2.3.5.93. Pantò Pietro
PANTO’ Pietro è accusato di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per i reati di rapina, detenzione illegale di armi, furto, resistenza a pubblico ufficiale (tutti i suddetti reati, relativi ad una rapina in un ufficio postale, vennero commessi in concorso con MANCUSO Giorgio il 14-8-1980) e per quello di associazione per delinquere. Nessuno dei delitti per i quali è stata pronunciata condanna nei confronti dell’imputato è stato commesso nel periodo che viene in considerazione per i due reati associativi e bisogna solo menzionare la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990 che, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 290”, ha affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di associazione per delinquere, ritenendo che avesse fatto parte della famiglia “COSTA”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PANTO’ Pietro fu detenuto nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi a lui contestati dal 14-8-1980 al 27-9-1986. In tale lungo periodo fu ristretto nella Casa Circondariale di Messina dal 14-8-1980 al 27-5-1982; dal 27-11-1982 all’11-6-1983 e dal 27-3-1986 al 27-9-1986.
Dalle forze dell’ordine sono stati osservati rapporti di frequentazione del PANTO’ con altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “LEO”. In particolare, il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha, come si è visto in precedenza quando si è parlato dell’associazione “LEO”, brevemente illustrato i risultati delle indagini in ordine all’attività del suddetto sodalizio criminoso, svolte dal suo ufficio ed alle quali partecipò personalmente, riferendo che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone, che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo e, tra queste, anche PANTO’ Pietro , legato da rapporti di parentela con il LEO. Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha, quindi, diffusamente illustrato contenuti ed obiettivi di un servizio di avvistamento eseguito da militari dei Carabinieri subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino e protrattosi per diversi giorni nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli. Il teste ha, in proposito, ricordato che, in data 17 luglio 1989, furono notati MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, COSTANTINO Giovanni , RUVOLO Angelo e LEO Giuseppe, che arrivò a bordo di un’autovettura blindata guidata da PANTO’ Pietro . In data 18 luglio 1989 vi fu un lungo servizio di avvistamento durante il quale fu notato un andirivieni di persone tra le quali MANCUSO Giorgio , CUCINOTTA Giuseppe , PULLIA Carmelo , MANCUSO Daniele e, quindi, l’arrivo di LEO Giuseppe insieme a GUARNERA Lorenzo , a bordo di un’autovettura BMW blindata, alla cui guida vi era PANTO’ Pietro (su tale avvistamento vi è anche documentazione fotografica, acquisita al N. 152 dell’ordinanza emessa i 19-7-1997 – le foto che ritraggono PANTO’ Pietro insieme a taluno dei soggetti sopra indicati sono la N. 3, la N. 12 e la N. 13 del fascicolo fotografico).
SANTACATERINA Umberto ha affermato
(vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che PANTO’
Pietro
e
PANTO’ Nunzio
facevano parte del clan “LEO”. Il collaboratore ha,
quindi, precisato che i fratelli PANTO’,
cognati di LEO Giuseppe e di LEONARDI Antonino
, “spacciavano e si occupavano anche
dell’estorsione del bar D’ANDREA e degli altri esercenti”. In sede di
controesame, il SANTACATERINA ha aggiunto (vedi udienza del 2-3-1994) che i
fratelli PANTO’ Nunzio
e
PANTO’ Pietro
fecero parte del clan “LEO” sin dalla sua costituzione e
PANTO’ Pietro
, che si trovava già in carcere da
diversi anni, “dall’80 mi sembra”, “è stato affiliato in carcere”.
VENTURA Salvatore ha affermato (vedi udienza del 29-5-1996) che i fratelli PANTO’ “fanno pure parte […] dell’associazione. […] Più che altro il Nunzio faceva più parte; PANTO’ Pietro , poi, col passare del tempo si è distaccato dal contesto”. Entrambi i fratelli fecero, comunque, parte di quel gruppo di detenuti che scesero, insieme a LEO Giuseppe, a lui stesso (VENTURA Salvatore ), a VALVERI Sebastiano ed a MANCUSO Giorgio dal secondo piano “cellulare” al primo piano “cellulare”, quando iniziò a crearsi quella divisione all’interno del clan “COSTA” che portò poi alla nascita dell’associazione “LEO”.
