2.3.5.70. Leonardi Antonino
LEONARDI Antonino è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in
atti risultano a suo carico diversi precedenti penali, tutti per fatti
delittuosi commessi nel periodo di tempo in cui si assume che abbia fatto parte
del clan “LEO”. E’ stato, infatti, condannato con sentenza della Corte di
Appello di Messina del 4-10-1989 per il reato di detenzione a fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, di cui all’art. 71 legge 685/1975, in relazione ad un
traffico di droga accertato il 1-4-1988, quando le forze dell’ordine, messe
sull’avviso dall’esito di precedenti appostamenti presso l’abitazione del
LEONARDI, che avevano permesso di rilevare un continuo e costante andirivieni di
giovani, sospettati di spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, procedettero
alla perquisizione di detta abitazione, dove rinvennero venti bustine contenenti
polvere stupefacente del tipo eroina. Si legge nella suddetta sentenza, per
motivare il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 72
legge 685/75, che “la sostanza
stupefacente detenuta, nella propria abitazione, dall’imputato LEONARDI è
tutt’altro che di modica quantità, contenendo oltre tre grammi di principio
attivo stupefacente, di cui alla tabella I allegata alla legge n. 685/75. Il
confezionamento di detta sostanza, opportunamente tagliata, in distinte bustine
di cellophane, sta inequivocabilmente a dimostrare la sua destinazione allo
spaccio, probabilmente attraverso intermediari, atteso il non trascurabile
quantitativo di ogni singola bustina. I verbalizzanti hanno messo in evidenza
come il LEONARDI fosse cognato di tali PANTO’ Nunzio
e
PANTO’ Pietro
, noti come trafficanti di droga, e come
il suo tenore di vita, manifestato dal possesso di una costosa autovettura e
dalla qualità del mobilio di arredamento, fosse sintomatico di un reddito ben
più elevato di quello fornitogli dalla sua ufficiale attività lavorativa”. Il
LEONARDI è stato, poi, condannato con sentenza della Corte di Appello di
Messina del 16-11-1994 per un traffico di sostanze stupefacenti commesso a
Messina negli anni 1987 - 1988 in concorso con DI NAPOLI Pietro. L’imputato è
stato, infine, condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del
24-4-1986 per i reati di rapina, porto e detenzione illegali di armi
clandestine, resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Furci Siculo il
14-9-1986. Si legge in detta sentenza che “il
LEONARDI è stato sorpreso dai Carabinieri munito di efficienti armi da fuoco,
in piena notte ed in località appartata, nei pressi di una casa dove si stava
svolgendo giuoco d’azzardo, in compagnia di un complice che è riuscito a
fuggire”, mentre si stava evidentemente accingendo a commettere una rapina
preso la bisca clandestina; “egli,
inoltre, non ha esitato a minacciare con la pistola i Carabinieri nel tentativo
di evitare l’arresto”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che LEONARDI Antonino fu detenuto, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 14-9-1986 al 16-3-1987, nonché dal 1-4-1988 al 21-5-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre fu completamente liberato il 28-8-1989. Il luogo di detenzione fu sempre la Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento l’imputato è chiamato a rispondere oltre che dei due reati associativi, anche del tentato omicidio di VITALE Alfio, perpetrato il 22-1-1985, e della connessa estorsione ai danni dello stesso VITALE (vedi capi “85”, “86” e “87” della rubrica a pag. 925 e segg.) e della estorsione ai danni di GIOVINAZZO Bruno, in epoca successiva e prossima all’estate del 1988 (vedi capi “95” e “96” a pag. 2040 e segg.). Egli è stato condannato con riferimento al primo episodio delittuoso, riqualificato il fatto come lesioni personali gravi aggravate anziché come tentato omicidio, mentre è stato assolto dai reati relativi al secondo episodio delittuoso.
