2.3.5.87.  Mulè Giuseppe

MULE’ Giuseppe  è accusato di avere promosso, costituito, diretto e organizzato l’associazione “MARCHESE”, contestata ai capi “30” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “31” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica, nonché di avere promosso, costituito, diretto e organizzato, nel medesimo periodo di tempo, l’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato penale in atti risultano a suo carico diversi precedenti penali per rapina, violazione di domicilio, detenzione illegale di armi e munizioni, furto, oltraggio a pubblico ufficiale, associazione per delinquere, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della disciplina sugli stupefacenti, estorsione in concorso, guida senza patente, omicidio in concorso. In un solo caso, tuttavia, l’accertamento giurisdizionale ha avuto ad oggetto fatti commessi durante il periodo nel quale viene contestata al MULE’ l’affiliazione a sodalizi criminosi. La sentenza della Corte di Appello di Messina emessa il 20-1-1989 ha, infatti, condannato il MULE’ in concorso con FRANCHINA Letterio per un episodio di estorsione ai danni di tale SCARFI’ Salvatore, titolare di un autolavaggio, ed il solo MULE’ per un’estorsione ai danni di tale LA ROCCA Francesco, titolare del negozio di articoli sanitari denominato “CAPRICCIO”, fatti delittuosi commessi tra il settembre ed il dicembre 1987. Vanno, comunque, menzionate, pur non essendo riferibili a reati consumati nel periodo di tempo che viene in considerazione per i reati associativi: 1) la sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 28-11-1985, che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69”, ha condannato il MULE’ ritenendolo responsabile del reato di associazione per delinquere, per aver fatto parte del clan “CARIOLO”; 2) la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990 che ha condannato l’imputato, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, per aver fatto parte, anche nel periodo di tempo successivo a quello già oggetto di giudizio nella sopra citata sentenza, dell'associazione per delinquere denominata clan “CARIOLO”; 3) la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Messina l’11-5-1996, irrevocabile il 18-4-1997, che ha dichiarato il MULE’ colpevole, in concorso con MARCHESE Mario , GALLI Luigi , GALLETTA Nicola  e SALVO Giovanni (ma per il SALVO, che ha, comunque, confessato, non risulta che il citato provvedimento sia divenuto definitivo), dell’omicidio di RIZZO Letterio, avvenuto il 23-2-1991, e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che MULE’ Giuseppe  fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 12-5-1985 al 31-7-1986, quando ottenne la libertà provvisoria, e poi ancora dal 24-2-1988 al 18-6-1990 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Come si è visto esaminando il reato associativo in generale, è stato acquisito l’album fotografico relativo al matrimonio di VITI Massimo, con la sorella di PIMPO Salvatore, celebrato il 28-10-1987 (vedi documenti acquisiti ai n. 139, allegato 4 bis, e 140 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, attestanti la data del suindicato matrimonio, ed il fascicolo fotografico sopra menzionato, al n. 153 dei documenti acquisiti con la citata ordinanza), dal quale risulta la partecipazione del MULE’ e di numerosi personaggi di spicco della criminalità organizzata messinese, quali PIMPO Salvatore, GALLI Luigi , CAVO’ Domenico, SPARACIO Luigi , i fratelli RIZZO, CIRAOLO Claudio , CALIO’ Antonino, ROMEO Carmelo  e molti altri.

Sono stati accertati dalle forze dell’ordine rapporti di frequentazione tra il MULE’ ed alcuni coimputati. In particolare, il maresciallo DE VUONO Antonino, escusso all’udienza dell’11-12-1995, ed il maresciallo GATTO Biagio, escusso all’udienza del 21-11-1995 hanno riferito di aver controllato in data 14 dicembre 1987 MULE’ Giuseppe , GALLI Luigi , PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni , GATTO Giuseppe  ed altri nella zona di viale Giostra, dove erano soliti stazionare, non lontano dalle loro abitazioni. Il maresciallo LAISA Angelo ha, ancora, riferito di avere controllato in data 16-2-1988, nei pressi del torrente Giostra, MULE’ Giuseppe , FRANCHINA Letterio e SQUADRITO Pietro .

