2.3.5.61.  Irrera Paolo

IRRERA Paolo  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale per un’estorsione perpetrata in concorso con CHILLE’ Agostino nell’ottobre del 1988 ai danni di LEONE Attilio, agente della Compagnia di Assicurazioni SIDA, ed accertata con sentenza della Corte di Appello di Messina del 5-12-1989.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che IRRERA Paolo  fu detenuto, nel periodo durante il quale è contestata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”, dal 20-10-1988 al 1-3-1989, data nella quale ottenne gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 15-11-1989.

SANTACATERINA Umberto ha accusato l’IRRERA (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-194) di aver fatto parte del clan “SPARACIO”, per conto del quale “faceva il corriere della droga da Milano a Messina insieme a Rosario SPARACIO”. Il collaboratore ha, quindi, affermato di avere saputo tali circostanze dagli stessi soggetti interessati e di avere avuto anche della droga “da loro”.

Le accuse del SANTACATERINA si presentano, invero piuttosto insoddisfacenti, specie per il fatto che egli non ha chiaramente collocato nel tempo i fatti oggetto del suo racconto e sembra ragionevole supporre che essi si siano verificati ben oltre il termine finale entro il quale va limitato l’accertamento di questa Corte con riferimento ai reati associativi. Il SANTACATERINA ha, infatti, sostenuto di aver appreso le suddette circostanze da soggetti organicamente inseriti nel clan “SPARACIO”, ma ciò rende evidente che i fatti da lui narrati si svolsero solo successivamente alla morte di LEO Giuseppe, avvenuta il 6-9-1990, poiché è dopo tale data egli si avvicinò, per il tramite di DI BLASI Domenico, al clan “SPARACIO”. Ciò sembra avvalorato dal fatto che il SANTACATERINA, riferendosi espressamente a SPARACIO Rosario, ha indicato con maggior precisione il profilo temporale delle sue accuse, affermando (vedi udienza del 1-3-1994) che quest’ultimo si recò a Milano per rifornirsi di droga nel 1990 – 1991 e che, comunque, egli apprese tali fatti solo nel 1991. Le dichiarazioni del collaboratore appaiono, inoltre, del tutto sfornite di riscontri, non venendo adeguatamente corroborate né dalle affermazioni di altri collaboratori di giustizia, né da altri elementi di prova, quali potrebbero ricavarsi, ad esempio, dall’accertamento compiuto con sentenze irrevocabili di condanna per reati del tipo di quelli indicati dal SANTACATERINA o commessi in concorso con altri affiliati.

PARATORE Vincenzo, pur avendo inserito (vedi udienza del 16-1-196) IRRERA Paolo , inteso “pessichedda”, nell’elenco dei soggetti affiliati a SPARACIO, non ha saputo dire nulla sul suo conto, sicché le sue accuse sono ancora più insoddisfacenti di quelle del SANTACATERINA, non essendo in alcun modo giustificabile una simile ignoranza in ordine all’attività illecita svolta per conto del gruppo da un altro affiliato al medesimo sodalizio al quale il dichiarante apparteneva. SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 7-10-1996) ha, poi, addirittura, escluso che IRRERA Paolo  facesse parte del clan da lui diretto, affermando che si trattava di una persona che egli conosceva da tanto tempo e che “era amico di mio fratello”, ma “con me non ha mai avuto a che fare”. VITALE Giovanni  ha, infine, affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che IRRERA, inteso “pessica” svolgeva attività illecite insieme a SPARACIO Rosario  ma ha escluso persino che quest’ultimo fosse un associato.

Di fronte, allora, ad un quadro probatorio del tutto vago, nel quale le fonti di accusa si rivelano scarsamente affidabili, mentre vi sono elementi di prova che appaiono smentire la fondatezza degli addebiti, si impone l’assoluzione dell’imputato da entrambi i reati associativi a lui ascritti, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., stante la contraddittorietà delle fonti, per non aver commesso il fatto.