2.3.5.59. Guarnera Lorenzo
GUARNERA Lorenzo è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico diversi precedenti penale per porto illegale di armi, omicidio tentato, oltraggio a pubblico ufficiale, estorsione tentata, rapina tentata, ricettazione. Vanno, in particolare, menzionate, in quanto riferibili a fatti commessi nel periodo in cui è contestata la sua appartenenza al clan “SPARACIO”: 1) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 26-4-1988 che ha condannato GUARNERA Lorenzo , in concorso con PREVITERA Antonino , per i reati di detenzione e porto illegali di armi, essendo stato sorpreso da una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Messina, intorno alle ore 23 del 30 aprile 1987, insieme al PREVITERA, mentre si apprestava alla perpetrazione di qualche azione delittuosa, come poteva facilmente desumersi dal fatto che il complice deteneva una pistola con matricola abrasa e che entrambi erano in possesso di passamontagna; 2) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-12-1994 (vi è in atti la sentenza di primo grado, di cui è stato riportato un ampio stralcio quando si è parlato dell’associazione “LEO” in generale), che ha condannato il GUARNERA per il reato di tentata estorsione, essendo stato accertato che egli fu l’autore delle reiterate telefonate estorsive, una delle quali effettuata dall’imputato mentre era in compagnia di BRIGANDI’ Antonio , ricevute nel periodo marzo – maggio 1989 da tale CENTORRINO Letterio, commerciante di macchine utensili in viale Europa a Messina.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che GUARNERA Lorenzo venne arrestato nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 30-4-1987 all’8-4-1988 e fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Quanto alle frequentazioni dell’imputato, va rilevato che egli è stato diverse volte notato dalle forze dell’ordine mentre si trovava in compagnia di soggetti ritenuti appartenenti al clan “LEO”. Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, come si è visto in precedenza, brevemente illustrato i risultati delle indagini in ordine all’attività del clan “LEO”, svolte dal suo ufficio ed alle quali partecipò personalmente, riferendo che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone, tra le quali anche GUARNERA Lorenzo , che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo. Il teste ha, inoltre, ricordato che in data 27 aprile 1989 notò il CUCINOTTA e CUNSOLO Vittorio, i quali si baciarono, e presenti vi erano anche GUARNERA Lorenzo e SARNATARO Sabatino. Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha, quindi, diffusamente illustrato contenuti ed obiettivi di un servizio di avvistamento eseguito da militari dei Carabinieri subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino e protrattosi per diversi giorni nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli. Il teste ha, in proposito, ricordato che, in data 18 luglio 1989, vi fu un lungo servizio di avvistamento durante il quale fu notato un andirivieni di persone tra le quali MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , MANCUSO Daniele e, quindi, l’arrivo di LEO Giuseppe insieme a GUARNERA Lorenzo , a bordo di un’autovettura BMW blindata, alla cui guida vi era PANTO’ Pietro (su tale avvistamento vi è anche documentazione fotografica, acquisita al N. 152 dell’ordinanza emessa i 19-7-1997 – le foto che ritraggono CUCINOTTA Giuseppe insieme a taluno dei soggetti sopra indicati sono la N. 1, la N. 2 e la N. 15 del fascicolo fotografico). Il teste LAISA ha anche riferito di essere stato l’ufficiale di P.G. che, nel corso delle indagini relative al tentativo di estorsione ai danni di CENTORRINO Letterio, fatto che ha formato oggetto di accertamento nella già citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-12-1994, notò, in data 19-4-1989, il GUARNERA che effettuava una telefonata estorsiva alla vittima in compagnia del BRIGANDI’.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienze in sede di incidente probatorio del 4-2-1994, del 1-3-1994), interrogato sui soggetti che facevano parte del clan “SPARACIO”, ha affermato di aver conosciuto GUARNERA Lorenzo , il quale aveva partecipato all’omicidio LA ROSA, aveva fatto delle estorsioni in via Catania e ai danni di un cantiere edile per la costruzione del Residence Villa Dante.
LEO Giovanni (vedi udienza del 9-7-1996) ha indicato GUARNERA Lorenzo tra le persone che facevano parte del clan “LEO”.
PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza del 16-1-1996) inizialmente confermato, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, il contenuto di sue dichiarazioni rese agli inquirenti il 1-10-1993, nelle quale aveva sostenuto che GUARNERA Lorenzo faceva parte del gruppo MARCHESE – SPARACIO – CAVO’; poi ha precisato di non averlo conosciuto; quindi ha sostenuto (vedi udienza del 9-4-1996) che, per quanto a sua conoscenza, il GUARNERA non faceva parte del clan “SPARACIO”; infine (vedi udienza del 13-4-1996) ha ribadito che egli non conosceva l’imputato e non sapeva se fosse un affiliato al clan “SPARACIO”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato che GUARNERA Lorenzo faceva parte del clan “LEO”, mentre dopo la morte di Pippo LEO transitò nel clan “SPARACIO”.
