2.3.5.90.  Nunnari Gioacchino

NUNNARI Gioacchino  è accusato di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO ”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico solo due antichi precedenti penali, il primo per estorsione e detenzione e porto illegali di armi, fatti commessi nel giugno del 1975, il secondo per calunnia, anche questa commessa nel giugno del 1975. Va, nondimeno, menzionata anche la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha assolto il NUNNARI dall’accusa di aver fatto parte, quale promotore, del clan “CARIOLO”.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che NUNNARI Gioacchino  fu detenuto in carcere, nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 22-6-1985 all’11-10-1986, quando gli vennero concessi gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 3-4-1987.

Nel presente procedimento il NUNNARI è imputato oltre che dei due reati associativi, anche del reato di tentato omicidio ai danni di LOMBARDO Francesco e MESSINA Rosario, fatto avvenuto il 16-1-1981 (vedi capi “5” e “6” della rubrica a pag. 691 e segg.) e del tentato omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto il 13-6-1988 (vedi capi “8” e “9” della rubrica a pag. 1429 e segg.), fatti per i quali è stato condannato.

Le forze dell’ordine hanno potuto osservare rapporti di frequentazione del NUNNARI con alcuni dei coimputati. In particolare, il maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 21-11-1995, ha riferito di aver controllato il 7 giugno 1987, a piazza Cairoli di Messina, NUNNARI Gioacchino  insieme a SPARACIO Luigi . Il maresciallo BALICE Angelo, escusso all’udienza del 20-11-1995, ha, poi, riferito di aver controllato, nel 1987 (non ha indicato con maggiore precisione quale fosse il giorno), NUNNARI Gioacchino  in compagnia di SPARACIO Rosario  su un’autovettura GOLF.

SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) ha affermato che NUNNARI Gioacchino  faceva parte del gruppo “SPARACIO”, “dava soldi a usura, […] si occupava delle estorsioni, […] è figlioccio di SPARACIO Rosario ”. Aveva anche un’attività lavorativa lecita, poiché “aveva preso il posto al Policlinico in cucina, che dopo è divenuto un direttore che io sapevo della mensa”. In sede di controesame (vedi udienza del 1-3-1994) il collaboratore ha affermato di non sapere chi fossero le persone vittime di usura da parte del NUNNARI, né se questi prestava il denaro a usura a titolo personale o per conto di altri.

MARCHESE Mario  ha inserito, anche se solo a seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti il 26-2-1993 (vedi udienza del 23-9-1996), il nome di NUNNARI Gioacchino  nell’elenco dei soggetti che facevano parte del gruppo da lui diretto insieme a CAVO’ Domenico e nel quale operava anche SPARACIO Luigi . In sede di controesame (vedi udienza del 2-10-1996) il MARCHESE ha chiarito che il NUNNARI non faceva parte del suo gruppo, ma, all’interno di quella coalizione suindicata, era, così come SPARACIO Rosario  (pure lui indicato come aderente al gruppo di CAVO’), vicino a SPARACIO Luigi .

