2.3.5.95. Papale Domenico
PAPALE Domenico è accusato di aver fatto parte dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per rapina in concorso e detenzione e porto illegali di armi, fati commessi quando il PAPALE era ancora minorenne, nonché per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, ricettazione, estorsione continuata in concorso. Solo in due casi, però, l’accertamento giurisdizionale ha riguardato fatti commessi nel periodo di tempo in cui si assume che l’imputato sia stato il capo di un’organizzazione criminale. Con sentenza di emessa dalla Corte di Appello di Messina il 19-1/1-2-1990, GALLI Luigi , GATTO Giuseppe e PAPALE Domenico , furono, infatti, condannati per ricettazione continuata in concorso e per detenzione illegale di armi, anche da guerra, con matricola abrasa e taluna alterata nella forma. Con sentenza della Corte di Appello di Messina del 14-4-1993 il PAPALE e gli altri imputati suindicati furono condannati per il reato di ricettazione continuata delle armi di cui alla predetta pronuncia. Entrambi i suindicati provvedimenti si riferiscono, invero, ad una vicenda sulla quale ci si è più volte soffermati. I suddetti imputati, in data 18-3-1989, vennero, infatti, trovati dalle forze dell’ordine in possesso di numerose armi da sparo. Essi vennero immediatamente arrestati in flagranza di reato, mentre un quarto uomo, il COTUGNO, riuscì a far perdere le sue tracce. I primi tre furono, quindi, giudicati con il rito direttissimo e condannati con la sopra citata sentenza che contiene, in motivazione, un’ampia esposizione dell’operazione di polizia che condusse alla scoperta ed all’arresto dei colpevoli. Si legge in tale sentenza che “nel corso di indagini finalizzate alla repressione della criminalità organizzata, erano stati eseguiti degli appostamenti il 16 ed il 17 marzo 1989 nei pressi di alcune baracche, site sul greto del torrente S. Michele ed addossate al muro d’argine, circa duecento metri a monte della locale chiesetta; che in tal modo era stato notato alle ore 17,40 del primo giorno, l’arrivo di GALLI Luigi con la Fiat “Uno” ME 484283, di proprietà e condotta da GATTO Giuseppe ed entrambi, dopo essersi introdotti nella terza di dette baracche per chi procedeva verso monte, se ne allontanavano una diecina di minuti dopo; che l’indomani, alle ore 17,25 gli stessi GALLI e GATTO ritornavano sul posto e si introducevano nella stessa baracca, dalla quale si allontanavano una ventina di minuti dopo sempre con la Fiat “Uno” del secondo; che in considerazione di quanto notato e dell’atteggiamento circospetto tenuto dai due, veniva eseguito ulteriore appostamento la notte sul 18 marzo 1989. [...] Verso le ore 4,00 il personale operante vedeva sopraggiungere a piedi quattro persone, riconoscendole per GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , COTUGNO Giovanni e PAPALE Domenico . Aperta la porta di accesso, i primi tre vi si introducevano, mentre il quarto restava fuori a fare da “palo”. I militari, fatti affluire rinforzi, intervenivano decisamente, ma i quattro si davano a precipitosa fuga essendo stati avvertiti del pericolo dal PAPALE. Nella baracca si rinvenivano quattro motocicli, tre fucili, di cui uno con matricola abrasa ed altro con canne mozzate, tre pistole, di cui una da guerra, numerose munizioni, polvere da sparo, tre passamontagna, una scatola di guanti da chirurgo ed altro. [...]”.
Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PAPALE Domenico fu detenuto in carcere, nel periodo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 19-5-1985 al 4-11-1986 e poi dal 18-3-1989 al 16-3-1990, quando ottenne il beneficio degli arresti domiciliari, mentre venne completamente liberato il 29-12-1990 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.
Nel presente procedimento è imputato, oltre che dei due reati associativi, anche dell’omicidio di CAMBRIA Placido con contestuale tentato omicidio di SPASARO Giuseppina , fatto avvenuto il 18-1-1989 (vedi capi “82” e “83” a pag. 1528 e segg.), in relazione al quale ha riportato condanna.
