2.3.5.94. Paone Francesco
PAONE Francesco è accusato di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA”, contestata ai capi “99” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “100” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per diversi furti, violazione delle norme sul controllo delle armi, sequestro di persona, violazione della disciplina degli stupefacenti, estorsione tentata continuata. Vanno, in particolare, menzionate, in quanto riferibili a fatti commessi nel periodo oggetto di accertamento con riferimento ai due reati associativi, 1) la sentenza della Corte di Appello di Messina, del 20-10-1989, che ha condannato FERRARA Lorenzo, FERRARA Carmelo, PAONE Francesco e SANTORO Angelo per i reati di sequestro di persona e di tentata violenza privata, commessi il 30-8-1988 ai danni di tale D’ARRIGO Domenico. In tale pronuncia, già esaminata quando si è trattata in generale l’associazione “FERRARA”, si espone che “la sera del 30-8-1988 D’ARRIGO Domenico, dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina, riferiva alla polizia di essere stato malmenato nel villaggio CEP della città, verso le ore venti dello stesso giorno, da quattro giovani sconosciuti, che lo avevano caricato di forza su una BMW e trasportato nel greto di un torrente, ove lo avevano altresì minacciato con una pistola ed un fucile a canne mozze. Nel ribadire le accuse il giorno successivo, il D’ARRIGO indicava i responsabili del fatto, scegliendoli dalle foto segnaletiche mostrategli dalla polizia. Analoga deposizione rendeva poi al Giudice Istruttore, al quale riferiva, altresì, che allorché aveva subito l’aggressione, si trovava in compagnia di tale PULEIO Antonino, il quale, tuttavia, per paura di ritorsioni, aveva preferito accettare in silenzio le violenze a sua volta subite. Sentito il PULEIO confermava in parte il racconto del D’ARRIGO, precisando, tuttavia, di non essersi recato in ospedale per paura di rappresaglie e dichiarandosi non in grado di riconoscere gli aggressori. Tratti in arresto su mandato del G.I., gli odierni imputati negavano recisamente ogni responsabilità, ad eccezione di PAONE Francesco che, dopo aver offerto perfino un alibi, ammetteva di avere malmenato, unitamente a certo “Nuccio”, il D’ARRIGO ed il PULEIO, che aveva scambiato per due spacciatori di droga. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, gli imputati FERRARA Lorenzo, PAONE Francesco e SANTORO Angelo facevano pervenire al Giudice Istruttore una lettera nella quale si dichiaravano autori del fatto”; 2) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 4-2-1981, che ha condannato il PAONE per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 71 legge 685/1975, commesso sino al febbraio 1988, in relazione ad un’attività di spaccio di stupefacenti perpetrata dall’imputato e venuta alla luce delle dichiarazioni di un tossicodipendente, tale GIANNETTO Fabio, che individuò nel PAONE ed in altri soggetti “taluni spacciatori di droga al minuto dai quali egli aveva, per diverso tempo, acquistato vari quantitativi di eroina”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PAONE Francesco fu detenuto in carcere, nella Casa Circondariale di Messina, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 15-10-1988 all’11-11-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari; fu nuovamente ristretto in carcere il 17-12-1988 ed ottenne nuovamente gli arresti domiciliari il 16-12-1989, mentre venne completamente liberato il 27-12-1990.
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza
in sede di incidente probatorio del 15-2-1994) ha
elencato PAONE Giuseppe (e non PAONE Francesco
), inteso “iaddina” tra gli affiliati al clan “FERRARA”. Ha,
quindi, affermato, in sede di controesame (vedi udienza del 3-3-1994) che
“si occupava dell’estorsione”.
FERRARA Sebastiano
(vedi udienza del 16-9-1996) ha affermato di avere inserito, nelle dichiarazioni rese in precedenza agli
inquirenti, anche il nome di PAONE Francesco
tra
i propri affiliati, “però, in realtà PAONE Francesco
non
è che…, diciamo che era più un amico di famiglia che un affiliato”, in
quanto “non serviva a niente perché balbettava, era zoppo di una gamba, ecco,
era più per tenerci un po’ d’allegria che per altro”.
