2.3.5.56.  Gentile Bruno

GENTILE Bruno  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, con l’aggravante di avere promosso, diretto ed organizzato l’associazione.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, porto illegale di armi, ricettazione, violazione di domicilio, rissa, omicidio (ai danni di tale CONIGLIONE Agatino, ucciso in provincia di La Spezia il 27-7-1977), sequestro di persona, ma nessuno dei fatti accertati con sentenza di condanna risulta commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di GENTILE Bruno  al clan “SPARACIO”. Va menzionata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina il 3-4-1987, divenuta irrevocabile, che all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte della famiglia “COSTA”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GENTILE Bruno  fu tratto in arresto il 30-7-1977; condotto in carcere, vi rimase fino al 29-4-1988, quando ottenne il beneficio della semilibertà. Evaso il 27-9-1988, venne arrestato nuovamente l’11-10-1989 e fu scarcerato il 25-12-1990. Tra gli anni 1986 e 1989 l’imputato fu rinchiuso nella Casa Circondariale di Messina dal 4-4-1986 al 13-11-1986, mentre negli altri periodi di detenzione fu destinato agli istituti di pena di Massa, Genova, Taranto e Milano.

SANTACATERINA Umberto, ha dichiarato, anche se solo a seguitolo di contestazione del contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese agli inquirenti, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che GENTILE Bruno  faceva parte del clan “SPARACIO – CAMBRIA” ed ha, quindi, aggiunto che il gruppo “SPARACIO” “si riforniva a Milano da Bruno GENTILE” di sostanze stupefacenti, “perché era un suo affiliato, c’era un capannone lì a Milano, grosso, dove entravano dei TIR e portavano armi, droga, di tutto”. Il collaboratore ha, invero, continuato dicendo che il gruppo “SPARACIO” si riforniva a Milano da GENTILE Bruno  anche di armi, ed aveva saputo tale fatto, poiché gli era stato “detto da CARIOLO Antonio , DI BLASI Domenico, Pippo LEO, quand’era vivo, si riforniva anche lui di droga a Milano”. Con riferimento a quest’ultima affermazione secondo la quale il GENTILE riforniva di droga anche gruppi diversi dal clan “SPARACIO”, il SANTACATERINA ha specificato (vedi udienza dell’8-2-1994) che pure LEARDO Luigi , appartenente al clan “MARCHESE”, si procurava la droga, tra gli altri, da GENTILE Bruno , il quale “li riforniva un po’ tutti” ed ha ulteriormente ribadito (vedi udienza del 9-2-1994) che anche il clan “LEO” attingeva la sostanza stupefacente a Milano da Bruno GENTILE, aggiungendo che “a Milano è andato LEO direttamente insieme a MANCUSO prima, poi MANCUSO è sceso e LEO è rimasto là con ALIQUO’ e BRIGANDI’”. In sede di controesame, (vedi udienza del 1-3-1994) il SANTACATERINA ha riferito che GENTILE Bruno  ha sempre vissuto a Milano, ma veniva a Messina “per le ferie, per Natale”, in quanto “ha parenti anche a Camaro San Paolo” e “ha una casa a Maregrosso, al macello, in via don Blasco”. Egli lo vide, infatti, una volta a Messina “a bordo di un Mercedes nero” insieme a CANNAVO’ Giovanni e COLAFATI Vincenzo .

PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 16-1-1996) che GENTILE Bruno  faceva parte dell’associazione “SPARACIO”; era “trapiantato a Milano e traffica in sostanze stupefacenti. Nel 1988, quando GENTILE, diciamo, che è sceso a Messina con me perché ha avuto dei problemi con un clan dei catanesi a Milano, insieme a me abbiamo…, io, lui e CUCE’, abbiamo tentato di ammazzare Giuseppe LEO. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto di conoscere personalmente il GENTILE “da tanti anni, non…, cioè dal 1977 forse” ed aveva avuto con lui diverse occasioni di rapporti in quanto “andavo a Milano, mi dava armi, mi dava droga, mi dava soldi, tutto quello che mi serviva”, specificando che ciò avvenne quando “io ero in stato di latitanza (vale a dire dal settembre 1986 al 10-11-1988, data nella quale il PARATORE venne arrestato)”. Il collaboratore ha, altresì, dichiarato che mentre si trovava latitante aveva “dormito da una sua zia” che abitava a Carugade, mentre il GENTILE abitava a Pioltello. Parlando, poi, in modo specifico del traffico di stupefacenti nell’ambito del clan “SPARACIO”, il PARATORE ha ricordato (vedi udienza del 9-1-1996) di avere personalmente acquistato dei quantitativi di droga a Milano da GENTILE Bruno  e di averla poi distribuita a Messina tramite diversi spacciatori. Il collaboratore ha, invero, lucidamente distinto due periodi, il primo tra l’anno 1986 e l’anno 1987, corrispondente, approssimativamente, al tempo in cui CAMBRIA Placido era ancora in carcere, quando egli realizzò tale traffico in modo indipendente avvalendosi, per la commercializzazione dello stupefacente, della collaborazione di ERBA Ignazio  e di CASTORINA Pasquale  (tale ricostruzione è compatibile con i dati forniti dal D.A.P., dai quali risulta che costoro erano, a quel tempo, entrambi liberi, essendo stato CASTORINA Pasquale  scarcerato il 26-2-1987, mentre ERBA Ignazio  venne arrestato il 22-4-1988), il secondo nell’anno 1988 fino al proprio arresto (avvenuto, come si è visto, il 10-11-1988), quando egli operò insieme al CAMBRIA, che era stato frattanto scarcerato, acquistando droga sempre a Milano da GENTILE Bruno , che era suo “padrino”, in quanto (vedi udienza del 12-4-1996) “mi doveva cresimare”, e commercializzandola a Messina attraverso quel gruppo di persone che a quel tempo era molto vicino a CAMBRIA Placido, precisamente attraverso CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario , MENTO Maurizio. Il racconto del collaboratore con riferimento al traffico di stupefacenti realizzato tra il 1986 ed il 1987 non è del tutto chiaro, poiché il PARATORE ha, in primo tempo, lasciato intendere che anche in detto periodo, così come successivamente, egli si rifornì di droga a Milano, mentre solo in seguito (vedi udienze del 3-4-1996 e del 10-4-1996) ha chiarito che non si procurò detta droga a Milano, ma commercializzò un chilo di eroina della quale era venuto in possesso fortunosamente dopo l’omicidio di PARISI Corrado. Il suddetto mutamento di prospettiva non è certo di scarso rilievo specie perché può sorgere il sospetto che il collaboratore sia stato indotto a cambiare la versione dei fatti originariamente proposta quando si è reso conto della sua insostenibilità, atteso che, nel periodo indicato, il GENTILE risultava detenuto ed ottenne la semilibertà solo il 29-4-1988. La nuova versione dei fatti appare, peraltro, piuttosto artificiosa, poiché sembra scarsamente verosimile quanto affermato dal PARATORE in ordine alle modalità attraverso le quali ebbe la disponibilità di un quantitativo, certamente non irrilevante, di droga. Non occorre, nondimeno, soffermarsi oltre su tale traffico, in ordine al quale, probabilmente, il PARATORE non ha detto tutta la verità, poiché dall’esposizione del collaboratore sembra di potersi desumere abbastanza chiaramente che esso non era, comunque, riconducibile al clan di CAMBRIA Placido (e, a maggior ragione, al clan di SPARACIO Luigi , con il quale il CAMBRIA non era ancora alleato), sia perché questi era detenuto e non partecipò all’acquisto della sostanza stupefacente, né alla distribuzione degli utili derivanti dall’illecito traffico, sia perché i canali di distribuzione utilizzati erano esterni al suo gruppo. Occorre, viceversa, approfondire quanto ha riferito il collaboratore in ordine al traffico realizzato insieme