2.3.5.77. Manganaro Salvatore
MANGANARO Salvatore è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato penale in atti risulta a suo carico solo una condanna pronunciata con sentenza della Corte di Appello di Messina del 17-5-1993, per i delitti di minaccia aggravata e di detenzione e porto illegali di arma, commessi in Messina il 17-2-1988. Il MANGANARO fu, infatti, identificato per uno dei due giovani, quello armato di pistola, che avvicinarono e minacciarono “nel pomeriggio del 17 febbraio 1988, due finanzieri, SCORZA Michele e COSTA Francesco, facenti parte della Sezione della Polizia Tributaria addetta alla lotta al commercio di sostanze stupefacenti, mentre erano in abiti borghesi, in servizio al villaggio CEP di Messina”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MANGANARO Salvatore fu detenuto in carcere, nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-2-1988 al 16-4-1988, data nella quale ottenne gli arresti domiciliari, mentre fu completamente liberato il 20-5-1988.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha elencato MANGANARO Salvatore tra gli affiliati al clan “FERRARA”. Ha, quindi, affermato, in sede di controesame (vedi udienza del 3-3-1994) “che facevano estorsioni Salvatore MANGANARO” ed ha aggiunto (vedi udienza del 15-3-1996) che egli conosceva personalmente “MANGANARO, il nome non me lo ricordo, “Ciccio Ossa””, usando, tuttavia, per l’identificazione dell’imputato, un soprannome che ha attribuito anche a tale MAGAZZU’.
FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato MANGANARO Salvatore , fratello di Rosario come uno dei suoi affiliati dal 1987 in poi ed ha, quindi, ricordato che, probabilmente (ma non ne era del tutto sicuro), questi partecipò all’estorsione ai danni di LEONE Giuseppe, compiuta nel 1991.
FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha indicato MANGANARO Salvatore quale affiliato al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano ed ha, quindi, ricordato l’episodio, accertato con la sopra citata sentenza di condanna, nel quale “il MANGANARO ha fermato assieme a CURATOLA Giuseppe il finanziere, perché noi credevamo che erano dei nostri rivali, persone che ci volevano fare del male e per questo fatto l’hanno arrestato al MANGANARO che ha puntato la pistola al finanziere”.
SANTORO Angelo
(vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che egli era
vicino al FERRARA, nel senso che “quando
lui mi chiedeva un favore io glielo facevo, […] solo di estorsioni e c’è
qualche rapina” ma non faceva parte del suo gruppo, al quale aderì
organicamente nel 1991. Ha, quindi, affermato che egli,
comunque, nel 1988 faceva, insieme ad altre persone delle estorsioni, anche
se ha cercato spiegare perché tali delitti non rientrassero nel programma
delinquenziale del clan con giustificazioni che, come si è già visto, appaiono
ridicole ed offendono l’intelligenza di chi giudica. Il SANTORO ha, infatti,
sostenuto che le estorsioni, perpetrate insieme ad altri soggetti ritenuti
appartenenti al clan “FERRARA”, fossero un affare privato di quel ristretto
gruppo di persone che se ne rendevano responsabili e non rientrassero negli
interessi del FERRARA, il quale “non è
che sapeva oppure prendeva soldi” (ma successivamente dirà che egli
consegnava al FERRARA una quota dei proventi illeciti), per poi dovere
riconoscere, in parte contraddicendosi, che “[FERRARA Sebastiano
] ci portava anche dei..., una base, una cosa (vale a dire le
informazioni sui soggetti da estorcere)” e che, comunque, “poi ce lo dicevamo [al FERRARA]”, senza, però, riuscire a dare
una valida spiegazione del motivo per il quale tenevano informato il FERRARA,
asserendo che ritenevano opportuno farlo “perché
c’erano certe persone che interessavano a lui e poi noi glielo dicevamo
ugualmente”. Con specifico riferimento, poi, a MANGANARO Salvatore
, il SANTORO ha affermato che “prima era
con noi, tutt’e due i fratelli, Rosario e Salvatore”, poi, “fine ‘88”,
“abbiamo bisticciato e […] non abbiamo camminato più assieme”;
successivamente ancora, nel 1991, “il FERRARA l’ha chiamato un’altra volta
[…] per camminare assieme e per fare questa associazione”. Va osservato
che il SANTORO, nel riferire in ordine alla manovra diretta ad inquinare le
prove ordita da FERRARA Sebastiano
dopo che questi aveva manifestato l’intenzione di
collaborare con la giustizia, ha affermato che una
delle persone che non dovevano essere accusate secondo i disegni del FERRARA era
proprio MANGANARO Salvatore. Di tale manovra si è già parlato diffusamente
nella parte introduttiva della presente sentenza, quando si sono fornite alcune
essenziali notizie su SANTORO Angelo
(vedi pag. 170
e segg.). Si è allora sottolineato che ulteriori particolari
dell’episodio sono emersi dalle dichiarazioni rese da TURRISI Antonino,
ZOCCOLI Giuseppe
, FERRARA Sebastiano
e dallo stesso SANTORO Angelo
nel corso del dibattimento di primo grado del procedimento
penale n. 7/96 R.G. contro FRENI Daniele ed altri (cosiddetta Operazione
“FAIDA”), celebrato davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di
Messina, ed i cui verbali sono stati acquisiti agli atti del presente
procedimento (vedi documenti acquisiti al n. 39 dell’ordinanza del 19 luglio
1997). Non occorre qui riportare neppure brevemente ciò che si è già detto,
ma solo ribadire che MANGANARO Salvatore
rientrava certamente nel suddetto progetto di depistaggio,
come emerge chiaramente dalle narrazioni di tale vicenda effettuate dai diversi
collaboratori e sulla cui veridicità può difficilmente dubitarsi, già solo
per la perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni del SANTORO, con quelle di
FERRARA Sebastiano
, il quale ha ammesso di aver cercato di
non coinvolgere, tra gli altri, pure il MANGANARO, e con quelle di TURRISI
Antonino, il quale, alle udienze del 2 e del 3 aprile 1997 del procedimento
cosiddetto “Op. FAIDA”, ha riferito che FERRARA
Sebastiano
, subito dopo aver scelto di collaborare
con la giustizia, gli diede, attraverso delle cassette registrate che consegnava
durante i colloqui alla propria moglie, precise istruzioni sul contenuto delle
dichiarazioni da rendere agli inquirenti, affinché non venissero accusati
MANGANARO Salvatore
, CURATOLA Giuseppe
e
TAMBURELLA Rosario
(senza, tuttavia, accusare persone innocenti).
