2.3.5.76. Mancuso Giorgio
MANCUSO Giorgio è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, con l’aggravante per entrambi i reati di avere promosso diretto ed organizzato l’associazione.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, violazione delle norme sul controllo delle armi, rapina, favoreggiamento personale, oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, associazione per delinquere, omicidio in concorso. Nessuno dei reati accertati con sentenze definitive risulta, invero, commesso nel periodo di tempo in cui è contestata la partecipazione di MANCUSO Giorgio al clan “LEO”, ma vanno, comunque, menzionate: 1) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha condannato l’imputato per il reato di associazione per delinquere, ritenendo che abbia fatto parte della cosiddetta famiglia “COSTA”; 2) la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 22-7-1994, che ha condannato MANCUSO Giorgio , in concorso con RIZZO Rosario per l’omicidio in danno di DI BLASI Domenico avvenuto in Messina il 15-5-1991; 3) la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 4-11-1996, che ha condannato l’imputato per l’omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto in Messina il 6-9-1990.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MANCUSO Giorgio fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati dal 14-8-1980 al 27-2-1989, data nella quale fu ammesso al beneficio della semilibertà. Dai tabulati informatici sembrerebbe che detto beneficio gli sia stato sospeso in data 3-6-1989, ma tale informazione è evidentemente erronea o incompleta, poiché è certo che il MANCUSO godette della semilibertà anche in epoca successiva alla predetta sospensione. Venne, poi, completamente scarcerato l’8-10-1989. In tale lungo periodo l’imputato fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina tranne che per il tempo dal 2-5-1987 al 25-10-1987, quando fu, viceversa, ristretto nella Casa di reclusione di Noto.
Nel presente processo MANCUSO Giorgio è chiamato a rispondere oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di GIAIMO Santi avvenuto il 14-2-1980 (vedi capi “75”, “76” e “77” a pag. 604 e segg.), dell’omicidio di CAVO’ Domenico, avvenuto il 1-3-1988 (vedi capi “79” e “80” a pag. 1240 e segg.) e del tentato omicidio di CALIO’ Antonino avvenuto il 26-7-1989 (vedi capi “91” e “92” a pag. 1827 e segg.), venendo condannato per il primo e l’ultimo episodio delittuoso e venendo, al contrario, assolto dall’omicidio di CAVO’ Domenico.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza dell’imputato in ordine ai due reati associativi contestati.
MANCUSO Giorgio
è collaboratore di giustizia, avendo egli stesso dichiarato
di aver deciso di collaborare con la
giustizia prima che fosse celebrato il giudizio di appello per l’omicidio di
DI BLASI Domenico, dopo essere stato condannato in primo grado all’ergastolo, ed
ha affermato di aver reso le prime
dichiarazioni collaborative nel novembre 1994.
Ha riferito, nel corso del suo esame alle udienza del 24-6-1996 e del 28-6-1996, di essere stato affiliato dal 1979, tramite CAMBRIA Placido e BITTO Vincenzo, all’organizzazione criminosa diretta da COSTA Gaetano , ma di aver aderito sin dal 1981 a quel più ristretto gruppo creato da LEO Giuseppe all’interno del clan COSTA, che intorno al 1986 - 1987, con il declino del COSTA, si rese completamente autonomo dal vecchio capo. Egli divenne responsabile, prima insieme a Paolo VINCI e poi da solo, del rione Gravitelli e diresse in sostanziale autonomia, ma in stretto collegamento con il LEO, del quale fu figlioccio e braccio destro, un gruppo di persone che lì operava. Fu ininterrottamente detenuto dal 14 agosto 1980 sino all’inizio del 1989, quando ottenne la semilibertà, mentre venne scarcerato completamente nell’ottobre 1989. Anche durante tale lunga carcerazione diede il proprio apporto alle sorti del clan, poiché (vedi su questo punto ed anche per le successive citazioni testuali l’udienza del 28-6-1996)“se LEO Giuseppe aveva bisogno, tanto per dire, della mia persona per affrontare determinati discorsi o se c’era qualche litigio, io ero disponibilissimo, insieme ad altri, ad affrontare i suoi problemi”, mentre “per quanto riguarda fuori era responsabile lui”. Nel carcere, pertanto “rappresentavo lui [LEO Giuseppe] quando non c’era”. mentre “una volta uscito fuori diventai responsabile , perché naturalmente il LEO non aveva molto movimento, diciamo, non si poteva muovere molto bene, e allora io presi in mano la