2.3.5.47. Fernandez Giuseppe
FERNANDEZ Giuseppe è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale per il reato di favoreggiamento personale accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 1/15-12-1992, che lo ha condannato per avere dato ospitalità al latitante LEO Giuseppe, scoperto ed arrestato dalle forze dell’ordine in data 25-5-1987 all’interno dell’abitazione dell’imputato. Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FERNANDEZ Giuseppe fu detenuto nella Casa Circondariale di Messina esclusivamente dal 25-5-1987, quando fu arrestato in relazione alla predetta vicenda processuale, al 5-6-1987.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) ha indicato il nome di FERNANDEZ Giuseppe tra quelli degli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato che era un “cugino lontano, non lo so, un mezzo parente, che hanno arrestato in casa sua latitante”. Il collaboratore, dopo aver dichiarato che il FERNANDEZ assistette all’udienza svoltasi preso il Tribunale di Messina, all’esito della quale PATTI Antonino venne ucciso, non ha saputo, comunque, riferire alcuna attività illecita compiuta dall’imputato, ma ha solo ribadito che “era parente di LEO e gli dava ospitalità a LEO”.
SPARACIO Luigi (vedi udienza del 9-10-1996) ha indicato FERNANDEZ Giuseppe tra gli affiliati al clan “LEO”, anche se il nome dell’imputato è stato effettuato dal Pubblico Ministero, che ha dato lettura al collaboratore delle dichiarazioni precedentemente rese agli inquirenti circa gli appartenenti al predetto sodalizio criminoso. In sede di controesame, lo SPARACIO (vedi udienza del 15-10-1996) ha affermato di non aver conosciuto personalmente il FERNANDEZ, ma di tale persona “ne parlava LEO” e “so che era vicino a Pippo LEO, diciamo che li fiancheggiava”.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha
inserito il FERNANDEZ nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996) ha affermato di non conoscere l’imputato.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 29-10-1996) ha ribadito quanto aveva riferito agli inquirenti l’11-2-1994, dichiarando di non conoscere FERNANDEZ Giuseppe e di non ritenerlo affiliato al clan “LEO”.
E’ stata, infine, acquisita, su richiesta della difesa dell’imputato, documentazione varia (vedi documenti acquisiti al N. 41 dell’ordinanza del 19-7-1997) relativa all’attività lavorativa svolta dal FERNANDEZ nell’anno 1988 presso il Circolo Didattico N. Tommaseo di Messina, nonché al procedimento penale sopra citato al quale il FERNANDEZ fu sottoposto a seguito dell’arresto a casa sua del latitante LEO Giuseppe.
Ritiene questa Corte che le accuse mosse a FERNANDEZ Giuseppe di aver fatto parte del clan “LEO” non siano adeguatamente provate. Il SANTACATERINA, benché appartenesse al medesimo sodalizio criminoso al quale si assume che fosse affiliato l’imputato, non ha, tuttavia, saputo dire alcunché sul suo conto, salvo la circostanza, certamente notoria, che a casa del FERNANDEZ venne arrestato LEO Giuseppe. Ciò priva, invero, le generiche accuse del collaboratore della necessaria attendibilità, poiché sorge il grave dubbio che egli abbia valutato quale espressione di un rapporto associativo il semplice comportamento del FERNANDEZ diretto a dare ospitalità al LEO. Deve, viceversa, sottolinearsi che una simile condotta non può da sola essere sufficiente per attribuire ad un soggetto la qualifica di affiliato, come risulta evidente quando si osserva che esiste una specifica fattispecie delittuosa, quella di “assistenza agli associati”, prevista all’art. 418 c.p., che punisce il comportamento di chi “fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione”. Il rapporto di affiliazione richiede, pertanto, un quid pluris che non è dato rinvenire attraverso le accuse piuttosto laconiche del SANTACATERINA, specie se si considera che vi era un lontano rapporto di parentela tra il FERNANDEZ e LEO Giuseppe, che poteva forse spiegare in qual modo il primo sia rimasto coinvolto nella predetta vicenda illecita. Va, d’altronde, sottolineato che il FERNANDEZ non risulta essersi macchiato di alcun reato oltre a quello di favoreggiamento personale nei confronti del LEO, sicché anche sotto questo profilo non vi è alcun elemento per poter ritenere che abbia dato il proprio contributo per il perseguimento dei fini dell’associazione attraverso una qualche attività illecita. Nessun elemento, infine, sintomatico dell’appartenenza dell’imputato ad un qualche sodalizio criminoso è stato rinvenuto in occasione dell’arresto del latitante LEO Giuseppe, tenuto conto che la perquisizione eseguita nella sua abitazione, della quale vi è documentazione negli atti prodotti dalla difesa dell’imputato, non ha consentito di scoprire né armi né documenti relativi all’attività criminosa del LEO o del sodalizio da quest’ultimo diretto. Analogamente le laconiche accuse del VENTURA, pur provenendo da un soggetto appartenente al clan “LEO”, possono essere facilmente viziate dalla circostanza che il comportamento tenuto dal FERNANDEZ, il quale ospitò il capo del sodalizio criminoso durante la sua latitanza, può essere da taluno interpretato come elemento sintomatico di un rapporto di affiliazione, mentre esse non offrono elementi di dettaglio idonei a verificarne l’affidabilità e ad escludere che il collaboratore abbia operato una simile generalizzazione, per molti versi arbitraria. Tali dichiarazioni non possono, allora, essere utilizzate per fondare la prova dell’appartenenza del FERNANDEZ al clan “LEO”, ma neppure possono valere come semplice elemento di riscontro alle parole del SANTACATERINA, che appaiono intrinsecamente di ridotto valore probatorio ed impongono, di conseguenza, la ricerca di ben più pregnanti elementi di conferma. Ancora meno attendibili risultano, infine, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , le cui accuse sono, peraltro, di contenuto assolutamente generico, in quanto sembra che il collaboratore, il quale ben difficilmente può aver parlato dell’imputato con LEO Giuseppe, suo acerrimo nemico, si sia fatto portatore di mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, di contenuto, del tutto incontrollabili e certamente inutilizzabili per la prova degli elementi costitutivi dei reati contestati all’imputato.
Alla luce delle superiori considerazioni, FERNANDEZ Giuseppe va mandato assolto per non aver commesso il fatto da entrambi i reati associativi a lui contestati, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non risultando che le accuse mosse dal SANTACATERINA siano state chiaramente smentite da altre fonti.