2.3.5.69. Leo Giovanni
LEO Giovanni è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per associazione per delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione della disciplina sugli stupefacenti, estorsione, omicidio tentato. L’unica sentenza per fatti commessi nel periodo di tempo in cui è contestata la partecipazione di LEO Giovanni al clan “LEO” è quella pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 28-6/20-7-1991, la quale ha condannato ANTONUCCIO Aldo, VENUTO Giuseppe , LEO Giovanni , ZANTE Giovanni e BRIGANDI’ Antonio per il reato di tentata estorsione ai danni di CAMARDA Michele, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. s.r.l., fatto commesso da gennaio a luglio 1989, mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VALVERI Sebastiano in ordine ai reati a lui ascritti in relazione a detta vicenda, per essere i medesimi estinti per morte del reo. Tale vicenda è stata ampiamente esaminata quando si è parlato del clan “LEO” in generale e si è osservato in quella sede, anche attraverso gli elementi di conoscenza offerti dalla sentenza di primo grado, che è stata acquisita in atti, che essa appare espressione del tipico modo di operare dell’organizzazione criminale nel settore delle estorsioni. Vanno, inoltre, menzionate: 1) la sentenza, già più volte citata, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23-12-1987 nei confronti di LEO Giovanni , CARDUBBO Carmelo e numerosi altri imputati, condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione, acquisto e trasporto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, accertati il 16 ottobre 1984; 2) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, che ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte della famiglia “COSTA”, ma lo ha condannato per il reato di spaccio continuato di eroina, consumato in Messina sino alla data del 22-11-1985.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LEO Giovanni fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati dal 16-10-1984 al 7-7-1990, quando fu ammesso agli arresti domiciliari, mentre fu completamente liberato solo il 28-6-1991. Va rilevato che in tale periodo gli furono concessi alcuni permessi, a partire dal 2-6-1988, nonché il beneficio della semilibertà dal 25-1-1989 al 6-7-1989. Quanto al luogo di detenzione, risulta che fu ristretto in diverse strutture penitenziarie, tra le quali anche la Casa Circondariale di Messina dal 16-12-1986 al 24-1-1987; dal 1-6-1987 al 2-12-1987; dal 13-1-1988 al 21-10-1988; dal 5-12-1988 sino al giorno della scarcerazione.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza dell’imputato in ordine ai due reati associativi contestati.
LEO Giovanni è collaboratore di giustizia, avendo egli stesso dichiarato di aver deciso di collaborare con la giustizia nell’ottobre del 1994, dopo aver reso spontanee dichiarazioni confessorie nel processo sul duplice tentato omicidio FARINELLA. Dopo la scelta collaborativa, ha consentito, con le sue dichiarazioni, il rinvenimento di armi nascoste in un terreno sito a Bordonaro e nella sua disponibilità (vedi anche verbale di perquisizione e sequestro di armi redatto in data 22 ottobre 1994, acquisito al n. 80 dell’ordinanza di questa Corte del 19-7-1997). Il LEO ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996 per l’esame e le udienze del 15, 23 e 24 luglio 1996 per il controesame) di aver fatto parte del gruppo associativo criminoso diretto dal fratello Giuseppe, nato all’interno del clan “COSTA” intorno al 1980. Detto gruppo operò per lungo tempo autonomamente ma alle dipendenze del COSTA, del quale Pippo LEO divenne nel 1981 figlioccio. Durante la celebrazione del maxiprocesso cosiddetto “dei 290”, nel 1985 - 1986, Giuseppe LEO, che in quel tempo era latitante, avendo saputo che COSTA Gaetano e CAMBRIA Placido stavano operando all’interno del carcere con l’intento di estrometterlo, decise, primo tra i personaggi di spicco del clan “COSTA”, di rendersi totalmente indipendente dal capo, che di lì a poco verrà completamente esautorato. LEO Giovanni ha dichiarato che all’interno del clan diretto dal fratello, ebbe il ruolo di responsabile del villaggio Bordonaro di Messina e per un breve periodo, durante la detenzione di Giuseppe LEO nel 1984, diresse, insieme agli altri responsabili, l’intero gruppo. Egli, inoltre rappresentava in carcere il fratello Giuseppe, salvo nel periodo in cui ciò gli era inibito in quanto simulava una infermità psichica. Il collaboratore ha, inoltre, affermato di aver favorito l’instaurazione di rapporti illeciti tra il fratello Giuseppe e BARBERA Angelo, importante personaggio malavitoso catanese da lui conosciuto nel carcere di Catania e dal quale, poi, il clan acquistò delle armi. Il LEO ha, infine, rivelato di aver avuto interessi anche nella società per la vendita all’ingrosso di carne costituita con PELLEGRINO Paolo, nella quale vennero investiti parte dei proventi delle attività delittuose. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del LEO prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “LEO” in generale, sia con riferimento ai singoli delitti in ordine ai quali il collaboratore ha dato il proprio contributo.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del LEO, sia perché accompagnata dall’offerta di un contributo conoscitivo non del tutto trascurabile in ordine alle attività illecite del gruppo diretto dal fratello Giuseppe, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al LEO anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.
Così SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che LEO Giovanni faceva parte del clan diretto dal fratello Giuseppe ed ha ricordato l’episodio nel quale l’imputato venne condannato, insieme a CARDUBBO Carmelo per un traffico di stupefacenti con fornitori palermitani (si tratta del fatto accertato con la sentenza sopra indicata emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23-12-1987).