Quanto alle frequentazione del LEONARDI con altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “LEO”, il teste maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha riferito di aver controllato in data 14 settembre 1989 LEONARDI Antonino insieme a LEO Giuseppe nei pressi del carcere di Gazzi, mentre il teste maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha affermato di avere controllato in data 6 settembre 1989, GENTILE Nicola, che venne poi ucciso e che era ritenuto soggetto vicino a LEO Giuseppe, insieme al quale era stato più volte controllato, e LEONARDI Antonino , che era cognato del LEO, mentre viaggiavano insieme in via S. Cosimo a bordo di un’autovettura blindata.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato LEONARDI Antonino tra gli affiliati al clan “LEO”, pur svolgendo un’attività lavorativa lecita alle dipendenze della società “GARIBALDI”, appaltatrice dei servizi di ristorazione all’interno dei traghetti delle Ferrovie dello Stato. Il collaboratore ha, quindi, affermato che LEONARDI Antonino , soprannominato “nasca” era cognato di LEO Giuseppe e all’interno del gruppo si occupava di “droga, estorsioni e un tentato omicidio”. I soggetti sottoposti ad estorsione da parte del LEONARDI furono VITALE Alfio, il titolare del bar “D’ANDREA” al villaggio Aldisio ed il titolare della locale farmacia. Quanto alla droga, il LEONARDI spacciava sostanza stupefacente che gliu veniva fornita da “LEO Giuseppe assieme a me e a VENTURA Carmelo ”. L’imputato era, inoltre, uno di quei soggetti che tutelavano la persona di LEO Giuseppe accompagnandolo negli spostamenti. In sede di controesame (vedi udienza del 2-3-1996) il collaboratore ha precisato che LEONARDI Antonino fu uno di coloro che entrarono a far parte della famiglia “LEO” sin dalla sua costituzione ed ha, quindi (vedi udienza del 3-3-1994), ulteriormente ribadito che era un associato “perché era assieme a noi” e “faceva cose per il gruppo nostro”.
LEO Giovanni (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato LEONARDI Antonino tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 23-7-1996) che l’imputato era cognato del fratello LEO Giuseppe in quanto essi avevano sposato due sorelle.
MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996) ha inserito LEONARDI Antonino nel novero degli affiliati al gruppo “LEO” ed ha, quindi affermato che l’imputato si occupava di sostanze stupefacenti e, in particolare, che questi “aveva un contatto” con alcuni dei fornitori di droga del gruppo e certe volte è andato anche a “contrattare” gli acquisti di droga.
COSTANTINO Giovanni (vedi udienze del 2-5-1995 e del 25-10-1996) ha dichiarato che LEONARDI Antonino faceva parte del gruppo “LEO” ed ha, quindi, aggiunto di potere affermare ciò per averli visti insieme e “perché lo sapevo” e di questo “si parlava dentro il carcere”.
MARCHESE Mario ha affermato (vedi udienza del 24-9-1996) che LEONARDI Antonino , soprannominato “nasca”, era cognato di LEO Giuseppe e faceva parte del clan da quest’ultimo diretto, all’interno del quale si occupava prevalentemente di sostanze stupefacenti.
SPARACIO Luigi ha riferito (vedi udienza del 9-10-1996) che LEONARDI Antonino era un affiliato al clan “LEO” ed “era dedito allo spaccio anche lui”.
GIORGIANNI Salvatore ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) LEONARDI Antonino tra gli associati a LEO Giuseppe, ha, quindi, affermato (vedi udienza del 28-10-1996) che era soprannominato Nino “nasca” ed ha, infine, specificato (vedi udienza del 4-11-1996) che questi fu uno dei pochi componenti del clan “LEO” con i quali mantenne qualche contatto anche dopo l’attentato perpetrato nei suoi confronti (fatto avvenuto il 1-11-1986, vedi capi “89” e “90” a pag. 1100 e segg.).
LA TORRRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha indicato LEONARDI Antonino
, da lui conosciuto personalmente, tra gli
affiliati al clan “LEO”.
RIZZO Rosario
ha riferito (vedi udienza del 4-6-1996), nell’elencare i
soggetti appartenenti al clan “LEO”, che “c’era
un altro cognato suo, LEONARDI, mi sembra, Antonino […]; erano parenti di
Pippo LEO e si sapeva che appartenevano a lui”, anche se ha precisato di
non aver mai avuto rapporti di affari “con queste persone”.
