2.1.   Premessa metodologica. I criteri di valutazione della prova

Si avrà modo di rilevare, attraverso l’esame delle vicende sottoposte al giudizio di questa Corte, che per buona parte degli episodi di omicidio o tentato omicidio successivamente confluiti nel procedimento Peloritana bis (n. 895/94 R. G. N. R.) l’attività investigativa iniziale aveva prodotto risultati assai modesti sul piano dei concreti sbocchi giudiziari, costituiti da numerosi decreti di archiviazione (relativamente ai fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito). Ed anche quando, contrariamente al solito, le indagini avevano consentito di pervenire alla individuazione di qualcuno dei responsabili, l’affermazione di responsabilità, concernente generalmente uno o più degli esecutori materiali dei delitti, poggiava su una ricostruzione inevitabilmente parziale dei fatti, quasi sempre priva di un inquadramento causale adeguato, destinata ad accontentarsi in proposito, o quanto all’identità dei possibili mandanti, di mere ipotesi investigative, non di rado scaturite, con intuibili conseguenze sul piano della utilizzabilità probatoria, dalla indicazione di fonti confidenziali consultate dagli organi inquirenti di polizia, ma inaccessibili all’accertamento giudiziale.

È perciò quasi scontato sottolineare la rilevanza centrale assunta in questo procedimento dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, determinanti per la riapertura delle indagini, per l’individuazione dei responsabili e l’emissione delle misure cautelari, ed infine per l’esercizio dell’azione penale e la celebrazione del processo. L’andamento dell’istruzione dibattimentale ha rispecchiato in un certo senso l’iter giudiziario, in quanto, essendosi le difese opposte categoricamente a qualsiasi inversione o spostamento dell’ordine codificato di assunzione delle prove (v. artt. 496 c. p. p. e 150 disp. att. c. p. p.), l’esame degli imputati, che ha riguardato nella quasi totalità dei casi collaboratori di giustizia chiamati a riferire su numerosi episodi solo in parte riguardanti direttamente la posizione del singolo dichiarante, è stato preceduto dall’esaurimento delle altre prove di accusa, riconducibili in massima parte alla ricostruzione storica degli accadimenti e dei risultati delle prime indagini. Peraltro in questo primo “troncone” dell’istruzione dibattimentale, che ha impegnato l’attività di udienza fino al maggio 1998, è rientrato anche l’esame dei collaboratori di giustizia diversi dagli imputati e soprattutto, a causa della citata opposizione, l’audizione degli appartenenti alle forze dell’ordine che erano stati indicati nella lista del Pubblico Ministero e convocati per riferire in merito ai risultati dell’attività di ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. È di tutta evidenza quali siano gli inconvenienti, e non solo per la Pubblica Accusa, di un tal modo di procedere, che finisce per obbligare l’organo giudicante ad acquisire singole notizie o dati minuti il cui significato è destinato a rimanere oscuro fino al momento in cui, rese le dichiarazioni che in quegli elementi fattuali dovrebbero trovare riscontro, la visione complessiva degli accadimenti consentirà di percepire il significato di circostanze apparse in precedenza di rilievo modesto. Aggrava l’anomalia il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art. 62 c. p. p.), che impedisce anche di conoscere il contenuto di tali dichiarazioni spesso indispensabile per comprendere il senso di un’attività di riscontro. E se ciò si traduce generalmente in un indubbio appesantimento del lavoro del giudice e di tutte le parti processuali con riflessi prevedibili anche sulla durata del dibattimento, non sono da escludere conseguenze più gravi sulla stessa qualità dell’accertamento tutte le volte in cui l’illogica anticipazione dell’assunzione della testimonianza di riscontro preclude, salvo l’ormai fisiologico ricorso allo strumento dell’art. 507 c. p. p., possibilità di approfondimento che emergono solo dalla compiuta conoscenza delle dichiarazioni da riscontrare.

Un tale inconveniente, che de iure condito non trova soluzioni adeguate[1], scaturisce probabilmente dall’accoglimento, a livello legislativo, di un modello classico di processo penale, nel quale, anche secondo il codice del 1988, la confessione dell’imputato solo in un numero di casi statisticamente trascurabile rivestiva, sul piano probatorio, importanza significativa, se non proprio decisiva, rispetto alle fonti di prova tradizionali (esame di testimoni e di periti, analisi di cose, disamina di documenti). Ma da tale modello procedimentale si discosta, con una incidenza oggi rilevante e nota anche a chi è estraneo all’esperienza giudiziaria, il processo che si svolge a carico di persone accusate di partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, nonché di aver commesso altri gravissimi reati (ad es. l’omicidio, il sequestro di persona, il porto illegale di armi), realizzati avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c. p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle organizzazioni della grande criminalità. In processi di questo genere, in virtù di una caratteristica che è propria delle strategie giudiziarie di contrasto della criminalità organizzata, assumono rilevanza centrale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che anche nell’ambito di questo procedimento si pongono quale fonte di accusa qualitativamente e quantitativamente più importante in relazione a tutti i fatti per cui è processo.

