2.3.5.58.  Giorgianni Salvatore

GIORGIANNI Salvatore  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per detenzione e porto illegali di armi e munizioni, violazione della disciplina degli stupefacenti, ricettazione. Vanno, in particolare, ricordate in quanto relative a reati commessi nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione del GIORGIANNI al clan “SPARACIO”, la sentenza della Corte di Appello di Messina del 14/28-2-1994, che ha condannato l’imputato per i reati di porto e detenzione di una pistola, perpetrati in Messina il 28-5-1987 e, soprattutto, la sentenza più volte citata, pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 6-2-1991, che ha condannato GIORGIANNI Salvatore  per aver organizzato e diretto, insieme a D’ARRIGO Marcello , un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni, realizzato in Messina nell’anno 1988.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GIORGIANNI Salvatore  fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi dal 28-5-1987 al 23-12-1987; dalla lettura delle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Messina in data 25-1/15-3-1995 per i reati di ricettazione e di falso, nonché dal Tribunale di Messina in data 12-4-1990 per i reati di detenzione e porto illegali di un revolver 357 magnum, entrambe riferibili all’arresto del GIORGIANNI, avvenuto l’11-4-1990, risulta che l’imputato fu a lungo latitante e venne catturato proprio l’11-4-1990 dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Messina, che lo sorpresero armato e con un documento d’identità contraffatto.

Nel presente procedimento GIORGIANNI Salvatore  è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del tentato omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto il 13-6-1988 (vedi capi “8” e “9” della rubrica a pag. 1429 e segg.), dell’omicidio di COSTA Antonino, avvenuto il 28-12-1988 (vedi capi “10” e “11” a pag. 1489 e segg.), dell’omicidio di SARNATARO Sabatino e del tentato omicidio di COSTANTINO Giovanni , episodio delittuoso avvenuto il 16-7-1989 (vedi capi “12”, “13” e “14” della rubrica a pag. 1747 e segg.), del tentato omicidio di BONAFFINI Rosario avvenuto il 14-8-1989 e della connessa estorsione ai danni del BONAFFINI (vedi capi “23”, “24”, “25” e “26” della rubrica a pag. 1885 e segg.), dell’estorsione ai danni di IRRERA Orazio perpetrata fino al settembre 1992 (vedi capo “27” di imputazione a pag. 1917 e segg.), del tentato omicidio di VENUTO Giuseppe, commesso in epoca prossima al giugno 1989 (vedi capi “28” e “29” a pag. 1726 e segg.), della rapina ai danni di SIRACUSANO Pasquale commessa il 27-11-1989 (vedi capi “138” e “139” a pag. 2117 e segg.), reati per i quali ha riportato condanna, ad eccezione dell’omicidio ai danni di COSTA Antonino e del tentato omicidio ai danni di BONAFFINI Rosario, con la connessa estorsione, per i quali è stato, viceversa, assolto.

Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di GIORGIANNI Salvatore  in ordine ai due reati associativi contestati, anche se va affermata la sua responsabilità solo dal marzo 1988.