MARCHESE Mario ha reso confuse dichiarazioni (vedi udienza del 24-9-1996) nelle quali ha affermato che tale MANGANO Antonino, soprannominato “scagghia nova” (ma poi il collaboratore ha sostenuto di non conoscere il cognome dello “scagghia nova”), successivamente indicato col nome di MANGANARO Antonino, ed il fratello di quest’ultimo, indicato nelle dichiarazioni rese agli inquirenti con il nome di Salvatore, facevano parte del clan “FERRARA”.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996), anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle sue dichiarazioni rese agli inquirenti il 25-3-1994, i fratelli MANGANARO Salvatore e Rosario tra quelle persone che “hanno sempre parte del gruppo “FERRARA””.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del
4-2-1996) ha elencato “i fratelli
MANGANO o MANGANARO” tra gli appartenenti al clan “FERRARA”, ma ha
specificato che li conosceva solo di nome
e di Salvatore aveva sentito parlare a proposito dell’omicidio di Pietro
BRUGARELLO.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha inserito i fratelli MANGANARO Salvatore e Rosario nell’elenco degli affiliati al clan “FERRARA”, ma ha precisato che li conosceva solo di nome.
L’imputato MANGANARO Salvatore non si è sottoposto all’esame dibattimentale e su richiesta del Pubblico Ministero è stato acquisito all’udienza del 12-11-1996, il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. l’8 maggio 1993. In quella sede il MANGANARO si è protestato innocente dei reati contestatigli ed riferito che, abitando egli da moltissimi anni al villaggio C.E.P., aveva conosciuto i FERRARA, “con i quali ci siamo incontrati occasionalmente nell’unico bar esistente nel quartiere”, ma ha escluso di avere mai avuto con loro rapporti di qualsiasi genere.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di MANGANARO Salvatore di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” è pienamente provata. Le dichiarazioni, ancorché del tutto generiche e a tratti poco chiare, del SANTACATERINA hanno, infatti, trovato piena conferma in quelle di diversi altri collaboratori di sicura attendibilità.
FERRARA Sebastiano , pur avendo attribuito al MANGANARO, peraltro in modo incerto, solo un fatto di natura estorsiva verificatosi qualche anno dopo rispetto al periodo di tempo oggetto di accertamento con riferimento ai reati associativi, ha chiaramente affermato l’esistenza di un rapporto di affiliazione, così formulando un’accusa che assume, comunque, un grande rilievo, in quanto proveniente dal capo del sodalizio criminoso del quale avrebbe fatto parte l’imputato. Ancor più pregnante valore probatorio hanno le affermazioni di FERRARA Carmelo, il quale non si è limitato ad indicare il nome del MANGANARO tra quelli degli affiliati, ma ha ricordato un episodio, quello nel quale MANGANARO Salvatore venne arrestato per i delitti di minaccia aggravata e di detenzione e porto illegali di arma, nel quale può agevolmente ravvisarsi la volontà del gruppo malavitoso capeggiato dal FERRARA di imporre, con le armi e le minacce, un assoluto controllo in un determinato quartiere cittadino, alternativo a quello che viene assicurato dagli organi dello Stato. L’accertata partecipazione dell’imputato a tale attività appare, allora, inequivocabilmente sintomatica dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, chiaramente desumibile dal fatto che il MANGANARO ha mostrato di condividere pienamente gli scopi dell’associazione. Indubbio rilievo hanno, infine, le accuse, seppur piuttosto generiche, di SANTORO Angelo , il quale ha confermato i legami tra FERRARA Sebastiano e MANGANARO Salvatore almeno fino all’anno 1988. Minor valore probatorio rivestono, viceversa, le concordi dichiarazioni degli altri collaboratori sopra menzionati, tutti estranei al clan “FERRARA”, poiché le loro conoscenze dovevano essere certamente ben più limitate, ma ciò non autorizza a non tenerne assolutamente conto, e va, comunque, sottolineato che esse appaiono omogenee rispetto all’ipotesi dell’accusa. Il ruolo di affiliato rivestito dall’imputato viene, poi, confermato dalla circostanza che MANGANARO Salvatore rientrava nel novero di quei soggetti che, secondo gli intendimenti di FERRARA Sebastiano , dovevano essere preservati dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, poiché ciò poteva giustificarsi, da un lato, con la piena consapevolezza dell’organico inserimento dell’imputato nell’associazione, e, dall’altro lato, con la particolare importanza che il FERRARA riservava al MANGANARO, nella evidente prospettiva di non recidere completamente i legami con il mondo criminale dal quale si era solo apparentemente distaccato con il suo falso “pentimento”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questa Corte che sia stato acquisito un quadro probatorio del tutto persuasivo in base al quale può tranquillamente affermarsi la colpevolezza di MANGANARO Salvatore per i reati a lui ascritti ai capi “99” e “100” della rubrica, dovendosi il sodalizio diretto da FERRARA Sebastiano qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.