2.3.5.97. Paratore Giuseppe
PARATORE Giuseppe è accusato di aver fatto parte, dal luglio 1987 (l’elemento temporale dell’imputazione è stato, verosimilmente, determinato in connessione con il raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato, nato l’11-6-1969), dell’associazione “GALLI”, contestata ai capi “54” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “55” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risulta a suo carico un solo precedente penale per una contravvenzione al codice della strada, mentre dai dati forniti dal D.A.P. non risulta che il PARATORE sia mai stato detenuto, se non in relazione al presente procedimento.
SANTACATERINA Umberto, (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) ha inserito i fratelli PARATORE, Giuseppe e Giovanni, nell’elenco delle persone appartenenti al clan “GALLI” ed ha, poi, specificato che “frequentavano la casa del PIMPO e sono tossicodipendenti”. Il collaboratore ha, tuttavia, mostrato di non avere conoscenze precise sul conto dell’imputato, avendo affermato che egli conosceva abbastanza solo uno dei fratelli, “quello che hanno sparato vicino al mercato Sant’Orsola” (soggetto da identificare nel fratello PARATORE Giuseppe , il quale ha ammesso, come si vedrà, di aver subito un attentato). In sede di controesame il SANTACATERINA ha precisato (vedi udienza del 1-3-1994) che egli non ebbe mai contatti per ragioni di droga con i due fratelli PARATORE e sapeva che questi erano tossicodipendenti “detto da altri”.
MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996) ha affermato che i fratelli PARATORE, Giovanni e Giuseppe, facevano parte del gruppo “PIMPO”.
LA TORRE Guido (vedi
udienza del 30-4-1996) ha affermato di
aver conosciuto PARATORE Giuseppe
, così come il fratello Giovanni, “in
casa di Toruccio [PIMPO]” e sul suo conto sapeva il duplice omicidio dei
fratelli AMANTE (ma a tale fatto prese, in realtà, parte il fratello
Giovanni).
GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996) ha affermato che i fratelli Giovanni e Giuseppe PARATORE, intesi “i’ cicirari”, facevano parte del clan “GALLI”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che “qualche volta ho avuto da fare con PARATORE Giuseppe , PARATORE Giovanni ”, ai quali “ho dato qualche volta della droga” ed ha precisato (vedi udienza del 4-11-1996) che soprattutto uno dei due fratelli, “il tossicodipendente”, “mi sembra che era Giovanni”, si era recato “un paio di volte” al villaggio Aldisio per acquistare, nel 1985 o 1986, della droga da lui.
RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996) ha affermato che i fratelli PARATORE, Giovanni e Giuseppe, facevano parte insieme a lui del gruppo “PIMPO”.
PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996) ha dichiarato che PARATORE Giuseppe faceva parte come lui del gruppo di PIMPO Salvatore, cugino del collaboratore. Il PAGANO ha, quindi, aggiunto di aver partecipato nel 1988 ad un’estorsione ai danni di tale CALOGERO, titolare di un negozio di formaggi in viale Giostra. La vittima dell’estorsione consegnò una somma di denaro in unica soluzione pari a £ 50.000.000, che venne divisa tra RIZZO Rosario , RIZZO Letterio, FEDERICO Francesco , e si sottomise al pagamento del “pizzo” mensile di £ 500.000, che veniva ritirato da PARATORE Giuseppe. Il collaboratore ha, infine, dichiarato che “PARATORE Giuseppe era l’autista di PIMPO” e “si preoccupava della droga”, nel senso che la vendeva ai tossicodipendenti.
CROCE Pietro (vedi udienza del 5-11-1996) ha dichiarato che PARATORE Giuseppe faceva parte del gruppo “PIMPO”, (mentre ha collocato PARATORE Giovanni nel gruppo “RIZZO”).
SPARACIO Luigi
(vedi udienza dell’8-10-1996) ha riferito, anche se solo a
seguito di contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese agli inquirenti
il 7-3-1994, che PARATORE Giovanni
e
Giuseppe erano vicini a GALLI, ma ha successivamente precisato (vedi udienza
del 16-10-1996) che egli non li
frequentava e solo qualche volta aveva visto uno dei due “ma non so se sia
Giuseppe o Giovanni”.
PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) ha inserito il nome di PARATORE Giuseppe nel novero degli affiliati al clan “GALLI”. Il collaboratore ha, quindi affermato che i due fratelli, con i quali aveva dei parenti in comune (vedi su questo punto udienza del 10-4-1996), erano soprannominati “i cicirari”. Egli aveva conosciuto uno dei due, Giovanni, “quello che ha ammazzato i fratelli AMANTE” a casa di Placido CAMBRIA, dove lo aveva incontrato più volte insieme a GALLI, mentre l’altro fratello era stato in carcere insieme a lui (ma non risulta, come si è visto, che PARATORE Giuseppe sia stato detenuto). Il collaboratore ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 13-4-1996) che poteva aver fatto confusione con i nomi e che il fratello insieme al quale egli era stato in carcere poteva non identificarsi con nessuno dei due imputati, era “uno più grande di Giovanni” e forse si chiamava Antonino. Il PARATORE ha, infine, affermato che i fratelli “erano collegati, diciamo, nel gruppo “PIMPO e GALLI”, diciamo, non so, che facevano estorsioni, spacciavano droga, diciamo, queste cose”.