Sul tema dei criteri di valutazione di tale categoria di prova orale si è da tempo sviluppato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha consentito di individuare ed elaborare una serie di principi, ormai ampiamente accettati, quantomeno sul piano delle affermazioni di massima, e sostanzialmente acquisiti al comune patrimonio giuridico, ripresi frequentemente nel corso della discussione finale dal Pubblico Ministero ed anche dai difensori degli imputati, a dimostrazione del fatto che si registra ormai una sostanziale convergenza, sul piano dei principi, in merito ai criteri di valutazione della chiamata in correità, salvo poi a divergere profondamente le opinioni nel momento in cui di quei principi deve farsi concreta applicazione. Questa ampia condivisione delle principali opzioni ermeneutiche impone di contenere in confini assai ristretti l’illustrazione delle problematiche indicate, a cui sarà sufficiente un breve e sintetico richiamo dei risultati della più accreditata elaborazione giurisprudenziale, riservando eventuali approfondimenti al momento dell’analisi delle risultanze relative ai singoli episodi e dell’applicazione di quei principi che continua a costituire l’aspetto più problematico.

Può innanzitutto rilevarsi che l’ordinamento processuale ignora la qualifica di collaboratore di giustizia, se si eccettua, allo stato, un riferimento alle peculiari cautele che ne possono circondare l’esame, introdotto dalla riforma del 1992 (art. 147-bis disp. att. c. p. p., al quale la legge 7.1.1998, n. 11, sulle c. d. videoconferenze, ha successivamente affiancato un successivo art. 147-ter per le ricognizioni in dibattimento), così come, a fortiori, quella di “pentito”, espressione che è frutto di una diffusissima, e per certi versi fuorviante, volgarizzazione terminologica e che evoca metamorfosi morali che hanno scarsa rilevanza ai fini del processo e sfuggono in ogni caso all’accertamento giudiziale[2].

È viceversa codificata una regola di valutazione delle dichiarazioni rese da chi non può essere assunto come testimone, in quanto soggetto imputato in procedimento connesso o collegato (art. 197, lett. a), c. p. p.). Presupposto applicativo della particolare disciplina di cui agli artt. 210 e 192 c. p. p. è l’esistenza di un rapporto di connessione o di collegamento interprobatorio (sussistente quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza) tra il procedimento in cui l’esame (o l’interrogatorio ex art. 363 c. p. p.) deve avvenire e quello in cui l’esaminando riveste la qualità di imputato, o anche soltanto di persona sottoposta ad indagini[3], estendendosi l’incompatibilità con l’ufficio di testimone (e correlativamente ampliandosi la disciplina prevista dall’art. 210 c. p. p.) all’indagato nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione[4]. Va poi precisato inoltre che la pendenza del procedimento connesso o collegato deve essere concreta ed attuale, e non già meramente astratta e potenziale[5], e che il divieto di assumere come testimoni le persone menzionate nell’art. 2101 e 6 c. p. p. viene meno solo con la pronuncia della sentenza irrevocabile di proscioglimento, e non anche di condanna[6].

Frequentemente, atteso il coinvolgimento personale del collaboratore di giustizia nelle medesime vicende a cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie contra alios (ed in questo dibattimento prevalgono di gran lunga le ipotesi in cui le dichiarazioni di contenuto accusatorio si affiancano e si mescolano alla ammissione di proprie responsabilità), egli assume formalmente una veste idonea a richiamare il criterio di valutazione espressamente dettato per le dichiarazioni di coimputati e imputati in procedimento connesso o collegato dall’art. 1923 e 4 c. p. p.; ma  indubbiamente la disposizione e la elaborazione che ne è seguita forniscono il parametro di valutazione anche nel caso in cui le dichiarazioni accusatorie, configurandosi quali chiamate in reità, per così dire “allo stato puro”, provengano da collaboratori di giustizia che non rivestono le specifiche qualifiche appena indicate; e non è probabilmente azzardata l’impressione che il criterio di valutazione citato, esplicitando peraltro princìpi da tempo affermati pacificamente in giurisprudenza nell’ambito di una norma di carattere generale destinata a consacrare la regola del libero convincimento del giudice, sia stato concepito anche alla luce delle prime esperienze giudiziarie maturate in tema di utilizzazione dei collaboratori di giustizia, mentre è certo che l’apporto più significativo, o comunque quantitativamente più rilevante, alla corposa elaborazione giurisprudenziale in tema di chiamata in correità è venuto, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, dall’esperienza dei procedimenti di criminalità organizzata o mafiosa nei quali le dichiarazioni dei “pentiti” costituiscono attualmente una fonte di prova spesso determinante.

La scelta di collaborazione dell’imputato, anche, ma non solo, attraverso l’ammissione delle proprie responsabilità, costituisce da sempre, a prescindere dalla previsione di particolari benefici, il frutto di una strategia difensiva mirata ad ottenere soprattutto un trattamento sanzionatorio più mite, sollecitando il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena (art. 1332 n. 2 c. p.) o nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con la legislazione premiale degli anni “80 e “90, nell’ambito delle strategie di lotta al terrorismo eversivo prima e alla criminalità organizzata in tempi più recenti, e sulla scorta di esperienze di contrasto del crimine sviluppate con successo in altri ordinamenti, la collaborazione dell’imputato comincia ad essere considerata in un’ottica che trascende il singolo processo per assumere una valenza generale, fino a costituire il tramite per l’acquisto di uno status peculiare, che comprende vantaggi di ordine carcerario, anche per quanto concerne l’ammissione a benefici particolari in sede esecutiva, e prerogative di altra natura, che vanno dalla protezione personale all’aiuto, anche economico, prestato da strutture dello Stato in favore del collaboratore e dei suoi familiari (v. artt. 9 ss. del d. l. 15.1.1991, n. 8, conv. dalla l. 15.3.1991, n. 82, e successive modifiche, nonché d. m. 24.11.1994, n. 687); mentre, sul piano del singolo processo, al collaboratore che offra un fattivo contributo all’accertamento dei fatti e alla individuazione dei responsabili si concedono consistenti riduzioni di pena, oscillanti tra il terzo e la metà, e l’ergastolo si tramuta in reclusione da 12 a 20 anni (art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, circostanza attenuante speciale peraltro introdotta, come recita il primo inciso della norma, per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ... ).

