2.3.6.1. Configurabilità del vincolo della continuazione tra reati strumentali e reati scopo
Già si è affrontato, quando si è parlato del reato associativo in generale (vedi pag. 292 e segg.), il problema relativo alla configurabilità del vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati commessi nell’ambito delle attività del gruppo criminoso, tendenti ad assicurare la stessa efficienza dell’associazione (reati strumentali), o i reati compiuti in attuazione del programma delinquenziale dell’associazione (reati scopo) e si è giunti alla conclusione secondo cui, pur non essendo concettualmente incompatibile il nesso della continuazione nell’ipotesi sopra esposta, non vi era in atti prova che un simile vincolo sussistesse con riferimento a ciascun imputato del presente processo. Si impone, ora, l’esame dell’ulteriore problema relativo alla configurabilità della continuazione tra reati strumentali e reati scopo, sia nell’ambito di ciascuna categoria, sia tra loro. La risposta a tale quesito deve muovere dal concetto di “medesimo disegno criminoso” nel quale consiste la continuazione tra reati di cui all’art. 81 cpv. c.p.. Orbene, è comune l’affermazione, sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui, perché sussista un disegno criminoso unitario occorre che i plurimi reati rientrino in un’unica iniziale ideazione e deliberazione, anche se previsti solamente come eventuali, e siano tutti funzionali ad uno scopo. Irrilevante si ritiene, invece, comunemente, il fine ultimo e aspecifico del delitto, che può contribuire a provare il disegno criminoso ma che da solo non è sufficiente a caratterizzare l’istituto della continuazione. Tali conclusioni, che costituiscono, ormai, ius receptum, in ordine alla ermeneusi dell’espressione “disegno criminoso”, non impediscono, tuttavia, all’interprete di accogliere una nozione meno rigida di quella solitamente accettata, in linea con la tendenza manifestata dallo stesso legislatore, con la riforma di cui al D.L. n. 99/74, di ampliare la portata applicativa dell’istituto della continuazione, estendendolo anche alla violazione di disposizioni di legge diverse e sopprimendo l’inciso, per il quale “le diverse disposizioni si considerano come un solo reato”. Si tratta, invero, di un orientamento che la stessa Pubblica Accusa ha ritenuto di dovere seguire, chiedendo l’applicazione della continuazione per tutti reati dei quali gli imputati erano chiamati a rispondere nel presente processo, evidenziando l’opportunità di irrogare una pena più mite in una situazione nella quale la volontà di ciascun reato risulta in parte assorbita dalla originaria decisione presa dal colpevole di immettersi in un percorso di devianza, intrapreso il quale risulta difficilissimo, se non impossibile, allontanarsi. Questa Corte condivide le suesposte considerazioni, sulla base del rilievo che la perpetrazione di reati in un sistema di criminalità organizzata, a prescindere dalla loro funzionalità rispetto agli scopi di una singola associazione, risponde ad una scelta di vita, dalla quale trae origine la decisione dei reati da compiere, che riduce l’intensità della partecipazione psichica a ciascun reato, anche se consumati a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro ed in diversi contesti malavitosi, e che giustifica l’applicazione di una pena più mite.
Tutti i reati scopo ed i reati strumentali commessi dai diversi imputati vanno, pertanto, riuniti sotto il vincolo della continuazione, ad eccezione di quelli che importano l’applicazione di una pena perpetua, la quale osta all’applicazione dell’istituto della continuazione che opera, come può desumersi dalla chiara lettera della legge, con esclusivo riferimento alle pene detentive temporanee e alle pene pecuniarie.