SANTACATERINA Umberto ha inserito (vedi udienza in sede di incidente probatorio dell’8-2-1994) il nome di MULE’ Giuseppe  nell’elenco di persone che facevano parte del clan capeggiato da MARCHESE Mario , precisando che si trattava di una persona di fiducia del capo. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che “MULE’ Giuseppe , soprannominato “culu niru”, è un grosso spacciatore di droga a Giostra e si occupa dell’estorsione del clan “MARCHESE””. In particolare, si riforniva di droga da un calabrese, un certo Pasqualino, che venne arrestato alla Caronte con mezzo chilo di eroina. L’imputato “prima faceva parte del gruppo “GALLI”” e poi lasciò tale clan “perché GALLI aveva dato lo star bene di farlo ammazzare da Letterio RIZZO, […] e MARCHESE l’ha salvato”; il MULE’ avrebbe dovuto, infatti, essere ucciso “quand’era ricoverato all’ospedale”, “GALLI gliel’aveva detto a MARCHESE e MARCHESE ha preso e se l’è portato dall’ospedale ancora ferito”; la decisione di uccidere il MULE’ derivava dal fatto (vedi udienza del 9-2-1994) che “il MULE’ dava fastidio alla moglie di PIMPO Salvatore, una certa Floriana” e per questo motivo subì un attentato da parte di Marcello IDOTTA. Il collaboratore ha, infine, precisato (vedi udienza del 1-3-1994) di non essere stato testimone di fatti delittuosi nei quali risultava coinvolto il MULE’.

MARCHESE Mario  ha dichiarato (vedi udienza del 23-9-1996) che “MULE’ faceva parte al gruppo “GALLI”, […] subito dopo la morte di RIZZO lui è passato con me, di RIZZO Letterio”. Il collaboratore ha, quindi, precisato, parlando dell’omicidio di ARRIGO Salvatore (avvenuto il 7-3-1987, vedi capi “70” e “71” a pag. 1170 e segg.), che a quel tempo il MULE’ faceva parte del gruppo PIMPO, ed ha, quindi, aggiunto, parlando degli aderenti al clan “GALLI” (vedi udienza del 24-9-1996) che “il MULE’ allora apparteneva, diciamo, fino all’86, ’87, non posso dire, fino all’88  almeno al gruppo “PIMPO””. Il MARCHESE ha, poi, ricordato che subito dopo la morte di CAVO’ Domenico, quando egli tornò nel carcere di Messina nel maggio 1988, MULE’ Giuseppe  “era il responsabile di PIMPO”. “Quando hanno bisticciato sia il GALLI con il PIMPO, lui già ha tradito PIMPO ed è passato con GALLI”; ciò avvenne un paio di mesi prima che il PIMPO fosse ucciso. Il passaggio al clan “MARCHESE” risaliva, invece, ad un’epoca ancora successiva, intorno al 1991.

RIZZO Rosario  ha affermato nel corso del suo esame e ribadito, quindi, in sede di controesame (vedi udienza del 4-6-1996 e del 10-6-1996) che MULE’ Giuseppe  “dopo che c’è stata questa rottura fra COSTA”, nell’arco temporale oggetto di accertamento nel presente processo, fece parte del clan “GALLI”.

PAGANO Antonino  (vedi udienza del 5-11-1996) ha affermato che MULE’ Giuseppe  fece parte del gruppo “GALLI” dal 1987 al 1991 e si occupava di droga.

