Con decreto del 19 giugno 1996 il G. U. P. del
Tribunale di Messina disponeva il giudizio davanti alla prima sezione di questa
Corte per i reati descritti in epigrafe nei confronti degli imputati AMANTE
Bruno, ARNONE Marcello, BONAFFINI Salvatore di Angelo, nato a Messina il 27
settembre 1972, BONAFFINI Salvatore (fu Carmelo), nato a Messina il 5 ottobre
1972, BONANNO Orazio, BONASERA Angelo, BUSÀ' Giuseppe, CALARESE Antonio, CALABRÒ
Salvatore, CANNAVÒ Filippo, CAPUTO Luigi, CARIOLO Antonio, CASTORINA Pasquale,
CAVÒ Giuseppe, COMANDÉ Salvatore, CORDIMA Franco, COSTANTINO Giovanni, COTUGNO
Giovanni, CUCÉ Giovanni, CURATOLA Giuseppe, CURRÒ Luigi, CUSCINÀ Francesco,
De Luca Antonino, DI DIO Domenico,
FERRANTE Santi, FERRARA Carmelo, FERRARA Sebastiano, GALLETTA Nicola, GALLI
Luigi, GENTILE Bruno, GIORGIANNI Salvatore, GUARNERA Lorenzo, IDOTTA Marcello,
LAGANÀ Gianfranco, LA TORRE Guido, LEARDO Luigi, LENTINI Stellario, LEO
Domenico, LEO Giovanni, LEO Roberto, LEO Salvatore, LEO Settimo, LEONARDI
Antonino, LIBRO Placido, LONGO Luigi, MANCUSO Giorgio, MANGANARO Salvatore,
MARCHESE Mario, MAROTTA Gaetano, MAURO Orazio, MAZZITELLO Pietro, MULÉ
Giuseppe, NUNNARI Gioacchino, NUNNARI Vincenzo, PAPALE Domenico, PARATORE
Giuseppe, PARATORE Vincenzo, PELLEGRINO Giuseppe, PERTICARI Adelfio, PIETROPAOLO
Pasquale, PULLIA Carmelo, RAGUSA Natale, RANDAZZO Domenico, RIZZO Rosario, ROMEO
Simone, SALVO Giovanni, SANTORO Angelo, SARNATARO Santo, SPARACIO Luigi,
STURIALE Francesco, TAMBURELLA Rosario, TODARO Demetrio, TORRE Salvatore,
TOSCANO Maurizio Cesare, TURRISI Antonino, VENTURA Salvatore, VENUTO Giuseppe,
VINCI Francesco e VINCI Rosario. Dalla notazione contenuta nella parte finale
del decreto e dall’esame della copia dei verbali dell’udienza preliminare
resa necessaria dall’accertamento sulla tempestività delle richieste di
giudizio abbreviato, si rileva peraltro che, ferma restando la unitarietà
formale e sostanziale del decreto che dispone il giudizio, il GIP pronunziò il
rinvio a giudizio per FERRARA Sebastiano (ed in ordine a tutti i capi di
imputazione che lo riguardavano) il 1° giugno 1996, quando l’imputato revocò
il consenso alla celebrazione del giudizio abbreviato che avrebbe comportato la
separazione delle imputazioni per le quali il rito alternativo non era
ammissibile, mentre analoga pronuncia fu emessa con riferimento all’odierno
capo 40 (omicidio di Stracuzzi Antonino e reati connessi) solo all’udienza del
26 giugno 1996, in seguito all’espletamento, nel corso della stessa udienza,
di attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 422 del codice di
rito.
Il procedimento, avente ad oggetto numerosi fatti
di sangue verificatisi prevalentemente a Messina tra il 1988 ed il 1993, era
scaturito dall’operazione di polizia denominata Peloritana
due (per distinguerla da un’omonima operazione di qualche anno prima
sfociata in un dibattimento celebrato davanti alla 2a sezione di
questa Corte e conclusosi in data 11 aprile 1998), culminata il 14 luglio 1995
con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di 80 indagati (n. 1166/95 R. G. GIP), tra cui alcuni non compresi tra
gli odierni imputati e anche per reati diversi da quelli indicati in epigrafe,
oggetto delle richieste del Pubblico Ministero depositate in data 15 e 30 maggio
1995 (n. 895/94 R. G. N. R. e procedimenti “riuniti” portanti un numero di
iscrizione diverso).
Risulta infatti dagli atti che il GIP, investito
successivamente della trattazione del procedimento a carico di AMANTE Bruno +
128, oggetto di una unitaria richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico
Ministero (depositata in data 11.3.1996), all’udienza preliminare del 15
maggio 1996, pur rilevando la sostanziale unitarietà dell’impostazione
accusatoria complessiva, riconducibile ai cruenti contrasti verificatisi in un
determinato arco di tempo tra i gruppi malavitosi operanti nella realtà
cittadina, aveva disposto, fondamentalmente per ragioni di speditezza, la
separazione dei procedimenti relativi agli episodi ugualmente portati alla sua
cognizione, ma avulsi dal contesto temporale indicato, oppure, determinati,
secondo l’accusa, da causali autonome ed estranee alle predette lotte tra clan
contrapposti; e tale scelta aveva confermato dopo l’audizione delle parti,
disponendo separatamente il rinvio al giudizio di questa o dell’altra sezione
di questa Corte per gli imputati e le imputazioni oggetto del provvedimento di
“stralcio”, ed infine, con il citato decreto, per quelli compresi
nell’ambito del troncone principale del procedimento.
Nella stessa udienza preliminare del 15 maggio 1996
si era costituito parte civile l’avv. Vincenzo Gatto, quale procuratore
speciale di Settimo Giuseppe (in proprio e quale esercente la potestà sul
figlio minore Arcangelo), vedovo di Fiorentino Emilia, in relazione alla vicenda
di cui all’odierno capo 31 dell’imputazione, e all’udienza del 22 maggio
1996 si era costituita parte civile Abate Caterina, madre di Bombara Giuseppe,
in relazione alla vicenda dell’omicidio del figlio descritta nel capo 28.
In relazione a tale capo di imputazione, per il
quale il Pubblico Ministero aveva a suo tempo ottenuto la cattura di COSTANTINO
Giovanni e SAMPERI Paolo (capo 43 dell’ordinanza di custodia cautelare del 14
luglio 1995) e quindi richiesto il rinvio a giudizio anche nei confronti di
RIZZO Rosario, non raggiunto dalla misura cautelare perché collaboratore di
giustizia, il SAMPERI aveva depositato atto di rinuncia all’udienza
preliminare e di richiesta di giudizio immediato, ed il relativo decreto fu
emesso dal GIP il 16 luglio 1996, con assegnazione del processo a questa stessa
sezione della Corte di Assise (n. 23/96 R. G.) ed indicazione per il giudizio
della stessa udienza del 3 febbraio 1997 già destinata alla celebrazione del
dibattimento a carico dei coimputati.
Nel corso della stessa udienza preliminare,
disposto lo “stralcio” dei procedimenti indicati, in data 22 maggio 1996
quasi tutti gli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del giudizio
abbreviato. Il Pubblico Ministero negava il proprio consenso con riferimento
alle richieste concernenti i reati di omicidio aggravato, punibili con
l’ergastolo; relativamente alle altre richieste prestava il consenso
esclusivamente per gli imputati, collaboratori di giustizia, MARCHESE Mario,
SANTORO Angelo, LONGO Luigi, Di Napoli Pietro, BONAFFINI Salvatore e PARATORE
Vincenzo, e limitatamente ad una serie di reati (per lo più tentati omicidi e
violazioni della legislazione sulle armi) per i quali la richiesta era in
astratto ammissibile. Il relativo procedimento è stato definito nelle more di
questo dibattimento con sentenza del GIP n. 32 in data 28 gennaio 1999,
depositata il successivo 1° aprile ed acquisita agli atti di questo
procedimento (carpetta n. 1, atti GIP).