situazione e ero io quello che comandavo, diciamo, quando si doveva ammazzare una persona, sparare a una persona, ecco, risolvere dei problemi. Il LEO era, insomma, il mio capo carismatico e io lo seguivo”. Durante il periodo di carcerazione, “io non è che percepivo uno stipendio fisso da Pippo LEO: io quando avevo bisogno di soldi, 3, 4 milioni, 5 milioni glieli chiedevo e lui magari non me ne mandava 5, […] me ne mandava 3, però me li mandava. […] Quando siamo, invece, usciti fuori, quello che entrava lo dividevamo fra di noi”. Il MANCUSO ha ulteriormente chiarito i propri rapporti con il LEO affermando che quando veniva richiesto il suo apporto o quello del suo gruppo per la realizzazione di qualche azione criminosa di rilevante impegno, quale un omicidio, nell’interesse del clan, “il LEO Giuseppe, ogni volta che si doveva commettere un omicidio mi interpellava, […] Il LEO mi doveva spiegare il motivo perché doveva avvenire e ci doveva essere il mio assenso, perché ero io quello che lo facevo fare se lui si rivolgeva a me”, quando, viceversa, non veniva richiesto il suo apporto, “lui [LEO Giuseppe] decideva da capo, […] poteva ordinare ai suoi uomini direttamente al villaggio Aldisio”. Quanto, poi, ai rapporti tra i rispettivi gruppi, MANCUSO Giorgio ha affermato che “il gruppo era unico però con competenze diverse sul territorio, nel senso che [gli affiliati dei diversi sottogruppi] rappresentavano sempre Pippo LEO, andavano sotto il nome di Pippo LEO, però erano anche autonomi, però facevano parte del gruppo LEO. […] In sostanza il nostro capo su tutte e tre le zone [villaggio Aldisio, Camaro e Gravitelli] era LEO Giuseppe” e tutti gli affiliati sapevano di questa gerarchia e della loro appartenenza al gruppo “LEO”.
Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del MANCUSO prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “LEO” in generale, sia con riferimento ai singoli delitti in ordine ai quali il collaboratore ha dato il proprio contributo.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del MANCUSO, sia perché accompagnata dall’offerta di un contributo conoscitivo non del tutto trascurabile in ordine alle attività illecite del gruppo diretto da LEO Giuseppe, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al LEO anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia e negli atti di indagine svolti dagli organi di Polizia Giudiziaria.
Quanto a questi ultimi, va ricordato che il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, come si è visto più volte in precedenza, brevemente illustrato i risultati delle indagini in ordine all’attività del clan “LEO”, svolte dal suo ufficio ed alle quali partecipò personalmente, riferendo che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone, tra le quali, in primo luogo, MANCUSO Giorgio , che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo. Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha, quindi, diffusamente illustrato contenuti ed obiettivi di un servizio di avvistamento eseguito da militari dei Carabinieri subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino e protrattosi per diversi giorni nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli. Il teste ha, in proposito, ricordato che, prima ancora dell’uccisione del SARNATARO, aveva controllato in data 11 luglio 1989, nei pressi della predetta abitazione di MANCUSO Giorgio , quest’ultimo insieme a SARNATARO Sabatino, COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe e RUVOLO Angelo. Il giorno 13 luglio 1989 aveva, poi, controllato MANCUSO Giorgio , COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio e CUCINOTTA Giuseppe . Dopo la morte del SARNATARO, furono notati, in data 17 luglio 1989, MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, COSTANTINO Giovanni , RUVOLO Angelo e LEO Giuseppe, che arrivò a bordo di un’autovettura blindata guidata da PANTO’ Pietro . In data 18 luglio 1989 vi fu un lungo servizio di avvistamento durante il quale fu notato un andirivieni di persone tra le quali MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , MANCUSO Daniele e, quindi, l’arrivo di LEO Giuseppe insieme a GUARNERA Lorenzo , a bordo di un’autovettura BMW blindata, alla cui guida vi era PANTO’ Pietro (su tale avvistamento vi è anche documentazione fotografica, acquisita al N. 152 dell’ordinanza emessa i 19-7-1997). Furono, poi, notati sotto casa di MANCUSO Giorgio , sia il 24 luglio che il 25 luglio 1989, COSTANTINO Pietro , CUCINOTTA Giuseppe e CUNSOLO Vittorio. Va, in