GIORGIANNI Salvatore  ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996) NUNNARI Gioacchino  nel novero dei soggetti che componevano il gruppo “SPARACIO”. Ha, quindi, affermato che uno dei posti dove SPARACIO Luigi teneva le armi del gruppo era “al Policlinico di Messina tramite NUNNARI Gioacchino , all’interno del Policlinico Universitario c’era un posto per tenere le armi”. Ha, inoltre, sostenuto che NUNNARI Gioacchino  insieme “a suo cognato (TIMPANI Santi) acquistava armi per conto del gruppo con un porto d’arma che SPARACIO Luigi  si era procurato, “non lo so come l’ha avuto”. Il GIORGIANNI ha, infine, accusato il NUNNARI di avere avuto una parte nel tentato omicidio di LEO Giuseppe, dove portò delle armi insieme a VILLARI Antonino. In sede di controesame (vedi udienza del 4-11-1996) il collaboratore ha specificato di essere andato una volta al Policlinico dove il NUNNARI nascondeva le armi, anche se egli non vide in quale posto fossero custodite ed ha aggiunto di sapere “che quando serviva un’arma, per dire, dice, Gino glielo diceva a Gioacchino e andava e la prendeva. E una volta m’ha dato una pistola suo fratello, il fratello di Gioacchino NUNNARI, è andato lì, al Policlinico, l’ha presa e me l’ha data e poi è venuto Gioacchino e m’ha detto: mio fratello t’ha dato la pistola, questo mi prende le armi a me e poi se li vende perché si droga. E gliel’ho ridata”. Il GIORGIANNI ha chiarito, comunque, di non sapere da quanto tempo prima di tale fatto NUNNARI Gioacchino  conservasse le armi in quel luogo (“se precedentemente l’hanno tenute due, tre anni non lo so”), anche se era sua opinione che “da quel momento, lui, sapendo...mi ha fatto vedere l’M 12 il fratello di NUNNARI [...], che è lo stesso che poi ci ha portato SPARACIO  a Villaggio Aldisio (intendendo, evidentemente, riferirisi all’attentato contro LEO Giuseppe avvenuto il 13-6-1988) e penso che poi, dopo quel periodo il fratello non l’abbia tenute più”. Il collaboratore ha, comunque, dichiarato (vedi udienza del 4-11-1996) che già all’epoca del sopra ricordato attentato nei confronti di LEO Giuseppe, cui si rinvia per i necessari approfondimenti, il NUNNARIle armi le teneva al Policlinico” e in occasione del summenzionato delitto portò, insieme a VILLARI Antonino, a bordo dell’autovettura Renault 5 di quest’ultimo, nel luogo in cui erano riuniti gli attentatori, “armi, un M 12 mi sembra”, che sarebbero state poi utilizzate nella sparatoria avvenuta al Villaggio Aldisio. Quanto alla vicenda relativa all’acquisto di armi presso le armerie, il collaboratore ha chiarito che veniva utilizzato “un porto d’arma buono”, nel quale “avevano cambiato la foto” ed ha riferito di sapere “che SPARACIO ha dato una volta questo porto d’arma a Gioacchino NUNNARI, perché dice che Gioacchino NUNNARI voleva prendere una 98 – F in armeria e gliel’ha dato e l’ha presa”.

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe ha reso, poi, LA TORRE Guido, il quale ha affermato (vedi udienze del 30-4-1996) che NUNNARI Gioacchino faceva parte del clan “SPARACIO” ed “era il custode delle armi di Luigi SPARACIO”. Ha, poi, riferito di averlo conosciuto “nell’occasione della tentata strage lì, al villaggio Aldisio (intendendo evidenetemente alludere al tentato omicidio di LEO Giuseppe) ed ha aggiunto (vedi anche udienza del 7-5-1996) che quando egli arrivò, di sera, alla baracca dove si trovavano gli uomini che il giorno dopo avrebbero eseguito l’attentato nei confronti di LEO Giuseppe, egli vide “sia il NUNNARI Gioacchino , che il VILLARI, che stavano scaricando dalla loro macchina un mitra M 12 ed un fucile a pompa”.

LA BOCCETTA Emanuele  (vedi udienza del 13-10-1997) non ha parlato in generale su chi fossero gli affiliati al clan “SPARACIO”, ma ha ricordato di aver portato a GIORGIANNI Salvatore  ed a TRISCHITTA Pietro  una pistola 38 magnum nera, che egli aveva ricevuta da NUNNARI Gioacchino , il quale “lavorava in ospedale, al Policlinico, e in un sotterraneo mi ha preso questa pistola”, in un’epoca successiva alla morte di CAMBRIA Placido, che avvenne il 18 gennaio 1989. Va rilevaro che il collaboratore ha collocato temporalmente tale ricordo in modo senza dubbio preciso, collegandolo ad una particolare vicenda, nella quale egli consegnò tale arma a GIORGIANNI ed a TRISCHITTA, mentre costoro si trovavano latitanti.

PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udeinza del 9-1-1996) che NUNNARI Gioacchino  era una di quelle persone vicine al gruppo “SPARACIO – CAVO’ – MARCHESE”. Il collaboratore ha, quindi, (vedi udienza del 16-1-1996) inserito NUNNARI Gioacchino  nel novero dei soggetti associati al gruppo “SPARACIO” ed ha riferito che dava “soldi a interessi, non so altro”, ma non ha saputo dire chi fossero le persone che avevano ricevuto denaro ad usura dal NUNNARI. In sede di controesame il PARATORE (vedi udienza del 12-4-1996) ha chiarito che dopo le scarcerazioni del marzo 1987 “SPARACIO e CAVO’ […] si sono messi d’accordo con MARCHESE, […] sempre per il fatto di allontanare CAMBRIA Placido” e fu in questo periodo che NUNNARI Gioacchino  fece parte del gruppo “SPARACIO”. Il collaboratore ha, infine, ribadito (vedi udienza del 13-4-1996) che NUNNARI Gioacchino  era una di quelle persone, insieme a VITALE Giovanni , SPARACIO Rosario , SETTINERI Vincenza , che, nel gruppo “SPARACIO”, prestavano soldi ad usura.

VITALE Giovani (vedi udienza del 25-10-1996) ha affermato che NUNNARI Gioacchino  era, insieme ad IRRERA, inteso “pessica” una di quelle persone insieme alle quali SPARACIO Rosario  “svolgeva attività illecite per i fatti suoi”, in autonomia rispetto all’associazione “SPARACIO”, della quale SPARACIO Rosario  non era neppure associato. Il VITALE, nel descrivere la propria storia criminale, ha, poi, affermato che nel 1983 egli si rese autore di un’estorsione ai danni di una ditta di autoricambi, denominata SUDCAR e per tale fatto rimase detenuto dal 1983 al 1988. Le parole del collaboratore hanno trovato riscontro nella sentenza (trovasi acquisita agli e inserita nella cartella delle sentenze relativa a VITALE Giovanni ) emessa dalla Corte di Appello di Messina il 14-12-1984, che condannò VITALE Giovanni  per un’estorsione tentata ai danni di un esercizio di parrucchiere per signora e lo stesso VITALE Giovanni , in concorso con SPARACIO Rosario , fratello di SPARACIO Luigi , per un’estorsione tentata ai danni della ditta di autoricambi SUDCAR. Il VITALE, nel corso della sua deposizione ha, invero, specificato, per la parte che qui interessa, che la succitata estorsione “interessava a tutti, [...] interessava a SPARACIO Luigi , SPARACIO Rosario , NUNNARI Gioacchino ,...insomma quelli che facevamo parte del gruppo allora nel 1983...Rosario INSANA e altri che in questo momento non ricordo”, così lasciando chiaramente ad intendere che nel 1983 vi era un gruppo, del quale facevano parte le persone suindicate, compreso NUNNARI Gioacchino , ed altre ancora, dedito alla commissione di estorsioni con il classico sistema della tangente.

FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) ha indicato NUNNARI Gioacchino  nell’elenco degli affiliati al clan “SPARACIO”.

SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 7-10-1996) ha affermato che NUNNARI Gioacchino  non era un affiliato, ma uno di coloro “che fiancheggiavano all’epoca il mio gruppo”. Il collaboratore ha, quindi, affermato (vedi udienza del 9-10-196) che NUNNARI Gioacchino  era una delle “persone che erano vicine a me” nel ’79 – ’80. Successivamente, chiamato a chiarire cosa intendesse dire quando aveva asserito che il NUNNARI era un “fiancheggiatore”, lo SPARACIO ha riferito (vedi udienza del 14-10-1996) che essi erano amici e compari, in quanto “lui, oltre all’amicizia, io gli ho battezzato un figlio a NUNNARI Gioacchino  e siamo anche compari”. Il NUNNARI era, inoltre, molto amico del fratello Rosario e si frequentava con lui. Il collaboratore ha, quindi, specificato di aver detto “fiancheggiatore, perché, diciamo, lui nel periodo che, diciamo, mi ha nascosto delle armi all'interno del Policlinico, quando io gli ho chiesto l'abitazione, anche se lui non era a conoscenza per il tentativo di omicidio di LEO, me l'ha fatta.., me l’ha messa a disposizione: io per questo lo colloco come fiancheggiatore”.