Il 23 gennaio 1997, nei termini di legge, il
Pubblico Ministero depositava una corposa lista dei testimoni e delle altre
persone da sentire, integrata il giorno successivo, con l’indicazione
specifica dei capi di imputazione e delle circostanze sui quali l’esame
avrebbe dovuto vertere. Con la stessa lista il Pubblico Ministero indicava
altresì una serie di imputati, collaboratori di giustizia, di cui chiedeva
l’esame in ordine a tutti i reati specificamente contestati dal capo 1 al capo
45 di imputazione, ivi compresi i fatti e le circostanze che hanno determinato
l’insorgere dei contrasti e conseguentemente gli accadimenti omicidiari
specificamente contestati, ed in ordine alla sussistenza delle cosche di stampo
mafioso intorno alle quali si sono verificati i fatti contestati.
Nei giorni successivi depositavano liste testimoniali anche i difensori
degli imputati CUSCINÀ Francesco, CANNAVÒ Filippo, LAGANÀ Gianfranco, MULÉ
Giuseppe, LENTINI Stellario, GALLETTA Nicola, LEARDO Luigi, CURATOLA Giuseppe,
RAGUSA Natale, VINCI Francesco e TOSCANO Maurizio.
Nella prima udienza del 3 febbraio 1997 i difensori
di numerosi imputati invitavano il presidente del Collegio, dott. Giuseppe Maria
Pennisi, a valutare l’opportunità di astenersi in relazione alla circostanza
che aveva concorso a pronunciare sentenza, quale presidente della sezione penale
del Tribunale, a carico di VINCI Rosario, già imputato del duplice tentato
omicidio in danno di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano, ascritto in questa sede
a SPARACIO Luigi, LA TORRE Guido, GALLETTA Nicola e PIETROPAOLO Pasquale (capo
41 dell’imputazione); veniva altresì depositata, allo stesso fine ed in
considerazione della possibile interferenza delle valutazioni in essa contenute
con i fatti oggetto di questo procedimento, copia della sentenza della Corte di
Assise di Messina, presieduta dallo stesso dott. Pennisi, che aveva giudicato
una serie di persone, tra cui gli odierni imputati BONAFFINI Salvatore (di
Angelo, nato a Messina il 27.9.1972) e MAZZITELLO Pietro, ritenuti in quella
sede responsabili dell’omicidio di Vento Giuseppe.
La Corte rilevava la mancata traduzione di alcuni
imputati assenti, e, anche in considerazione della necessità di accertare
l’avvenuta notifica del decreto che dispone il giudizio ad altri imputati non
comparsi, rinviava il processo all’udienza del 26 febbraio 1997.
In tale udienza, eccepita la nullità relativa alla
mancata citazione in giudizio delle persone offese, la Corte, per la cui
composizione il Presidente della Corte di Appello aveva provveduto alla nomina
di due giudici aggiunti avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10 del d.
l.vo 28.7.1989, n. 273, rilevava la mancanza di prova della notifica per una
serie di persone offese, disponendo che essa avvenisse in via di urgenza a mezzo
della polizia giudiziaria. Alla fine della stessa udienza diversi imputati
depositavano istanza di ricusazione del Presidente dott. Pennisi, reiterando le
argomentazione di cui al precedente invito all’astensione, su cui la Corte di
Appello di Messina si pronunciava negativamente con ordinanza depositata il 20
marzo 1997, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 ottobre
1997.
Nella successiva udienza del 26 marzo 1997, risolte
ulteriori questioni di carattere preliminare, la Corte dichiarava la contumacia
di alcuni imputati, disponeva la separazione del procedimento relativo a Nunnari
Vincenzo, imputato dei reati di cui al capo 3 (per il quale non era stata
accertata l’avvenuta notifica del decreto), ed ordinava la riunione a questo
procedimento di quello riguardante SAMPERI Paolo (n. 23/96 R. G., in relazione
ai reati di cui al capo 28).
Il Presidente quindi dichiarava aperto il
dibattimento e seguiva, ai sensi dell’art. 492 c. p. p., la lettura dei capi
di imputazione.
