2.3.5.65. Leardo Luigi
LEARDO Luigi è accusato di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penali, essendo stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 5-10-1988, per i reati di detenzione d’arma con matricola abrasa e di ricettazione della suddetta arma. Si legge, infatti, nella suindicata sentenza che, a seguito di perquisizione eseguita il 5-4-1988 da agenti della Questura di Messina, nell’esercizio di rivendita di bombole di gas domestico gestito da GIUFFRE’ Grazia, moglie del LEARDO, fu rinvenuta una pistola calibro 38 special con matricola abrasa, completa di cartucce, mentre altra arma, quest’ultima regolarmente denunciata, fu trovata nel corso di altra perquisizione in casa della GIUFFRE’.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LEARDO Luigi fu detenuto in carcere, nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 13-4-1988 all’11-5-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre fu del tutto liberato il 5-10-1988.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) ha indicato LEARDO Luigi (erroneamente chiamato LEARDI Gino), inteso Gino “bombolaro”, soprannome che deriva dal fatto che ha un negozio di bombole in via Palermo, nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che era una di quelle persone delle quali MARCHESE Mario “si fidava”. Il LEARDO si occupava “di estorsione e di omicidio; praticamente se non c’era il MARCHESE era lui…, che andavano da lui” e svolgeva, pertanto, le funzioni di vice del capo. Era interessato, altresì, al traffico di sostanze stupefacenti, come egli aveva appreso in carcere nel 1992 da CORDIMA (risulta da attestato della Direzione della Casa Circondariale di Messina che dal 23-7-1992 al 12-8-1992 i detenuti CORDIMA Franco e SANTACATERINA Umberto hanno condiviso la cella N. 48 del 2° piano “camerotti” – vedi documento N. 60 acquisito con ordinanza del 19-7-1997). Si trattava di uno spaccio di “grosso livello”, che il LEARDO realizzava rifornendosi da un calabrese, tale Pasqualino, che in seguito venne “arrestato alla Caronte […] con mezzo chilo di eroina”. In sede di controesame il SANTACATERINA ha specificato (vedi udienza del 28-2-1994) che egli, comunque, non ebbe mai modo di frequentare il LEARDO. Va immediatamente evidenziato che le accuse del SANTACATERINA relative ad un coinvolgimento del LEARDO e, indirettamente, anche del MARCHESE in un ampio traffico di sostanze stupefacenti si riferiscono, verosimilmente, ad un periodo successivo a quello che occorre in questa sede esaminare. Come si è già osservato parlando dell’associazione “MARCHESE” in generale, non può, infatti, escludersi che le confidenze del CORDIMA al SANTACATERINA si riferissero all’anno 1992, quando i due discussero tra loro in carcere, ipotesi che pare avvalorata dal fatto che il CORDIMA, come si è già visto, fino a tutto l’anno 1989 non era ancora affiliato al MARCHESE e ben difficilmente avrebbe potuto possedere notizie riservate sul conto del LEARDO e sull’attività che in detto periodo questi avrebbe svolto nel settore degli stupefacenti. Va, comunque, trasmesso all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, il verbale delle dichiarazioni rese da SANTACATERINA Umberto all’udienza dell’8-2-1994 in relazione alle accuse mosse a LEARDI Gino e MARCHESE Mario in materia di stupefacenti.
MARCHESE Mario ha (vedi udienza del 23-9-1996) affermato che LEARDO Luigi faceva parte del suo gruppo criminoso, precisando che questi fu uno dei “pochissimi” che rimasero “vicini a me” anche dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico. Il collaboratore ha, quindi, ribadito, in sede di controesame (vedi udienza del 1-10-1996) che il LEARDO era a lui molto vicino, “vicinissimo”, “uno dei pochi”, con il quale “eravamo pure in buoni rapporti familiari”, ma ha precisato che, per quanto era a sua conoscenza, nel periodo dal 1986 al 1989 questi non si occupò di droga. In una successiva udienza (vedi udienza del 2-10-1996) il MARCHESE ha ulteriormente ribadito che LEARDO Luigi fu “uno di quelli che non mi hanno tradito”, “che non hanno cambiato squadra” e, insieme a CUSCINA’ Francesco , uno dei pochissimi che dopo la morte di CAVO’ Domenico non si trovava ristretto in carcere. Bisogna, infine, ricordare che il collaboratore, parlando dell’affiliazione di APRILE Natale , ha affermato (vedi udienza del 2-10-1996) che egli aveva “incominciato a prendere l’amicizia” con lui in carcere, e, “una volta uscito fuori, l’ho mandato a persone già che c’erano fuori, come, diciamo, Gino LEARDI, di affiancarsi a queste persone”.
