1. Svolgimento del processo

Con decreto del 19 giugno 1996 il G. U. P. del Tribunale di Messina disponeva il giudizio davanti alla prima sezione di questa Corte per i reati descritti in epigrafe nei confronti degli imputati AMANTE Bruno, ARNONE Marcello, BONAFFINI Salvatore di Angelo, nato a Messina il 27 settembre 1972, BONAFFINI Salvatore (fu Carmelo), nato a Messina il 5 ottobre 1972, BONANNO Orazio, BONASERA Angelo, BUSÀ' Giuseppe, CALARESE Antonio, CALABRÒ Salvatore, CANNAVÒ Filippo, CAPUTO Luigi, CARIOLO Antonio, CASTORINA Pasquale, CAVÒ Giuseppe, COMANDÉ Salvatore, CORDIMA Franco, COSTANTINO Giovanni, COTUGNO Giovanni, CUCÉ Giovanni, CURATOLA Giuseppe, CURRÒ Luigi, CUSCINÀ Francesco, De Luca Antonino, DI DIO Domenico, FERRANTE Santi, FERRARA Carmelo, FERRARA Sebastiano, GALLETTA Nicola, GALLI Luigi, GENTILE Bruno, GIORGIANNI Salvatore, GUARNERA Lorenzo, IDOTTA Marcello, LAGANÀ Gianfranco, LA TORRE Guido, LEARDO Luigi, LENTINI Stellario, LEO Domenico, LEO Giovanni, LEO Roberto, LEO Salvatore, LEO Settimo, LEONARDI Antonino, LIBRO Placido, LONGO Luigi, MANCUSO Giorgio, MANGANARO Salvatore, MARCHESE ­Mario, MAROTTA Gaetano, MAURO Orazio, MAZZITELLO Pietro, MULÉ Giuseppe, NUNNARI Gioacchino, NUNNARI Vincenzo, PAPALE Domenico, PARATORE Giuseppe, PARATORE Vincenzo, PELLEGRINO Giuseppe, PERTICARI Adelfio, PIETROPAOLO Pasquale, PULLIA Carmelo, RAGUSA Natale, RANDAZZO Domenico, RIZZO Rosario, ROMEO Simone, SALVO Giovanni, SANTORO Angelo, SARNATARO Santo, SPARACIO Luigi, STURIALE Francesco, TAMBURELLA Rosario, TODARO Demetrio, TORRE Salvatore, TOSCANO Maurizio Cesare, TURRISI Antonino, VENTURA Salvatore, VENUTO Giuseppe, VINCI Francesco e VINCI Rosario. Dalla notazione contenuta nella parte finale del decreto e dall’esame della copia dei verbali dell’udienza preliminare resa necessaria dall’accertamento sulla tempestività delle richieste di giudizio abbreviato, si rileva peraltro che, ferma restando la unitarietà formale e sostanziale del decreto che dispone il giudizio, il GIP pronunziò il rinvio a giudizio per FERRARA Sebastiano (ed in ordine a tutti i capi di imputazione che lo riguardavano) il 1° giugno 1996, quando l’imputato revocò il consenso alla celebrazione del giudizio abbreviato che avrebbe comportato la separazione delle imputazioni per le quali il rito alternativo non era ammissibile, mentre analoga pronuncia fu emessa con riferimento all’odierno capo 40 (omicidio di Stracuzzi Antonino e reati connessi) solo all’udienza del 26 giugno 1996, in seguito all’espletamento, nel corso della stessa udienza, di attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 422 del codice di rito.

Il procedimento, avente ad oggetto numerosi fatti di sangue verificatisi prevalentemente a Messina tra il 1988 ed il 1993, era scaturito dall’operazione di polizia denominata Peloritana due (per distinguerla da un’omonima operazione di qualche anno prima sfociata in un dibattimento celebrato davanti alla 2a sezione di questa Corte e conclusosi in data 11 aprile 1998), culminata il 14 luglio 1995 con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 80 indagati (n. 1166/95 R. G. GIP), tra cui alcuni non compresi tra gli odierni imputati e anche per reati diversi da quelli indicati in epigrafe, oggetto delle richieste del Pubblico Ministero depositate in data 15 e 30 maggio 1995 (n. 895/94 R. G. N. R. e procedimenti “riuniti” portanti un numero di iscrizione diverso).

