2.3.5.64. La Spada Antonino
LA SPADA Antonino è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, diserzione, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, estorsione tentata continuata, danneggiamento, violazione della disciplina degli stupefacenti, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine, associazione per delinquere. Solo un dei fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità dell’imputato risulta, tuttavia, commesso nel periodo in cui si assume che questi fece parte del clan “LEO”, ed è quello accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-7-1987 che ha condannato il LA SPADA in concorso con tale VITA Giovanni per un tentativo di estorsione compiuto nel gennaio 1987 ai danni dei coniugi D’AMICO Luigi e PELLEGRINO Maria, titolari di un esercizio di vendita e di un laboratorio di tappezzeria in via Santa Marta a Messina. Va, poi menzionata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha condannato il LA SPADA affermando che questi era affiliato all’associazione per delinquere denominata “famiglia COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che, nel periodo preso in considerazione per i reati associativi, l’imputato fu detenuto dal 29-4-1985 al 20-12-1986; dal 30-1-1987 al 22-12-1987; dal 22-3-1988 al 26-12-1990. Lo stesso fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
SANTACATERINA Umberto, interrogato in ordine a cosa sapesse su LA SPADA Antonino, ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) che questi era il cognato di VENTURA Salvatore ed aveva partecipato all’omicidio AUGLIERA insieme a SURACE Salvatore. Il collaboratore, chiamato, quindi, a parlare degli affiliati al clan “LEO” (vedi udienza del 9-2-1994) ha affermato che il LA SPADA faceva parte del gruppo “LEO” e “poi è passato con SURACE Salvatore”. All’interno del gruppo si occupava di droga, omicidi (ma in proposito non ha saputo indicare altri fatti oltre all’omicidio AUGLIERA) ed “estorsioni in vari cantieri”. In sede di controesame (vedi udienza del 1-3-1994) il SANTACATERINA, sollecitato dal difensore dell’imputato, ha cercato di chiarire la collocazione criminale del LA SPADA, affermando che “lui era associato con LEO Giuseppe, però era amico anche di SURACE Salvatore, che facevano delle rapine assieme; siccome è il cognato di LA SPADA (si tratta di un evidente lapsus, in quanto il collaboratore intendeva chiaramente riferirsi al VENTURA), era con LEO Giuseppe, lui era un poco con LEO Giuseppe e un poco con SURACE Salvatore”. Nel periodo successivo, “dal ’90 in poi, come ha passato suo cognato nel gruppo “SPARACIO” è passato anche lui”.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha inserito LA SPADA Antonino
nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”.
MANCUSO Giorgio
(vedi udienza del 24-6-1996) ha, parimenti, indicato il nome di LA SPADA Antonino
nell’elenco dei soggetti aderenti al gruppo “LEO”.
LEO Giovanni
(vedi udienza del 24-7-1996), pur non avendo inizialmente
indicato il LA SPADA come un affiliato, ha, successivamente affermato che pure
lui faceva parte del clan diretto dal
fratello LEO Giuseppe.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 2-5-1995) ha affermato che LA SPADA Antonino faceva parte del clan “LEO”.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 9-10-1996) ha inserito LA SPADA Antonino nel novero dei soggetti appartenenti al clan “LEO”.
SPARACIO Luigi
ha indicato, anche se solo a seguito di contestazione del
Pubblico Ministero sulla base di precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, il
nome di LA SPADA Antonino
tra
quelli di coloro che facevano parte del clan “LEO”.
PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 4-2-1996) che LA SPADA Antonino faceva parte del clan “LEO”, era il cognato di VENTURA Salvatore e VENTURA Carmelo e “anche lui, diciamo, è un killer, traffica in sostanze stupefacenti, estorsioni, diciamo, tutto quello che…”. In sede di controesame, interpellato in base a quali elementi collocasse il LA SPADA nell’ambito del clan “LEO”, il PARATORE ha affermato (vedi udienza del 12-4-1996) che egli non ebbe mai alcun rapporto con il LA SPADA, ma “sapevo soprattutto che era cognato di VENTURA Salvatore e VENTURA Carmelo ” e “sapevo che era un personaggio che magari sparava”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato, anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 5-4-1994, che LA SPADA Antonino faceva parte del clan “LEO”, ma ha chiarito che egli lo conobbe in carcere solo nel 1989.