PARATORE Vincenzo pur avendo indicato (vedi udienza del 4-2-1996) LEARDO Luigi tra le persone facenti parte del gruppo “MARCHESE”, ha aggiunto che non lo conosceva, se non per nome, ed ha, quindi, ribadito, in sede di controesame (vedi udienza del 9-4-1996) che “ho sentito sempre parlare di ‘stu Gino LEARDI, però giustamente non lo conosco” ed ha, infine, precisato (vedi udienza del 10-4-1996) che “ne sentivo parlare, non so, da MARCHESE Mario , da CENTORRINO, da BONASERA. […] Poi, quando nell’88 mi sono messo contro a MARCHESE, sentivo parlare gli amici miei che volevano ammazzare Gino LEARDI”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha affermato che di LEARDO Luigi sapeva soltanto “della sua esistenza nel clan MARCHESE”
GIORGIANNI Salvatore ha (vedi udienza del 28-10-1996 e, analogamente, in sede di controesame, udienza del 4-11-1996) inserito LEARDI Gino, inteso “u’ bombularu” nel novero degli affiliati al gruppo “MARCEHSE”, ma ha precisato, nel contempo, che era l’unico che non conosceva ed ha, quindi, affermato (vedi udienza del 29-10-1996) che non sapeva se il LEARDO avesse commesso reati, ma “so che si recava APRILE Natale dove ci ha il negozio lui, che parlava con LEARDI”.
PIETROPAOLO Pasquale (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che Gino LEARDI era Associato al gruppo “MARCHESE”.
SPARACIO Luigi ha inserito (vedi udienza dell’8-10-1996) il nome di LEARDO Luigi , inteso “u’ bombularu”, “perché aveva un negozio di bombole in via Palermo”, tra quelli degli affiliati al gruppo diretto da MARCHESE Mario, aggiungendo che era uno di “quelli che erano più vicini a lui [MARCHESE]” e che “lui [LEARDO], diciamo, assieme a MARCHESE, si occupavano di estorsioni e ha commesso anche qualche omicidio”, in particolare “l’omicidio di una ragazza, […] che è successo a Milazzo”. Il collaboratore ha, inoltre, affermato (vedi udienza del 14-10-1996) che LEARDO Luigi rimase fedele a MARCHESE, anche quando quest’ultimo venne emarginato dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico e per tale motivo fu anche preparato un agguato nei suoi confronti, mentre poi venne ucciso COSTA Antonino (vedi anche udienza del 7-10-1996, nel corso della quale il collaboratore si è soffermato sull’omicidio di COSTA Antonino).
MANCUSO Giorgio ha riferito (vedi udienza del 28-6-1996) che nel 1989 MARCHESE Mario diede mandato di ucciderlo e gli fu tesa un’imboscata da “Natale APRILE, CENTORRINO e Gino LEARDI”, i quali non riuscirono, tuttavia, nel loro intento.
FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1996) ha affermato che LEARDI Gino faceva parte del clan “MARCHESE” ed ha, quindi, precisato (vedi udienza del 17-9-1996) che egli sapeva chi fossero gli affiliati del suddetto gruppo criminoso già dal 1989.
RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996) ha elencato i nomi dei soggetti affiliati al clan “MARCHESE” e tra questi ha posto anche “Gino LEARDI”.
GRANCAGNOLO Carmelo (vedi udienza del 22-9-1997) ha attribuito a LEARDO Luigi un ruolo rilevante nell’organizzazione del tentato omicidio di GRASSO Santo (vedi capi “48”, “49”, “50” e “51”, a pag. 1848 e segg.) e sarebbe stato colui che, insieme ad APRILE Natale , intrattenne, sia prima che dopo tale fatto delittuoso, i contatti con gli esponenti del sodalizio criminoso catanese interessato all’uccisione del GRASSO.
