2.3.5.83.  Mazzitello Pietro

MAZZITELLO Pietro  è accusato di aver fatto parte, anche se solo a decorrere dall’aprile 1988, dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, ricettazione ed omicidio in concorso. L’unica sentenza relativa ad un fatto delittuoso perpetrato nel periodo di tempo in cui è contestata la partecipazione dell’imputato al clan “SPARACIO” è quella pronunciata dal Pretore di Messina il 16-7-1992 per il reato di ricettazione commesso il 17-9-1989, ma va menzionata anche la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 5-10-1994, che ha condannato MAZZITELLO Pietro , in concorso con DE LUCA Antonino , per l’omicidio di CUNSOLO Vittorio, avvenuto il 18-8-1992.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MAZZITELLO Pietro  non fu mai detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, ma solo successivamente, essendo stato arrestato il 25-8-1992 in relazione all’omicidio del CUNSOLO.

L’accusa nei confronti dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale ha affermato, all’udienza del 24-9-1996, che MAZZITELLO Pietro , il quale, in seguito, avrebbe fatto “gruppo a me”, nel periodo oggetto di accertamento nel presente processo “faceva parte a SPARACIO”. Successivamente il collaboratore ha, tuttavia, precisato (vedi udienza del 2-10-1996) che il MAZZITELLO si associò al suo gruppo nel 1991 -–1992, mentre “prima, che io sappia, era con SPARACIO, […] ma non so proprio se era proprio vicino a SPARACIO”. Il MARCHESE ha, infine, chiarito che “lui camminava insieme a BONAFFINI Salvatore e tutt’e due si sono avvicinati a me”.

Come può facilmente osservarsi, le accuse del MARCHESE si presentano piuttosto incerte, poiché ad una prima affermazione secondo cui l’imputato faceva parte, nel periodo in esame, del clan “SPARACIO”, è seguita altra affermazione molto più dubbiosa, nella quale sembra che l’affiliazione al clan “SPARACIO” sia una deduzione del collaboratore, effettuata, probabilmente, in considerazione del rapporto di amicizia del MAZZITELLO con BONAFFINI Salvatore. Va, peraltro, osservato che anche con riferimento al periodo successivo, nel quale il MAZZITELLO avrebbe fatto parte del clan “MARCHESE”, il collaboratore ha reso dichiarazioni confuse e parzialmente contraddittorie, poiché le accuse mosse nel dibattimento del presente processo si scontrano con le ben più vaghe affermazioni (“era un uomo occasionale, […] lo chiamava chiunque”) contenute nelle dichiarazioni dibattimentali del 29-10-1993, rese dal collaboratore in occasione del procedimento per l’omicidio di CUNSOLO Vittorio (copia del verbale di tali dichiarazioni è stata prodotta dalla difesa dell’imputato ed acquisita da questa Corte al N. 42 dei documenti di cui all’ordinanza del 19-7-1997).

Ben difficilmente può, allora, ritenersi che le dichiarazioni del MARCHESE costituiscano “prova”, pur coi limiti di cui al’art. 192 comma 3 c.p.p., dell’esistenza di un rapporto di affiliazione del MAZZITELLO al clan “SPARACIO”, sicché occorre verificare se l’accusa possa fondarsi su altri elementi di prova. L’istruttoria compiuta sembra, tuttavia, smentire, piuttosto che avvalorare l’ipotesi accusatoria, poiché SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza del 2-3-194) che MAZZITELLO Pietro , prima del 1990, non faceva parte di alcun clan; PARATORE Vincenzo ha, addirittura, sostenuto (vedi udienze del 16-1-1996 e del 9-4-1996) di non conoscere l’imputato; SPARACIO Luigi  ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che MAZZITELLO Pietro  “faceva parte del gruppo MARCHESE, anche se è stato utilizzato, sempre dopo il ’90, da entrambi i gruppi”, mentre il padre dell’imputato, MAZZITELLO Domenico, ha riferito, all’udienza del 20-11-1996, che il figlio lavorava a quel tempo con assiduità nel panificio di famiglia. Il grave fatto di sangue al quale il MAZZITELLO partecipò insieme al DE LUCA ed accertato con la sopra citata sentenza di condanna si riferisce, infine, ad un’epoca fin troppo posteriore rispetto a quela che occorre prendere qui in considerazione per poter essere ritenuto anche solo sintomatico dell’esistenza di un rapporto di affiliazione.

Non vi è, pertanto, alcun elemento per poter affermare che l’imputato era associato al clan “SPARACIO” e, di conseguenza, MAZZITELLO Pietro  va assolto da entrambi i reati a lui contestati per non aver commesso il fatto.