Si avrà modo di rilevare, attraverso l’esame
delle vicende sottoposte al giudizio di questa Corte, che per buona parte degli
episodi di omicidio o tentato omicidio successivamente confluiti nel
procedimento Peloritana bis (n. 895/94
R. G. N. R.) l’attività investigativa iniziale aveva prodotto risultati assai
modesti sul piano dei concreti sbocchi giudiziari, costituiti da numerosi
decreti di archiviazione (relativamente ai fatti avvenuti dopo l’entrata in
vigore del nuovo codice di rito). Ed anche quando, contrariamente al solito, le
indagini avevano consentito di pervenire alla individuazione di qualcuno dei
responsabili, l’affermazione di responsabilità, concernente generalmente uno
o più degli esecutori materiali dei delitti, poggiava su una ricostruzione
inevitabilmente parziale dei fatti, quasi sempre priva di un inquadramento
causale adeguato, destinata ad accontentarsi in proposito, o quanto
all’identità dei possibili mandanti, di mere ipotesi investigative, non di
rado scaturite, con intuibili conseguenze sul piano della utilizzabilità
probatoria, dalla indicazione di fonti confidenziali consultate dagli organi
inquirenti di polizia, ma inaccessibili all’accertamento giudiziale.
È perciò quasi scontato sottolineare la rilevanza
centrale assunta in questo procedimento dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, determinanti per la riapertura delle indagini, per l’individuazione
dei responsabili e l’emissione delle misure cautelari, ed infine per
l’esercizio dell’azione penale e la celebrazione del processo. L’andamento
dell’istruzione dibattimentale ha rispecchiato in un certo senso l’iter giudiziario, in quanto, essendosi le difese opposte
categoricamente a qualsiasi inversione o spostamento dell’ordine codificato di
assunzione delle prove (v. artt. 496 c. p. p. e 150 disp. att. c. p. p.),
l’esame degli imputati, che ha riguardato nella quasi totalità dei casi
collaboratori di giustizia chiamati a riferire su numerosi episodi solo in parte
riguardanti direttamente la posizione del singolo dichiarante, è stato
preceduto dall’esaurimento delle altre prove di accusa, riconducibili in
massima parte alla ricostruzione storica degli accadimenti e dei risultati delle
prime indagini. Peraltro in questo primo “troncone” dell’istruzione
dibattimentale, che ha impegnato l’attività di udienza fino al maggio 1998,
è rientrato anche l’esame dei collaboratori di giustizia diversi dagli
imputati e soprattutto, a causa della citata opposizione, l’audizione degli
appartenenti alle forze dell’ordine che erano stati indicati nella lista del
Pubblico Ministero e convocati per riferire in merito ai risultati
dell’attività di ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia. È di tutta evidenza quali siano gli inconvenienti, e non solo per
la Pubblica Accusa, di un tal modo di procedere, che finisce per obbligare
l’organo giudicante ad acquisire singole notizie o dati minuti il cui
significato è destinato a rimanere oscuro fino al momento in cui, rese le
dichiarazioni che in quegli elementi fattuali dovrebbero trovare riscontro, la
visione complessiva degli accadimenti consentirà di percepire il significato di
circostanze apparse in precedenza di rilievo modesto. Aggrava l’anomalia il
divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art. 62 c. p. p.),
che impedisce anche di conoscere il contenuto di tali dichiarazioni spesso
indispensabile per comprendere il senso di un’attività di riscontro. E se ciò
si traduce generalmente in un indubbio appesantimento del lavoro del giudice e
di tutte le parti processuali con riflessi prevedibili anche sulla durata del
dibattimento, non sono da escludere conseguenze più gravi sulla stessa qualità
dell’accertamento tutte le volte in cui l’illogica anticipazione
dell’assunzione della testimonianza di riscontro preclude, salvo l’ormai
fisiologico ricorso allo strumento dell’art. 507 c. p. p., possibilità di
approfondimento che emergono solo dalla compiuta conoscenza delle dichiarazioni
da riscontrare.