Non vengono, infine, riportate le più ampie informazioni fornite dai diversi collaboratori in ordine alla partecipazione del NUNNARI al tentato omicidio di LOMBARDO Francesco e di MESSINA Rosario (capi “5” e “6” della rubrica), nonché al tentato omicidio di LEO Giuseppe (capi “8” e “9” della rubrica), in quanto appare sufficiente rinviare a quanto si è detto in occasione della trattazione di tali episodi delittuosi.

L’imputato NUNNARI Gioacchino  non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. il 28-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 6-11-1996). In quella sede il NUNNARI ha negato gli addebiti, affermando di non conoscere né SANTACATERINA Umberto, né MARCHESE Mario , mentre ha ammesso di conoscere “da circa dieci anni” SPARACIO Luigi  con cui “ho sempre avuto rapporti di conoscenza e amicizia normali. Ha, quindi, affermato che “dei miei coimputati conosco, oltre allo SPARACIO, INSANA Romualdo , LICCIARDELLO Antonino , SETTINERI Vincenza , suocera dello SPARACIO, SPARACIO Rosario , TAVILLA Nicola , VITALE Giovanni  e ZIMBARO Placido ”. L’imputato ha, infine, osservato che “un mio fratello è stato ucciso ed io se fossi stato un delinquente mi sarei informato sugli autori del delitto e mi sarei vendicato”.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, è stata raggiunta piena prova della colpevolezza di NUNNARI Gioacchino  e della fondatezza dell’accusa avanzata nei suoi confronti di aver fatto parte dell’associazione “SPARACIO”. E’ certo che l’imputato è da moltissimo tempo inserito nella criminalità organizzata messinese ed ebbe sempre ottimi rapporti con SPARACIO Luigi . L’esistenza di una frequentazione con lo SPARACIO è stata, d’altronde, ammessa dallo stesso NUNNARI, e trova numerosissimi elementi di conferma, tra i quali vanno ricordati oltre alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , anche il contenuto delle relazioni di servizio sulle quali hanno riferito al dibattimento il maresciallo LAISA ed il maresciallo BALICE. Tali rapporti, non furono, tuttavia, esclusivamente di natura non criminale, come ha cercato di accreditare l’imputato, ma si fondarono largamente su comuni interessi illeciti. Si è già osservato, quando si è esaminato il tentato omicidio di LOMBARDO Francesco e di MESSINA Rosario, che il NUNNARI, cognato di CARIOLO Placido, fu prosciolto, sia pure con formula dubitativa, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina, nel processo “dei 69”, con sentenza in data 30 marzo 1983, dal delitto di associazione per delinquere contestatogli come commesso a Messina fino al 5 agosto 1981. Egli venne, altresì, assolto per mancanza di prove, con sentenza del Tribunale di Messina emessa il 3 aprile 1987 e confermata in appello il 23-4-1990, nel processo “dei 290”, ove era stato accusato, sulla base delle dichiarazioni di INSOLITO Giuseppe, del reato di associazione per delinquere nelle tre forme del capo, del promotore e dell’organizzatore. Ritiene, tuttavia, questa Corte che, alla luce del contributo probatorio fornito oggi dai collaboratori di giustizia, di cui non disponevano i giudici che hanno esaminato la posizione del NUNNARI nei suddetti procedimenti, si possa agevolmente e sicuramente giungere, ai soli fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità dell’imputato nei delitti associativi in esame e fermo restando l’effetto preclusivo del giudicato formatosi in ordine alla sua partecipazione al clan “CARIOLO”, a conclusioni diverse da quelle raggiunte nelle citate sentenze, specie se si considera che l’assoluzione dal reato associativo, per il primo periodo, fino al 5 agosto 1981, venne pronunciata con formula dubitativa. Alle accuse formulate dall’INSOLITO, rimaste allora prive di riscontro, si sono, invero, aggiunte ora quelle convergenti ed omogenee di RIZZO Rosario , di MARCHESE Mario  e di PARATORE Vincenzo, i quali hanno attribuito, come si è visto, a NUNNARI Gioacchino  una partecipazione attiva nell’attentato ai danni di LOMBARDO Francesco e di MESSINA Rosario, proprio sul presupposto che questi fosse un appartenente al clan “CARIOLO”. Anche SANTACATERINA Umberto, pur non avendo saputo indicare con precisione se fosse stato NUNNARI Gioacchino  oppure il fratello Tommaso a rendersi responsabile della suddetta azione delittuosa, ha, per ciò stesso, ribadito che entrambi i fratelli appartenevano allo stesso gruppo criminoso e potevano, come tali, compiere in ugual modo l’attentato. Lo stesso SPARACIO Luigi , infine, sebbene abbia scagionato NUNNARI Gioacchino  per l’episodio in esame, non ha potuto evitare di confermare (vedi udienza del 9-10-1996) che, negli anni 1979 - 1980, questi era particolarmente vicino a lui, che all’epoca faceva parte del clan “CARIOLO”. E’ significativo, infine, osservare che, secondo quanto può leggersi nella sentenza emessa nel procedimento cosiddetto “dei 69” dalla Corte di Assise di Messina il 13-6-1984 (vedi pag. 62), NUNNARI Gioacchino  dichiarò ai Carabinieri il 27-5-1981 che il ferimento prima e la successiva uccisione (avvenuta il 23-5-1981) del fratello Tommaso andavano inquadrati, quanto al movente, nella lotta esistente, a dire del defunto Tommaso, tra due gruppi rivali, mostrando, così, una conoscenza delle dinamiche associative che difficilmente avrebbe potuto acquisire come semplice fratello di un affiliato e costituisce indizio di una più piena compenetrazione nel sodalizio criminoso. Tutti gli elementi sopra indicati forniscono, pertanto, ad avviso di questa Corte, un quadro probatorio coerente ed omogeneo che conduce ad affermare con serenità che NUNNARI Gioacchino  fu inizialmente affiliato, così come SPARACIO Luigi , al clan “CARIOLO” e si rese autore, come si è visto, insieme a quest’ultimo, della grave azione delittuosa perpetrata ai danni di LOMBARDO Francesco e di MESSINA Rosario. Si deve, altresì, ritenere sufficientemente provato che quando SPARACIO Luigi , nei primi anni ’80, si allontanò dal clan “CARIOLO” e si affiliò alla famiglia “COSTA”, NUNNARI Gioacchino  lo seguì e continuò a delinquere insieme a lui. Ciò emerge chiaramente dalle parole di VITALE Giovanni , il quale ha affermato che NUNNARI Gioacchino  faceva parte di quel ristretto gruppo di persone capeggiato da SPARACIO Luigi , che, all’interno del clan “COSTA” era dedito, nel 1983, ad attività illecite, quale l’estorsione alla SUDCAR, per la quale il VITALE venne condannato in concorso con SPARACIO Rosario . E’ verosimile, peraltro, ritenere che si tratti dello stesso gruppo delinquenziale del quale ha parlato anche SPARACIO Luigi  e sul quale ci si è soffermati quando si è esaminata l’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, titolare del negozio di abbigliamento “MUSCHIO E MIELE” (vedi capo “53” a pag. 1951 e segg.), e l’omicidio di CACIOTTO Giuseppe (vedi capi “15” e “16” a pag. 890 e segg.).