particolar modo segnalato l’avvistamento del 28 luglio 1989 durante il quale furono notati LEO Giuseppe, MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio e sia il LEO che il CUCINOTTA viaggiavano a bordo di autovetture blindate, note all’ufficio, una BMW targata Varese e altra BMW targata Messina. Il 31 luglio 1989 furono notati LEO Giuseppe, PANTO’ Nunzio , MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio e MANCUSO Daniele ed anche in tal caso vi erano le due autovetture BMW blindate. Il 2 agosto 1989 furono avvistati MANCUSO Giorgio e CUCINOTTA Giuseppe a bordo della predetta BMW blindata targata Messina, alla cui guida vi era il MANCUSO. Il 7 agosto 1989 furono notati MANCUSO Giorgio , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , CALARESE Aurelio ed altra persona che è stato possibile identificare. L’8 agosto 1989 furono notati, poco distante dall’abitazione del MANCUSO, in via Pietro Castelli, CUCINOTTA Giuseppe , MANCUSO Giorgio e GENTILE Nicola, mentre la mattina successiva (il servizio si protrasse, infatti, tutta la notte), notarono che alle ore 6 del mattino CUCINOTTA Giuseppe si recò presso il carcere di Gazzi per prelevare MANCUSO Giorgio che a quel tempo era semilibero. Il 14 settembre 1989 furono controllati MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , COSTANTINO Giovanni e CUNSOLO Vittorio che stavano accompagnando MANCUSO Giorgio in carcere a bordo di un’autovettura blindata. Il 26 settembre 1989 furono controllati, in via Pietro Castelli, CUCINOTTA Giuseppe e CUNSOLO Vittorio, a bordo di una motocicletta, e sulla suindicata autovettura BMW blindata MANCUSO Giorgio e SPARACIO Luigi .
Orbene, i risultati di tale attività di indagine già fornivano prova imponente della partecipazione di MANCUSO Giorgio al clan “LEO” e del ruolo di assoluto rilievo che rivestiva all’interno del sodalizio. Va osservato che già la semplice circostanza che egli si incontrava quasi giornalmente con alcuni dei principali esponenti di detto clan e che talvolta a tali incontri partecipava lo stesso capo LEO Giuseppe; la circostanza che venisse accompagnato, a bordo di un’autovettura blindata, presso la Casa Circondariale di Messina, dove doveva pernottare essendo stato ammesso al regime di semilibertà; la circostanza che si sia incontrato, a bordo di un’autovettura blindata, con SPARACIO Luigi , capo di un altro potente sodalizio criminoso cittadino, tutti elementi indiziari inequivocabilmente sintomatici della sussistenza del suindicato rapporto di affiliazione e dell’elevato livello criminale del MANCUSO, che partecipava alle riunioni nelle quali si deliberava la strategia malavitosa del clan, che discuteva con gli altri capi clan, verosimilmente per definire i reciproci rapporti, che veniva protetto e scortato dagli altri affiliati. Mentre, infatti, i suesposti elementi di conoscenza potevano apparire insufficienti o scarsamente conducenti quando ancora non era chiara l’esistenza di un rapporto associativo, che costituiva oggetto di mere ipotesi investigative, è evidente che le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, sulle quali ci si è a lungo soffermati, in ordine all’operatività nella città di Messina di un potente clan capeggiato da LEO Giuseppe, consentono oggi di rileggere le medesime circostanze in modo diverso e di interpretarle come univoco indizio dell’asserito rapporto di affiliazione. La confessione dell’imputato e le concordanti ed omogenee dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia giungono, pertanto, solo come ulteriore conforto alla fondatezza dell’accusa che può ritenersi pienamente provata già sulla base degli elementi sopra descritti.
Così SANTACATERINA Umberto ha
affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che MANCUSO Giorgio
faceva parte del clan diretto da LEO Giuseppe, del quale era
figlioccio e persona di fiducia. Qualche tempo dopo la scarcerazione del MANCUSO,
il LEO, tuttavia, non si fidò più di lui e pensò addirittura di eliminarlo. Il
collaboratore ha, inoltre, ricordato un episodio nel quale LEO
Giuseppe si recò a Milano insieme a MANCUSO Giorgio
, per acquistare della droga; “poi
MANCUSO è sceso con sua moglie e LEO ha fatto salire ALIQUO’ e BRIGANDI’
perché non si fidava più di MANCUSO”. Il collaboratore ha, infine,
accusato diversi imputati di avere svolto attività illecite per conto di
MANCUSO ed ha sostenuto (vedi udienza del 2-3-1994) che il
MANCUSO fu uno di coloro che entrarono a far parte del clan “LEO” sin dalla
sua costituzione.
