2.3. I fatti di reato oggetto del presente procedimento
Oggetto del presente procedimento sono numerosi reati di diverso tipo, dalle estorsioni alle rapine, dal traffico di stupefacenti agli omicidi tentati e consumati, commessi a Messina in un ampio arco temporale compreso tra l’anno 1979 (tentato omicidio di BARRESI Domenico e reati accessori in materia di armi, perpetrati il 14-4-1979 - capi 3 e 4 di imputazione - ; estorsione ai danni degli esercizi commerciali gestiti da LANZA Filippo, SCANDURRA Pietro e SANFILIPPO Salvatore, contestati dall’anno 1979 - capo 78 di imputazione - ) e l’anno 1993 (estorsioni ai danni degli esercizi commerciali gestiti da LEONE Giuseppe, D’ANGELO Francesco, LUTTINO Giuseppe, MOSTACCIO Paolo, GAROFALO Francesco - capi 101, 102, 103, 105 e 107 di imputazione - ). Tratto comune ai numerosi delitti contestati è che gli stessi hanno formato oggetto delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia sopra ricordati, in primis di SANTACATERINA Umberto e di MARCHESE Mario , e sarebbero stati commessi, secondo la prospettazione dell’accusa, nell’ambito delle attività delinquenziali di sodalizi criminosi operanti nella città di Messina nel periodo di tempo considerato. Il presente giudizio costituisce, pertanto, il fondamentale momento di verifica dibattimentale delle indagini che hanno impegnato l’ufficio di Procura e gli organi inquirenti a seguito del fenomeno del cosiddetto “pentitismo” e che hanno avuto l’ambizioso obiettivo di far luce sul complesso delle attività illecite direttamente o indirettamente collegate alla criminalità organizzata messinese.
Il suddetto lasso di tempo può essere suddiviso, per comodità di analisi, in tre periodi. Il primo, intercorrente tra il 1979 ed il 1985, ha costituito oggetto di esame di due importanti processi, quello cosiddetto “dei 69” e quello cosiddetto “dei 290”, i quali hanno per primi giudizialmente accertato l’esistenza e l’operatività nella città di Messina di pericolosi sodalizi criminosi diretti al perseguimento di svariate attività illecite. Occorrerà, pertanto, muovere dai risultati acquisiti attraverso tali processi giudiziari, che descrivono, in un periodo certamente più prossimo ai fatti, prima dell’insorgere della stagione dei “pentiti” (pur non mancando anche allora il contributo probatorio di soggetti antesignani degli attuali collaboratori di giustizia), la realtà criminosa esistente all’epoca in città. Le conclusioni cui giunsero i giudici all’esito di quei processi andranno poi confrontate con gli ulteriori elementi di conoscenza emersi in epoca recente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno arricchito e precisato un quadro che già si presentava, comunque, sufficientemente delineato. La mancanza di contestazione per il reato associativo ed il carattere frammentario che ha, di conseguenza, avuto l’istruttoria probatoria, compiuta con esclusivo riferimento ai singoli episodi criminosi indicati nei tre decreti di citazione, non consentono, con riferimento a detto periodo, di tracciare un articolato quadro storico entro cui inserire i fatti delittuosi dei quali ci si dovrà occupare, poiché esso sarebbe inevitabilmente lacunoso e insoddisfacente, e sarà, di conseguenza, necessario rinviare alla trattazione dei singoli episodi tutti gli opportuni approfondimenti .
Il secondo periodo, tra l’anno 1986 e l’anno 1989, è quello cui andrà dedicata la maggiore attenzione poiché in esso, secondo l’accusa, si sarebbero formate e avrebbero operato cinque associazioni criminose di stampo mafioso e, parallelamente, cinque associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, alle quali avrebbero partecipato quasi tutti gli imputati, a vario titolo chiamati a rispondere sia del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., sia del delitto di cui all’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685. Sarà, pertanto, necessario effettuare una ricostruzione storica della criminalità organizzata messinese durante questi quattro anni, anche attraverso l’esame dei numerosi ulteriori reati perpetrati in detto periodo e contestati agli imputati. La centralità che ha nel processo l’analisi delle dinamiche criminali che si sono sviluppate negli anni suindicati, in un quadro di riferimento caratterizzato da continue e rapide evoluzioni, suggerisce di effettuare, prima dell’esame delle prove relative ai reati associativi ed agli altri delitti, un rapido excursus delle vicende della malavita messinese in quegli anni, prendendo a base le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, che, per questa parte, superano agevolmente il vaglio di attendibilità, avendo ad oggetto fatti ormai esauritisi definitivamente e che, per lo più, non impegnano la responsabilità dei singoli, siano essi accusati o accusatori. Il periodo suddetto verrà, per comodità di esposizione, suddiviso in quattro parti. Verranno, anzitutto, prese in esame le vicende del clan “COSTA” nell’anno 1986 e nei primi mesi del 1987, con particolare attenzione a quelle successive alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, avvenute il 31 luglio 1986, di numerosi imputati (duecento di essi) che erano stati ristretti nell’ambito del procedimento cosiddetto “dei 290”; verranno, quindi, trattati i fatti successivi alle scarcerazioni del marzo 1987, a seguito delle quali hanno riacquistato la libertà, per decorrenza dei termini custodiali, molti dei maggiori esponenti del clan “COSTA”, i quali, a differenza di altri coimputati, erano rimasti in carcere essendo stata a loro contestata l’ipotesi di cui al 1° comma dell’art. 75 legge 22-12-1975 n. 685 per aver promosso, diretto o organizzato un’associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti; si analizzeranno, poi, le vicende intercorrenti tra la morte di CAVO’ Domenico, avvenuta il 1 marzo 1988, e la morte di CAMBRIA Placido, avvenuta il 18 gennaio 1989; verranno, infine, esaminate le vicende successive alla morte di CAMBRIA Placido.
Il terzo periodo, tra l’anno 1990 e l’anno 1993, verrà preso in considerazione solo quando si parlerà dei singoli reati, mentre non sarà oggetto di esame autonomo sulle dinamiche associative, non essendo stata sviluppata sul punto alcuna istruzione probatoria. Per una scelta della pubblica accusa, infatti, la contestazione dei reati associativi è stata effettuata, per così dire, in modo “chiuso”, vale a dire circoscrivendola entro un ben definito periodo di tempo, nonostante i sodalizi criminosi abbiano evidentemente continuato ad esistere ed operare anche successivamente al 1989. Non possono, tuttavia, non rilevarsi alcune difficoltà che sono discese da tale scelta per l’impossibilità di inquadrare in una più ampia trama gli episodi delittuosi contestati, in verità poco numerosi, che sarebbero stati commessi dal 1990 in poi e, soprattutto, per la difficoltà, talvolta riscontrata, di comprendere pienamente il quadro relazionale entro cui si inseriscono le conoscenze offerte dai collaboratori di giustizia.
L’esposizione che segue, secondo quanto è stato sin qui detto, sarà dedicata prima ad una breve premessa di carattere storico sulla crisi del clan “COSTA” e sulle vicende della criminalità organizzata messinese tra l’anno 1986 e l’anno 1989 e poi alla trattazione dei singoli delitti, seguendo un ordine cronologico ma distinguendo i reati associativi ed i fatti di sangue dalle altre forme di criminalità.