2.3.5.54. Genovese Antonino
GENOVESE Antonino è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione illegale di armi e munizioni, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, ricettazione, violazione della disciplina sugli stupefacenti, associazione per delinquere. Meritano, in particolare di essere menzionate, in quanto riferibili a fatti commessi nel periodo nel quale il GENOVESE è accusato di aver fatto parte del clan “SPARACIO”: 1) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-2-1990, che ha condannato il GENOVESE per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso fino al 29 giugno 1987. Si legge in detta sentenza che le indagini presero le mosse dalle dichiarazioni di tale DI MAURO Giuseppe, tossicodipendente colto nella flagranza del reato di furto, il quale confessò la sua necessità di procurarsi il denaro per acquistare la droga commettendo piccoli reati e rivelando chi erano i suoi abituali fornitori di eroina. A tali dichiarazioni seguirono quelle di TAVILLA Angela, madre della convivente di AMANTE Natale, la quale asseriva che la figlia veniva rifornita di droga proprio dall’AMANTE, il quale, a sua volta, acquistava la sostanza stupefacente, tra gli altri, da GENOVESE Antonino . Altri tossicodipendenti e, a loro volta, piccoli spacciatori, CHILLE’ Giuseppe e NOCITO Pasquale hanno, infine, indicato il GENOVESE, inteso “l’indigeno” come colui che, insieme a MESSINA Giovanni, dirigeva e sfruttava il commercio di eroina nel rione Camaro; 2) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 21-9-1990 che condannava il GENOVESE per il reato di detenzione a fini di spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti, a seguito delle dichiarazioni di un giovane tossicodipendente, CAMARDA Roberto, sorpreso dalle forze dell’ordine in data 13 gennaio 1990, mentre si allontanava con una dose di eroina dal vicolo cieco che conduce all’abitazione del GENOVESE; il CAMARDA, infatti, dichiarò che aveva acquistato poco prima la sostanza stupefacente proprio dal GENOVESE, all’epoca detenuto agli arresti domiciliari, il quale, alla sua richiesta, era, per brevissimo tempo, uscito dal proprio domicilio, recandosi poco distante a rifornirsi della sostanza stupefacente; 3) la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Messina del 23-11-1992 che ha applicato una pena per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avendo illecitamente detenuto e ceduto a BELFIORE Giuseppe, sulle cui dichiarazioni si fondava l’accusa, varie dosi di eroina nei mesi di dicembre 1988 e gennaio 1990. Va, infine, citata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, che ha condannato il GENOVESE ritenendolo affiliato alla famiglia “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GENOVESE Antonino fu detenuto dal 24-6-1985 al 31-7-1986; dal 21-10-1987 al 23-11-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari; fece rientro in istituto il 17-7-1989 ma venne nuovamente ammesso agli arresti domiciliari il 27-9-1989, finché non venne arrestato il 20-1-1990 e condotto in carcere dove rimase fino al 17-2-1992. Nel periodo dal 1986 al 1989 fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento GENOVESE Antonino è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.
Non risultano controlli effettuati dalle forze dell’ordine attestanti rapporti di frequentazione del GENOVESE con altri coimputati, ma vi è traccia in atti (vedi deposizione del maresciallo GATTO Biagio all’udienza del 13-11-1995) solo di una perquisizione con esito negativo, effettuata in data 7-11-1986 su un’autovettura a bordo della quale si trovavano i fratelli GENOVESE Raffaele ed Antonino, nonché PULEO Francesco .
Come si è visto quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “22” della rubrica, SANTACATERINA Umberto, dopo avere indicato GENOVESE Antonino , anche se a seguito di contestazione delle dichiarazioni in precedenza rese agli inquirenti, tra gli affiliati al gruppo “SPARACIO”, lo ha accusato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) di aver fatto parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienze del 4-2-1994 e del 7-2-1994) che i fratelli GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino spacciavano eroina nelle loro abitazioni, site rispettivamente in via Gerobino Pilli, a Camaro San Paolo, e in una baracca di Camaro; egli si recò più volte a casa di GENOVESE Antonino e “a volte gliela portavo anch’io la droga a casa quando era agli arresti domiciliari”, “100 grammi, 200 grammi, quella che mi chiedeva”. In sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 1-3-1994) che GENOVESE Antonino “una volta era con MARCHESE e poi è passato con SPARACIO tramite il cognato ed il fratello”.
I fratelli GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino sono stati accusati, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da PARATORE Vincenzo e, in modo meno preciso, da GIORGIANNI Salvatore , da SPARACIO Luigi e da ARNONE Marcello.