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha indicato LEO Giovanni
nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienza del 25-10-1996) ha parimenti inserito LEO Giovanni nel novero dei soggetti appartenenti al clan “LEO” ed ha ricordato che MANCUSO Giorgio si serviva di lui, quando erano entrambi detenuti, per far pervenire dei messaggi a LEO Giuseppe.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha affermato che LEO Giovanni , inteso “scimmia”, fratello del capo, faceva parte del clan “LEO”, al cui interno si occupava di droga.
SPARACIO Luigi
ha affermato (vedi udienza del 9-10-1996), anche se solo a
seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 14-3-1994,
che LEO Giovanni
faceva parte del clan diretto dal fratello ed era dedito alo
spaccio di droga ma non era un personaggio importante all’interno del gruppo.
PARATORE Vincenzo, ha inserito
(vedi udienza del 4-2-1996) LEO Giovanni
, inteso “scimmia, tra gli affiliati del
clan “LEO”, aggiungendo che si
occupava di ritirare i soldi delle estorsioni (ma non ha saputo indicare
alcuno specifico fatto delittuoso) e del
traffico di sostanze stupefacenti.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha indicato, benché solo a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 5-4-1994, che LEO Giovanni , da lui conosciuto in carcere nel 1989, faceva parte del clan “LEO”. In sede di controesame il collaboratore ha specificato che LEO Giovanni in carcere “poteva prendere pure voce da parte di suo fratello”, mentre egli non era a conoscenza di specifiche attività delittuose, salvo un’estorsione per la quale venne arrestato.
GIORGIANNI Salvatore ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) LEO Giovanni tra gli affiliati al clan “LEO”.
PIETROPAOLO Pasquale (vedi udienza del 14-5-1996) ha affermato che LEO Giovanni aderiva al clan diretto dal fratello Giuseppe.
CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che LEO Giovanni era associato al fratello Giuseppe.
RIZZO Rosario ha dichiarato (vedi udienza del 4-6-1996 ed i chiarimenti forniti all’udienza del 10-6-1996) che LEO Giovanni si occupava all’interno del gruppo “LEO” di sostanze stupefacenti.
ROMEO Carmelo (vedi udienza dell’11-6-1996) ha inserito LEO Giovanni nell’elenco degli affiliati al clan “LEO”, anche se ha dovuto ammettere di non saper dire nulla di specifico sul suo conto perché non “avevo tanti rapporti con loro”.
FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1996) ha affermato che “il fratello di LEO” (senza specificare, però, di quale fratello abbia inteso parlare) faceva parte del gruppo di LEO Giuseppe.
Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali fecero parte dello stesso clan “LEO”, tutte sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato, non può, allora, dubitarsi che LEO Giovanni abbia fatto parte del sodalizio diretto dal fratello LEO Giuseppe, mentre non può attribuirsi in contrario alcun rilievo al fatto che egli sia stato detenuto per lunga parte del periodo che occorre prendere in considerazione per i due reati associativi. Già si è più volte rilevato che la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Il carcere, infatti, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Lo stesso imputato ha, d’altronde, fatto chiaramente comprendere di avere dato, anche in carcere, il proprio contributo alla vita del clan, sia favorendo i rapporti con organizzazioni malavitose di altre città, sia rappresentando il fratello Giuseppe in tutte le possibili questioni che potevano sorgere tra i reclusi. Va, poi, rilevato che LEO Giovanni , non appena ottenne il beneficio della semilibertà, si rese responsabile, in concorso con altri affiliati al clan “LEO”, del reato di estorsione continuata con riferimento ad una vicenda di rilevante gravità, oggetto di accertamento nella sopra citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 28 giugno 1991, che appare tipica espressione delle iniziative illecite del suddetto sodalizio e che attesta la perdurante disponibilità dell’imputato ad offrire il proprio apporto alle sorti del clan, la quale non aveva potuto concretizzarsi in precedenza solo a causa dello stato di detenzione.
Va, pertanto, affermata la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati associativi a lui contestati, tenuto conto che il clan “LEO”, del quale LEO Giovanni fu un affiliato, si deve qualificare, per quello che si è detto sopra, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.
A LEO Giovanni non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso.
Nel caso di specie la scelta collaborativa è, tuttavia, intervenuta quando si era già formato a carico dell’imputato un imponente quadro probatorio, ed erano state disvelate, attraverso numerosi altri contributi collaborativi, la vita e le attività illecite del clan “LEO”. Il contributo probatorio del LEO non appare, pertanto, significativo, se non per aspetti marginali e poco rilevanti attinenti al reato associativo, mentre è risultato per molti versi insoddisfacente con riferimento a tutte le altre fattispecie delittuose, sulle quali ha spesso riferito, come si è visto, notizie generiche ed imprecise, se non addirittura lacunose e fuorvianti (vedi, ad esempio, quello che si è detto a proposito delle dichiarazioni di LEO Giovanni in merito all’omicidio di CAVO’ Domenico), così da non apparire in alcun modo “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), per la ricostruzione dell’associazione “LEO”. Non sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, i requisiti per la concessione dell’attenuante speciale sopra indicata, mentre la scelta di collaborare con la giustizia e l’ampia confessione resa possono essere positivamente valutate come elementi sintomatici di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle attenuanti generiche, anche se solo equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.