Questo complesso di vantaggi determinati dalla qualità e dalla ampiezza della collaborazione fornita, e soprattutto la codificazione di una speciale attenuante per la collaborazione (che è tema sul quale si dovrà brevemente ritornare) spiega agevolmente l’interesse che può spingere il collaboratore a muovere accuse anche gravi, estese ad un numero rilevante di persone, e la sua tendenza, più o meno consapevole, ad assecondare l’indirizzo investigativo degli organi di polizia e dell’accusa, dalle cui valutazioni in definitiva dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione, soprattutto quando, in possesso di un limitato patrimonio di conoscenze, il collaboratore si sforzi di conferire maggiore spessore alle proprie dichiarazioni.

D’altra parte la considerazione che la credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia, normalmente autore di reati anche molto gravi, sia irrimediabilmente vulnerata dal sospetto che le sue dichiarazioni siano orientate dall’interesse alla fruizione delle misure premiali, per un verso muove da una esatta constatazione, perché l’induzione alla collaborazione in vista del godimento dei benefici è esattamente la ratio della previsione legislativa, ma per altro verso è fuorviante perché finirebbe per determinare una aprioristica e generalizzata svalutazione dei contributi dei collaboratori di giustizia ed una rinunzia ingiustificata ad una fonte di prova che spesso si è dimostrata indispensabile nell’azione di contrasto della criminalità organizzata[7], a cui, coerentemente, dovrebbe accompagnarsi un atteggiamento analogo nei confronti delle dichiarazioni di tutti coloro che in diversa misura sono portatori di un interesse al prevalere dell’ipotesi accusatoria, come, ad es., la persona offesa dal reato o la parte civile, per le quali invece di regola ci si accontenta di una più accurata verifica della credibilità oggettiva e soggettiva, richiedendosi eventuali riscontri solo ove constino situazioni particolari che facciano dubitare dell’attendibilità del dichiarante[8].

Sarebbe parimenti sbagliato, come si è già rilevato, dimenticare che il c. d. pentimento nella maggior parte dei casi è collegato a motivazioni utilitaristiche ed all’intento di conseguire dei vantaggi di vario genere, sicché non potrebbe essere ragionevolmente assunto ad indice di una metamorfosi morale della persona già dedita al crimine, idonea di per sé a fondare un giudizio di intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Si è autorevolmente rilevato, con riferimento alla normativa premiale introdotta per fronteggiare il terrorismo politico che costituisce il prototipo di quella successiva, che il profilo della resipiscenza morale, pur presente in alcune vicende di pentimenti, non ne costituisce già sul piano fattuale il dato unificante, e soprattutto non esaurisce la vasta gamma delle motivazioni poste a base della strada di collaborazione con lo Stato: e ciò va tenuto a fortiori in particolare considerazione nell’approccio alla collaborazione di soggetti appartenuti ad organizzazioni di stampo mafioso, al cui spessore criminale è del tutto estraneo il bagaglio di motivazioni ideali di natura politica che di regola sorregge ed ispira l’azione dei militanti dei gruppi eversivi.

L’indagine sulla credibilità del “pentito” non va compiuta alla stregua delle qualità morali della persona e della genuinità del suo pentimento, dovendosi piuttosto ricercare le ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e valutare i suoi rapporti con gli accusati, nonché esaminare precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle sue dichiarazioni[9], senza trascurare mai il rischio che il collaboratore, proprio in virtù del suo passato, faccia della propria scelta un perverso strumento per rinsaldare vecchie amicizie o per attuare vendette programmate da tempo.

Su questi pericoli e sulla connessa esigenza di una spiccata professionalità degli organi chiamati alla raccolta dei contributi dei collaboratori di giustizia questa motivazione dovrà ulteriormente soffermarsi in seguito, ma, a questo punto, riprendendo l’excursus interrotto, diventa agevole intendere la ragione per cui i criteri elaborati e previsti dal codice di rito per la valutazione delle dichiarazioni degli imputati dello stesso reato o nell’ambito di procedimenti connessi o interprobatoriamente collegati, possano e debbano essere utilizzati proficuamente proprio con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (per i quali la legge non detta direttamente alcuna regola specifica), a prescindere dalla circostanza che essi siano sentiti nelle forme garantite di cui all’art. 210 c. p. p. o come semplici testimoni: è significativo che, nell’ambito della cospicua produzione giurisprudenziale relativa all’ermeneutica del principio posto dall’art. 1923 c. p. p., le massime enunciate dalla S. C. si riferiscono spesso alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia tout court, dando la sensazione che, ai fini dell’utilizzazione del canone valutativo, l’espressione, legittimamente coniata per indicare la categoria[10], sia considerata una sorta di sinonimo delle qualifiche tecniche con cui vengono designati i soggetti di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 192 del codice di rito, sul presupposto che il criterio normativo valga indifferentemente per gli uni e per gli altri[11].

