2.3.5.53. Gatto Giuseppe
GATTO Giuseppe è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per favoreggiamento personale, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, ricettazione. Solo in due casi, però, l’accertamento giurisdizionale ha riguardato fatti commessi nel periodo di tempo in cui si assume che l’imputato sia stato il capo di un’organizzazione criminale. Con decreto penale del 4-11-1987 il GATTO è stato, infatti, condannato per il reato di favoreggiamento personale nei confronti MANCUSO Antonino , reato commesso il 10-9-1987. Altra sentenza di condanna per reati perpetrati nel periodo in considerazione, è stata emessa dalla Corte di Appello di Messina il 19-1/1-2-1990, nei confronti di GALLI Luigi , GATTO Giuseppe e PAPALE Domenico , i quali, in data 18-3-1989, vennero trovati dalle forze dell’ordine in possesso di numerose armi da sparo. I tre predetti imputati furono immediatamente arrestati in flagranza di reato, mentre un quarto uomo, il COTUGNO, riuscì a far perdere le sue tracce. Essi furono, quindi, giudicati con il rito direttissimo e condannati con la sopra citata sentenza che contiene, in motivazione, un’ampia esposizione dell’operazione di polizia che condusse alla scoperta ed all’arresto dei colpevoli. Si legge in tale sentenza che “nel corso di indagini finalizzate alla repressione della criminalità organizzata, erano stati eseguiti degli appostamenti il 16 ed il 17 marzo 1989 nei pressi di alcune baracche, site sul greto del torrente S. Michele ed addossate al muro d’argine, circa duecento metri a monte della locale chiesetta; che in tal modo era stato notato alle ore 17,40 del primo giorno, l’arrivo di GALLI Luigi con la Fiat “Uno” ME 484283, di proprietà e condotta da GATTO Giuseppe ed entrambi, dopo essersi introdotti nella terza di dette baracche per chi procedeva verso monte, se ne allontanavano una diecina di minuti dopo; che l’indomani, alle ore 17,25 gli stessi GALLI e GATTO ritornavano sul posto e si introducevano nella stessa baracca, dalla quale si allontanavano una ventina di minuti dopo sempre con la Fiat “Uno” del secondo; che in considerazione di quanto notato e dell’atteggiamento circospetto tenuto dai due, veniva eseguito ulteriore appostamento la notte sul 18 marzo 1989. [...] Verso le ore 4,00 il personale operante vedeva sopraggiungere a piedi quattro persone, riconoscendole per GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , COTUGNO Giovanni e PAPALE Domenico . Aperta la porta di accesso, i primi tre vi si introducevano, mentre il quarto restava fuori a fare da “palo”. I militari, fatti affluire rinforzi, intervenivano decisamente, ma i quattro si davano a precipitosa fuga essendo stati avvertiti del pericolo dal PAPALE. Nella baracca si rinvenivano quattro motocicli, tre fucili, di cui uno con matricola abrasa ed altro con canne mozzate, tre pistole, di cui una da guerra, numerose munizioni, polvere da sparo, tre passamontagna, una scatola di guanti da chirurgo ed altro. [...]”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GATTO Giuseppe fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 18-3-1989 al 16-3-1990, quando ottenne gli arresti domiciliari, e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di CAMBRIA Placido con contestuale tentato omicidio di SPASARO Giuseppina , fatto avvenuto il 18-1-1989 (vedi capi “82” e “83” a pag. 1528 e segg.), fatto per il quale è stato, però, assolto.
Sono stati accertati dalle forze dell’ordine rapporti di frequentazione tra il GATTO ed alcuni coimputati. In particolare, il maresciallo DE VUONO Antonino ha riferito di avere osservato, in data 22-6-1988, GALLI Luigi e GATTO Giuseppe all’interno dei locali del Tribunale di Messina, che hanno salutato AFFE’ Nunzio, nei cui confronti si stava svolgendo un processo, e successivamente sono andati via; di avere controllato il 23-1-1989, in via Manzoni nei pressi del bar SURACE, GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , RIGANO Antonino ed altri. Il maresciallo GATTO Biagio, escusso all’udienza del 21-11-1995 ha riferito di aver controllato in data 14 dicembre 1987 MULE’ Giuseppe , GALLI Luigi , PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni , GATTO Giuseppe ed altri nella zona di viale Giostra, dove erano soliti stazionare, non lontano dalle loro abitazioni. Il maresciallo PUGLISI Salvatore ha, infine, riferito di aver controllato in data 7-8-1988, sul viale Giostra, GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , PAPALE Domenico , COTUGNO e RIGANO Antonino .