Risulta infatti dagli atti che il GIP, investito successivamente della trattazione del procedimento a carico di AMANTE Bruno + 128, oggetto di una unitaria richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero (depositata in data 11.3.1996), all’udienza preliminare del 15 maggio 1996, pur rilevando la sostanziale unitarietà dell’impostazione accusatoria complessiva, riconducibile ai cruenti contrasti verificatisi in un determinato arco di tempo tra i gruppi malavitosi operanti nella realtà cittadina, aveva disposto, fondamentalmente per ragioni di speditezza, la separazione dei procedimenti relativi agli episodi ugualmente portati alla sua cognizione, ma avulsi dal contesto temporale indicato, oppure, determinati, secondo l’accusa, da causali autonome ed estranee alle predette lotte tra clan contrapposti; e tale scelta aveva confermato dopo l’audizione delle parti, disponendo separatamente il rinvio al giudizio di questa o dell’altra sezione di questa Corte per gli imputati e le imputazioni oggetto del provvedimento di “stralcio”, ed infine, con il citato decreto, per quelli compresi nell’ambito del troncone principale del procedimento.

Nella stessa udienza preliminare del 15 maggio 1996 si era costituito parte civile l’avv. Vincenzo Gatto, quale procuratore speciale di Settimo Giuseppe (in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Arcangelo), vedovo di Fiorentino Emilia, in relazione alla vicenda di cui all’odierno capo 31 dell’imputazione, e all’udienza del 22 maggio 1996 si era costituita parte civile Abate Caterina, madre di Bombara Giuseppe, in relazione alla vicenda dell’omicidio del figlio descritta nel capo 28.

In relazione a tale capo di imputazione, per il quale il Pubblico Ministero aveva a suo tempo ottenuto la cattura di COSTANTINO Giovanni e SAMPERI Paolo (capo 43 dell’ordinanza di custodia cautelare del 14 luglio 1995) e quindi richiesto il rinvio a giudizio anche nei confronti di RIZZO Rosario, non raggiunto dalla misura cautelare perché collaboratore di giustizia, il SAMPERI aveva depositato atto di rinuncia all’udienza preliminare e di richiesta di giudizio immediato, ed il relativo decreto fu emesso dal GIP il 16 luglio 1996, con assegnazione del processo a questa stessa sezione della Corte di Assise (n. 23/96 R. G.) ed indicazione per il giudizio della stessa udienza del 3 febbraio 1997 già destinata alla celebrazione del dibattimento a carico dei coimputati.

Nel corso della stessa udienza preliminare, disposto lo “stralcio” dei procedimenti indicati, in data 22 maggio 1996 quasi tutti gli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato. Il Pubblico Ministero negava il proprio consenso con riferimento alle richieste concernenti i reati di omicidio aggravato, punibili con l’ergastolo; relativamente alle altre richieste prestava il consenso esclusivamente per gli imputati, collaboratori di giustizia, MARCHESE Mario, SANTORO Angelo, LONGO Luigi, Di Napoli Pietro, BONAFFINI Salvatore e PARATORE Vincenzo, e limitatamente ad una serie di reati (per lo più tentati omicidi e violazioni della legislazione sulle armi) per i quali la richiesta era in astratto ammissibile. Il relativo procedimento è stato definito nelle more di questo dibattimento con sentenza del GIP n. 32 in data 28 gennaio 1999, depositata il successivo 1° aprile ed acquisita agli atti di questo procedimento (carpetta n. 1, atti GIP).