GIORGIANNI Salvatore ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996) GUARNERA Lorenzo tra gli affiliati a SPARACIO Luigi , ma ha, successivamente specificato (vedi udienza del 4-11-1996) che egli lo conobbe nel 1984 ma non fu sempre associato al clan “SPARACIO”; prima della morte di LEO Giuseppe, infatti, “era con LEO”, ed era, anzi, una di quelle persone appartenenti a detto clan che egli continuò a frequentare, nonostante i contrasti esistenti con LEO Giuseppe.
ARNONE Marcello (vedi
udienza dell’8-5-1996) ha affermato che GUARNERA
Lorenzo
faceva parte del clan “SPARACIO”, ma in sede di
controesame ha chiarito che egli conobbe
gli affiliati a detto clan solo dopo il ’90 – ’91.
SPARACIO Luigi (vedi udienza del 7-10-1996) ha confermato il contenuto di sue dichiarazioni rese agli inquirenti il 28-1-1994, nelle quali aveva affermato che GUARNERA Lorenzo , vicino ai fratelli VENTURA, faceva parte di un clan diverso da quello che egli dirigeva. In seguito il collaboratore ha più chiaramente ribadito che GUARNERA Lorenzo era affiliato al clan di VENTURA Salvatore , che a sua volta apparteneva al clan “LEO”, ma dopo la morte di LEO Giuseppe “ci siamo riuniti tutti” ed anche costoro transitarono nel suo clan.
Sulla base degli elementi sopra esposti non vi possono esservi dubbi sul fatto che GUARNERA Lorenzo faceva parte, nel periodo di tempo oggetto di accertamento nel presente processo, del clan “LEO” e non del clan “SPARACIO”, così come contestato, atteso che tutti i collaboratori sentiti in proposito, compreso LEO Giovanni che rivestiva nel sodalizio diretto dal fratello un ruolo rilevante, lo hanno accusato di essere stato un affiliato di detto clan. Solo ARNONE Marcello ha, invero, sostenuto che il GUARNERA faceva parte del clan “SPARACIO”, ma è evidente che le sue conoscenze si riferiscono ad un periodo successivo rispetto a quello oggetto di esame e tale circostanza toglie alle sue accuse qualsiasi affidabilità, specie se si considera che numerosi collaboratori, tra i quali anche SPARACIO Luigi , hanno chiarito che, dopo la morte di LEO Giuseppe, avvenuta il 6-9-1990, GUARNERA Lorenzo , che era vicino a VENTURA Salvatore , probabilmente anche per il fatto che abitava nel medesimo quartiere, a Camaro San Paolo, seguì quest’ultimo nella decisione di avvicinarsi a SPARACIO Luigi . Va, d’altronde, osservato che neppure SANTACATERINA Umberto, sulle cui dichiarazioni è stata formulata l’imputazione, ha chiaramente affermato che il GUARNERA faceva parte del clan “SPARACIO”, ma ha solo riferito in ordine ad attività delittuose realizzate in un periodo di tempo non meglio precisato che, verosimilmente (ha, infatti, accennato ad una qualche cooperazione con CARIOLO Antonio ), furono perpetrate nell’ambito delle iniziative illecite del clan “SPARACIO”. Va, infine, rilevato che le affermazioni dei suddetti collaboratori hanno trovato indiscutibile ed obiettiva conferma sia nell’attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria, che ha rilevato rapporti di frequentazione del GUARNERA con LEO Giuseppe e con altri soggetti affiliati al clan diretto da quest’ultimo, sia nell’accertamento giurisdizionale effettuato con le sopra citate sentenze per fatti delittuosi commessi in concorso con altri soggetti appartenenti al clan “LEO” (anche la sentenza relativa all’estorsione ai danni del CENTORRINO fa, infatti, chiaro riferimento alla partecipazione a titolo di concorso di BRIGANDI’ Antonio , nonostante che questi non fosse imputato nel processo con il quale venne, viceversa, giudicato il GUARNERA).
Si deve, allora, ritenere che la contestazione relativa alla partecipazione di GUARNERA Lorenzo al clan “SPARACIO”, è frutto di un evidente errore, in conseguenza del quale il fatto ascritto all’imputato risulta diverso da quello accertato e per tale motivo vanno restituiti gli atti al Pubblico Ministero. La circostanza che l’ipotesi dell’accusa non appaia fondata, non autorizza, infatti, ad emettere una sentenza di assoluzione, poiché è stato comunque accertato lo svolgimento di una condotta corrispondente a quella contestata all’imputato, che potrebbe integrare il reato di partecipazione ad associazione diversa da quella della quale si assume che lo stesso sia stato affiliato e, non essendo immaginabile un cumulo di accuse, che non appaiono tra loro compatibili, a carico della stessa persona, il giudicato intervenuto sull’eventuale proscioglimento dall’accusa originaria, osterebbe, probabilmente, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., all’instaurazione di un nuovo processo. Essendovi, pertanto, elementi per potere affermare che la condotta contestata al GUARNERA, pur non integrando in tutti i suoi elementi il reato contestato (vedi, altresì, quello che si è detto a pag. 293 e segg. sui problemi attinenti alla correlazione tra accusa e sentenza), possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.