L’imputato LEONARDI Antonino
, esaminato all’udienza dell’8-11-1996, ha negato
di aver mai fatto parte di un’associazione criminosa capeggiata dal proprio
cognato LEO Giuseppe. Ha, quindi, dichiarato di
essere legato da rapporti di parentela con il defunto LEO Giuseppe, che era suo
cognato, avendo sposato due sorelle. Ha ammesso di essere stato soprannominato sin da bambino con l’appellativo di
“nasca” ed ha riferito di essere
stato a lungo, dal 1984 al 1991, tossicodipendente, condizione per la quale
commise vari reati ma non aveva avuto per questo rapporti con il cognato LEO
Giuseppe, il quale “mi evitava sempre” proprio perché tossicodipendente e
cercava di consigliarlo affinché non si drogasse più. Ha affermato,
tuttavia, di aver sempre lavorato, prima
con una cooperativa che operava presso la SMEB, poi alla “GARIBALDI”, come
“piccolo di camera”. Ha, poi, sottolineato di essere
stato in carcere per gran parte del periodo che viene in considerazione con
riferimento ai reati associativi e di avere sempre lavorato. Ha, inoltre
chiarito che i coimputati PANTO’ Pietro
e
Nunzio erano suoi cognati, in quanto fratelli di sua moglie, e che GIACOBBE
Tommaso
era
pure suo cognato, avendo questi sposato sua sorella. L’imputato ha,
infine, negato di aver mai guidato la
macchina di LEO Giuseppe ed ha precisato che l’abitazione nella quale vive dal
1986 non è una “villetta” così come sostenuto da alcuni collaboratori,
bensì una baracca in muratura, piena di umidità, sita al villaggio Aldisio, in
prossimità del capolinea dell’autobus.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di LEONARDI Antonino è pienamente provata. Già si è osservato più volte che le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto relative a soggetti che si assumono appartenenti al clan “LEO”, sono dotate in genere di elevata attendibilità, poiché il collaboratore era soggetto non solo pienamente inserito nell’ambiente della criminalità organizzata cittadina, ma anche particolarmente legato a LEO Giuseppe, con il quale esistevano da moltissimo tempo stretti rapporti e del quale fu alcune volte autista. Il SANTACATERINA doveva, pertanto, essere ben informato sui soggetti affiliati al clan da quest’ultimo diretto, mentre non si ravvisano, nel caso di specie, elementi che possano pregiudicare la genuinità delle accuse, sia perché il SANTACATERINA è stato il primo a rivelare l’organigramma delle organizzazioni criminali messinesi e risulta, pertanto, remoto il pericolo che le sue dichiarazioni siano state influenzate o condizionate da fattori esterni, sia perché non sono state evidenziate ragioni di astio tra il collaboratore e l’imputato, tali da rendere elevato il pericolo di accuse calunniose, sia perché non sembra, in considerazione del ruolo rivestito dal SANTACATERINA all’interno del clan “LEO” e nel gruppo di DI BLASI Domenico, cui si accostò dopo la morte del LEO, che egli sia mai stato un diretto partecipe delle strategie malavitose dell’uno o dell’altro gruppo, e non può, pertanto, ragionevolmente sospettarsi che le sue accuse rispondano a qualche recondito disegno all’interno di una perdurante strategia criminale. Le dichiarazioni del collaboratore hanno trovato, poi, numerosi elementi di riscontro, dovendosi ricordare, prima ancora delle numerose collimanti accuse provenienti da altri collaboratori, le condanne subite dall’imputato per fatti di droga, che non possono certamente qualificarsi, secondo quanto è stato bene evidenziato nella pronuncia sopra citata, come piccolo spaccio, compiuto dal LEONARDI, tossicodipendente, per procurarsi la droga necessaria per il suo consumo personale. La quantità di sostanza stupefacente sequestrata nella vicenda oggetto di accertamento con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-10-1989, e la verosimile continuità di tale attività illecita, desumibile dal tenore di vita dell’imputato e dalla circostanza che la sua abitazione era divenuta punto di riferimento per altri tossicodipendenti, sono, invero, elementi che, come è stato correttamente sottolineato, attestano l’ampiezza del traffico e, nel contempo, sono sintomatici dell’esistenza di stabili collegamenti con le organizzazioni malavitose che controllano tale turpe commercio, sia per l’approvvigionamento di droga, sia per la sua commercializzazione che richiede l’indispensabile protezione del clan. Il profondo inserimento di LEONARDI Antonino nella criminalità organizzata cittadina può, peraltro, evincersi anche dall’altra condanna per tentata rapina, porto e detenzione di armi e resistenza a pubblico ufficiale, subita dall’imputato, poiché quel fatto, compiuto “in trasferta” in un