FERRARA Carmelo (vedi udienza dell’8-5-1996) ha indicato PAONE Francesco quale affiliato al clan diretto dal fratello FERRARA Sebastiano . Il collaboratore ha, quindi, ricordato alcune attività delittuose nelle quali fu impiegato l’imputato, affermando che “ritirava soldi dai negozi e […] lavorava con me con la droga”. Il FERRARA ha, in particolare, riferito l’episodio esaminato in precedenza, relativo ad un’estorsione ai danni di D’ANGELO Francesco, titolare di un negozio di abbigliamento, sito sulla strada statale 114. FERRARA Carmelo si è assunto, come si è visto, la responsabilità in ordine a tale fatto criminoso, che sarebbe avvenuto intorno al mese di settembre o di ottobre dell’anno 1986, mentre il fratello Sebastiano si trovava detenuto (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FERRARA Sebastiano fu detenuto dal 13-7-1985 al 27-5-1987) ed ha aggiunto che suo complice fu PAONE Francesco . FERRARA Carmelo ha, inoltre, affermato che il clan “FERRARA”, al quale egli apparteneva, si occupava anche dello spaccio di droga del tipo eroina e cocaina, che, nel periodo intercorrente dal mese di agosto 1986 al mese di dicembre 1986, veniva acquistata quasi settimanalmente, in quantità pari a 200 grammi, 250 grammi, 100 grammi per volta, da calabresi della zona di Bova Marina, tali SPIRITANO (è probabile che il collaboratore abbia, in realtà, pronunciato il nome “STILLITANO”, che poi è stato deformato per un errore di trascrizione; forse si tratta dello stesso personaggio indicato da CASTORINA Pasquale all’udienza del 20-5-1996 quale suo fornitore di droga ed è verosimile che sia la stessa persona indicata da ZOCCOLI Giuseppe con il nome di STELITANO Felice, il quale, insieme al fratello Pietro, gli avrebbe venduto, in quello stesso periodo, dello stupefacente). La droga veniva, poi, tagliata dallo stesso FERRARA Carmelo e da altri complici (“me ne occupavo io e qualche altra persona che non è in questo processo”) e, successivamente, immessa sul mercato, venduta “a cinquanta, dieci grammi per volta” a persone che poi provvedevano allo spaccio al minuto. FERRARA Carmelo ha, quindi, cercato di spiegare quali rapporti vi fossero tra tale traffico e le attività criminose del clan affermando che lo spaccio della droga nacque “a titolo personale” e, poi, divenne un’attività “di gruppo”, nella quale erano coinvolti “un po’ tutti” gli affiliati, come PAONE Francesco , che qualche volta lo accompagnò a ritirare la droga, ed altri, i quali partecipavano agli utili che, detratta la somma occorsa per l’acquisto dello stupefacente, venivano divisi in parti uguali.
SANTORO Angelo (vedi udienza del 22-10-1996) ha dichiarato che “PAONE era un fiancheggiatore, però non è che era affiliato a noi; […] lui camminava con noi, così, però non sapeva mai niente di quello che facevamo noi; […] lui non ha fatto mai niente”.
SPARACIO Luigi ha indicato (vedi udienza del 9-10-1996), “un certo PAONE” tra quelle persone che “hanno sempre parte del gruppo “FERRARA”” ed ha, quindi specificato (vedi udienza del 15-10-1996) che era soprannominato “iaddina”, era una persona balbuziente ed era cognato di tale ACQUAVIVA Salvatore, ma non ha saputo indicare alcuna azione delittuosa specifica attribuibile all’imputato.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del
4-2-1996) ha elencato PAONE Francesco
tra
gli appartenenti al clan “FERRARA”, ed ha affermato che si
occupava di estorsioni e di spaccio di sostanze stupefacenti. Il
collaboratore ha, quindi, ricordato un episodio del quale il PAONE si rese
protagonista insieme a FERRARA Carmelo, affermando che nel 1986 “sia
PAONE che Carmelo FERRARA hanno picchiato a […] Michele CALARESE”, il quale
aveva acquistato da loro tre etti di eroina, e non intendeva pagare la somma di
£ 5.000.000 pattuita perché aveva trovato la sostanza stupefacente di qualità
scadente. Egli, allora, intervenne in favore del CALARESE, che era un suo amico,
affinché i fratelli FERRARA lo “lasciassero perdere”. In sede di
controesame (vedi udienza del 12-4-1996) il collaboratore ha aggiunto che egli conosceva personalmente il PAONE, che qualche tempo prima aveva
subito un grave incidente ad una gamba, ma non sapeva sul suo conto alcun
episodio specifico, se non quello prima ricordato relativo alla droga acquistata
dal CALARESE.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha inserito, ma solo a seguito di contestazione del contenuto di precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti, PAONE Francesco nell’elenco degli affiliati al clan “FERRARA”, ma ha precisato che lo conosceva solo di nome.