GIORGIANNI Salvatore ha affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che LA SPADA Antonino faceva parte del clan “LEO” ed ha, quindi, specificato, in sede di controesame, che egli lo aveva incontrato in carcere e “percepiva i soldi come gli altri detenuti (ma poi preciserà che tale circostanza “si sapeva così, da voce”), era nel piano con LEO Giuseppe, ha fatto un tentato omicidio insieme a GUARNERA Lorenzo , che me l’ha raccontato pure GUARNERA questo, che hanno sparato a una persona lui e il LA SPADA e, comunque, io da fare con lui ho avuto solo per droga: pure all’interno del carcere gli abbiamo dato della droga”.
L’imputato LA SPADA Antonino , esaminato all’udienza dell’8-11-1996, ha negato di aver fatto parte di un’associazione criminosa capeggiata da LEO Giuseppe ed ha sottolineato di essere stato quasi sempre detenuto nel periodo in cui si assume che egli avrebbe aderito a detta associazione, avendo goduto solo di quattro o cinque mesi di libertà tra il 1984 ed il 1990. Il LA SPADA ha, quindi, ammesso di essere stato un tossicodipendente e di avere per tale motivo commesso dei reati. Ha, infine, confermato di essere cognato dei coimputati VENTURA Carmelo e VENTURA Salvatore , avendone sposato la sorella.
Ritiene questa Corte che l’accusa mossa a LA SPADA Antonino di aver fatto parte del clan “LEO” non sia adeguatamente provata. Va, in primo luogo, osservato che i collaboratori di giustizia sentiti al dibattimento, alcuni dei quali, peraltro, (LEO Giovanni , VENTURA Salvatore , MANCUSO Giorgio , COSTANTINO Giovanni ) appartenenti al medesimo sodalizio al quale si assume che l’imputato sia stato affiliato, hanno tutti unanimemente sostenuto che il LA SPADA aderì a detto clan, ma non hanno indicato alcuna circostanza idonea a corroborare tale accusa o a fondare adeguatamente una simile valutazione, mentre solo alcuni di loro si sono limitati a ricordare che il LA SPADA era il cognato dei fratelli VENTURA, i quali, a loro volta, facevano parte, in posizione di rilievo, del sodalizio criminoso diretto da LEO Giuseppe. GIORGIANNI Salvatore ha, invero, fornito qualche ulteriore elemento di conoscenza, affermando, in particolare, che il LA SPADA era regolarmente stipendiato dal clan “LEO”, ma ha anche chiarito di non possedere notizie precise su tale punto, in quanto egli apparteneva ad un diverso clan, e di essersi basato essenzialmente su voci carcerarie. Il GIORGIANNI ha, anzi, riferito, una circostanza che sembra contraddire l’esistenza di un rapporti di affiliazione del LA SPADA al clan “LEO”, poiché ha sostenuto che egli stesso, fornì all’imputato droga in carcere per uso personale. Sembra, infatti, illogico che il LA SPADA, per soddisfare il proprio bisogno di droga, si sia rivolto ad un soggetto, quale il GIORGIANNI, che apparteneva ad un clan contrapposto al sodalizio diretto da LEO Giuseppe, e non a soggetti affiliati al suo stesso clan. Sorge, allora, il dubbio che le diverse accuse non muovano da precisi elementi di conoscenza, ma derivino esclusivamente dalla circostanza che l’imputato, già inserito nella criminalità organizzata messinese, aveva stretto rapporti di natura familiare con due dei maggiori esponenti del clan “LEO”. Ciò deve dirsi anche a proposito delle dichiarazioni, invero, un po’ più dettagliate, di SANTACATERINA Umberto. Questi è stato il primo collaboratore a tracciare l’organigramma dei diversi clan operanti nella città di Messina e apparteneva anche lui al clan “LEO”, sicché le sue accuse nei confronti dell’imputato si presentano, ad un primo sommario esame, del tutto affidabili, sia perché risulta remoto il pericolo che siano frutto di rielaborazioni o condizionamenti, sia perché provengono da un soggetto che dovette essere ben informato di tali fatti. Analizzando, tuttavia, il tenore delle suesposte dichiarazioni, si scopre che anche queste sono del tutto insoddisfacenti. Il SANTACATERINA non ha, infatti, saputo chiarire adeguatamente quale fosse la collocazione criminale del LA SPADA, affermando che questi era vicino sia a LEO Giuseppe che a SURACE Salvatore. Orbene, una simile dichiarazione tradisce la superficialità delle conoscenze del collaboratore, che sono, probabilmente riferibili ad un momento anteriore alla nascita del clan “LEO”, quando sia LEO Giuseppe che SURACE Salvatore erano esponenti di primo piano della famiglia “COSTA”, in sostanziale accordo tra loro. Non può, invero, dubitarsi che LA SPADA Antonino era nella famiglia “COSTA” particolarmente vicino a SURACE Salvatore. Tale circostanza si