2.3.5.63. La Rosa Francesco
LA ROSA Francesco è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, oltraggio a pubblico ufficiale, guida senza patente, detenzione illegale di armi e munizioni, violazione delle misure di prevenzione, associazione per delinquere, rapina. L’unico fatto accertato con sentenza definitiva di condanna, che risulta commesso nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione di LA ROSA Francesco al clan “SPARACIO”, è, però, quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-12-1988, che ha condannato l’imputato per il reato di detenzione di arma clandestina, avendo i Carabinieri di Messina, in data 19-5-1988, nel corso di una perquisizione domiciliare, rinvenuto in una verandina di pertinenza della casa di abitazione del LA ROSA, una pistola calibro 8 con otto cartucce e matricola abrasa. Va, altresì, menzionata la sentenza della Corte di Assise di Catania del 26-11-1992 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69”, ha condannato l’imputato per aver fatto parte dell’associazione per delinquere denominata clan “COSTA”. Lo stesso imputato è stato, viceversa, assolto con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, all’esito del processo cosiddetto “dei 290”, dall’accusa di aver fatto parte di detta associazione nel periodo successivo a quello preso in considerazione nel processo “dei 69”, vale a dire a decorrere dal 30-9-1982.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LA ROSA Francesco fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1985 ad altra data che, per l’incompletezza dei dati, risulta impossibile indicare con certezza, anche se dalla lettura della sentenza emessa nel processo “dei 290” sembra che l’imputato sia stato scarcerato il 31-7-1986; successivamente venne nuovamente ristretto in carcere dal 22-7-1987 al 6-10-1987 e poi dal 18-5-1988 al 23-2-1990. Quanto ai luoghi di carcerazione, risulta che fino al 6-10-1987 il LA ROSA venne ristretto nella Casa Circondariale di Rovigo, mentre nel periodo successivo nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento LA ROSA Francesco è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestato al capo “22” della rubrica, in relazione ad un’attività di spaccio commessa sino a tutto il 1992 (vedi pag. 2181 e segg.), fatto per il quale è stato condannato.
SANTACATERINA Umberto ha affermato che (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) LA ROSA Francesco , cognato dei fratelli GENOVESE, Raffaele e Antonino, faceva parte del clan “SPARACIO” e all’interno del gruppo “si occupava dell’estorsione e della droga a Camaro”, oltre che di rapine. Quanto alle estorsioni “aveva un cantiere all’Annunziata alta” e “pigliava il pizzo lì”; quanto alle rapine, “ne ha commessa una a Ganzirri alla banca insieme a due incensurati”; quanto alla droga, il collaboratore, come si è visto quando si è esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato a lui contestato nel capo “22” della rubrica, lo ha accusato di aver fatto parte di quelle persone che svolgevano l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienze del 4-2-1994, del 7-2-1994 e del 1-3-1994) che sapeva che il LA ROSA spacciava stupefacenti in quanto questi “mi diceva a me se io la volevo la roba da lui”; inoltre “quando salivo io dove abitava lui a Camaro, […] vedevo che lui spacciava”.
PARATORE Vincenzo ha inserito (vedi udienza del 16-1-1996) LA ROSA Francesco nell’elenco di persone facenti parte del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, specificato che questi si occupava “di estorsioni, di spaccio di sostanze stupefacenti”. Il collaboratore ha affermato che conosceva l’imputato personalmente perché era stato detenuto insieme a lui ed ha ricordato, in particolare che furono il LA ROSA ed il FERRANTE, che gli dissero in carcere che GENOVESE Raffaele era disponibile ad uccidere MESSINA Rosario. Con specifico riferimento all’attività svolta dall’imputato nel traffico di droga il PARATORE ha, anzitutto (vedi udienza del 15-1-1996), elencato il nominativo di LA ROSA Francesco tra quelli di coloro che nell’ambito del clan “SPARACIO” provvedevano alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti”. Ha, nondimeno, aggiunto successivamente (vedi udienza del 10-4-1996) che egli non lo vide mai spacciare, né gli diede mai della droga, ma era al corrente del fatto che il LA ROSA trafficasse con la droga, in quanto “lo sapevo sia da altre persone che dalla sua bocca, che questa droga la spacciava, diciamo, al rione Camaro, […]. Molte volte in carcere, diciamo, mi trovavo in discussione con lui sul fatto dello spaccio della droga, […] e io stesso gli dicevo che se aveva bisogno, diciamo, di droga, non so, poteva andare da SPARACIO o poteva chiedere direttamente a me che gliel’avrei mandata”.
