2.3.5.99. Pistone Giuseppina
PISTONE Giuseppina è accusata di aver fatto parte dell’associazione “LEO”, contestata ai capi “72” (l’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.) e “73” (l’associazione finalizzata alla perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685) della rubrica.
Dal certificato del casellario in atti risultano a suo carico solo due precedenti, uno per diffamazione, risalente addirittura al 1970, e l’altro per una violazione del codice della strada, estinta a seguito di amnistia. Dai dati forniti dal D.A.P. risulta che la PISTONE non fu mai detenuta in carcere, se non in relazione al presente procedimento.
Essa è chiamata a rispondere, oltre che dei due reati associativi, anche dei reati di porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, in relazione a delle armi acquistate dal clan “LEO” a Catania in epoca prossima all’aprile 1989 (vedi capo “94” a pag. 2250 e segg.), fatto per il quale è stata, però, assolta.
Le accuse nei confronti della PISTONE muovono dalle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha affermato (vedi udienza in sede di incidente probatorio del 9-2-1994) che in casa della PISTONE, che era madre di COSENZA Letterio , a sua volta marito della figlia del SANTACATERINA, furono custodite dal clan “LEO”, in cambio di una ricompensa di £ 1.000.000 al mese, delle armi acquistate a Catania (si tratta della vicenda esaminata con riferimento al capo “94”), nonché della droga , 5 chili di eroina e due chili di cocaina, che LEO Giuseppe aveva acquistato a Milano, dove si era recato insieme a MANCUSO Giorgio, ed anche in tal caso “il LEO le dava un milione al mese per tenergliela”.
Come si è visto quando si è
esaminata la posizione dell’imputato con riferimento al reato contestato nel
capo “94” della rubrica, la difesa dell’imputato ha fatto balenare la
possibile esistenza di ragioni di acredine tra il SANTACATERINA ed il COSENZA e,
di conseguenza, anche nei confronti della madre di quest’ultimo, PISTONE
Giuseppina
, che potrebbero inficiare gravemente la credibilità del collaboratore. E’
stato, invero, insinuato il dubbio che il SANTACATERINA abbia formulato le sue
accuse nei confronti della PISTONE perché spinto da rancore, in quanto il
figlio di questa, COSENZA Letterio
vive da tempo separato dalla moglie, che è la figlia del
SANTACATERINA, dopo che questa venne ricoverata, nel 1990, per un ictus
cerebrale. E’ stato, inoltre,
evidenziato che nessun altro collaboratore ha riferito di aver conosciuto la
PISTONE, mentre LEO Giovanni
, contraddicendo il SANTACATERINA con riferimento, almeno, all’episodio delle
armi, ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996) che dette
armi furono nascoste nella zona di Bordonaro, nello stesso luogo dove gli organi
di polizia trovarono, su sua indicazione, dopo che egli scelse di collaborare
con la giustizia, numerose armi e munizioni. In contrasto con le
dichiarazioni del SANTACATERINA sono apparse anche le parole di MANCUSO Giorgio
, il quale ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che una
partita di armi (senza specificare, però, se si trattasse della armi
acquistate da BARBERA Angelo), era
custodita da “LEO Vincenzo, cugino di Pippo LEO, che lavorava al cantiere
dello stabile dove lo stesso LEO abitava”. La mancanza, allora, di una
sufficinete affidabilità delle accuse, l’assenza di un qualsiasi riscontro e
la presenza di elementi che sembrano positivamente escludere l’attendibilità
su questo punto del racconto del SANTACATERINA hanno, allora, condotto questa
Corte a pronunciare una sentenza di assoluzione con formula ampia nei confronti
di PISTONE Giuseppina
dal reato a lei ascritto al capo “94” della rubrica per
non aver commesso il fatto. Anche le accuse relative alla droga non si
sottraggono alle medesime censure, poiché, oltre ad apparire del tutto
generiche, non hanno ricevuto alcuna conferma dagli altri collaboratori sentiti.
Le conclusioni già formulate con riferimento ai reati di cui al capo “94” di porto e detenzione di armi, vanno, allora, ribadite anche con riferimento ai due reati associativi contestati alla PISTONE, in relazione ai quali non vi sono elementi probatori ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, ma anzi l’accusa si scontra con le dichiarazioni di tutti quei collaboratori (vedi dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni all’udienza del 2-5-1995; di LEO Giovanni all’udienza del 24-7-1996; di MANCUSO Giorgio all’udienza del 24-6-1996), che appartenevano, parimenti, al clan “LEO” e che hanno affermato di non conoscere PISTONE Giuseppina . Va, peraltro, osservato che i fatti addebitati alla PISTONE, la quale si è protestata innocente (vedi dichiarazioni rese davanti al G.I.P. l’8-5-1993, che sono state acquisite agli atti del dibattimento e si trovano allegate al verbale dell’udienza del 18-11-1996, non essendosi l’imputato voluto sottoporre all’esame), non sembra possano da soli porsi a fondamento dell’accusa relativa alla partecipazione al clan “LEO”. Anche nel caso, infatti, che risultasse provato (ma non lo è) che la PISTONE custodiva a casa propria armi e sostanze stupefacente di pertinenza del clan “LEO”, tale comportamento non importa necessariamente un suo organico inserimento in detto clan, in considerazione del carattere sinallagmatico dell’accordo, ma, eventualmente, potrebbe ravvisarsi solo un contributo causale esterno alla vita dell’associazione ed al perseguimento dei suoi scopi illeciti.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’accusa nei confronti di PISTONE Giuseppina di aver fatto parte del clan “LEO” appare assolutamente sfornita di prova e questa va, pertanto, assolta da entrambi i reati associativi a lei ascritti per non aver commesso il fatto.