2.3.5.79. Marotta Gaetano
MAROTTA Gaetano è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per numerosi furti, alcuni dei quali commessi quando ancora l’imputato era minorenne, rapine, associazione per delinquere, detenzione e porto illegali di armi e munizioni, omicidio tentato in concorso. Nessuno dei fatti delittuosi accertati con sentenza definitiva di condanna è stato, però commesso nel periodo di tempo in cui avrebbe fatto parte, secondo la Pubblica Accusa, dell’associazione “GALLI”. Vanno, comunque, menzionate: 1) la sentenza della Tribunale di Messina del 3-4-1987 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha assolto il MAROTTA dall’accusa di aver fatto parte del clan “CARIOLO”; 2) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 6-3-1995, che ha condannato il MAROTTA, in concorso con MAURO Orazio e con TODARO Demetrio del tentato omicidio di SANTAMARIA Francesco avvenuto il 4-2-1992.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MAROTTA Gaetano fu detenuto in carcere, sempre nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-10-1984 al 18-10-1989, quando gli venne concesso il beneficio della semilibertà, mentre venne scarcerato il 7-7-1990.
Nel presente procedimento il MAROTTA è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’estorsione ai danni di FRANCHINA Francesco (vedi capo “59” a pag. 1963 e segg.), dell’estorsione ai danni di AVERSA Giuseppe (vedi capo “59” a pag. 1969 e segg.), del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90 sulla disciplina degli stupefacenti, in Messina sino al 1992 (vedi capo “69” a pag. 2207 e segg.), tutti fatti dai quali è stato assolto, e del tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco avvenuto il 1-6-1988 (vedi capi “63” e “64” a pag. 1409 e segg.), fatto per il quale è stato, viceversa, condannato.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza
in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha affermato che MAROTTA
Gaetano
era
soprannominato “rattata” ed era il cugino di GALLI Luigi
. Nel gruppo diretto da quest’ultimo si
occupava “di omicidi, […], droga, estorsioni e usura”. L’imputato
avrebbe, infatti, partecipato all’omicidio di Letterio RIZZO e avrebbe
riscosso per conto di GALLI Luigi
la
tangente dell’estorsione presso il negozio di elettrodomestici FRANCHINA ed il
ristorante LA MACINA. Disponeva, inoltre, di un’autovettura VOLVO blindata,
che gli venne sottratta da MANCUSO Giorgio
in
un episodio nel quale quest’ultimo sparò, ferendoli, al MAROTTA ed al PAPALE (tale
fatto sembra che debba collocarsi temporalmente in un’epoca successiva, quando
vennero evidenziandosi dei contrasti tra il MANCUSO ed il GALLI; tali vicende
non sono state, invero, oggetto di approfondimento istruttorio, in quanto si
trattava di questioni estranee all’accertamento da compiere nel presente
processo, ma, secondo le concordi parole di MARCHESE Mario
e di RIZZO Rosario
, i quali ne hanno parlato succintamente, detti contrasti sorsero intorno al
1991). In sede di controesame (vedi udienza del 4-3-1994) il collaboratore ha
aggiunto che egli era un amico del MAROTTA,
avendolo conosciuto in carcere nel 1986 e aveva saputo da lui “che faceva
estorsioni per il gruppo “GALLI””.
MARCHESE Mario
(vedi udienza del 24-9-1996) ha inserito MAROTTA Gaetano
nel
novero degli affiliati al clan “GALLI” e lo ha, poi accusato di essersi reso
responsabile del tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco.
RIZZO Rosario
(vedi udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996), pur non avendo inserito il nome di MAROTTA Gaetano
tra
quelli degli aderenti al clan “GALLI”, lo ha accusato di uno specifico
episodio delittuoso, il tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco
che
il MAROTTA commise quale affiliato a detto clan.
PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996) non ha, allo stesso modo del RIZZO, indicato il MAROTTA nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”, ma lo ha, poi, con forza accusato del tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco ed ha affermato “che prende i soldi in viale Giostra dove c’è il mercatino, […] per conto di GALLI”.
GIORGIANNI Salvatore
(vedi udienza del 28-10-1996) ha affermato che MAROTTA
Gaetano
, inteso “rattata”, faceva parte del
clan “GALLI”.
LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che MAROTTA Gaetano faceva parte del clan “GALLI”.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienze dell’8-10-1996) MAROTTA Gaetano nel novero degli affiliati al clan “GALLI” ed ha, quindi, affermato che “per quanto riguarda lo spaccio, so che quello interessato, che spacciava o faceva spacciare, era MAROTTA Gaetano ”, soprannominato “u’ rattatu”. Il collaboratore ha spiegato che egli era informato di ciò “perché nei periodi che siamo stati assieme lo vedevo che lui trafficava con la droga”, ma ha precisato che “non è che io vedevo a chi dava la droga o chi lo riforniva”. Lo SPARACIO ha, infine, accusato il MAROTTA di essere stato l’autore del tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco .
PARATORE Vincenzo ha (vedi udienza
del 4-2-1996) inserito MAROTTA Gaetano
nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI” ed ha,
quindi, affermato che l’imputato era
soprannominato “rattata” e che si occupava “di droga, di estorsioni,
diciamo, usura e robe varie”. Quanto al traffico di droga, il
collaboratore ha, poi, dichiarato (vedi udienze del 12-3-1996 e del
12-4-1996)che egli, nel periodo in cui trascorse la propria latitanza in alcune
abitazioni site nel quartiere di Giostra o lì nei pressi (nella casa di
SETTINERI Vincenza
, in quella della sorella di CAMBRIA
Placido, in quella della madre o in quella della convivente di quest’ultimo),
notò alcune volte il MAROTTA che spacciava sulla via Palermo o sulla “strada
larga” (vale a dire il viale Giostra). Lo stesso collaboratore ha,
tuttavia, precisato che, essendo egli
latitante, non si soffermava ad osservare cosa l’imputato stesse facendo e non
vide, perciò lo scambio di droga o di denaro, anche perché “loro fanno un
po’ di attenzione, […] però se uno è pratico di certe cose, diciamo, lo
capisce quello che stanno facendo”. Egli, infatti, notò alcune volte il
MAROTTA, come pure altri affiliati al clan “GALLI”, in compagnia di alcuni
noti tossicodipendenti, come, ad esempio, tale CUSCINA’ Giuseppe, inteso
“Peppe ladru”, ed il loro atteggiamento guardingo (“uno si allontanava,
[…] stavano uno in un posto, […] come per fare la guardia”) faceva intuire
che stavano trattando la vendita di dosi di droga. Già si è esaminato il
tenore di tali dichiarazioni quando si è trattato il reato di cui al capo
“69” e si è evidenziato che il collaboratore ha chiaramente incolpato il
MAROTTA di aver spacciato stupefacenti attraverso deduzioni personali prive di
sufficiente rigore logico, oltre che assolutamente incontrollabili. Le sue
accuse su tale punto rivestono, pertanto, un ridottissimo valore probatorio,
fondandosi, verosimilmente, su mere supposizioni del dichiarante, alla stessa
stregua dei sospetti che potevano sorgere in tutti coloro (soggetti appartenenti
alle forze dell’ordine o semplici passanti) che avessero notato l’imputato
in un atteggiamento equivoco, come se fosse stato in attesa di possibili
acquirenti di sostanze stupefacenti. PARATORE Vincenzo ha,
infine, accusato il MAROTTA, del tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco
.
CARIOLO Antonio
(vedi udienza del 1-7-1996) ha affermato che MAROTTA Gaetano
, inteso “rattata”, era vicino a GALLI
Luigi e PIMPO Salvatore e si rese autore dell’attentato a CUSCINA’ Francesco
.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha elencato MAROTTA Gaetano
tra
gli affiliati al clan “GALLI”.