Le accuse avanzate da SANTACATERINA Umberto e da MARCHESE Mario , che hanno indicato l’imputato come un affiliato al clan diretto da SPARACIO Luigi, nato, come altri sodalizi, dalle ceneri del clan “COSTA” nel marzo 1987, appaiono, allora, pienamente attendibili non solo perché provenienti da soggetti sufficientemente affidabili, ma anche perché del tutto verosimili. L’elevata credibilità dei due collaboratori suindicati discende, anzitutto, come si è già osservato più volte, dalla circostanza che essi furono i primi a svelare le attività e l’organigramma dei sodalizi criminosi messinesi, sicché appare molto remoto il pericolo che le loro accuse abbiano contenuto calunnioso o siano il frutto di influenze o condizionamenti di vario genere. Non sono state, d’altronde, evidenziate circostanze tali da porre in dubbio l’affidabilità del SANTACATERINA e del MARCHESE con specifico riferimento a NUNNARI Gioacchino , ma anzi va evidenziato che la lunga militanza criminale del MARCHESE a fianco dello SPARACIO, anche nel periodo in cui entrambi agivano all’interno del clan “COSTA”, secondo quanto si è visto a proposito dell’estorsione ai danni di GIUTTARI Placido, attribuisce alle accuse del suddetto collaboratore una peculiare elevatissima attendibilità. Esse appaiono, poi, coerenti con la personalità e la storia criminale dell’imputato, in quanto è molto probabile che, nel marzo 1987, lo SPARACIO, quando diede vita ad un proprio clan, si sia circondato di quegli uomini che gli erano stati vicini nella precedente esperienza associativa, tra i quali vi era anche, come si è evidenziato, il NUNNARI, che era a lui legato anche da rapporti non strettamente criminali, come ha sottolineato lo stesso SPARACIO.