Occorre, infine, ricordare, senza che sia necessario soffermarsi nuovamente su di esse, le numerose dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia a proposito dell’omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo (vedi capi “40” e “41” a pag. 1786 e segg.). Taluni collaboratori hanno, infatti, accennato ad un qualche coinvolgimento di LEARDO Luigi in tale fatto di sangue, mentre altri hanno, addirittura, (vedi, in modo particolare, le accuse mosse da LEO Giovanni e da MANCUSO Giorgio ) sostenuto che vi fu la partecipazione materiale dell’imputato all’esecuzione del suindicato delitto.
Alla luce del materiale istruttorio sopra brevemente riassunto, ritiene questa Corte che l’accusa di aver fatto parte dell’associazione “MARCHESE”, avanzata nei confronti di LEARDO Luigi , erroneamente indicato da alcuni dichiaranti (complice, talvolta, lo stesso Pubblico Ministero) col nome di LEARDI Luigi, è pienamente provata, anche se solo a partire dal marzo 1987. L’imputato, già condannato per un reato in materia di armi che appare sintomatico del suo legame con il mondo della criminalità organizzata, è stato, infatti, raggiunto da numerose e convergenti accuse provenienti da diversi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali della massima attendibilità, mentre non vi può essere alcun dubbio in ordine al fatto che gli addebiti si riferiscano proprio a quella realtà criminosa capeggiata da MARCHESE Mario che è oggetto di accertamento nel presente processo. Occorre, anzitutto, soffermarsi sulla questione relativa alla collocazione temporale delle accuse, che è preliminare rispetto alla loro corretta valutazione. Come si è rilevato in altri casi simili ed è stato evidenziato quando si è parlato del clan “MARCHESE” in generale, la nascita di detto gruppo criminoso autonomo dalla famiglia “COSTA” può, infatti, farsi risalire solo al marzo 1987, nel periodo in cui CAVO’ Domenico ed altri esponenti della criminalità organizzata messinese ottennero la libertà per decorrenza dei termini di custodia preventiva nel maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Si è visto, tuttavia, che i collaboratori, parlando di un clan “MARCHESE”, hanno, talvolta, inteso indicare, in realtà, la struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno della famiglia “COSTA”, sicché occorre, in genere, valutare se, con riferimento specifico a ciascun imputato, l’asserita appartenenza al clan “MARCHESE” riguardi l’uno o l’altro sodalizio criminoso. Orbene, non vi è dubbio che il LEARDO fece parte, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, del clan nato dalle ceneri della famiglia “COSTA”, del quale il MARCHESE fu il capo, prima insieme a CAVO’ Domenico e, dopo la morte di quest’ultimo, da solo, non potendosi neppure sospettare che gli addebiti si riferiscano al periodo antecedente al marzo 1987. Su tale punto, le dichiarazioni del SANTACATERINA, che non forniscono, invero, elementi idonei a collocare temporalmente con esattezza i fatti, sono state precisate e chiarite dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario , capo del sodalizio criminoso cui si ritiene che l’imputato abbia aderito. Questi ha, infatti, ricordato che il LEARDO faceva parte del suo gruppo quando questo era sostanzialmente diretto, mentre egli si trovava in carcere, da CAVO’ Domenico, e rimase a lui fedele, insieme a pochi altri, anche dopo l’uccisione di CAVO’ Domenico. Orbene, tali dichiarazioni, che costituiscono da sole un elemento probatorio di grande pregnanza a sostegno della fondatezza dell’accusa, in quanto provenienti da persona di sicura attendibilità, sono state confermate da quelle di SPARACIO Luigi , il quale ha, analogamente, inserito l’imputato tra gli affiliati al gruppo “MARCHESE”, sia prima che dopo la morte di CAVO’ Domenico, quando, viceversa, molti altri affiliati transitarono in altri gruppi, ed ha, anzi, aggiunto, in modo perfettamente corrispondente a quanto aveva riferito PARATORE Vincenzo, che, proprio a causa di tale sua fedeltà a tale gruppo, l’imputato fu, dopo la morte di CAVO’ Domenico, nel mirino degli avversari del MARCHESE, che progettarono di ucciderlo. Quest’ultima circostanza è del tutto verosimile, a prescindere dalla veridicità dello specifico episodio narrato dallo SPARACIO, nel quale, al posto del LEARDO, sarebbe stato, poi, ucciso COSTA Antonino, e conferisce alle parole dello SPARACIO ed a quelle analoghe del PARATORE una particolare