2.3.5.57. Giacobbe Tommaso
GIACOBBE Tommaso è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali, per favoreggiamento personale, furto in concorso, invasione di edifici, emissione di assegni a vuoto, detenzione illegale di armi e munizioni, violazione della disciplina degli stupefacenti. Vanno, in particolare, menzionate, in quanto riferibili a ad attività delittuose perpetrate durante il periodo di tempo in cui avrebbe fato parte del clan “LEO”, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 4-10-1991 per un furto commesso il 27-11-1986 e, soprattutto, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 6-5-1992 nei confronti di GIACOBBE Tommaso , dichiarato colpevole per i reati di detenzione di armi e di esplosivo e per i reati di detenzione e spaccio continuato di droga commessi in Messina nell’anno 1988. Si legge nella suddetta sentenza che il reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al GIACOBBE e per il quale lo stesso è stato condannato “è ancorato a due distinte fattispecie criminose. Per un verso l’imputato è chiamato in causa dal tossicodipendente SMEDILE Giuseppe, che lo accusa esplicitamente di aver venduto abitualmente eroina per conto di tale PANARELLO. [... Per altro verso] la polizia ha rinvenuto, in un locale isolato incontestabilmente in possesso dell’imputato e nel quale lo stesso stava confezionando un ordigno che scoppiava provocandogli gravi ferite, numerosi sacchetti di plastica contenenti sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina; nelle stesse circostanze il rinvenimento di un bilancino di precisione con relativi pesi e di una sostanza probabilmente destinata al taglio della droga, che del resto si trovava già sistemata in sacchetti ben confezionati e pronti allo smercio, dimostra chiaramente che il GIACOBBE era professionalmente dedito allo spaccio della droga”. Il reato di detenzione di armi e di esplosivo per il quale, con la citata sentenza, è stata pure affermata la colpevolezza dell’imputato riguarda, viceversa, la circostanza che “il GIACOBBE venne investito dalla deflagrazione di un rudimentale ordigno” e all’interno della baracca dove avvenne il fatto le forze dell’ordine rinvennero, oltre alla droga, “le pistole e le cartucce, […] ben sistemate come del resto il grosso rotolo di miccia”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GIACOBBE Tommaso fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 23-2-1988 al 20-5-1988 e poi dal 18-10-1988 al 23-2-1990 e in tale periodo fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Patti.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato GIACOBBE Tommaso tra gli affiliati al clan “LEO”. Il collaboratore ha, quindi, affermato che GIACOBBE Tommaso era cognato di LEONARDI Antonino e nell’ambito del gruppo si occupava di droga, che prelevava in Calabria o gli veniva fornita da LEO Giuseppe “e poi custodiva dell’esplosivo di LEO Giuseppe e armi”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che egli conosceva personalmente l’imputato, anche se non aveva mai avuto contatti con lui per qualche attività illecita. In sede di controesame (vedi udienza del 3-3-1994) il SANTACATERINA ha chiarito che il GIACOBBE teneva “pistole, mitra, quelli lì che uno gli dava”, come egli aveva potuto verificare personalmente, poiché “una volta siamo andati io e LEO a pigliare due pistole”, che il GIACOBBE teneva “nella casa di suo padre”. Il collaboratore ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il GIACOBBE rimase ferito nell’esplosione di un ordigno ed ha affermato in proposito che “era tutto esplosivo di LEO Giuseppe”.
VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996) ha inserito GIACOBBE Tommaso nell’elenco degli affiliati al clan “LEO” ed ha dichiarato che GIACOBBE (il collaboratore non ha ricordato, invero, il nome di battesimo dell’imputato), “è sempre parente di LEO, […] questo ha avuto un problema con una bomba che gli è scoppiata in viso”.
COSTANTINO Giovanni
(vedi udienza del 25-10-1996) ha
indicato GIACOBBE Tommaso
come
aderente al gruppo “LEO”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha affermato, anche se solo a seguito di contestazione del contenuto
delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 5-4-1994, che GIACOBBE
Tommaso
faceva parte del clan “LEO” ed ha, quindi, aggiunto
che egli lo conosceva personalmente
“perché abbiamo avuto a che fare con Masino GIACOBBE con la droga, perché
Masino GIACOBBE si riforniva pure dalla stessa persona dove mi rifornivo io”,
specificando che “è stato lui a portare
mio cognato e poi a me a Bianco da questo SCIPIONE Giuseppe per acquistare della
droga e per spacciarla a Messina”. Quando è stato fatto osservare al
collaboratore che appariva strano che un soggetto appartenente ad un clan rivale
cooperasse con lui nell’attività di approvvigionamento di sostanze
stupefacenti, il LA TORRE ha affermato che ciò
non doveva sorprendere, poiché il GIACOBBE “prima era un neutrale, […] però
in seguito, poi, l’abbiamo distaccato perché abbiamo capito che anche lui era
un…” (sottintendendo, probabilmente, le parole: soggetto vicino a LEO
Giuseppe). Il collaboratore aveva, infatti, precisato in precedenza che i fatti suesposti avvennero “quando io ancora non era integrato nel
clan “SPARACIO”, mentre “Masino GIACOBBE , [era] […] una persona vicina
pure a Pippo LEO”.