al CAMBRIA nel 1988, in un periodo nel quale, verosimilmente, questi era già alleato con SPARACIO Luigi . Il PARATORE ha affermato che egli ed il CAMBRIA, acquistarono sostanza stupefacente a Milano, per una quantità complessiva di circa tre chili (vedi udienza del 15-1-1996) nel corso di tre o quattro viaggi avvenuti nel breve periodo intercorrente tra la concessione della semilibertà al GENTILE e l’arresto del PARATORE. Il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 12-4-1996) che la droga non veniva pagata immediatamente al GENTILE, ma solo dopo la vendita, in contanti, in quanto vi era tra loro un rapporto di fiducia e di amicizia, tanto che “quando io ho, rapinato la gioielleria a Bari, gli ho regalato un orologio BASILE a Bruno GENTILE”. Quanto ai canali di rifornimento della droga di cui poteva disporre il GENTILE, egli aveva saputo da lui stesso che “la prendeva dai turchi. Il PARATORE ha, altresì, affermato (vedi udienza del 9-1-1996) che, nell’ambito di tali rapporti, “una volta mi sono trovato là, ci siamo incontrati, abbiamo parlato con GENTILE in un ristorante, mi ha presentato due dei suoi soci, dissi: se ti serve qualsiasi cosa non ci sono problemi; infatti una volta mi ha dato un fucile a pompa, pistola, kalashnikov (in seguito il collaboratore specificherà che il fucile a pompa, che gli venne materialmente consegnato da un certo Antonio, figlio di Salvatore RICCIARDI (o LICCIARDI o MICCIARDI), fu un regalo del GENTILE, mentre il kalashnikov fu pagato più di dieci milioni), cioè era a completa nostra disposizione, cioè sia mia che di SPARACIO, che di CAMBRIA ecco: ci andavo io si metteva a disposizione con me perché, diciamo, sapeva che tutt’e tre eravamo assieme”. Il collaboratore ha specificato, su espressa domanda della difesa dell’imputato (vedi udienza del 12-4-1996) che egli si incontrò con GENTILE Bruno  in diversi luoghi. Infatti “ sono andato sulla Lorenteggio al ristorante La Darsena; poi sono andato.., mi sono visto a casa sua, mi sono visto di fronte all’ospedale Niguarda, via Ca’ Grande. Poi siamo andati, io, GENTILE Bruno , il figlio di Salvatore RICCIARDI, […] catanese, diciamo, un noto personaggio malavitoso catanese, però sta in carcere condannato all’ergastolo da tantissimi anni, […] siamo andati a Carugade, a Milano, io e GENTILE Bruno , perché GENTILE nell’88, diciamo, ha deciso di buttarsi latitante perché dei catanesi ce l’avevano con lui, lui era stato avvisato di questo. Allora sono salito io, mi ha raccontato questa cosa qua, allora io gli ho detto a GENTILE Bruno  di.., giustamente l’ho consigliato: "guarda, è meglio qua che ce ne andiamo perché, giustamente, se a te ti vonnu sparari, non sai chi ti vuole sparare, non possiamo fare niente, allora ce ne andiamo a Messina, parliamo con Gino, parliamo con Placido e vediamo, diciamo, perché Gino o Placido, sicuramente avranno degli ottimi agganci a Catania, ecco - io sapevo che Gino era agganciato con Nitto SANTAPAOLA - allora andiamo là". Allora, giustamente, GENTILE all’inizio aveva qualche titubanza, ecco.. Prima che mi dimentico: mi sono incontrato anche da Natale FRASSICA a Milano, […], messinese pure lui (soggetto che, come aveva dichiarato in precedenza il PARATORE, “aveva avuto l’ordine da GENTILE che quando viene Enzo dagli tutto quello che vuole”). Comunque, stavo dicendo: era un po’ titubante, ci dissi: "guarda, non ti preoccupare di niente, diciamo, che a Messina giustamente, diciamo, io sono latitante, giustamente se tu te ne vai - perché lui era in semilibertà - giustamente siamo latitanti tutt’e due; dormiamo nelle case dove io giustamente frequento, […]. Allora, giustamente, vediamo di sistemare questa faccenda di Catania", perché a GENTILE c’erano i catanesi che lo volevano ammazzare, ecco […] che un suo amico lo aveva avvisato, […] una persona che lavora, diciamo, con lui, Gaspare, ecco, un trapanese che non so come si chiama”. Il PARATORE ha, poi, aggiunto che egli si trovava a Milano pure quando “a GENTILE l’hanno arrestato nella zona dell’aeroporto a Milano”. Il collaboratore ha, infine, chiarito (vedi udienza del 13-4-1996) che GENTILE Bruno  “era in società con altre persone” e aveva rapporti solo “con me, con SPARACIO e con CAMBRIA” ma non con gli altri affiliati, e non si interessava dell’ulteriore attività diretta alla commercializzazione della droga.