L’imputato PARATORE Giuseppe non si è sottoposto all’esame dibattimentale e, su richiesta del Pubblico Ministero è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese al G.I.P. il 14-5-1993 (tale documento trovasi allegato al verbale dell’udienza del 18-11-1996). In quella sede l’imputato si è protestato innocente dei reati contestatigli, ha negato di conoscere SANTACATERINA Umberto, mentre ha ammesso di conoscere molti altri coimputati, tra i quali GALLI Luigi , in quanto pure loro abitanti nel quartiere di Giostra. Ha riferito che “nel 1989 sono stato imputato per favoreggiamento personale in favore di PIMPO Salvatore. Nel settembre del 1991 ho subito ad opera di ignoti un attentato, che ho regolarmente denunziato, a seguito del quale ho riportato la completa paralisi dell’arto superiore sinistro”.
Ritiene questa Corte che gli elementi probatori suesposti conducono con sicurezza all’affermazione che PARATORE Giuseppe fece parte di quel gruppo criminoso facente capo a PIMPO Salvatore, che costituiva un’articolazione del clan “GALLI”. Come si è visto quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, PIMPO Salvatore era stato un esponente di primo piano del clan “CARIOLO”, ma quando venne meno la contrapposizione che aveva caratterizzato per molti anni i rapporti tra detto sodalizio e la famiglia “COSTA”, si avvicinò a GALLI Luigi , pure lui della zona di Giostra e, dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, diede vita insieme a quest’ultimo ad un sodalizio unitario, denominato in questa sentenza, per comodità espositiva e seguendo le parole di molti collaboratori, clan “GALLI”. Si sono, invero, già esaminati i rapporti che vi erano tra i due gruppi che componevano il clan “GALLI”, quello diretto da PIMPO Salvatore e quello diretto da GALLI Luigi , sicché non occorre qui ripetere ciò che i collaboratori di giustizia hanno riferito su tale questione, ma è sufficiente richiamare le conclusioni cui si è giunti, e ribadire che detti gruppi realizzarono una completa integrazione, finendo col diventare semplici articolazioni interne di un’unica associazione. L’affermazione dell’appartenenza del PARATORE al gruppo “PIMPO” importa, pertanto, in modo automatico, anche quella della sua affiliazione al clan “GALLI”, così come contestato dalla pubblica accusa. La prova di tale affiliazione discende essenzialmente dalle parole dei collaboratori di giustizia. Non può, invero, attribuirsi soverchio valore probatorio alle originarie dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che appaiono sotto molti aspetti insoddisfacenti, specie se si considera che il SANTACATERINA non dovette essere particolarmente addentro alle questioni relative al gruppo PIMPO, che era distinto dal clan al quale egli apparteneva e con il quale sembra che non abbia mai avuto rapporti. Nondimeno, le concordanti accuse di LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore e, soprattutto, quelle di CROCE Pietro , RIZZO Rosario e PAGANO Antonino , valgono a fugare ogni dubbio sulla fondatezza dell’accusa, in quanto provenienti da soggetti che, per i rapporti particolarmente stretti intrattenuti, almeno per un certo periodo, con il gruppo diretto da PIMPO Salvatore, o, addirittura, per aver fatto parte di tale gruppo, dovettero essere certamente molto ben informati su chi fossero gli affiliati al suddetto sodalizio. CROCE Pietro era, infatti, inserito in quel gruppo di persone dedite al traffico di stupefacenti facente capo al RIZZO, a sua volta vicino a PIMPO Salvatore; RIZZO Rosario era, come si è già rilevato più volte, esponente di primo piano di tale gruppo; LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore e, in genere, tutti coloro che appartenevano a quel piccolo gruppo capeggiato da D’ARRIGO Marcello erano, infine, secondo quanto è stato sottolineato più volte (vedi quello che si è detto quando si è trattata la posizione di GIORGIANNI Salvatore ), almeno fino alla morte di CAVO’ Domenico, particolarmente vicini a PIMPO Salvatore e ciò consente di attribuire alle loro accuse un elevato grado di affidabilità (minore, invero, per quelle di LA TORRE Guido, che ha mostrato alcune incertezze), nonostante i pochi elementi di dettaglio forniti sulla specifica condotta dell’imputato. Non può neppure sorprendere, alla luce di quanto si è evidenziato, il racconto del GIORGIANNI, il quale ha affermato, dando così maggior concretezza alle sue accuse, che egli fornì ai fratelli PARATORE della sostanza stupefacente destinata allo spaccio. E’, infatti, perfettamente comprensibile che il GIORGIANNI, pur non appartenendo al clan “GALLI”, potesse instaurare simili relazioni con i fratelli PARATORE in virtù dei buoni rapporti esistenti a quel tempo (tali fatti si verificarono, secondo le parole del collaboratore, tra il 1985 ed il 1986) con PIMPO Salvatore. Le dichiarazioni, senza dubbio, di maggiore importanza per valutare la fondatezza dell’accusa sono, tuttavia, quelle di PAGANO Antonino , il quale era appartenente al