SPARACIO Luigi  ha riferito (vedi udienza dell’8-10-1996) che “MULE’ viene affiliato al clan “MARCHESE” dopo il suo tentativo di omicidio; prima di questo tentativo era affiliato al clan “GALLI””. Il collaboratore ha, quindi, specificato, in sede di controesame (vedi udienza del 14-10-1996) che l’affiliazione del MULE’ al clan “MARCHESE” avvenne “nel ’91 mi pare”, dopo il suo attentato, “perché lui, il MULE’, sapeva che sia il GALLI e quelli che erano vicini a lui avevano dato il star bene a RIZZO Letterio e all’esecutore, là, a IDOTTA Marcello, avevano dato il star bene per l’uccisione di MULE’; automaticamente, quando ha saputo questo, si è avvicinato a MARCHESE Mario”. Il collaboratore, avendogli il difensore dell’imputato contestato che il nome del MULE’ non era stato da lui inserito, nelle dichiarazioni rese agli inquirenti il 7-3-1994, tra coloro che facevano parte del clan “GALLI”, ha chiarito che ciò si era verificato per una mera dimenticanza. Quanto al ruolo del MULE’ nei due gruppi, il collaboratore ha affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che nel gruppo di MARCHESE Mario , l’imputato era una delle persone più vicine al capo e “si occupava di tutto”, ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 14-10-1996) che aveva “un ruolo di responsabile”, rendendosi autore anche di gravi reati, come l’omicidio di CATANZARO Gaetano, inoltre “prendeva parte ai discorsi, se c’erano delle cose da discutere lui era presente, era uno che diceva anche la sua”, mentre nel clan “GALLI” aveva un ruolo minore, come poteva desumersi con sicurezza dal fatto “che hanno acconsentito alla sua uccisione”. Lo SPARACIO ha, poi, ulteriormente ribadito (vedi udienza del15-10-1996) che durante tutto il periodo in considerazione nel presente processo, dal 1986 al 1989, MULE’ Giuseppe  fu vicino a GALLI Luigi , mentre (vedi udienza del 16-10-1996) dopo il suo ferimento passò nel gruppo “MARCHESE”, al cui interno era dedito, tra l’altro, all’attività di spaccio, mentre “quando era nel gruppo “GALLI” io non l’ho visto mai” spacciare.

LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha, a seguito di contestazione del Pubblico ministero, confermato il contenuto del verbale di dichiarazioni rese agli inquirenti il 22 marzo 1994, nelle quali aveva inserito il MULE’ nell’elenco di persone appartenenti “al clan CAVO’ – MARCHESE”, nonché il contenuto del verbale dichiarazioni rese agli inquirenti il 30 marzo 1994, nelle quali aveva indicato il MULE’ come un affiliato al clan “GALLI”. In sede di controesame il collaboratore ha chiarito la contraddizione, almeno apparente, delle sue precedenti dichiarazioni, affermando che il MULE’ “dopo il suo tentato omicidio, si avvicinò e fece parte effettivamente al clan “MARCHESE””, mentre quando aveva in precedenza parlato di un’appartenenza del MULE’ al clan “CAVO’ – MARCHESE”, voleva dire che “insieme a PIMPO e a GALLI erano molto vicini”, “c’erano i clan PIMPO, MARCHESE e GALLI che erano unito e lui era con PIMPO; poi mi raccontò in galera che l’aveva tradito, che l’aveva abbandonato in galera e non gli mandava più soldi e si era avvicinato a Mario MARCHESE e a GALLI Luigi ”, “poi, dopo il tentato omicidio, passò direttamente, completamente a Mario MARCHESE”. Il collaboratore ha aggiunto di non sapere dire nulla intorno ad attività delittuose compiute dal MULE’, perché questi nel 1988 e nel 1989 si trovava in carcere ed egli poteva dire soltanto che “alcune volte lui veniva nella nostra stanza, si prendeva il caffè, […] mi parlò molto anche che ce l’aveva con CALIO’, con Toruccio PIMPO”. Dopo il 1990 il MULE’ si era, invece, reso responsabile di omicidi, come quello ai danni di CATANZARO Gaetano, al quale partecipò anche il LA TORRE.

PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha inserito MULE’ Giuseppe  nel novero dei soggetti affiliati al clan “MARCHESE”, al cui interno aveva una posizione di rilievo. Ha, quindi, specificato che l’imputato, soprannominato “culu niru” faceva parte, in precedenza, del gruppo “PIMPO – GALLI”, ma il collaboratore non ha saputo dire quando transitò nel gruppo “MARCHESE” e, in particolare, se ciò avvenne prima o dopo la morte di PIMPO Salvatore. IL PARATORE ha, quindi, aggiunto che “MULE’ si occupava di rapine, estorsioni, droga, diciamo, usura, basta che guadagnava soldi, […] faceva qualsiasi cosa”. Egli aveva, in particolare, assistito alla consegna di droga in carcere, nel 1989 (vedi su questo punto l’udienza del 13-4-1996) da parte del MULE’ ad altri detenuti tossicodipendenti. Il collaboratore ha, infine, precisato (vedi udienza del 12-4-1996) che egli aveva incontrato il MULE’ in carcere molti anni prima, ma essi non fecero mai parte dello stesso gruppo ed anzi “perché io sapevo che lui era tossicodipendente, [...] non è che lo consideravo molto”.

