2.3.5.51. Galletta Nicola
GALLETTA Nicola è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per rapina in concorso, furto pluriaggravato in concorso, estorsione, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, percosse, oltraggio a pubblico ufficiale. L’unica sentenza di condanna risultante dal certificato del casellario con riferimento a fatti commessi nel periodo di tempo nel quale l’imputato è accusato di aver partecipato al clan “MARCHESE” è quella pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 22-8/4-9-1989, che ha condannato GALLETTA Nicola per i delitti di estorsione ai danni dell’imprenditore edile GRAZIANO Calogero e di tentata rapina ai danni del cognato di quest’ultimo CALI’ Mario, in relazione ad una vicenda che si è dipanata dal gennaio al maggio 1987 e che è stata esaminata quando si è discusso del carattere “mafioso” dei sodalizi operanti nella città di Messina. Vi sono, nondimeno, in atti anche due sentenze, non ancora annotate nel certificato del casellario ma che occorre menzionare, la prima emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina l’11-5-1996, irrevocabile il 18-4-1997, che ha dichiarato il GALLETTA colpevole, in concorso con GALLI Luigi , MARCHESE Mario , MULE’ Giuseppe e SALVO Giovanni (ma per il SALVO, che ha, comunque, confessato, non risulta che il citato provvedimento sia divenuto definitivo), dell’omicidio di RIZZO Letterio, avvenuto il 23-2-1991, e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo, la seconda emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 19/26-2-1997 che ha condannato l’imputato, in concorso con BONASERA Angelo , per i reati di porto e di detenzione illegali di armi, una delle quali clandestina, e di evasione dagli arresti domiciliari, con riferimento all’episodio prima esaminato quando si è trattato il tentato omicidio di GALLI Luigi (vi è in atti anche copia della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Messina il 10-1-1996; entrambe queste ultime sentenze si trovano inserite nella cartella dei provvedimenti relativi all’imputato BONASERA Angelo ).
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GALLETTA Nicola fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 15-5-1986 al 3-12-1986; dal 19-5-1987 al 13-1-1988, quando gli vennero concessi gli arresti domiciliari, poi revocati il 15-4-1988, data nella quale venne nuovamente arrestato e condotto in carcere dove rimase fino al 25-12-1990. In tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento il GALLETTA è imputato oltre che dei due reati associativi, anche del tentato omicidio di GALLI Luigi (capo “38”, fatto commesso il 15-6-1988, vedi pag. 1378 e segg.) fatto per il quale ha riportato condanna.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 7-2-1994) ha elencato GALLETTA Nicola tra gli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha, quindi, riferito che questi si rese responsabile insieme a BONASERA Angelo del tentato omicidio di GALLI Luigi.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 23-9-1996) ha inserito GALLETTA Nicola tra gli affiliati al suo gruppo criminoso ed ha affermato che l’imputato fu uno di coloro che gli furono fedeli anche dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico. In sede di controesame il collaboratore ha precisato (vedi udienza del 1-10-1996) che il GALLETTA si affiliò “nell’87, quando l’hanno arrestato che era dentro lì con me” (come si è visto il GALLETTA è stato arrestato il 19-5-1987) e , dopo l’uccisione del CAVO’ (vedi udienza del 2-10-1996) “GALLETTA era dentro con me”. Il MARCHESE ha, anzi, chiarito che quando egli tornò nel carcere di Messina nel maggio del 1988, vide “che persone che erano con me, come, diciamo, GALLETTA, come Pietro SQUADRITO, erano passati nella cella con MULE’, che allora era lui il responsabile di PIMPO. […] Poi non so adesso se è passato 15 giorni, un mese, sia il GALLETTA che SQUADRITO sono passati di nuovo sopra con me”.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha dichiarato che GALLETTA Nicola era uno degli affiliati al clan “MARCHESE” “più vicini” al capo ed ha ricordato che si rese responsabile dell’omicidio di RIZZO Letterio.
PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 16-1-1996) che GALLETTA Nicola era “un uomo di MARCHESE; dopo la morte di CAVO’ è rimasto sempre con MARCHESE”. Il collaboratore ha, quindi, ricordato (vedi udienza del 16-1-1996 e del 4-2-1996) che GALLETTA Nicola ha sparato a GALLI Luigi e “si occupava di sostanze stupefacenti, di estorsioni, cioè tutto quello che il clan poneva…”.
