2.3.5.68. Leo Domenico (cl. 1956)
LEO Domenico (1956) è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti non risulta a suo carico alcun precedente penali e dai dati forniti dal D.A.P. emerge che non fu mai detenuto se non in relazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa nel presente processo.
Oltre che dei due reati associativi sopra menzionati, LEO Domenico è chiamato a rispondere davanti a questa Corte anche del tentato omicidio di VITALE Alfio perpetrato il 22-1-1985, e della connessa estorsione ai danni dello stesso VITALE (vedi capi “85”, “86” e “87” a pag. 925 e segg.); del reato di cui all’art. 71 legge 22-12-1975 n. 685, in relazione ad un’attività di spaccio di stupefacenti realizzato nella Casa Circondariale di Reggio Calabria nell’agosto 1981 e successivamente (vedi capo “88” a pag. 2236 e segg.); dei reati di porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, in relazione a delle armi acquistate a Catania in epoca prossima all’aprile 1989 (vedi capo “94” a pag. 2250 e segg.); dell’estorsione ai danni di GIOVINAZZO Bruno, amministratore della società “GARIBALDI”, in epoca successiva e prossima all’estate 1988 (vedi capi “95” e “96” della rubrica a pag. 2040 e segg.), reati dai quali è stato, però, assolto, ad eccezione dei reati di porto e detenzione di armi di cui al capo “94” della rubrica, per i quali è stato, viceversa, condannato.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha inserito LEO Domenico , fratello di LEO Giuseppe, nel novero dei soggetti affiliati al clan diretto da quest’ultimo. Ha, quindi, specificato che “prima aveva una bottega di pesce stocco, poi LEO Giuseppe l’ha fatto entrare in una società con PELLEGRINO Paolo, al Centro Carni che c’è in via Gaetano Alessi e poi si è fatto una macelleria a Contesse”. All’interno del gruppo “si occupava di estorsioni, di dirci quale cantiere, dove si doveva fare l’estorsione, […] poi si occupava anche di droga” e di traffico d’armi, essendosi recato a Catania a prelevare delle armi per conto del gruppo (si tratta del fatto contestato al capo “94 della rubrica, sul quale ci si è già soffermati). Quanto alle estorsioni, il SANTACATERINA ha precisato che LEO Domenico organizzava l’attività estorsiva, insieme al fratello, allo stesso SANTACATERINA ed a VENTURA Carmelo . Il collaboratore ha, inoltre, riferito un episodio nel quale LEO Domenico si recò al posto del fratello Giuseppe ad un appuntamento a Giostra con CAMBRIA Placido e GALLI Luigi , nel quale LEO Giuseppe avrebbe dovuto essere ucciso. Il GALLI riferì, infatti, tutto al LEO e questi mandò il fratello Domenico, “perché il fratello all’apparenza era fuori”. In realtà LEO Domenico “[…] era pari di suo fratello, anche se non appariva agli occhi degli altri”, tanto che “quando noi eravamo latitanti, io, LEO, VENTURA Carmelo , lui dirigeva le cose, manovrava tutto lui”. Il collaboratore ha, inoltre, riferito (vedi udienza del 15-2-1994) in ordine ad un coinvolgimento di LEO Domenico nell’omicidio di CAVO’ Domenico, poiché l’imputato si sarebbe recato, insieme a MANCUSO Giorgio , nel luogo dove aveva trovato rifugio il latitante VENTURA Carmelo per conferirgli il mandato delittuoso. In sede di controesame (vedi udienza del 1-3-1994) il SANTACATERINA ha aggiunto che quando egli fu latitante insieme a LEO Giuseppe ed a VENTURA Carmelo , nel 1985, dopo il blitz delle forze di polizia in relazione al procedimento “dei 290”, “lui [LEO Domenico ] veniva a trovarci, a portarci dei viveri e a portare delle armi”.
VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996) ha indicato LEO Domenico tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha ricordato che l’imputato ebbe una parte anche nell’omicidio di CAVO’ Domenico poiché LEO Giuseppe “tramite colloquio con suo fratello Mimmo mandò l’imbasciata per uccidere CAVO’, l’imbasciata fu riferita a mio fratello…”.
MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996) ha affermato che nel clan “LEO” “per quanto riguarda gli interessi finanziari gestiva tutto il fratello LEO Domenico ”. Il collaboratore ha aggiunto che LEO Domenico “investiva i soldi e aveva i contatti più importanti con le altre città”. L’imputato, in particolare, ebbe “un contatto” a Catania, mandato sempre dal fratello Giuseppe, per l’acquisto di droga (in seguito dirà, però, che il LEO per l’acquisto di droga intrattenne rapporti con dei palermitani) e per l’acquisto di armi (si tratta della vicenda già esaminata quando si è trattato il capo “94” della rubrica). L’imputato, infine, avrebbe organizzato l’omicidio di CAVO’ Domenico, “fu lui che studiò l’omicidio e lo fece fare da persone sue fidate, che sapeva solo lui”. In sede di controesame, il collaboratore ha specificato che egli frequentava normalmente LEO Giuseppe, mentre “con LEO Domenico non avevamo questi rapporti, […] il LEO Domenico gestiva solamente i soldi del LEO Giuseppe e qualche volta mi ha portato qualche notizia”, come quando si progettò l’uccisione dell’appuntato dei Carabinieri Pasquale LO CANE, che aveva proceduto all’arresto di LEO Giuseppe, “e LEO Domenico mi ha portato l’imbasciata direttamente lui”. Inoltre “ogni volta che io uscivo in licenza, veniva Domenico LEO a casa mia, in via Anastasio Cocco, mi portava 500.000 lire e lì parlavamo delle disposizioni di suo fratello nei suoi confronti”. Infatti, “quando il LEO Giuseppe […] doveva sbrigare qualche situazione, chiamava il LEO Domenico e gliela sbrigava”, “oppure se il LEO Giuseppe mi doveva dire una cosa a me e era impossibilitato di farlo con altre persone, lo faceva con le persone fidate, cioè il LEO Domenico ”. Il MANCUSO ha, però, precisato che “solamente quando il fratello lo incaricava di qualcosa lui veniva da me, però per quanto riguarda il resto ci incontravamo – ciao ciao – e basta”. Dopo la morte di LEO Giuseppe, “lui voleva tenere i rapporti che teneva suo fratello prima con me, voleva recuperare dei soldi che aveva in giro per conto del fratello e voleva il mio interessamento. Io la prima volta l’ho sentito, la seconda volta l’ho sentito, la terza volta che mi diede appuntamento sinceramente lo volevo ammazzare, […] semplicemente perché aveva rinnegato il fratello e metteva i soldi al di sopra del fratello”. Il collaboratore ha, infine, chiarito in base a quali elementi ha sostenuto che LEO Domenico curava gli interessi finanziari del fratello Giuseppe, precisando che egli non sapeva “dove andavano messi ‘sti soldi”, vale a dire le entrate del gruppo, “però era lui che li conservava per il fratello. Infatti quando aveva bisogno di quantitativi di soldi il fratello domandava, chiedeva di lui, lui veniva, ecco e parlavano fra di loro”.
LEO Giovanni non ha inizialmente indicato il fratello LEO Domenico tra gli affiliati al clan “LEO”, ma in seguito, (vedi udienza del 24-7-1996), a seguito di domanda di un difensore, ha affermato che anche il fratello Domenico faceva parte del clan e non lo aveva prima menzionato per una mera dimenticanza. Avendo, però, il difensore contestato al collaboratore il contenuto di sue dichiarazioni rese agli inquirenti il 28-11-1994, nelle quali aveva fatto riferimento a “un senso di colpa” sorto dopo le prime dichiarazioni accusatorie, LEO Giovanni ha precisato che “se dico che è associato sarei un vigliacco, se dico che è innocente sarei un vigliacco”, in quanto “ci ha favoriti mio fratello, ha favorito anche mio fratello Pippo”. Il collaboratore ha, poi, specificato che tali favori consistevano nel fatto che si interessava con l’avvocato o portava delle lettere a delle persone, “però come altri fatti illeciti, ripeto, mio fratello [Giuseppe] era un tipo contrario, […] mio fratello Pippo diceva: la mia vita ce l’ho bruciata e non è giusto che voi ve la bruciate”. Il collaboratore ha, inoltre riferito che quando il fratello Giuseppe si trovava latitante, LEO Domenico gli portava il mangiare; inoltre, quando qualcuno aveva bisogno di parlare con LEO Giuseppe, si rivolgeva a LEO Domenico , oppure consegnavano a quest’ultimo delle lettere affinché questi le recapitasse al fratello. Parlando, poi, dell’omicidio di CAVO’ Domenico, LEO Giovanni ha affermato che “gli sono passate diverse lettere a mio fratello Domenico”, ma “per l’omicidio CAVO’ non so se lui abbia uscito qualche lettera o meno”.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 2-5-1995) ha affermato che LEO Domenico apparteneva al clan diretto dal fratello Giuseppe ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 25-10-1996) che quando MANCUSO Giorgio era detenuto, manteneva i rapporti con LEO Giuseppe tramite il fratello Domenico, in quanto “era più contattabile LEO Domenico , perché LEO Giuseppe era sempre…, o non c’era oppure era latitante”. Il collaboratore ha, tuttavia, aggiunto di non aver assistito a fatti specifici, ma di aver saputo le superiori circostanze dal cognato MANCUSO Giorgio ; fin quando egli fu detenuto (dai dati forniti dal D.A.P. risulta ce il collaboratore fu detenuto fino al 29-4-1986) ebbe modo, tra l’altro, di vedere che il cognato MANCUSO Giorgio mandava delle lettere a LEO Giuseppe tramite LEO Giovanni , che si trovava pure lui detenuto, affinché questi gliele facesse recapitare (sembra di intendere che LEO Giovanni si avvalesse del fratello Domenico per far uscire le lettere fuori dal carcere).