PIETROPAOLO Pasquale  (vedi udienza del 14-5-1996) ha inserito MULE’ Giuseppe  nell’elenco degli affiliati al clan “MARCHESE” ed ha affermato che era un killer.

CASTORINA Pasquale  (vedi udienza del 20-5-1996) ha affermato che il MULE’ “un po’ di tempo è stato pure” affiliato a MARCHESE Mario .

DI NAPOLI Pietro (vedi udienza del 17-4-1996) ha ricordato di avere egli partecipato all’organizzazione dell’attentato a MULE’ Giuseppe , consumato, comunque, in un tempo successivo rispetto a quello in esame nel presente processo.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha ricordato che il MULE’ fece parte, insieme a lui, del clan “CARIOLO” ed ha, quindi, ricordato che nel 1991 egli ebbe con lui delle forme di cooperazione criminale e “tante volte anche MULE’ ha portato delle armi”.

L’imputato MULE’ Giuseppe , esaminato all’udienza del 12-11-1996, si è protestato innocente dei reati contestatigli, sottolineando di essere stato libero, nel periodo oggetto della contestazione, solo alcuni mesi nel 1987, mentre nel restante periodo fu sempre detenuto. Ha, quindi, affermato che “a Messina non esiste mafia, perché la maggior parte di noi abitiamo tutti nelle baracche” ed ha accusato i “pentiti” di non dire la verità. In particolare il SANTACATERINA nutriva astio nei suoi confronti per dei contrasti sorti in carcere, mentre MARCHESE Mario  gli aveva persino richiesto una somma di denaro affinché non lo accusasse. L’imputato ha, poi, dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti del tipo eroina, così compromettendo la propria salute. Ha, infine, ammesso di conoscere molti dei suoi coimputati, cresciuti come lui nel quartiere di Giostra e da ragazzino aveva fatto insieme ad alcuni di loro dei piccoli furti per sfamarsi, ma ciò non significava che fosse associato.

Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti conducono con sufficiente sicurezza all’affermazione che MULE’ Giuseppe  fece parte del clan “GALLI” e, precisamente, di quell’articolazione del sodalizio che faceva capo a PIMPO Salvatore. Come si è visto, infatti, quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, PIMPO Salvatore era stato un esponente di primo piano del clan “CARIOLO”, ma quando venne meno la contrapposizione che aveva caratterizzato per molti anni i rapporti tra detto sodalizio e la famiglia “COSTA”, si avvicinò a GALLI Luigi , pure lui della zona di Giostra e, dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, diede vita insieme a quest’ultimo ad un sodalizio unitario, denominato in questa sentenza, per comodità espositiva e seguendo le parole di molti collaboratori, clan “GALLI”. Si sono, invero, già esaminati i rapporti che vi erano tra i due gruppi che componevano il clan “GALLI”, quello diretto da PIMPO Salvatore e quello diretto da GALLI Luigi , sicché non occorre qui ripetere ciò che i collaboratori di giustizia hanno riferito su tale questione, ma è sufficiente richiamare le conclusioni cui si è giunti, e ribadire che detti gruppi realizzarono una completa integrazione, finendo col diventare semplici articolazioni interne di un’unica associazione. L’affiliazione del MULE’ al gruppo “PIMPO” o al gruppo “GALLI – PIMPO” è stata concordemente affermata sia da SANTACATERINA Umberto, sia, con molta maggior precisione, da MARCHESE Mario , il quale ha spiegato che anche in carcere il MULE’ dava il proprio contributo alla vita dell’associazione, fungendo da rappresentante del PIMPO nella struttura penitenziaria di Messina. Le dichiarazioni dei due collaboratori suindicati appaiono, invero, del tutto attendibili, poiché provenienti da soggetti che per primi hanno svelato le attività e l’organigramma dei sodalizi criminosi messinesi, sicché appare molto remoto il pericolo che le loro accuse abbiano contenuto calunnioso o siano il frutto di influenze o condizionamenti di vario genere. Le circostanze evidenziate dal MULE’ al fine di porre in dubbio l’affidabilità delle dichiarazioni dei due collaboratori suindicati non hanno avuto, d’altronde, alcun riscontro probatorio e sono risultate, pertanto, prive di qualsiasi concretezza. Va, poi, evidenziato che le suddette accuse sono del tutto verosimili se si tiene conto della personalità dell’imputato e delle vicende attraverso le quali nacque il clan “GALLI – PIMPO”. MULE’ Giuseppe fece parte, infatti, del clan “CARIOLO” e per tale motivo venne anche condannato con sentenze definitive sia all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69” che all’esito del procedimento “dei 290”. Orbene, all’interno di detto clan, come è stato accertato mediante le sopra citate sentenze ed è stato ribadito, anche nel presente processo, da diversi collaboratori (vedi, in particolare, le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano  e di RIZZO Rosario ), assunse in breve un ruolo direttivo PIMPO Salvatore che ne divenne sostanzialmente il capo. E’, allora, del tutto verosimile che, nel marzo 1987, il PIMPO, quando diede vita, insieme a GALLI Luigi , dopo la disgregazione dei vecchi clan “COSTA” e “CARIOLO”, ad una nuova realtà criminosa, potesse contare su quegli uomini che gli erano stati vicini nella precedente esperienza associativa, tra i quali vi era anche il MULE’. E’, in definitiva, molto probabile che il MULE’, il quale era legato da stretti e lunghi rapporti di affinità criminale con PIMPO Salvatore, abbia seguito quest’ultimo anche nella nuova impresa di creare un clan autonomo insieme a GALLI Luigi .

