2.3.5.98.  Pietropaolo Pasquale

PIETROPAOLO Pasquale è accusato di aver fatto parte, dal settembre del 1987 (l’elemento temporale dell’imputazione è stato, verosimilmente, determinato in connessione con il raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato, nato l’11-8-1969) dell’associazione “SPARACIO”, contestata ai capi “1” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “2” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.

Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico precedenti penali per furto, violazione della disciplina degli stupefacenti, porto illegale di armi, omicidio. In particolare, vanno segnalate, in quanto relative a fatti commessi durante il periodo di tempo nel quale è contestata la partecipazione del PIETROPAOLO al clan “SPARACIO”, 1) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 31-3-1989che ha condannato l’imputato, in concorso con FELUGHI Santo per il delitto di cui all’art. 71 legge 685/1975, in relazione ad un episodio delittuoso verificatosi il 10 dicembre 1987, quando agenti della Squadra Mobile di Messina notarono un giovane, poi identificato nel FELUGHI Santo, consegnare un piccolo involucro, risultato essere una dose di eroina a un tossicodipendente. Gli agenti seguirono il FELUGHI e videro che questi si recava in una baracca abitata da PIETROPAOLO Pasquale, dove fecero irruzione ed eseguirono una perquisizione che portò alla scoperta di altre trentanove bustine di droga; nella baracca al momento dell’irruzione si trovava anche CASTORINA Pasquale, zio del PIETROPAOLO, il quale venne, in grado di appello, assolto con formula ampia; 2) la sentenza del Tribunale di Messina del 19-4-1995, che ha condannato l’imputato per il delitto di cui all’art.72 legge 685/1975 essendo stato il PIETROPAOLO sorpreso, il 30-11-1987, mentre cedeva una dose di eroina a dei tossicodipendenti. Si deve, infine, menzionare, anche se relativa ad un fatto commesso in un tempo successivo, la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina del 10-4-1995 che ha condannato il PIETROPAOLO in concorso con CASTORINA Pasquale per l’omicidio di tale ALOISI Ignazio, perpetrato il 27-1-1991.

Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che PIETROPAOLO Pasquale fu detenuto nel periodo di tempo che viene in considerazione per i reati associativi, dal 10-12-1987 al 26-12-1990 e fu sempre ristretto nella Casa Circondariale di Messina.

Ritiene questa Corte che è stata acquisita prova esaustiva della colpevolezza di PIETROPAOLO Pasquale in ordine ai due reati associativi contestati, anche se va affermata la sua responsabilità solo dal maggio 1989.

Il PIETROPAOLO è collaboratore di giustizia e, sentito all’udienza del 14-5-1996, ha dichiarato di aver iniziato a collaborare con la giustizia il 24 novembre 1994. Ha, quindi, affermato di essere stato introdotto nell’ambiente delinquenziale messinese dal cugino VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , affiliato a DI BLASI Domenico e come tale vicino anche a SPARACIO Luigi , poiché “DI BLASI Domenico e SPARACIO erano tutt’una cosa”. Quando venne arrestato il 10 dicembre 1987, incontrò, infatti, in carcere il VADALA’ CAMPOLO, anch’egli arrestato nel febbraio 1988, il quale gli fece conoscere alcuni esponenti del clan diretto da SPARACIO Luigi , gruppo al quale poi aderì quando venne liberato il 24 dicembre 1990.