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato GATTO Giuseppe tra gli affiliati al clan “GALLI”. Ha, quindi, riferito di averlo conosciuto personalmente in carcere ed ha specificato che si occupava di estorsioni, mentre “di droga non si è mai occupato lui”. In sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 1-3-1994) che GATTO Giuseppe conduceva un tenore di vita superiore al normale, in quanto “nelle corse dei cavalli si giocava un sacco di soldi”, “aveva delle moto”, “macchine cambiava”. Va osservato che sempre in sede di controesame (vedi udienza del 15-3-1994) il difensore dell’imputato ha obiettato al SANTACATERINA che se fosse vero che egli incontrò in carcere il GATTO, ciò avrebbe dovuto avvenire lo stesso giorno in cui il collaboratore ottenne la libertà. In realtà tale circostanza non risponde al vero, poiché dai dati forniti dal D.A.P. risulta che il SANTACATERINA venne scarcerato il 31-3-1989, mentre il GATTO venne arrestato il 18-3-1989, ma il collaboratore, di fronte a tale rilievo, ha affermato che “può essere anche” che “quando sono uscito dal carcere, lo stesso giorno che sono uscito dal carcere sono stato avvicinato da GALLI Luigi ”, il quale gli presentò il GATTO.
RIZZO Rosario
(vedi udienza del 4-6-1996) non ha indicato GATTO Giuseppe
nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”, ma ha
affermato che questi ebbe una parte
nell’omicidio di CAMBRIA Placido, dove avrebbe svolto il compito di
“palo”.
PAGANO Antonino (vedi udienza dell’8-5-1996) ha affermato che GATTO Giuseppe era l’autista di GALLI Luigi e “si occupava dell’usura” per conto di GALLI.
CROCE Pietro (vedi udienza dell’8-5-1996) ha inserito GATTO Giuseppe nell’elenco delle persone affiliate al clan “GALLI” ed ha affermato che l’imputato partecipò all’omicidio di CAMBRIA Placido, anche se ha chiarito che non conosceva altri fatti riferibili al GATTO, poiché “non ho avuto mai a che fare” con tutte le persone poco prima indicate come aderenti a detto sodalizio.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha inserito GATTO Giuseppe
nel
novero degli appartenenti al clan “GALLI”, ed ha riferito di
averlo conosciuto personalmente a casa di PIMPO Salvatore (“Toruccio”) e
“sapevo che era il figlioccio di Luigi GALLI”.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha indicato GATTO Giuseppe nell’elenco degli appartenenti al gruppo “GALLI”.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha affermato, anche se solo a seguito di contestazione da parte del Pubblico Ministero di quanto dichiarato agli inquirenti il 7-3-1994, che GATTO Giuseppe faceva parte del clan “GALLI” ed ha aggiunto che si occupava di estorsioni.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 23-9-1996) ha inserito GATTO Giuseppe nell’elenco delle persone affiliate a GALLI Luigi . Come si è già visto, il collaboratore ha sostenuto (vedi udienza del 24-9-1996) che GATTO Giuseppe partecipò all’omicidio di CAMBRIA Placido e che lo stesso (vedi udienza del 20-9-1996) picchiò, insieme a PAPALE Domenico , MENTO Maurizio affinché questi non vendesse più droga, nell’episodio che poi sfociò nel tentato omicidio di GALLI Luigi da parte di GALLETTA Nicola e di BONASERA Angelo (vedi capo “38” a pag. 1378 e segg.). Il MARCHESE ha aggiunto, in sede di controesame (vedi udienza del 1-10-1996) che egli andò una volta a trovare GALLI Luigi quando quest’ultimo era latitante e fu proprio GATTO Giuseppe che “m’ha portato a casa sua”. Il collaboratore ha, comunque, collocato temporalmente il suddetto episodio dopo l’omicidio di DI BLASI Domenico avvenuto il 15 maggio 1991, mentre ha specificato che anche in precedenza “abbiamo camminato assieme sia io, lui, il DI BLASI, andavamo assieme in giro”.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del
4-2-1996) ha indicato il nome di GATTO
Giuseppe
nella lista di persone affiliate al clan “GALLI” ed ha
specificato che partecipò all’omicidio
di CAMBRIA Placido, spacciava droga e si occupava “di estorsioni e cose varie:
tutto quello che fa il gruppo lui è capace di farlo”. Il collaboratore ha
aggiunto che, pur conoscendo l’imputato, “non
ho mai fatto niente con loro”.