GIORGIANNI Salvatore ha indicato (vedi udienza del 25-10-196) LA ROSA Francesco tra gli affiliati al clan “SPARACIO” ed ha, quindi, dichiarato, in sede di controesame, (vedi udienza dell’11-4-1996) che “LA ROSA Francesco era molto amico sempre con VADALA’, è cognato con GENOVESE Raffaele ” ed era dedito nell’ambito del clan “SPARACIO” all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il collaboratore ha, infine, riferito che una volta, intorno al 1986, 1987 egli diede della droga a GENOVESE Antonino , che si recò fino a casa sua e che egli sapeva che spacciava la droga insieme a LA ROSA Francesco . Come si è già osservato a quando si è esaminata la posizione di GENOVESE Antonino , si tratta, tuttavia, di un episodio che è da ritenere al di fuori dell’imputazione in esame e che appare, pertanto, di nessuna utilità per la prova della fondatezza dell’accusa, poiché riferibile ad uno spaccio di stupefacenti estraneo all’attività criminosa svolta dal clan “SPARACIO”, al quale il GIORGIANNI si affiliò solo nel 1988, mentre, all’epoca della vicenda narrata, quest’ultimo operava ancora all’interno del gruppo diretto da D’ARRIGO Marcello .
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato LA ROSA Francesco nel novero degli appartenenti al clan “SPARACIO”, ma ha precisato di averlo conosciuto personalmente solo nel 1989, mentre sino ad allora sapeva soltanto che era un affiliato.
SPARACIO Luigi ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996) che LA ROSA Francesco faceva parte del suo clan ed ha, quindi, affermato, con specifico riferimento ai soggetti che spacciavano la droga nell’ambito del sodalizio da lui diretto (vedi udienza dell’8-10-1996) che “nella zona di Camaro c’era Francesco LA ROSA che spacciava, ma la droga gliel’ho data io a LA ROSA”. Il collaboratore ha, successivamente, chiarito (vedi udienze del 14-10-1996 e del 16-10-1996) che nella zona di Camaro vi era FERRANTE Santi che si interessava dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma essendo questi detenuto, egli consegnava la droga al nipote di FERRANTE Santi , PULIO Salvatore, il quale, poi, “gliela dava a Franco LA ROSA gliela dava a GENOVESE”, “tante volte mi ha fatto il corriere per dargliela a LA ROSA Francesco ”. Il LA ROSA era, infatti, un associato della famiglia “COSTA” sin dall’inizio del 1981 “e poi lui è rimasto vicinissimo a FERRANTE, […] perciò, a sua volta, […] era vicino a noi, io gli ho mandato diverse volte dell’eroina per spacciarla”. Lo SPARACIO ha, infine, specificato che “io gliela davo a PULIO Salvatore e PULIO gliela mandava a lui, gliela portava a lui, […] e poi una volta è venuto pure lui a casa mia”. Egli sapeva “che la roba arrivava a LA ROSA”, cui mandava la sostanza stupefacente “perché sapevo che lui era vicino a Santi FERRANTE, diciamo, era un affiliato di Santi FERRANTE, […] che a sua volta era un mio affiliato”.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha confermato il contenuto di sue dichiarazioni rese agli inquirenti, nelle quali aveva affermato che l’imputato faceva parte del clan “SPARACIO”.
L’imputato LA ROSA Francesco , sentito all’udienza del 6-11-1996, ha negato l’addebito osservando che egli, dopo le scarcerazioni per decorrenza del termine di custodia preventiva nel cosiddetto maxiprocesso “dei 290”, avvenute nel luglio 1986, andò in soggiorno obbligato a Rovigo fino alla fine del 1987 o agli inizi del 1988, quando fece ritorno a Messina, dove venne arrestato per la detenzione di una pistola trovata dalle forze dell’ordine nel balcone di casa sua (il LA ROSA è stato condannato, come si è visto, per tale fatto, avvenuto il 18-5-1988, con sentenza del Tribunale di Messina del 28-6/15-7-1988, riformata solo in ordine all’entità della pena dalla Corte di Appello di Messina in data 16-12-1988/24-1-1989, ed ormai divenuta irrevocabile) e rimase in carcere sino al 23 marzo 1990 (in realtà si tratta del 23-2-1989). Ha ammesso di aver conosciuto SPARACIO Luigi nel 1981, ma ha negato di aver avuto mai rapporti con lui. Ha ammesso, inoltre, di essere cognato di GENOVESE Raffaele e GENOVESE Antonino e di essere legato da un rapporto di amicizia con FERRANTE Santi . Ha, infine, precisato di abitare nei pressi della piazzetta di Camaro San Luigi, in un’antica casetta cadente.