MANCUSO Giorgio
ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che “i
due fratelli PANTO’, PANTO’ Nunzio
e
PANTO’ Pietro
, cognati di LEO Giuseppe” facevano
parte del gruppo di persone facenti capo a quest’ultimo.
LEO Giovanni (vedi udienza del 9-7-1996) ha elencato PANTO’ Pietro tra gli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 23-7-1996) che i fratelli PANTO’ “erano cognati” di Pippo LEO, il quale aveva sposato la loro sorella PANTO’ Domenica, e “erano molto vicini a noi”. Essi abitavano al villaggio Aldisio ed erano entrambi tossicodipendenti, ma PANTO’ Pietro , dopo l’inizio della convivenza con SANTAPAOLA Angela, nel 1986, si allontanò dal villaggio Aldisio per trasferirsi nella zona di via Palermo. Il collaboratore ha, tuttavia, specificato che l’imputato, pur essendosi trasferito in altra zona della città, “anche andava al villaggio Aldisio”.
SPARACIO Luigi
ha inserito (vedi udienza del 9-10-1996) i fratelli PANTO’ Nunzio
e
PANTO’ Pietro
nel
novero degli affiliati al clan “LEO” ed ha, quindi, affermato che costoro
“erano i cognati di LEO Giuseppe. […] PANTO’ Nunzio
spacciava droga e Pietro gli portava la macchina a LEO Pippo,
gli faceva l’autista”. Essi “facevano parte del gruppo” e, pertanto,
“se capitava […] di partecipare a un omicidio, partecipavano”. In sede
di controesame il collaboratore ha specificato (vedi udienza del 15-10-1996) che
“si diceva che erano
tossicodipendenti” e “tutt’e due quasi” erano autisti di Giuseppe LEO.
Lo SPARACIO ha aggiunto di sapere che
PANTO’ Pietro
abitava in via Palermo, ma continuarono “sempre” i
contatti con il cognato LEO Giuseppe.
PARATORE Vincenzo, ha inserito (vedi udienza del 4-2-1996) i fratelli PANTO’ Nunzio e PANTO’ Pietro tra gli affiliati del clan “LEO”, aggiungendo che “sono i cognati di LEO Giuseppe; li conosco a tutt’e due, si occupano di traffico di droga, di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, diciamo, in particolare, mi sembra, Nunzio era l’autista di LEO Giuseppe”. In sede di controesame (vedi udienza del 12-4-1996) il collaboratore ha aggiunto che i fratelli PANTO’ Nunzio e PANTO’ Pietro facevano prima parte del clan “COSTA” e “quando ci siamo divisi”, entrambi seguirono il cognato LEO Giuseppe. Il PARATORE ha, quindi, specificato che prima del 1986 egli aveva con loro un rapporto diretto, mentre successivamente, a causa dei contrasti con LEO Giuseppe, “non c’è stato più quel rapporto diretto, […] non mi fidavo di loro”. Infatti, Nunzio era l’autista di LEO Giuseppe e “qualche volta l’accompagnava anche Pietro”. Il collaboratore ha, inoltre, chiarito che egli non aveva mai spacciato, né effettuato estorsioni insieme a loro ma sapeva che questi erano gli interessi illeciti dei due fratelli, in quanto “era ‘na cosa che si sapeva, diciamo, nella malavita”.
LA TORRE Guido (vedi
udienza del 30-4-1996) ha indicato
PANTO’ Pietro
nel
novero degli affiliati al clan “LEO”, ed ha affermato di averlo conosciuto
personalmente “e poi sapevo che era cognato pure di Pippo LEO e […] qualche
volta lo vedevo alla guida della macchina blindata del LEO”. Il
collaboratore ha aggiunto, tuttavia, di
non sapere di che cosa l’imputato si occupasse.
