2.3.5.66. Lentini Stellario
LENTINI Stellario è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per violazione delle disposizioni sugli oli minerali, violazione della disciplina degli stupefacenti, omicidio colposo, detenzione e porto illegali di armi e munizioni. Va, in particolare, ricordata in quanto relativa a fatti commessi nel periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione del LENTINI al clan “SPARACIO”, la sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-11-1988, che ha condannato l’imputato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito del rinvenimento di grammi 2,45 di eroina, nel corso di una perquisizione effettuata il 29-1-1988 nell’abitazione del LENTINI, nei cui pressi era stato notato dalle forze dell’ordine un sospetto andirivieni di tossicodipendenti. Vi è in atti, altresì, sentenza della Corte di Appello di Messina del 7/17-12-1990, che ha condannato il LENTINI, in concorso con TRISCHITTA Pietro e ARNONE Umberto per i reati di detenzione e porto aggravati di armi comuni da sparo clandestine, con riferimento all’episodio verificatosi il 22-2-1990, nel quale i tre soggetti suindicati, a quel tempo latitanti, vennero arrestati, dopo un breve inseguimento, mentre si trovavano insieme e tutti armati di pistola a bordo di un’autovettura nel comune di Terme Vigliatore, nonché con riferimento alle numerose altre armi rinvenute dalle forze dell’ordine il giorno successivo in un appartamento sito in località Tonnarella di Furnari, adibito dagli imputati a loro ricovero e base operativa. Va, infine, menzionata la sentenza, anche se non vi è prova che sia divenuta definitiva, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 30-9-1996, che ha condannato LENTINI Stellario in concorso con TRISCHITTA Pietro e ARNONE Umberto per l’omicidio dei fratelli Giuseppe e Daniele GIANNETTO, fatto al quale lo stesso LENTINI avrebbe ammesso di aver partecipato.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LENTINI Stellario fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi dal 3-2-1988 sino al 23-11-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari, dai quali evase il 20-7-1989, finendo con l’essere arrestato nuovamente solo il 22-2-1990.
Nel presente procedimento LENTINI Stellario è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di COSTA Antonino, avvenuto il 28-12-1988 (vedi capi “10” e “11” a pag. 1489 e segg.), del tentato omicidio di BONAFFINI Rosario avvenuto il 14-8-1989 e della connessa estorsione ai danni del BONAFFINI (vedi capi “23”, “24”, “25” e “26” della rubrica a pag. 1885 e segg.), dell’estorsione ai danni di IRRERA Orazio perpetrata fino al settembre 1992 (vedi capo “27” di imputazione a pag. 1917 e segg.), della rapina ai danni di SIRACUSANO Pasquale commessa il 27-11-1989 (vedi capi “138” e “139” a pag. 2117 e segg.), riportando condanna per questi ultimi due episodi delittuosi, mentre venendo assolto per l’omicidio ai danni di COSTA Antonino e per il tentato omicidio ai danni di BONAFFINI Rosario, con la connessa estorsione.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di LENTINI Stellario in ordine ai due reati associativi contestati, anche se va affermata la sua responsabilità solo dal luglio 1989.
Il LENTINI ha, invero, sostanzialmente confessato la propria responsabilità. Egli ha, infatti, affermato, quando è stato esaminato all’udienza del 22-9-1997, di essere evaso dagli arresti domiciliari il 20 luglio 1989 e di essersi rivolto a SPARACIO Luigi , che conosceva da molti anni, e del quale “poi sono diventato amico”, rimanendo con lui in buoni rapporti “fino al ’90, quando mi hanno arrestato”. Questi gli offrì, allora, ospitalità in un appartamento presso la clinica C.O.T. di Messina, dove incontrò e conobbe GIORGIANNI Salvatore e TRISCHITTA Pietro , che lì si nascondevano poiché si trovavano pure loro in stato di latitanza. Tali dichiarazioni hanno, poi, trovato numerosissimi elementi di conferma, che, da un lato, valgono a fugare qualsiasi sospetto di intendimento autocalunniatorio e, dall’altro lato fanno comprendere come l’imputato sia stato indotto a renderle quando ormai si era formato nei suoi confronti un quadro probatorio omogeneo ed insuperabile. Vanno ricordate non solo le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che hanno parlato dei latitanti del clan “SPARACIO”, ma anche le parole del coimputato TRISCHITTA Pietro , il quale, resosi, probabilmente, conto anche lui dell’evidenza della prova, ha spontaneamente dichiarato, all’udienza dell’11-11-1996, di essere stato latitante insieme al GIORGIANNI per circa un anno e che insieme a loro furono latitanti anche il LENTINI e l’ARNONE. Quanto ai collaboratori di giustizia, si devono menzionare, innanzi