Il 23 gennaio 1997, nei termini di legge, il Pubblico Ministero depositava una corposa lista dei testimoni e delle altre persone da sentire, integrata il giorno successivo, con l’indicazione specifica dei capi di imputazione e delle circostanze sui quali l’esame avrebbe dovuto vertere. Con la stessa lista il Pubblico Ministero indicava altresì una serie di imputati, collaboratori di giustizia, di cui chiedeva l’esame in ordine a tutti i reati specificamente contestati dal capo 1 al capo 45 di imputazione, ivi compresi i fatti e le circostanze che hanno determinato l’insorgere dei contrasti e conseguentemente gli accadimenti omicidiari specificamente contestati, ed in ordine alla sussistenza delle cosche di stampo mafioso intorno alle quali si sono verificati i fatti contestati. Nei giorni successivi depositavano liste testimoniali anche i difensori degli imputati CUSCINÀ Francesco, CANNAVÒ Filippo, LAGANÀ Gianfranco, MULÉ Giuseppe, LENTINI Stellario, GALLETTA Nicola, LEARDO Luigi, CURATOLA Giuseppe, RAGUSA Natale, VINCI Francesco e TOSCANO Maurizio.

Nella prima udienza del 3 febbraio 1997 i difensori di numerosi imputati invitavano il presidente del Collegio, dott. Giuseppe Maria Pennisi, a valutare l’opportunità di astenersi in relazione alla circostanza che aveva concorso a pronunciare sentenza, quale presidente della sezione penale del Tribunale, a carico di VINCI Rosario, già imputato del duplice tentato omicidio in danno di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano, ascritto in questa sede a SPARACIO Luigi, LA TORRE Guido, GALLETTA Nicola e PIETROPAOLO Pasquale (capo 41 dell’imputazione); veniva altresì depositata, allo stesso fine ed in considerazione della possibile interferenza delle valutazioni in essa contenute con i fatti oggetto di questo procedimento, copia della sentenza della Corte di Assise di Messina, presieduta dallo stesso dott. Pennisi, che aveva giudicato una serie di persone, tra cui gli odierni imputati BONAFFINI Salvatore (di Angelo, nato a Messina il 27.9.1972) e MAZZITELLO Pietro, ritenuti in quella sede responsabili dell’omicidio di Vento Giuseppe.

La Corte rilevava la mancata traduzione di alcuni imputati assenti, e, anche in considerazione della necessità di accertare l’avvenuta notifica del decreto che dispone il giudizio ad altri imputati non comparsi, rinviava il processo all’udienza del 26 febbraio 1997.

In tale udienza, eccepita la nullità relativa alla mancata citazione in giudizio delle persone offese, la Corte, per la cui composizione il Presidente della Corte di Appello aveva provveduto alla nomina di due giudici aggiunti avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10 del d. l.vo 28.7.1989, n. 273, rilevava la mancanza di prova della notifica per una serie di persone offese, disponendo che essa avvenisse in via di urgenza a mezzo della polizia giudiziaria. Alla fine della stessa udienza diversi imputati depositavano istanza di ricusazione del Presidente dott. Pennisi, reiterando le argomentazione di cui al precedente invito all’astensione, su cui la Corte di Appello di Messina si pronunciava negativamente con ordinanza depositata il 20 marzo 1997, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 ottobre 1997.

Nella successiva udienza del 26 marzo 1997, risolte ulteriori questioni di carattere preliminare, la Corte dichiarava la contumacia di alcuni imputati, disponeva la separazione del procedimento relativo a Nunnari Vincenzo, imputato dei reati di cui al capo 3 (per il quale non era stata accertata l’avvenuta notifica del decreto), ed ordinava la riunione a questo procedimento di quello riguardante SAMPERI Paolo (n. 23/96 R. G., in relazione ai reati di cui al capo 28).

Il Presidente quindi dichiarava aperto il dibattimento e seguiva, ai sensi dell’art. 492 c. p. p., la lettura dei capi di imputazione.