MARCHESE Mario ha inserito (vedi udienza del 24-9-1996) LEO Domenico nell’elenco degli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato, anche se solo a seguito di contestazione da parte del P.M. sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dal MARCHESE agli inquirenti il 23-2-1993, che LEO Domenico era uno degli spacciatori che operavano in seno al clan. In sede di controesame il collaboratore ha, tuttavia, modificato tali affermazioni, dichiarando (vedi udienza del 2-10-1996) che LEO Domenico non era certo uno “che si è messo a fare omicidio o che ha fatto questo o ha fatto quello” e anche per quanto riguarda lo spaccio di droga, il MARCHESE ha ritrattato le precedenti accuse, giustificandosi con la frase “avrò fatto confusione”, poiché in realtà non aveva elementi per dire che l’imputato fosse coinvolto in tale traffico illecito, ma “che era associato a suo fratello questo è sicuro”, perché “gli gestiva i soldi” e perché “valutavo che era più intelligente del fratello pure”. Il MARCHESE ha, infine, aggiunto che LEO Domenico “non era come Giovanni, diciamo, che era magari messo più in vista, quello lo riteneva più riservato, ma a quasi tutti ci risultava che lui era uno che poteva, diciamo, dire a suo fratello: fai così, fai colì”. Proprio, però, per il fatto che non era in vista, LEO Domenico non era neppure, a differenza del fratello Giovanni, un possibile obiettivo dei clan rivali e a lui “non l’ammazzava nessuno”.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996) LEO Domenico tra le persone affiliate al clan “LEO”, ed ha, poi, specificato che, secondo una sua valutazione, benché questi abbia sempre lavorato, “era la mente del gruppo”, perché “era quello che quando c’erano dei problemi cercava sempre di mettere pace, da queste mie deduzioni suppongo che era una persona intelligente”. Lo SPARACIO ha aggiunto (vedi udienza del 16-10-1996) che una volta “lui [LEO Domenico ] è venuto a casa di CAMBRIA Placido e c’eravamo io, PARATORE Vincenzo, che all’epoca era latitante, era nascosto in un’altra stanza, e…, non mi ricordo, c’era qualche altra persona però non mi ricordo, non mi ricordo se c’era PIMPO, […]. Lui è venuto a casa di CAMBRIA che voleva che si facesse pace di questa guerra che c’era in corso, […] e nell’occasione…, anche perché noi diffidavamo di questo LEO, lui ci disse che LEO era disposto a mandarci la bambina, sua figlia, diciamo, tipo in ostaggio, cosa che io ho rifiutato”.
PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienza del 4-2-1996) che LEO Domenico faceva parte del clan “LEO” ed ha aggiunto che era “un personaggio piuttosto carismatico, molto intelligente”, il quale, se succedeva qualcosa, “prendeva i contatti con altri gruppi, in modo da poter sistemare, diciamo, la faccenda di suo fratello”. Dopo, infatti, la sparatoria al villaggio Aldisio nella quale vennero ferite numerose persone (si tratta del tentato omicidio LEO, capi “8” e “9”, già esaminato a pag. 1429 e segg.), vi fu una riunione a casa della madre di CAMBRIA Placido (su tale fatto vedi anche udienza del 10-4-1996), alla quale parteciparono anche GALLI Luigi , CAMBRIA Placido, SPARACIO Luigi, PARATORE Giovanni, “e se non ricordo male c’era pure CALIO’ Antonino”. Successe, allora, che “il fratello [LEO Domenico] è venuto a casa di Placido CAMBRIA, cercando, diciamo, di far incontrare CAMBRIA e SPARACIO con suo fratello. In quell’occasione aveva con sé la figlia di LEO Giuseppe”, “che ce la voleva lasciare a noi perché LEO Giuseppe si voleva incontrare con CAMBRIA e SPARACIO”. LEO Domenico , inoltre, “era in contatto con la malavita siracusana, […] per traffico d’armi, […] in particolare con Angelo BOTTARO, un pregiudicato di Siracusa che adesso è morto” e “copriva la sua attività con la macelleria”. Il PARATORE ha spiegato che “BOTTARO è venuto a Messina nell’anno ’88 a casa di Placido CAMBRIA. Ero io, Placido CAMBRIA e SPARACIO Luigi e […] ci ha raccontato queste cose di LEO Domenico”, vale a dire che “avevano bisogno di droga oppure di armi, […] andavano, non so, a Catania, a Siracusa, diciamo… e quello che trafficava queste cose qua, diciamo, era proprio LEO Domenico”.
LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996), anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 5-4-1994, che LEO Domenico faceva parte del clan “LEO” ed ha, quindi, specificato che egli lo conosceva solo di nome ma sapeva, pur non avendovi mai assistito personalmente, che “alcune volte veniva e faceva da intermediario tra il fratello, insieme a un’altra persona, a “ramino” sarebbe GIANNETTO, quello ucciso […] per vedere se si poteva fare questa pace, però era una falsa pace”.
GIORGIANNI Salvatore
ha affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che LEO
Domenico
faceva parte del sodalizio diretto da LEO Giuseppe. In
sede di controesame ha aggiunto (vedi udienza del 4-11-1996) che LEO Domenico
“è quello che gli gestiva tutti gli
affari al fratello”. L’imputato aveva, infatti, una macelleria che era stata
aperta “con i soldi del fratello”; avevano, altresì “preso un deposito di
carni”, anche questo con le entrate illecite di LEO Giuseppe. Il
collaboratore ha, infine, specificato di
essere sicuro che si trattava di un associato, anche in considerazione del fatto
che “nel ’93 m’ha raccontato alcune cose LEO Domenico
, […] dell’omicidio di PATTI chi è
stato” e tali conoscenze rivelavano, a suo avviso, che l’imputato era
pienamente inserito nel clan diretto dal fratello.
PIETROPAOLO Pasquale (vedi udienza del 14-5-1996) ha inserito il nome di LEO Domenico nel novero degli affiliati al clan “LEO”.
CASTORINA Pasquale
(vedi udienza del 24-5-1996) ha affermato di non aver mai saputo che LEO Domenico
fosse un associato.
ROMEO Carmelo
(vedi udienza dell’11-6-1996) ha
indicato i “fratelli LEO” come associati al clan “LEO”, ma ha poi
specificato (vedi udienza del 24-6-1996) che
“Mimmo LEO aveva una macelleria, so che era vicino a suo fratello, che gli
dava una mano di aiuto, ma non mi risulta che facesse parte integrante del
gruppo, che faceva dei reati”.
FERRARA Sebastiano ha genericamente indicato (vedi udienza del 16-9-1996) “il fratello di LEO” tra gli affiliati al clan “LEO”, ma non ha specificato se abbia inteso riferirsi esclusivamente a LEO Giovanni o anche a LEO Domenico .
L’imputato ha fatto pervenire al Pubblico Ministero, prima che avesse inizio il dibattimento, quando ancora si trovava detenuto nella Casa Circondariale di Messina, una missiva datata 9 luglio 1994, nella quale ha dichiarato testualmente : “è noto che mio fratello PIPPO era un capo clan; io, essendo suo fratello, ho dovuto subire le conseguenze delle sue scelte. E’ accaduto così, che, a poco alla volta, sono rimasto coinvolto nelle sue scelte, facendogli, di volta in volta, dei favori ai quali non mi potevo sottrarre, perché me lo imponeva. Per questo non posso negare di essere considerato suo associato. Le mie responsabilità che ammetto, non vanno oltre tale rapporto. Mi scuso con Vostra Signoria, per essermi permesso di scrivere la presente, e porgo i miei ossequi”. Tale documento è stato acquisito all’udienza del 5 luglio 1996 (trovasi allegato al relativo verbale d’udienza), su richiesta del Pubblico Ministero, all’esito dell’esame dell’imputato, tenutosi in quella stessa udienza, nel corso del quale LEO Domenico ha cercato, nondimeno, di ridimensionare la portata di alcune sue precedenti affermazioni, sostenendo che la dichiarazione secondo la quale il fratello LEO Giuseppe era un capo clan si basava solo sulle carte processuali e “se era un boss non lo so” (nonostante che nella lettera avesse usato l’espressione “è noto”, che appare sganciata da qualsiasi riferimento agli atti processuali e avesse, in seguito, persino ammesso di essere un “associato”, con evidente allusione al clan diretto dal fratello); ha, comunque, ammesso che “qualche volta mio fratello mi diceva di andare in qualche posto, sempre nel lecito, […] se mi dava una lettera io gliela portavo”, facendola uscire dal