MARCHESE Mario ha dichiarato (vedi udienza del 24-9-1996) che MANCUSO Giorgio , soprannominato “u’ puffu”, figlioccio di LEO Giuseppe, faceva parte del clan “LEO” ed “era uno che contava […] nel suo clan”, pur essendo stato in carcere per lungo tempo, in quanto “il ruolo l’aveva dentro il carcere”. Il collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 2-10-1996) che MANCUSO Giorgio era “il responsabile quando non c’era LEO dentro il carcere”, “il responsabile proprio dopo Pippo LEO, […] in carcere, ecco, teneva una certa posizione a favore di LEO Giuseppe”.
LEO Giovanni
ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996) che MANCUSO Giorgio
era
uno dei “sottocapi” del clan “LEO” ed era il responsabile della zona di
Gravitelli, della quale assunse la direzione (vedi udienza del 23-7-1996) dopo
la morte di VINCI Paolo. Il collaboratore ha, poi, aggiunto (vedi udienza
del 23-7-1996) che MANCUSO Giorgio
era
amico e figlioccio del fratello Giuseppe e dirigeva un gruppo di persone
operante a Gravitelli, che (vedi udienza del 24-7-1996) godeva
di ampia autonomia per quanto riguardava la gestione delle estorsioni, mentre
per la droga veniva rifornito da LEO Giuseppe.
VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che MANCUSO Giorgio “era uno dei promotori” dell’associazione diretta da LEO Giuseppe. Il collaboratore ha, quindi, ricordato che il MANCUSO fu uno di coloro, insieme a lui stesso ed al VALVERI, che seguirono LEO Giuseppe nella decisione di rendersi autonomi, pur continuando a far parte della famiglia “COSTA”, dalla restante parte del sodalizio, facente capo a DI BLASI Domenico e ad altri soggetti, i quali “agivano con la vecchia mentalità della malavita antica”.
COSTANTINO Giovanni
(vedi udienza del 2-5-1995) ha riferito che MANCUSO Giorgio
era
suo cognato e dirigeva un gruppo di persone della zona di Gravitelli. Il MANCUSO
era, inoltre, collegato a Pippo LEO, del quale era figlioccio. Il
collaboratore ha, quindi, specificato (vedi udienza del 25-10-1996) che il
gruppo “MANCUSO” si occupava di droga ed estorsioni ed era distinto dal
gruppo “LEO”, ma esisteva un rapporto personale tra i due capi sin da
“prima dell’86”.
SPARACIO Luigi ha dichiarato (vedi udienza del 9-10-1996) che MANCUSO Giorgio era a capo di un gruppo operante a Gravitelli che era alleato a LEO Giuseppe, del quale il MANCUSO era figlioccio. LO SPARACIO ha, infatti, inserito MANCUSO Giorgio tra gli affiliati al clan “LEO”, specificando che “sempre è stato con LEO” ed era uno dei killer del sodalizio. Il MANCUSO ed il suo gruppo si occupava, poi, della commercializzazione della sostanza stupefacente. Tale gruppo di Gravitelli (vedi udienza del 15-10-1996) esisteva già da epoca remota e nel tempo si è probabilmente ingrandito, senza che su di esso abbia inciso la lunga detenzione del MANCUSO, perché “erano tutte persone che affiancavano il MANCUSO anche quando era detenuto”. Il collaboratore ha, quindi, ribadito (vedi udienza del 16-10-1996) che “il gruppo di fuoco di LEO era composto da MANCUSO e il suo gruppo”.
PARATORE Vincenzo ha sostenuto (vedi udienza del 4-2-1996) che MANCUSO Giorgio , soprannominato “u’ puffu”, faceva parte del clan “LEO” ed “era la persona, diciamo, più vicina a lui [LEO Giuseppe]”. Il collaboratore ha, quindi, specificato che il MANCUSO era un killer e “nell’ambito del gruppo, diciamo che era un jolly, […] sapeva fare tutto”.
GIORGIANNI Salvatore
ha inserito (vedi udienza del 25-10-1996) MANCUSO Giorgio
nell’elenco dei soggetti facenti parte del clan “LEO”.
LA TORRE Guido ha, parimenti, indicato (vedi udienza del 30-4-1996) MANCUSO Giorgio tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha specificato di averlo conosciuto in carcere nel 1989.
CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996) ha ricordato MANCUSO Giorgio come uno dei soggetti vicini a LEO Giuseppe, che facevano parte del gruppo diretto da quest’ultimo.
RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996) ha parlato di un gruppo “MANCUSO – LEO” ed ha quindi, aggiunto che nel clan “LEO” “quelli che contavano di più erano i nomi, diciamo i più esperti”, tra i quali vi era anche MANCUSO Giorgio , che aveva la zona di Gravitelli.
FERRARA Sebastiano
ha affermato (vedi udienza del 16-9-1996) che MANCUSO Giorgio
apparteneva
al clan “LEO”.