Occorre soffermarsi brevemente sul momento nel quale si può ritenere che, anche alla luce delle dichiarazioni del PIETROPAOLO, sia iniziata la sua partecipazione al clan “SPARACIO”. Egli ha sostenuto, infatti, che iniziò ad operare per il clan “SPARACIO” ed a farvi parte solo dopo essere stato liberato nel dicembre del 1990. Tale affermazione può essere, invero, frutto di un equivoco, poiché è certo che la privazione della libertà conseguente alla carcerazione costituisce una situazione personale che impedisce, di regola, la perpetrazione di reati, nei quali si sostanzia il fondamentale, anche se non esclusivo, contributo del singolo al perseguimento degli scopi dell’associazione, ma ciò non significa che egli per ciò solo non fosse associato, specie perché, come si è più volte sottolineato, l’associazione mafiosa, anche quella operante nella realtà criminosa messinese, presenta una peculiare capacità espansiva e di adattamento, in virtù della quale il carcere, anziché determinare il venire meno del vincolo associativo impedendo al detenuto di dare il proprio contributo all’associazione, diviene un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati, un ambiente nel quale le diverse organizzazioni riescono a riproporre rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi. Si è, invero, osservato, quando si sono esaminati gli elementi costitutivi del reato associativo, che la condotta di partecipazione va ravvisata in termini di rilevanza causale per la nascita, la permanenza in vita o l’operatività dell’associazione, e corrisponde ad ogni attività idonea a dare un contributo causale alla vita dell’associazione criminosa o al perseguimento dei suoi scopi. Si è, inoltre, evidenziato che, per costante giurisprudenza, pur non essendo sufficiente la semplice adesione morale al sodalizio delinquenziale, si deve ravvisare il detto contributo causale anche solo a seguito dell’inserimento del soggetto nella struttura associativa con l’impegno di essere a disposizione dell’associazione. Si comprende, allora, come la circostanza addotta dall’imputato secondo cui egli cominciò a delinquere per il clan “SPARACIO” solo dopo la sua scarcerazione, sia poco significativa per individuare il momento in cui iniziò la sua adesione all’associazione e, comunque, non importa la necessaria instaurazione del rapporto di affiliazione in un momento successivo alla detta scarcerazione, ma anzi può essere ritenuta sintomatica della piena disponibilità dell’imputato, anche nel tempo in cui si trovava detenuto, alla perpetrazione di azioni criminose nell’interesse del gruppo, la quale non aveva potuto concretizzarsi in precedenza solo a causa dello stato di privazione della libertà in cui l’imputato versava. Occorre, pertanto, intendere esattamente le parole dell’imputato e verificare se quei rapporti iniziati in carcere con il clan “SPARACIO”, ai quali egli stesso ha fatto cenno, abbiano determinato la nascita di un vero e proprio rapporto associativo o possano almeno considerarsi indici della sua esistenza. Le parole del PIETROPAOLO, estremamente laconiche, non sono sufficienti per dare risposte sicure ai suesposti quesiti, sicché occorre esaminare più approfonditamente la posizione dell’imputato alla luce di tutti gli altri elementi di conoscenza acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in primo luogo attraverso le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

SANTACATERINA Umberto ha (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 4-2-1994) inserito il nome di PIETROPAOLO Pasquale tra i componenti del gruppo “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato che questi, nipote di CASTORINA Pasquale, si era reso responsabile dell’omicidio CATANZARO, dell’omicidio VALVERI, dell’omicidio PELLEGRINO, nonché di estorsioni, come quella (vedi udienza del 1-3-1994) alla CITROEN di Maregrosso.

MARCHESE Mario ha affermato (vedi udienza del 23-9-1996) che PIETOPAOLO Pasquale “faceva parte a DI BLASI Domenico” ed ha, quindi, specificato (vedi udienza del 24-9-1996) che il gruppo di DI BLASI, del quale facevano parte anche CASTORINA Pasquale, ERBA Ignazio ed altri, in realtà operava assieme al clan “SPARACIO”.

SPARACIO Luigi  ha dichiarato (vedi udienza del 7-10-1996) che PIETROPAOLO Pasquale faceva parte del clan da lui diretto ed ha, quindi, aggiunto (vedi udienza del 16-10-1996) che PIETROPAOLO Pasquale faceva parte del gruppo capeggiato da DI BLASI Domenico.

GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 25-10-1996) ha inserito PIETROPAOLO Pasquale nell’elenco delle persone facenti parte del clan “SPARACIO” ed ha, quindi, affermato (vedi udienza del 28-10-1996) che era uno dei killer del gruppo. In seguito ha ulteriormente specificato (vedi udienza del 4-11-1996) che “PIETROPAOLO Pasquale era al reparto “cellulari”; […] allora non è che aveva fatto grandi cose per l’associazione, anzi niente, solo che mangiava insieme ai componenti del gruppo “SPARACIO” e […] si parlava di: quando usciamo facciamo questo, facciamo quello; e infatti quando è uscito ha incominciato a fare”.

LA TORRE Guido ha affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che PIETROPAOLO Pasquale, inteso “Peppe siccu”, era affiliato al clan “SPARACIO”, ma ha specificato che l’imputato “iniziò a partecipare alle riunioni dal ’90 in poi”, mentre per il periodo antecedente non sapeva niente di lui.

PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 16-1-1996) ha affermato che PIETROPAOLO Pasquale, di cui era cugino, faceva parte del clan “SPARACIO” ed era un killer; inoltre “trafficava in droga” e “faceva estorsioni”. Quanto alle estorsioni, tuttavia, il collaboratore non ha saputo riferire alcun fatto delittuoso specifico commesso dall’imputato nel periodo oggetto di contestazione.