Al fine di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, è stato escusso quale teste all’udienza del 24-9-1997, FRASSICA Natale, il quale ha dichiarato di essere stato detenuto quasi ininterrottamente per circa sedici anni e di non avere più rapporti con Messina, vivendo a Milano già da venti anni. Ha affermato, poi, che egli conosceva GENTILE Bruno , il quale “abita a Milano, era in semilibertà con me e basta: lo conosco così”. Non vi erano, tuttavia, con lui rapporti di frequentazione ed egli lo vedeva solo ogni tanto “siccome ha la tintoria sua cognata, andavo là nella tintoria io, […] magari lo trovavo là, andavo al bar, prendevo un caffè”. Il FRASSICA ha, tuttavia, negato di aver conosciuto PARATORE Vincenzo ed ha escluso che GENTILE Bruno  gli avesse presentato qualcuno.

LA TORRE Guido ha affermato, anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, (vedi udienza del 30-4-1996) che GENTILE Bruno  faceva parte del clan “SPARACIO”. Ha, quindi, dichiarato che era un killer, avendo partecipato al secondo agguato nei confronti di LEO Giuseppe, e si occupava di droga. Ha aggiunto che egli lo conosceva personalmente e a tal proposito ha specificato (vedi udienza del 7-5-1996) che lo vide una volta a casa di CAVO’ Giuseppe, cugino di CAVO’ Domenico, sita nel rione Giostra, nell’anno 1988: il GENTILE era a quel tempo latitante, mentre CAMBRIA Placido parlava “di questa guerra con Pippo LEO”. Egli poi lo vide ancora nel ’90 – ’91, “a casa di mio cognato (GIORGIANNI Salvatore )”, a Messina, “si parlava del più e del meno e poi ci arrivò una partita di droga da parte sua, tramite un’altra persona”. Il collaboratore ha, infine, aggiunto di aver saputo sul conto del GENTILE “che mio cognato era lì, a Milano, insieme a lui” e “ho saputo pure tramite il CAMBRIA, lì, quando si facevano le riunioni che…, nel tentato omicidio di Pippo LEO […] aveva preso parte pure lui, nel secondo attentato”.

GIORGIANNI Salvatore  ha (vedi udienza del 25-10-1996) inserito GENTILE Bruno  nell’elenco di soggetti affiliati al clan “SPARACIO” ed ha affermato che quando “io ero a Milano, latitante a Milano, mi ospitava GENTILE Bruno  che può dirlo”. Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che egli era in buoni rapporti con GENTILE Bruno , il quale “operava a Milano” e non aveva attività illecite nella città di Messina. Il GENTILE aveva pure “un buon legame” con SPARACIO, anche se il collaboratore non ha ricordato che abbia fatto qualcosa per conto di SPARACIO. GIORGIANNI Salvatore , sentito, poi, con specifico riferimento al tentato omicidio di BONAFFINI Rosario (vedi capi “23”, “24”, “25” e “26”, a pag. 1885 e segg.) ha negato di avere partecipato al suddetto episodio delittuoso, sostenendo che in quel periodo (l’attentato avvenne il 14-9-1989) egli si trovava latitante a Milano ospite di GENTILE Bruno . Ha, quindi, precisato che, mentre era a Milano giunsero lì a trovare il GENTILE tre messinesi, vale a dire NACCARI Salvatore, COLAFATI Vincenzo  e PARISI Orazio. Era, infatti, successo che LENTINI, TRISCHITTA e ARNONE Umberto avevano fatto una rapina in un circolo ENDAS del NACCARI ed il COLAFATI pensò di parlare con il GENTILE affinché quest’ultimo gli risolvesse tale questione. Ha aggiunto, per fornire un più concreto riferimento temporale, che “mentre mi trovo latitante a Milano, a Pioltello, fa l’irruzione la Digos e arresta un latitante che era evaso dal carcere di Alessandria, calabrese, insieme ad ARNONE Umberto”. Sono state acquisite informazioni presso la Stazione dei carabinieri di Pioltello, al fine di verificare la veridicità delle circostanze riferite dal GIORGIANNI, ma l’accertamento ha dato esisto negativo con riferimento all’avvenuto arresto di un latitante di origine calabrese; non può, comunque, escludersi che un simile arresto sia stato operato da altra forza di polizia. Sono stati, altresì sentiti NACCARI Salvatore e COLAFATI Vincenzo .