Sono stati accertati dalle forze dell’ordine rapporti di frequentazione tra il PAPALE ed alcuni coimputati. In particolare, il maresciallo DE VUONO Antonino, escusso all’udienza dell’11-12-1995, ed il maresciallo GATTO Biagio, escusso all’udienza dell’11-12-1995 (ma quest’ultimo teste è stato sentito in parte sui medesimi fatti anche all’udienza del 21-11-1995) hanno riferito di aver controllato in data 14 dicembre 1987 MULE’ Giuseppe , GALLI Luigi , PAPALE Domenico , COTUGNO Giovanni , GATTO Giuseppe ed altri nella zona di viale Giostra, dove erano soliti stazionare, non lontano dalle loro abitazioni. Il maresciallo PUGLISI Salvatore ha, poi, riferito di aver controllato in data 7-8-1988, sul viale Giostra, GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , PAPALE Domenico , COTUGNO e RIGANO Antonino .
SANTACATERINA Umberto (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha elencato PAPALE Domenico tra gli affiliati al clan “GALLI” ed ha riferito che nell’ambito del gruppo si occupava di “droga, estorsione”. Ha, quindi, aggiunto di averlo conosciuto personalmente in un’occasione nella quale egli si recò insieme a LEO Giuseppe, intorno al giugno, luglio 1989, nel quartiere di Giostra per rubare delle moto per fare degli omicidi. Tale fatto, richiamato anche a proposito di altri imputati facenti parte del clan “GALLI”, è piuttosto oscuro, nonostante i chiarimenti forniti in sede di controesame all’udienza del 3-3-1994, ed appare, comunque, scarsamente verosimile, sia perché non si comprende se il PAPALE e gli altri soggetti indicati fossero in qualche modo coinvolti nell’attività illecita del LEO e del SANTACATERINA, sia, soprattutto, perché non sembra che vi sia mai stato un periodo di tempo, prima della morte di LEO Giuseppe, in cui furono contemporaneamente in libertà SANTACATERINA Umberto e PAPALE Domenico , mentre è certo che quest’ultimo si trovava detenuto nel giugno – luglio 1989. Il collaboratore ha, inoltre, riferito che PAPALE Domenico era una di quelle persone che si recavano a casa di PIMPO Salvatore nel periodo in cui quest’ultimo si trovava ristretto agli arresti domiciliari dopo la morte di CAVO’ Domenico. Il SANTACATERINA ha, infine, ricordato un episodio nel quale MANCUSO Giorgio sparò, ferendoli, al MAROTTA ed al PAPALE. Tale ultimo fatto sembra, però, che debba collocarsi temporalmente in un’epoca successiva, quando vennero evidenziandosi dei contrasti tra il MANCUSO ed il GALLI; tali vicende non sono state, invero, oggetto di approfondimento istruttorio, in quanto si trattava di questioni estranee all’accertamento da compiere nel presente processo, ma, secondo le concordi parole di MARCHESE Mario e di RIZZO Rosario , i quali ne hanno parlato succintamente, detti contrasti sorsero, infatti, solo intorno al 1991.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 23-9-1996) ha inserito PAPALE Domenico nell’elenco delle persone affiliate a GALLI Luigi . Ha, inoltre, affermato (vedi udienza del 20-9-1996) che il PAPALE, insieme a GATTO Giuseppe , malmenò MENTO Maurizio nell’episodio che condusse al tentato omicidio di GALLI Luigi ad opera di GALLETTA Nicola e BONASERA Angelo (vedi capo “38” a pag. 1378 e segg.). Il collaboratore ha, infine, accusato PAPALE Domenico dell’omicidio di CAMBRIA Placido.
RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996) ha indicato il nome di PAPALE Domenico tra quelli degli affiliati al clan “GALLI” e lo ha, quindi, accusato di aver fatto parte del gruppo di fuoco che uccise CAMBRIA Placido.
PAGANO Antonino
(vedi udienza dell’8-5-1996) ha affermato che PAPALE Domenico
era
un killer per conto di GALLI e si era reso responsabile dell’omicidio di
CAMBRIA Placido.