Le dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati, oltre ad apparire, per quello che si è detto sopra, sufficientemente affidabili ed intrinsecamente attendibili, sono state, poi, confermate dalle dichiarazioni di altri numerosi collaboratori. Così PARATORE Vincenzo ha inserito il nome di NUNNARI Gioacchino  nell’elenco dei soggetti che sin dall’inizio, dalle scarcerazioni del marzo 1987, fece parte del clan “SPARACIO”. Il collaboratore ha, quindi, precisato che l’imputato era dedito all’usura, così come altri soggetti particolarmente vicini a SPARACIO Luigi , perché legati a lui da rapporti di parentela o da lunga affinità criminale, come VITALE Giovanni , SPARACIO Rosario , SETTINERI Vincenza , e tali sue affemazioni, ancorché generiche, appaino attendibili, sia perché provenienti da un soggetto che faceva parte del medesimo sodalizio al quale si assume che fosse affiliato l’imputato e che, come tale, doveva conoscere chi fossero gli altri componenti del clan e le loro principali attività illecite, sia perché trovano una singolare corrispondenza nelle analoghe parole di SANTACATERINA Umberto.

Ancora più significative per qualificare la condotta del NUNNARI appaiono le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha accusato l’imputato di avere avuto una parte nel tentato omicidio di LEO Giuseppe ed ha affermato che il NUNNARI aveva il compito di custodire le armi di pertinenza del gruppo. Come si è osservato quando si è parlato dell’associazione “SPARACIO” in generale (vedi pag. 298 e segg.), la circostanza sopra menzionata, secondo cui almeno uno dei luoghi nei quali il clan “SPARACIO” custodiva le armi era proprio il Policlinico Universitario, dove aveva accesso NUNNARI Gioacchino , che vi lavorava, può considerarsi sufficientemente provata, atteso che, oltre ad essere verosimile e proveniente da un collaboratore, quale il GIORGIANNI, che non sembra nutrire ragioni di astio nei confronti del NUNNARI, tali da giustificare accuse calunniose, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori giustizia ai quali occorre attribuire, in relazione a tale fatto, sicura attendibilità. Lo stesso SPARACIO Luigi , che ha sempre tenuto, come si è visto a proposito del tentato omicidio ai danni di LOMBARDO Vincenzo e MESSINA Rosario, un atteggiamento chiaramente ispirato all’intento di alleggerire la responsabilità di NUNNARI Gioacchino , da lui indicato come un semplice “fiancheggiatore” del gruppo, un “amico”, al quale egli risultava legato da rapporti di comparaggio per avergli “battezzato un figlio”, non ha potuto, invero, fare a meno di ammettere che, quando ancora “c’era CAMBRIA Placido” vivo, NUNNARI Gioacchino  mi ha nascosto delle armi all’interno del Policlinico”. Particolarmente rilevanti appaiono su tale punto anche le dichiarazioni, sostanzialmente conformi, anche se più generiche, di LA TORRE Guido e, soprattutto, quelle di LA BOCCETTA Emanuele , le quali offrono elementi di conoscenza utili per poter affermare, alla luce dele ulteriori notizie fornite dal GIORGIANNI, che NUNNARI Gioacchino  svolse il compito suindicato per un tempo piuttosto lungo. Il LA BOCCETTA ha, infatti, ricordato di aver ricevuto una pistola 38 magnum nera da NUNNARI Gioacchino , in un’epoca successiva alla morte di CAMBRIA Placido, che avvenne il 18 gennaio 1989, quando GIORGIANNI e TRISCHITTA si trovavano latitanti, mentre GIORGIANNI Salvatore  ha narrato un episodio (quello nel quale ricevette dal fratello di NUNNARI Gioacchino  un’arma facente parte di quelle che si trovavano custodite presso il Policlinico), che può agevolmente collocarsi in un tempo di poco anteriore al tentato omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto il 13-6-1988 (è ragionevole, infati, immaginare che il GIORGIANNI avesse già aderito, dopo la morte di CAVO’ Domenico, al clan “SPARACIO”, mentre il suo racconto rende evidente che non era stato ancora perpetrato l’omicidio di LEO Giuseppe).

