2.3.5.50. Freni Paolo
FRENI Paolo è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina continuata in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni, furto ed associazione per delinquere, ma nessuna delle sentenze di condanna riguarda fatti commessi nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di FRENI Paolo al clan “SPARACIO”. Va, comunque, menzionata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha condannato l’imputato, affermando che questi era associato alla famiglia “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FRENI Paolo fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dall’11-8-1982 al 14-2-1987 e in tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) ha affermato, anche se solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza agli inquirenti, che FRENI Paolo faceva parte del gruppo “SPARACIO” ed ha aggiunto che “è da parecchio tempo che lo conosco, perché quando c’era il gruppo “COSTA” lui stava con noi, poi ha partecipato all’omicidio di LASCARI Antonino”. Il collaboratore ha, infine, specificato che il FRENI si occupava, in particolare, di droga. In sede di controesame (vedi udienza del 1-3-1994) il SANTACATERINA ha riferito di aver appreso le predette circostanze perché “me lo dicevano loro stessi”.
SPARACIO Luigi
(vedi dichiarazioni del 7-10-1996) ha inserito FRENI Paolo
nell’elenco dei propri affiliati, chiarendo che “era
vicino a DI BLASI Domenico”, mentre venne utilizzato per conto del clan da lui
diretto solo “dopo il ’90, per l’omicidio di LASCARI”. Il
collaboratore ha, quindi, ribadito (vedi udienza del 16-10-1996) che FRENI
Paolo
era
associato al gruppo diretto dal DI BLASI.
PARATORE Vincenzo ha indicato (vedi udienza del 16-1-1996) il nome di FRENI Paolo nell’elenco degli affiliati a SPARACIO Luigi ed ha, quindi, aggiunto che “è un killer, fa estorsioni”, ma non ha saputo indicare alcun fatto specifico del quale si sarebbe macchiato l’imputato. Il PARATORE ha, poi, chiarito di aver saputo che FRENI Paolo era un associato “perché ero amico, non so, di Pasquale CASTORINA, VADALA’ CAMPOLO Pietro , Nando, Francesco, Nino, ecco, che è cognato; FRENI Paolo è cognato di questi ragazzi”.
MARCHESE Mario ha confermato (vedi udienza del 24-9-1996) a seguito di contestazione del contenuto del verbale di dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria, che FRENI Paolo faceva parte del gruppo “SPARACIO”.
L’imputato FRENI Paolo
, esaminato all’udienza del 29-10-1996, ha protestato la propria innocenza,
affermando di non aver fatto parte di alcun clan, anche se ha ammesso di aver
conosciuto in carcere DI BLASI Domenico, ma ha sottolineato che, una volta
uscito dal carcere nel 1987, iniziò a lavorare presso una cooperativa di
pulizie, la MANCOOP, della quale era titolare tale MANGANO e non ebbe niente a
che fare con i suoi coimputati. Il FRENI ha, infine, ammesso che i
fratelli VADALA’ CAMPOLO erano suoi cognati.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di FRENI Paolo di aver fato parte del clan diretto da SPARACIO Luigi non sia adeguatamente provata. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto sono, infatti, estremamente generiche e laconiche e non danno alcuna spiegazione delle circostanze nelle quali il FRENI, che già aveva fatto parte della famiglia “COSTA”, si affiliò al clan “SPARACIO”, né dell’attività illecita che avrebbe compiuto per conto del clan. Le dichiarazioni del collaboratore che ha accusato il FRENI di essersi reso autore dell’omicidio di LASCARI Antonino, sono, infatti, fin troppo stringate e non consentono a questa Corte, in mancanza di ulteriori più precisi elementi (solo SPARACIO Luigi ha accennato a tale fatto, in modo, però, altrettanto vago), di effettuare una qualsiasi valutazione, non solo per comprendere il tipo di coinvolgimento del FRENI nel predetto fatto di sangue e la sua eventuale responsabilità, ma anche per verificare se tale fatto