FERRARA Sebastiano
(vedi udienza del 16-9-1996) ha inserito MAROTTA Gaetano
nell’elenco degli affiliati al clan “GALLI”.
MANCUSO Giorgio ha dichiarato (vedi udienza del 24-6-1996) che MAROTTA Gaetano faceva parte del clan “GALLI”.
Non vengono, infine, riportate le più ampie informazioni fornite dai diversi collaboratori in ordine alla partecipazione del MAROTTA al tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , alle due estorsioni di cui al capo “59” ed al reato in materia di stupefacenti contestato al capo “69” della rubrica, in quanto appare sufficiente rinviare a quanto si è detto in occasione della trattazione di tali episodi delittuosi.
L’imputato MAROTTA Gaetano
non si è sottoposto all’esame e, su richiesta del Pubblico
Ministero, è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese davanti al
G.I.P. il 21-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza
del 18-11-1996), ove ha affermato: “mi
protesto innocente dei reati contestatimi. Quanto al reato di associazione
faccio presente che GALLI è mio cugino perché figlio di un fratello di mia
madre; BONANNO Orazio
è
figlio del fratello di mio cognato, ossia del marito di mia sorella; COTUGNO è
mio vicino di casa; FEDERICO Francesco
è
cugino di mia moglie; MAURO Orazio
è
mio cognato perché ha sposato la sorella di mia moglie; i PARATORE abitano nel
mio stesso rione; RIZZO Rosario
è
mio cugino in quanto sua madre è sorella di mia suocera”.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova evidente della colpevolezza dell’imputato. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha accusato il MAROTTA di aver fatto parte del clan “GALLI”, piuttosto generiche e prive di adeguata concretezza, specie dopo che sono venute meno le altre accuse mosse dal collaboratore all’imputato, assolto sia dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti a lui contestato nel capo “69” della rubrica, sia dalle due estorsioni di cui al capo “59”, sono state, infatti, ribadite da RIZZO Rosario , che faceva parte del medesimo sodalizio criminoso al quale si assume che il MAROTTA sia stato affiliato e le cui dichiarazioni rivestono grandissima pregnanza probatoria, non potendo dubitarsi che il RIZZO conoscesse molto bene chi erano tutti coloro che aderivano al clan e, in particolare che fosse ben informato sul conto del MAROTTA, il quale, come ha ammesso lo stesso imputato, era legato a lui da lontani rapporti di famiglia. Altrettanto significative sono le accuse provenienti da PAGANO Antonino , anche se il collaboratore, pure lui appartenente all’associazione “GALLI”, aveva uno spessore criminale indubbiamente inferiore rispetto a quello del RIZZO. Degne di menzione sono, infine, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi e di MARCHESE Mario . Essi furono, infatti, a capo di due dei principali gruppi delinquenziali cittadini e, per tale motivo, a prescindere dall’esistenza di rapporti tra i clan da loro diretti ed il clan “GALLI”, così come è stato, peraltro, accennato da diversi collaboratori, (per quanto riguarda SPARACIO Luigi con riferimento sia al periodo di tempo antecedente alla uccisione di CAMBRIA Placido, sia al periodo di tempo che seguì alla cosiddetta “pacificazione”, avvenuta nell’estate del 1989, tra il clan “SPARACIO” ed il clan diretto da LEO Giuseppe, mentre per quanto riguarda MARCHESE Mario con riferimento al periodo successivo alla morte di CAMBRIA Placido), ebbero la possibilità di entrare in contatto con gli esponenti, specie quelli di primo piano, appartenenti a gruppi criminosi diversi dal proprio. Le dichiarazioni provenienti dagli altri collaboratori, specie quelle di GIORGIANNI Salvatore e di LA TORRE Guido, che furono molto vicini, come si è visto, a PIMPO Salvatore (vedi sul punto quello che si è detto quando si è esaminata la posizione di GIORGIANNI Salvatore ) e, in conseguenza di ciò, ebbero certamente contatti anche con GALLI Luigi , valgono, infine, a corroborare ulteriormente la fondatezza dell’accusa, anche se assumono un valore probatorio senza dubbio più modesto. Le suddette convergenti accuse trovano indiscutibile conforto, poi, nell’accertamento