Le dichiarazioni del GIORGIANNI appaiono del tutto verosimili ed altamente attendibili anche per quella parte in cui il collaboratore ha affermato che NUNNARI Gioacchino  acquistò almeno un’arma avvalendosi di un portò d’arma contraffato che era nella disponibilità di SPARACIO Luigi . Lo stesso SPARACIO Luigi  ha, infatti, riferito (vedi udienza del 15-10-1996) che il suo gruppo, per approvvigionarsi di armi, si servì di un artificio: “mio cognato TIMPANI Santi ha comprato oltre dieci pistole nelle armerie, con un porto d’arma falso”. Va osservato che questa vicenda, sinteticamente menzionata dallo SPARACIO, è certamente la stessa cui ha fatto riferimento il GIORGIANNI ed ha trovato ampio ed inconfutabile riscontro probatorio, oltre che nelle parole del collaboratore VITALE Giovanni , il quale ne ha dato piena conferma (vedi udienza del 25-10-1996) specificando di avere talvolta partecipato personalmente, insieme al TIMPANI, all’acquisto di armi presso alcune armerie mediante l’uso di un porto d’arma falso, anche nell’accertamento giurisdizionale compiuto in ordine ad alcuni di tali illeciti acquisti. Vi è, infatti, in atti sentenza della Corte di Appello di Catania, sezione minori, emessa in data 31-1-1992 (tale documento è stato acquisito in data 10-1-1998 su richiesta della difesa di un imputato e trovasi inserito nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo l’emissione dell’ordinanza del 19-7-1997), con la quale TIMPANI Santi, minorenne all’epoca dei fatti, venne condannato per il reato di detenzione e porto abusivo di armi, commesso in Catania l’8-11-1989, in relazione ad alcuni episodi nei quali questi, servendosi di un porto d’arma alterato, appartenente a persona deceduta, si rese autore dell’acquisto, in tre diverse armerie del catanese, di cinque armi da sparo a canna corta. Non possono esservi dubbi, d’altronde, che tali episodi appartenessero a quella lunga serie cui hanno fatto riferimento i menzionati collaboratori di giustizia, sia perché vi è perfetta corrispondenza tra gli uni e gli altri tanto nella persona del protagonista, quando nelle fondamentali modalità esecutive, sia perché è evidente che essi non furono espressione di un’isolata ed occasionale condotta criminosa, ma si iscrivevano nelle attività di una più ampia organizzazione delinquenziale ed erano finalizzati a rifornire quest’ultima dell’armamentario necessario per la perpetrazione di ulteriori azioni illecite.