Con riferimento al canone valutativo posto dall’art. 1923 c. p. p., elaborato sulla scia delle esperienze dei sistemi tradizionalmente accusatori (nei quali la necessità della corroboration caratterizza la valutazione della accomplice evidence) e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza formatasi sotto il codice previgente, la Suprema Corte, chiamata più volte a precisarne portata e limiti, ha evidenziato che “la chiamata di correo, la quale deve innanzitutto essere valutata sotto il profilo della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca della dichiarazione, ha valore di prova e non di mero indizio ove sussistano ‘altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità’, dovendo peraltro la conferma riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante; tali ‘altri elementi di prova’, di qualsiasi tipo e natura, devono essere tanto più consistenti quanto meno radicale sia l’accertamento sulla credibilità e sull’attendibilità intrinseca e viceversa[12].

La triplice scansione indicata (credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca della dichiarazione, valutazione unitaria della stessa e degli elementi di riscontro) segna i passaggi del percorso valutativo che il giudice è chiamato a compiere in presenza di una vera e propria chiamata di correo[13], ovvero - secondo l’estensione in questa sede argomentata - di dichiarazioni a contenuto accusatorio provenienti da collaboratori di giustizia, in relazione alla illustrata assimilazione dei contributi processuali dei c. d. pentiti e degli imputati dello stesso reato, o di reato connesso o collegato nel senso più volte precisato.

La cautela che deve in generale ispirare la valutazione del contributo offerto dai collaboratori di giustizia deve poi essere più accentuata nel caso di dichiarazioni de relato[14], intuitivamente di valore inferiore a quelle provenienti da chi assume la veste di protagonista diretto dei fatti riferiti, in linea di principio ancora più affidabili ove il dichiarante accusando altri ammetta anche proprie responsabilità. Il controllo di attendibilità deve in tali ipotesi essere necessariamente esteso alla fonte primaria, ed evidentemente la valutazione delle stesse dichiarazioni deve essere ancora più rigorosa quando tale controllo non è più possibile (ad es. per la morte sopravvenuta o per la irreperibilità della fonte), o quando viene indicato quale fonte delle conoscenze lo stesso accusato, la cui difesa è evidentemente pressoché paralizzata da accuse che lo indicano quale fonte stessa delle dichiarazioni: anche se in tale ultimo caso non opera il divieto di testimonianza sancito dall’art. 62 c. p. p., riferibile alle sole dichiarazioni ricevute da soggetti investiti di una qualifica processuale e per una ragione connessa al procedimento, per le quali si vuole impedire che fonti testimoniali sopperiscano alla carenza di documentazione formale, e viceversa inapplicabile con riguardo alle dichiarazioni ricevute da altri soggetti, ad es. un compagno di cella, o per ragioni estranee al procedimento[15].

Altri punti fermi in tema di valutazione delle chiamate di correo possono essere individuati nel principio della legittimità di una valutazione frazionata, comune a tutte le prove orali[16], secondo cui l’attendibilità negata per una parte delle dichiarazioni non coinvolge necessariamente anche le altre parti, essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da una stessa persona[17], e nell’esigenza di una valutazione assai rigorosa laddove emerga in maniera certa una situazione di inimicizia o di grave contrasto tra l’accusato e il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella delle indagini e delle dichiarazioni[18].

All’indagine sull’attendibilità soggettiva del dichiarante, nei limiti in cui essa può essere compiuta dal giudice di merito, e sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (alla luce dei noti criteri elaborati per le prove orali, quali la costanza, la ragionevolezza, la spontaneità, la coerenza interna, la precisione) deve necessariamente seguire la verifica degli elementi di conferma, l’indagine cioè sui cosiddetti riscontri, che costituisce l’aspetto veramente qualificante della disciplina della chiamata in correità.

Al di là del problematico inquadramento della chiamata di correo come prova o indizio, che è questione prevalentemente nominalistica e tutto sommato di scarsa rilevanza teorica alla luce della più recente riflessione dogmatica in tema di prova critica, appare sufficiente rilevare che al riconoscimento della dignità di elemento di prova di affianca e si sovrappone l’esigenza che la chiamata in correità trovi conforto in altri elementi o dati probatori, che non devono rivestire il carattere di prove autosufficienti di colpevolezza, pena la totale svalutazione della chiamata[19], e che possono essere, secondo un’interpretazione ormai consolidata, di qualsiasi tipo e natura[20], dal momento che manca una predeterminazione normativa della tipologia degli “altri elementi di prova” che secondo la legge devono affiancare la chiamata per condurre alla affermazione di responsabilità dell’imputato.