Le dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati, oltre ad apparire, per quello che si è detto sopra, sufficientemente affidabili ed intrinsecamente attendibili, sono state, poi, confermate dalle dichiarazioni di RIZZO Rosario  e di PAGANO Antonino , i quali facevano parte del medesimo gruppo criminoso diretto dal PIMPO, col quale entrambi erano legati da rapporti di parentela. Parimenti rilevanti appaiono le analoghe accuse provenienti da SPARACIO Luigi , che fu, come si è visto, molto vicino al PIMPO sia nel periodo in cui entrambi facevano parte di quel sistema composito di organizzazioni minori del quale CAVO’ Domenico aveva assunto la guida, sia successivamente, fino alla uccisione di CAMBRIA Placido, avendo, peraltro, sottolineato i buoni rapporti esistenti tra il CAMBRIA ed il PIMPO. Sono, infine, da menzionare le dichiarazioni di LA TORRE Guido che fu a lungo, come si è visto più volte in precedenza, molto vicino a PIMPO Salvatore e che doveva certamente essere molto ben informato su chi fossero i soggetti affiliati a quest’ultimo. Le dichiarazioni dei suindicati collaboratori, omogenee e perfettamente collimanti tra loro, trovano, poi, ulteriore obiettivo riscontro nei risultati dell’attività di indagine svolta dagli organi di polizia, i quali hanno osservato l’esistenza, negli anni 1987 e 1988, di rapporti di frequentazione tra il MULE’ ed altri personaggi del clan “GALLI”, tra i quali lo stesso capo GALLI Luigi . Va, infine, evidenziato che il MULE’ è stato condannato, con la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Messina emessa il 20-1-1989, per due estorsioni compiute, tra il settembre ed il dicembre 1987, ai danni dei titolari di due esercizi commerciali cittadini. Orbene, tale attività delittuosa, manifestatasi nelle tipiche forme del racket, appare espressione, anche in mancanza di uno specifico accertamento sul punto (solo in uno dei due casi oggetto di accertamento è stato ritenuto responsabile, in concorso con il MULE’, anche tale FRANCHINA Letterio, soggetto, verosimilmente, inserito, al pari del MULE’, nella criminalità organizzata cittadina e ritratto nell’album fotografico relativo alle nozze di VITI Massimo), delle iniziative illecite di un gruppo criminoso, che solo avrebbe potuto assicurare alle persone estorte la promessa “protezione”. Va, d’altronde, ribadito che se anche non fosse stata accertata alcuna specifica attività delittuosa compiuta dal MULE’ nell’ambito del clan “GALLI”, ciò non osterebbe all’affermazione della sua responsabilità per il reato associativo, poiché il contributo del singolo alla vita dell’associazione può realizzarsi, secondo quanto si è detto quando si sono esaminati gli elementi costitutivi del reato associativo, nei modi più vari, anche attraverso il compimento di attività non propriamente illecite (tale è, di regola, il contributo offerto dal singolo all’interno della struttura carceraria), e persino attraverso la mera disponibilità a porsi al servizio dell’associazione per la perpetrazione di future condotte illecite.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del MULE’ solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo.