In particolare, PARATORE Vincenzo ha inserito (vedi udienza del 16-1-1996) i fratelli GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino nell’elenco degli affiliati al gruppo “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato che era interessato al traffico della droga che vendeva in piazza a Camaro. Parlando, poi, specificamente dei soggetti che erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti nel clan “SPARACIO”, il collaboratore ha più dettagliatamente riferito (vedi udienza del 15-1-1996) che GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino erano cognati di LA ROSA Francesco e “quando a qualcuno serviva della merce, della droga”, SPARACIO “gliela dava”. Il PARATORE ha, quindi, precisato, in sede di controesame, (vedi udienza del 10-4-1996) di non avere mai consegnato della droga ai due fratelli GENOVESE e di non averli mai visti spacciare ma “per me la cosa, diciamo, era risaputa”.
GIORGIANNI Salvatore ha (vedi udienza del 25-10-1996) elencato il nome di GENOVESE Antonino tra quelli dei soggetti affiliati al gruppo diretto da SPARACIO Luigi ed ha, quindi, dichiarato (vedi udienza del 4-11-1996) che una volta, intorno al 1986, 1987 egli diede della droga a GENOVESE Antonino , che si recò fino a casa sua e che egli sapeva che spacciava la droga insieme a LA ROSA Francesco .
SPARACIO Luigi ha (vedi udienza del 7-10-1996) inserito i fratelli GENOVESE Raffaele ed Antonino nel novero dei soggetti affiliati al suo gruppo ed ha, quindi, affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che GENOVESE Antonino (non ha parlato, viceversa del fratello Raffaele, almeno con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti) era, come “tutti quelli di Camaro” vicino a FERRANTE e “so che spacciava della droga là nella zona”, “però io personalmente a lui non gliel’ho mai data”, mentre egli riforniva suo cognato LA ROSA Francesco ed era, pertanto, verosimile che “se ne usava anche di suo cognato”. In sede di controesame il collaboratore ha ribadito (vedi udienza del 14-10-1996) che “io personalmente non avevo nessun rapporto, […] so che spacciava della droga là nella zona; […] per me non ha fatto niente”.
ARNONE Marcello (vedi udienza
dell’8-5-1996) ha indicato “GENOVESE”,
senza però specificare quale dei due fratelli, nell’elenco degli affiliati al
clan “SPARACIO”.
L’imputato GENOVESE Antonino non si è sottoposto all’esame dibattimentale ed è stato acquisito il verbale delle sue dichiarazioni rese al G.I.P. il 24-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996). In quella sede il GENOVESE ha negato di aver aderito ad un sodalizio diretto da SPARACIO Luigi ed ha sottolineato di essere stato detenuto in carcere sin dall’ottobre del 1987, mentre solo per circa sette mesi era stato ammesso al beneficio degli arresti domiciliari. Ha negato di aver conosciuto tanto lo SPARACIO che il MARCHESE, mentre ha riferito di essere cognato di LA ROSA Francesco e fratello di GENOVESE Raffaele . Ha, inoltre, riferito che il SANTACATERINA era stato imputato dell’omicidio di suo fratello GENOVESE Giuseppe.
Come si è già osservato a proposito del reato di cui al capo “22”, le dichiarazioni del SANTACATERINA non hanno trovato conforto in atti di indagine di Polizia Giudiziaria attestanti la frequentazione dell’imputato con altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “SPARACIO” o la commissione di reati in concorso con taluno di tali soggetti, mentre l’unico elemento che può ritenersi inequivocabilmente appurato è che GENOVESE Antonino , il quale è stato più volte arrestato e condannato per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, era dedito a tale attività illecita. Ciò, tuttavia, non appare adeguato riscontro all’accusa secondo la quale l’imputato fu associato al clan “SPARACIO”, poiché non è neppure certo che la droga commercializzata dal GENOVESE fosse di pertinenza di detto sodalizio. A tal proposito lo stesso SANTACATERINA ha affermato che per un certo tempo il GENOVESE fu vicino a MARCHESE Mario e tale circostanza sembra trovare una qualche conferma nell’accertamento compiuto con la sentenza prima citata emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-2-1990, che ha condannato, come si è visto, il GENOVESE per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso fino al 29 giugno 1987. Dal contenuto di tale sentenza sembra di poter desumere che vi fosse un qualche legame nello svolgimento della suddetta attività criminosa tra il GENOVESE e MESSINA Giovanni, pure lui condannato per il suddetto reato, in quanto i due sono stati indicati come coloro che dirigevano e sfruttavano il commercio di eroina nel rione Camaro. Orbene, sembra di potere affermare che MESSINA Giovanni era a quel tempo particolarmente vicino a MARCHESE Mario , avendo lo stesso MARCHESE (vedi udienze del 20-9-1996 e del 