Il GIORGIANNI è collaboratore di giustizia e, sentito alle udienze del 25-10-1996, 28-10-1996, 29-10-1996 e 4-11-1996, ha riferito di essere stato sin dal 1981 amico e, successivamente, socio in affari illeciti di D’ARRIGO Marcello . Questi, abitante nel villaggio Aldisio di Messina, poteva contare su un gruppo di persone a lui vicine e svolgeva attività illecite dapprima in accordo con il ben più potente gruppo capeggiato da LEO Giuseppe, che in quello stesso quartiere aveva il suo centro operativo, poi in contrasto con questo eorganicamente vicinoa CAVO’ Domenico e PIMPO Salvatore. GIORGIANNI ha affermato, però, che egli personalmente interruppe totalmente i rapporti con i componenti del clan “LEO” (salvo alcuni come in seguito specificherà), solo a seguito dell’attentato compiuto nei suoi confronti da alcuni affiliati di detto clan e risalente al novembre 1986. Dopo la morte di CAVO’ Domenico, avvenuta il 1-3-1988, CAMBRIA Placido e SPARACIO Luigi , che avevano formato un gruppo antagonista a quello del LEO, convocarono il D’ARRIGO e realizzarono con questo un’alleanza che fece confluire anche le persone a lui vicine, come GIORGIANNI Salvatore , nelle fila del clan “SPARACIO - CAMBRIA” e poi, alla morte di CAMBRIA Placido, del clan “SPARACIO”. All’interno di quest’ultimo clan il GIORGIANNI si occupò delle più diverse attività illecite, quali rapine, estorsioni, traffico di stupefacenti, e si rese responsabile di numerosi fatti di sangue, come l’omicidio di SARNATARO Sabatino, l’omicidio di tale CAMINITI, l’omicidio di tale GIANNETTO, l’omicidio di tale LA ROSA, il tentato omicidio di VENUTO Giuseppe , il tentato omicidio di LEO Giuseppe, fatti per i quali ha ammesso la propria colpevolezza. Dal 29-5-1987 al 23-12-1987 fu detenuto nel carcere di Messina e successivamente si rese latitante fino all’11-4-1990, trovando rifugio in immobili messi a disposizione dallo SPARACIO, dove visse insieme a TRISCHITTA Pietro , LENTINI Stellario , ARNONE Umberto, anch’essi latitanti. Mentre si trovava latitante partecipò al traffico di droga del gruppo, poiché “ogni tanto veniva SPARACIO (poi specificherà che ciò avvenne due volte e solo una volta vi erano insieme a lui, in una casa di tale MEO Matteo messa a disposizione dallo SPARACIO, anche gli altri latitanti del gruppo) e ci portava un po’ di droga così noi la smerciavamo; […] noi la davamo a qualcuno e guadagnavamo un po’ di soldi”. Egli veniva, inoltre, regolarmente stipendiato dal capo dal quale riceveva “un milione” al mese, “ma poi ognuno faceva affari per conto suo. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del GIORGIANNI prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “SPARACIO” in generale, sia con riferimento ai singoli delitti in ordine ai quali il collaboratore ha dato il proprio contributo, per alcuni dei quali egli aveva la veste imputato, mentre per numerosi altri egli era venuto a conoscenza di particolari rilevanti avendoli appresi o direttamente o da soggetti inseriti come lui nell’organizzazione criminosa (omicidio CACIOTTO, tentato omicidio CATANZARO, omicidio DE DOMENICO, omicidio BONSIGNORE e SPINA, omicidio GALEANI, omicidio BONASERA e INSANA, estorsione SOFFLI, tentato omicidio GRASSO, omicidio ARRIGO, omicidio CAVO’, omicidio CAMBRIA, tentato omicidio VITALE, tentato omicidio VILLARI, tentato omicidio CAMPISI).

Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del GIORGIANNI, sia perché accompagnata, come si è potuto apprezzare nel corso dell’esame delle diverse imputazioni, dall’offerta di un notevole contributo conoscitivo in ordine a numerosi delitti, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravi precedenti penali e giudiziari, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al GIORGIANNI nell’ambito del presente processo da numerosissimi altri collaboratori di giustizia che forniscono prova imponente della sua partecipazione al clan “SPARACIO”.

Così SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che GIORGIANNI Salvatore  faceva parte del clan “SPARACIO” ed era un killer del gruppo.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 7-10-1996) ha affermato che GIORGIANNI Salvatore  faceva parte del suo clan. Il collaboratore ha, successivamente, aggiunto (vedi udienza del 15-10-1996) che il GIORGIANNI “percepiva soldi al mese” e, oltre ad averlo accusato di essere stato l’esecutore materiale di numerosi omicidi, ha affermato che si interessava all’usura.

PARATORE Vincenzo, ha riferito (vedi udienza del 16-1-1996) che GIORGIANNI Salvatore , “transitato dal gruppo GALLI dopo la morte di CAVO’”, “era un killer” del gruppo, “spacciava droga, dava soldi a interessi, faceva estorsioni, faceva di tutto”.

LA TORRE Guido (vedi udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996), ha sostenuto che GIORGIANNI Salvatore , inteso “bubù”, era suo cognato in quanto avevano sposato due sorelle. Essi, comunque, si conoscevano da tempo, “siamo cresciuti insieme perché abitavamo nello stesso quartiere”. Il GIORGIANNI faceva inizialmente parte del gruppo di D’ARRIGO Marcello , che si alleò nel 1988 al gruppo “SPARACIO”, e si occupava di “omicidi, droga ed estorsioni”.

ARNONE Marcello (vedi udienza dell’8-5-1996) ha ricordato che GIORGIANNI era, insieme a TRISCHITTA e LENTINI, uno dei latitanti del clan “SPARACIO”, che il gruppo si preoccupava di assistere nel 1989.