Alla luce dei suesposti elementi probatori non può dubitarsi che il PIETROPAOLO, prima di entrare organicamente a far parte del clan “SPARACIO”, fu inserito nel gruppo capeggiato da DI BLASI Domenico. Ciò è stato, infatti, concordemente affermato sia da SPARACIO Luigi, che doveva essere certamente molto bene informato intorno ai componenti di tale gruppo, in considerazione degli ottimi rapporti sempre avuti con il DI BLASI, sia da MARCHESE Mario. Le dichiarazioni dei due collaboratori sopra menzionati trovano, poi, obiettivo riscontro nell’accertamento giurisdizionale compiuto con le due sentenze sopra citate pronunciate dalla Corte di Appello di Messina il 31-3-1989 e dal Tribunale di Messina il 19-4-1995, entrambe per fatti relativi ad un’attività di spaccio di droga compiuta dal PIETROPAOLO nell’anno 1987. Particolarmente significativa appare la prima delle due sentenze, poiché la vicenda oggetto di esame riguardava un traffico di droga da qualificarsi certamente, per le sue modalità esecutive, di medie dimensioni. In detta vicenda risultò, inoltre, coinvolto, anche FELUGHI Santo, che era, così come il PIETROPAOLO, nipote del CASTORINA ed era, secondo quanto indicato dallo stesso CASTORINA, persona della quale quest’ultimo si serviva per lo smercio di sostanze stupefacenti. Non priva di rilievo appare, poi, la circostanza che il CASTORINA, che venne successivamente assolto, venne sorpreso proprio all’interno della baracca dove era nascosta la droga. Orbene, tutte le suesposte circostanze emergenti da tale sentenza rendono evidente che l’attività delittuosa perpetrata dal PIETROPAOLO venne realizzata nell’ambito delle attività illecite perseguite da un gruppo criminoso dedito al traffico di stupefacenti e, più in particolare, di quel gruppo che aveva in DI BLASI Domenico il suo capo e nel CASTORINA il suo principale esponente. Un’attività di spaccio del tipo di quella realizzata dal PIETROPAOLO richiedeva, infatti, necessariamente, in un mercato controllato dalla criminalità organizzata, l’appoggio dei sodalizi criminosi dediti a tale turpe traffico, sia perché questi potevano assicurare l’approvvigionamento della sostanza stupefacente, sia perché era indispensabile la loro protezione nei confronti di altri gruppi parimenti interessati alla commercializzazione della droga. Ciò, naturalmente, non dovette sfuggire agli inquirenti sin dal momento in cui il PIETROPAOLO venne sorpreso ed arrestato dalle forze dell’ordine, ma quella che poteva ritenersi una mera ipotesi investigativa ha acquistato oggi, con il contributo conoscitivo offerto dai collaboratori di giustizia, una ben diversa concretezza, così da potersi affermare con tranquillità che tanto il PIETROPAOLO quanto il FELUGHI agivano in seno al gruppo criminoso del quale faceva parte lo zio CASTORINA Pasquale. D’altronde lo stesso rapporto di parentela esistente con il CASTORINA costituisce un elemento indiziario di non trascurabile valore ai fini della prova del vincolo associativo, poiché, pur non essendo il gruppo diretto da DI BLASI Domenico strettamente strutturato su base familiare, molti affiliati erano tra loro parenti o affini, circostanza che può facilmente spiegarsi, atteso che i legami interpersonali fondati su rapporti di tal genere possedevano quella solidità che era essenziale per la vita stessa di organismi delinquenziali come quello in esame e consentivano, pertanto, al singolo un più facile accesso al sodalizio.