2-10-1996) accennato all’esistenza, in quel periodo, di un piccolo gruppo, capeggiato da CENTORRINO Salvatore e del quale facevano parte i fratelli MESSINA, che godeva di una qualche autonomia nella zona di CAMARO ma che costituiva un’articolazione del gruppo da lui diretto (vedi quello che si è detto a proposito dell’estorsione a SOFFLI Andrea, capo “39”, a pag. 1936 e segg.). Anche se non è del tutto chiaro qual tipo di rapporti esistesse tra il MESSINA ed il GENOVESE da un lato, nonché tra il MESSINA ed il MARCHESE dall’altro lato, può, allora, verosimilmente ritenersi che, quando il SANTACATERINA ha riferito che l’imputato fu in un primo tempo vicino al MARCHESE, abbia inteso alludere alla vicenda sopra indicata. Il collaboratore non ha, tuttavia, saputo dire quando il GENOVESE sarebbe stato accolto nelle fila del clan “SPARACIO” ed anzi le ulteriori notizie da lui fornite sembrano contraddire la fondatezza dell’accusa. Egli ha, infatti, affermato di avere più volte consegnato della droga a GENOVESE Antonino , ma è evidente che, prima della morte di LEO Giuseppe (ucciso il 6-9-1990), il SANTACATERINA faceva ancora parte del clan “LEO”, sicché le suesposte circostanze, lungi dal confermare l’asserito rapporto di affiliazione al clan “SPARACIO”, rendono ben più plausibile una diversa interpretazione dei fatti, alla cui stregua GENOVESE Antonino , rifornendosi di droga da diversi clan, non era, in realtà, organicamente inserito in alcuno di essi. Ma anche nel caso in cui si fosse raggiunta la prova che la sostanza stupefacente, così come sostenuto dal SANTACATERINA, era fornita da SPARACIO Luigi o da suoi uomini, ciò non importa necessariamente, come si è già evidenziato in qualche caso simile, un organico inserimento del singolo spacciatore nel clan da quest’ultimo diretto. Certamente la condotta di spaccio realizza, di regola, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, poiché costituisce il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perviene al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Perché, tuttavia, il singolo spacciatore possa essere ritenuto responsabile del reato associativo non sembra sufficiente un simile contributo causale, ma occorre un suo più intimo collegamento con l’associazione, tale da poter essere ritenuto un elemento inserito nella sua organizzazione e, soprattutto, occorre che sussista la sua piena consapevolezza di svolgere una tale funzione, non essendo sufficiente la vaga percezione dell’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giunge all’ultimo anello della catena distributiva. In tal caso, manca però, la prova sia dell’uno che dell’altro elemento, mentre le parole del SANTACATERINA sembrano escludere l’esistenza di quel rapporto organico e necessario con il sodalizio criminoso, indispensabile per la stessa configurabilità di un vero e proprio atto di associazione. Alla luce del racconto del collaboratore, infatti, i contatti dell’imputato con il clan “SPARACIO”, a tutto voler concedere, non erano continuativi, ma si inserivano in una serie di rapporti analoghi con altri fornitori estranei a detto clan, come ad esempio lo stesso SANTACATERINA, e in qualche modo in concorrenza con esso, cosicché può ben difficilmente ipotizzarsi che il GENOVESE si sia proposto il consapevole obiettivo di agevolare il clan “SPARACIO” nello smercio della sostanza stupefacente e, comunque, di ciò non vi è sufficiente prova. Il SANTACATERINA ha, inoltre, affermato che il GENOVESE “è passato con SPARACIO tramite il cognato ed il fratello”, ma anche tale circostanza non giova alla prova della fondatezza dell’accusa, essendo sufficiente rilevare che GENOVESE Raffaele , aderì al clan “SPARACIO”, come si vedrà, solo dopo essersi reso responsabile, in occasione di un permesso (secondo quanto risulta dai dati forniti dal D.A.P., fu ininterrottamente detenuto dal 3-12-1986 sino al 25-12-1990), dell’uccisione di MESSINA Rosario, avvenuta il 12-6-1989 (vedi sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina l’8-2-1994). Se, allora, GENOVESE Raffaele fu affiliato al clan “SPARACIO” solo dalla metà dell’anno 1989, può, con ogni probabilità, escludersi che, secondo lo stesso racconto del collaboratore, il fratello GENOVESE Antonino , sia stato ammesso nelle fila del detto sodalizio entro l’anno 1989, limite finale entro cui si deve muovere l’accertamento giurisdizionale da effettuare con la presente sentenza. Va, certamente evidenziato che il SANTACATERINA è stato il primo collaboratore a rivelare agli inquirenti tali vicende, indicando l’organigramma dei diversi clan cittadini, e per questo motivo può considerarsi estremamente remoto il pericolo che le sue dichiarazioni abbiano potuto subire influenze o condizionamenti da altre fonti. Non sono state, inoltre, neppure prospettate situazioni che potrebbero aver