CROCE Pietro (vedi udienza del 5-11-1996) ha affermato che PAPALE Domenico faceva parte del clan “GALLI” e aveva partecipato all’omicidio di CAMBRIA Placido.
LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996) ha inserito PAPALE Domenico nel novero degli appartenenti al clan “GALLI”, ed ha affermato di averlo conosciuto personalmente a casa di PIMPO Salvatore, che egli frequentava, ma sul suo conto ha ricordato soltanto l’omicidio di CAMBRIA Placido.
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha inserito PAPALE Domenico nell’elenco dei soggetti aderenti al gruppo diretto da GALLI Luigi e lo ha, quindi, accusato dell’omicidio di CAMBRIA Placido.
SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996) ha affermato che PAPALE Domenico faceva parte del clan “GALLI” ed era uno dei “responsabili di questo gruppo”. Ha, quindi, precisato che egli non intrattenne rapporti di affari con il PAPALE, ma questi era una delle persone del clan, insieme al GALLI ed al MANCUSO con le quali “parlavo”, almeno nel periodo, tra la morte di CAVO’ Domenico e quella di CAMBRIA Placido, in cui tra i rispettivi gruppi criminosi non vi era ostilità. Il collaboratore ha, infatti, spiegato (vedi udienza del 15-10-1996) che vi fu un periodo che “con loro (vale a dire con gli affiliati al clan “GALLI”) […] eravamo vicini, quando c’è stata la scarcerazione di CAVO’ e poi abbiamo continuato dopo la morte di CAVO’ con CAMBRIA Placido e poi abbiamo continuato contro MANCUSO Giorgio ”. Lo SPARACIO ha, infine, accusato PAPALE Domenico di aver fatto parte del gruppo di fuoco che uccise CAMBRIA Placido.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del
4-2-1996) ha indicato il nome di PAPALE
Domenico
nella lista di persone affiliate al clan “GALLI” ed ha
specificato che questi era “il braccio destro di GALLI Luigi
” e partecipò all’omicidio di CAMBRIA
Placido.
VENTURA Salvatore
(vedi udienza del 29-5-1996) ha affermato che affiliato a GALLI Luigi
era
anche “PAPALE, non so il nome, è stato l’ultimo
latitante arrestato” ed ha, quindi, ribadito, in sede di controesame (vedi
udienza del 3-6-1996) che questi fece
parte di detto clan sia tra il 1986 ed il 1989, sia successivamente.
MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996) ha affermato che PAPALE Domenico faceva parte del clan “GALLI”.
LEO Giovanni (vedi udienza del 9-7-1996) ha dichiarato che PAPALE Domenico era affiliato al clan diretto da GALLI Luigi e partecipò all’omicidio di CAMBRIA Placido.
Non vengono, infine, riportate le più ampie informazioni fornite dai diversi collaboratori in ordine alla partecipazione del PAPALE all’omicidio di CAMBRIA Placido, in quanto appare sufficiente rinviare a quanto si è detto in occasione della trattazione di tale episodio delittuoso.
