2.3.5.62. La Boccetta Emanuele
LA BOCCETTA Emanuele è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, anche se solo dal giugno 1986.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina, estorsione tentata continuata, furto, detenzione e porto illegali di armi e munizioni, ricettazione. Vanno, in particolare, menzionate, in quanto relative a fatti delittuosi perpetrati nel periodo di tempo in cui è contestata la partecipazione dell’imputato al clan “SPARACIO”: 1) la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 13-11-1989, che ha condannato il LA BOCCETTA, mediante applicazione di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di tentata estorsione commessa nel marzo 1989, con riferimento alla nota vicenda delittuosa ai danni di BERTUCCIO Antonino e SMEDILE Salvatore, titolari del bar “NUOVO MADISON”, sulla quale ci si è già soffermati quando si è trattato il reato associativo in generale – vedi pag. 298 e segg. - , anche citando un ampio stralcio della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 25-5-1990 a carico dei correi MARCHESE Mario e MENTO Maurizio; 2) la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 27-10-1992 che ha condannato il LA BOCCETTA per i reati di detenzione e porto illegali di arma clandestina e di ricettazione, essendo stato l’imputato sorpreso, la sera del 5 giugno 1989, da una pattuglia del Nucleo Operativo dei Carabinieri, a bordo di un autofurgone al cui interno era stata occultata sotto il sedile di guida una pistola cal. 6,35 con matricola punzonata e colpo in canna; 3) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 19-2-1993, che ha condannato il LA BOCCETTA per il reato di rapina impropria, essendo stato sorpreso a rubare il 16-12-1986 all’interno di una privata abitazione ed avendo, quindi, usato violenza alla proprietaria, tappandole la bocca, al fine di guadagnare la fuga.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LA BOCCETTA Emanuele fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 6-1-1986 al 5-11-1986; dal 16-12-1986 al 3-4-1987; dal 6-6-1989 all’11-1-1990. Sin da qualche giorno dopo il raggiungimento della maggiore età il LA BOCCETTA (nato il 19-5-1968) fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita piena prova della colpevolezza di LA BOCCETTA Emanuele in ordine ai due reati associativi contestati, anche se va affermata la sua responsabilità solo dal marzo 1988.
Il LA BOCCETTA è collaboratore di giustizia e, sentito all’udienza del 13-10-1997 (in precedenza non si era, invece, sottoposto all’esame ed erano stati acquisiti i verbali delle sue dichiarazioni rese al G.I.P. in data 13-5-1993 ed al P.M. in data 6-12-1993, nelle quali, non avendo ancora compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, aveva negato gli addebiti – tali documenti si trovano allegati al verbale dell’udienza del 4-11-1996) ha riferito di essere stato vicino sin dal 1988 ad un gruppo malavitoso diretto da FERRANTE Santi , di cui facevano parte anche TRISCHITTA Pietro e SPARTA’ Antonino. Costoro si trovavano in carcere ed egli venne introdotto nel loro gruppo quando fu arrestato. I soggetti suindicati gli diedero, infatti, “delle commissioni da fare” ed egli, per conto di tale gruppo, appena maggiorenne, quando uscì dal carcere, commise delle rapine, estorsioni ed altri piccoli reati. Alla morte del CAMBRIA, intorno al 1989, entrò a far parte dell’associazione capeggiata da SPARACIO Luigi , rendendosi autore del tentato omicidio di BONASERA Michele, di alcune estorsioni, quale quella al bar MADISON, e dando, inoltre, aiuto logistico ai latitanti del gruppo, ai quali più volte portò delle armi.