LA TORRE Guido (vedi
udienza del 30-4-1996) ha affermato che all’epoca
del tentato omicidio di GALLI Luigi
, il GALLETTA “era un amico, come un
fratello di Angelo BONASERA; poi, in seguito, GALLETTA, dopo il loro arresto, il
MARCHESE chiamò sia il GALLETTA che il BONASERA e da quel momento in poi
appartenevano al clan Mario MARCHESE”. Il collaboratore ha, quindi,
specificato di aver conosciuto
personalmente GALLETTA Nicola
in
carcere nel 1989.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienze del 28-10-1996) ha inserito GALLETTA Nicola nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che “ha fatto qualche omicidio pure, ha sparato a GALLI Luigi ”.
CASTORINA Pasquale
(vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che GALLETTA Nicola
era
una delle persone legate a MARCHESE Mario
.
PIETROPAOLO Pasquale (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che GALLETTA Nicola era associato al gruppo “MARCHESE” ed “era killer”.
LEO Giovanni (vedi udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) ha dichiarato che vi è stato un periodo dopo il tentato omicidio di GALLI Luigi che in carcere “MARCHESE era solo completamente e gli unici fedeli sono stati di lui BONASERA Angelo , GALLETTA Nicola e CALOGERO”.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha
inserito GALLETTA Nicola
nel
novero degli affiliati al gruppo di MARCHESE Mario.
FERRARA Sebastiano
(vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato GALLETTA Nicola
nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed
ha, quindi, specificato (vedi udienza del 17-9-1996) che “già dall’89” il GALLETTA faceva parte di detto clan.
L’imputato GALLETTA Nicola , sentito all’udienza dell’8-11-1996, si è protestato innocente, sottolineando di essere stato quasi sempre detenuto e di avere “avuto rapporti con MARCHESE Mario solo a livello ambiente carcerario”. Ha, quindi, ammesso di essersi reso responsabile di un omicidio (quello di RIZZO Letterio) su mandato di MARCHESE Mario , ma ha sostenuto che la propria frequentazione con il MARCHESE risaliva al 1990 – 1991, vale a dire ad un periodo successivo a quello per il quale è accusato di aver fatto parte del clan da quest’ultimo diretto. Ha, infine, aggiunto di aver conosciuto i suoi coimputati in carcere, mentre “fuori potevo conoscere BONASERA”, e di avere lavorato come carpentiere prima di incorrere in disavventure giudiziarie.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di GALLETTA Nicola di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE” è pienamente provata, anche se solo con riferimento al periodo dall’aprile 1988 in poi. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, le quali appaiono, invero, di ridotta attendibilità, sia in quanto estremamente generiche, sia in quanto provenienti da un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello del quale si assume che avrebbe fatto parte il GALLETTA, sia in quanto in parte fondate sulla interpretazione di un fatto, il tentato omicidio di GALLI Luigi, che questa Corte ha ritenuto di non condividere, non considerandolo espressione delle attività criminose del clan “MARCHESE”, sono state, infatti, ribadite dalle ben più convincenti ed affidabili dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio delinquenziale al quale avrebbe partecipato l’imputato. Ciò è stato ribadito da numerosi altri collaboratori, alcuni dei quali (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, di LEO Giovanni e, implicitamente, di LA TORRE Guido) hanno ricordato, analogamente a quanto riferito dal MARCHESE, che il GALLETTA fu uno di quei soggetti i quali rimasero fedeli al MARCHESE anche dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, quando molti altri affiliati, viceversa, lo abbandonarono. Il LA TORRE ha anche precisato che l’affiliazione al clan “MARCHESE” può farsi risalire ad un tempo immediatamente successivo all’arresto dell’imputato insieme al BONASERA, avvenuto il 15-4-1988, in relazione all’attentato ai danni di GALLI Luigi , quando sia l’imputato che il BONASERA vennero “chiamati” dal MARCHESE. Tale affermazione, oltre ad apparire pienamente verosimile, poiché può fondatamente ipotizzarsi che il GALLETTA, dopo aver attentato alla vita del GALLI, abbia cercato protezione avvicinandosi al MARCHESE, soggetto che era notoriamente a quel tempo in contrasto con GALLI Luigi , risulta, altresì, sufficientemente fondata. Fino ad allora, infatti, vi era stata una semplice vicinanza carceraria tra il GALLETTA ed il MARCHESE, che, pur essendo stata considerata dallo stesso MARCHESE Mario sintomatica