GIORGIANNI Salvatore ha inserito (vedi udienza del 25-10-1996) GIACOBBE Tommaso nel novero dei soggetti appartenenti al clan “LEO”. Il collaboratore ha, quindi aggiunto (vedi udienza del 4-11-1996) che il GIACOBBE fu uno di quei componenti del clan “LEO” con i quali mantenne qualche contatto anche dopo il proprio ferimento (avvenuto, come si è visto, il 1-11-1986).
SPARACIO Luigi
(vedi udienza del 9-10-1996) ha indicato il nome di GIACOBBE Tommaso
nell’elenco degli affiliati al clan “LEO” ed ha
affermato che questi era una delle persone
che all’interno del sodalizio si dedicavano allo spaccio di droga, il quale
(vedi udienza del 15-10-1996) acquistava
grossi quantitativi di droga che vendeva nella zona del villaggio Aldisio.
RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996) ha inserito il nome di GIACOBBE Tommaso sia nell’elenco dei soggetti appartenenti al clan “LEO”, sia in quello di coloro che, più specificamente, si occupavano all’interno del clan del traffico di sostanze stupefacenti. Il collaboratore ha, quindi specificato (vedi udienza del 10-6-1996) che Masino GIACOBBE era cognato di “nasca”, vale a dire di LEONARDI Antonino .
MARCHESE Mario
ha indicato (vedi udienza del 24-9-1996) “GIACOPPO, mi sembra, o GIACOBBE, comunque cognato di questo
“nasca””, tra gli affiliati al clan “LEO” e poi anche tra coloro che
spacciavano all’interno del gruppo, precisando che “lui
[LEO Giuseppe] lo usava molto”. In sede di controesame il collaboratore ha
aggiunto (vedi udienza del 2-10-1996) che Masino
o Tommaso GIACOBBE, cognato di LEONARDI, fu da lui conosciuto personalmente
nell’84 – ’85, “per un furto in un cantiere a Contesse, […] di una
motopala”; “io mi sono interessato e ho saputo […] che l’aveva rubata
lui [GIACOBBE] questa motopala. […] Ho parlato con lui, […] e mi hanno fatto
arrivare la cosa, all’indomani è arrivata la cosa a suo posto”. Il
collaboratore ha, infine, ulteriormente ribadito di sapere
“che apparteneva lì al gruppo “LEO”, poi che mansioni aveva, se vendeva
droga, perché l’hanno arrestato pure per droga…, col cognato, insomma,
non…”.
L’imputato GIACOBBE Tommaso non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. il 7-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza dell’8-11-1996). In quella sede il GIACOBBE ha negato di aver fatto parte di un’associazione criminosa ed ha affermato di aver conosciuto e frequentato solo il LEONARDI, che era suo cognato “avendo sposato mia sorella”, mentre non aveva avuto alcun tipo di rapporti con gli altri coindagati, da lui conosciuti in carcere.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di GIACOBBE Tommaso di aver fatto parte del clan “LEO” è pienamente provata. Va osservato, che il GIACOBBE, cognato di LEONARDI Antonino , a sua volta cognato di Pippo LEO, è stato indicato da numerosi collaboratori come soggetto che occupava nel clan “LEO” un posto di rilievo per la conduzione del traffico di droga e taluno ha anche affermato, probabilmente ricordando la condanna allo stesso inflitta con la citata sentenza, che custodiva armi ed esplosivo di pertinenza di tale gruppo criminoso. Vanno, in modo particolare, ricordate le accuse provenienti sia da SANTACATERINA Umberto, sia da VENTURA Salvatore , i quali hanno concordemente indicato l’imputato come un affiliato al clan “LEO”, ricordando entrambi l’episodio dell’esplosione di un ordigno che provocò al GIACOBBE gravi ferite. Le loro dichiarazioni appaiono, infatti, particolarmente attendibili, poiché provenienti da soggetti appartenenti al medesimo sodalizio criminoso del quale si ritiene che facesse parte il GIACOBBE. Anche COSTANTINO Giovanni , aderente al detto sodalizio non ha avuto, peraltro, esitazioni nell’indicare il GIACOBBE come un affiliato, anche se non ha fornito alcuna notizia più specifica sul suo conto. Diversi collaboratori, anche non appartenenti al clan “LEO”, hanno, poi, ulteriormente corroborato la fondatezza delle superiori accuse con dichiarazioni che non appaiono prive di rilievo o perché provenienti da soggetti (LA TORRE Guido e GIORGIANNI Salvatore ) che mantennero rapporti con l’imputato, pur appartenendo a clan diversi, probabilmente in considerazione del fatto che abitavano nel medesimo quartiere ed avevano svolto insieme a lui attività illecite (come quelle riferite dal LA TORRE nel settore del traffico di