Un tale inconveniente, che de
iure condito non trova soluzioni adeguate[1],
scaturisce probabilmente dall’accoglimento, a livello legislativo, di un
modello classico di processo penale, nel quale, anche secondo il codice del
1988, la confessione dell’imputato solo in un numero di casi statisticamente
trascurabile rivestiva, sul piano probatorio, importanza significativa, se non
proprio decisiva, rispetto alle fonti di prova tradizionali (esame di testimoni
e di periti, analisi di cose, disamina di documenti). Ma da tale modello
procedimentale si discosta, con una incidenza oggi rilevante e nota anche a chi
è estraneo all’esperienza giudiziaria, il processo che si svolge a carico di
persone accusate di partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo
mafioso, nonché di aver commesso altri gravissimi reati (ad es. l’omicidio,
il sequestro di persona, il porto illegale di armi), realizzati avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416-bis
c. p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle organizzazioni della
grande criminalità. In processi di questo genere, in virtù di una
caratteristica che è propria delle strategie giudiziarie di contrasto della
criminalità organizzata, assumono rilevanza centrale le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia, che anche nell’ambito di questo procedimento si
pongono quale fonte di accusa qualitativamente e quantitativamente più
importante in relazione a tutti i fatti per cui è processo.
Sul tema dei criteri di valutazione di tale
categoria di prova orale si è da tempo sviluppato un ampio dibattito dottrinale
e giurisprudenziale che ha consentito di individuare ed elaborare una serie di
principi, ormai ampiamente accettati, quantomeno sul piano delle affermazioni di
massima, e sostanzialmente acquisiti al comune patrimonio giuridico, ripresi
frequentemente nel corso della discussione finale dal Pubblico Ministero ed
anche dai difensori degli imputati, a dimostrazione del fatto che si registra
ormai una sostanziale convergenza, sul piano dei principi, in merito ai criteri
di valutazione della chiamata in correità, salvo poi a divergere profondamente
le opinioni nel momento in cui di quei principi deve farsi concreta
applicazione. Questa ampia condivisione delle principali opzioni ermeneutiche
impone di contenere in confini assai ristretti l’illustrazione delle
problematiche indicate, a cui sarà sufficiente un breve e sintetico richiamo
dei risultati della più accreditata elaborazione giurisprudenziale, riservando
eventuali approfondimenti al momento dell’analisi delle risultanze relative ai
singoli episodi e dell’applicazione di quei principi che continua a costituire
l’aspetto più problematico.
Può innanzitutto rilevarsi che l’ordinamento
processuale ignora la qualifica di collaboratore di giustizia, se si eccettua,
allo stato, un riferimento alle peculiari cautele che ne possono circondare
l’esame, introdotto dalla riforma del 1992 (art. 147-bis
disp. att. c. p. p., al quale la legge 7.1.1998, n. 11, sulle c. d.
videoconferenze, ha successivamente affiancato un successivo art. 147-ter per le ricognizioni in dibattimento), così come, a
fortiori, quella di “pentito”, espressione che è frutto di una
diffusissima, e per certi versi fuorviante, volgarizzazione terminologica e che
evoca metamorfosi morali che hanno scarsa rilevanza ai fini del processo e
sfuggono in ogni caso all’accertamento giudiziale[2].
È viceversa codificata una regola di valutazione
delle dichiarazioni rese da chi non può essere assunto come testimone, in
quanto soggetto imputato in procedimento connesso o collegato (art. 197, lett. a), c. p. p.). Presupposto applicativo della particolare disciplina
di cui agli artt. 210 e 192 c. p. p. è l’esistenza di un rapporto di
connessione o di collegamento interprobatorio (sussistente quando la
prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro
reato o di un’altra circostanza) tra il procedimento in cui l’esame (o
l’interrogatorio ex art. 363 c. p. p.) deve avvenire e quello in cui l’esaminando
riveste la qualità di imputato, o anche soltanto di persona sottoposta ad
indagini[3],
estendendosi l’incompatibilità con l’ufficio di testimone (e
correlativamente ampliandosi la disciplina prevista dall’art. 210 c. p. p.)
all’indagato nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione[4].
Va poi precisato inoltre che la pendenza del procedimento connesso o collegato
deve essere concreta ed attuale, e non già meramente astratta e potenziale[5],
e che il divieto di assumere come testimoni le persone menzionate nell’art.