L’imputato PAPALE Domenico , esaminato all’udienza dell’11-11-1996, ha contestato la fondatezza delle accuse nei suoi confronti ed ha affermato che “i ragazzi che mi portano associato io li conosco, sono amico, ma non sugnu associato, Abitiamo tutti nel raggio di 500 metri e non pozzu diri chi ne canusciu. Caminava e ni frequentammu. Il PAPALE ha, quindi, aggiunto che si frequentava sia con COTUGNO che con GALLI Luigi , con il quale “ci conosciamo da sempre” e poiché costoro “hanno questa passione sfrenata per i cavalli”, anche egli si avvicinò alle stalle, “però non tanto di frequente perché io sono un asmatico”. Ha, inoltre, riferito di essere stato latitante dal’inizio del 1992, quando si sottrasse alla cattura per un residuo di pena definitiva, sino al 27 marzo del 1996, ma tale suo comportamento fu soltanto dettato dalla sua malattia. Quanto ai suoi accusatori, il PAPALE ha dichiarato che “MARCHESE Mario mi chiamau u spissu, pi diri, a so casa picchì facia a notti, si ammuccava a cocaina e collassava. E all’indomani mattina mi chiamava a mia mi si facia scudu, mi dicennu che ci pigghiau ‘na crisi d’asma, allura vulia sapiri i mia chi midicinali mi pigghiu, chi cura mi staiu faccennu... Io così ci facia propaganda a iddu, chi iddu giustamente dda notti a crisi d’asma, quannu inveci s’avia ammuccatu a cocaina. E RIZZO Rosario che ammuccau a co... come si... ANASTASI Giovanni, che allora era u me ex cugnatu e ca avia puru i so boni motivi pi dirimi oggi mi si ssetta cca e mi accusa. Picchì, oltre che ammazzau a iddu, pi diri, mi vulia ammazzari macari a mia, e oggi veni cani pi diri chi fa chiddu che voli”. L’imputato è stato, poi, sentito in confronto con RIZZO Rosario all’udienza dell’11-10-1997 ed ha ulteriormente ribadito che quest’ultimo sarebbe mosso nelle proprie accuse da astio nei suoi confronti, perché il RIZZO fu il mandante, insieme a PIMPO Salvatore, dell’omicidio di ANASTASI Giovanni, a quel tempo suo cognato, fatto avvenuto nell’anno 1988. Il GALLI non era, invece, in alcun modo coinvolto nel fatto (come sostenuto, viceversa, dal RIZZO), “non ci trasi nenti completamenti”, perché “iu sugnu amicu di GALLI da una serie di anni a tutt’oggi, io non ho avuto mai disguidi cu GALLI di nessun genere”. Il RIZZO si era, poi, reso responsabile di tale omicidio “mi ci fannu u rialu a PIMPO, mi si vadda i roti iddu, picchì siccomu PIMPU l’aveva cu iddu e cu so’ frati, iddi pigghia e ci ammazzaru a ‘stu figghiolu ca e ci ficiru bellu rialu”; infatti “eppunu paura che PIMPO putia supraffari a so frati, u m’ammazza, sia pi’ cosi, era (incompr.) c‘era chi era competente e sia picchì ci u fattu, u riscontru oggettivo, picchì sicuramente in famiglia gli l’eppi a diri chi sono che ci scuncicau diciamo a mugghieri”.
Ritiene questa Corte che è stata raggiunta prova imponente della colpevolezza dell’imputato. Le accuse di SANTACATERINA Umberto, che ha dichiarato, in modo, a dire il vero, piuttosto generico e, a tratti, poco attendibile, che PAPALE Domenico faceva parte del clan “GALLI”, sono state, infatti, ribadite da RIZZO Rosario , che faceva parte del medesimo sodalizio criminoso al quale si assume che il PAPALE sia stato affiliato e le cui dichiarazioni assumono una peculiare attendibilità, provenendo da un soggetto che rivestiva nel clan un ruolo di primo piano e che doveva, pertanto, conoscere molto bene chi fossero tutti gli altri affiliati. Altrettanto significative sono le accuse provenienti da PAGANO Antonino , anche se il collaboratore, pure lui appartenente all’associazione “GALLI”, aveva uno spessore criminale indubbiamente inferiore rispetto a quello del RIZZO. Degne di menzione sono, infine, le dichiarazioni di SPARACIO Luigi che, nella sua veste di capo clan, fu per qualche tempo, come si è visto nella parte introduttiva di carattere storico che precede la trattazione dei singoli delitti (vedi pag. 239 e segg.) alleato del clan “GALLI” dopo la morte di CAVO’ Domenico e poté, di conseguenza, in numerose occasioni venire in contatto con soggetti affiliati a detto sodalizio, nonché quelle di MARCHESE Mario , pure lui personaggio di primo piano della criminalità organizzata messinese, che in determinate congiunture, ad esempio dopo la morte di CAMBRIA Placido, fu in buoni rapporti con il clan “GALLI”. Le dichiarazioni provenienti dagli altri collaboratori, specie quelle di GIORGIANNI Salvatore e di LA TORRE Guido, che furono molto vicini, come si è visto, a PIMPO Salvatore (vedi sul punto quello che si è detto quando si è esaminata la posizione