2.3.5.49. Ferrara Sebastiano
FERRARA Sebastiano è accusato di essere stato il capo dell’omonima associazione, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, associazione per delinquere, omicidio colposo, estorsione, detenzione illegale di armi e munizioni. Nessuno di tali reati risulta, nondimeno, commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la sua partecipazione, nella qualità di capo, al clan “FERRARA”. Vanno, comunque, menzionate la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 26-11-1992, che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69”, lo ha condannato ritenendolo associato al clan “CARIOLO” per il periodo fino al 5-8-1981, e quella della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, lo ha condannato ritenendolo responsabile di aver fatto parte della famiglia “CARIOLO” anche nel periodo successivo ed attribuendogli il ruolo di “capo” di detto sodalizio.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FERRARA Sebastiano fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 13-7-1985 al 27-5-1987, e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento FERRARA Sebastiano è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche delle estorsioni, tutte contestate come commesse sino al febbraio 1993, ai danni di LEONE Giuseppe (vedi capo “101” di imputazione a pag. 2052 e segg.), di D’ANGELO Francesco (vedi capo “102” di imputazione a pag. 1899 e segg.), ai danni di LUTTINO Giuseppe (vedi capo “103” di imputazione a pag. 2062 e segg.), ai danni di MOSTACCIO Paolo (vedi capi “104” e “105” della rubrica a pag. 2066 e segg.), ai danni di GAROFALO Francesco (vedi capi “106” e “107” della rubrica a pag. 2074 e segg.), nonché dell’omicidio di D’AMICO Francesco, fatto commesso il 20-2-1981 (vedi capi “108” e “109” della rubrica a pag. 723 e segg.), reati per i quali ha riportato condanna, ad eccezione che per le estorsioni ai danni di D’ANGELO Francesco e di LUTTINO Giuseppe, per le quali è stato, viceversa, assolto.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di FERRARA Sebastiano in ordine ai due reati associativi contestati, con l’aggravante di essere stato il capo del sodalizio criminoso.
Il FERRARA è collaboratore di giustizia e, sentito alle udienze del 16-9-1996 e del 17-9-1996, ha riferito che sin da giovanissimo fu inserito nella criminalità organizzata cittadina. Già nel 1980, infatti, si distaccò dal gruppo “COSTA”, del quale fece inizialmente parte, e aderì, insieme al fratello Carmelo, ad un altro gruppo che si venne a costituire in quel periodo, denominato clan “CARIOLO”. Tale gruppo raccolse alcuni soggetti quali CARIOLO Placido, CARIOLO Benedetto, MULE’ Giuseppe , CAMBRIA Antonino, PIMPO Salvatore, RIZZO Letterio, RIZZO Rosario , BADESSA Giuseppe, NUNNARI Gioacchino , che avevano vari motivi di disaccordo con il COSTA e che si coalizzarono per contrastare il predominio del clan “COSTA”. Sin dal 1982 egli poté contare su alcuni uomini a lui vicini, ma solo nel 1985 si rese indipendente dal più ampio clan diretto all’epoca da PIMPO Salvatore, costituendo un proprio gruppo, che aveva il suo centro operativo al villaggio CEP di Messina. Si disinteressò a lungo delle lotte che insanguinavano gli altri gruppi, fino a quando, nel 1991, si avvicinò a SPARACIO Luigi , al quale lo unì il comune obiettivo di lottare MANCUSO Giorgio ed il suo gruppo. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del FERRARA prima esaustivamente analizzate, con riferimento all’associazione “FERRARA” in generale, nelle quali il collaboratore ha riferito che il gruppo da lui diretto si occupava prevalentemente di estorsioni ai danni di imprenditori che operavano nella zona sud della città, vale a dire al villaggio C.E.P., dove l’imputato abitava, e nei quartieri vicini.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del FERRARA, sia perché accompagnata, come si è potuto apprezzare nel corso dell’esame delle diverse imputazioni, dall’offerta di un non trascurabile contributo conoscitivo in ordine a numerosi delitti, sia perché risulta coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi precedenti penali e giudiziari. Le dichiarazioni del collaboratore sul ruolo che egli rivestì all’interno del clan “CARIOLO” hanno trovato, infatti, piena corrispondenza nell’accertamento compiuto con le sentenze prima citate, che hanno concluso il procedimento cosiddetto “dei 69” e quello cosiddetto “dei 290”, affermando inequivocabilmente il prestigio acquisito dall’imputato nel suddetto sodalizio, mentre l’accertamento effettuato nella presente sentenza in ordine alla responsabilità dell’imputato per l’omicidio di D’AMICO Francesco attesta non solo quali fossero all’epoca i legami delinquenziali del FERRARA, ma anche di quali elevate capacità criminali fosse dotato. Le parole del FERRARA hanno trovato, infine, piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse all’imputato, anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia, da numerosissimi collaboratori di giustizia, che hanno analogamente descritto le fasi attraverso le quali nacque il clan “FERRARA”, hanno precisato che di detto clan FERRARA Sebastiano fu il capo ed hanno indicato quali fossero le principali attività illecite del sodalizio. Non occorre, invero, richiamare le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia intorno al clan “FERRARA” e, in particolare, su FERRARA Sebastiano, essendo sufficiente rinviare alla più ampia esposizione già effettuata quando si è trattato in generale il suindicato sodalizio, mentre è opportuno semplicemente sottolineare che esse non solo concordano con le dichiarazioni dell’imputato, ma hanno, probabilmente, indotto quest’ultimo, ormai raggiunto da numerosi e convergenti accuse, a decidere di collaborare con la giustizia.
Alla luce delle superiori considerazioni non può, allora, dubitarsi della colpevolezza dell’imputato del quale va, pertanto, affermata la responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati, con l’aggravante di essere stato il capo dell’organizzazione criminosa.
A FERRARA Sebastiano non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Si è già osservato, quando si sono fornite, all’inizio della presente sentenza, alcune notizie essenziali su tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del presente processo (si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, a quanto si è già detto a proposito di SANTORO Angelo e degli altri collaboratori un tempo appartenenti al clan “FERRARA” – vedi pag. 170 e segg.), che il comportamento del FERRARA non è stato sempre ispirato da uno spirito di leale collaborazione, in quanto egli ha, almeno inizialmente, cercato di depistare gli organi giudiziari proponendo alcune ricostruzioni dei fatti difformi dal vero e cercando di avvalorare tali dichiarazioni attraverso quelle conformi anteriormente concordate con altri collaboratori di giustizia, manifestando, così, l’intenzione di manipolare la realtà dei fatti con l’aiuto di altri suoi affiliati. La subdola trama venne, peraltro, scoperta, solo casualmente, perché alcuni complici non furono in grado di continuare a fare la loro parte, e non certamente per un ripensamento del FERRARA, il quale decise di rendere nuove e diverse dichiarazioni solo dopo che era stato disvelato il suo disegno e probabilmente indotto a far ciò più dalla necessità di riacquistare la fiducia degli inquirenti, ormai compromessa, e i vantaggi derivanti dall’ammissione al programma di protezione, che per una sincera volontà di dare il proprio contributo agli organi di giustizia. Sembra, inoltre, che anche successivamente e financo nel presente dibattimento il FERRARA non abbia tenuto un comportamento sempre lineare, in quanto, pur avendo fornito un contributo non irrilevante per la comprensione delle attività e dei legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, ha cercato di attenuare la propria responsabilità con riferimento all’attività svolta dal gruppo nel settore del traffico di stupefacenti ed ha cercato di nascondere o diminuire la responsabilità di alcuni suoi affiliati, come DI DIO Domenico , che è stato da lui scagionato dall’accusa di aver fatto parte del clan “FERRARA” nel periodo oggetto della contestazione, mentre questa Corte ne ha ritenuto la piena responsabilità, o il cognato MAIMONE Pasquale , nei cui confronti, come si vedrà, il FERRARA ha reso dichiarazioni contraddittorie ed esitanti, o ancora l’imputato PAONE Francesco , sul cui conto le sue affermazioni sono in netto contrasto con quelle, ben più attendibili, del fratello FERRARA Carmelo. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale non può, allora, meritare la concessione né dell’attenuante speciale sopra indicata, né delle attenuanti generiche, poiché svuota di significato la stessa confessione, intervenuta, peraltro, quando si era già formato a carico del FERRARA un imponente quadro probatorio.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.