Occorre soffermarsi brevemente sul momento nel quale si può ritenere che, anche alla luce delle dichiarazioni del LA BOCCETTA, sia iniziata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”. Il collaboratore ha, infatti, sostenuto di aver fatto parte del clan “SPARACIO” solo del 1989, ma ha ammesso di avere aderito in precedenza ad un altro gruppo composto da FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro e SPARTA’ Antonino. Si è, tuttavia, già osservato, quando si è esaminata la posizione del FERRANTE, che questi, così come il TRISCHITTA, faceva parte del gruppo criminoso diretto da CAMBRIA Placido. E’, allora, evidente che anche le persone vicine al FERRANTE, che compivano attività illecite per conto di quest’ultimo, come il LA BOCCETTA, facevano parte di detto gruppo. Esse davano, infatti, un sistematico e continuativo appoggio, con la loro attività illecita, al conseguimento degli scopi associativi del più ampio sodalizio facente capo al CAMBRIA, a sua volta alleato con quello diretto da SPARACIO Luigi , e ciò non poteva, sotto il profilo del dolo, sfuggire al LA BOCCETTA, il quale, essendo stato più volte detenuto nella Casa Circondariale di Messina, non poteva non essere perfettamente consapevole del ruolo rivestito nella criminalità organizzata dal FERRANTE, che era uno dei rappresentanti in carcere del CAMBRIA, e del significato che assumeva, pertanto, la propria condotta. E’, con ogni probabilità, vero che il LA BOCCETTA non conobbe personalmente lo SPARACIO se non dopo la morte del CAMBRIA, ma ciò non vale certamente ad escludere che egli fosse un affiliato anche prima di tale momento, in quanto ciò dipendeva dall’adozione di un modello organizzativo che favoriva, come si è sottolineato quando si è parlato dell’associazione “SPARACIO” in generale, simili compartimentazioni, ma non importava una reale autonomia dei diversi gruppi operanti nel più ampio clan (vedi, in proposito, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi che verranno ricordate tra breve). Quanto al momento in cui ebbe inizio il rapporto di affiliazione, la pubblica accusa ha ipotizzato che esso potesse farsi decorrere dal giugno 1986. Non sembra, tuttavia, che a tale dato temporale vada attribuito uno specifico significato e forse si è voluto solo sottolineare che in quel periodo l’imputato raggiunse la maggiore età essa, mentre si deve ricordare che CAMBRIA Placido non fu, probabilmente, a capo di un vero e proprio gruppo fin quando, dopo la morte del CAVO’, non “prese posizione”, organizzando gli uomini a lui più vicini ed alleandosi con SPARACIO Luigi . Il LA BOCCETTA partecipò certamente a tale nuova realtà criminosa, non solo per i consolidati legami criminali con il FERRANTE, il TRISCHITTA ed altri soggetti vicini al CAMBRIA, risalenti, per sua stessa ammissione, già ad epoca anteriore alla sua scarcerazione nell’aprile del 1987, ma anche perché il collaboratore ha significativamente affermato di essere stato sempre più coinvolto, man mano che passavano i mesi, nelle attività criminali di tale gruppo. L’affiliazione del LA BOCCETTA e degli altri uomini vicini al CAMBRIA (si ritenga o meno che costoro fossero costituiti in un vero e proprio gruppo anche prima di tale data) al clan “SPARACIO – CAMBRIA” può, pertanto, farsi risalire solo al marzo 1988, successivamente alla morte di CAVO’ Domenico. E’, allora, evidente che, pur avendo il LA BOCCETTA affermato di essere entrato a far parte del clan “SPARACIO” solo dopo la morte di CAMBRIA Placido, avvenuta all’inizio del 1989, egli ha implicitamente fatto riferimento ad una situazione nella quale la sua adesione al gruppo del CAMBRIA importava, pressoché automaticamente, la sua disponibilità ad agire, sin dal marzo del 1988, per il più ampio clan di SPARACIO Luigi , in virtù di quelle sinergie operative già evidenziate tra le articolazioni interne di detto clan, che ben possono qualificare il suo comportamento come quello di un affiliato a quest’ultimo sodalizio.