Va evidenziato che la condotta illecita dell’imputato può essere qualificata come quella di un “partecipe”, mentre non sembra che possa qualificarsi come un’attività di promozione, atteso che non vi sono elementi in base ai quali poter ritenere che la condotta del MULE’ abbia dato un contributo particolarmente rilevante per la costituzione del sodalizio o per il potenziamento dell’apparato organizzativo mafioso, né come un’attività di organizzazione o di direzione, essendo stato, anzi, da più parte affermato che l’imputato non rivestì mai all’interno del clan “GALLI” una posizione di rilievo. Va, pertanto, pronunciata condanna in relazione all’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 416 bis c.p. e non in relazione a quella contestata di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Sussiste, altresì, la contestata recidiva specifica infraquinquennale in relazione alla sentenza pronunciata nei confronti del MULE’ dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 28-11-1985, irrevocabile il 3-11-1986, che ha condannato l’imputato per aver fatto parte dell’associazione per delinquere denominata clan “CARIOLO”.

Quanto all’altra accusa, secondo cui il MULE’ fece parte anche del clan “MARCHESE”, ritiene questa Corte che essa sia palesemente priva di qualsiasi fondamento, poiché se è vero che numerosi collaboratori hanno ricordato il passaggio dell’imputato dal clan “GALLI” al clan “MARCHESE”, tutti hanno chiaramente collocato temporalmente tale fatto in un momento successivo rispetto al periodo oggetto di accertamento nel presente processo. In particolare MARCHESE Mario , le cui dichiarazioni assumono, naturalmente, su tale punto fondamentale importanza, ha spiegato che l’affiliazione del MULE’ al suo clan avvenne solo dopo l’omicidio di RIZZO Letterio, fatto per il quale anche il MULE’ è stato condannato e verificatosi il 23-2-1991. Sostanzialmente analoghe sono le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha ritenuto di poter indicare anche le ragioni di tale passaggio nel fatto che il MULE’ si vide tradito dal GALLI, che aveva dato il suo assenso a farlo uccidere. Analoga vicenda è stata narrata da SANTACATERINA Umberto e da LA TORRE Guido, i quali hanno ricordato l’attentato subito da MULE’ Giuseppe  ad opera di tale IDOTTA Marcello e l’intervento del MARCHESE che gli salvò la vita. Il racconto dei suddetti collaboratori appare del tutto verosimile e non contrasta con le affermazioni del MARCHESE, poiché, come si legge nella sentenza relativa all’omicidio di RIZZO Letterio (e si può facilmente desumere dalle dichiarazioni di DI NAPOLI Pietro), quest’ultimo episodio delittuoso avvenne solo pochissimo tempo dopo l’attentato al MULE’. E’, allora evidente che l’affiliazione del MULE’ al clan “MARCHESE”, nel quale rivestì, secondo le unanimi dichiarazioni di molti collaboratori, un ruolo di grande prestigio, avvenne solo nel 1991, molto dopo il periodo di tempo che occorre esaminare nella presente sentenza. Va, da ultimo, evidenziato che non contrastano con tale ricostruzione né le dichiarazioni di quei collaboratori (CASTORINA Pasquale , PIETROPAOLO Pasquale ) che, nell’affermare l’appartenenza del MULE’ al clan “MARCHESE” non hanno specificato in quale tempo collocavano le loro accuse, né le dichiarazioni di LA TORRE Guido, il quale ha chiarito che l’affermazione, resa agli inquirenti durante le indagini preliminari, secondo cui il MULE’ faceva parte del clan “MARCHESE – CAVO’”, alludeva a quel gruppo composito che riconosceva a CAVO’ Domenico un ruolo di maggiore prestigio, ma del quale faceva parte anche il gruppo diretto da PIMPO Salvatore, al cui interno operava il MULE’.

L’imputato va, pertanto, assolto dall’accusa di aver fatto parte del clan “MARCHESE” e la formula assolutoria deve essere quella “per non aver commesso il fatto” con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p., contestato al capo “30” della rubrica, mentre, non potendosi il suddetto sodalizio qualificare, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, deve essere quella “perché il fatto non sussiste” con riferimento a quest’ultimo reato, contestato al capo “31”.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.