compiuto con riferimento al tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , poiché non vi è dubbio che tale fatto delittuoso, a prescindere dalle notizie fornite dai collaboratori di giustizia, per le stesse modalità dell’azione criminosa, compiuta dal MAROTTA in occasione di un permesso dal carcere, e per la personalità della vittima, che era soggetto da tempo inserito in uno dei sodalizi più pericolosi operanti in città, quello diretto da MARCHESE Mario , maturò in un contesto di criminalità organizzata e fu perpetrato per una lotta di potere diretta ad annientare il clan “MARCHESE”, approfittando della situazione di debolezza nella quale venne a cadere dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico. Orbene, la commissione da parte dell’imputato di un delitto di tale gravità, avente valore strategico per la vita della stessa associazione, definendo i rapporti di forza tra diversi sodalizi criminosi, costituisce, pur nell’autonomia concettuale del reato associativo dai reati fine, elemento sintomatico di grandissimo valore circa la completa disponibilità del MAROTTA a dare il proprio apporto per il perseguimento dei fini associativi, e costituisce pregnante riscontro alle affermazioni prima esaminate dei collaboratori di giustizia circa il suo organico inserimento dell’associazione “GALLI”. Va, peraltro, osservato che altro elemento sintomatico dell’esistenza di un rapporto associativo può trarsi dalla circostanza che MAROTTA Gaetano , come ha affermato egli stesso nelle sue dichiarazioni al G.I.P., era al centro di una rete di relazioni familiari con molti degli altri affiliati al clan “GALLI”, primo fra tutti GALLI Luigi , che era suo cugino. In un sodalizio criminoso quale il clan “GALLI”, nel quale risulta che molti affiliati erano legati tra loro da rapporti di parentela, così da poter affermare che il clan era strutturato prevalentemente su base familiare, la superiore circostanza costituisce, infatti, una ulteriore conferma della fondatezza dell’accusa, atteso che i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali come quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo, già profondamente inserito nell’ambiente delinquenziale cittadino, come attestano i suoi gravi precedenti penali, un più facile accesso al sodalizio. Va, infine, osservato che non contrasta con tali conclusioni il fatto che l’imputato fu detenuto durante tutto il periodo oggetto di accertamento, poiché, come si è visto, la privazione della libertà in conseguenza di provvedimenti restrittivi non determina un effettivo impedimento a realizzare la condotta tipica del reato associativo e la condotta illecita ben può persistere pure in tale condizione sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Anche dal carcere si può, infatti, partecipare all’associazione, in quanto, a differenza che per le associazioni di piccola criminalità, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Nel caso di specie, poi, la perpetrazione di un tentato omicidio durante il periodo di detenzione costituisce la più palese dimostrazione del fatto che il MAROTTA continuò, anche restando in carcere, a prestare il proprio attivo contributo alla vita del clan, non essendo mai venuta meno la sua piena disponibilità ad agire nell’interesse del sodalizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità di MAROTTA Gaetano solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo accertato, mentre, per il periodo antecedente, non vi sono elementi in base ai quali poter ritenere che l’imputato abbia aderito ad un qualche gruppo associativo, anche diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-11-1986, irrevocabile il 24-3-1987, che ha condannato l’imputato per rapina in concorso e porto illegale di armi.
Al MAROTTA va, infine, applicata l’attenuante del vizio parziale di mente equivalente alle contestate e sussistenti aggravanti, per le medesime ragioni già esposte in occasione della trattazione del tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , che vengono integralmente richiamate.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.