tutto, le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha riferito all’udienza del 25-10-1996 e, soprattutto, all’udienza del 28-10-1996, di essere stato latitante insieme al TRISCHITTA, al LENTINI e all’ARNONE e di avere in quel periodo spacciato della droga che gli forniva SPARACIO Luigi , Il GIORGIANNI ha, anzi, precisato (vedi udienza del 4-11-1996) che egli non conosceva LENTINI Stellario fino a quando “dopo l’omicidio di CAMBRIA lui è venuto a trovarci e si è sistemato con noi fino al giorno del suo arresto”. ARNONE Marcello, fratello di ARNONE Umberto, ha, analogamente, affermato, all’udienza dell’8-5-1996, che LENTINI Stellario era insieme a suo fratello, a TRISCHITTA Pietro ed a GIORGIANNI Salvatore uno dei latitanti dei quali egli si occupava per conto del clan “SPARACIO”, facendo “da vivandiere”. LA TORRE Guido ha precisato, alle udienze del 30-4-1996 e del 7-5-1996, che LENTINI Stellario , inteso “stellina”, solo “dopo la morte di CAMBRIA Placido ho saputo che era effettivamente proprio appartenente al clan “SPARACIO”, […] perché mi sembra che c’è una certa parentela tra il LENTINI ed il CAMBRIA”. Alcuni collaboratori si sono, poi, soffermati a parlare in ordine al luogo nel quale i quattro latitanti si nascosero per sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine. A tal proposito, il collaboratore di giustizia COLAFATI Vincenzo (vedi udienza del 20-5-1996) ha riferito che “in un primo tempo erano in via Acqua del Conte (evidentemente si tratta dello stesso alloggio indicato dal LENTINI nei pressi della clinica C.O.T., dove questi trovò rifugio all’inizio della latitanza), poi si sono spostati a Tonnarella, sempre in una casa di questa SALVO Cettina, che li copriva durante la latitanza e dopodiché a Bordonaro nell’appartamento di questa SALVO Cettina” ed ha specificato che l’appartamento in via Acqua del Conte “credo che sia di MEO, quello dei viaggi”. Tali dichiarazioni hanno trovato perfetta corrispondenza nelle parole del collaboratore VITALE Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996), il quale ha ricordato che erano nella disponibilità di SPARACIO Luigi , diversi alloggi “uno a Bordonaro, che ci ha un appartamento che è una casa popolare; una casa in via Acqua del Conte che mi sembra che è di un certo MEO Matteo; [...] un appartamento di BERTOLONE Luigi, sempre nella disposizione di SPARACIO a Furnari”, e questi li utilizzava per dare ricovero ai latitanti, tra i quali vi era anche LENTINI Stellario . E’, anzi, proprio in base a tale circostanza che lo steso VITALE ha affermato che il LENTINI era un affiliato, poiché se “LENTINI era latitante, andavo io a trovarlo, li nascondeva SPARACIO, quindi è evidente che ne faceva parte: se a SPARACIO non gli interessava non gli dava nemmeno appoggio nella latitanza”. Va rilevato che le dichiarazioni di VITALE Giovanni , assumono importanza anche per comprendere che l’appoggio del clan non si limitava al fatto di mettere a disposizione degli alloggi sicuri dove i latitanti potevano rifugiarsi, ma consisteva anche nel fornire loro delle armi, droga e quant’altro potesse servire per la perpetrazione di azioni illecite. A tal proposito, VITALE Giovanni ha affermato che le persone del clan “SPARACIO” che trattavano droga erano, oltre al cugino VILLARI Antonino ed a CARIOLO Antonio , anche ARNONE, GIORGIANNI, TRISCHITTA, LENTINI, quando costoro erano latitanti, ed ha narrato un episodio nel quale egli e SPARACIO Luigi portarono della droga ai quattro latitanti, pur non avendo potuto dire con certezza se questa sia stata spacciata anche da LENTINI Stellario. In piena corrispondenza con tali dichiarazioni sono, poi, quelle, cui si è prima accennato, di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha ammesso (vedi udienze del 25-10-1996 e del 28-10-1996) che quando egli si trovava latitante insieme a TRISCHITTA Pietro , LENTINI Stellario e ARNONE Umberto, andò a trovarli SPARACIO Luigi , il quale consegnò loro un certo quantitativo di droga, circa 50 o 100 grammi di eroina, che essi provvidero a smerciare attraverso altre persone. VITALE Giovanni ha, altresì, ricordato che vennero consegnati ai latitanti anche due kalashnikov da lui prelevati in Calabria per conto di SPARACIO Luigi , e sotto questo profilo le sue parole hanno trovato generico ma non meno significativo riscontro nelle dichiarazioni di LA BOCCETTA Emanuele, il quale ha affermato (vedi udienza del 13-10-1997) che egli “dopo la morte di CAMBRIA, dopo circa un mesetto, ho iniziato a portare armi, a spostare latitanti, portare le mogli dei latitanti” Va, infine, osservato che TRISCHITTA Pietro , ARNONE Umberto e LENTINI Stellario vennero arrestati il 22 febbraio 1990, nel comune di Terme Vigliatore, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, dopo un breve