2.3.5.91. Pagano Antonino
PAGANO Antonino è accusato di aver fatto parte, dal maggio del 1988 (verosimilmente tale data è stata indicata dalla Pubblico Accusa esclusivamente in relazione al raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato, nato a Messina il 21 aprile 1970), dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per violazione della disciplina degli stupefacenti, furto, tentata rapina, tentato omicidio, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, ricettazione, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale, furto tentato, estorsione continuata in concorso. Nessuno di tali reati risulta, tuttavia, commesso nel breve periodo di tempo, della durata poco più di un anno e mezzo, durante il quale, secondo l’ipotesi dell’accusa, la condotta dell’imputato avrebbe assunto le caratteristiche del rapporto di affiliazione. Taluni episodi delittuosi risalgono, infatti, ad un tempo anteriore, anche se non di molto, al maggio 1988 (la violazione della normativa sugli stupefacenti accertata con sentenza della Corte di Appello sezione minori di Messina del 3-5-1990 venne commessa nel mese di settembre 1987, mentre il tentato omicidio in corso di rapina, accertato con sentenza della Corte di Appello sezione minori di Messina emessa il 15-11-1990, venne perpetrato il 30-11-1985), mentre gli altri ad un tempo successivo.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PAGANO Antonino fu detenuto, nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 23-1-1988 al 1-7-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 30-9-1988, e poi ancora fu ristretto dal 23-6-1989 al 20-12-1989.
Nel presente procedimento PAGANO Antonino è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche del duplice omicidio dei fratelli Giovanni e Lorenzo AMANTE, avvenuto il 25-1-1989 (vedi capi “61” e “62” della rubrica a pag. 1643 e segg.), dal quale è stato, però, assolto.
Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di PAGANO Antonino in relazione alla sua partecipazione all’associazione “GALLI”.
Il PAGANO è collaboratore di giustizia e, sentito all’udienza del 5-11-1996, ha riferito che iniziò a collaborare con la giustizia nel 1994. Ha dichiarato di essersi affiliato nel 1986 ad un gruppo associativo capeggiato da PIMPO Salvatore, suo cugino, che era alleato di GALLI Luigi . Di tale gruppo faceva parte anche suo zio, RIZZO Letterio, che poteva disporre di talune persone per lo svolgimento di attività illecite, e al quale rimase associato dopo la morte del PIMPO. Ha affermato di essersi reso responsabile per conto dell’organizzazione criminosa di alcune estorsioni, quale quella ai danni di tale CALOGERO, titolare di un negozio di formaggi in via Palermo, e di spaccio di sostanze stupefacenti. Con riferimento a quest’ultima attività delittuosa il collaboratore ha ricordato di aver ricevuto una volta da RIGANO Antonino 50 grammi di droga, che egli vendette ad altri piccoli spacciatori, consegnando l’intero ricavato al RIGANO. Vanno, infine, richiamate, senza che sia necessario esaminarle ulteriormente, le dichiarazioni del PAGANO prima esaustivamente analizzate, sia con riferimento all’associazione “GALLI” in generale, sia con riferimento a singoli delitti in ordine ai quali il collaboratore ha dato il proprio contributo e dei quali egli aveva appreso particolari rilevanti o direttamente o da soggetti inseriti come lui nell’organizzazione criminosa (vedi, in particolare, il tentato omicidio GALLI, il tentato omicidio CUSCINA’, l’omicidio CAMBRIA).