L’imputato PAONE Francesco non si è sottoposto all’esame dibattimentale e su richiesta del Pubblico Ministero è stato acquisito all’udienza del 12-11-1996, il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. il 13 maggio 1993. In quella sede il PAONE si è protestato innocente dei reati contestatigli ed riferito di non conoscere SANTACATERINA Umberto. Ha, quindi, dichiarato di abitare da trent’anni al villaggio C.E.P. e di essere privo dei più elementari mezzi di sussistenza, condizione che contrasterebbe con l’accusa di essere di un mafioso.
Ritiene questa Corte che l’accusa avanzata nei confronti di PAONE Francesco di aver fatto parte dell’associazione “FERRARA” è pienamente provata. Le dichiarazioni, ancorché del tutto generiche e a tratti poco chiare, del SANTACATERINA hanno, infatti, trovato piena conferma in quelle di FERRARA Carmelo, che appaiono, viceversa, di sicura attendibilità e risultano provviste di adeguati riscontri. FERRARA Carmelo era, infatti, un personaggio di primo piano all’interno del clan diretto dal fratello Sebastiano ed in tale sua veste era in condizione di conoscere perfettamente chi fossero i componenti di tale gruppo, specie se si considera che alcuni settori di attività illecite, quale quello relativo al traffico di stupefacenti, erano sostanzialmente posti, come si è visto, sotto il suo diretto controllo. Orbene, il collaboratore non si è limitato ad indicare il nome del PAONE tra quelli degli affiliati al clan “FERRARA”, ma ha descritto con sufficiente precisione l’attività delittuosa che questi svolse nell’interesse del gruppo, sia nel settore delle estorsioni, che in quello del traffico di stupefacenti. Il coinvolgimento del PAONE nel commercio della droga è stato, poi, confermato dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha ricordato un episodio, del quale lo stesso collaboratore fu in qualche modo protagonista, nel quale tale CALARESE Michele chiese, dopo aver acquistato della droga da FERRARA Carmelo e da PAONE Francesco , la intercessione del PARATORE presso i FERRARA in relazione a disguidi sorti nel pagamento del prezzo. La partecipazione dell’imputato all’attività di spaccio del gruppo trova, poi, indiscutibile riscontro nell’accertamento compiuto con la sopra citata sentenza della corte di Appello di Messina del 4-2-1991, in relazione ad un’attività di vendita al minuto di sostanze stupefacenti compiuta dall’imputato e venuta alla luce a seguito delle accuse di un tossicodipendente. I suesposti elementi di prova già forniscono, ad avviso di questa Corte, un convincente quadro probatorio, in base al quale emerge con chiarezza la colpevolezza dell’imputato. L’accusa di aver fatto parte del clan “FERRARA” viene, comunque, ulteriormente ed indiscutibilmente corroborata dall’esame dell’altro fatto delittuoso commesso dall’imputato nel periodo in esame ed accertato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 20-10-1989. La vicenda narrata nella suddetta sentenza, sulla quale ci si è soffermati in precedenza in quanto sintomatica della forza prevaricatrice del clan “FERRARA”, appare, invero, anche ad un superficiale esame, di inaudita gravità ed attesta l’esistenza nel quartiere cittadino del CEP di un gruppo criminoso deciso ad imporre con la forza la propria legge su chiunque si fosse venuto a trovare in quel luogo. Occorre, infatti, sottolineare che le due vittime del reato di sequestro di persona, che è stato commesso dal PAONE in concorso con soggetti certamente appartenenti pure loro al clan “FERRARA”, tra i quali i collaboratori FERRARA Carmelo e SANTORO Angelo , non avevano avuto alcun rapporto con i propri aggressori prima dei fatti sopra esposti e furono oggetto di angherie senza alcun reale movente, probabilmente per