Ritiene questa Corte che, sulla base delle superiori dichiarazioni, sia stata pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato LA ROSA Francesco . Le accuse, invero generiche, formulate da SANTACATERINA Umberto, hanno trovato, infatti, inequivocabile riscontro in quelle degli altri collaboratori suindicati, che rivestono tutte sufficiente attendibilità, provenendo da soggetti che erano organicamente inseriti, anche in posizione di vertice, nel sodalizio criminoso del quale si assume che abbia fatto parte l’imputato. Può, infatti, ritenersi certo che il LA ROSA faceva parte di quel gruppo di persone che abitavano nel rione di Camaro e che erano vicine a FERRANTE Santi . Le esplicite affermazioni di SPARACIO Luigi , che ha chiarito i rapporti esistenti tra lui ed il LA ROSA, nonché tra il LA ROSA ed il FERRANTE, hanno trovato, infatti, piena conferma in quelle di PARATORE Vincenzo, il quale ha ricordato un episodio svoltosi nella casa Circondariale di Messina, quello nel quale gli venne comunicata la disponibilità di GENOVESE Raffaele ad uccidere MESSINA Rosario, dove il LA ROSA si trovò, significativamente, al fianco di FERRANTE Santi in una tipica attività di governo del clan, che i diversi sodalizi riuscivano ad effettuare all’interno della struttura carceraria, anche attraverso la progettazione e l’organizzazione di gravi delitti. Va, d’altronde, osservato che il PARATORE era molto vicino, come si è visto più volte in precedenza (vedi, ad esempio, quello che si è detto quando si è trattato il capo “21” di imputazione a pag. 2168 e segg.) a FERRANTE Santi , che apparteneva, all’interno del clan “SPARACIO”, al medesimo gruppo facente capo al CAMBRIA e che egli conosceva da vecchia data, avendo consumato insieme a lui, alcuni anni prima, delle azioni delittuose. Non può, allora, sorprendere che il PARATORE abbia avuto notizie precise in ordine alla collocazione criminale del LA ROSA nell’ambito del clan “SPARACIO”, a prescindere dalla sua conoscenza di specifiche attività illecite poste in essere dall’imputato. Lo stesso LA ROSA non ha, d’altronde, potuto negare di aver intrattenuto rapporti di amicizia con il FERRANTE, mentre ha escluso solamente che tali rapporti avessero natura illecita, pur non avendo potuto sfuggirgli che tale ammissione potesse senza dubbio considerarsi un elemento sintomatico del fatto che egli apparteneva alla medesima area criminale della quale il FERRANTE faceva parte. Non vi è dubbio, poi, che il FERRANTE, come si è già osservato quando si è esaminata la sua posizione con riferimento al reato associativo, faceva parte del gruppo criminoso diretto da CAMBRIA Placido e che, di conseguenza, anche le persone a lui vicine appartenevano al medesimo gruppo, come può, d’altronde, facilmente desumersi dalle numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno inserito i nomi di soggetti vicini al FERRANTE, tra i quali anche il LA ROSA, nell’elenco degli affiliati al clan “SPARACIO”, del quale il gruppo di CAMBRIA Placido era un’articolazione interna. Il LA ROSA doveva essere, peraltro, sotto il profilo del dolo, perfettamente consapevole di ciò, poiché, prima ancora della nascita dei diversi clan, era stato un affiliato alla famiglia “COSTA” (come è stato accertato con la citata sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania all’esito del processo “dei 69”) e ciò lo aveva certamente posto in condizione di cogliere quale ruolo rivestisse il FERRANTE nella criminalità organizzata messinese e quali fossero i suoi legami con il CAMBRIA. Quanto al momento in cui ebbe inizio il rapporto di affiliazione, si deve ricordare che CAMBRIA Placido non fu, probabilmente, a capo di un vero e proprio gruppo fin quando, dopo la morte del CAVO’, non “prese posizione”, organizzando gli uomini a lui più vicini ed alleandosi con SPARACIO Luigi . L’affiliazione del LA ROSA e degli altri uomini vicini al CAMBRIA (si ritenga o meno che costoro fossero costituiti in un vero e proprio gruppo anche prima di tale data) al clan “SPARACIO – CAMBRIA” può, pertanto, farsi risalire solo al marzo 1988, successivamente alla morte di CAVO’ Domenico. Va, da ultimo, evidenziato che le dichiarazioni