Ciò che appare ormai pacifico è, per un verso, che deve trattarsi di elementi effettivamente esterni alla chiamata dotati di una specifica valenza probatoria, e non mere conferme della generica affidabilità del dichiarante e del contenuto delle dichiarazioni, poiché ciò equivarrebbe ad una interpretatio abrogans dell’art. 192 c. p. p. con la sostituzione al riscontro di elementi di ordine meramente logico[21]; per altro verso essi non devono costituire elementi idonei a fondare autonomamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato, perché ciò renderebbe ultronea la chiamata in correità o in reità, che l’ordinamento non ha espunto dall’ambito delle prove pur esigendo elementi idonei ad offrire garanzie obiettive e certe circa l’attendibilità di chi ha riferito il fatto da provare[22].

Non avendo posto la legge alcuna limitazione e non potendola arbitrariamente porre l’interprete, il riscontro ad una chiamata in correità o in reità può essere legittimamente costituito anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia[23]. D’altra parte la forza dimostrativa nascente dalla convergenza risulta attenuata tutte le volte in cui la conferma venga da mere chiamate in reità, a fortiori nei casi in cui nessuna dichiarazione accusatoria sia una chiamata in correità e il riscontro incrociato riguardi solo chiamate in reità[24]. Evidentemente poi è agevole intuire i pericoli della utilizzazione come riscontri di dichiarazioni provenienti da altri collaboratori di giustizia, e ciò perché è assai difficile, soprattutto in presenza di dichiarazioni rese in tempi diversi, escludere contatti tra i diversi dichiaranti, o comunque affermare con assoluta sicurezza l’autonomia di una fonte rispetto ad un’altra: anche se la conoscenza di analoghe dichiarazioni rese in precedenza da altro coimputato non determina automaticamente l’inattendibilità delle accuse, imponendo piuttosto un’ulteriore verifica in ordine all’autonomia e alla spontaneità della chiamata successiva[25]. Non va d’altronde dimenticata la tendenza quasi istintiva del collaboratore di giustizia ad assecondare le intuizioni degli organi investigativi, e questo, anche involontariamente, in presenza di una serie di dichiarazioni già rilasciate alle quali gli organi inquirenti cercano riscontro con l’audizione di altri collaboratori sullo stesso episodio, può in qualche misura determinare la “sintonizzazione” del contributo sulla stessa lunghezza d’onda di quelli già acquisiti, che renderebbe fittizia la convergenza delle accuse.

Su questi temi, sui quali spesso si è sviluppata con toni anche assai accesi la dialettica processuale, si registra il monito costante della giurisprudenza che avverte in ordine al pericolo di convergenze fittizie, e sottolinea l’esigenza di attribuire il valore di riscontro a dichiarazioni convergenti purché non sussista alcuna fondata ragione per ritenere che tale convergenza sia il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze[26]. È tuttavia sufficiente un’esperienza anche minima di procedimenti in cui viene in esame il contributo dei collaboratori di giustizia per rendersi conto della impossibilità pratica di raggiungere la prova negativa della possibilità di accordi o di precedenti contatti tra i dichiaranti, così come appare assai problematica l’indagine diretta ad escludere in modo assolutamente certo la fondatezza dei ricorrenti sospetti di manipolazioni o condizionamenti. Pur dovendosi evitare anche in questo caso affrettate generalizzazioni, che si rivelano sempre fuorvianti, perché sostituiscono ad un paventato atteggiamento di fiducia acritica l’opposto assunto della irrimediabile inaffidabilità dello strumento, si impone doverosamente una più accentuata cautela nella valutazione di questo tipo di prove, ove emergano elementi tali da fare apparire plausibilmente fondati i rischi illustrati.