Le dichiarazioni del LA BOCCETTA costituiscono, in definitiva, una sorta di confessione della sua appartenenza al clan “SPARACIO”, spettando certamente alla Corte e non all’imputato la qualificazione giuridica della condotta e la verifica della sua rispondenza, oltre che alla fattispecie astratta di riferimento, anche alla descrizione che di essa è stata fatta nel capo di imputazione.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del LA BOCCETTA, sia perché accompagnata dall’offerta di un modesto ma significativo contributo conoscitivo in ordine all’associazione della quale si assume che abbia fatto parte, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi precedenti penali e giudiziari, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al LA BOCCETTA, anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.
Così SANTACATERINA Umberto ha
inserito, anche se solo a seguito di contestazione mossagli dal Pubblico
Ministero sulla base del contenuto di precedenti dichiarazioni rese agli
inquirenti (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994), LA
BOCCETTA (del quale è stato erroneamente indicato il nome di battesimo
“Federico”) tra gli affiliati al clan
“SPARACIO”.
PARATORE Vincenzo, ha riferito
(vedi udienza del 16-1-1996) che LA
BOCCETTA Emanuele
, da lui conosciuto personalmente, era un
killer del gruppo “SPARACIO” ed “è stato lui che ha fatto bruciare lo
studio all’avvocato TRACLO’”. Nell’ambito del gruppo “si occupava di
estorsioni e cose varie”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha confermato il contenuto del verbale di dichiarazioni rese agli
inquirenti il 4-3-1994, nelle quali aveva sostenuto che LA BOCCETTA Emanuele
faceva parte del clan “SPARACIO”. Il collaboratore ha,
quindi, specificato che egli lo conobbe
“nel 1989, quando fu arrestato che lo trovarono in possesso di una pistola, (si
tratta del fatto accertato con la citata sentenza della Corte di Appello di
Messina del 27-10-1992) sapevo che era
molto vicino ai latitanti e basta”.
GIORGIANNI Salvatore ha affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che LA BOCCETTA Emanuele faceva parte del gruppo criminoso diretto da SPARACIO Luigi . In seguito il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 4-11-1996) che LA BOCCETTA Emanuele fu una delle persone incaricate di ritirare il “pizzo” dell’estorsione presso la gioielleria di IRRERA Orazio (vedi capo “27” a pag. 1917 e segg.) e fu colui che, mentre egli si trovava latitante insieme a TRISCHITTA Pietro , consegnò loro una pistola che entrambi riconobbero essere la stessa arma utilizzata in altre imprese delittuose del sodalizio.
SPARACIO Luigi
ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996) che LA
BOCCETTA Emanuele
ed
altri soggetti non erano affiliati direttamente a lui ma “erano vicini a
TRISCHITTA Pietro
”. Anch’egli, tuttavia, in
un’occasione, si servì del LA BOCCETTA, per l’omicidio di tale CAMINITI
“che LA BOCCETTA è andato a prelevare, […] e ce lo portò là”. Il
collaboratore ha, in seguito, specificato (vedi udienza del 9-10-1996) che il CAMINITI venne ucciso perché sospettato di aver sottratto della
cocaina che si trovava all’interno di una casa dello stesso SPARACIO; in detta
casa avevano, infatti, trovato ospitalità GIORGIANNI e TRISCHITTA, e “questo
CAMINITI li andava a trovare” (su tale vicenda vi è un cenno anche nelle
dichiarazioni di VITALE Giovanni
). Il collaboratore ha, successivamente, chiarito meglio i rapporti
esistenti tra lui ed i soggetti “vicini” al TRISCHITTA, affermando (vedi
udienza del 15-10-1996) che gli uomini che
“rispettavano TRISCHITTA”, “convogliavano nel mio gruppo”, ma i contatti
con loro li teneva il TRISCHITTA, poiché “io non potevo avere contatti con
tutti”, mentre se “c’era un’occasione, […] da discutere qualche cosa,
parlavo anch’io con questi ragazzi”.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 23-9-1996) ha inserito LA BOCCETTA Emanuele nel novero dei soggetti affiliati al clan “SPARACIO – CAMBRIA”.