comune della provincia di Messina, pur non rientrando nel tipo di attività illecita che, secondo il SANTACATERINA, il LEONARDI avrebbe svolto nell’ambito del clan “LEO”, non appare certamente espressione dello stato di tossicodipendenza, ma rivela, oltre alla elevata pericolosità dell’imputato, anche l’esistenza di collegamenti con ambienti malavitosi attraverso i quali egli riusciva a procurarsi la disponibilità di ben due armi, una pistola calibro 7,65 ed un fucile da caccia cal. 16, la prima con matricola abrasa ed il secondo con matricola abrasa e canne mozze. Altro elemento di indubbio elevatissimo significato indiziario a carico del LEONARDI è costituito dagli elementi di conoscenza acquisiti dalle forze dell’ordine sulle sue frequentazioni. Non sembra, infatti, sostenibile che il LEONARDI non avesse rapporti, così come ha cercato di accreditare nel corso del suo esame, con il cognato LEO Giuseppe, essendo stato una volta notato e controllato insieme a lui. Soprattutto va evidenziato che appare priva di qualsiasi giustificazione la circostanza che il LEONARDI sia stato notato a bordo di un’autovettura blindata con GENTILE Nicola, altro noto personaggio vicino a LEO Giuseppe, successivamente ucciso, la cui frequentazione può, verosimilmente, spiegarsi solo con l’esistenza di comuni interessi malavitosi. Va, ancora, osservato che l’utilizzazione di un’autovettura blindata, in un momento storico nel quale si contrapponevano il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO”, in una “guerra” che aveva già fatto numerose vittime, costituisce anch’esso un significativo elemento sintomatico dell’appartenenza ad uno dei due sodalizi in conflitto, poiché solo l’esistenza di un rapporto di affiliazione poteva adeguatamente giustificare l’adozione di sofisticati accorgimenti per proteggere la vita. Va, infine, rilevato che pure il rapporto di affinità tra il LEONARDI e LEO Giuseppe è una circostanza non priva di valore ai fini della prova del vincolo associativo, poiché si è sottolineato più volte che pur non essendo il clan “LEO” strettamente strutturato su base familiare, molti affiliati erano tra loro parenti o affini, circostanza che può facilmente spiegarsi, atteso che i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali come quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo un più facile accesso al sodalizio. Le accuse del SANTACATERINA appaino, allora, già sulla base dei suesposti elementi di conoscenza, corroborate da numerosi e significativi elementi di riscontro che già da soli forniscono, ad avviso di questa Corte, la prova della colpevolezza dell’imputato e consentirebbe di pervenire all’affermazione della sua colpevolezza. Ad ulteriore sostegno della fondatezza delle accuse soggiungono, comunque, le conformi dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia prima menzionati, specie quelle di LEO Giovanni e di MANCUSO Giorgio , i quali erano esponenti di primo piano del sodalizio criminoso al quale si assume che sia stato affiliato il LEONARDI e, come tali, dovevano conoscere molto bene chi fossero gli altri adepti e quali fossero le responsabilità dell’imputato. Vanno, in particolar modo ricordate le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio , il quale non si è limitato ad indicare il nome dell’imputato nel novero degli appartenenti al clan “LEO”, ma ha chiarito quale fosse il suo ruolo nell’attività illecita relativa al traffico di stupefacenti svolta dal clan, così da potere affermare che LEONARDI Antonino era soggetto di fiducia del capo LEO Giuseppe, tanto da essere utilizzato non solo per lo smercio della droga, ma anche per prendere contatti con i fornitori e trattare l’acquisto di sostanza stupefacente, così realizzando, inequivocabilmente, un concreto contributo causale alla vita dell’associazione “LEO” ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti nel traffico di stupefacenti. Nel caso di specie, poi, non può neppure dubitarsi che l’imputato fosse pienamente consapevole di tale sua funzione, poiché egli non era il piccolo spacciatore al minuto che poteva intuire solo vagamente l’esistenza di un fenomeno associativo attraverso cui la droga giungeva a lui, ma era il distributore di notevoli quantità di droga in diretto contatto con il capo stesso del sodalizio delinquenziale, e partecipe anche dell’attività di approvvigionamento della droga del clan.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta prova evidente della partecipazione dell’imputato al clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la responsabilità di LEONARDI Antonino per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi