2.3.5.78.  Marchese Mario

MARCHESE Mario  è accusato di essere stato il capo di un potente clan criminoso cittadino, così come gli è stato contestato ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per diserzione, emissione di assegni a vuoto, estorsione tentata, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, associazione per delinquere, violazione della disciplina sugli stupefacenti, omicidio in concorso. Solo in un caso, però, l’accertamento giurisdizionale ha riguardato fatti commessi nel periodo di tempo in cui si assume che l’imputato sia stato il capo di un’organizzazione criminale ed è quello compiuto con sentenza della Corte di Appello di Messina del 25-5-1990, che ha condannato l’imputato per essersi reso responsabile dall’estate 1986 sino al novembre 1986 di un’estorsione nei confronti di BERTUCCIO Antonino e SMEDILE Salvatore, titolari del bar “NUOVO MADISON”. Si tratta di una vicenda delittuosa che è stata già ampiamente esaminata in occasione della trattazione del reato associativo in generale, quando si è riportato un ampio stralcio della succitata sentenza. Vanno però menzionate anche altri provvedimenti e, in particolare: 1) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 che ha condannato l’imputato, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290” per aver fatto parte di un’associazione per delinquere denominata famiglia “COSTA”; 2) la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Messina, in data 24/28-2-1994, divenuta irrevocabile in data 20-12-1995, nei confronti di MARCHESE Mario , condannato per essersi reso responsabile, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di periodiche cessioni di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, pari a 2 - 3 Kg. di eroina per volta (detta sentenza è stata acquisita agli atti del dibattimento a seguito di ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19-7-1996, e trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a MARCHESE Mario ; anche di essa è stato riportato un ampio stralcio quando si è esaminata l’associazione “MARCHESE” in generale); 3) la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina l’11-5-1996, irrevocabile il 18-4-1997, che ha dichiarato MARCHESE Mario  colpevole, in concorso con GALLI Luigi, MULE’ Giuseppe , GALLETTA Nicola  e SALVO Giovanni (ma per il SALVO, che ha, comunque, confessato, non risulta che il citato provvedimento sia divenuto definitivo), dell’omicidio di RIZZO Letterio, avvenuto il 23-2-1991, e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MARCHESE Mario  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1985 al 31-7-1986; dal 19-11-1986 al 14-5-1987, quando ottenne gli arresti domiciliari; rientrò, quindi, in carcere il 6-6-1987 e vi rimase fino al 2-7-1988, quando, uscito in permesso, evase; l’imputato venne nuovamente arrestato il 17-9-1988 e fu scarcerato per concessione del beneficio degli arresti domiciliari, il 28-5-1990, mentre fu completamente liberato il 23-1-1991. Fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina, tranne che nel periodo dal 12-3-1988 al 9-5-1988, quando fu ristretto nella Casa di reclusione di Favignana e nel periodo dal 17-9-1988 al 29-9-1988, quando fu ristretto nella Casa Circondariale di Como.

Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio ai danni di GALEANI Gianfranco avvenuto il 14-12-1986 (vedi capi “36” e “37” a pag. 1114 e segg.), del tentato omicidio ai danni di GALLI Luigi , avvenuto il 15-4-1988 (vedi capo “38” a pag. 1378 e segg.), dell’estorsione ai danni di SOFFLI Andrea, in Messina sino al febbraio 1993 (vedi capo “39” a pag. 1936 e segg.), dell’omicidio di MORGANA Natale avvenuto il 9-9-1986 (vedi capi “43” e “44” a pag. 965 e segg.), del tentato omicidio di GALLO Giovanni, commesso il 29-11-1983 (vedi capi “45”, “46” e “47” a pag. 837 e segg.), del tentato omicidio di GRASSO Santo avvenuto il 2-8-1989 (vedi capi “48”, “49”, “50”, “51” a pag. 1848 e segg.), dell’estorsione ai danni di IRRERA Orazio commessa sino a tutto il 1988 (vedi capo “52” a pag. 1917 e segg.), dell’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, titolare del negozio MUSCHIO E MIELE, contestata come commessa sino a tutto il 1992 (vedi capo “53” a pag. 1951 e segg.), dell’estorsione ai danni di BELLAMACINA Antonino (vedi capo “67” a pag. 2008 e segg.), dell’estorsione ai danni di LICCIARDELLO Giuseppe (vedi capo “68” a pag. 2021 e segg.), dell’omicidio di CAVO’ Domenico, avvenuto il 1-3-1988 (vedi capi “79” e “80” a pag. 1240 e segg.), dell’omicidio di ARCUDI Giuseppe, avvenuto il 21-5-1981 (vedi capi “128” e “129” a pag. 736 e segg.), venendo assolto dalle estorsioni LICCIARDELLO, BELLAMACINA e IRRERA, nonché dal tentato omicidio di GALLI Luigi  e venendo, viceversa, condannato per tutti gli altri reati, anche se l’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido è stata accertata solo per il periodo dal 1983 al 1984.

MARCHESE Mario  è collaboratore di giustizia ed anzi è colui che, insieme a SANTACATERINA Umberto, ha consentito agli inquirenti, con le sue dichiarazioni, di acquisire una globale conoscenza della criminalità organizzata messinese sulla cui base sono state inizialmente formulate le accuse che condussero all’emissione, il 5 maggio 1993, dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi soggetti imputati nel presente procedimento. Lo stesso MARCHESE ha, infatti, affermato (escusso alle udienze del 20-9-1996, 23-9-1996, 24-9-1996, 27-9-1996, 1-10-1996, 2-10-1996) che mentre si trovava in carcere per finire di scontare una pena definitiva di due anni e mezzo di reclusione, venne raggiunto da ordinanza di custodia cautelare quale responsabile dell’omicidio dell’avv. D’UVA e decise, nel gennaio del 1993, di collaborare con la giustizia. Di ciò vi è, peraltro, riscontro documentale non solo nella citata ordinanza di custodia cautelare, ma anche nell’attestazione prodotta dalla difesa dell’imputato all’udienza del 10-1-1998 (trovasi inserita nella cartella degli atti acquisiti dopo il 19-7-1997), con la quale il Sost. Proc. della Repubblica dott. MARINO ha indicato i verbali di dichiarazioni da lui direttamente assunte o raccolte da organi investigativi su delega dello stesso magistrato (pur dando atto dell’esistenza di altri verbali di dichiarazioni raccolte nell’ambito di distinte deleghe di indagini da altri magistrati della Procura della repubblica di Messina o direttamente o da organi investigativi su delega). Risulta, infatti, da tale attestazione che il MARCHESE rese le sue prime dichiarazioni il 19-1-1993 e collaborò con gli organi inquirenti rilasciando, nel solo anno 1993, ben 81 dichiarazioni raccolte in distinti verbali, e continuò ad offrire il proprio contributo anche negli anni successivi, con dichiarazioni rilasciate nel 1995 e nel 1996. Egli è, pertanto, il secondo collaboratore, in ordine di tempo, dopo il SANTACATERINA, che ha dato il suo contributo nel presente processo e certamente il primo di quelli che si assumono furono i capi delle organizzazioni criminose oggetto di accertamento nel presente processo. Al dibattimento il MARCHESE ha dichiarato di aver fatto parte del gruppo “COSTA”. Quando nel 1986 il carisma del capo, COSTA Gaetano,  venne meno e si formarono dall’interno della vecchia organizzazione criminale dei nuovi gruppi organizzati, egli divenne capo, insieme a CAVO’ Domenico, di uno di questi gruppi, che poté organizzare quando godette di un periodo di libertà dal 31 luglio 1986, data in cui venne scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare (in relazione alle accuse mossegli nel processo c.d. “dei 290”), al 19 novembre 1986, data in cui venne nuovamente arrestato con l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. Durante la susseguente carcerazione, durata fino al 23 gennaio 1991, salvo due brevi periodi in cui fu ristretto agli arresti domiciliari e un altrettanto breve periodo di latitanza dal luglio al settembre 1988, il gruppo, che raccoglieva un numero cospicuo di affiliati e che poteva contare su rapporti di affari anche con gli altri gruppi, venne, inizialmente, capeggiato da CAVO’ Domenico, che comunicava con il MARCHESE mediante lettere inviate clandestinamente in carcere. La morte violenta del CAVO’, ucciso il 1-3-1988, determinò uno sfaldamento dell’organizzazione che poté da allora contare solo su pochi elementi rimasti a lui fedeli. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del MARCHESE prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “MARCHESE” in generale, sia con riferimento ai singoli delitti in ordine ai quali il collaboratore ha dato il proprio contributo, per alcuni dei quali egli aveva la veste imputato, mentre per numerosi altri (quasi tutti quelli oggetto di accertamento nel presente processo) egli era venuto a conoscenza di particolari rilevanti nella sua veste di capo di un pericoloso sodalizio criminoso e, comunque, da soggetti inseriti come lui nell’ambiente della criminalità organizzata cittadina.

Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del MARCHESE, sia perché accompagnata dall’offerta di un contributo conoscitivo di straordinaria rilevanza sulla vita non solo del clan da lui diretto, ma anche degli altri sodalizi operanti nella realtà criminosa messinese, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle dichiarazioni di numerosissimi collaboratori di giustizia, che hanno parlato di un clan diretto da MARCHESE Mario  e delle attività illecite realizzate da detto sodalizio, come si è ampiamente esposto in occasione della trattazione dell’associazione “MARCHESE” in generale, cui è sufficiente rinviare. L’esame della posizione processuale dell’imputato imporrebbe, infatti, di ripercorrere gran parte del presente processo e soffermarsi nuovamente su numerosi fatti delittuosi già vagliati e ritenuti espressione dell’attività criminosa perpetrata dal gruppo da lui diretto o da altri gruppi che contendevano con il clan “MARCHESE” l’egemonia sul sistema criminale cittadino. Per valutare la fondatezza dell’accusa non è, tuttavia, necessario soffermarsi su ogni circostanza o su ogni reato già oggetto di specifico accertamento, potendosi sul punto richiamare quanto già detto, ma evidenziare che, come è stato ricordato da più parti e confermato dall’accertamento compiuto con la sentenza che ha condannato l’imputato all’esito dei processo “dei 290”, MARCHESE Mario  apparteneva alla famiglia “COSTA”, all’interno della quale aveva raggiunto una posizione di notevole prestigio e, dopo la disgregazione di tale sodalizio criminoso, assunse la direzione di un proprio gruppo autonomo. La nascita e l’esistenza di tale clan diretto da MARCHESE Mario  è stata, d’altronde, chiaramente affermata, prima ancora che dal MARCHESE, da SANTACATERINA Umberto, il quale è stato il primo collaboratore di giustizia a tracciare un quadro completo della criminalità organizzata messinese, ed è stata, quindi, confermata da pressoché tutti i collaboratori di giustizia sentiti, mentre la sua perdurante vitalità anche dopo la morte di CAVO’ Domenico, che ne assunse inizialmente il sostanziale comando, trovandosi il MARCHESE detenuto, può facilmente desumersi, oltre che dalle parole del MARCHESE e degli altri collaboratori, anche dalle attività illecite perpetrate dal sodalizio, come il tentato omicidio di GRASSO Santo, o da quelle, comunque, rivelatrici della sua esistenza, come il duplice omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo.

Può ritenersi, pertanto, raggiunta, ad avviso di questa Corte, la prova inconfutabile non solo dell’esistenza di un pericoloso gruppo criminoso, ma anche del ruolo di capo che in esso assunse MARCHESE Mario . Poiché, però, tale sodalizio si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la responsabilità di MARCHESE Mario  solo per il primo di detti reati, con l’aggravante di avere promosso, diretto ed organizzato l’associazione, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “MARCHESE” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con il plateale allontanamento di MARCHESE Mario  e degli uomini a lui più vicini, in data 14 marzo 1987, dal reparto “cellulari” della Casa Circondariale di Messina, tradizionalmente occupato dagli affiliati al clan “COSTA”, al reparto “camerotti”, e con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il CAVO’ Domenico (che, come si è visto, assunse inizialmente la sostanziale guida del clan), ed il conseguente esautoramento di COSTA Gaetano . E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo accertato, mentre, per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta addebitata al MARCHESE, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-3-1984, irrevocabile il 26-5-1987, che ha condannato l’imputato per estorsione tentata in concorso e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, in relazione ad una vicenda delittuosa di natura estortiva ai danni del titolare del noto ritrovo “IL FANALINO”.

A MARCHESE Mario  va, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, fornendo un apprezzabile contributo per un’efficace lotta al fenomeno mafioso e per l’accertamento delle responsabilità individuali dei correi. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il MARCHESE si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso amplissime dichiarazioni che hanno permesso di fare luce sulla complessiva attività criminosa delle organizzazioni malavitose cittadine sin dai primi anni ’80 e di raggiungere una più penetrante conoscenza del fenomeno associativo mafioso e delle sue peculiarità nella specifica realtà messinese. Il suo contributo collaborativo può allora ben definirsi decisivo, avendo il collaboratore, tra l’altro, consentito l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosissimi delitti, con dichiarazioni assolutamente originali, sia perché intervenute agli albori del cosiddetto “pentitismo” messinese, sia perché provenienti da un soggetto di elevatissimo spessore criminale, il quale per anni rivestì un ruolo di primo piano nella criminalità organizzata cittadina ed ebbe, pertanto, la possibilità di osservare i fatti in una prospettiva più ampia e di comprenderne anche le motivazioni più recondite. Non può neppure dubitarsi che la scelta compiuta dal MARCHESE di collaborare con la giustizia, ha innescato un processo a catena, favorendo successive scelte collaborative di altri personaggi raggiunti dalle sue accuse, i quali, posti di fronte alle proprie responsabilità, videro in tale decisione l’unica possibilità di salvezza. Non può, invero, negarsi che il contributo collaborativo del MARCHESE è apparso, talvolta, largamente insoddisfacente, come con riferimento alla ricostruzione da lui offerta degli omicidi di MORGANA Natale e di ARCUDI Giuseppe, nei quali ha alterato la realtà al fine di alleggerire o addirittura escludere la propria responsabilità, e, ancor più, con riferimento all’omicidio di BONSIGNORE Pietro o a quello di CAVO’ Domenico. In tali ultimi casi sembra, invero, che la condotta processuale del collaboratore sia stata dettata più che da esigenze difensive e dal timore di un giudizio a lui contrario da parte degli organi dello Stato (nel caso dell’omicidio di BONSIGNORE Pietro il MARCHESE era stato, infatti, già assolto), dalla paura del giudizio che lo stesso ambiente criminale avrebbe potuto formulare sulla sua condotta e, sotto questo profilo, tradisce in modo inquietante l’incapacità del MARCHESE di sottrarsi definitivamente a certe logiche perverse che ispirarono la sua vita per lunghi anni. Tale comportamento processuale va severamente valutato ma il giudizio negativo sopra espresso non involge necessariamente il complessivo contributo del collaboratore, del quale occorre soppesare comparativamente meriti e difetti. In tutti i casi nei quali si deve valutare il comportamento processuale di un collaboratore di giustizia si è, infatti, di fronte ad elementi di giudizio contrastanti, alcuni positivi altri negativi, non mancando quasi mai piccole o grandi difformità dal vero insieme ad apporti conoscitivi di modesta o notevole rilevanza. Il Giudice è, pertanto, chiamato a valutare la qualità complessiva del contributo del collaboratore e non può attribuire agli elementi di segno negativo valore, comunque, decisivo e prevalente, se non vuole svuotare di significato la stessa normativa che prevede, ricorrendone i presupposti, la concessione dell’attenuante speciale di cui al citato art. 8. Nel caso del MARCHESE, i cui grandi meriti nella lotta al fenomeno mafioso sono stati prima sottolineati, è, allora, sufficiente ad avviso di questa Corte, una sanzione limitata al singolo fatto delittuoso in cui il suo contributo collaborativo è apparso insoddisfacente, senza che tale giudizio possa estendersi automaticamente al suo complessivo comportamento processuale, da valutare, comunque, positivamente.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.