Il primo, escusso all’udienza del 22-10-1997, ha confermato il racconto del GIORGIANNI. Ha, in particolare, dichiarato di essersi recato a Milano insieme a COLAFATI Vincenzo  ed a PARISI Orazio per parlare con GENTILE Bruno , persona molto influente su SPARACIO, di una rapina subita all’interno di un circolo ENDAS che egli gestiva e del quale il PARISI era presidente, ed ha ricordato che in tale occasione incontrò il GIORGIANNI che era latitante.

COLAFATI Vincenzo  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che nel 1989 “mi sono recato a Milano a trovare questo GENTILE Bruno , che era latitante, e in quell’occasione l’ho trovato [a GIORGIANNI Salvatore] insieme a GENTILE Bruno ”. Il COLAFATI ha aggiunto di essersi conosciuto sin dall’infanzia con GENTILE Bruno  ed ha affermato di avere avuto con lui rapporti in relazione al traffico di sostanze stupefacenti che il. GENTILE svolgeva. Il collaboratore ha, infatti, sostenuto che, a partire dall’anno 1989, “io la droga la portavo a Messina per conto di GENTILE Bruno  e la davo, diciamo, a chi mi diceva lui di portarla, […] a MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  ed altri”.

VITALE Giovanni  (vedi udienza del 25-10-1996) ha dichiarato che “in un periodo dell’89 siamo stati a Milano io e SPARACIO e abbiamo incontrato Bruno GENTILE (il quale a quel tempo era latitante, come ha specificato subito dopo il collaboratore) e ce lo disse lui che aveva incontrato salvatore GIORGIANNI, se non ricordo male, poteva essere anche un altro dei quattro latitanti che c’erano allora”. Il VITALE ha, quindi, aggiunto che il GENTILE “non era associato con noi, era per i fatti suoi, perché lui svolgeva, stava sempre a Milano, non stava a Messina; qualche volta è sceso qua durante la latitanza, ma lui stava a Milano” ed ha affermato che “ha partecipato a un attentato a Pippo LEO, ma non so di quale attentato però”.

SPARACIO Luigi  ha sostenuto (vedi udienza del 7-10-1996) che GENTILE Bruno  era uno di coloro “che fiancheggiavano all’epoca il mio gruppo” ed ha, quindi, chiarito (vedi udienza del 15-10-1996) che “GENTILE non partecipava alle riunioni, abbiamo […] avuto bisogno di GENTILE e si è messo a disposizione, perciò io lo colloco come fiancheggiatore del gruppo”. Il collaboratore ha, inoltre, affermato che GENTILE Bruno  era una di quelle persone con le quali egli era in contatto a Milano per l’acquisto di sostanza stupefacente, essendo l’imputato addentro in tale traffico. Lo SPARACIO ha, poi, riferito di avere avuto delle pistole in regalo da GENTILE Bruno , il quale “non le ha volute pagate, nei periodi di guerra” e di avere acquistato a Milano (ma non è chiaro se ciò avvenne per il tramite del GENTILE) diverse armi, tra le quali tre kalashnikov. Il collaboratore ha, poi, accusato GENTILE Bruno  di aver partecipato insieme a CUCE’ Giovanni  ed a PARATORE Vincenzo ad un attentato nei confronti di LEO Giuseppe, nel quale però, non vennero sparati colpi di arma da fuoco. Lo SPARACIO ha, infine, ricordato, anche se non nei particolari, che egli si interessò a Catania per una questione che interessava Bruno GENTILE, in quanto “avevano fatto delle tragedie a GENTILE e io, trovandomi a Catania, parlavo di questa situazione”.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che vi fu un attentato alla vita di LEO Giuseppe, al quale parteciparono PARATORE Vincenzo e GENTILE Bruno , ma il LEO, che si trovava con la macchina blindata, si accorse della presenza degli attentatori e riuscì a fuggire.

MARCHESE Mario  ha confermato (vedi udienza del 24-9-1996) anche se dopo lettura del contenuto di verbale di sue precedenti dichiarazioni, che GENTILE Bruno  apparteneva al gruppo “SPARACIO”.