influito sul collaboratore inducendolo ad effettuare accuse calunniose nei confronti dei soggetti sopra indicati. Di contro a tali elementi che depongono a favore della credibilità del collaboratore, va, nondimeno, rilevato che il SANTACATERINA ha descritto in modo molto generico le condotte delittuose addebitate al GENOVESE, la cui unica attività illecita per conto del clan “SPARACIO” sembra che fosse quella di spaccio di sostanze stupefacenti in relazione alla quale le sue accuse presentano, come si è osservato, vistosi limiti. Orbene, ritiene questa Corte che, in una valutazione complessiva dell’attendibilità intrinseca del SANTACATERINA, i rilievi negativi che muovono dall’esame del contenuto delle sue accuse sopravanzano largamente quelli positivi sopra esposti, secondo quel criterio indicato in precedenza che pone uno stretto collegamento tra la ricchezza di contenuti descrittivi delle dichiarazioni e la loro pregnanza probatoria. Ma, aldilà dei principi astratti, la necessità di adottare la massima cautela nella valutazione delle dichiarazioni del SANTACATERINA discende dal concreto pericolo che, pur in assenza di una specifica volontà di incolpare falsamente l’imputato, il collaboratore si sia lasciato fuorviare dalla circostanza che alcuni stretti congiunti del GENOVESE, vale a dire il fratello GENOVESE Raffaele ed il suocero di quest’ultimo ERBA Ignazio, erano certamente esponenti del sodalizio criminoso diretto da SPARACIO Luigi , sicché non può escludersi che il SANTACATERINA abbia operato delle facili ma arbitrarie generalizzazioni o abbia collocato temporalmente l’affiliazione di GENOVESE Antonino in un’epoca anteriore rispetto a quella alla quale egli stesso intendeva riferirsi. Ciò impone, allora, di ricercare elementi di riscontro dotati di pregnante valore probatorio, tali da supplire, in qualche modo, alla minore affidabilità intrinseca dell’originaria fonte di accusa ed idonei, così, a superare ogni dubbio. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le dichiarazioni provenienti dagli altri collaboratori di giustizia sopra indicati non sono idonee a superare ogni dubbio e non offrono, pertanto, un adeguato riscontro alle accuse del SANTACATERINA. Quanto PARATORE è sufficiente rilevare che egli fu detenuto dal 10-11-1988 al 24-7-1993 e, di conseguenza, non poté acquisire conoscenza diretta dei fatti narrati. Il collaboratore ha, peraltro, ammesso di aver riferito mere voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, delle quali è, però, inibita qualsiasi utilizzazione processuale. GIORGIANNI Salvatore non ha esposto alcun fatto specifico idoneo a corroborare l’assunto secondo cui GENOVESE Antonino fu affiliato al clan “SPARACIO” e ciò non può che sorprendere, infirmando irrimediabilmente l’affidabilità dell’accusa, atteso che il collaboratore apparteneva al suddetto sodalizio ed era, pertanto, in grado di avere un ben più ampio patrimonio di conoscenze. Il GIORGIANNI ha, invero, narrato un unico fatto che appare, tuttavia, di nessuna utilità per la prova della fondatezza dell’accusa, poiché si sarebbe verificato tra il 1986 ed il 1987 ed appare, inoltre, riferibile ad uno spaccio di stupefacenti estraneo all’attività criminosa svolta dal clan “SPARACIO”. Secondo il racconto del collaboratore, infatti, GENOVESE Antonino acquistò da lui della droga destinata allo spaccio, ma è evidente che il GIORGIANNI operava ancora all’interno del gruppo diretto da D’ARRIGO Marcello e non quale esponente del clan “SPARACIO”, al quale si unì solo dopo la morte di CAVO’ Domenico. SPARACIO Luigi ha, poi, riferito notizie estremamente generiche, prive di qualsiasi affidabilità, come egli stesso ha sottolineato quando ha affermato che non ebbe rapporti con i fratelli GENOVESE in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti ed ha avanzato la mera supposizione che costoro potessero porre in vendita della droga che egli forniva a LA ROSA Francesco . Anche in tal caso occorre, peraltro, richiamare le considerazioni sopra effettuate in base alle quali sembra arbitrario desumere l’esistenza di un rapporto di affiliazione dalla sola circostanza che il GENOVESE spacciò sostanza stupefacente di pertinenza di SPARACIO Luigi, tenuto conto che quest’ultimo non ha mancato di precisare che GENOVESE Antonino “per me non ha fatto niente”. Vaghe e, come tali, inutilizzabili, sono, infine, le dichiarazioni di ARNONE Marcello, che non appaino neppure chiaramente riferibili all’imputato GENOVESE Antonino.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte che le accuse mosse nei confronti di GENOVESE Antonino non sono adeguatamente provate e che l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non essendo state le dichiarazioni del SANTACATERINA e degli altri collaboratori chiaramente smentite da altre fonti, per non aver commesso il fatto.