Il Pubblico Ministero, iniziata la propria
esposizione introduttiva, procedeva alla parziale modifica dell’imputazione,
evidenziando che, per un difetto di coordinamento tra richiesta di rinvio a
giudizio e successivo decreto, all’interno del capo 19 [Deliberazione della
guerra contro il gruppo RIZZO-MANCUSO a seguito dell’uccisione di DI BLASI
Domenico, lettere a) e b)]
era contenuta una inesatta indicazione numerica dei reati. Avendo a seguito di
ciò l’imputato GALLI Luigi chiesto un termine per la difesa e dovendo essere
il verbale notificato agli imputati assenti, ai sensi degli artt. 519 e 520 c.
p. p. il Presidente sospendeva il dibattimento, fissando per il prosieguo
l’udienza del 2 maggio 1997.
In tale udienza la Corte disponeva la separazione
del procedimento relativo a Pellegrino Giuseppe (capo 20, lett. e), imputato agli arresti domiciliari per altra causa, non comparso
perché autorizzato a presenziare senza scorta ad altra udienza.
Il Pubblico Ministero riprendeva quindi la propria
esposizione introduttiva, che si articolava in una parte generale, destinata a
descrivere le caratteristiche del procedimento, l’andamento delle indagini
preliminari ed il contesto criminale in cui andrebbero collocati i singoli fatti
di sangue riportati nei capi di imputazione, e si completava nella successiva
udienza del 9 maggio 1997 con l’analisi dei singoli fatti compresi in questo
procedimento e con la richiesta di ammissione dei mezzi di prova.
Nel corso della sua esposizione il Pubblico
Ministero evidenziava che il procedimento, costituente la naturale
prosecuzione di quello denominato Peloritana
Uno (n. 142/93 R. G. N. R.), riguardava oltre 40 episodi omicidiari, tentati
o consumati, verificatisi tra il 1988 ed il gennaio 1993, scaturiti dalla
scontro cruento tra gruppi criminali operanti nella città di Messina e
riconducibili a strategie mafiose dirette all’affermazione di un potere di supremazia sul territorio, nell’ambito di contrasti
sorti per il controllo di esso, oppure ispirate dalla esigenza di reagire in
maniera violenta ad episodi, o accadimenti
che sono stati considerati ostacoli all’esercizio dell’attività propria
della cosca, oppure ancora di sanzionare violazioni di accordi in precedenza presi.
Segnalava altresì l’importanza del contributo
fornito per la ricostruzione dei fatti dai collaboratori di giustizia,
determinante, a seconda dei casi, ai fini della riapertura delle indagini o
della revoca delle sentenze istruttorie di proscioglimento o di non luogo a
procedere; ma al contempo rilevava che le loro dichiarazioni erano state
sottoposte ad una multiforme attività di verifica investigativa, diretta alla
ricerca dei necessari riscontri di attendibilità, sia attraverso il confronto
delle dichiarazioni, sia attraverso l’indagine sui dati di fatto acquisiti
nell’immediatezza o successivamente. Indicati i collaboratori di giustizia le
cui dichiarazioni erano state maggiormente utili nel corso delle indagini
preliminari, il Pubblico Ministero individuava poi una serie di fasi in cui
collocare temporalmente i singoli fatti di sangue verificatisi in città e
riconducibili allo scontro descritto, e precisamente: quella dei contrasti fra i gruppi operanti in Messina dopo la morte di Cavò
Domenico (1° marzo 1988); quella successiva, dopo l’omicidio di Pimpo
Salvatore (19 maggio 1990), caratterizzata da una situazione di pacifica
convivenza tra i gruppi, non intaccata neppure dall’uccisione di un
elemento del calibro di Leo Giuseppe (6 settembre 1990); quella della ripresa
delle ostilità, in seguito al tentato omicidio di MULÉ Giuseppe (28 gennaio
1991), a cui seguirono vari fatti di sangue; quella, molto cruenta, seguita
all’uccisione di Di Blasi Domenico (15 maggio 1991), e caratterizzata dalla
deliberazione di una strategia di fuoco di tutti i gruppi coalizzati contro
MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, sfociata in una lunga serie di fatti di sangue,
conclusasi con la morte di Cunsolo Vittorio (18 agosto 1992); quella infine
dello scontro tra i gruppi di SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario da una parte e
quello di GALLI Luigi dall’altra, esploso con l’omicidio di Stracuzzi
Antonino (14 ottobre 1992: capo 40) e protrattosi fino al tentato omicidio di
Sparolo Domenico (6 gennaio 1993: capo 45).
