2.3.5.72. Magazzù Angelo
MAGAZZU’ Angelo è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per porto illegale di armi, favoreggiamento personale, danneggiamento seguito da incendio, tentata estorsione. Solo in un caso, tuttavia, l’accertamento giurisdizionale ha riguardato una condotta delittuosa perpetrata nel periodo che viene in considerazione per il reato associativo ed è quello compiuto con sentenza della Corte di Appello di Messina dell’8-6-1988 che ha condannato MAGAZZU’ Angelo in concorso con tale CATALANO Antonino per i reati di danneggiamento seguito da incendio e di tentata estorsione, commessi in Messina dal 28-10-1987 al 18-11-1987, ai danni di tale D’ARRIGO Salvatore, titolare di un laboratorio di pelletteria in Contesse. Va, poi, menzionata la sentenza del Tribunale di Messina del 3-4-1987 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha assolto l’imputato dall’accusa di aver fatto parte del clan “CARIOLO”. In detta sentenza, peraltro, si dà atto che il reato di favoreggiamento venne compiuto in concorso con FERRARA Alessandro, fratello di FERRARA Sebastiano , nei confronti di GRASSO Ignazio, CUNDARI Antonino e MANGANO RIGANO Antonino, i quali erano stati arrestati l’11-11-1982 per spaccio di eroina, e che anche il reato di detenzione e porto abusivi di due pistole, commesso nel 1983, fu perpetrato in concorso con FERRARA Alessandro (la sentenza che ha accertato tale fatto, pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 18-4-1984 trovasi inserita nella cartella delle sentenze a carico di MANGANARO Rosario ).
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MAGAZZU’ Angelo fu detenuto in carcere, sempre nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 10-4-1983 al 31-7-1986; dal 21-10-1986 al 26-2-1987; dal 18-11-1987 al 25-12-1990.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha elencato tale MAGAZZU’ tra gli affiliati al clan “FERRARA”. Su domanda, poi, del Pubblico Ministero se egli conoscesse MAGAZZU’ Antonino (e non Angelo come l’imputato), il collaboratore ha risposto positivamente, dicendo che questi “era cognato di FERRARA prima”, in quanto “conviveva con una sorella dei FERRARA”, ed era stato da lui conosciuto in carcere. In sede di controesame (vedi udienza del 15-3-1994) su domanda del difensore, il quale ha sottolineato che il MAGAZZU’ presente in aula quale indagato era un soggetto incensurato e non era stato mai in carcere, il SANTACATERINA ha affermato che “quello che era in aula non era quel MAGAZZU’ che ho indicato io, “Ciccio ossa”.
FERRARA Sebastiano
(vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato MAGAZZU’ Angelo
come
uno dei suoi affiliati dal 1985 in poi.
FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha affermato che “il MAGAZZU’ è stato un breve periodo [nel clan] perché stava nell’81 – 82, abbiamo commesso delle cose e poi lui si è ritirato, in un certo periodo, e poi ha fatto qualche estorsione nell’88, mi sembra ’87, il MAGAZZU’ Francesco”.
SANTORO Angelo (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era vicino al FERRARA, nel senso che “quando lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che MAGAZZU’ Angelo era una delle altre persone vicine al FERRARA ed ha aggiunto che nel 1988 “con ARENA e con MAGAZZU’ facevamo l’estorsione”. Il SANTORO ha, tuttavia, sostenuto che le estorsioni, perpetrate insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, fossero un affare privato di quel ristretto gruppo di persone che se ne rendevano responsabili e non rientrassero negli interessi del FERRARA, il quale “non è che sapeva oppure prendeva soldi” (ma successivamente dirà che egli consegnava al FERRARA una quota dei proventi illeciti), per poi dovere riconoscere, in parte contraddicendosi, che “[FERRARA Sebastiano ] ci portava anche dei..., una base, una cosa (vale a dire le informazioni sui soggetti da estorcere)” e che, comunque, “poi ce lo dicevamo [al FERRARA]”, senza, però, riuscire a dare una valida spiegazione del motivo per il quale tenevano informato il FERRARA, asserendo che ritenevano opportuno farlo “perché c’erano certe persone che interessavano a lui e poi noi glielo dicevamo ugualmente”. Il SANTORO ha, quindi, aggiunto che nel 1988 egli, insieme ad altre cinque o sei persone, tra le quali vi era anche il MAGAZZU’, spacciava droga, che acquistava da TROVATO Antonino, ma ha specificato che a tale affare illecito non partecipava il FERRARA.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996), MAGAZZU’ Angelo tra quelle persone che “hanno fatto sempre parte del gruppo “FERRARA””.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha affermato, a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 17-1-1994, nelle quali aveva nominato il MAGAZZU’ tra gli affiliati al clan “FERRARA”, che egli in realtà lo conosceva solo di nome ma non sapeva nulla sul suo conto.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di MAGAZZU’ Angelo di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” non sia adeguatamente provata.
