2.3.5.55. Genovese Raffaele
GENOVESE Raffaele è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione illegale di armi e munizioni, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, rapina, tentata estorsione, invasione di terreni, omicidio. Meritano, in particolare di essere menzionate, in quanto riferibili a fatti commessi nel periodo nel quale il GENOVESE è accusato di aver fatto parte del clan “SPARACIO”: 1) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-10/2-11-1998, che ha condannato il GENOVESE per due rapine, una eseguita all’interno di una rivendita di tabacchi in via della Libertà a Messina in data 10-10-1986, e l’altra eseguita tre giorni dopo all’interno di un panificio sito nel viale Europa; 2) la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina dell’8-2-1994 (vi è in atti anche la sentenza di primo grado) che ha condannato l’imputato per l’omicidio, commesso in concorso con PULIO Salvatore, PORTOVENERO Francesco e CALDERONE Giuseppe, di MESSINA Rosario, avvenuto il 12-6-1989, nonché per l’omicidio, commesso in concorso con CALDERONE Giuseppe, di CENTO Francesco, avvenuto il 9-11-1990, mentre lo ha assolto per l’omicidio di MESSINA Giovanni, avvenuto il 21-5-1991.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GENOVESE Raffaele fu ristretto in carcere dal 2-4-1985 al 2-5-1986 e fu, quindi, ininterrottamente detenuto dal 3-12-1986 sino al 25-12-1990, quando venne scarcerato per essere nuovamente arrestato dopo pochissimi giorni, il 12-1-1991, senza più riacquistare la libertà. In tale lunghissimo periodo di detenzione beneficiò di un permesso il 24-12-1988, di sette permessi nell’anno 1989 (in uno dei quali si rese responsabile dell’omicidio di MESSINA Rosario – vedi sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina l’8-2-1994), di otto permessi nell’anno 1990 (ma dalla lettura della sentenza sopra citata, con la quale l’imputato è stato condannato anche per l’omicidio di CENTO Francesco, avvenuto il 9-11-1990, risulta che lo stesso era ammesso in quel periodo al regime della semilibertà, beneficio che non è stato annotato nella banca dati del D.A.P. ma che si protrasse, secondo le dichiarazioni dello stesso imputato al G.I.P., dal 18 settembre al 24 dicembre 1990), nonché degli arresti domiciliari quasi ininterrottamente dal 10-4-1991 sino all’11-11-1991. Nel periodo dal dicembre 1986 al 1989 fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento GENOVESE Raffaele è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica come commesso sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.) per il quale è stato, però, assolto.
Non risultano controlli effettuati dalle forze dell’ordine attestanti rapporti di frequentazione del GENOVESE con altri coimputati, ma vi è traccia in atti (vedi deposizione del maresciallo GATTO Biagio all’udienza del 13-11-1995) solo di una perquisizione con esito negativo, effettuata in data 7-11-1986 su un’autovettura a bordo della quale si trovavano i fratelli GENOVESE Raffaele ed Antonino, nonché PULEO Francesco .
Come si è visto quando si è
esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato
nel capo “22” della rubrica, SANTACATERINA Umberto, dopo avere indicato
GENOVESE Raffaele
, anche se a seguito di contestazione delle dichiarazioni in precedenza rese
agli inquirenti, tra gli affiliati al
gruppo “SPARACIO”, lo ha accusato (vedi udienza in sede di incidente
probatorio del 4-2-1994) di aver
partecipato agli omicidi di CENTO Francesco e di MESSINA Rosario. Il
collaboratore ha, poi, dichiarato (vedi udienza del 7-2-1994) che GENOVESE
Raffaele
faceva parte di quelle persone che svolgevano l’attività di
spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan ed ha, quindi, aggiunto
che i fratelli GENOVESE Raffaele
e
GENOVESE Antonino
spacciavano eroina nelle loro abitazioni, site rispettivamente
in via Gerobino Pilli, a Camaro San Paolo, e in una baracca di Camaro. In
sede di controesame il collaboratore ha aggiunto (vedi udienza del 1-3-1994) che
GENOVESE Raffaele
era
un associato perché “ha commesso degli omicidi” e “spacciava quando era
fuori”, “spacciava per la famiglia SPARACIO”, chiarendo che “ha commesso degli omicidi, quando è rientrato dalla licenza l’hanno
messo nel gruppo SPARACIO, il Santo FERRANTE”.