Si deve, allora, ritenere che PIETROPAOLO Pasquale iniziò a far parte del clan “SPARACIO” nello stesso momento in cui tutti gli uomini facenti parte del gruppo “DI BLASI” transitarono in detto sodalizio. Si è già evidenziato in precedenza che i rapporti tra i gruppi facenti capo a DI BLASI Domenico ed a SPARACIO Luigi  non potevano considerarsi paritari e caratterizzati da piena autonomia reciproca, ma furono segnati, dopo la scarcerazione dello steso DI BLASI, da una stretta collaborazione operativa, così da doversi concludere che venne attuato un modello organizzativo analogo a quello che caratterizzava i rapporti tra il gruppo di CAMBRIA Placido e quello di SPARACIO Luigi . Non può, invero, dubitarsi, come si è visto nella parte dedicata ad una premessa storica sulle vicende della criminalità organizzata messinese, che SPARACIO Luigi  e DI BLASI Domenico, dopo la scarcerazione del secondo avvenuta il 9-5-1989 (vedi informazioni contenute nei tabulati del D.A.P. acquisiti al n. 191 dell’ordinanza del 19-7-1997), rinsaldarono un legame che già li univa da tempo, così da creare, dietro un’apparente distinzione, un sodalizio sostanzialmente unitario. Ha affermato, in proposito, MARCHESE Mario  (vedi udienza del 23-9-1996) che “dopo la morte di CAMBRIA rimane SPARACIO [...], nel frattempo c’era pure DI BLASI che era uscito di galera, che era suo patroccio, cioè, insomma, erano in buoni rapporti tutti e due. Lui aveva pure i suoi uomini, cose...Si è creato questo gruppo”. Le dichiarazioni di MARCHESE Mario  hanno trovato, poi, corrispondenza in quelle di altri collaboratori (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, GIORGIANNI Salvatore , ARNONE Marcello) i quali hanno indicato DI BLASI Domenico e gli uomini del suo gruppo come affiliati al clan “SPARACIO” o, comunque, come soggetti che, pur dipendendo direttamente dal DI BLASI, agivano per il clan “SPARACIO” e, soprattutto, nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale ha affermato (vedi udienza del 7-10-1996) che “se c’era la necessità” utilizzava per i suoi scopi illeciti anche le persone vicine al DI BLASI, ed ha precisato, consentendo così una più corretta collocazione temporale dei fatti, che “dopo la scarcerazione di DI BLASI [comprò] della droga assieme” a lui, in tal modo testimoniando la sussistenza, sin da tale momento, di cointeressenze criminali che appaiono rilevantissimo indizio della sostanziale convergenza del DI BLASI e del suo gruppo all’interno di un unico organismo associativo capeggiato da SPARACIO Luigi . Analogo rilievo va, poi, attribuito alle dichiarazioni dello stesso imputato PIETROPAOLO Pasquale  e di CASTORINA Pasquale , i quali, appartenendo a quel gruppo di persone che circondavano il DI BLASI, appaiono particolarmente attendibili. Il primo ha asserito (vedi udienza del 14-5-1996) che gli uomini vicini al DI BLASI (in particolare, il cugino VADALA’ CAMPOLO Ferdinando ) facevano anche parte “automaticamente” del gruppo “SPARACIO” perché “DI BLASI Domenico e SPARACIO erano tutti una cosa”. Il secondo ha similmente affermato, dando anch’egli una precisa collocazione temporale agli avvenimenti, (vedi udienza del 20-5-1996) che dopo la scarcerazione del DI BLASI uscì dalla situazione di isolamento nella quale egli si era venuto a trovare per la sua amicizia con COSTA Gaetano  e iniziò a recarsi insieme al DI BLASI a casa dello SPARACIO, essendo i due molto vicini tra di loro.

E’, allora, evidente che l’adesione del PIETROPAOLO al gruppo di DI BLASI Domenico importava, pressoché automaticamente, sin dalla scarcerazione di quest’ultimo, la sua disponibilità ad agire per il più ampio clan di SPARACIO Luigi , attraverso delle sinergie operative che ben possono qualificare il suo comportamento come quello di un affiliato di quest’ultimo sodalizio. Poco rileva, d’altronde, che l’imputato fosse nel maggio 1989 (data della scarcerazione del DI BLASI) ristretto in carcere, poiché non può dubitarsi che egli, così, come gli altri affiliati al gruppo di DI BLASI fosse pronto ad agire, non appena ne avesse avuto la possibilità, nell’interesse del clan “SPARACIO”, così come è stato efficacemente descritto da GIORGIANNI Salvatore, il quale ha riferito che l’imputato fu accolto in carcere tra gli affiliati del clan “SPARACIO” e progettava con loro il compimento di azioni delittuose.

Alla luce delle superiori considerazioni si deve, pertanto, ritenere adeguatamente provato che PIETROPAOLO Pasquale fece parte del sodalizio diretto da SPARACIO Luigi  sin dalla scarcerazione del DI BLASI, avvenuta nel maggio 1989, e va, di conseguenza, affermata la sua responsabilità per entrambi i reati associativi a lui contestati per il periodo successivo al maggio 1989.

A PIETROPAOLO Pasquale non può essere, infine, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Egli ha, infatti, reso un contributo modestissimo per la comprensione delle attività e dei legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, ha tenuto un comportamento poco lineare, cercando in modo subdolo di attenuare la propria responsabilità. Tale ambiguo e deprecabile comportamento processuale non può, allora, meritare la concessione né dell’attenuante speciale sopra indicata, né delle attenuanti generiche, in mancanza di una vera e propria confessione.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi delittuosi.