di GIORGIANNI Salvatore ) e, in conseguenza di ciò, ebbero certamente contatti anche con GALLI Luigi ed i suoi affiliati, valgono, infine, a corroborare ulteriormente la fondatezza dell’accusa, anche se assumono un valore probatorio senza dubbio più modesto. Le suddette convergenti accuse trovano, poi, conferma nell’accertata esistenza di rapporti di frequentazione tra il PAPALE e lo stesso GALLI Luigi , insieme al quale il primo, venne, come si è visto, talvolta controllato dalle forze dell’ordine. Tali rapporti, peraltro ammessi dallo stesso imputato, appaiono, infatti, difficilmente giustificabili al di fuori di comuni interessi malavitosi come si evince chiaramente dal grave episodio oggetto di accertamento nella sentenza prima citata emessa dalla Corte di Appello di Messina del 4-4-1990, che attesta oltre ogni possibile dubbio la cooperazione criminale esistente tra alcuni imputati, tutti ritenuti appartenenti al clan “GALLI”. E’ verosimile, infatti, che la baracca che era nella disponibilità dei soggetti sopra menzionati, tra i quali il PAPALE ed il GALLI, fosse una sorta di “base operativa” del gruppo, come dimostra il rinvenimento al suo interno, oltre che di armi, anche di capi di vestiario ed altra attrezzatura utili per camuffamento e preordinati all’esecuzione di gravi imprese criminose. Tale fatto, che appare già da solo di notevole significato per la prova dell’esistenza di un gruppo criminoso organizzato ed armato, fornisce, allora, indiscutibile prova della partecipazione del PAPALE a tale gruppo e si salda coerentemente con gli altri omogenei elementi di conoscenza forniti dai collaboratori di giustizia, formando uno stringente quadro probatorio a sostegno della fondatezza dell’accusa. L’accertamento compiuto nella presente sentenza relativo alla partecipazione di PAPALE Domenico all’omicidio di CAMBRIA Placido, appare, allora, coerente con le suesposte premesse e, nello stesso tempo, ulteriore elemento chiaramente sintomatico del rapporto di affiliazione, poiché non è neppure pensabile che l’esecuzione di un fatto, che avrebbe segnato, per il rilievo della vittima, le stesse strategie malavitose del clan “GALLI”, sia stata affidata a soggetti estranei al sodalizio. Va, infine, evidenziato che le dichiarazioni dell’imputato a propria discolpa non colgono nel segno ma finiscono con il divenire, specie quelle rese in sede di confronto con RIZZO Rosario , una sorta di implicita confessione. Il PAPALE non è riuscito, infatti, a spiegare adeguatamente per quale motivo i diversi collaboratori avrebbero mosso contro di lui delle accuse calunniose ed ha, nel contempo, riferito circostanze attestanti, da un lato, gli stretti rapporti esistenti tra l’imputato e numerosi altri soggetti affiliati al clan “GALLI”, primo fra tutti lo stesso capo, GALLI Luigi , e, dall’altro lato, il suo pieno inserimento nelle logiche malavitose e la conoscenza di particolari relativi all’esecuzione ed al movente dell’omicidio di tale ANASTASI Giovanni, che potevano ragionevolmente possedere solo soggetti organicamente inserti nel medesimo sodalizio criminoso al cui interno maturò il suddetto fatto delittuoso.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che sia stata raggiunta piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”, sodalizio che si può qualificare ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche, come si è visto nella parte relativa al reato associativo in generale, ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità del PAPALE solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste. Quanto al tempus commissi delicti vanno richiamate le considerazioni svolte quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale e si è affermato che questa nacque solo nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico. E’ pertanto solo dal marzo del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato per il reato associativo accertato, mentre, per il periodo antecedente, non vi sono elementi in base ai quali poter ritenere che l’imputato abbia aderito ad un qualche gruppo associativo, anche diverso da quello per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio.
Sussiste la contestata recidiva specifica infraquinquennale, in relazione alla condanna subita dall’imputato con sentenza della Corte di Appello di Messina sezione minori del 5-6-1986, irrevocabile il 16-11-1988, che ha condannato l’imputato per rapina in concorso e detenzione e porto illegali di armi.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.