Come si è visto quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, PIMPO Salvatore, al cui gruppo il PAGANO ha confessato di essere stato affiliato, era stato un esponente di primo piano del clan “CARIOLO”, ma quando venne meno la contrapposizione che aveva caratterizzato per molti anni i rapporti tra detto sodalizio e la famiglia “COSTA”, si avvicinò a GALLI Luigi , pure lui della zona di Giostra e, dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, diede vita insieme a quest’ultimo ad un sodalizio unitario, denominato in questa sentenza, per comodità espositiva e seguendo le parole di molti collaboratori, clan “GALLI”. Si sono, invero, già esaminati i rapporti che vi erano tra i due gruppi che componevano il clan “GALLI”, quello diretto da PIMPO Salvatore e quello diretto da GALLI Luigi , sicché non occorre qui ripetere ciò che i collaboratori di giustizia hanno riferito su tale questione, ma è sufficiente richiamare le conclusioni cui si è giunti, e ribadire che detti gruppi realizzarono una completa integrazione, finendo col diventare semplici articolazioni interne di un’unica associazione. Si è già visto, infatti, che i rapporti tra i gruppi facenti capo a PIMPO Salvatore ed a GALLI Luigi non potevano considerarsi caratterizzati da piena autonomia reciproca, ma furono segnati, da una stretta collaborazione operativa, così da doversi concludere che venne attuato un modello organizzativo che, pur mantenendo alcune distinzioni, non frantumava l’unitarietà del sodalizio. Di ciò può trarsi, d’altronde, conferma dalla circostanza, riferita dallo stesso PAGANO, secondo cui egli si prestò a spacciare della droga per conto di RIGANO Antonino , soggetto appartenente al gruppo “GALLI”, senza avere in tale attività delittuosa alcun concreto interesse, se non quello derivante da ragioni di solidarietà criminale, tanto che consegnò tutti i proventi della vendita della sostanza stupefacente al RIGANO. E’, allora, evidente che, pur avendo il PAGANO affermato di essere entrato a far parte esclusivamente del clan “PIMPO” e non anche del gruppo “GALLI”, egli ha implicitamente fatto riferimento ad una situazione nella quale la sua adesione al gruppo di PIMPO Salvatore importava, pressoché automaticamente, la sua disponibilità ad agire per il più ampio clan di GALLI Luigi , attraverso delle sinergie operative che ben possono qualificare il suo comportamento come quello di un affiliato di quest’ultimo sodalizio.
Le dichiarazioni del PAGANO costituiscono, in definitiva, una sorta di confessione della sua appartenenza al clan “GALLI”, spettando certamente alla Corte e non all’imputato la qualificazione giuridica della condotta e la verifica della sua rispondenza, oltre che alla fattispecie astratta di riferimento, anche alla descrizione che di essa è stata fatta nel capo di imputazione.
Si è già visto più volte che la confessione resa dall’imputato ben può costituire prova sufficiente della sua responsabilità, persino indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, quando il giudice, nel valutare il complessivo materiale probatorio e nell’esaminare, in particolare, le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione, riesca a dare adeguata e logica motivazione, ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p., del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa ed a spiegare le ragioni per le quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio. La valutazione della dichiarazione confessoria dell’imputato non si pone, allora, negli stessi termini della valutazione della cosiddetta “chiamata di correo”, per la quale vige il limite consacrato nell’art. 192, comma 3, c.p.p., che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa, ma richiede semplicemente che la ricerca della verità storica dei fatti sia effettuata, secondo il principio del “libero convincimento” del giudice, fuori da canoni legalmente prestabiliti, attraverso la rigorosa applicazione dei principi della logica. Nel caso di specie non può, invero dubitarsi dell’attendibilità della confessione del PAGANO, sia perché accompagnata, come si è potuto apprezzare nel corso dell’esame delle diverse imputazioni, dall’offerta di un notevole contributo conoscitivo in ordine ad alcuni delitti, sia perché coerente con la personalità dell’imputato quale emerge dai suoi gravissimi precedenti penali e giudiziari, sia, infine, perché trova piena corrispondenza nelle accuse che sono state mosse al PAGANO, anche in epoca anteriore alla sua scelta di collaborare con la giustizia.
Così SANTACATERINA Umberto ha
affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che PAGANO Antonino
, soprannominato “dracula”, faceva
parte del clan “GALLI” e si occupava di droga. In sede di controesame il
collaboratore ha precisato (vedi udienza del 3-3-1994) che egli lo conobbe in carcere nel 1992, ma aveva già saputo della sua
adesione al clan “GALLI” da GALLI Luigi
, da PIMPO Salvatore e da FEDERICO
Francesco
. Quest’ultimo, in particolare, quando
fu arrestato “per il tentato omicidio di suo cognato (intendendo
evidentemente riferirsi al tentato omicidio di CIRAOLO Claudio
, fatto per il quale FEDERICO Francesco
venne arrestato il 17-3-1988)”, gli disse che il PAGANO vendeva droga.
RIZZO Rosario
(vedi udienza del 4-6-1996) ha affermato che egli aderiva al gruppo di PIMPO Salvatore e che il proprio nipote,
PAGANO Antonino
faceva parte del medesimo gruppo.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha inserito PAGANO Antonino , “sempre imparentato con RIZZO”, nel gruppo di persone facente capo a RIZZO Rosario , che era, a sua volta, prima dell’uccisione del fratello (RIZZO Letterio, ucciso il 23-2-1991), vicino a GALLI Luigi .