Nel presente procedimento, prendendo spunto da svariate indicazioni emerse nel corso del dibattimento, sono stati disposti dalla Corte una serie di accertamenti ai sensi dell’art. 507 c. p. p. allo scopo di verificare se, così come lamentato dai difensori degli imputati non collaboratori, nel corso delle indagini preliminari, e comunque prima che i collaboratori di giustizia poi esaminati in dibattimento rendessero le loro dichiarazioni, vi fossero state occasioni di contatto, determinate da periodi di comune detenzione presso lo stesso carcere, ovvero dal contestuale alloggio di alcuni di essi presso la stessa struttura alberghiera durante i soggiorni in città legati ai frequenti impegni giudiziari. Sotto il primo profilo l’accertamento compiuto presso la casa circondariale di Catania Bicocca, che molti dei collaboratori avevano indicato come luogo della loro detenzione per periodi più o meno lunghi, ha consentito di verificare che effettivamente alcuni degli imputati, prima o dopo l’inizio della collaborazione, sono stati ristretti presso il carcere di Bicocca, ed in alcuni casi la presenza è coincisa con quella di altri imputati, già collaboratori di giustizia, oppure divenuti tali successivamente ed in corso di detenzione (è il caso, ad es. di PIETROPAOLO Pasquale o VENTURA Salvatore, la cui collaborazione è iniziata in epoca successiva alla notificazione dell’ordinanza di custodia cautelare). Posto che l’accertamento mirava a conoscere se il regime carcerario era compatibile o meno con la possibilità di incontro e di contatto, si è verificato (v. la nota dell’Ufficio matricola della casa circondariale di Catania Bicocca del 14 maggio 1999) che in alcuni casi i collaboratori sono stati ristretti in regime di isolamento (così SPARACIO Luigi, detenuto a Bicocca dal 20 gennaio 1994, subito dopo la cessazione della latitanza ed il suo arresto, al 14 febbraio 1994), ed in altri il periodo di detenzione è stato molto breve (CARIOLO Antonio è stato detenuto a Bicocca dal 14 al 15 giugno 1995, periodo in cui presso lo stesso reparto “bunker” si trovava alloggiato VENTURA Salvatore non ancora collaboratore di giustizia). Più complesso si è rivelato l’accertamento diretto a conoscere, attraverso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell’Interno, ed a seguito della stessa ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c. p. p. in data 28 aprile 1999, “le date, i periodi e le modalità di soggiorno presso l’hotel Europa, ubicato in Messina, S. S. n. 114, dei collaboratori sentiti in questo dibattimento”, indagine a cui era evidentemente connessa “la citazione del direttore pro tempore della struttura alberghiera” perché riferisse in merito alle stesse circostanze. All’udienza del 5 maggio 1999 è così comparso davanti alla Corte Nastro Siniscalchi Marcello, dal 1995 capo ricevimento presso l’hotel “Europa” di Messina, incaricato, in tale veste ed in mancanza di un vero e proprio direttore, di curare gli arrivi e le partenze della clientela. Il testimone, non previamente informato circa le ragioni della citazione, ha in ogni caso escluso che anche attraverso la consultazione dei registri in possesso dell’albergo sarebbe stato possibile rispondere ai quesiti indicati nell’ordinanza della Corte, posto che la prenotazione delle camere, a cui provvedeva il comando provinciale dei Carabinieri di Messina, e la registrazione della presenza dei collaboratori avvenivano utilizzando la dizione “Ministero dell’Interno”: sicché, senza potere comunque risalire all’identità dei collaboratori di volta in volta alloggiati, sarebbe consentito solamente individuare i periodi in cui il Servizio Centrale di Protezione si è avvalso della struttura e dedurre il probabile numero dei collaboratori alloggiati dal numero di camere di volta in volta impegnate. Più proficuo si è rivelato l’accertamento presso lo stesso Servizio Centrale, il quale ha trasmesso, con dispaccio telegrafico immediato del 14 maggio 1999, copia di una nota con allegato prospetto proveniente dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina da cui risultano i periodi in cui alcuni dei collaboratori sentiti in questo dibattimento hanno alloggiato presso l’hotel; con altra nota in data 8 maggio 1999 la Questura di Messina aveva comunicato lo stesso tipo di informazioni con riferimento ad altri cinque collaboratori. Dall’esame della documentazione indicata si trae effettivamente conferma della circostanza della contestuale presenza di alcuni collaboratori presso l’albergo, peraltro sempre limitata a periodi molto brevi, al massimo di due giorni. E tuttavia, onde evitare affrettate generalizzazioni e dare al fenomeno le sue esatte dimensioni (non pienamente desumibili dalle dichiarazioni necessariamente generiche del maresciallo Gatto, escusso all’udienza del 10.5.1999), va innanzitutto rilevato che l’eventuale coincidenza delle date non si traduce automaticamente nella effettiva compresenza o possibilità di incontro dei collaboratori a cui si riferisce, perché, ove la coincidenza riguardi il giorno di arrivo di uno e di partenza dell’altro, l’impossibilità pratica di conoscere l’orario in cui un collaboratore è giunto in albergo e l’altro se ne è allontanato impedisce di escludere del tutto che la contestualità riscontrata sia scarsamente significativa ai fini esaminati. Deve essere altresì notato che, mentre alcuni dei collaboratori il cui contributo in questo dibattimento si è rivelato di sicuro rilievo qualitativo e quantitativo non sono mai risultati alloggiati presso l’hotel “Europa” (ad es. CARIOLO Antonio, RIZZO Rosario, VENTURA Salvatore, MANCUSO Giorgio, COSTANTINO Giovanni, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi per coloro per i quali non è pervenuta alcuna risposta, come ad es. FERRARA Sebastiano), altri lo sono stati per uno o due giorni in tutto al massimo (è il caso, ad es., di SPARACIO Luigi, che vi ha soggiornato dal 12 al 13 giugno 1995, o LA TORRE Guido, che vi è stato alloggiato il 20 dicembre 1994  e poi dal 28 al 29 giugno 1995). La situazione ha in effetti riguardato marginalmente, tra gli odierni imputati, PARATORE Vincenzo, ARNONE Marcello, GIORGIANNI Salvatore, LA TORRE Guido, TODARO Demetrio, SPARACIO Luigi e LEO Giovanni, come consente un controllo incrociato dei periodi riportati nella documentazione acquisita. Risultano invece molto frequenti ed anche più prolungati i soggiorni, e conseguentemente accresciute le possibilità di coincidenze, per quanto riguarda Santacaterina Umberto e Di Napoli Pietro, due collaboratori che non figurano tra gli odierni imputati (il secondo è stato giudicato separatamente con il rito abbreviato per il tentato omicidio di Mulé Giuseppe del 28 gennaio 1991), il cui contributo con riferimento alle vicende oggetto di questo processo, mai isolato, appare, rispetto al complesso delle altre risultanze dibattimentali, di rilievo qualitativo e quantitativo molto modesto.