GENOVESE Raffaele è stato accusato, oltre che da SANTACATERINA Umberto, anche da PARATORE Vincenzo, da GIORGIANNI Salvatore , da LA TORRE Guido, da CASTORINA Pasquale , da SPARACIO Luigi e da ARNONE Marcello.
In particolare, PARATORE Vincenzo ha inserito (vedi udienza del 16-1-1996) i fratelli GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino nell’elenco degli affiliati al gruppo “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato che “era un killer, […] si interessava di un po’ di tutto”, narrando, a tal proposito, che “in carcere, non mi ricordo quando è stato, nell’88 o nell’89, […] all’epoca io ero detenuto, il LA ROSA ed il FERRANTE sono venuti insieme da me, perché Raffaele GENOVESE, diciamo, si era prestato che voleva ammazzare una persona, Rosario MESSINA. Allora, io, diciamo, comunque, ho dato l’arma, una Lugher calibro 9 al GENOVESE, quando, diciamo, … cioè l’arma l’ha presa il nipote di FERRANTE, PULIO Salvatore; GENOVESE è uscito in permesso e ha preso l’arma e insieme a PULIO ha assassinato Rosario MESSINA”. Parlando, poi, specificamente dei soggetti che erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti nel clan “SPARACIO”, il collaboratore ha più dettagliatamente riferito (vedi udienza del 15-1-1996) che GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino erano cognati di LA ROSA Francesco e “quando a qualcuno serviva della merce, della droga”, SPARACIO “gliela dava”. Il PARATORE ha, quindi, precisato, in sede di controesame, (vedi udienza del 10-4-1996) di non avere mai consegnato della droga ai due fratelli GENOVESE e di non averli mai visti spacciare ma “per me la cosa, diciamo, era risaputa”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che “io a GENOVESE Raffaele ogni mese, diciamo, a casa gli mandavo 700.000 lire al mese”
GIORGIANNI Salvatore ha (vedi udienza del 25-10-1996) elencato il nome di GENOVESE Raffaele tra quelli dei soggetti affiliati al gruppo diretto da SPARACIO Luigi ed ha, quindi, affermato che era un killer. In sede di controesame, su esplicita domanda se l’imputato avesse fatto qualche cosa per conto di SPARACIO Luigi , il collaboratore ha chiarito (vedi udienza del 4-11-1996) che “ha ucciso a MESSINA Rosario, ha ucciso a CENTO Francesco per conto dello SPARACIO” ed ha aggiunto che “lo SPARACIO è venuto a casa mia e mi ha detto, dici, …ha portato dei soldi in cui mi ha detto, dici: i cinque milioni glieli ho dati, dici, a Raffaele perché gli ho detto di ammazzare a CENTO, dici, e l’ha fatto subito”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha elencato il nome di GENOVESE
Raffaele
tra
quelli degli affiliati al clan “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato di
averlo conosciuto “in galera, però sapevo che apparteneva al clan “SPARACIO
– CAMBRIA”” e si occupava “sempre di omicidi”.
SPARACIO Luigi ha (vedi udienza del 7-10-1996) inserito i fratelli GENOVESE Raffaele ed Antonino nel novero dei soggetti affiliati al suo gruppo. In sede di controesame ha, altresì, affermato (vedi udienza del 14-10-1996) che “il rapporto con lui l’ho avuto sia quando era detenuto che quando è uscito. Raffaele GENOVESE da me era stipendiato e sia gli mandavo diverse volte…, una volta un 5 milioni, un 3 milioni per pagarsi l’avvocato; perciò era a tutti gli effetti un mio affiliato Raffaele GENOVESE”. Ha, quindi, aggiunto che “io i soldi glieli mandavo pure prima (è sottinteso prima che il GENOVESE venisse arrestato, nel dicembre del 1991, per l’omicidio dei fratelli MESSINA), quando c’era DI BLASI, perché lui si è reso responsabile anche dell’omicidio di CENTO Francesco, perché lui aveva dei problemi con…, cose personali con CENTO Francesco e neanche a farlo apposta il DI BLASI gli chiese questo favore e c’ero anch’io presente, di fare ‘sto omicidio di questo CENTO Francesco subito, perché era un favore che gli dovevamo fare a MARCHESE Mario . […] Perciò da quella volta di questo omicidio il Raffaele GENOVESE era vicino a noi”.
CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) ha detto soltanto che il proprio cugino GENOVESE Raffaele aveva ucciso MESSINA Rosario.
ARNONE Marcello (vedi udienza
dell’8-5-1996) ha indicato “GENOVESE”,
senza però specificare quale dei due fratelli, nell’elenco degli affiliati al
clan “SPARACIO”.
L’imputato GENOVESE Raffaele
non si è sottoposto all’esame dibattimentale e, su
richiesta del Pubblico Ministero, è stato acquisito il verbale delle sue
dichiarazioni rese al G.I.P. in data 11-5-1993 (tale documento trovasi allegato
al verbale dell’udienza del 6-11-1996). In quella sede il GENOVESE ha negato
gli addebiti, escludendo di far parte di
un’associazione criminosa e di aver conosciuto SPARACIO Luigi
. Ha, quindi, affermato che alcuni
coindagati facevano parte della sua famiglia in senso lato, poiché GENOVESE
Antonino
era
suo fratello, LA ROSA Francesco
era
suo cognato, ERBA Ignazio
era
suo suocero, CASTORINA Pasquale
era
nipote di suo suocero. Ha ammesso, poi, di
aver conosciuto in carcere la maggior parte degli altri coindagati. Ha,
infine, sottolineato di essere stato
detenuto dal dicembre 1986 sino al 24 dicembre 1990, anche se beneficiò di un
periodo di semilibertà dal 18 settembre al 24 dicembre 1990. Il GENOVESE ha
ricordato, altresì, che SANTACATERINA
Umberto era stato imputato dell’omicidio di suo fratello GENOVESE Giuseppe,
reato dal quale venne, poi, prosciolto.
Ritiene questa Corte che l’accusa formulata nei confronti di GENOVESE Raffaele di aver fatto parte del clan “SPARACIO” è pienamente provata, anche se solo dal giugno 1989. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto hanno, infatti, trovato riscontro inequivocabile non solo nelle parole di diversi collaboratori di giustizia senza dubbio attendibili, come SPARACIO Luigi , PARATORE Vincenzo, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido, tutti facenti parte del medesimo sodalizio al quale si assume che abbia aderito l’imputato, ma anche nella sentenza sopra citata che ha condannato il GENOVESE per gli omicidi di MESSINA Rosario e di CENTO Francesco, fatti che appaiono riferibili alle attività illecite del clan “SPARACIO” a prescindere dal fatto che nella pronuncia suindicata siano state prospettate, sulla base delle dichiarazioni di CALDERONE Giuseppe, diverse causali. Le concordanti ed inequivocabili dichiarazioni di SPARACIO Luigi e di GIORGIANNI Salvatore per l’omicidio di CENTO Francesco, nonché quelle di PARATORE Vincenzo e di GIORGIANNI Salvatore per l’omicidio di MESSINA Rosario non possono, infatti, lasciare dubbi in proposito. Con riferimento, più in particolare, all’omicidio di MESSINA Rosario, fatto che assume una notevole importanza, poiché segna il momento in cui, ad avviso di questa Corte, può ritenersi senza più alcuna ombra di dubbio che l’imputato sia entrato a far parte del clan “SPARACIO”, occorre rilevare che le originarie dichiarazioni di CALDERONE Giuseppe, il quale ha sostenuto (vedi pag. 11 della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 22-2-1993) che la causale del delitto andava ricercata non solo nella situazione creata dallo stesso MESSINA, che aveva allacciato una relazione intima con tale MARTINO Maria, mentre costei era ancora convivente del GENOVESE, ma anche nel fatto che il MESSINA aveva arrecato un non meglio precisato “torto” a LEO Giuseppe, tradiscono la completa ignoranza del dichiarante su quali fossero i reali motivi dell’omicidio, essendo sufficiente rilevare che l’asserito “torto” subito da LEO Giuseppe risulta chiaramente privo di un qualsiasi aggancio con la realtà e, probabilmente, si tratta di una storiella propinata al CALDERONE per soddisfare la sua curiosità. Le parole del CALDERONE non possono, allora, valere a smentire quelle di PARATORE Vincenzo e di GIORGIANNI Salvatore , secondo i quali tale delitto fu compiuto per conto del clan “SPARACIO”. Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo rivestono, invero, precipuo valore, poiché provenienti da un soggetto che non solo era particolarmente vicino, come affermato da SPARACIO Luigi , a GENOVESE Raffaele , ma che ha anche rivelato un proprio diretto coinvolgimento nel fatto di sangue, facendo così chiaramente comprendere che eventuali causali di ordine personale si aggiunsero soltanto alla reale causale che trovava la sua origine nelle dinamiche malavitose esistenti a quel tempo. Collimanti con le dichiarazioni del PARATORE e del GIORGIANNI risultano, infine, quelle del SANTACATERINA, che ha riferito un particolare grandemente significativo. Quest’ultimo collaboratore ha, infatti, sostenuto che dopo l’omicidio commesso durante un permesso dal carcere (si tratta, evidentemente, dell’omicidio di MESSINA Rosario), GENOVESE Raffaele venne accolto tra gli affiliati al clan “SPARACIO” che si trovavano detenuti nella Casa Circondariale di Messina. Orbene, lo stretto collegamento che lo stesso collaboratore ha ravvisato tra il suddetto fatto di sangue e la “promozione” del GENOVESE costituisce un elemento chiaramente sintomatico del fatto che l’omicidio di MESSINA Rosario rispondeva agli interessi del gruppo, così come affermato dal PARATORE e dal GIORGIANNI. La circostanza, inoltre, che il GENOVESE sia stato accettato dagli altri affiliati al clan “SPARACIO” come uno di loro costituisce un indizio di grande pregnanza circa l’avvenuta affiliazione dell’imputato sin da quel momento al sodalizio diretto dallo SPARACIO. Poco valore può assumere, in contrario, il rilievo che SPARACIO Luigi ha affermato di avere dato un sostegno economico a GENOVESE Raffaele solo dopo l’omicidio di CENTO Francesco, sia perché sembra dalle sue parole che il collaboratore non abbia serbato un preciso ricordo dei fatti e sorge addirittura il dubbio che egli abbia collocato l’omicidio di CENTO Francesco in un tempo anteriore a quello di MESSINA Rosario, sia perché sul punto lo SPARACIO è stato smentito da PARATORE Vincenzo, che ha ricordato di aver corrisposto, per conto del clan, una sorta di stipendio mensile in favore del GENOVESE in un periodo certamente anteriore all’omicidio di CENTO Francesco (il PARATORE venne, infatti, trasferito dal carcere di Messina il 30 agosto 1990), sia, soprattutto, perché la circostanza relativa alla corresponsione periodica di somme di denaro non risulta decisiva per l’affermazione dell’esistenza del rapporto di affiliazione, ben dovendosi ritenere che l’avere dato il proprio contributo per la perpetrazione di un gravissimo delitto rientrante negli scopi dell’associazione e l’essere stato accettato dagli altri affiliati che si trovavano in carcere in seno al clan “SPARACIO”, costituiscono elementi sufficienti per la prova dell’atto di associazione.
Alla luce dell’esame dei suesposti elementi di prova sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dei reati associativi ascritti. Certa appare, infatti, la partecipazione dell’imputato al clan “SPARACIO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di GENOVESE Raffaele per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, nondimeno che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal giugno 1989, poiché solo per il periodo successivo all’uccisione di MESSINA Rosario è stata raggiunta con certezza la prova dell’esistenza del rapporto di affiliazione.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-10-1988, irrevocabile il 15-11-1988, che ha ritenuto l’imputato responsabile di due rapine e di detenzione illegale di armi e munizioni.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.