2.3.6.2. La diminuente per il rito abbreviato
Molti imputati del presente processo hanno chiesto, nel corso dell’udienza preliminare, così come documentato dai verbali acquisiti, di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato, ma il Pubblico Ministero si è opposto senza fornire alcuna motivazione delle ragioni di tale rifiuto. Non è necessario qui soffermarsi sulla giurisprudenza formatasi in ordine ai presupposti in forza dei quali il Pubblico Ministero può legittimamente rifiutare il consenso al rito abbreviato, ma ricordare che l’unico parametro, cui questa Corte deve, di conseguenza, attenersi, che il codice esplicita ai fini della ammissibilità del rito abbreviato è, ai sensi dell’art. 440 c.p.p., quello della definibilità allo stato degli atti e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1992 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438.439, 440 e 442 c.p.p. nella parte in cui non precede che il giudice, all’esito del dibattimento, se ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442 coma 2 c.p.p..
A parere di questa Corte non vi è dubbio che al momento in cui i diversi imputati formularono, nel corso dell’udienza preliminare, la richiesta di rito abbreviato, il giudizio fosse definibile allo stato degli atti, dovendosi sottolineare che la valutazione in ordine alla completezza del materiale probatorio contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero ed utilizzabile ai fini della decisione, deve effettuarsi ex ante ed a prescindere dagli sviluppi della successiva istruttoria dibattimentale, tenendo conto della necessità o meno, ma, comunque, già rilevabile dagli atti, di un approfondimento istruttorio. Orbene, nel presente procedimento, nel momento in cui si svolse l’udienza preliminare moltissimi soggetti (non solo MARCHESE Mario e SANTACATERINA Umberto, sulle cui accuse sono state in larga parte formulate le imputazioni, ma anche SPARACIO Luigi, COSTA Gaetano, GIORGIANNI Salvatore, PARATORE Vincenzo ed altri ancora) avevano già compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni su tutti i fatti in contestazione. Non rileva, poi, il fatto che le dichiarazioni dei diversi collaboratori fossero su alcuni punti contrastanti, anche in modo rilevante, poiché è evidente che tale circostanza sollecita l’interprete a valutare con grande attenzione ciascuna fonte di prova, ma ciò costituisce il merito del giudizio e non incide sul processo di acquisizione probatoria, che si deve considerare esaurito a seguito dell’attività investigativa compiuta sia nell’immediatezza dei fatti oggetto di esame sia nella successiva ricerca dei riscontri alle parole dei collaboratori.
Naturalmente, anche nel silenzio del Pubblico Ministero, il suo dissenso al rito abbreviato deve ritenersi pienamente giustificato tutte le volte in cui tale rito fosse stato inapplicabile, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 23-4-1991, in ragione del fatto che per il reato oggetto di accertamento risulti astrattamente irrogabile, in base alla imputazione originariamente contestata, la pena dell’ergastolo (ad esempio in tutti i casi in cui sia stata contestata l’aggravante della premeditazione nel reato di omicidio). Più volte, infatti, la Suprema Corte [1] ha chiarito che, una volta che si sia riconosciuta la correttezza dell’imputazione originaria, comprendente la contestazione di circostanze aggravanti in conseguenza delle quali vi era la astratta possibilità di infliggere la pena dell’ergastolo, la eventuale irrogazione di una pena diversa, a seguito di un giudizio di comparazione tra le medesime aggravanti ed attenuanti riconosciute nel corso del dibattimento, non consente in nessun caso la riduzione di pena di cui all’art. 442 c.p.p..
Ritiene, pertanto, questa Corte che a tutti gli imputati che avevano fatto richiesta di rito abbreviato e per i quali vi è pronuncia di condanna a pena detentiva temporanea per reati che, comunque, non importavano, neppure in astratto, l’irrogazione della pena dell’ergastolo, deve essere applicata la diminuzione di pena di cui all’art. 442 c.p.p., secondo quanto si dirà, per ciascuno di loro, quando si procederà al calcolo della pena.