COLAFATI Vincenzo  (vedi udienza del 20-5-1996) ha, allo stesso modo, ricordato che GIORGIANNI salvatore era uno dei latitanti del clan “SPARACIO”.

PIETROPAOLO Pasquale  (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che GIORGIANNI Salvatore  era uno dei killer del clan “SPARACIO”.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha inserito il nome di GIORGIANNI Salvatore  nell’elenco degli affiliati al gruppo diretto da SPARACIO Luigi .

CARIOLO Antonio  (vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che nel 1988 il clan “SPARACIO” era composto anche da un piccolo gruppo di persone formato, tra gli altri, da D’ARRIGO Marcello  e GIORGIANNI Salvatore .

LA BOCCETTA Emanuele  (vedi udienza del 13-10-1997) ha affermato di aver conosciuto GIORGANNI Salvatore  mentre questi era latitante e lo stesso giorno nel quale pure il TRISCHITTA si diede alla latitanza. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto di avere più volte consegnato delle armi di pertinenza del gruppo a GIORGIANNI ed a TRISCHITTA quando costoro erano latitanti.

VITALE Giovanni  (vedi udienza del25-10-1996) ha affermato che GIORGIANNI Salvatore  era uno dei killer del clan “SPARACIO”. Ha specificato che si trattava di uno dei latitanti del gruppo, ai quali personalmente egli consegnò due kalashnikov acquistati insieme a SPARACIO a Milano. Il collaboratore ha, inoltre, inserito l’imputato nell’elenco di coloro che trattavano la droga nell’ambito del gruppo.

MANCUSO Giorgio  (vedi udienza del 24-6-1996) ha affermato che GIORGIANNI Salvatore  “faceva parte del gruppo di fuoco di Luigi SPARACIO”.

LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) ha riferito che GIORGIANNI Salvatore  “era il figlioccio di D’ARRIGO Marcello ” e faceva parte del gruppo “SPARACIO”.

MARCHESE Mario  ha inserito (vedi udienza del 23-9-1996) GIORGIANNI Salvatore  nel novero dei soggetti aderenti al clan “SPARACIO – CAMBRIA” ed ha specificato che questi era un killer. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che GIORGIANNI, LENTINI e TRISCHITTA erano tre latitanti sui quali SPARACIO Luigi  faceva completo affidamento, poiché “gli facevano, diciamo, qualsiasi cosa”. Il collaboratore ha, tuttavia, affermato (vedi udienza del 23-9-1996 e del 24-9-1996) che GIORGIANNI Salvatore  per un certo periodo fece parte del gruppo di PIMPO Salvatore ed ha, successivamente, chiarito (vedi udienza del 2-10-1996) che il GIORGIANNI è passato con SPARACIO dopo la morte di CAVO’”, mentre prima “era sempre con Marcello D’ARRIGO”.

Anche gli imputati TRISCHITTA Pietro  e LENTINI Stellario , pur non essendo collaboratori di giustizia, hanno, infine, ammesso al dibattimento, così confermando irrefutabilmente un elemento di conoscenza già emerso attraverso le dichiarazioni del GIORGIANNI e di numerosi altri collaboratori, che essi trascorsero insieme sotto la protezione del clan la loro latitanza. LENTINI Stellario , esaminato all’udienza del 22-9-1997, ha, infatti, dichiarato di essere evaso dagli arresti domiciliari il 20 luglio 1989 e di essersi rivolto a SPARACIO Luigi , che conosceva da molti anni, il quale gli offrì ospitalità in un appartamento presso la clinica C.O.T. di Messina, dove incontrò e conobbe GIORGIANNI Salvatore  e TRISCHITTA Pietro , che lì si nascondevano poiché si trovavano in stato di latitanza. TRISCHITTA Pietro  ha spontaneamente dichiarato, all’udienza dell’11-11-1996, di essere stato latitante insieme al GIORGIANNI per circa un anno e che insieme a loro furono latitanti anche il LENTINI e l’ARNONE.

Le dichiarazioni sopra esposte non consentono, allora, di avere alcun dubbio circa la piena attendibilità delle ammissioni di responsabilità dell’imputato, anche con riferimento al ruolo che il GIORGIANNI rivestì nell’ambito del clan “SPARACIO”, del quale fu uno degli affiliati più importanti, sovente utilizzato come killer.

