “CARIOLO – RIZZO” ma di avere già pagato per tali fatti con una sentenza di condanna. Ha, quindi, sottolineato di essere stato per lungo tempo detenuto ed ha affermato che i rapporti con il PIMPO erano esclusivamente dovuti al fatto che essi erano cugini. Esistevano, inoltre, rapporti di parentela con numerosi altri coimputati, quali GALLI Luigi , che è “nipote di mia zia”, MAROTTA Gaetano , MAURO Orazio , che “ha sposato una mia cugina”, CIRAOLO Claudio , che era suo cognato così come CAMBRIA SCIMONE, mentre con “RIZZO siamo figli di due sorelle” e “la mamma [del PAGANO] sarebbe mia cugina”. L’imputato ha, infine, chiarito di essere rimasto vittima di un attentato il 19 maggio 1981 ma di non aver mai saputo i motivi di tale episodio.
Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti conducono con assoluta sicurezza all’affermazione che FEDERICO Francesco fece parte di quel gruppo criminoso facente capo a PIMPO Salvatore, che costituiva un’articolazione del clan “GALLI”. Come si è visto, infatti, quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e con riferimento ad analoghe posizioni processuali, PIMPO Salvatore era stato un esponente di primo piano del clan “CARIOLO”, ma quando venne meno la contrapposizione che aveva caratterizzato per molti anni i rapporti tra detto sodalizio e la famiglia “COSTA”, si avvicinò a GALLI Luigi , pure lui della zona di Giostra e, dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, diede vita insieme a quest’ultimo ad un sodalizio unitario, denominato in questa sentenza, per comodità espositiva e seguendo le parole di molti collaboratori, clan “GALLI”. Si sono, invero, già esaminati i rapporti che vi erano tra i due gruppi che componevano il clan “GALLI”, quello diretto da PIMPO Salvatore e quello diretto da GALLI Luigi , sicché non occorre qui ripetere ciò che i collaboratori di giustizia hanno riferito su tale questione, ma è sufficiente richiamare le conclusioni cui si è giunti, e ribadire che detti gruppi realizzarono una completa integrazione, finendo col diventare semplici articolazioni interne di un’unica associazione. L’affermazione dell’appartenenza del FEDERICO al gruppo diretto da PIMPO Salvatore, il quale era, peraltro, suo cugino, importa, pertanto, in modo automatico, anche quella della sua affiliazione al clan “GALLI”, così come contestato dalla pubblica accusa. La prova di tale affiliazione, che appare del tutto plausibile in considerazione della personalità del FEDERICO, soggetto da tempo inserito nella criminalità organizzata cittadina, tanto da essere stato condannato quale affiliato al clan “CARIOLO” nel quale un ruolo direttivo rivestiva proprio PIMPO Salvatore (condannato quale capo dell’organizzazione con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”), ed avuto riguardo al rapporto di parentela con il PIMPO, che assumeva certamente rilievo all’interno di sodalizi quali quelli in esame che esaltavano i legami di tipo familiare, discende essenzialmente dalle parole dei collaboratori di giustizia. Le originarie dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, fondate su confidenze ricevute in carcere dallo stesso imputato, hanno, infatti, trovato conferma in quelle di RIZZO Rosario, che appaiono di grandissimo valore probatorio, in quanto provenienti proprio da uno dei più autorevoli esponenti di quella articolazione del clan “GALLI” che faceva capo a PIMPO Salvatore e della quale si assume che facesse parte l’imputato. Non a caso il FEDERICO, che ha certamente ben compreso la gravità e rilevanza delle accuse mosse dal RIZZO nei suoi confronti ha finito con lo sbottare inveendo verso il collaboratore ma così manifestando, da un lato, di non sapere opporre alcun valido argomento alle suddette accuse e, dall’altro lato, di essere stato profondamente inserito in quel mondo criminale nel quale era maturato l’omicidio di PIMPO Salvatore, la cui responsabilità egli ha attribuito con foga e con astio evidente al RIZZO. Altrettanto significative, anche se provenienti da soggetti dotati di un minore spessore criminale, sono, poi, le concordanti dichiarazioni di LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore e PAGANO Antonino , che valgono a fugare ogni eventuale dubbio sulla fondatezza dell’accusa, in quanto provenienti da soggetti che dovettero essere certamente molto ben informati su chi fossero gli affiliati