GIORGIANNI Salvatore
ha elencato (vedi udienza del 25-10-1996) i fratelli PANTO’ Nunzio
e
PANTO’ Pietro
tra
gli affiliati al clan “LEO” ed
ha ricordato (vedi udienza del 28-10-1996) che “avevamo pensato di uccidere uno dei fratelli PANTO’”, subito dopo
l’attentato a VILLARI Antonino, come reazione a tale fatto delittuoso, ma lo
SPARACIO non volle “perché poi qua finisce che ammazziamo persone che non
c’entrano mai niente”. Il collaboratore ha, quindi, affermato (vedi
udienza del 4-11-1996) di non aver avuto
rapporti con PANTO’ Pietro
, ma di avere saputo dalla proprietaria di
un bar del villaggio Aldisio “che una volta è entrato in un bar armato di
fucile per sparare ad uno di noi”.
RIZZO Rosario
ha affermato (vedi udienza del 4-6-1996) che i “cognati”, i “fratelli PANTO’”, facevano parte del clan
“LEO” e si occupavano di sostanze stupefacenti.
L’imputato PANTO’
Pietro
non si è sottoposto all’esame ed è stato acquisito il
verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese al G.I.P. (tale documento si trova
allegato al verbale dell’udienza del 18-11-1996). In quella sede il PANTO’
si è protestato innocente ed ha affermato che con
LEO Giuseppe, che era suo cognato, “ho mantenuto rapporti di famiglia, […]
perché aveva sposato mia sorella e tuttavia con lui non sono mai andato
d’accordo per contrasti familiari che preferisco non specificare”. Ha,
quindi, riferito di non conoscere la
maggior parte dei suoi coimputati, mentre era stato arrestato insieme a MANCUSO
Giorgio
per
una rapina. Ha, infine, aggiunto che “dal
1987, cioè da quando convivo con SANTAPAOLA Angela, ho trasferito la mia dimora
in via Palermo, is. 13” e “negli ultimi anni, […] non sono mai stato
sottoposto a fermi di polizia, a controlli, né mai mi è stato contestato,
anche a titolo di semplice sospetto, il possesso di armi o di droga”. Il
PANTO’ ha voluto, nondimeno, rendere, all’udienza del 25-11-1996, delle
dichiarazioni spontanee, nelle quali ha ribadito le precedenti difese ed ha
sostenuto di essere stato accusato solo
perché cognato di LEO Giuseppe.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta piena prova della partecipazione di PANTO’ Pietro al clan “LEO”.
Di grandissimo rilievo appaiono, anzitutto, le accuse mosse nei confronti dell’imputato da SANTACATERINA Umberto, il quale ha affermato che PANTO’ Pietro aderì, insieme al fratello Nunzio, al gruppo di persone che avrebbe in seguito costituito il nucleo centrale del clan “LEO”. Tale affermazione appare di elevatissima attendibilità, poiché SANTACATERINA Umberto fu uno dei protagonisti di quelle vicende, avendole vissute personalmente, e fece pure lui parte sin dall’inizio del clan “LEO”, mentre la circostanza che egli sia stato il primo collaboratore di giustizia a narrare tali fatti induce ad escludere che le sue accuse siano il frutto di influenze o condizionamenti. Le sue dichiarazioni su tale punto appaiono, d’altronde, coerenti con la personalità dell’imputato, che era profondamente inserito nella criminalità organizzata messinese, fece parte del clan “COSTA” e per tale motivo venne condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990. Esse hanno, poi, trovato indiscutibile conferma nelle analoghe dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e, soprattutto, in quelle di VENTURA Salvatore , che si trovava in carcere quando avvenne quel gesto di valore simbolico costituito dal trasferimento di alcuni detenuti vicini a LEO Giuseppe, tra i quali lo stesso VENTURA Salvatore , in un diverso piano del reparto “cellulari”. SANTACATERINA Umberto ha, poi, accusato PANTO’ Pietro di avere svolto per conto del clan un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’affidabilità di questa parte del racconto del collaboratore appare, invero, piuttosto modesta, poiché vi è il pericolo elevato che il SANTACATERINA abbia arbitrariamente accomunato la posizione dei due fratelli, mentre non si rinvengono in atti elementi di riscontro dotati di univoco significato. In particolare, non risulta che PANTO’ Pietro sia mai stato condannato per reati attinenti allo spaccio di stupefacenti, nonostante che tale attività delittuosa presenti caratteristiche tali, per potersi rendere “visibile” ai possibili acquirenti