carcere “nella borsa della biancheria sporca”, ma ha ribadito che “mio fratello a me non mi ha mai intromesso in attività illecite” ed ha affermato di avere sempre lavorato, prima presso la ditta GEMELLI, che fabbricava mobili per cucine, ed attualmente quale titolare di una macelleria sulla Strada Statale 114. L’imputato è stato, poi, nuovamente esaminato all’udienza del 13-11-1996, nel corso della quale ha specificato che prima ancora di lavorare presso la ditta GEMELLI aveva aiutato la madre nella gestione di una merceria e, successivamente, il padre in una rivendita di pesce stocco. Egli svolse l’attività di venditore di pesce stocco insieme al padre anche successivamente, quando quest’ultimo aprì una bottega al villaggio Aldisio, e la continuò fino al 1986, quando “per scherzo ci siamo messi in società con il PELLEGRINO Paolo”, commerciante di carni (su tale punto, invero, le dichiarazioni dell’imputato appaiono piuttosto generiche e, comunque, in contrasto con quanto affermato, all’udienza del 24-7-1996, dal fratello LEO Giovanni, le cui affermazioni sono state brevemente riassunte quando si è trattata l’estorsione ai danni di GIOVINAZZO Bruno, cui si rinvia). Su consiglio del PELLEGRINO, egli aprì, quindi, una macelleria a Contesse, sulla Statale 114, acquistando l’attrezzatura con pagamento rateale e contraendo, successivamente, un debito a tasso agevolato di £ 146.000.000 ed un altro debito bancario di £ 30.000.000 per la ristrutturazione e per l’acquisto dei locali. Interrogato in relazione all’accusa di aver gestito gli interessi finanziari del clan, investendo il denaro provento delle attività illecite, il LEO ha, quindi, dichiarato di essere proprietario solamente di due autovetture utilitarie, una Fiat 500 ed una Fiat Uno, della macelleria, per la quale ancora doveva finire di pagare il mutuo, di un’abitazione sulla Statale 114 e di un mini appartamento a Rometta. L’imputato ha, poi, ulteriormente ridimensionato le precedenti dichiarazioni negando che il fratello Giuseppe si sia mai servito di lui per mandare in giro imbasciate o lettere, in quanto “lui aveva la sua vita ed io avevo la mia vita”. LEO Domenico ha, infine, ricordato l’episodio nel quale si sarebbe recato a casa di CAMBRIA Placido. Egli ha, in particolare, riferito che “quella volta mio fratello mi disse di dire a suo cugino [GALLI Luigi ] che lui […] non poteva andare là, quindi di non aspettarlo. […] Mio fratello mi chiese ‘sto favore e io sono andato. Quando sono andato là lui [GALLI Luigi ] non c’era, […] mi hanno fatto aspettare e poi mi hanno detto: vieni con me. […] Sono andato in una casa, […] mi hanno fatto entrare dentro e c’era ‘stu Placidu CAMBRIA e gli ho detto…, anche lui c’era, c’era Luigi (poi spiegherà che uno dei due “Luigi” era SPARACIO Luigi ), in tre erano e io quattro e gli ho detto: […] mi ha detto mio fratello che non può venire, domani vi sentite”. La vicenda della bambina figlia di LEO Giuseppe era, invece, probabilmente legata ad una situazione verificatasi successivamente “quando hanno fatto la pacificazione tra Gino SPARACIO e mio fratello. […] quando io sono andato a dire che mio fratello non ci andava non si è parlato di bambini o non bambini; invece il fatto della bambina può essere quando hanno fatto…, so che qualcuno si è interessato e per fare ‘sta pace hanno detto che Gino SPARACIO doveva battezzare ‘sta bambina, cioè mia nipote, l’ultima di tutti, così si faceva ‘sta pace e si finiva tutto”.
Vanno, infine, richiamate le dichiarazioni dei diversi collaboratori già esaminate e le argomentazioni già svolte quando si sono trattati i diversi reati dei quali è imputato nel presente processo LEO Domenico, nonché in occasione dell’analisi del tentato omicidio di CAVO’ Domenico , fatto in relazione al quale si è da più parti affermato un qualche coinvolgimento dell’imputato.