Certamente la circostanza che alcuni collaboratori di giustizia siano stati ospitati contemporaneamente nelle stesse strutture carcerarie (ovviamente dopo l’inizio della collaborazione) o extracarcerarie (è questo il caso di FERRARA Sebastiano e TODARO Demetrio, per un periodo alloggiati insieme, come si avrà modo di rilevare, presso una struttura della Polizia di Stato), o che siano stati fatti soggiornare insieme, anche per periodi molto brevi, presso la stessa struttura alberghiera, non può non destare sconcerto e perplessità in ordine all’operato degli organi preposti a garantire non solo la sicurezza dei collaboratori, ma anche la genuinità ed il proficuo sbocco processuale del loro contributo, che viceversa situazioni del tipo descritto possono irrimediabilmente compromettere poiché consentono ai collaboratori di giustizia di incontrarsi in contesti sostanzialmente privi di efficaci controlli. Va d’altra parte osservato che non sarebbe realistico ipotizzare forme di controllo totalizzante sui movimenti e sui contatti dei collaboratori di giustizia tali da prevenire in assoluto i rischi paventati. La libertà di movimento e di comunicazione di cui godono tendenzialmente senza limiti i collaboratori non detenuti, vincolati solamente al rispetto degli obblighi imposti dallo speciale programma di protezione, rende illusoria qualsiasi pretesa di escludere del tutto possibilità di contatto, che anche ai collaboratori in stato di detenzione sono offerte dalle frequenti occasioni di comune partecipazione alle udienze dei processi che li riguardano o in cui devono essere esaminati (salvo che in questo secondo caso si faccia ricorso all’esame a distanza tramite videoconferenza). Si intende a questo punto la particolare delicatezza della prima fase della collaborazione, quella in cui il collaboratore, di regola ancora detenuto o comunque trasferito in località protetta (ed eventualmente già destinatario delle misure provvisorie di cui all’art. 13-bis del d. l. 15 gennaio 1991, n. 8), comincia a rendere le sue dichiarazioni e riferisce in merito ai fatti di cui è a conoscenza: nell’impossibilità di escludere che successivamente, ottenuta l’ammissione alle misure alternative alla detenzione o per ragioni afferenti ai molteplici impegni giudiziari, il collaboratore di giustizia possa avere incontri o contatti con altri soggetti in possesso del medesimo status, l’unico antidoto concretamente praticabile rimane quello di far sì che nella prima fase di raccolta delle dichiarazioni del collaboratore, più o meno ampia a seconda della consistenza del bagaglio di conoscenze del dichiarante, tali possibilità siano impedite o circoscritte in ambiti ragionevolmente ristretti, con la conseguenza che successivamente, garantita la genuinità del contributo iniziale, possano valutarsi con fondato sospetto ingiustificate correzioni o modificazioni delle dichiarazioni originarie, pur non dimenticando che l’attendibilità della chiamata non è automaticamente pregiudicata dal fatto che essa si attui in progressione e si sviluppi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento ed una integrazione dei precedenti[27].

Riprendendo l’esame dei risultati degli accertamenti compiuti in merito a questi aspetti dalla Corte, può fondatamente affermarsi, alla luce dei dati illustrati, che le riscontrate situazioni di compresenza di collaboratori di giustizia sentiti in questo dibattimento hanno avuto una incidenza qualitativa e quantitativa modesta con riferimento alle vicende esaminate da questa Corte, e se ne devono conseguentemente presumere conseguenze assai limitate sulla genuinità delle dichiarazioni utilizzate. In altri termini, e forse è più esatto formulare l’assunto in questo modo, le situazioni accertate non hanno sicuramente accresciuto in maniera significativa le possibilità di contatti e di influenze reciproche tra i collaboratori che costituiscono un rischio sempre incombente, e che, ove non operino adeguati meccanismi preventivi, sollecitano uno sforzo ancora più accentuato del giudice, teso a cogliere, attraverso un’analisi approfondita ed attenta del contenuto delle dichiarazioni e del contegno del dichiarante, l’autonomia e l’originalità della fonte di prova, o a percepire eventuali ostacoli all’esito positivo della valutazione.

A ben vedere l’indagine, per restare nell’ambito del tema della ricerca dei riscontri in presenza di dichiarazioni accusatorie convergenti anche solo parzialmente, non si presenta diversa da quella che si impone laddove si percepisca il pericolo che la convergenza sia fittizia, avendo i collaboratori il cui contributo viene esaminato attinto le informazioni di cui sono in possesso presumibilmente da fonti di dominio pubblico. Anche in questo caso sarebbe sforzo vano cercare di fornire la prova negativa della possibilità del collaboratore di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, e l’indagine dovrà essere orientata alla ricerca di elementi specifici i quali, potendo essere conosciuti solamente da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto sia stato riferito da testimoni diretti, dimostrino effettivamente una conoscenza privilegiata ed autorizzino ragionevolmente ad escludere che la convergenza sia il frutto postumo di operazioni manipolatorie[28]. Un approccio di questo tipo valorizza la ricerca di convergenti contenuti descrittivi, perché quanto più il racconto del collaboratore ne sarà ricco, tanto più ne saranno accresciute le possibilità di controllo secondo il criterio indicato e ne risulterà rafforzata la pregnanza probatoria delle dichiarazioni.

Proseguendo l’illustrazione delle principali problematiche poste dalla valutazione della chiamata in correità, va ricordato che anche la causale del delitto costituisce un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato, sicché, in caso di esito positivo del riscontro, vale a confermare l’attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione[29].