evince, infatti, prima ancora che dalle dichiarazioni del SANTACATERINA, dalle risultanze probatorie acquisite nel processo cosiddetto “dei 290” e brevemente riassunte nella sopra citata sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990, che ha condannato il LA SPADA per aver fatto parte di detto clan. Si legge, infatti, in tale sentenza, che “IANNELLI ha indicato l’imputato come membro dell’organizzazione di SURACE Salvatore e la teste PUGLISI Adele ha aggiunto che il LA SPADA faceva da autista al SURACE stesso e spacciava droga nel rione Provinciale”. Si è già visto, però, quando si è tracciato un quadro storico della criminalità organizzata messinese (vedi pag. 201 e segg.), che, nel corso del maxiprocesso “dei 290”, il COSTA volle assegnare al SURACE la direzione del gruppo criminoso operante nella zona del villaggio Aldisio, in chiara opposizione a LEO Giuseppe, il quale aveva in detto quartiere il centro dei propri interessi. Ciò fa, allora, comprendere come i rapporti tra il SURACE ed il LEO, in quel periodo, al tramonto della famiglia “COSTA”, non furono più quelli armoniosi di un tempo e sembra, pertanto, difficilmente immaginabile che quando LEO Giuseppe decise, anche in conseguenza della superiore decisione del COSTA, di rendersi indipendente ponendosi a capo di un proprio gruppo autonomo dalla famiglia “COSTA”, il LA SPADA abbia potuto aderire a questa nuova realtà criminale, mantenendo i vecchi legami con SURACE Salvatore. L’affermazione del SANTACATERINA risulta, allora, incoerente e, verosimilmente, il collaboratore ha operato una sovrapposizione di ricordi e di valutazioni narrando ciò che sapeva sul LA SPADA senza prestare alcuna attenzione al fatto che si trattava di vicende risalenti ad un tempo anteriore rispetto a quello oggetto di accertamento nel presente processo. Anche l’omicidio AUGLIERA, indicato dal SANTACATERINA come espressione dell’attività criminosa svolta dal LA SPADA al servizio del clan “LEO” si rivela, allora, un riferimento incongruo, poiché l’asserita partecipazione di SURACE Salvatore a detto fatto di sangue, insieme al LA SPADA, fa ragionevolmente escludere (a prescindere dalla circostanza che il SANTACATERINA non ha in alcun modo precisato in che epoca sarebbe avvenuto tale omicidio) che esso sia stato commesso nell’ambito delle iniziative illecite del clan “LEO”. Gli elementi di conoscenza forniti dal collaboratore non si prestano, di conseguenza, a dare concretezza alle sue accuse, ma confermano, al contrario, l’ipotesi prima avanzata che il SANTACATERINA abbia riferito circostanze idonee, eventualmente, a qualificare la condotta dell’imputato nell’ambito del clan “COSTA”, sodalizio al quale certamente questi aderì, ma non anche a provare la sua partecipazione al clan “LEO”. In definitiva, sembra che anche il SANTACATERINA, al pari degli altri collaboratori prima menzionati, abbia desunto l’esistenza del rapporto di affiliazione dell’imputato a quest’ultimo sodalizio dalla sola circostanza che il LA SPADA divenne il cognato dei noti malavitosi VENTURA Salvatore e Carmelo, con ciò avvicinandosi, già solo per rapporti di natura familiare, ad esponenti del clan “LEO” ed appare, a tal proposito, significativo che egli, chiamato a riferire ciò che sapesse sul conto dell’imputato, ha esordito ricordando proprio tale rapporto di affinità, quasi a volerne sottolineare la rilevanza, mentre non ha ricordato altri fatti significativi. Non può, invero, negarsi che i sodalizi oggetto di esame nel presente processo, pur non essendo strettamente strutturati su base familiare, valorizzavano tal tipo di legami che apparivano idonei a rinsaldare la coesione del gruppo, sicché la circostanza che il LA SPADA fosse cognato dei fratelli VENTURA assume, senza dubbio, una valenza indiziaria non secondaria per la prova dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, ma non è certamente sufficiente per affermare la colpevolezza dell’imputato. Le dichiarazioni del SANTACATERINA, che si fondano, secondo quanto si è sopra evidenziato, pressoché esclusivamente, su tale elemento presentano, pertanto, un limitato valore probatorio e non possono, comunque, ritenersi adeguatamente riscontrate da altre dichiarazioni, quali quelle sopra esaminate che pure si basano, verosimilmente, su tale elemento di conoscenza. Va, in secondo luogo, osservato che il LA SPADA è stato detenuto per quasi tutto il periodo nel quale si assume che partecipò al clan “LEO”. Si è già rilevato più volte che la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale, in