Ritiene questa Corte che, sulla base dell’istruttoria compiuta, è stata raggiunta la piena prova della colpevolezza di LEO Domenico (1956) in ordine alla sua partecipazione al clan “LEO”, sicché sussiste e va affermata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi contestatigli.
Quando si è esaminato il reato di cui al capo “94”, è stata già evidenziata la peculiare attendibilità delle dichiarazioni del SANTACATERINA sul conto di LEO Domenico , e le considerazioni sopra esposte possono valere anche con riferimento ai due reati associativi, pur non potendo negarsi che, con riferimento a specifici episodi delittuosi (come si è visto, ad esempio, per il tentato omicidio di VITALE Alfio), in relazione ai quali le conoscenze del collaboratore sono apparse più limitate, le sue accuse presentino una minore affidabilità. Non vi è dubbio, tuttavia, che sul ruolo rivestito da LEO Domenico all’interno del clan “LEO” il collaboratore doveva essere ben informato, in virtù non solo del suo pieno inserimento nell’ambiente della criminalità organizzata cittadina, ma anche dei solidi e stretti legami esistenti tra lui e LEO Giuseppe, ammessi dallo stesso imputato quando ha affermato che il SANTACATERINA fu da lui visto talvolta guidare l’autovettura del fratello Giuseppe. Non si ravvisano, d’altronde, elementi che possano pregiudicare la genuinità delle accuse, sia perché il SANTACATERINA è stato il primo a rivelare l’organigramma delle organizzazioni criminali messinesi e risulta, pertanto, remoto il pericolo che le sue dichiarazioni siano state influenzate o condizionate da fattori esterni, sia perché non sono state evidenziate ragioni di astio tra il collaboratore e l’imputato, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose, sia perché non sembra, in considerazione del ruolo rivestito dal SANTACATERINA all’interno del clan “LEO” e nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, che egli sia mai stato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo, e non può, pertanto, ragionevolmente sospettarsi che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Il SANTACATERINA ha, invero, sostenuto che LEO Domenico non appariva agli occhi degli altri affiliati e degli altri clan come un soggetto organicamente inserito nel sodalizio criminoso (ciò può, invero, spiegare per quale motivo alcuni collaboratori, quali CASTORINA Pasquale e ROMEO Carmelo , che non appartenevano al clan “LEO”, abbiano escluso che l’imputato fosse un associato), ma svolgeva ugualmente un’importante attività all’interno del clan, tale da essere “pari di suo fratello”. Il SANTACATERINA ha, infatti, affermato che l’imputato discuteva insieme al fratello Giuseppe dell’organizzazione di alcune estorsioni, e aiutava quest’ultimo concretamente nella direzione del clan, specie quando il fratello si trovava latitante. Il SANTACATERINA ha, inoltre, affermato che LEO Domenico fu utilizzato per prendere i contatti con i fornitori catanesi di armi ed ha accennato ad un suo coinvolgimento nell’omicidio di CAVO’ Domenico. Con riferimento a quest’ultimo fatto, anche se le sue accuse contrastano, al pari di quelle di altri collaboratori, con la ricostruzione del suindicato episodio delittuoso che questa Corte ha ritenuto di accogliere, in quanto strettamente connesse all’asserita, ma non adeguatamente provata, partecipazione di VENTURA Carmelo al fatto, esse sottolineano un’altra importante funzione che svolgeva LEO Domenico , il quale, attraverso i colloqui in carcere con il fratello Giuseppe, portava fuori dalla struttura penitenziaria gli ordini di quest’ultimo diretti agli altri affiliati. Orbene, le dichiarazioni del SANTACATERINA risultano, anzitutto, coerenti e attendibili in relazione al loro contenuto. In particolare, va rilevato che effettivamente LEO Giuseppe fu latitante, essendo stato colpito da ordine di cattura A/85 R.G. in data 19-6-1985 della Procura della Repubblica di Messina ed essendosi egli sottratto alla cattura sino al 25-5-1987 (tali dati si ricavano agevolmente, sia dai tabulati informatici forniti dal D.A.P., sia, ancor più chiaramente, dalla documentazione prodotta dall’imputato FERNANDEZ Giuseppe , condannato per favoreggiamento, avendo ospitato a casa propria il LEO durante la latitanza – vedi documenti acquisiti al N. 41 dell’ordinanza del 19-7-1997). E’, allora, del tutto verosimile che solo poche persone fidate conoscessero quale fosse il suo rifugio e che tra queste vi fosse il fratello LEO Domenico , il quale poteva, così, assicurare i contatti tra il capo e gli altri affiliati. Va, inoltre, rilevato, come si è evidenziato a proposito del reato di cui al capo “94” della rubrica, che LEO Giuseppe, dopo essere stato scarcerato il 27-5-1988, fu sottoposto all’obbligo di firma (vedi attestazione della Stazione dei Carabinieri di Bordonaro, almeno con riferimento al periodo successivo al 22-6-1988 – tale documento è stato acquisito al N. 5 dell’ordinanza emessa in data 19-7-1997) e ciò gli impediva, evidentemente, di allontanarsi da Messina per prendere contatti con le organizzazioni malavitose di altre città dalle quali si riforniva di armi o con le quali realizzava, comunque, forme di cooperazione illecita. E’, allora, del tutto verosimile che egli si sia avvalso della collaborazione del fratello Domenico, che era certamente persona di sua fiducia ed una delle poche alle quali poteva affidare un compito così delicato. L’esistenza di uno stretto rapporto di fiducia, anche per questioni attinenti alla vita del clan, tra LEO Giuseppe ed il fratello LEO Domenico traspare, d’altronde, anche dalla vicenda, solo accennata dal SANTACATERINA ma più ampiamente narrata da altri collaboratori, nella quale LEO Domenico si recò ad una riunione con CAMBRIA Placido a Giostra, al posto del fratello Giuseppe, dopo che GALLI Luigi aveva avvisato quest’ultimo che poteva trattarsi di una trappola per ucciderlo.