Occorre soffermarsi brevemente sul momento nel quale si può ritenere che, anche alla luce delle dichiarazioni del GIORGIANNI, sia iniziata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, richiamando argomentazioni ed elementi di prova già esposti in occasione della trattazione della posizione processuale di D’ARRIGO Marcello , alla quale la posizione del GIORGIANNI appare, sotto questo profilo, assimilabile. Si è già visto, infatti, che il gruppo di D’ARRIGO Marcello , cui il GIORGIANNI, secondo le sue stesse dichiarazioni, aderì in un primo tempo, fu operante probabilmente già da epoca anteriore all’arresto del D’ARRIGO avvenuto il 23-11-1985. In ordine all’esistenza di tale gruppo ed alle vicende che ne caratterizzarono la sua storia si è, invero, più ampiamente parlato quando si è trattato in generale il clan “SPARACIO” (vedi pag. 298 e segg.). Si è allora evidenziato che l’esistenza di tale gruppo, del quale facevano parte, tra gli altri, GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e CALABRO’ Salvatore , oltre ad essere stata riferita dagli stessi GIORGIANNI Salvatore , LA TORRE Guido e da numerosi altri collaboratori, ha trovato un chiaro riscontro nell’accertamento compiuto con la sentenza sopra citata emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6-2-1991, che ha condannato GIORGIANNI Salvatore,  e D’ARRIGO Marcello  per aver organizzato e diretto un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni, realizzato in Messina nell’anno 1988 ed al quale parteciparono, oltre ai due imputati sopra nominati, anche numerose altre persone, tra le quali LA TORRE Guido e RIGGIO Giuseppe. SMEDILE Giuseppe, principale fonte di accusa in quel processo, ha, peraltro, sostenuto, secondo quello che si legge nella predetta sentenza, che tale gruppo era già attivo nel 1986, in modo perfettamente corrispondente a quanto dichiarato da GIORGIANNI Salvatore , il quale ha riferito all’udienza del 30-4-1996 di aver ricevuto già tra l’anno 1984 e l’anno 1985 da D’ARRIGO Marcello  due pacchi contenenti mezzo chilo di eroina ciascuno, che quest’ultimo aveva acquistato da un palermitano, tale VALENTI, poi ucciso. Lo stesso D’ARRIGO Marcello  ha dovuto, d’altronde, ammettere (vedi dichiarazioni rese nel corso dell’esame all’udienza dell’11-11-1996 ed all’udienza del 22-9-1997) che conosceva sin da bambino GIORGIANNI Salvatore , con il quale si frequentò fino al 1990, e che ha avuto rapporti di amicizia con alcuni soggetti ritenuti appartenenti al gruppo da lui diretto, quali CALABRO’ Salvatore  che era suo “figlioccio” (da intendere, evidentemente, in senso malavitoso, atteso che non vi era alcun rapporto di diverso tipo tra i due) e LA TORRE Guido, insieme al quale fu arrestato il 1 febbraio 1989 per uno spaccio di droga (si tratta dello stesso fatto per il quale è stata pronunciata la sopra citata sentenza) e divise con lui la cella nel carcere di Messina.