a tale sodalizio. PAGANO Antonino era, infatti, appartenente al medesimo gruppo “PIMPO” ed era addirittura legato da rapporti di parentela con PIMPO Salvatore, sicché è del tutto verosimile non solo che abbia conosciuto perfettamente chi fossero gli altri affiliati, ma anche che abbia svolto, così come da lui riferito, delle attività illecite nelle quali rimase in qualche modo coinvolto anche il FEDERICO. La vicenda relativa all’estorsione ai danni di tale CALOGERO contiene, invero, un’imprecisione con riferimento al tempo nel quale l’imputato si trovò agli arresti domiciliari, ma ciò non può valere a minare l’attendibilità del collaboratore, il quale, anche in considerazione del lungo tempo ormai trascorso dai fatti, può aver serbato un ricordo impreciso della superiore circostanza, mentre va segnalata la circostanza, comunque, sintomatica di una vicinanza con il FEDERICO, che il PAGANO era al corrente del fatto che l’imputato fu, per un certo periodo, anche se alcuni mesi posteriore rispetto a quello da lui indicato, ammesso agli arresti domiciliari. Va, poi, osservato che LA TORRE Guido e GIORGIANNI Salvatore , così come, in genere, tutti coloro che appartenevano a quel piccolo gruppo capeggiato da D’ARRIGO Marcello furono, almeno per un certo periodo, fino alla morte di CAVO’ Domenico, particolarmente vicini a PIMPO Salvatore e ciò consente di attribuire alle loro accuse un elevatissimo grado di affidabilità, nonostante i pochi elementi di dettaglio forniti. Non prive di valore, per corroborare ulteriormente l’accusa, appaiono, poi, le dichiarazioni di altri collaboratori come SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario , i quali furono, insieme al PIMPO, a fianco del CAVO’ proprio nel periodo in cui il FEDERICO, trovandosi in libertà, poté mettere la propria condotta a disposizione del gruppo per la perpetrazione di azioni criminose, o come CROCE Pietro che fu, come si è visto, particolarmente vicino ai fratelli RIZZO e, in genere, al gruppo criminoso facente capo al PIMPO.
Va, infine, rilevato che l’attentato ai danni di CIRAOLO Claudio eseguito dal FEDERICO e per il quale l’imputato è stato già condannato con sentenza definitiva, costituisce un’indiscutibile conferma ala fondatezza dell’accusa ed offre alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia formidabile riscontro. Si è visto, infatti, che pochi giorni dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, il 17-3-1988, CIRAOLO Claudio venne ferito da numerosi colpi di arma da fuoco, mitra e pistola, esplosi da due persone mentre egli percorreva la via Palermo a bordo di un’autovettura Fiat 500, ma riuscì a salvarsi dandosi alla fuga. Nell’immediatezza dei fatti, su indicazione dello stesso CIRAOLO, il quale aveva dichiarato di essere riuscito a riconoscere in uno dei due esecutori materiali il cognato FEDERICO Francesco , furono arrestati per tale delitto quest’ultimo e PIMPO Salvatore, additato quale mandante. Il FEDERICO, che venne in seguito condannato con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 28-11-1991 (nei confronti del PIMPO fu, invece, dichiarato non doversi procedere essendo i reati a lui ascritti estinti per morte del reo), ha ammesso sia con atto scritto redatto nel corso del procedimento instaurato per tale delitto, sia con dichiarazione orale nel corso del dibattimento del presente processo (vedi udienza del 22-10-1996), di essersi reso autore dell’attentato, ma ha sostenuto di essere stato spinto ad agire da un movente personale di tipo passionale, assumendo che il cognato gli aveva molestato la moglie. Già con la citata sentenza l’indicato movente non venne, tuttavia, ritenuto credibile con motivazione che appare esente da censure e che si ritiene opportuno riprodurre nei passi più significativi: “Il movente passionale del delitto è stato introdotto nel processo dall’imputato con la lettera con la quale confessava di essere l’autore del delitto ed ha trovato conforto nelle dichiarazioni della donna. In contrario, però, va osservato, intanto, che l’imputato non è credibile, non avendo mai del tutto rivelato la verità (assume di aver sparato da solo con due pistole) e inoltre che tutte le circostanze del fatto escludono il movente passionale. L’aggressione, infatti, è stata opera di due killer ed ha i connotati tipici della esecuzione mafiosa; la stessa vittima, poi, nella