L’imputato GENTILE Bruno , sentito all’udienza del 24-9-1997, ha negato di conoscere GIORGIANNI Salvatore , mentre ha ammesso di conoscere NACCARI Salvatore, che si recò, però, a casa sua a Milano solo “dopo il ‘90”. Ha escluso, pertanto, che si sia mai verificato l’episodio narrato dal GIORGIANNI e dal NACCARI che sarebbe avvenuto nel settembre dell’anno 1989. Ha affermato, altresì, di conoscere COLAFATI Vincenzo , ma egli ebbe modo di vedere anche quest’ultimo a Milano solo dopo il 1990. Ha sostenuto, infine, l’inverosimiglianza del racconto del GIORGIANNI, che conterebbe delle incongruenze.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, è stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato in ordine ai due reati associativi a lui ascritti, non però, quale partecipe del clan “SPARACIO”, bensì quale semplice concorrente esterno, che diede il proprio apporto alla vita del sodalizio in un periodo intercorrente tra il 29-4-1988, data nella quale il GENTILE ottenne il beneficio della semilibertà, e l’11-10-1989, data nella quale il GENTILE, resosi frattanto latitante, venne nuovamente arrestato.

Va, anzitutto, rigettata l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio avanzata dalla difesa dell’imputato, in quanto non solo chiaramente infondata, tenuto conto del fatto che il luogo di consumazione del reato associativo è certamente la città di Messina, ma altresì, palesemente tardiva, essendo stata avanzata solo in sede di discussione finale, ben oltre il termine di cui all’art. 491 c.p.p..

Passando al merito delle questioni da valutare, può ritenersi provato, in base alle concordanti dichiarazioni di diversi collaboratori, che il GENTILE diede in diverse occasioni il proprio contributo causale alla realizzazione degli scopi dell’associazione “SPARACIO”. Egli era, innanzi tutto, un trafficante di droga, come ha chiaramente riferito, tra gli altri COLAFATI Vincenzo , che con collaborava in detto traffico, ed uno dei principali fornitori di sostanze stupefacenti del clan “SPARACIO”. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto hanno trovato, infatti, indubitabile riscontro nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale era il capo del suddetto sodalizio criminoso e conosceva, pertanto, benissimo quali fossero le fonti di approvvigionamento della sostanza stupefacente, e nelle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, che presentano significative corrispondenze con quelle dei due collaboratori sopra menzionati e che rivestono particolare attendibilità poiché relative a fatti dei quali il collaboratore fu un protagonista diretto. La ricchezza di dettagli del racconto del collaboratore, che ha citato a profusione luoghi e persone con le quali entrò in contatto in occasione dei rapporti intrattenuti con GENTILE Bruno , ancorché non abbiano trovato specifico riscontro, attestano, invero, l’assoluta sicurezza del PARATORE, il quale ha formulato le sue accuse offrendo numerosi elementi atti a verificare la veridicità delle sue affermazioni, senza timore alcuno di venire smentito. Non può, d’altronde, ritenersi che la deposizione di FRASSICA Natale infici l’affidabilità del racconto del PARATORE, in quanto è facile rilevare che il teste aveva un evidente interesse a contrastarne le affermazioni, che avrebbero potuto involgere una sua responsabilità, mentre appare significativo che lo stesso FRASSICA ha dovuto ammettere di aver conosciuto il GENTILE, circostanza che ben difficilmente il PARATORE avrebbe potuto apprendere se non si fosse recato personalmente a Milano e se non avesse avuto alcun rapporto con l’imputato.

L’imputato fornì, altresì, al clan “SPARACIO” delle armi. Anche con riferimento a tale circostanza, le dichiarazioni, a dire il vero piuttosto generiche, di SANTACATERINA Umberto, hanno trovato piena corrispondenza in quelle di PARATORE Vincenzo, relative all’acquisto di un kalashnikov e ad altre armi ricevute dal GENTILE, ed in quelle di SPARACIO Luigi , che ha, analogamente, citato l’imputato quando ha parlato dei canali di approvvigionamento delle armi di cui disponeva il gruppo da lui diretto.