2101 e 6 c. p. p. viene meno solo con la pronuncia della sentenza
irrevocabile di proscioglimento, e non anche di condanna[6].
Frequentemente, atteso il coinvolgimento personale
del collaboratore di giustizia nelle medesime vicende a cui si riferiscono le
sue dichiarazioni accusatorie contra alios
(ed in questo dibattimento prevalgono di gran lunga le ipotesi in cui le
dichiarazioni di contenuto accusatorio si affiancano e si mescolano alla
ammissione di proprie responsabilità), egli assume formalmente una veste idonea
a richiamare il criterio di valutazione espressamente dettato per le
dichiarazioni di coimputati e imputati in procedimento connesso o collegato
dall’art. 1923 e 4 c. p. p.; ma
indubbiamente la disposizione e la elaborazione che ne è seguita
forniscono il parametro di valutazione anche nel caso in cui le dichiarazioni
accusatorie, configurandosi quali chiamate in reità, per così dire “allo
stato puro”, provengano da collaboratori di giustizia che non rivestono le
specifiche qualifiche appena indicate; e non è probabilmente azzardata
l’impressione che il criterio di valutazione citato, esplicitando peraltro
princìpi da tempo affermati pacificamente in giurisprudenza nell’ambito di
una norma di carattere generale destinata a consacrare la regola del libero
convincimento del giudice, sia stato concepito anche alla luce delle prime
esperienze giudiziarie maturate in tema di utilizzazione dei collaboratori di
giustizia, mentre è certo che l’apporto più significativo, o comunque
quantitativamente più rilevante, alla corposa elaborazione giurisprudenziale in
tema di chiamata in correità è venuto, dopo l’entrata in vigore del nuovo
codice, dall’esperienza dei procedimenti di criminalità organizzata o mafiosa
nei quali le dichiarazioni dei “pentiti” costituiscono attualmente una fonte
di prova spesso determinante.
La scelta di collaborazione dell’imputato, anche,
ma non solo, attraverso l’ammissione delle proprie responsabilità,
costituisce da sempre, a prescindere dalla previsione di particolari benefici,
il frutto di una strategia difensiva mirata ad ottenere soprattutto un
trattamento sanzionatorio più mite, sollecitando il potere discrezionale del
giudice nella commisurazione della pena (art. 1332 n. 2 c. p.) o nel
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con la legislazione premiale degli anni “80 e “90, nell’ambito delle strategie di lotta al terrorismo eversivo prima e alla criminalità organizzata in tempi più recenti, e sulla scorta di esperienze di contrasto del crimine sviluppate con successo in altri ordinamenti, la collaborazione dell’imputato comincia ad essere considerata in un’ottica che trascende il singolo processo per assumere una valenza generale, fino a costituire il tramite per l’acquisto di uno status peculiare, che comprende vantaggi di ordine carcerario, anche per quanto concerne l’ammissione a benefici particolari in sede esecutiva, e prerogative di altra natura, che vanno dalla protezione personale all’aiuto, anche economico, prestato da strutture dello Stato in favore del collaboratore e dei suoi familiari (v. artt. 9 ss. del d. l. 15.1.1991, n. 8, conv. dalla l. 15.3.1991, n. 82, e successive modifiche, nonché d. m. 24.11.1994, n. 687); mentre, sul piano del singolo processo, al collaboratore che offra un fattivo contributo all’accertamento dei fatti e alla individuazione dei responsabili si concedono consistenti riduzioni di pena, oscillanti tra il terzo e la metà, e l’ergastolo si tramuta in reclusione da 12 a 20 anni (art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, circostanza attenuante speciale peraltro introdotta, come recita il primo inciso della norma, per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ... ).
Questo complesso di vantaggi determinati dalla
qualità e dalla ampiezza della collaborazione fornita, e soprattutto la
codificazione di una speciale attenuante per la collaborazione (che è tema sul
quale si dovrà brevemente ritornare) spiega agevolmente l’interesse che può
spingere il collaboratore a muovere accuse anche gravi, estese ad un numero
rilevante di persone, e la sua tendenza, più o meno consapevole, ad assecondare
l’indirizzo investigativo degli organi di polizia e dell’accusa, dalle cui
valutazioni in definitiva dipende la concessione o il mantenimento del regime di
protezione, soprattutto quando, in possesso di un limitato patrimonio di
conoscenze, il collaboratore si sforzi di conferire maggiore spessore alle
proprie dichiarazioni.