immediatezza del fatto, oltre ad accusare il FEDERICO, ha rivelato chi era il mandante, segno che ben conosceva l’origine e la causa dell’attentato ai suoi danni. Pertanto, la inattendibilità dell’imputato, le modalità tipicamente mafiose dell’agguato, il numero degli aggressori, l’accusa della vittima nei confronti di un mandante estraneo alla dedotta causale, porta necessariamente a concludere che il movente dell’attentato, ancorché non provato con certezza, è probabilmente collegato ad attività illecite dei protagonisti, tutti pregiudicati, e comunque è del tutto estraneo al fatto passionale”. I collaboratori di giustizia escussi sul punto (vedi PARATORE Vincenzo alle udienze del 9-1-1996 e del 13-4-1996; MARCHESE Mario all’udienza del 2-10-1996; SPARACIO Luigi alle udienze del 7-10-1996, del 15-10-1996 e nel corso del confronto con CIRAOLO Claudio all’udienza dell’11-10-1997) hanno dato conforto ai sagaci giudizi espressi nella sopra riportata sentenza, offrendo, concordemente, di tale fatto una diversa e più convincente interpretazione, che colloca l’episodio nell’ambito delle dinamiche associative. Esso sarebbe stato, infatti, voluto da PIMPO Salvatore, fedele alleato di CAVO’ Domenico, quale reazione all’omicidio di quest’ultimo, del quale il CIRAOLO veniva in qualche modo ritenuto responsabile, per avere fomentato in carcere il livore di MARCHESE Mario nei suoi confronti o, addirittura, per aver fornito un aiuto logistico nell’esecuzione dell’attentato. Un’ulteriore conferma a ciò può, infine, rinvenirsi nella circostanza che, grazie al contributo probatorio di numerosi collaboratori di giustizia, è affiorata un’insospettata collaborazione nel fatto tra PIMPO Salvatore e FERRARA Sebastiano , col quale il primo era legato da antica amicizia criminale per essere appartenuti entrambi al clan “CARIOLO”. I collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo (vedi udienze del 4-2-1996, del 12-4-1996, del 13-4-1996), LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996), GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) e FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) hanno offerto originali elementi di conoscenza che fanno ritenere del tutto plausibile una tale ricostruzione e lo stesso SANTORO Angelo , soggetto vicino a FERRARA Sebastiano ed indicato dai più come il complice del FEDERICO nell’esecuzione dell’attentato, ha, peraltro, ammesso (vedi udienza del 22-10-1996) di aver partecipato all’azione delittuosa. Non può, allora, dubitarsi che la condotta illecita tenuta dal FEDERICO nell’episodio delittuoso sopra indicato costituì specifica attuazione degli scopi dell’associazione capeggiata da PIMPO Salvatore, inserendosi nelle dinamiche esistenti all’epoca tra i diversi sodalizi criminosi dirette all’instaurazione di una situazione di predominio di uno o di taluni gruppi sugli altri.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro e concordando con altri sicuri elementi desumibili dalla personalità del FEDERICO, quale emerge dai suoi precedenti penali e dalla vicenda relativa al tentato omicidio del cognato CIRAOLO Claudio forniscono piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”. Non contrasta, d’altronde, con le suesposte conclusioni la circostanza che il FEDERICO fu detenuto durante gran parte del periodo nel quale si ritiene che sia stato affiliato al clan suindicato, sia perché ciò non gli ha impedito, come si è visto, di rendersi protagonista, nei brevi periodi di libertà, di gravi delitti, sia perché egli fu ristretto a Messina e, come si è sottolineato più volte in precedenza, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi.
L’accertamento del fatto contestato al FEDERICO può riguardare, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente per il quale vi sono elementi attestanti la partecipazione di FEDERICO Francesco ad altra organizzazione criminale, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Va, inoltre, rilevato che l’associazione “GALLI” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.
Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale con riferimento alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 28-11-1985, irrevocabile il 3-11-1986, che ha condannato l’imputato per il reato di associazione per delinquere quale affiliato al clan “CARIOLO”.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.