Può, poi, ragionevolmente sostenersi che il GENTILE era disponibile ad accogliere latitanti del clan “SPARACIO”, secondo quanto affermato da PARATORE Vincenzo, il quale ha esposto il proprio caso personale, e da GIORGIANNI Salvatore . Non può, invero, seriamente dubitarsi del fatto che GIORGIANNI Salvatore  stette, anche se per breve tempo a casa di GENTILE Bruno  nei pressi di Milano, poiché il racconto del collaboratore ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni perfettamente collimanti di NACCARI Salvatore, sia in quelle di COLAFATI Vincenzo , entrambi diretti protagonisti di quel fatto. Il COLAFATI ha, peraltro, confessato di avere svolto un’attività illecita in concorso con il GENTILE nel settore del traffico di stupefacenti. Ciò attribuisce, invero, alle sue parole una pregnanza probatoria ancora maggiore, poiché, il COLAFATI, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni per fatti che non costituiscono neppure oggetto di accertamento nel presente processo, ha mostrato chiaramente di voler aderire con convinzione alla scelta collaborativa, e rafforza, comunque, la verosimiglianza dell’intera vicenda, privando di consistenza le obiezioni dell’imputato tendenti a sottolinearne, viceversa, l’incongruenza. Le più generiche ma omogenee dichiarazioni di LA TORRE Guido e di VITALE Giovanni  unite ad altri elementi indiziari, quale l’arresto dello stesso GENTILE, avvenuto proprio nei pressi di Milano, in Omate, poco tempo dopo il fatto riferito dal GIORGIANNI, l’11-10-1989, come è stato accertato mediante acquisizione del verbale di arresto (vedi documento N. 134 di cui all’ordinanza del 19-7-1997) costituiscono tutti elementi che valgono a corroborare ulteriormente la fondatezza delle dichiarazioni del GIORGIANNI, formando un articolato e persuasivo quadro probatorio.

Numerosi collaboratori di giustizia (PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , LA TORRE Guido, VITALE Giovanni , CASTORINA Pasquale ) hanno, infine, attribuito al GENTILE una parte in un attentato perpetrato nei confronti di LEO Giuseppe, in un periodo di tempo di poco successivo a quello nel quale lo stesso GENTILE si diede alla latitanza. Si tratta di una vicenda sulla quale non si è svolta una specifica istruttoria e in relazione alla quale non si può, pertanto, esprimere un giudizio del tutto certo in mancanza di sufficienti elementi di valutazione, anche se non può negarsi che le accuse provengono, almeno in parte, da soggetti della massima affidabilità, quali SPARACIO Luigi , che sarebbe stato il mandante dell’azione delittuosa, e PARATORE Vincenzo, che sarebbe stato uno degli esecutori materiali.

Già si è visto, quando è trattata in generale l’associazione “SPARACIO” e si sono esaminati i settori di attività illecite nei quali si manifestavano gli interessi del sodalizio, che tra questi vi era anche il traffico di sostanze stupefacenti, sicché è evidente che l’attività svolta dal GENTILE, diretta a procurare la droga al suindicato clan, realizzava un concreto contributo causale alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti, poiché costituiva un momento essenziale per l’esistenza stessa del suddetto traffico. Analogamente, l’attività diretta a procurare al clan “SPARACIO” o ai suoi affiliati delle armi, specie in un momento nel quale esse erano particolarmente utili, in occasione di “guerre” tra clan contrapposti (vedi in proposito le dichiarazioni di SPARACIO Luigi ) era chiaramente finalizzata a favorire l’associazione “SPARACIO” nel raggiungimento dei suoi fini illeciti, così come, ancora più chiaramente, l’attività con la quale il GENTILE assicurava protezione ai latitanti del gruppo. Significativa appare, poi, la vicenda, del tutto verosimile, relativa all’attentato nei confronti di LEO Giuseppe, poiché attesterebbe l’esistenza di uno specifico, anche se occasionale, contributo dell’imputato nella esecuzione di un delitto di rilevante gravità, anche per il significato che assumeva per gli equilibri malavitosi, e certamente rientrante nelle finalità illecite del gruppo.