quanto l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. La comunione di vita durante la detenzione, cui hanno fatto riferimento, espressamente o implicitamente, i diversi collaboratori nell’affermare che il LA SPADA faceva parte del clan “LEO”, non può essere, tuttavia, ritenuta, ad avviso di questa Corte, da sola sufficiente ad attestare in modo univoco il rapporto di affiliazione, ancorché si manifesti come tale agli occhi degli altri reclusi, quando ad essa non corrisponda qualche ulteriore elemento in base al quale si possa affermare che il soggetto diede, anche in carcere, un concreto ed efficace contributo causale alla vita del gruppo criminoso. Occorre, invero, accertare fondamentalmente, secondo quanto si è visto quando si è esaminata quale sia la condotta punibile nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, se gli altri affiliati abbiano fatto preventivo e pieno affidamento nel contributo del singolo recluso alla realizzazione degli scopi dell’associazione, anche a prescindere dalla perpetrazione di singoli delitti. In tale indagine le dichiarazioni degli altri affiliati al medesimo clan rivestono, normalmente, grandissima importanza, ma nella situazione in esame non risultano del tutto affidabili, poiché vi è il rischio elevato che il legame di tipo familiare, prima evidenziato, con i fratelli VENTURA, che può avere anche spinto il LA SPADA ad appoggiare questi ultimi, mentre si trovavano insieme a lui in carcere, nei rapporti con gli altri reclusi, sia stato erroneamente interpretato come segno della sua disponibilità ad agire nell’interesse del clan. Ci si deve, pertanto, limitare ad esaminare la condotta del LA SPADA nei periodi di libertà, poiché la eventuale perpetrazione di reati nell’interesse del sodalizio può certamente essere ritenuta elemento sintomatico di una perdurante disponibilità ad offrire il proprio apporto alle sorti del clan, la quale non aveva potuto concretizzarsi in precedenza solo a causa dello stato di detenzione. Nel caso di specie, tuttavia, le condanne subite dall’imputato non appaiono chiaramente riconducibili alle attività illecite del clan “LEO”, poiché l’estorsione accertata con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 7-7-1987 fu commessa in concorso con un soggetto che non risulta fosse inserito in detto sodalizio, mentre la successiva condanna con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Messina del 23-1-1992, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riguarda un singolo episodio delittuoso nel quale il LA SPADA vendette a BELFIORE Giuseppe, nel dicembre del 1991, una dose di eroina, espressione, verosimilmente, della condizione di tossicodipendente dell’imputato, piuttosto che della sua appartenenza a pericolose organizzazioni criminali. Va, infine, rilevato che GIORGIANNI Salvatore ha accusato l’imputato di aver perpetrato un tentato omicidio in concorso con GUARNERA Lorenzo . Si tratta, con ogni probabilità, del tentato omicidio di CALDERONE Giuseppe, avvenuto il 16-6-1990, fatto per il quale il GUARNERA è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 6-12-1993. In tale sentenza si legge che, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, le indagini si indirizzarono inizialmente pure sul LA SPADA, ma il G.I.P., con sentenza del 28-3-1990, dichiarò non luogo a procedere nei confronti di quest’ultimo per non aver commesso il fatto. Non può, nondimeno, ad avviso di questa Corte, attribuirsi alle dichiarazioni del GIORGIANNI grande rilievo per la prova dell’affiliazione dell’imputato al clan “LEO”, poiché le sue accuse in relazione a tale grave fatto di sangue, del tutto generiche e, sotto molti aspetti, insoddisfacenti (non è chiaro come il GIORGIANNI abbia potuto apprendere i particolari del fatto da un soggetto, GUARNERA Lorenzo, che apparteneva ad un clan diverso dal suo), non rivestono, in presenza di una sentenza di proscioglimento, sufficiente affidabilità. Le laconiche dichiarazioni del collaboratore non forniscono, peraltro, neppure gli essenziali elementi di conoscenza per poter valutare se tale fatto delittuoso qualifichi la condotta del LA SPADA come quella di un affiliato al clan “LEO” o si iscriva in diverse dinamiche criminali.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti, per non aver commesso il fatto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., non essendo state le accuse mosse nei suoi confronti, pur se valutate insufficienti per l’accertamento giurisdizionale di responsabilità, smentite da altre fonti.