D’altra parte la considerazione che la credibilità
soggettiva del collaboratore di giustizia, normalmente autore di reati anche
molto gravi, sia irrimediabilmente vulnerata dal sospetto che le sue
dichiarazioni siano orientate dall’interesse alla fruizione delle misure
premiali, per un verso muove da una esatta constatazione, perché l’induzione
alla collaborazione in vista del godimento dei benefici è esattamente la ratio della previsione legislativa, ma per altro verso è fuorviante
perché finirebbe per determinare una aprioristica e generalizzata svalutazione
dei contributi dei collaboratori di giustizia ed una rinunzia ingiustificata ad
una fonte di prova che spesso si è dimostrata indispensabile nell’azione di
contrasto della criminalità organizzata[7],
a cui, coerentemente, dovrebbe accompagnarsi un atteggiamento analogo nei
confronti delle dichiarazioni di tutti coloro che in diversa misura sono
portatori di un interesse al prevalere dell’ipotesi accusatoria, come, ad es.,
la persona offesa dal reato o la parte civile, per le quali invece di regola ci
si accontenta di una più accurata verifica della credibilità oggettiva e
soggettiva, richiedendosi eventuali riscontri solo ove constino situazioni
particolari che facciano dubitare dell’attendibilità del dichiarante[8].
Sarebbe parimenti sbagliato, come si è già
rilevato, dimenticare che il c. d. pentimento nella maggior parte dei casi è
collegato a motivazioni utilitaristiche ed all’intento di conseguire dei
vantaggi di vario genere, sicché non potrebbe essere ragionevolmente assunto ad
indice di una metamorfosi morale della persona già dedita al crimine, idonea di
per sé a fondare un giudizio di intrinseca attendibilità delle sue
propalazioni. Si è autorevolmente rilevato, con riferimento alla normativa
premiale introdotta per fronteggiare il terrorismo politico che costituisce il
prototipo di quella successiva, che il profilo della resipiscenza morale, pur
presente in alcune vicende di pentimenti, non ne costituisce già sul piano
fattuale il dato unificante, e soprattutto non esaurisce la vasta gamma delle
motivazioni poste a base della strada di collaborazione con lo Stato: e ciò va
tenuto a fortiori in particolare considerazione nell’approccio alla
collaborazione di soggetti appartenuti ad organizzazioni di stampo mafioso, al
cui spessore criminale è del tutto estraneo il bagaglio di motivazioni ideali
di natura politica che di regola sorregge ed ispira l’azione dei militanti dei
gruppi eversivi.
L’indagine sulla credibilità del “pentito”
non va compiuta alla stregua delle qualità morali della persona e della
genuinità del suo pentimento, dovendosi piuttosto ricercare le ragioni che
possono averlo indotto alla collaborazione e valutare i suoi rapporti con gli
accusati, nonché esaminare precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle
sue dichiarazioni[9],
senza trascurare mai il rischio che il collaboratore, proprio in virtù del suo
passato, faccia della propria scelta un perverso strumento per rinsaldare
vecchie amicizie o per attuare vendette programmate da tempo.
Su questi pericoli e sulla connessa esigenza di una
spiccata professionalità degli organi chiamati alla raccolta dei contributi dei
collaboratori di giustizia questa motivazione dovrà ulteriormente soffermarsi
in seguito, ma, a questo punto, riprendendo l’excursus interrotto, diventa agevole intendere la ragione per cui i
criteri elaborati e previsti dal codice di rito per la valutazione delle
dichiarazioni degli imputati dello stesso reato o nell’ambito di procedimenti
connessi o interprobatoriamente collegati, possano e debbano essere utilizzati
proficuamente proprio con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia (per i quali la legge non detta direttamente alcuna regola specifica),
a prescindere dalla circostanza che essi siano sentiti nelle forme garantite di
cui all’art. 210 c. p. p. o come semplici testimoni: è significativo che,
nell’ambito della cospicua produzione giurisprudenziale relativa
all’ermeneutica del principio posto dall’art. 1923 c. p. p., le
massime enunciate dalla S. C. si riferiscono spesso alle dichiarazioni
accusatorie dei collaboratori di giustizia tout
court, dando la sensazione che, ai fini dell’utilizzazione del canone
valutativo, l’espressione, legittimamente coniata per indicare la categoria[10],
sia considerata una sorta di sinonimo delle qualifiche tecniche con cui vengono
designati i soggetti di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 192 del codice
di rito, sul presupposto che il criterio normativo valga indifferentemente per
gli uni e per gli altri[11].
Con riferimento al canone valutativo posto dall’art. 1923
c. p. p., elaborato sulla scia delle esperienze dei sistemi tradizionalmente
accusatori (nei quali la necessità della corroboration
caratterizza la valutazione della accomplice
evidence) e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza formatasi
sotto il codice previgente, la Suprema Corte, chiamata più volte a precisarne
portata e limiti, ha evidenziato che “la
chiamata di correo, la quale deve innanzitutto essere valutata sotto il profilo
della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca della
dichiarazione, ha valore di prova e non di mero indizio ove sussistano ‘altri
elementi di prova che ne confermano l’attendibilità’, dovendo peraltro la
conferma riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad
un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive e
non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante; tali ‘altri elementi di
prova’, di qualsiasi tipo e natura, devono essere tanto più consistenti
quanto meno radicale sia l’accertamento sulla credibilità e
sull’attendibilità intrinseca e viceversa”[12].
La triplice scansione indicata (credibilità del
dichiarante, attendibilità intrinseca della dichiarazione, valutazione unitaria
della stessa e degli elementi di riscontro) segna i passaggi del percorso
valutativo che il giudice è chiamato a compiere in presenza di una vera e
propria chiamata di correo[13],
ovvero - secondo l’estensione in questa sede argomentata - di
dichiarazioni a contenuto accusatorio provenienti da collaboratori di giustizia,
in relazione alla illustrata assimilazione dei contributi processuali dei c. d.
pentiti e degli imputati dello stesso reato, o di reato connesso o collegato nel
senso più volte precisato.
La cautela che deve in generale ispirare la
valutazione del contributo offerto dai collaboratori di giustizia deve poi
essere più accentuata nel caso di dichiarazioni de
relato[14],
intuitivamente di valore inferiore a quelle provenienti da chi assume la veste
di protagonista diretto dei fatti riferiti, in linea di principio ancora più
affidabili ove il dichiarante accusando altri ammetta anche proprie
responsabilità. Il controllo di attendibilità deve in tali ipotesi essere
necessariamente esteso alla fonte primaria, ed evidentemente la valutazione
delle stesse dichiarazioni deve essere ancora più rigorosa quando tale
controllo non è più possibile (ad es. per la morte sopravvenuta o per la
irreperibilità della fonte), o quando viene indicato quale fonte delle
conoscenze lo stesso accusato, la cui difesa è evidentemente pressoché
paralizzata da accuse che lo indicano quale fonte stessa delle dichiarazioni:
anche se in tale ultimo caso non opera il divieto di testimonianza sancito
dall’art. 62 c. p. p., riferibile alle sole dichiarazioni ricevute da soggetti
investiti di una qualifica processuale e per una ragione connessa al
procedimento, per le quali si vuole impedire che fonti testimoniali sopperiscano
alla carenza di documentazione formale, e viceversa inapplicabile con riguardo
alle dichiarazioni ricevute da altri soggetti, ad es. un compagno di cella, o
per ragioni estranee al procedimento[15].
Altri punti fermi in tema di valutazione delle
chiamate di correo possono essere individuati nel principio della legittimità
di una valutazione frazionata, comune a tutte le prove orali[16],
secondo cui l’attendibilità negata per una parte delle dichiarazioni non
coinvolge necessariamente anche le altre parti, essendo compito del giudice
verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a
proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da una stessa persona[17],
e nell’esigenza di una valutazione assai rigorosa laddove emerga in maniera
certa una situazione di inimicizia o di grave contrasto tra l’accusato e il
collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella
delle indagini e delle dichiarazioni[18].