Vi sono, nondimeno, elementi in base ai quali sembra da escludere che il GENTILE fosse un associato, vale a dire un soggetto che aveva instaurato un rapporto organico e necessario con il sodalizio criminoso. Ciò è stato, infatti, chiaramente negato da SPARACIO Luigi , il quale ha definito l’imputato come un semplice fiancheggiatore, e tale affermazione appare di grande rilievo poiché nessuno meglio di SPARACIO Luigi  avrebbe potuto sapere se era ravvisabile nei confronti del GENTILE il tipico vincolo associativo che caratterizza il rapporto di affiliazione. Le parole dello SPARACIO hanno, peraltro, trovato conferma in quelle, per molti versi simili, di VITALE Giovani, che ha negato che l’imputato fosse un associato. Vi sono, poi, altri elementi indiziari, che appaiono a questa Corte di grande valore sintomatico al fine di escludere l’esistenza di un vero e proprio rapporto di affiliazione. SANTACATERINA Umberto ha, infatti, affermato che GENTILE Bruno  forniva droga ed armi non solo a SPARACIO Luigi , del cui clan faceva parte, ma anche ad altri gruppi criminosi, come quello diretto da LEO Giuseppe o quello capeggiato da MARCHESE Mario . Quanto all’attività svota in accordo con il clan “LEO”, è stato già osservato, quando si è parlato in generale di quest’ultimo sodalizio, che il racconto del collaboratore è scarsamente verosimile se si tiene conto della collocazione criminale del GENTILE e non ha trovato, peraltro, conferma nelle dichiarazioni del MANCUSO, che non ha ricordato l’unico episodio riferito dal primo in qualche modo attinente a tali acquisti, nel quale LEO Giuseppe si sarebbe recato insieme a MANCUSO Giorgio , ALIQUO’ Ignazio e BRIGANDI’ Antonio  a Milano per comprare (non viene, peraltro, specificato dal collaboratore se i tre abbiano acquistato la sostanza stupefacente da GENTILE Bruno , come sembrerebbe doversi desumere per lo stretto collegamento con le sue precedenti dichiarazioni, o da altri) cinque chili di eroina e due chili di cocaina. Non può, tuttavia, escludersi che, in un periodo nel quale era stata raggiunta una pacificazione tra il clan “LEO” ed il gruppo “SPARACIO”, dopo il luglio dell’anno 1989, il GENTILE abbia episodicamente approvvigionato di droga anche LEO Giuseppe, pur non essendo stato certamente uno dei suoi fornitori abituali. Analogamente, COLAFATI Vincenzo  il quale, in considerazione del ruolo che ha confessato di aver rivestito nel traffico di sostanze stupefacenti, certamente conosceva bene chi fossero i soggetti di Messina che erano in rapporti di affari con il GENTILE, ha sostenuto che la droga veniva consegnata, oltre che a SPARACIO Luigi , anche a MARCHESE Mario  e ad altri, così facendo comprendere che il GENTILE entrava in rapporti di affari illeciti anche con clan diversi da quello diretto da SPARACIO Luigi , benché, verosimilmente, ciò avveniva solo quando i primi non erano in conflitto con il secondo. Tale comportamento appare, allora, in stridente contrasto con l’ipotesi che il GENTILE fosse organicamente inserito nel clan “SPARACIO”, poiché appare inconcepibile che un affiliato realizzi delle iniziative illecite insieme a gruppi diversi ed in concorrenza con il clan al quale egli stesso appartiene.

Ritiene, allora, questa Corte che la condotta del GENTILE vada qualificata come un concorso esterno al delitto di associazione mafiosa. Non vi è dubbio, infatti, che l’imputato ha, con la propria attività, dato un rilevante contributo alle realizzazione degli scopi dell’associazione “SPARACIO”, mentre non vi sono elementi per potere affermare, nonostante il carattere ripetuto nel tempo della condotta del GENTILE, che gli affiliati potessero fare preventivo affidamento su di essa, requisito essenziale perché possa ritenersi integrata una vera e propria partecipazioine organica all’associazione. Non può, poi, neppure dubitarsi, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell’attività da lui commessa, che il GENTILE fosse pienamente consapevole di contribuire con la propria condotta alle fortune dell’associazione, senza che ciò osti, come si è visto nella parte introduttiva dedicata al reato associativo in generale (vedi pag. 283 e segg.), alla configurabilità del concorso esterno, non essendovi alcun elemento in base al quale poter affermare l’esistenza di un suo specifico interesse alle varie vicende dell’associazione, che è stato, anzi, sostanzialmente escluso dal PARATORE, almeno con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti. Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di concorso eventuale in associazione di stampo mafioso ed in associazione finalizzata alla commissione di più delitti in materia di stupefacenti (capi “1” e “2” della rubrica), e va affermata, di conseguenza, la responsabilità dell’imputato GENTILE Bruno  per tali reati, così riqualificata la condotta contestata, mentre, quanto al tempus commissi delicti, si deve ritenere che la condotta illecita si sia protratta solo dal 29-4-1988 all’11-10-1989, nel periodo durante il quale il GENTILE non si trovava in carcere e furono commesse le condotte illecite riferite dai sopra citati collaboratori.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Genova del 21-5-1981, irrevocabile il 13-2-1984, che ha condannato il GENTILE per omicidio e sequestro di persona.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.