semplice iattanza e per affermare in modo incontrovertibile (come sembra emergere dalla giustificazione fornita da uno degli imputati, cui si fa cenno in sentenza) l’assoluto controllo del territorio in quel quartiere cittadino da parte del gruppo malavitoso al quale gli aggressori appartenevano, in sostituzione degli organi dello Stato a ciò preposti, così proponendosi, in modo plateale, come potere alternativo a quello dello Stato stesso. La vicenda appare, inoltre, sintomatica delle distorsioni che la presenza di un potere criminale prevaricatore determina nel comportamento dei singoli cittadini, ai quali riesce ad imporre la rigida legge dell’omertà, come emerge dal comportamento processuale del PULEIO, che, pur essendo stato vittima di gravi soprusi e avendo, pertanto, motivo per ribellarsi ad essi, preferì tacere e non riferire, almeno in parte, ciò che sapeva anche dopo che l’amico D’ARRIGO Domenico aveva rivelato tutto lo svolgimento dei fatti. L’accertata partecipazione dell’imputato ad un’attività diretta ad imporre, con le armi e le minacce, un assoluto controllo in un determinato quartiere cittadino, alternativo a quello che viene assicurato dagli organi dello Stato, appare, allora, inequivocabilmente sintomatica dell’esistenza di un rapporto di affiliazione, chiaramente desumibile dal fatto che il PAONE ha mostrato di condividere pienamente gli scopi dell’associazione.
Di fronte a tali risultanze probatorie, le dichiarazioni di segno opposto provenienti da FERRARA Sebastiano e da SANTORO Angelo , lungi dall’infirmare la fondatezza dell’accusa, appaiono deprecabili tentativi, da stigmatizzare con vigore, di sviare il corso della giustizia, in piena contraddizione con lo spirito di leale collaborazione che dovrebbe informare le loro dichiarazioni. Gli argomenti avanzati dai due collaboratori per sminuire o escludere la responsabilità del PAONE risultano, d’altronde, risibili, poiché l’affermazione di FERRARA Sebastiano , secondo cui le condizioni fisiche dell’imputato non gli avrebbero comunque consentito di dare un qualche contributo alla vita dell’associazione, risulta contraddetta dai precedenti penali del PAONE, mentre l’affermazione del SANTORO secondo cui il PAONE, pur frequentando assiduamente il FERRARA e gli altri affiliati, veniva tenuto lontano dagli interessi del gruppo, risulta palesemente illogica e inverosimile.
Le argomentazioni proposte dall’imputato non appaiono, infine, idonee a scagionarlo. Poco rileva, infatti, che il PAONE non disponesse di notevoli risorse economiche (circostanza che non è stata, peraltro, adeguatamente provata, non essendo stata svolta sul punto alcuna istruttoria), poiché, come si è visto quando si è trattato il reato associativo in generale, non è assolutamente vero che “mafia” e “indigenza” esprimano significati tra loro antitetici e inconciliabili e la tensione della mafia verso il conseguimento del potere economico non si pone in contraddizione con l’esistenza di un gran numero di affiliati, quale il PAONE, che continuano a vivere ai margini della società, in una situazione di sostanziale indigenza, mentre è vero, in qualche modo, il contrario e cioè che la mafia opera spesso come elemento di compensazione, divenendo per certi strati sociali una strada percorribile per conseguire ciò che serve alla loro sopravvivenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questa Corte che sia stata acquisita prova imponente della partecipazione di PAONE Francesco al clan “FERRARA” e va, pertanto, affermata la sua colpevolezza per i reati a lui ascritti ai capi “99” e “100” della rubrica, dovendosi il suddetto sodalizio qualificare, come si è visto, sia ai sensi dell’art. 416 bis c.p., sia ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.