inseguimento ingaggiato con una pattuglia dei carabinieri che riuscì a bloccarli (vedasi verbale di arresto acquisito con ordinanza del 19-7-1997 al N. 22 dei documenti). Addosso ai tre vennero trovate delle pistole mentre diverse altre armi, verosimilmente di pertinenza di un potente ed agguerrito gruppo criminoso, vennero rinvenute in un appartamento sito in località Tonnarella di Furnari, identificato il giorno dopo come quello adibito dai latitanti a loro ricovero e base operativa. Dalla lettura della sentenza sopra citata emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 7-12-1990, che condannò i predetti per il porto e la detenzione delle armi scoperte al momento del loro arresto si possono, allora, trarre ulteriori elementi che confermano, senza possibilità di equivoci, che i tre trascorrevano insieme la loro latitanza e che in quel periodo si nascondevano in un appartamento sito in località Tonnarella di Furnari, di proprietà proprio di quella SALVO Cettina, coniugata con tale BERTOLONE Luigi, indicata, come si è visto, da taluno come persona che li “copriva” durante la latitanza. Quest’ultima, sentita al dibattimento all’udienza del 13-10-1997, ha, invero, recisamente smentito di essere stata mai a conoscenza che il proprio appartamento fosse stato utilizzato dai predetti latitanti fino a che costoro non furono arrestati ed ha precisato di essere stata assolta nel processo penale contro di lei instaurato nel quale era stata accusata del reato di favoreggiamento, ma le sue dichiarazioni, anche alla luce di quelle poc’anzi ricordate rese da alcuni collaboratori di giustizia, suscitano, come si è già osservato non poche perplessità. Va, allora, osservato che le circostanze suesposte forniscono prova imponente della colpevolezza dell’imputato, poiché, come ha acutamente osservato VITALE Giovanni , il solo fatto che il LENTINI abbia potuto permanere a lungo in stato di latitanza, avvalendosi degli appoggi e delle protezioni del clan, che provvedeva anche a rifornirli di droga, la cui vendita serviva a procurare i mezzi economici per vivere, e ad armarli, è segno inequivocabile del suo organico inserimento nel sodalizio e del preventivo affidamento degli altri associati sul suo apporto al servizio dell’associazione, a prescindere dalla perpetrazione di singoli reati. Va, peraltro, rilevato che diversi collaboratori hanno affermato che i latitanti venivano utilizzati da SPARACIO Luigi per la perpetrazione di azioni di sangue, in quanto la loro condizione li proteggeva sia dalle forze dell’ordine, che avrebbero avuto maggiori difficoltà a svolgere indagini nei loro confronti, sia dai clan contrapposti, che non potevano realizzare contro di loro azioni di ritorsione o di vendetta. Con specifico riferimento all’imputato, SANTACATERINA Umberto, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) dopo aver inserito il nome di LENTINI Stellario tra quelli degli affiliati al clan “SPARACIO”, ha, infatti, affermato che questi era “per gli omicidi”; MARCHESE Mario ha, allo steso modo, inserito (vedi udienza del 23-9-1996) LENTINI Stellario nel novero dei soggetti aderenti al clan “SPARACIO – CAMBRIA” ed ha specificato che questi era un killer. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che GIORGIANNI, LENTINI e TRISCHITTA erano tre latitanti sui quali SPARACIO Luigi faceva completo affidamento, poiché “gli facevano, diciamo, qualsiasi cosa”. PIETROPAOLO Pasquale (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che LENTINI Stellario era uno dei killer del clan “SPARACIO”.
Gli elementi di prova sopra esposti non consentono, allora, di avere alcun dubbio circa la colpevolezza dell’imputato, il quale fu certamente affiliato al clan “SPARACIO”, almeno dal momento in cui, evaso dagli arresti domiciliari, nel luglio del 1989, si diede alla latitanza ed i delitti per i quali è stata affermata la sua responsabilità, l’estorsione ai danni dell’esercizio commerciale gestito da IRRERA Orazio, e la rapina ai danni dell’esercizio commerciale SIRACUSANO, appaiono, pertanto, certamente perpetrati nell’ambito delle attività illecite del clan “SPARACIO”.
Alla luce delle superiori considerazioni va, pertanto, affermata la responsabilità di LENTINI Stellario per i reati di cui ai capi “1” e “2” della rubrica, in relazione alla sua partecipazione al clan “SPARACIO”, sodalizio che si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685. Quanto al tempus commissi delicti si deve ritenere, per quello che si è detto sopra, che la partecipazione dell’imputato a tale associazione si debba far decorrere solo dal luglio 1989, mentre, per il periodo antecedente, non vi sono elementi neppure per potere affermare che la condotta del LENTINI, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.