Il Pubblico Ministero, iniziata la propria esposizione introduttiva, procedeva alla parziale modifica dell’imputazione, evidenziando che, per un difetto di coordinamento tra richiesta di rinvio a giudizio e successivo decreto, all’interno del capo 19 [Deliberazione della guerra contro il gruppo RIZZO-MANCUSO a seguito dell’uccisione di DI BLASI Domenico, lettere a) e b)] era contenuta una inesatta indicazione numerica dei reati. Avendo a seguito di ciò l’imputato GALLI Luigi chiesto un termine per la difesa e dovendo essere il verbale notificato agli imputati assenti, ai sensi degli artt. 519 e 520 c. p. p. il Presidente sospendeva il dibattimento, fissando per il prosieguo l’udienza del 2 maggio 1997.

In tale udienza la Corte disponeva la separazione del procedimento relativo a Pellegrino Giuseppe (capo 20, lett. e), imputato agli arresti domiciliari per altra causa, non comparso perché autorizzato a presenziare senza scorta ad altra udienza.

Il Pubblico Ministero riprendeva quindi la propria esposizione introduttiva, che si articolava in una parte generale, destinata a descrivere le caratteristiche del procedimento, l’andamento delle indagini preliminari ed il contesto criminale in cui andrebbero collocati i singoli fatti di sangue riportati nei capi di imputazione, e si completava nella successiva udienza del 9 maggio 1997 con l’analisi dei singoli fatti compresi in questo procedimento e con la richiesta di ammissione dei mezzi di prova.

Nel corso della sua esposizione il Pubblico Ministero evidenziava che il procedimento, costituente la naturale prosecuzione di quello denominato Peloritana Uno (n. 142/93 R. G. N. R.), riguardava oltre 40 episodi omicidiari, tentati o consumati, verificatisi tra il 1988 ed il gennaio 1993, scaturiti dalla scontro cruento tra gruppi criminali operanti nella città di Messina e riconducibili a strategie mafiose dirette all’affermazione di un potere di supremazia sul territorio, nell’ambito di contrasti sorti per il controllo di esso, oppure ispirate dalla esigenza di reagire in maniera violenta ad episodi, o accadimenti che sono stati considerati ostacoli all’esercizio dell’attività propria della cosca, oppure ancora di sanzionare violazioni di accordi in precedenza presi.

Segnalava altresì l’importanza del contributo fornito per la ricostruzione dei fatti dai collaboratori di giustizia, determinante, a seconda dei casi, ai fini della riapertura delle indagini o della revoca delle sentenze istruttorie di proscioglimento o di non luogo a procedere; ma al contempo rilevava che le loro dichiarazioni erano state sottoposte ad una multiforme attività di verifica investigativa, diretta alla ricerca dei necessari riscontri di attendibilità, sia attraverso il confronto delle dichiarazioni, sia attraverso l’indagine sui dati di fatto acquisiti nell’immediatezza o successivamente. Indicati i collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni erano state maggiormente utili nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero individuava poi una serie di fasi in cui collocare temporalmente i singoli fatti di sangue verificatisi in città e riconducibili allo scontro descritto, e precisamente: quella dei contrasti fra i gruppi operanti in Messina dopo la morte di Cavò Domenico (1° marzo 1988); quella successiva, dopo l’omicidio di Pimpo Salvatore (19 maggio 1990), caratterizzata da una situazione di pacifica convivenza tra i gruppi, non intaccata neppure dall’uccisione di un elemento del calibro di Leo Giuseppe (6 settembre 1990); quella della ripresa delle ostilità, in seguito al tentato omicidio di MULÉ Giuseppe (28 gennaio 1991), a cui seguirono vari fatti di sangue; quella, molto cruenta, seguita all’uccisione di Di Blasi Domenico (15 maggio 1991), e caratterizzata dalla deliberazione di una strategia di fuoco di tutti i gruppi coalizzati contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, sfociata in una lunga serie di fatti di sangue, conclusasi con la morte di Cunsolo Vittorio (18 agosto 1992); quella infine dello scontro tra i gruppi di SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario da una parte e quello di GALLI Luigi dall’altra, esploso con l’omicidio di Stracuzzi Antonino (14 ottobre 1992: capo 40) e protrattosi fino al tentato omicidio di Sparolo Domenico (6 gennaio 1993: capo 45).