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha indicato PAGANO Antonino , inteso “dracula”, tra gli affiliati al clan “GALLI”.
LA TORRE Guido (vedi udienza del
30-4-1996) ha affermato di aver conosciuto
il PAGANO nel 1989 in carcere ed ha sostenuto che questi
faceva parte del clan “PIMPO”.
PARATORE Vincenzo ha dichiarato (vedi udienza del 4-2-1996) di non conoscere PAGANO Antonino , se non per nome, ma di sapere che era un affiliato al clan “GALLI”.
Alla luce delle superiori considerazioni e dell’esame delle dichiarazioni sopra esposte dei collaboratori di giustizia, sostanzialmente collimanti con le ammissioni di responsabilità dell’imputato non può, allora, dubitarsi che PAGANO Antonino abbia aderito al sodalizio diretto da GALLI Luigi , al cui interno fece parte di quell’articolazione facente capo a PIMPO Salvatore. Non può, d’altronde, dubitarsi che egli fosse perfettamente consapevole dei rapporti esistenti tra il gruppo “PIMPO” ed il più ampio clan “GALLI – PIMPO”, sia perché il PAGANO ha chiaramente affermato che vi era un’alleanza tra i due gruppi, con chiara allusione alla stretta comunione di interessi che vi era nel perseguimento degli obiettivi illeciti, sia perché egli stesso ha ammesso (con riferimento all’episodio di spaccio per conto del RIGANO) di avere talvolta agito in stretto accordo con soggetti appartenenti al gruppo di GALLI Luigi .
Sussiste, allora, sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato associativo contestato al PAGANO al capo “54” della rubrica e poiché il clan “GALLI” si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.
A PAGANO Antonino va, poi, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle contestate e sussistenti aggravanti. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta e decisiva attività di collaborazione con la giustizia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, fornendo un apprezzabile contributo per un’efficace lotta al fenomeno mafioso e per l’accertamento delle responsabilità individuali dei correi. Nel caso di specie ricorrono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza. Il PAGANO si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso, come si è visto quando si sono esaminati gli elementi di prova relativi all’associazione “GALLI”, ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, soprattutto con riferimento alla struttura organizzativa ed alle attività illecite perseguite dal clan “GALLI” ed ai suoi rapporti con gli altri gruppi, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in alcuni gravi delitti, come il tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , in relazione al quale ha offerto elementi di conoscenza assolutamente originali. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del PAGANO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.
Al PAGANO possono essere, infine, concesse anche le attenuanti generiche, sempre con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, non tanto sulla base del suo comportamento processuale, che già è stato valutato con riferimento alla suddetta attenuante speciale, quanto sulla base della personalità dell’imputato e della gravità del suo concreto contributo alla vita dell’associazione. Come è noto, le attenuanti generiche consentono di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p.. Nel caso di specie, questa Corte ritiene di poter trarre elementi positivi di giudizio per la concessione delle attenuanti generiche dalla situazione personale dell’imputato. Questi era, infatti, nel periodo di tempo oggetto di accertamento, appena maggiorenne e, anche in considerazione del suo limitatissimo bagaglio culturale, non aveva certamente la maturità per comprendere pienamente l’importanza dei valori etici ed il disvalore penale della sua condotta, specie con riferimento ad un reato, quale quello associativo, per molti versi sfuggente. Inoltre, i suoi stretti rapporti di parentela con alcuni tra i più importanti esponenti della criminalità organizzata messinese, che senza dubbio dovettero avere una straordinaria influenza su di lui, ridussero ulteriormente la sua capacità di discernimento e, soprattutto, finirono con l’infirmare grandemente la sua attitudine a determinarsi liberamente nelle scelte secondo decisioni valutate razionalmente. L’immaturità dell’imputato ed i condizionamenti subiti dall’ambiente in cui visse, pur incidendo sulla capacità di intendere e di volere, non possono, naturalmente, in mancanza di una causa patologica, influire sulla imputabilità, ma, ad avviso di questa Corte, devono essere adeguatamente valutati, quali elementi che riducono l’intensità del dolo, al fine di poter concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.