Tali dichiarazioni del
SANTACATERINA, oltre ad apparire coerenti ed intrinsecamente attendibili, hanno
trovato numerosi elementi di conferma sia in quelle di altri collaboratori, che
nelle parziali ammissioni dello stesso imputato. Va, anzitutto, rilevato che
VENTURA Salvatore
e, soprattutto, MANCUSO Giorgio
, COSTANTINO Giovanni
e LEO Giovanni
, i quali appartenevano tutti al medesimo sodalizio criminoso del quale si
assume che abbia fatto parte l’imputato, e potevano, come tali, conoscere in
modo più preciso quali funzioni questi abbia svolto all’interno del clan,
hanno unanimemente ribadito che LEO Domenico
fu talvolta utilizzato da LEO Giuseppe per mantenere i
contatti con gli altri affiliati, ai quali mandava, per il suo tramite, lettere
ed altri messaggi. Anche tali dichiarazioni appaino, invero, di elevatissima
attendibilità, essendo sufficiente osservare che il MANCUSO ed il COSTANTINO
hanno riferito fatti ai quali parteciparono personalmente o furono diretti
testimoni, mentre LEO Giovanni
, essendo fratello dell’imputato non aveva certamente alcun interesse ad
accusarlo ingiustamente. Lo stesso imputato ha, peraltro, ammesso, prima nella
lettera inviata al Pubblico Ministero, poi all’esame dibattimentale del
5-7-1996, di aver fatto dei “favori” al fratello e, più in particolare, di
avere portato per suo conto delle lettere. La successiva ritrattazione,
all’udienza del 13-11-1996, non può, allora, assumere grande valore, sia
perché del tutto ingiustificata, sia perché, come si è visto, LEO Domenico
aveva, almeno per questa parte, ribadito ed anzi precisato le
affermazioni contenute nella lettera trasmessa dal carcere agli organi
inquirenti, anche al dibattimento, quando ormai aveva ottenuto la libertà,
mentre il lungo tempo trascorso dalle originarie ammissioni gli aveva certamente
consentito di meditare sulle stesse e valutare serenamente la propria posizione.