Non può attribuirsi, innanzi tutto, alcun rilievo alle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che non appaiono di alcuna utilità per valutare la fondatezza dell’accusa. Il collaboratore ha parlato, infatti, di persona non chiaramente identificabile nell’imputato, ed individuata dal Pubblico Ministero, almeno inizialmente, in altra persona, tale MAGAZZU’ Antonino, nei cui confronti venne financo chiesta (ma non concessa) l’emissione di misura cautelare, come può evincersi chiaramente dalla lettura dell’ordinanza custodiale pronunciata dal G.I.P. nell’ambito del presente procedimento in data 5-5-1993. L’equivoco è divenuto palese a seguito delle domande della difesa in sede di controesame, poiché il SANTACATERINA ha fatto chiaramente intendere di essersi voluto riferire ad altro MAGAZZU’, da lui conosciuto in carcere, soprannominato “Ciccio ossa”, il quale fu per qualche tempo convivente con una sorella dei FERRARA. Non sono stati offerti, tuttavia, elementi certi per poter affermare che l’odierno imputato, soggetto diverso da quello nei cui confronti si svolsero inizialmente le indagini, sia effettivamente colui che è stato accusato dal SANTACATERINA, sia perché il collaboratore ha fornito di quest’ultimo, anche se su domanda suggestiva del Pubblico Ministero, un nome di battesimo diverso da quello dell’imputato, sia perché non vi è alcun riscontro agli ulteriori elementi offerti per una sua compiuta identificazione.
Parimenti modestissimo rilievo rivestono le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , del tutto generiche e prive di qualsiasi elemento idoneo a far comprendere sulla base di quali conoscenze e di quali criteri di giudizio il collaboratore, che apparteneva ad un diverso clan e che non ebbe rapporti, almeno fino al 1989, con il clan “FERRARA”, ha formulato le sue accuse, nonché le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, ancora più vaghe ed incerte.
Occorre, invece, soffermarsi sulle accuse degli altri tre collaboratori, le cui accuse presentano un’elevata affidabilità in quanto provenienti da soggetti tutti appartenenti, anche in posizione di assoluto rilievo, al clan del quale si assume che sia stato affiliato il MAGAZZU’. Sia FERRARA Sebastiano , sia SANTORO Angelo , sia FERRARA Carmelo hanno, infatti, sostenuto che MAGAZZU’ Angelo era un affiliato al clan “FERRARA”, ma le loro dichiarazioni non eliminano ogni dubbio. In particolar modo, FERRARA Carmelo ha offerto delle informazioni che paiono scagionare l’imputato (chiamato, peraltro, erroneamente Francesco, anziché Angelo), il quale avrebbe aderito al clan solo nei primi anni ’80, mentre poi si sarebbe “ritirato”. Gli elementi di conoscenza desumibili dalla lettura sia della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina l’8-6-1988 sia della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3-4-1987 confermano, d’altronde, l’esistenza di rapporti piuttosto stretti tra l’imputato ed i fratelli FERRARA, ma non consentono di affermare che tali rapporti, che importarono anche il suo coinvolgimento in attività illecite con FERRARA Alessandro, insieme al quale il MAGAZZU’ si rese autore di alcuni reati, continuarono immutati pure in epoca successiva all’ultimo di tali reati, commesso il 10-4-1983. Mentre, infatti, può fondatamente ipotizzarsi che tra i fratelli FERRARA e l’imputato rimase viva un’amicizia, nulla autorizza a ritenere che vi fosse una comunione di interessi illeciti, neppure la condanna subita dal MAGAZZU’ per un reato di tentata estorsione perpetrato in concorso con un soggetto che non risulta facesse parte del clan “FERRARA”. Le dichiarazioni degli altri collaboratori non offrono, poi, elementi di conoscenza che contrastano irrefutabilmente con le dichiarazioni di FERRARA Carmelo, poiché il fratello di quest’ultimo, Sebastiano, non dicono alcunché in ordine alla collocazione temporale dell’asserito rapporto di affiliazione e non forniscono alcuna ulteriore informazione sull’attività illecita che avrebbe svolto il MAGAZZU’ nell’interesse del clan, mentre SANTORO Angelo , benché più preciso, avendo fatto riferimento ad un coinvolgimento dell’imputato nell’attività estortiva e nello spaccio di stupefacenti, ha affermato che tali iniziative illecite si svolsero nell’anno 1988 e negli anni seguenti, vale a dire durante il tempo in cui il MAGAZZU’ fu detenuto, e ciò inficia irrimediabilmente l’attendibilità delle sue accuse.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’accusa nei confronti di MAGAZZU’ Angelo di aver fatto parte del clan “FERRARA” non appare sufficientemente provata e l’imputato va, pertanto, assolto da entrambi i reati associativi a lui ascritti per non aver commesso il fatto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., attesa la contraddittorietà delle fonti.