stupefacenti), o perché provenienti da soggetti che rivestivano all’interno della criminalità organizzata messinese un ruolo preminente (SPARACIO Luigi , MARCHESE Mario , RIZZO Rosario ) che li poneva in condizione di conoscere chi fossero almeno alcuni degli affiliati agli altri clan contro cui, eventualmente, rivolgersi o dai quali guardarsi in caso di conflitto armato. Va osservato che tutti i suddetti collaboratori non solo hanno indicato l’imputato come un affiliato al clan “LEO”, ma hanno anche sottolineato il ruolo svolto dal GIACOBBE nello smercio di droga di pertinenza del gruppo, dando, così, concretezza alla loro precedente affermazione. Ciò può dirsi pure con riferimento alle parole di MARCHESE Mario , il quale ha, invero, affermato, in sede di controesame, di non sapere che mansioni avesse l’imputato all’interno del sodalizio, ma aveva sostenuto, nel corso dell’esame, con ben maggiore precisione, che il LEO “lo usava molto” nello spaccio della droga. Le suddette accuse hanno trovato, infine, obiettiva conferma nell’accertamento contenuto nella sopra citata sentenza, della quale è stato riportato un ampio stralcio, che ha condannato il GIACOBBE per un traffico di droga svolto, come viene rilevato in detta pronuncia, “professionalmente”, sia per la quantità di droga posta in vendita, sia perché era lo stesso GIACOBBE che provvedeva a tagliare ed a spacciare al minuto la sostanza stupefacente. Non può dubitarsi, d’altronde, in ordine al significato da attribuire a tale attività ed alla sua idoneità a qualificare la condotta dell’imputato come quella di un affiliato al clan “LEO”, anche in assenza di altre mansioni nell’ambito del gruppo. E’ certo, infatti, che il GIACOBBE si riforniva di droga, anche se non in modo esclusivo, da LEO Giuseppe e che, comunque, in un settore di attività illecita controllato dalla criminalità organizzata (sia per l’approvvigionamento della droga, sia per la sua commercializzazione) egli si avvaleva, nell’attività di spaccio, della protezione del clan “LEO”, del quale veniva generalmente considerato un affiliato ed al quale era senza dubbio legato, anche in considerazione dei suoi rapporti di affinità con LEONARDI Antonino , soggetto molto vicino a LEO Giuseppe. Orbene, ad avviso di questa Corte gli elementi sopra evidenziati sono sufficienti per poter affermare che la condotta del GIACOBBE realizzava non solo un concreto contributo causale alla vita dell’associazione “LEO” ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti, ma anche quel rapporto organico e necessario che caratterizza il vincolo associativo. Essa costituiva, infatti, il mezzo più diretto attraverso il quale la droga procacciata dal gruppo perveniva al mercato dei consumatori, realizzando quel tramite tra fornitore ed utente finale che è essenziale per l’esistenza stessa del traffico di stupefacenti. Nel caso di specie, poi, non può neppure dubitarsi che l’imputato fosse pienamente consapevole di tale sua funzione, poiché egli non era il piccolo spacciatore al minuto che poteva intuire solo vagamente l’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giungeva a lui, ma era il distributore di notevoli quantità di droga in diretto contatto con il capo stesso del sodalizio delinquenziale o con persone a quest’ultimo vicinissime, come LEONARDI Antonino , che era cognato tanto suo che di LEO Giuseppe. Si deve, peraltro, rilevare che il rapporto di affinità tra il GIACOBBE ed il LEONARDI costituisce senza dubbio un grave elemento indiziario a carico dell’imputato, poiché si è potuto osservare che, pur non essendo il clan “LEO” strettamente strutturato su base familiare, molti affiliati erano tra loro parenti o affini, circostanza che può facilmente spiegarsi, atteso che i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali come quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo un più facile accesso al sodalizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di GIACOBBE Tommaso per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 12-11-1986, irrevocabile il 25-11-1986, che ha condannato l’imputato per furto aggravato, nonché di quella subita con sentenza del Pretore di Messina del 22-9-1987, irrevocabile il 22-10-1987, che ha condannato l’imputato per il reato di invasione di terreni.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.