LEO Giovanni
(vedi udienza del 9-7-1996) ha affermato che GATTO Giuseppe
faceva parte del clan di GALLI Luigi, ma non saputo dire
nulla sul suo conto, salvo il fatto, come si è già visto, che avrebbe partecipato all’omicidio di CAMBRIA Placido.
VENTURA Salvatore ha (vedi udienza del 29-5-1996) inserito GATTO Giuseppe nell’elenco delle persone che aderivano al gruppo “GALLI” ed ha, quindi, chiarito (vedi udienza del 3-6-1996) che egli aveva acquisito tale conoscenza, pur non facendo parte del gruppo suindicato, perché “si parlava più o meno che in quel periodo potevano essere contro di noi” e si trattava, pertanto, di “persone che si dovevano guardare”.
FERRARA Sebastiano
(vedi udienza del 16-9-1996) ha
indicato GATTO Giuseppe
tra
gli affiliati al clan “GALLI”.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova piena della colpevolezza dell’imputato. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto che hanno accusato GATTO Giuseppe di aver fatto parte del clan “GALLI” hanno trovato, infatti, indiretta conferma nelle dichiarazioni di RIZZO Rosario , che faceva parte del medesimo sodalizio criminoso al quale si assume che il GATTO sia stato affiliato e che, rivestendo in esso un ruolo di primo piano, doveva conoscere molto bene chi fossero tutti coloro che aderivano al clan. Il RIZZO ha, invero, accusato il GATTO di aver avuto parte in un omicidio per il quale la Corte ha ritenuto non sufficientemente provata la colpevolezza dell’imputato, ma ciò non sminuisce il rilievo delle parole del collaboratore con riferimento al reato associativo, poiché è evidente che il RIZZO avrebbe potuto ragionevolmente muovere la suddetta accusa, in relazione ad un fatto delittuoso, l’omicidio del CAMBRIA, di centrale importanza anche per le successive strategie del clan, solo nei riguardi di un soggetto organicamente inserito nell’associazione. Ancora più significative sono, poi, le dichiarazioni di PAGANO Antonino , pure lui appartenente all’associazione “GALLI”, benché avesse uno spessore criminale indubbiamente inferiore rispetto a quello del RIZZO. Il PAGANO non si è, invero, limitato ad affermare l’esistenza del rapporto di affiliazione, ma ha riferito, altresì, un particolare, che traspare da altri elementi di prova e che assume grande importanza per valutare la condotta dell’imputato, vale a dire la circostanza che il GATTO era l’autista di GALLI Luigi . Orbene, in un momento nel quale i rapporti di forza tra i diversi clan erano mutevoli e condizionati da una serie di attentati anche contro i più autorevoli personaggi della criminalità organizzata (vedi l’omicidio di CAVO’ Domenico e quello di CAMBRIA Placido), la circostanza che un soggetto svolgesse il ruolo di autista del “boss”, costituisce un notevole elemento sintomatico del rapporto di affiliazione, non solo perché risulta espressione della piena fiducia che il capo del clan nutriva nei suoi confronti, ma anche perché tradisce quelle che erano, inevitabilmente, le sue vere funzioni di guardaspalle del boss. D’altronde, anche LA TORRE Guido, che appare collaboratore sufficientemente attendibile, in considerazione degli stretti rapporti intrattenuti per lungo tempo con PIMPO Salvatore, fedele alleato del GALLI (vedi quello che si è ampiamente detto sui rapporti tra il PIMPO ed il gruppo, al quale apparteneva il LA TORRE, di D’ARRIGO Marcello, quando si è esaminata la posizione di quest’ultimo imputato), ha sostenuto che il GATTO era “figlioccio” del GALLI e si è visto quale rilievo rivestano i rapporti di “comparaggio”, i quali appaiono indiscutibilmente sintomatici di un rapporto di affiliazione, tendendo a rinsaldare i legami interpersonali essenziali per assicurare la necessaria coesione all’interno degli organismi delinquenziali in esame. Le dichiarazioni del LA TORRE risultano, inoltre, perfettamente concordanti con quelle del PAGANO, poiché ribadiscono quel particolare rapporto di fiducia che esisteva tra il GALLI ed il GATTO. Collimanti con tali dichiarazioni risultano, infine, quelle di MARCHESE Mario, il quale, pur riferendosi ad un periodo di poco successivo a quello per il quale occorre valutare la fondatezza dell’accusa, ha narrato un episodio (quello nel quale egli si recò, insieme al GATTO, nel luogo dove il GALLI si trovava latitante), che conferma fuor di ogni dubbio lo stretto legame che vi era tra l’imputato ed il capo del clan, tanto che il primo era uno dei pochi soggetti al corrente di dove il secondo si trovasse durante la latitanza. Non possono essere trascurati, infine, gli elementi di conoscenza