Possono altresì costituire riscontro esterno le dichiarazioni di chi affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima narrazione dei fatti, specie quando la narrazione è stata fatta in prossimità del fatto o comunque in periodo non sospetto, ed essa attesti in tal modo la genuinità e l’anteriorità delle conoscenze del dichiarante[30].

Quanto poi all’annosa questione della natura individualizzante del riscontro, sul piano delle affermazioni di principio tendenzialmente la giurisprudenza più recente appare orientata a diversificare la valutazione a seconda che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vengano in considerazione ai fini della emissione di misura cautelare oppure siano oggetto di un esame propedeutico all’affermazione di responsabilità dell’accusato: mentre infatti i criteri di indagine sulla credibilità del dichiarante e sulla attendibilità delle dichiarazioni non mutano sostanzialmente nell’uno e nell’altro caso, i riscontri, per l’emissione della misura, non devono necessariamente riguardare direttamente la posizione soggettiva del chiamato, ed invece ai fini della prova della colpevolezza devono riferirsi necessariamente, in modo specifico, alla persona del singolo accusato[31], potendosi ammettere, secondo le circostanze del caso concreto, una traslazione della prova dal fatto al suo autore solo in presenza di un elevato tasso di attendibilità intrinseca ed estrinseca e di un riscontro obiettivo particolarmente pregnante.



[1] E che appare legato alla pressoché completa assimilazione che caratterizza in dibattimento l’esame dell’imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri all’esame sul fatto proprio: v. sulla questione la motivazione della nota Corte cost. 2 novembre 1998, n. 361, che ha dichiarato illegittimo, tra l’altro, l’art. 513 del codice di rito penale.

[2] V. in proposito le opportune precisazioni di Cass. 14 gennaio 1997, Spataro, e di Cass. 1° ottobre 1996, Pagano.

[3] Cass. 9 giugno 1995, Osmani.

[4] Cass. 11 aprile 1994, Curatola; Corte cost. 18 marzo 1992, ord. n. 108, in Cass. pen., 1992, 1471.

[5] Cass. 21 giugno 1996, Curinga.

[6] Cass. 29 novembre 1995, Varsalona.

[7]  Cass. 6 maggio 1994, Siciliano.

[8] V. per la testimonianza della persona offesa, Cass. 25 febbraio 1999, Ruggiero; Cass. 17 dicembre 1998, Kovacs; Cass. 24 febbraio 1997, Orsini; Cass. 11 luglio 1997, Bello; Cass. 6 dicembre 1995, Sblendido.

[9]  In tal senso v. le opportune precisazioni di Cass. 14 gennaio 1997, Spataro.

[10] Cass. 20 febbraio 1996, Emmanuello.

[11] V. ex multis Cass. 25 agosto 1994, Prudentino; Cass. 23 novembre 1994, La Mosca; Cass. 13 giugno 1997, D’Amato ed altri.

[12] Sono le puntualizzazioni contenute, nell’ambito dell’esame di una notissima vicenda, in Cass. 22 gennaio 1997, Bompressi ed altri (pubblicata in Foro it., 1997, II, 297 ss.); v. anche la massima di Cass. 5 novembre 1998, Alletto ed altri.

[13] Una pietra miliare in questa materia è costituita da Cass. S. U. 21 ottobre 1992, Marino ed altri (pubblicata in Foro it., 1993, II, 209 ss.).

[14] Cass. 15 marzo 1996, Imparato.

[15] V. Cass. 18 luglio 1994, Bruno; Cass.20 maggio 1997, Varelli.

[16] Cass. 22 aprile 1998, Martello.

[17] Cass. 21 aprile 1997, Di Corrado ed altri.

[18] Cass. 25 agosto 1994, Prudentino.

[19] V. ex multis Cass. 23 giugno 1994, De Geronimo; Cass. 17 ottobre 1990, Caniggia.

[20] Cass. S. U. 6 dicembre 1991, Scala ed altri (in Cass. Pen. 1992, 1475).

[21] V. in tema di misure cautelari, Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo ed altri. V. anche, in ordine alle esigenza che l’elemento di riscontro, fattuale e/o logico, sia esterno alla chiamata, onde impedire che la verifica sia “circolare, tautologica ed autoreferente”, Cass. 31 marzo 1998, Avila ed altri.

[22] V. Cass. 11 maggio 1993, Ameglio (in Cass. pen., 1995, 1014).

[23] V. ex multis Cass. 3 aprile 1997, Pesce ed altri.

[24] V. ancora Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo ed altri, cit..

[25] Cass. 19 aprile 1996, Cariboni; Cass. 18 novembre 1994, Di Gregorio.

[26] Cass. 30 giugno 1993, Dell’Anna.

[27] Cass. 19 dicembre 1996, Cipolletta ed altro.

[28] Cass. 7 aprile 1998, Sole A. ed altro.

[29] Cass. 3 aprile 1997, Pesce ed altri, cit..

[30] Cass. 21 dicembre 1998, Barbanera ed altri.

[31] V. Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo ed altri, cit.; Cass. 22 marzo 1996, Arena ed altri; Cass. 8 aprile 1997, Catti; Cass. 18 giugno 1997, Trubia; Cass. 16 aprile 1998, Civardi ed altro.