dei diversi collaboratori (più approfonditamente analizzate quando si è esaminata l’accusa di cui al capo “22”), secondo cui il LA ROSA era prevalentemente dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, si riferiscono, verosimilmente, ad un periodo di tempo successivo rispetto a quello entro il quale va compiuto l’accertamento giurisdizionale con riferimento ai due reati associativi. Il LA ROSA fu, infatti, ristretto in carcere durante tutto il tempo nel quale sarebbe stato affiliato al clan “SPARACIO” e fu, pertanto, nell’impossibilità di svolgere in tale periodo una simile attività illecita (nessuno ha, infatti, sostenuto che il LA ROSA spacciasse in carcere). Esse, tuttavia, forniscono un non secondario elemento sintomatico della sussistenza del rapporto associativo anche nel periodo in esame e, sotto questo profilo, non sono certo irrilevanti, poiché attestano l’esistenza di legami criminali, certamente risalenti ad un’epoca anteriore alla scarcerazione dell’imputato, i quali, però, poterono esplicarsi pienamente e costituire la presupposto per la perpetrazione della suddetta attività criminosa solo dopo che il LA ROSA ottenne nuovamente la libertà. La fondatezza dell’accusa non viene, infine, smentita dalla circostanza che nel periodo suindicato l’imputato, trovandosi detenuto, non diede alcun contributo causale alla vita dell’associazione. Tale conclusione muove, infatti, da premesse errate, poiché, come si è più volte osservato, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, come, peraltro, rendono evidente le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. In una situazione nella quale i rapporti di forza all’interno del carcere, cui si è fatto cenno sopra, sono condizionati anche dal numero degli adepti che vi si trovano ristretti, la comunione di vita durante la detenzione, che si manifesta agli occhi degli altri reclusi come rapporto di affiliazione, costituisce, allora, un concreto ed efficace contributo causale alla vita di un gruppo criminoso come quello in esame, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. Va, in proposito, osservato che il singolo può avere convenienza ad instaurare o mantenere il vincolo associativo, anche in assenza di un concreto attuale contributo al perseguimento dei fini dell’associazione, potendosi porre nella prospettiva della sua partecipazione ad attività criminali dopo la scarcerazione, come nel caso del LA ROSA, il quale, non appena ne ebbe l’opportunità, ha iniziato a delinquere spacciando sostanze stupefacenti in stretto collegamento con SPARACIO Luigi , fatti sui quali è sufficiente richiamare quello che si è detto a proposito del capo “22” di imputazione.
Le convergenti dichiarazioni dei suindicati collaboratori non possono, allora, lasciare dubbi sulla fondatezza dell’ipotesi avanzata dalla pubblica accusa con riferimento all’imputato LA ROSA Francesco , del quale va, pertanto, affermata la responsabilità in ordine ad entrambi i reati associativi a lui ascritti. Si è visto, infatti, che il clan “SPARACIO”, al quale l’imputato partecipò, si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché il LA ROSA va ritenuto colpevole per entrambi i reati. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, nondimeno che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal marzo 1988, periodo nel quale, dopo la morte di CAVO’ Domenico, si realizzò, come si è detto, l’unione del gruppo diretto da CAMBRIA Placido con il clan “SPARACIO”, mentre per il periodo antecedente, per il quale vi sono numerosi elementi attestanti la partecipazione di LA ROSA Francesco ad altra organizzazione criminale, almeno per il periodo in cui era ancora operante la famiglia “COSTA”, si può fondatamente affermare che la condotta contestata all’imputato, pur non integrando il reato a lui ascritto, possa essere interpretata come adesione ad un gruppo associativo diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, sicché vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-12-1988, irrevocabile il 20-12-1988, che ha condannato l’imputato per la detenzione illegale di un’arma clandestina.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.