All’indagine sull’attendibilità soggettiva del
dichiarante, nei limiti in cui essa può essere compiuta dal giudice di merito,
e sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (alla luce dei noti
criteri elaborati per le prove orali, quali la costanza, la ragionevolezza, la
spontaneità, la coerenza interna, la precisione) deve necessariamente seguire
la verifica degli elementi di conferma, l’indagine cioè sui cosiddetti
riscontri, che costituisce l’aspetto veramente qualificante della disciplina
della chiamata in correità.
Al di là del problematico inquadramento della
chiamata di correo come prova o indizio, che è questione prevalentemente
nominalistica e tutto sommato di scarsa rilevanza teorica alla luce della più
recente riflessione dogmatica in tema di prova critica, appare sufficiente
rilevare che al riconoscimento della dignità di elemento di prova di affianca e
si sovrappone l’esigenza che la chiamata in correità trovi conforto in altri
elementi o dati probatori, che non devono rivestire il carattere di prove
autosufficienti di colpevolezza, pena la totale svalutazione della chiamata[19],
e che possono essere, secondo un’interpretazione ormai consolidata, di
qualsiasi tipo e natura[20],
dal momento che manca una predeterminazione normativa della tipologia degli
“altri elementi di prova” che secondo la legge devono affiancare la chiamata
per condurre alla affermazione di responsabilità dell’imputato.
Ciò che appare ormai pacifico è, per un verso,
che deve trattarsi di elementi effettivamente esterni alla chiamata dotati di
una specifica valenza probatoria, e non mere conferme della generica affidabilità
del dichiarante e del contenuto delle dichiarazioni, poiché ciò equivarrebbe
ad una interpretatio abrogans dell’art.
192 c. p. p. con la sostituzione al riscontro di elementi di ordine meramente
logico[21];
per altro verso essi non devono costituire elementi idonei a fondare
autonomamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato, perché ciò
renderebbe ultronea la chiamata in correità o in reità, che l’ordinamento
non ha espunto dall’ambito delle prove pur esigendo elementi idonei ad offrire
garanzie obiettive e certe circa l’attendibilità di chi ha riferito il fatto
da provare[22].
Non avendo posto la legge alcuna limitazione e non
potendola arbitrariamente porre l’interprete, il riscontro ad una chiamata in
correità o in reità può essere legittimamente costituito anche dalle
dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia[23].
D’altra parte la forza dimostrativa nascente dalla convergenza risulta
attenuata tutte le volte in cui la conferma venga da mere chiamate in reità, a
fortiori nei casi in cui nessuna dichiarazione accusatoria sia una chiamata
in correità e il riscontro incrociato riguardi solo chiamate in reità[24].
Evidentemente poi è agevole intuire i pericoli della utilizzazione come
riscontri di dichiarazioni provenienti da altri collaboratori di giustizia, e ciò
perché è assai difficile, soprattutto in presenza di dichiarazioni rese in
tempi diversi, escludere contatti tra i diversi dichiaranti, o comunque
affermare con assoluta sicurezza l’autonomia di una fonte rispetto ad
un’altra: anche se la conoscenza di analoghe dichiarazioni rese in precedenza
da altro coimputato non determina automaticamente l’inattendibilità delle
accuse, imponendo piuttosto un’ulteriore verifica in ordine all’autonomia e
alla spontaneità della chiamata successiva[25].
Non va d’altronde dimenticata la tendenza quasi istintiva del collaboratore di
giustizia ad assecondare le intuizioni degli organi investigativi, e questo,
anche involontariamente, in presenza di una serie di dichiarazioni già
rilasciate alle quali gli organi inquirenti cercano riscontro con l’audizione
di altri collaboratori sullo stesso episodio, può in qualche misura determinare
la “sintonizzazione” del contributo sulla stessa lunghezza d’onda di
quelli già acquisiti, che renderebbe fittizia la convergenza delle accuse.