Sulle richieste di prova del Pubblico Ministero e delle altre parti la Corte provvedeva con ordinanza nel corso della stessa udienza del 9 maggio 1997, e con il medesimo provvedimento, accogliendo una richiesta del Pubblico Ministero, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, 2° e 3° comma, del codice di rito, confermata dal Tribunale di Messina con ordinanza depositata il 7 luglio 1997 con cui venivano rigettati gli appelli proposti nell’interesse di alcuni imputati.

Essendosi le difese opposte a qualsiasi inversione anche parziale dell’ordine della prova, in ossequio al disposto di cui all’art. 150 disp. att. c. p. p., ed in difformità rispetto all’ordine richiesto e prefigurato dal Pubblico Ministero nella lista depositata, l’assunzione delle prove a carico, iniziata all’udienza del 16 maggio 1997 ed articolata episodio per episodio, precedeva l’esame degli imputati, anche relativamente ai casi in cui essi, essendo collaboratori di giustizia, erano stati indicati per riferire esclusivamente sulla responsabilità di altri.

All’udienza del 24 ottobre 1997, accertato l’impedimento a comparire per ragioni di salute dell’imputato MULÉ Giuseppe (ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale “Regina Margherita”), che già in precedenti occasioni aveva determinato la sospensione del dibattimento e che per sua natura appariva tale da potersi riproporre, la Corte disponeva la separazione della relativa posizione processuale e disponeva procedersi oltre nell’assunzione delle prove di accusa.

In esito alla audizione del prof. Crinò, che aveva eseguito l’autopsia sul cadavere di Martinez Francesco, il Pubblico Ministero all’udienza del 20 marzo 1998 modificava l’imputazione di cui al capo 44, lettera b), con riferimento alla data della morte della vittima, diversa da quella del ferimento originariamente indicata nel decreto che dispone il giudizio. Avendo a seguito di ciò gli imputati presenti chiesto un termine per la difesa e dovendo essere il verbale notificato agli imputati contumaci o assenti, ai sensi degli artt. 519 e 520 c. p. p. il Presidente sospendeva il dibattimento, fissando per il prosieguo l’udienza del 24 aprile 1998.

All’udienza del 5 giugno 1998 un ulteriore rinvio era determinato dall’impedimento del Presidente della Corte, dott. Pennisi, che veniva sostituito per l’udienza dal magistrato aggiunto più anziano, dott. Lazzara.

All’udienza del 15 giugno 1998, davanti alla Corte nella sua composizione originaria, iniziava, con le modalità previste dalla legge n. 11 del 1998, l’assunzione dell’esame degli imputati collaboratori di giustizia.

In accoglimento di una istanza difensiva all’udienza del 3 luglio 1998 la Corte, prendendo atto dei risultati di un accertamento compiuto sulle condizioni mentali dell’imputato NUNNARI Gioacchino nell’ambito di altro procedimento pendente davanti a questa sezione in diversa composizione, ordinava la separazione della relativa posizione processuale e disponeva nei suoi confronti, a norma dell’art. 71 c. p. p., la sospensione del procedimento per incapacità di partecipare coscientemente al giudizio, nominando curatore speciale dell’imputato la moglie Cariolo Palma.

All’udienza del 9 ottobre 1998, in conseguenza del rigetto di una serie di richieste difensive, dirette, tra l’altro, alla sospensione del procedimento, gli imputati presenti revocavano la nomina dei rispettivi difensori di fiducia, e all’udienza successiva del 16 ottobre 1998 i legali designati difensori d’ufficio chiedevano la concessione di un termine a difesa; la richiesta veniva reiterata nella successiva udienza del 20 novembre 1998 alla quale peraltro non erano comparsi alcuni degli avvocati designati in precedenza quali difensori d’ufficio.