di sostanze stupefacenti, da essere, inevitabilmente, percepita anche dai tutori dell’ordine. Inoltre, a differenza di quanto gli stessi collaboratori avevano riferito a proposito del fratello Nunzio, né VENTURA Salvatore , né GIORGIANNI Salvatore , né SPARACIO Luigi hanno affermato un qualche coinvolgimento di PANTO’ Pietro nel traffico di stupefacenti del gruppo “LEO”, mentre solo PARATORE Vincenzo ha avanzato una simile accusa sulla base, però, di elementi di conoscenza vaghi e certamente privi di reale valore probatorio in quanto, verosimilmente, fondati su mere voci. L’impossibilità di ritenere sufficientemente affidabili le accuse del SANTACATERINA relative all’attività di spaccio che avrebbe svolto l’imputato, non priva, nondimeno, le dichiarazioni del collaboratore di valore ai fini della prova dei reati associativi. A tal proposito va ribadito che se anche non fosse accertata alcuna specifica attività delittuosa compiuta dal PANTO’ nell’ambito del clan “LEO”, ciò non osterebbe all’affermazione della sua responsabilità per il reato associativo, poiché il contributo del singolo alla vita dell’associazione può realizzarsi, secondo quanto si è detto quando si sono esaminati gli elementi costitutivi del reato associativo, nei modi più vari, anche attraverso il compimento di attività non propriamente illecite, e persino attraverso la mera disponibilità a porsi al servizio dell’associazione per la perpetrazione di future condotte illecite. Le dichiarazioni del SANTACATERINA in ordine all’affiliazione di PANTO’ Pietro al clan “LEO” hanno, poi, trovato ulteriore riscontro nelle accuse di LEO Giovanni che non solo apparteneva al medesimo sodalizio criminoso, ma era anche legato all’imputato da rapporti di natura familiare, così da potersi escludere un qualsiasi intento calunnioso. Ugualmente rilevanti appaino, poi, le dichiarazioni, ancorché piuttosto laconiche, di MANCUSO Giorgio , che era un personaggio di primo piano del clan “LEO” e che certamente doveva conoscere molto bene chi fossero i componenti di tale gruppo. Valgono, infine, a corroborare ulteriormente le accuse le concordanti dichiarazioni degli altri collaboratori, anche se ad esse va attribuito un minore valore probatorio, in quanto provenienti da soggetti che appartenevano a sodalizi diversi o addirittura contrapposti al clan “LEO”. Si deve, nondimeno osservare che sia SPARACIO Luigi , sia, più vagamente, LA TORRE Guido e PARATORE Vincenzo hanno riferito una circostanza di notevole valore indiziario al fine di qualificare la condotta dell’imputato, e, in particolare, hanno asserito che questi fu, almeno qualche volta, autista di LEO Giuseppe. Si tratta, invero, di un elemento di conoscenza che non è stato offerto da altri collaboratori di giustizia appartenenti al clan “LEO”, i quali hanno, viceversa, additato solo PANTO’ Nunzio quale autista del LEO, ma che deve ugualmente ritenersi pienamente provato. Esso era, infatti, già emerso nel corso dell’attività di indagine svolta dagli inquirenti prima della stagione dei cosiddetti “pentiti”, in seguito al servizio di appostamento compiuto dai Carabinieri nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio in via Anastasio Cocco. Le forze dell’ordine notarono, infatti, per ben due volte (in un caso realizzarono anche documentazione fotografica), PANTO’ Pietro insieme a LEO Giuseppe, che era provvisto di autovettura blindata, in occasione di incontri avvenuti nel luglio del 1989 con MANCUSO Giorgio ed altri pregiudicati ritenuti appartenenti al clan “LEO”. Non vi è dubbio che anche il PANTO’ partecipò a dette riunioni, mentre è evidente, in considerazione dei soggetti che vi presero parte e del particolare momento storico in cui queste si svolgevano, non molto dopo l’omicidio di SARNATARO Sabatino, esponente di primo piano del clan “LEO”, che in esse si discuteva delle strategie del clan e delle eventuali azioni di risposta ai clan contrapposti, tutte questioni della massima delicatezza e delle quali potevano essere fatti partecipi solo pochissimi soggetti della massima fiducia. Orbene, le suddette circostanze costituiscono, analogamente a quanto si è già osservato per il fratello PANTO’ Nunzio , elementi indiziari inequivocabilmente