medesimo gruppo “PIMPO” ed era addirittura legato da rapporti di parentela con PIMPO Salvatore. Quest’ultimo collaboratore non si è limitato, infatti, ad elencare il nome di PARATORE Giuseppe tra gli affiliati al clan “PIMPO”, ma ha anche indicato l’attività che questi avrebbe svolto nell’ambito del clan. Egli ha, invero, ricordato la partecipazione del PARATORE tanto all’attività estorsiva del gruppo, con riferimento alla vicenda delittuosa ai danni di tale CALOGERO, quanto all’attività di spaccio, con dichiarazioni che trovano significativa corrispondenza in quelle di GIORGIANNI Salvatore . Il PAGANO ha, infine, riferito che il PARATORE era l’autista di PIMPO Salvatore e ciò costituisce un elemento di conoscenza di indubbio ed elevato valore sintomatico, poiché lo svolgimento da parte del PARATORE di un ruolo di autista o guardaspalle del boss in un clima di guerra di mafia, attestato dall’uso di autovetture blindate, in un momento storico nel quale la contrapposizione tra i gruppi aveva già fatto numerose vittime, anche di grande rilievo criminale, come CAMBRIA Placido, non possono, infatti, spiegarsi altrimenti che con l’esistenza di comuni interessi malavitosi e con un organico inserimento dell’imputato nell’organizzazione di detto sodalizio criminoso. Non prive di valore, per corroborare ulteriormente l’accusa, appaiono, poi, le dichiarazioni di altri collaboratori come SPARACIO Luigi , PARATORE Vincenzo e MARCHESE Mario , atteso che essi furono, insieme al PIMPO, a fianco del CAVO’ fino alla morte di quest’ultimo e che i primi due mantennero rapporti di stretta cooperazione illecita anche successivamente, fino alla morte di CAMBRIA Placido. Va, infine, osservato che lo stesso imputato ha ammesso di essere rimasto vittima, nell’anno 1991, di un attentato alla vita, che gli provocò gravi lesioni. Orbene, tale fatto delittuoso è certamente un elemento indiziario del pieno inserimento del PARATORE nella criminalità organizzata messinese, poiché è di tutta evidenza che l’essere stato vittima di un agguato in piena guerra di mafia si può giustificare pienamente solo se si afferma il suo organico inserimento in uno dei sodalizi in conflitto. Pur essendo stato il suddetto attentato perpetrato in un tempo posteriore rispetto a quello entro il quale occorre limitare l’accertamento giurisdizionale con riferimento ai reati associativi, esso finisce, allora, con il refluire sulla prova di un preesistente rapporto di affiliazione, poiché è verosimile ritenere che i legami associativi si formino e si rafforzino nel corso di più anni.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati, sovrapponendosi perfettamente tra loro, forniscono piena prova della partecipazione dell’imputato al clan “GALLI”. Quanto al tempus commissi delicti, va rilevato che l’accusa contestata all’imputato si riferisce esclusivamente al periodo dal luglio 1987 in poi. Si è, invero, osservato, quando si è trattata l’associazione “GALLI” in generale, che questa nacque nel marzo del 1987 in concomitanza con le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata messinese, tra i quali il PIMPO (come si è visto uno dei capi del clan “GALLI – PIMPO”), e l’esautoramento del COSTA da parte di CAVO’ Domenico, sicché certamente essa dovette essere operante anche nel maggio 1987. Lo spostamento della data di inizio della condotta illecita del PARATORE nel maggio 1987 può, verosimilmente, interpretarsi con l’intento di limitare l’accusa al periodo successivo a quello nel quale l’imputato raggiunse la maggiore età. Tale scelta della Pubblica Accusa appare ragionevole, non tanto perché questa Corte non avrebbe potuto valutare anche la condotta dell’imputato nel periodo antecedente (costante giurisprudenza afferma, infatti, che, con riferimento ai reati permanenti, è il giudice ordinario e non il Tribunale per i minorenni, competente a giudicare la condotta di imputati minorenni all’epoca di inizio dell’azione illecita, ma nei quali la permanenza sia cessata solo dopo il raggiungimento della maggiore età), quanto perché lo specifico ruolo che PARATORE Giuseppe rivestì, secondo le dichiarazioni del PAGANO, all’interno del gruppo (autista e guardaspalle di PIMPO Salvatore) rende del tutto plausibile che egli abbia iniziato ad offrire il proprio contributo causale al sodalizio solo dopo aver raggiunto la maggiore età. E’ pertanto solo dal luglio del 1987 che va affermata la responsabilità dell’imputato.
Va, inoltre, rilevato che l’associazione “GALLI” si può qualificare, come è stato osservato quando si è trattato in generale tale sodalizio, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma non anche ai sensi dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685, sicché va affermata la responsabilità dell’imputato solo per il primo di detti reati, mentre va assolto, anche se solo ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal secondo reato con la formula perché il fatto non sussiste.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.