concretezza, poiché è evidente che la morte del LEARDO nell’ambito della lotta tra clan rivali si giustificava esclusivamente con la convinzione che la sua eliminazione poteva indebolire il clan “MARCHESE”, colpito in uno dei pochi affiliati che si trovavano a quel tempo in libertà. Coerenti con tali dichiarazioni sono, infine, quelle, numerose, che hanno affermato l’esistenza del suddetto rapporto di affiliazione, in alcuni casi facendo chiaro riferimento ad un periodo di tempo successivo al marzo 1987. Così, GIORGIANNI Salvatore , nell’affermare di aver appreso alcune notizie, a dire il vero piuttosto scarne, sul conto del LEARDO, parlando con APRILE Natale , ha implicitamente sostenuto che le stesse erano attinenti ad un’epoca successiva al dicembre 1987, poiché è solo da tale data che l’APRILE può considerarsi con certezza un affiliato al clan “MARCHESE”. Ancora più esplicite appaiono, poi, le parole di FERRARA Sebastiano , che ha espressamente collocato le proprie conoscenze nell’anno 1989, o quelle di MANCUSO Giorgio , che ha riferito un episodio delittuoso del quale si sarebbe reso responsabile il LEARDO e che sarebbe stato commesso nell’anno 1989, dopo che il MANCUSO aveva ottenuto la semilibertà, ma prima della pacificazione tra i diversi gruppi criminosi, che venne raggiunta solo negli ultimi mesi di quello stesso anno. GRANCAGNOLO Carmelo ha, infine, riferito fatti collocabili temporalmente in un’epoca sicuramente prossima al tentato omicidio di GRASSO Santo, avvenuto il 2-8-1989. Passando, quindi, ad esaminare il tenore delle accuse per verificare quale specifica condotta sia stata attribuita al LEARDO e se essa sia idonea a qualificare il comportamento dell’imputato come quello di un affiliato, si deve osservare che, mentre alcuni collaboratori si sono limitati ad inserire il nome del LEARDO nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE”, altri hanno riferito alcuni particolari in base ai quali può, senza dubbio affermarsi che l’imputato fu uno dei personaggi più importanti del clan “MARCHESE”, secondo, probabilmente, solo al capo. Anche in tal caso appaiono di fondamentale importanza le dichiarazioni di MARCHESE Mario , che ha non solo sottolineato il rapporto molto stretto esistente con LEARDO Luigi , ma ha fatto comprendere, con riferimento alla vicenda relativa all’affiliazione di APRILE Natale , che il LEARDO era colui che, sostanzialmente, lo rappresentava fuori dal carcere e godeva della sua massima fiducia nella conduzione del clan. Tali affermazioni concordano, poi, perfettamente con quelle di SANTACATERINA Umberto, che ha sostenuto che il LEARDO era il vice di MARCHESE, ed hanno trovato un riscontro di elevatissima attendibilità (per i motivi già esposti parlando del tentato omicidio di GRASSO Santo) nelle dichiarazioni di GRANCAGNOLO Carmelo. E’ evidente, infatti, che le riunioni a Catania ed a Messina, alle quali, secondo le parole del GRANCAGNOLO, partecipò il LEARDO per definire i rapporti con altre organizzazioni criminali e per delineare le strategie del gruppo sono sintomatiche del prestigio che rivestiva l’imputato all’interno del clan e delle sue capacità decisionali anche per conto del MARCHESE. Non possono essere, infine, del tutto trascurate le accuse mosse nei confronti del LEARDO di avere avuto parte in alcuni fatti di sangue (omicidio di BONASERA e INSANA, omicidio di una ragazza a Milazzo), benché i ridotti elementi di conoscenza a disposizione di questa Corte non consentono di formulare su tali fatti dei giudizi conclusivi o, comunque, sufficientemente sicuri.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, allora, sovrapponendosi perfettamente tra loro e risultando del tutto coerenti con la personalità dell’imputato, quale emerge dall’unico ma grave precedente penale a suo carico, forniscono prova adeguata della colpevolezza dell’imputato. L’accertamento del fatto contestato a LEARDO Luigi può riguardare, tuttavia, per quello che si è detto prima, solo il periodo successivo al marzo 1987, mentre per il periodo antecedente, non vi sono elementi in base ai quali poter ritenere che l’imputato abbia aderito ad un qualche gruppo associativo, anche diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio.
Va, inoltre, rilevato che l’associazione “MARCHESE” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, fatto commesso dal marzo 1987, mentre lo stesso va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.