sintomatici della sussistenza del suindicato rapporto di affiliazione. Mentre essi, infatti, potevano apparire insufficienti o scarsamente conducenti quando ancora non era chiara l’esistenza di un rapporto associativo, che costituiva oggetto di mere ipotesi investigative, è evidente che le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, sulle quali ci si è a lungo soffermati, in ordine all’operatività nella città di Messina di un potente clan capeggiato da LEO Giuseppe, consentono oggi di rileggere le medesime circostanze in modo diverso e di interpretarle come univoco indizio dell’asserito rapporto di affiliazione. Le frequentazioni di PANTO’ Pietro , anche se solo in conseguenza della sua funzione di autista del capo, con LEO Giuseppe e con altri soggetti ritenuti appartenenti al clan da quest’ultimo diretto, e lo svolgimento da parte sua di un ruolo di autista o guardaspalle del boss in un clima di guerra di mafia, attestato dall’uso di autovetture blindate, in un momento storico nel quale la contrapposizione tra il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO” aveva già fatto numerose vittime, non possono, infatti, spiegarsi altrimenti che con l’esistenza di comuni interessi malavitosi e con un organico inserimento dell’imputato nell’organizzazione di detto sodalizio criminoso, mentre non trovano certamente adeguata giustificazione nella semplice esistenza di un legame di tipo familiare tra l’imputato e LEO Giuseppe. Va, peraltro, rilevato che pure il rapporto di affinità tra il PANTO’ e LEO Giuseppe è una circostanza non priva di valore ai fini della prova del vincolo associativo, poiché si è sottolineato più volte che pur non essendo il clan “LEO” strettamente strutturato su base familiare, molti affiliati erano tra loro parenti o affini, circostanza che può facilmente spiegarsi, atteso che i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali come quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo un più facile accesso al sodalizio.
Le concordanti ed omogenee dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia giungono, pertanto, solo come ulteriore conforto alla fondatezza dell’accusa che può ritenersi pienamente provata già sulla base degli elementi sopra descritti, che consentono di affermare tranquillamente che questi era persona di fiducia di LEO Giuseppe. D’altronde, l’affermazione dell’imputato, il quale ha sostenuto l’esistenza di un disaccordo con il cognato LEO Giuseppe per motivi non meglio chiariti, lasciando, comunque, intendere di essersi allontanato dall’ambiente criminale dopo aver instaurato convivenza con tale SANTAPAOLA Angela e dopo essersi trasferito, nel 1987, in via Palermo, pur trovando una qualche corrispondenza nelle parole di VENTURA Salvatore , il quale ha affermato che PANTO’ Pietro “col passare del tempo si è distaccato dal contesto”, viene palesemente smentita dai risultati obiettivi degli accertamenti sopra ricordati compiuti dalle forze dell’ordine, che attestano l’esistenza di solidi legami con LEO Giuseppe almeno fino al luglio del 1989.
L’assoluta convergenza delle fonti di prova non può, allora, lasciare adito a dubbi intorno al fatto che l’imputato PANTO’ Pietro , cognato di LEO Giuseppe, fece parte, sin dalla sua costituzione, del clan “LEO”. Il rapporto di parentela esistente con il capo ne faceva, poi, una persona di sua fiducia, tanto che LEO Giuseppe, proprio in virtù di tale rapporto, gli diede, almeno qualche volta, il delicato quanto importante compito di suo autista. Alla luce dell’esame dei suesposti elementi di prova, si può, pertanto concludere che l’imputato è certamente colpevole di aver fatto parte del clan “LEO” e poiché tale sodalizio si può qualificare sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 va affermata la responsabilità di PANTO’ Pietro per entrambi i reati associativi a lui contestati.
Sussiste, infine, la contestata
recidiva specifica infraquinquennale in relazione alla condanna subita
dall’imputato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del
3-12-1982, irrevocabile il 4-3-1983, per i reati di rapina, detenzione e porto
di armi, furto, resistenza a pubblico ufficiale.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.