ROMEO Carmelo
(vedi udienza dell’11-6-1996) ha inserito MANCUSO Giorgio
nel
novero degli aderenti al clan “LEO”.
Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali fecero parte dello stesso clan “LEO”, tutte sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato, non può, allora, dubitarsi che MANCUSO Giorgio abbia fatto parte del sodalizio diretto da LEO Giuseppe, mentre non può attribuirsi in contrario alcun rilievo al fatto che egli sia stato detenuto per lunga parte del periodo che occorre prendere in considerazione per i due reati associativi. Già si è più volte rilevato che la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Il carcere, infatti, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Lo stesso imputato ha, d’altronde, fatto chiaramente comprendere di avere dato, anche in carcere, il proprio contributo alla vita del clan, rappresentando LEO Giuseppe in tutte le possibili questioni che potevano sorgere tra i reclusi e continuando, sostanzialmente, a dirigere il gruppo di Gravitelli. Va, poi, rilevato che MANCUSO Giorgio , non appena ottenne il beneficio della semilibertà, partecipò attivamente alla vita dell’associazione, come viene attestato dagli appostamenti compiuti dalle forze dell’ordine nei pressi della sua abitazione, e si rese responsabile, in concorso con altri affiliati al clan “LEO”, anche del tentato omicidio di CALIO’ Antonino, che ha formato oggetto di accertamento nella presente sentenza.
Non vi è dubbio, poi, che la condotta dell’imputato possa qualificarsi come un’attività di promozione, atteso che egli fu per concorde dichiarazione di numerosi collaboratori uno di coloro che sin dall’inizio sostenne LEO Giuseppe nella creazione di un sodalizio autonomo dal clan “COSTA”. Egli, inoltre, quale capo di una delle più importanti articolazioni del clan “LEO”, svolse una specifica attività di organizzazione diretta ad assicurare stabilità e funzionalità all’associazione attraverso un’efficace distribuzione dei compiti e gestione delle risorse in posizione di notevole autonomia, come è stato più ampiamente esposto quando si è parlato dell’associazione “LEO” in generale (vedi pag. 466 e segg.); egli svolse, infine, come può evincersi chiaramente sia dalla sua confessione, sia dalle dichiarazioni di quei collaboratori, come COSTANTINO Giovanni che hanno enfatizzato l’autonomia del gruppo “MANCUSO”, anche un’attività di direzione, in posizione di subordinazione rispetto a LEO Giuseppe, ma con rilevanti poteri deliberativi, almeno nei confronti dei soggetti posti sotto le sue dirette dipendenze.
Va, pertanto, affermata la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati associativi a lui contestati, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 416 bis c.p., e quella di cui al comma 1 dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, dovendosi in proposito richiamare quello che si è detto precedentemente in ordine al fatto che l’associazione “LEO”, della quale MANCUSO Giorgio fu un capo, va qualificata sia come associazione di stampo mafioso, sia come associazione finalizzata alla perpetrazione di più delitti in materia di stupefacenti.
Vanno, infine, concesse al MANCUSO le attenuanti generiche, da valutare prevalenti sulle contestate e sussistenti aggravanti. La piena confessione resa dall’imputato e la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti. Non può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), presupposto per l’applicazione della disciplina di particolare favore contemplata nella suddetta norma è che il collaboratore non solo si dissoci dagli altri soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, ma anche che si adoperi “per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati”. Il contributo collaborativo del MANCUSO è risultato, al contrario, per molti versi insoddisfacente, avendo l’imputato, come si è rilevato a proposito dell’omicidio di GIAIMO Santi o in occasione della trattazione dell’omicidio di CAVO’ Domenico, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, in più circostanze alterato la realtà dei fatti ovvero offerto verità parziali, e cercato, così di ostacolare il compiuto accertamento delle responsabilità personali dei correi. Di conseguenza, il suo comportamento processuale non può ritenersi rispondente a spirito di collaborazione e meritevole della concessione della suddetta attenuante, ancorché risulti che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia. Va, peraltro, osservato che la scelta collaborativa del MANCUSO è intervenuta tardivamente, quando già vi era a suo carico un imponente quadro probatorio e numerosi collaboratori di giustizia avevano ormai dissolto il velo che circondava persone ed attività criminose del clan “LEO”. Le sue dichiarazioni, allora, pur avendo offerto alcuni utili elementi di conoscenza non appaiono “decisive”, ai sensi del citato art. 8 (così interpretandosi il termine “concretamente”), né per la ricostruzione del fatto associativo, né per l’accertamento delle responsabilità individuali.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.