rispondeva agli interessi illeciti del sodalizio e fosse espressione dell’attuazione del programma criminoso, mentre può sin d’ora osservarsi che dalle parole di SPARACIO Luigi sembra, comunque, che esso vada temporalmente collocato in un’epoca successiva rispetto a quella nella quale si assume che il FRENI fu affiliato al clan “SPARACIO”. Non risulta, poi, che il FRENI abbia mai commesso reati in materia di stupefacenti, mentre secondo le parole del collaboratore l’attività di spaccio avrebbe dovuto costituire la fondamentale attività illecita svolta dall’imputato per conto del sodalizio. Le suesposte circostanze incidono negativamente sull’affidabilità delle accuse del SANTACATERINA, specie se si considera che il collaboratore era molto vicino a DI BLASI Domenico (vedi quello che si è detto circa i suoi rapporti con DI BLASI Domenico e con CASTORINA Pasquale , quando si è trattato il capo “19” di imputazione a pag. 2136 e segg.), vale a dire colui che, secondo altri collaboratori (SPARACIO Luigi e, implicitamente, PARATORE Vincenzo), dirigeva quell’articolazione del clan “SPARACIO” della quale avrebbe fatto parte il FRENI. Sorprende, allora, grandemente che SANTACATERINA Umberto non abbia saputo fornire alcuna notizia più precisa sul conto del FRENI e sorge il sospetto che il collaboratore abbia effettuato una facile generalizzazione in considerazione dei rapporti di affinità esistenti tra l’imputato ed i fratelli VADALA’ CAMPOLO, da lui ben conosciuti quali soggetti pure loro vicini a DI BLASI Domenico. E’ stato, invero, più volte sottolineato che il SANTACATERINA è stato il primo collaboratore a rivelare agli inquirenti l’esistenza di gruppi criminosi ed a disegnare una mappa degli affiliati ai diversi sodalizi e, per tale motivo, può considerarsi estremamente remoto il pericolo che le sue dichiarazioni abbiano potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Non sono state, poi, neppure prospettate situazioni che potrebbero aver influito sul collaboratore inducendolo ad effettuare accuse calunniose nei confronti dell’imputato, ma la genericità delle sue accuse contro il FRENI e la mancanza di sufficienti dettagli espositivi, incidono inevitabilmente nella valutazione complessiva dell’attendibilità intrinseca del SANTACATERINA, secondo quel criterio indicato in precedenza che pone uno stretto collegamento tra la ricchezza di contenuti descrittivi delle dichiarazioni e la loro pregnanza probatoria. Ciò impone, allora, di ricercare elementi di riscontro dotati di pregnante valore probatorio, tali da supplire, in qualche modo, alla minore affidabilità intrinseca dell’originaria fonte di accusa ed idonei, così, a superare ogni dubbio. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni, ancorché di analogo tenore, provenienti da altri collaboratori di giustizia prestano il fianco a rilievi analoghi a quelli già mossi nei confronti delle dichiarazioni del SANTACATERINA, in quanto non presentano un sufficiente grado di precisione, e, per tale motivo, non riescono a fornire una prova convincente della colpevolezza dell’imputato. Così, SPARACIO Luigi ha sinteticamente sostenuto che il FRENI era vicino a DI BLASI Domenico, ma non ha saputo riferire alcunché per comprendere quale tipo di contributo causale l’imputato abbia dato alla vita del gruppo criminoso diretto dal DI BLASI e, analogamente, PARATORE Vincenzo ha saputo solo dire che il FRENI era cognato dei fratelli VADALA’ CAMPOLO, senza alcun ulteriore elemento sull’attività illecita da lui svolta. Ancora minore rilievo hanno, infine, le dichiarazioni di MARCHESE Mario che non solo sono state rese a seguito di contestazione, ma si sono limitate ad inserire il nome del FRENI nell’elenco degli affiliati al clan “SPARACIO”. L’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non essendo state le deboli e insufficienti accuse del SANTACATERINA smentite da altre fonti, per non aver commesso il fatto.