Dopo il conferimento da parte di numerosi imputati di un nuovo mandato difensivo ai difensori di fiducia, l’esame degli imputati collaboratori riprendeva all’udienza del giorno 11 dicembre 1998.

Essendosi l’impedimento del Presidente della Corte dott. Pennisi, comunicato in data 8 gennaio 1999, protrattosi oltre il termine di cui all’art. 10 del d. l.vo 28 luglio 1989, n. 273, all’udienza del 22 gennaio 1999 assumeva definitivamente la presidenza del Collegio giudicante la dott. Lazzara, in quanto magistrato aggiunto più anziano.

Predisposto un nuovo calendario delle udienze proseguiva l’esame degli imputati collaboratori, e all’udienza del 19 febbraio 1999, preso atto delle condizioni di salute dell’imputato De Luca Antonino, la Corte disponeva la separazione della relativa posizione processuale, rinviando ad altra data la celebrazione del dibattimento a suo carico.

Altro provvedimento di separazione la Corte era costretta ad adottare all’udienza del 5 marzo 1999 con riferimento all’imputato PAPALE Domenico, ricoverato presso il reparto di pneumologia dell’ospedale “Regina Margherita” e non comparso.

Iniziata all’udienza del 19 aprile 1999 l’assunzione delle prove indicate dalla difesa, la Corte all’udienza del 28 aprile 1999, con ordinanza letta alle ore 0,26 del giorno successivo, provvedeva sulle molteplici richieste della parti ai sensi dell’art. 507 c. p. p., disponendo altresì l’audizione ai sensi dell’art. 195 c. p. p. di tutte le persone a cui testimoni o imputati si erano riferiti per la conoscenza dei fatti. Altri provvedimenti della stessa natura la Corte emetteva nelle udienze successive del 3, 5, 8, 10, 12 e 14 maggio 1999, disponendo, d’ufficio o su richiesta delle parti, ulteriori accertamenti, acquisizioni di documenti, confronti, citazione di altri testimoni o di persone imputate o indagate per reato connesso.

L’imputato TORRE Salvatore depositava in data 12 maggio 1999 un’istanza di ricusazione del giudice a latere  e di tutti i giudici popolari, ed analoghe istanze depositavano nei giorni successivi due diversi gruppi di imputati nei confronti di tutta la Corte. La Corte di Appello dichiarava inammissibili tutte le istanze con ordinanze depositate tra il 19 e il 21 maggio 1999 (nn. 65, 66 e 67/99 R. C. C.) e condannava i proponenti al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.

Nell’ambito dell’attività di integrazione probatoria il 15 maggio 1999 la Corte si trasferiva a Gattinara (Vercelli) per assumere a domicilio ai sensi dell’art. 502 c. p. p. le dichiarazioni di una testimone impossibilitata a viaggiare la cui audizione era stata sollecitata dalla difesa dell’imputato TORRE Salvatore.

Esaurita all’udienza del 17 maggio 1999 l’assunzione di tutte le prove, tanto quelle ammesse originariamente che quelle disposte ai sensi dell’art. 507 c. p. p., e rigettate nella stessa udienza ulteriori richieste ed eccezioni proposte dai difensori degli imputati, nella stessa udienza prendevano la parola per le conclusioni i rappresentanti della Pubblica Accusa, la cui discussione occupava anche le successive udienze del 19, 21 e 22 maggio 1999. Successivamente illustravano le loro conclusioni i difensori degli imputati, dapprima quelli degli imputati collaboratori di giustizia e quindi tutti gli altri, i cui interventi occupavano le udienze del 24, 26, 28, 29, 31 maggio, 2, 4, 5, 7 e 8 giugno 1999. In tale ultima udienza la Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione e ne usciva il successivo 15 giugno emettendo la presente sentenza che pubblicava dando lettura del dispositivo.