Sulle richieste di prova del Pubblico Ministero e
delle altre parti la Corte provvedeva con ordinanza nel corso della stessa
udienza del 9 maggio 1997, e con il medesimo provvedimento, accogliendo una
richiesta del Pubblico Ministero, disponeva la sospensione dei termini di
custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, 2° e 3° comma, del codice di
rito, confermata dal Tribunale di Messina con ordinanza depositata il 7 luglio
1997 con cui venivano rigettati gli appelli proposti nell’interesse di alcuni
imputati.
Essendosi le difese opposte a qualsiasi inversione
anche parziale dell’ordine della prova, in ossequio al disposto di cui
all’art. 150 disp. att. c. p. p., ed in difformità rispetto all’ordine
richiesto e prefigurato dal Pubblico Ministero nella lista depositata,
l’assunzione delle prove a carico, iniziata all’udienza del 16 maggio 1997
ed articolata episodio per episodio, precedeva l’esame degli imputati, anche
relativamente ai casi in cui essi, essendo collaboratori di giustizia, erano
stati indicati per riferire esclusivamente sulla responsabilità di altri.
All’udienza del 24 ottobre 1997, accertato
l’impedimento a comparire per ragioni di salute dell’imputato MULÉ Giuseppe
(ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale “Regina
Margherita”), che già in precedenti occasioni aveva determinato la
sospensione del dibattimento e che per sua natura appariva tale da potersi
riproporre, la Corte disponeva la separazione della relativa posizione
processuale e disponeva procedersi oltre nell’assunzione delle prove di
accusa.
In esito alla audizione del prof. Crinò, che aveva
eseguito l’autopsia sul cadavere di Martinez Francesco, il Pubblico Ministero
all’udienza del 20 marzo 1998 modificava l’imputazione di cui al capo 44,
lettera b), con riferimento alla data
della morte della vittima, diversa da quella del ferimento originariamente
indicata nel decreto che dispone il giudizio. Avendo a seguito di ciò gli
imputati presenti chiesto un termine per la difesa e dovendo essere il verbale
notificato agli imputati contumaci o assenti, ai sensi degli artt. 519 e 520 c.
p. p. il Presidente sospendeva il dibattimento, fissando per il prosieguo
l’udienza del 24 aprile 1998.
All’udienza del 5 giugno 1998 un ulteriore rinvio
era determinato dall’impedimento del Presidente della Corte, dott. Pennisi,
che veniva sostituito per l’udienza dal magistrato aggiunto più anziano,
dott. Lazzara.
All’udienza del 15 giugno 1998, davanti alla
Corte nella sua composizione originaria, iniziava, con le modalità previste
dalla legge n. 11 del 1998, l’assunzione dell’esame degli imputati
collaboratori di giustizia.
In accoglimento di una istanza difensiva
all’udienza del 3 luglio 1998 la Corte, prendendo atto dei risultati di un
accertamento compiuto sulle condizioni mentali dell’imputato NUNNARI
Gioacchino nell’ambito di altro procedimento pendente davanti a questa sezione
in diversa composizione, ordinava la separazione della relativa posizione
processuale e disponeva nei suoi confronti, a norma dell’art. 71 c. p. p., la
sospensione del procedimento per incapacità di partecipare coscientemente al
giudizio, nominando curatore speciale dell’imputato la moglie Cariolo Palma.
All’udienza del 9 ottobre 1998, in conseguenza
del rigetto di una serie di richieste difensive, dirette, tra l’altro, alla
sospensione del procedimento, gli imputati presenti revocavano la nomina dei
rispettivi difensori di fiducia, e all’udienza successiva del 16 ottobre 1998
i legali designati difensori d’ufficio chiedevano la concessione di un termine
a difesa; la richiesta veniva reiterata nella successiva udienza del 20 novembre
1998 alla quale peraltro non erano comparsi alcuni degli avvocati designati in
precedenza quali difensori d’ufficio.