Sia l’una che l’altra condotta illecita attribuita al NUNNARI dal GIORGIANNI, le cui dichiarazioni, per le considerazioni suesposte, appaiono adeguatamente riscontrate, costituiscono, allora, elementi che danno concretezza all’accusa mossa nei confronti dell’imputato di aver fatto parte del clan “SPARACIO” e si saldano coerentemente con le dichiarazioni più generiche ma non per questo meno attendibili rese dagli altri collaboratori prima menzionati, formando un quadro probatorio omogeneo e persuasivo. Non vi è dubbio, invero, che tanto l’attività diretta a reperire nascondigli sicuri per le armi del gruppo, quanto quella consistente nell’acquisto, ancorhè episodico, di armi, indispensabili strumenti di offesa e di intimidazione, attraverso l’uso di mezzi messi a disposizione dal gruppo (porto d’armi alterato), costituiscono un rilevante contributo causale alla vita dell’associazione ed evidenziano il ruolo essenziale che l’imputato rivestiva nel sodalizio, a nulla rilevando che SPARACIO Luigi  abbia qualificato tale condotta come quella di un “fiancheggiatore”. Non spetta, infatti, al testimone o al collaboratore di giustizia attribuire il corretto nomen juris alla fattispecie oggetto di accertamento, mentre non può esservi dubbio che il tipo di condotta illecita accertata, proprio in quanto essenziale per lo stesso perseguimento dello scopo sociale, rientri tra quelle caratterizzanti il cosiddetto concorso necessario nel reato. E’ stato, d’altronde, già osservato che le affermazioni di SPARACIO Luigi  e, in generale, di collaboratori di giustizia, secondo cui taluni imputati erano semplici “fiancheggiatori” del gruppo criminoso, non possono considerarsi, di per sé sole, decisive prove a discolpa anche a prescindere da un eventuale intento del dichiarante (quale traspare, peraltro, dalla ricostruzione dei fatti offerta con riferimento al tentato omicidio di LOMBARDO Vincenzo e di MESSINA Rosario) di alleggerire o escludere la responsabilità dell’imputato, poiché vi sono dei comportamenti criminali che, pur essendo perfettamente corrispondenti al paradigma normativo che descrive la condotta di partecipazione all’associazione, sfuggono, tuttavia, allo stereotipo dell’associato e raramente incorrono nella stigmatizzazione della condizione di devianza. E’ possibile, pertanto, che la percezione della condizione di associato da parte dei vari dichiaranti si discosti in misura rilevante dalla fattispecie legale a seconda che si riferisca a soggetti facenti parte della struttura “militare” del gruppo, incaricati di compiere azioni di sangue o, comunque, preposti al compimento di attività tradizionalmente illecite, ovvero si riferisca a soggetti tendenzialmente incaricati di curare l’aspetto finanziario del gruppo o che erano dediti, nell’ambito del sodalizio, ad attività illecite scarsamente stigmatizzanti (come, ad esempio, le attività illecite perpetrate nel settore dell’usura o del gioco d’azzardo) o ad attività che, comunque, sfuggivano allo stereotipo dell’associato. Un’analoga spiegazione possono trovare le dichiarazioni a discolpa effettuate da VITALE Giovanni , il quale ha accomunato la posizione di NUNNARI Gioacchino  a quella di SPARACIO Rosario , finendo, così, con l’escludere che entrambi fossero associati, mentre, ad avviso di questa Corte, come si vedrà, si dovrà giungere anche per quest’ultimo a differenti conclusioni. Va, infine, evidenziato che l’affermazione di SPARACIO Luigi , secondo cui NUNNARI Gioacchino era semplicemente un suo amico di famiglia, tanto che egli gli “battezzò” un figlio, lungi dall’alleggerire la posizione dell’imputato, dà la prova di una circostanza, quella relativa all’esistenza di un rapporto di “comparaggio” tra SPARACIO Luigi  e l’imputato, che costituisce un rilevante elemento indiziario a favore della fondatezza dell’accusa, poiché, come si è più volte rilevato, l’instaurazione di simili rapporti è tesa normalmente a rinsaldare i legami interpersonali, la cui solidità appare essenziale per la vita di organismi delinquenziali di tipo chiuso, come il clan “SPARACIO”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si può, pertanto concludere che è stata raggiunta prova certa dell’affiliazione dell’imputato al clan “SPARACIO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di NUNNARI Gioacchino  per entrambi i reati associativi a lui contestati. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali SPARACIO Luigi , e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per i suindicati reati associativi, mentre, per il periodo antecedente, essendovi elementi per potere affermare che la condotta contestata al NUNNARI, pur non integrando il reato contestato, possa essere interpretata come adesione a gruppi associativi diversi da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, vanno trasmessi gli atti, ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., al Pubblico Ministero, per quanto di sua competenza.

Sussiste, infine, la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alle condanne subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 31-1-1976, irrevocabile il 28-2-1979, che ha condannato il NUNNARI per i reati di tentata estorsione e detenzione e porto illegali di armi, nonché con sentenza della Corte di Appello di Catania del 24-3-1981, irrevocabile il 4-5-1982, che ha condannato l’imputato per il delitto di calunnia.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.