Prima della morte di CAVO’ Domenico tale gruppo era molto vicino proprio al CAVO’ ed al PIMPO, che del CAVO’ era un fedele alleato. Ciò è stato, invero, affermato con chiarezza e con dovizia di particolari non solo da GIORGIANNI Salvatore , ma anche da LA TORRE Guido, altro soggetto ritenuto appartenente a detto gruppo e legato da rapporti di affinità, in quanto cognato, con il GIORGIANNI, le cui parole hanno trovato riscontro, come si è visto esaminando la posizione del D’ARRIGO, in quelle di diversi altri collaboratori, quali, SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 9-2-1994), MARCHESE Mario , (vedi udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996), SPARACIO Luigi  (vedi udienza dell’8-10-1996), PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996). Non sembra, comunque, ad avviso di questa Corte, che sia possibile, sulla base del materiale probatorio acquisito, giungere alla conclusione che il GIORGIANNI sia stato, anche solo per un breve periodo, organicamente inserito nel gruppo di PIMPO Salvatore, così come affermato dal MARCHESE e, implicitamente, dal PARATORE (che ha parlato di gruppo “GALLI”, riferendosi, evidentemente, a quell’articolazione facente capo a PIMPO Salvatore), poiché appare evidente che il rapporto tra il gruppo “D’ARRIGO” ed il gruppo “PIMPO” avvenne solo per il tramite di CAVO’ Domenico, il quale era molto vicino sia a D’ARRIGO Marcello , sia a PIMPO Salvatore, ma non vi sono elementi per potere affermare che si sia realizzata una tale comunione di interessi da poter considerare che formassero un unico sodalizio. Dopo la morte di CAVO’ Domenico il D’ARRIGO ed il suo gruppo aderirono, viceversa, al clan “SPARACIO – CAMBRIA” prima in posizione di notevole autonomia e successivamente sempre più integrati nel più ampio sodalizio criminoso. Il LA TORRE ha, peraltro, spiegato lucidamente le ragioni che indussero a stringere tale alleanza, sottolineando che il D’ARRIGO, essendo in contrasto con LEO Giuseppe, capo di un potente clan criminoso, aveva la necessità di allearsi con altri clan nemici del LEO. Tale alleanza, della quale hanno parlato concordemente numerosi collaboratori, divenne per la prima volta operativa, come si è visto, in occasione del tentato omicidio di LEO Giuseppe, perpetrato il 13-6-1988, che ne fornisce indubitabile riscontro. Orbene, ritiene questa Corte che dopo la suddetta alleanza, l’attività di tale gruppo va, senza dubbio, ricondotta a quella del clan diretto da SPARACIO Luigi , come questi ha chiaramente fatto intendere quando ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che “al villaggio Aldisio c’era Marcello D’ARRIGO, che faceva parte del mio gruppoe che operava nello spaccio della droga. Ciò è stato, poi, sostanzialmente ribadito da tutti quei collaboratori che hanno unanimemente affermato che non solo D’ARRIGO Marcello, ma anche tutti coloro indicati come appartenenti al suo gruppo, tra i quali GIORGIANNI Salvatore , erano affiliati al clan “SPARACIO – CAMBRIA”. Inequivocabile indizio della confluenza di tale gruppo nel clan diretto dallo SPARACIO può, d’altronde, trarsi dalla circostanza che alla perpetrazione di reati anche di rilevante gravità riconducibili al predetto clan parteciparono uomini vicini al D’ARRIGO e, in particolare, il GIORGIANNI, che era uomo senza dubbio inserito nel gruppo del D’ARRIGO, si rese responsabile del tentato omicidio di LEO Giuseppe, dell’omicidio di SARNATARO Sabatino e del contestuale tentato omicidio di COSTANTINO Giovanni , del tentato omicidio di VENUTO Giuseppe , dell’estorsione ai danni dell’esercizio commerciale gestito da IRRERA Orazio, della rapina ai danni dell’esercizio commerciale SIRACUSANO, tutti delitti certamente perpetrati nell’ambito delle attività illecite del clan “SPARACIO” ed ai quali il GIORGIANNI partecipò proprio in virtù della predetta alleanza. Si è evidenziato che i sempre più stretti legami tra il gruppo capeggiato dal D’ARRIGO ed il clan “SPARACIO – CAMBRIA” non privò, comunque, il primo gruppo di ogni autonomia operativa e non è neppure chiaro, invero, se e quando il detto gruppo perse tale autonomia. Ciò non toglie, comunque, che si sia realizzata sin dall’inizio una tale comunione di interessi ed una così stretta collaborazione operativa da doversi ritenere che GIORGIANNI Salvatore , dopo la morte di CAVO’ Domenico, fece senz’altro parte del clan “SPARACIO”, come è attestato anche dal fatto che egli beneficiò certamente dell’appoggio di tale sodalizio durante la sua lunga latitanza.

Alla luce delle superiori considerazioni va, pertanto, affermata la responsabilità di GIORGIANNI Salvatore  per i reati di cui ai capi “1” e “2” della rubrica, in relazione alla sua partecipazione al clan “SPARACIO”, sodalizio che si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, per quello che si è detto sopra, che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal marzo 1988, dopo la morte di CAVO’ Domenico, mentre, per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta addebitata al GIORGIANNI, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

A GIORGIANNI Salvatore  va, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, fornendo un apprezzabile contributo per un’efficace lotta al fenomeno mafioso e per l’accertamento delle responsabilità individuali dei correi. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il GIORGIANNI si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso, come si è visto quando si sono esaminati gli elementi di prova relativi alla diverse associazioni criminose contestate (vedi pag. 298 e segg.), ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, soprattutto con riferimento alla struttura organizzativa ed alle attività illecite perseguite dal clan “SPARACIO” cui apparteneva, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti, che ha spesso contribuito in modo decisivo a disvelare, così favorendo anche successive scelte collaborative e, comunque, offrendo sempre elementi di conoscenza assolutamente originali. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del GIORGIANNI a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.