dell’esistenza di un vero e proprio rapporto di affiliazione (rapporto di affiliazione che il collaboratore fa iniziare nell’anno 1987), non appare a questa Corte indice inequivocabile di un legame organico con il sodalizio se non dal momento in cui essa assunse uno specifico rilievo, diventando un concreto ed efficace contributo causale alla vita del gruppo criminoso. E’, invero, solo dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico che può affermarsi indubitabilmente che la comunione di vita durante la detenzione, la quale si manifestava agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, divenne funzionale alla vita stessa dell’associazione, in un momento nel quale, come lo stesso MARCHESE Mario ha ricordato, quest’ultimo si trovò, anche all’interno del carcere, in una situazione di particolare debolezza, testimoniata dall’episodio, in precedenza ricordato, relativo al “pestaggio” di SPAGNOLO Giovanni, cugino del MARCHESE, avvenuto all’interno della Casa Circondariale di Messina il 20-5-1988 (vedi a pag. 239 e segg. quello che si è detto nella parte introduttiva ai singoli delitti, dedicata ad un excursus storico delle vicende della criminalità organizzata messinese).
L’assoluta convergenza delle fonti di prova non può, allora, lasciare adito a dubbi intorno al fatto che l’imputato GALLETTA Nicola , dopo il suo arresto avvenuto il 15-4-1988, manifestò piena adesione all’interno del carcere di Messina, dove si trovava ristretto, al clan diretto da MARCHESE Mario , mentre l’unica questione è quella relativa alla qualificazione giuridica di tale comportamento, potendosi obiettare che esso non sia sufficiente per ritenere che l’imputato abbia dato un contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi. Occorre qui, invero, richiamare argomentazioni già sviluppate quando si è trattata l’associazione in generale e si sono esaminati alcuni casi simili. In realtà, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. In una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, costituisce, allora, come si è prima osservato, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Essa, inoltre, appare idonea ad assicurare reciproca protezione dalle aggressioni dei soggetti appartenenti a clan rivali ed anche sotto questo profilo può considerarsi funzionale agli scopi dell’associazione. Non sembra superfluo sottolineare quest’ultimo rilievo, sia perché, come si è visto, è verosimile che il GALLETTA abbia aderito pienamente e risolutamente al clan “MARCHESE” per un’esigenza di difesa personale, sia avuto riguardo alle circostanze nelle quali si verificò la sua affiliazione ed al significato che essa assunse in quella specifica contingenza nella quale il MARCHESE era sottoposto all’aggressione anche violenta degli altri clan. Va, peraltro, osservato che le capacità economiche dell’associazione, che solitamente continua a prestare assistenza agli affiliati detenuti ed ai loro familiari, rendono conveniente per il singolo l’instaurazione o il mantenimento del vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione e solo nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione. Sotto questo profilo appare grandemente sintomatica la circostanza che il GALLETTA, pochissimo tempo dopo essere stato scarcerato, si rese responsabile, come da lui stesso confessato, di un omicidio efferato e di notevole gravità anche per gli equilibri malavitosi messinesi, quello di RIZZO Letterio, perpetrato su mandato di MARCHESE Mario . Tale fatto è, infatti, indice inequivocabile che il MARCHESE faceva affidamento sulla piena disponibilità del GALLETTA alla perpetrazione di azioni criminose, la quale non aveva potuto concretizzarsi in precedenza solo a causa dello stato di detenzione dell’imputato, e, di conseguenza, lo impiegò non appena fu possibile, dopo che il GALLETTA venne scarcerato, per l’esecuzione di un delitto che certamente rientrava nell’ambito degli scopi dell’associazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del GALLETTA solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti si può affermare, in base a quanto sopra esposto, che la partecipazione dell’imputato al clan “MARCHESE” va limitata al periodo dall’aprile 1988 in poi, mentre non vi sono elementi sufficienti per potere affermare che il GALLETTA abbia aderito ad un qualche gruppo associativo anche nel periodo antecedente.
Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 3-12-1986, irrevocabile l’11-2-1987, che ha condannato l’imputato per il reato di rapina in concorso.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.