Va sottolineato che la suesposta condotta può considerarsi di per sé
sufficiente per ritenere l’imputato organicamente inserito nel clan “LEO”,
poiché non può dubitarsi che LEO Domenico
svolgesse, avvalendosi del rapporto di parentela con il capo
LEO Giuseppe (in virtù del quale poteva, ad esempio, avere colloqui in carcere,
che costituivano occasione per la trasmissione di messaggi agli altri affiliati,
nascosti, come egli stesso ha rivelato, nella borsa della biancheria sporca), un
essenziale ruolo per la vita del clan. Egli non si limitava, infatti, a prestare
un aiuto al proprio congiunto, ma realizzava un’attività che consentiva a
quest’ultimo di dirigere il clan quando determinate situazioni (carcerazione,
latitanza, sottoposizione ad obblighi che ne limitavano la libertà di
movimento) impedivano o rendevano difficoltosi i rapporti diretti con gli
associati. Non può neppure dubitarsi che LEO Domenico
fosse perfettamente consapevole di tale suo compito, non
potendo sfuggirgli che il fratello Giuseppe era il capo di un potente sodalizio
criminoso e che la necessità di entrare in comunicazione con altri soggetti
sorgeva proprio dalla conduzione di tale associazione. Le parole
dell’imputato, il quale ha sostenuto al dibattimento financo di non sapere che
il fratello Giuseppe era un boss, oltre ad essere del tutto inverosimili, si
scontrano, infatti, da un lato, con il diverso tenore delle affermazioni
contenute nella lettera acquisita agli atti, dove il LEO ha indicato chiaramente
tale circostanza come notoria, ammettendo addirittura di essere stato un
associato, e dall’altro lato con le medesime dichiarazioni dibattimentali
dell’imputato, nella parte in cui questi ha fatto riferimento ad una
“pace” tra gruppi (che presuppone necessariamente una precedente guerra),
che avrebbe dovuto essere sancita attraverso l’instaurazione di un rapporto di
comparaggio con SPARACIO Luigi
. Possono ritenersi, poi, adeguatamente riscontrate anche le affermazioni del
SANTACATERINA circa il ruolo, in qualche modo analogo, svolto da LEO Domenico
nei rapporti con i gruppi malavitosi di altre città, essendo
sufficiente in proposito richiamare quanto si è detto quando si è trattato il
reato di porto e detenzione di armi di cui al capo “94” ed occorrendo solo
evidenziare che le accuse mosse da più parti con specifico riferimento, come si
è visto, ad un traffico d’armi realizzato per il tramite di LEO Domenico
con un’organizzazione criminosa catanese, trovano
significativa corrispondenza nelle analoghe accuse, ancorché prive dei
necessari riscontri, mosse da PARATORE Vincenzo con riferimento ad un traffico
di droga ed armi con tale BOTTARO Angelo di Siracusa. Può considerarsi, infine,
adeguatamente provato anche quell’episodio nel quale LEO Domenico
si recò, dopo l’attentato avvenuto al villaggio Aldisio ai
danni di LEO Giuseppe, ad una riunione a Giostra con CAMBRIA Placido, SPARACIO
Luigi
ed altri malavitosi. Di tale fatto hanno parlato, oltre a
SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo e SPARACIO Luigi
, anche l’imputato, il quale non ha potuto fare a meno di ammettere che egli
fu presente a tale riunione, anche se ha sostenuto che si fece semplice latore
di un messaggio del fratello Giuseppe, nel quale quest’ultimo comunicava al
cugino GALLI Luigi
di non potersi recare all’appuntamento. Ben più verosimili
appaiono, tuttavia, le dichiarazioni del PARATORE e dello SPARACIO, i quali, pur
con alcune contraddizioni su particolari poco rilevanti (come quello relativo
alla presenza o meno della figlia di LEO Giuseppe), hanno concordemente
affermato che LEO Domenico
prese parte alla discussione e cercò di far stringere la pace
con il clan diretto dal fratello Giuseppe. Le dichiarazioni dei due
collaboratori sopra menzionati, oltre ad essere su tale punto collimanti tra
loro, forniscono adeguata spiegazione della presenza di LEO Domenico
alla suddetta riunione, poiché sembra difficilmente
immaginabile che LEO Giuseppe abbia deciso di inviare il fratello Domenico solo
per dire che non avrebbe potuto essere presente personalmente. Orbene, anche in
tal caso la condotta dell’imputato rivela chiaramente il suo pieno inserimento
nell’organizzazione malavitosa, tanto che egli era in grado di discutere con i
capi di altri sodalizi criminosi circa l’evoluzione dei reciproci rapporti. Ciò
trova corrispondenza, poi, nelle affermazioni di altri collaboratori, i quali,
pur non facendo riferimento alla suddetta riunione, hanno sottolineato che (
vedi dichiarazioni di LA TORRE Guido) LEO
Domenico
(1956) svolgeva talvolta il ruolo di intermediario tra il
fratello Pippo LEO e il gruppo “SPARACIO – CAMBRIA” o (vedi
dichiarazioni di MARCHESE Mario
) “era uno che poteva, diciamo, dire a suo fratello; fai così, fai colì”
ed era “più intelligente del fratello”.
Non vi sono, viceversa elementi univoci per potere affermare che LEO Domenico
era colui che gestiva le risorse finanziarie del clan, poiché
le accuse in tal senso avanzare da MANCUSO Giorgio
e, più vagamente, da MARCHESE Mario
e da GIORGIANNI Salvatore
, si basano su elementi non del tutto univoci (come la circostanza che LEO
Giuseppe si consultava con il fratello quando aveva bisogno di denaro) e non
hanno, comunque, trovato obiettivi elementi di riscontro.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova chiara della partecipazione dell’imputato LEO Domenico (1956) al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.