emergenti dalle deposizioni degli ufficiali di P.G. che hanno controllato il GALLI più volte insieme al GATTO, così attestando l’esistenza di intensi rapporti di frequentazione, che appaiono difficilmente giustificabili al di fuori di comuni interessi malavitosi. Particolare rilievo riveste, invero, il controllo del quale ha parlato il maresciallo DE VUONO, avvenuto il 22-6-1988 all’interno del Tribunale di Messina, poiché anche in tal caso sembra che il GATTO, il quale accompagnava il GALLI, abbia svolto il compito di guardaspalle, dovendosi verosimilmente ritenere che ben difficilmente GALLI Luigi, in un periodo nel quale imperversava la lotta tra i clan, sarebbe uscito dalla propria abitazione senza essere circondato da altri soggetti che avrebbero potuto proteggergli la vita. Oltre alle fonti di prova sopra esposte, che per la loro maggiore precisione permettono di delineare il ruolo rivestito dal GATTO all’interno del gruppo, degne di menzione sono, infine, le dichiarazioni, ancorché più generiche, provenienti dagli altri collaboratori di giustizia, che risultano tutte convergenti verso l’affermazione della colpevolezza dell’imputato e che valgono, pertanto, a corroborare ulteriormente l’accusa. Tra queste ultime, vanno, in particolar modo, evidenziate, le affermazioni di SPARACIO Luigi che fu per qualche tempo, come si è visto nella parte introduttiva di carattere storico che precede la trattazione dei singoli delitti (vedi pag. 239 e segg.), alleato del clan “GALLI” dopo la morte di CAVO’ Domenico e poté, di conseguenza, in numerose occasioni venire in contatto con soggetti affiliati a detto sodalizio. Indiscutibile conferma della fondatezza dell’accusa, ed inequivocabile riscontro alle parole dei collaboratori di giustizia viene, poi, fornito dall’accertamento compiuto con la sentenza prima citata emessa dalla Corte di Appello di Messina del 19-1-1990, che ha condannato GALLI Luigi , insieme a PAPALE Domenico e GATTO Giuseppe , tutti soggetti ritenuto appartenenti al clan “GALLI”, per un grave episodio che attesta oltre ogni possibile dubbio la cooperazione criminale esistente tra i suddetti imputati. E’, invero, da ritenere che la baracca che era nella disponibilità dei soggetti sopra menzionati fosse una sorta di “base operativa” del gruppo, come dimostra il rinvenimento al suo interno, oltre che di armi, anche di capi di vestiario ed altra attrezzatura utili per camuffamento e preordinati all’esecuzione di gravi imprese criminose. Tale fatto, che appare già da solo di notevole significato per la prova dell’esistenza di un gruppo criminoso organizzato ed armato, fornisce, allora, indiscutibile prova della partecipazione del GATTO a tale gruppo e si salda coerentemente con gli altri omogenei elementi di conoscenza forniti dai collaboratori di giustizia, formando uno stringente quadro probatorio a sostegno della fondatezza dell’accusa.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del GATTO solo per il primo di detti reati, mentre lo stesso va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti, va rilevato che l’accusa contestata all’imputato si riferisce esclusivamente al periodo dal maggio 1987 in poi. Si è, invero, osservato, quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, che questa nacque nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico, sicché certamente essa dovette essere operante anche nel maggio 1987. Lo spostamento della data di inizio della condotta illecita del GATTO nel maggio 1987 può, verosimilmente, interpretarsi con l’intento di limitare l’accusa al periodo successivo a quello nel quale l’imputato raggiunse la maggiore età. Tale scelta della Pubblica Accusa appare ragionevole, non tanto perché questa Corte non avrebbe potuto valutare anche la condotta dell’imputato nel periodo antecedente (costante giurisprudenza afferma, infatti, che, con riferimento ai reati permanenti, è il giudice ordinario e non il Tribunale per i minorenni, competente a giudicare la condotta di imputati minorenni all’epoca di inizio dell’azione illecita, ma nei quali la permanenza sia cessata solo dopo il raggiungimento della maggiore età), quanto perché lo specifico ruolo che GATTO Giuseppe rivestì all’interno del gruppo (autista e guardaspalle di GALLI Luigi ) rende del tutto plausibile che egli abbia iniziato ad offrire il proprio contributo causale al sodalizio solo dopo aver raggiunto la maggiore età. E’ pertanto solo dal maggio del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo accertato.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.