Dopo il conferimento da parte di numerosi imputati
di un nuovo mandato difensivo ai difensori di fiducia, l’esame degli imputati
collaboratori riprendeva all’udienza del giorno 11 dicembre 1998.
Essendosi l’impedimento del Presidente della
Corte dott. Pennisi, comunicato in data 8 gennaio 1999, protrattosi oltre il
termine di cui all’art. 10 del d. l.vo 28 luglio 1989, n. 273, all’udienza
del 22 gennaio 1999 assumeva definitivamente la presidenza del Collegio
giudicante la dott. Lazzara, in quanto magistrato aggiunto più anziano.
Predisposto un nuovo calendario delle udienze
proseguiva l’esame degli imputati collaboratori, e all’udienza del 19
febbraio 1999, preso atto delle condizioni di salute dell’imputato De Luca
Antonino, la Corte disponeva la separazione della relativa posizione
processuale, rinviando ad altra data la celebrazione del dibattimento a suo
carico.
Altro provvedimento di separazione la Corte era
costretta ad adottare all’udienza del 5 marzo 1999 con riferimento
all’imputato PAPALE Domenico, ricoverato presso il reparto di pneumologia
dell’ospedale “Regina Margherita” e non comparso.
Iniziata all’udienza del 19 aprile 1999
l’assunzione delle prove indicate dalla difesa, la Corte all’udienza del 28
aprile 1999, con ordinanza letta alle ore 0,26 del giorno successivo, provvedeva
sulle molteplici richieste della parti ai sensi dell’art. 507 c. p. p.,
disponendo altresì l’audizione ai sensi dell’art. 195 c. p. p. di tutte le
persone a cui testimoni o imputati si erano riferiti per la conoscenza dei
fatti. Altri provvedimenti della stessa natura la Corte emetteva nelle udienze
successive del 3, 5, 8, 10, 12 e 14 maggio 1999, disponendo, d’ufficio o su
richiesta delle parti, ulteriori accertamenti, acquisizioni di documenti,
confronti, citazione di altri testimoni o di persone imputate o indagate per
reato connesso.
L’imputato TORRE Salvatore depositava in data 12
maggio 1999 un’istanza di ricusazione del giudice a
latere e di tutti i giudici
popolari, ed analoghe istanze depositavano nei giorni successivi due diversi
gruppi di imputati nei confronti di tutta la Corte. La Corte di Appello
dichiarava inammissibili tutte le istanze con ordinanze depositate tra il 19 e
il 21 maggio 1999 (nn. 65, 66 e 67/99 R. C. C.) e condannava i proponenti al
pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Nell’ambito dell’attività di integrazione
probatoria il 15 maggio 1999 la Corte si trasferiva a Gattinara (Vercelli) per
assumere a domicilio ai sensi dell’art. 502 c. p. p. le dichiarazioni di una
testimone impossibilitata a viaggiare la cui audizione era stata sollecitata
dalla difesa dell’imputato TORRE Salvatore.
Esaurita all’udienza del 17 maggio 1999
l’assunzione di tutte le prove, tanto quelle ammesse originariamente che
quelle disposte ai sensi dell’art. 507 c. p. p., e rigettate nella stessa
udienza ulteriori richieste ed eccezioni proposte dai difensori degli imputati,
nella stessa udienza prendevano la parola per le conclusioni i rappresentanti
della Pubblica Accusa, la cui discussione occupava anche le successive udienze
del 19, 21 e 22 maggio 1999. Successivamente illustravano le loro conclusioni i
difensori degli imputati, dapprima quelli degli imputati collaboratori di
giustizia e quindi tutti gli altri, i cui interventi occupavano le udienze del
24, 26, 28, 29, 31 maggio, 2, 4, 5, 7 e 8 giugno 1999. In tale ultima udienza la
Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione e ne usciva il
successivo 15 giugno emettendo la presente sentenza che pubblicava dando lettura
del dispositivo.