MANCUSO Giorgio
(vedi udienza del 24-6-1996) ha
posto il nome di LA BOCCETTA Emanuele
nell’elenco dei soggetti appartenenti al clan “SPARACIO”.
Dall’esame delle dichiarazioni sopra esposte, sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato può, allora, evincersi che LA BOCCETTA Emanuele , sin dal momento in cui CAMBRIA Placido, dopo la morte di CAVO’ Domenico, si alleò con SPARACIO Luigi , fece parte del sodalizio diretto dallo SPARACIO e dal CAMBRIA. E’ stato, infatti, da più parti ribadito, anche solo implicitamente (attraverso il riferimento alla vicinanza dell’imputato al TRISCHITTA), che il LA BOCCETTA fu inserito in quella articolazione di detto clan della quale facevano parte, oltre al FERRANTE, che era a quel tempo, probabilmente, il personaggio più autorevole, anche TRISCHITTA Pietro e SPARTA’ Antonino, entrambi noti malavitosi del rione di Santa Lucia sopra Contesse, vale a dire dello steso quartiere nel quale viveva il LA BOCCETTA. Fu, probabilmente, tale vicinanza con i due soggetti suindicati che favorì, inizialmente, l’inserimento del LA BOCCETTA nel gruppo di CAMBRIA Placido e che segnò anche il suo successivo percorso criminale, rendendo facilmente comprensibili e del tutto plausibili le accuse mosse nei suoi confronti. Essa spiega, infatti, per quale motivo LA BOCCETTA Emanuele abbia svolto in primo luogo una funzione di aiuto logistico ai latitanti del gruppo, tenuto conto che tra questi vi era anche il TRISCHITTA, ed abbia, così, finito con il prestarsi a commettere diversi delitti, trasportando di armi (come la pistola 357 magnum della quale ha parlato il GIORGIANNI), provvedendo a ritirare il “pizzo” di estorsioni i cui proventi spettavano ai suddetti latitanti (come quella ai danni di IRRERA Orazio), cooperando anche nella perpetrazione di un omicidio (quello del CAMINITI) strettamente connesso ad una vicenda poco chiara nella quale erano direttamente interessati il GIORGIANNI ed il TRISCHITTA.
Alla luce dell’esame dei suesposti elementi di prova e tenuto conto che il clan “SPARACIO”, al quale il LA BOCCETTA partecipò, si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sussistono, ad avviso di questa Corte, tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dei reati associativi ascritti all’imputato e va, di conseguenza, affermata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Al LA BOCCETTA non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, della quale mancano i fondamentali requisiti, mentre gli vanno concesse le attenuanti generiche. Va, anzitutto, sottolineato che il comportamento processuale dell’imputato, che ha confessato le proprie colpe, deve essere positivamente valutato, tanto da meritargli la concessione delle attenuanti generiche, anche se solo equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti, ma non è sufficiente da solo per la concessione dell’attenuante speciale, occorrendo che egli abbia dato prova sia della sua dissociazione, quanto del suo decisivo contributo alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso ed alla scoperta dei correi. Per entrambi i suddetti requisiti non può, viceversa, esprimersi una valutazione positiva. Il LA BOCCETTA, secondo quanto egli stesso ha riferito, si è, infatti, reso autore di azioni illecite anche dopo aver compiuto la scelta di collaborare con la giustizia e ciò pone seri dubbi sul suo reale allontanamento dagli ambienti criminali di appartenenza, mentre la sua attività di collaborazione con la giustizia, benché apprezzabile, non appare, nel suo complesso, decisiva per un’efficace lotta a tale fenomeno criminoso, anche perché intervenuta in presenza di numerose altre fonti di prova, così da risultare di limitatissima utilità anche per l’accertamento delle responsabilità individuali dei correi.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.