Su questi temi, sui quali spesso si è sviluppata
con toni anche assai accesi la dialettica processuale, si registra il monito
costante della giurisprudenza che avverte in ordine al pericolo di convergenze
fittizie, e sottolinea l’esigenza di attribuire il valore di riscontro a
dichiarazioni convergenti purché non sussista alcuna fondata ragione per
ritenere che tale convergenza sia il frutto di collusioni o comunque di
reciproche influenze[26].
È tuttavia sufficiente un’esperienza anche minima di procedimenti in cui
viene in esame il contributo dei collaboratori di giustizia per rendersi conto
della impossibilità pratica di raggiungere la prova negativa della possibilità
di accordi o di precedenti contatti tra i dichiaranti, così come appare assai
problematica l’indagine diretta ad escludere in modo assolutamente certo la
fondatezza dei ricorrenti sospetti di manipolazioni o condizionamenti. Pur
dovendosi evitare anche in questo caso affrettate generalizzazioni, che si
rivelano sempre fuorvianti, perché sostituiscono ad un paventato atteggiamento
di fiducia acritica l’opposto assunto della irrimediabile inaffidabilità
dello strumento, si impone doverosamente una più accentuata cautela nella
valutazione di questo tipo di prove, ove emergano elementi tali da fare apparire
plausibilmente fondati i rischi illustrati.
Nel presente procedimento, prendendo spunto da
svariate indicazioni emerse nel corso del dibattimento, sono stati disposti
dalla Corte una serie di accertamenti ai sensi dell’art. 507 c. p. p. allo
scopo di verificare se, così come lamentato dai difensori degli imputati non
collaboratori, nel corso delle indagini preliminari, e comunque prima che i
collaboratori di giustizia poi esaminati in dibattimento rendessero le loro
dichiarazioni, vi fossero state occasioni di contatto, determinate da periodi di
comune detenzione presso lo stesso carcere, ovvero dal contestuale alloggio di
alcuni di essi presso la stessa struttura alberghiera durante i soggiorni in
città legati ai frequenti impegni giudiziari. Sotto il primo profilo
l’accertamento compiuto presso la casa circondariale di Catania Bicocca, che
molti dei collaboratori avevano indicato come luogo della loro detenzione per
periodi più o meno lunghi, ha consentito di verificare che effettivamente
alcuni degli imputati, prima o dopo l’inizio della collaborazione, sono stati
ristretti presso il carcere di Bicocca, ed in alcuni casi la presenza è
coincisa con quella di altri imputati, già collaboratori di giustizia, oppure
divenuti tali successivamente ed in corso di detenzione (è il caso, ad es. di
PIETROPAOLO Pasquale o VENTURA Salvatore, la cui collaborazione è iniziata in
epoca successiva alla notificazione dell’ordinanza di custodia cautelare).
Posto che l’accertamento mirava a conoscere se il regime carcerario era
compatibile o meno con la possibilità di incontro e di contatto, si è
verificato (v. la nota dell’Ufficio matricola della casa circondariale di
Catania Bicocca del 14 maggio 1999) che in alcuni casi i collaboratori sono
stati ristretti in regime di isolamento (così SPARACIO Luigi, detenuto a
Bicocca dal 20 gennaio 1994, subito dopo la cessazione della latitanza ed il suo
arresto, al 14 febbraio 1994), ed in altri il periodo di detenzione è stato
molto breve (CARIOLO Antonio è stato detenuto a Bicocca dal 14 al 15 giugno
1995, periodo in cui presso lo stesso reparto “bunker” si trovava alloggiato
VENTURA Salvatore non ancora collaboratore di giustizia). Più complesso si è
rivelato l’accertamento diretto a conoscere, attraverso il Servizio Centrale
di Protezione del Ministero dell’Interno, ed a seguito della stessa ordinanza
emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c. p. p. in data 28 aprile 1999,
“le date, i periodi e le modalità di
soggiorno presso l’hotel Europa, ubicato in Messina, S. S. n. 114, dei
collaboratori sentiti in questo dibattimento”, indagine a cui era
evidentemente connessa “la citazione del
direttore pro tempore della struttura alberghiera” perché riferisse in
merito alle stesse circostanze. All’udienza del 5 maggio 1999 è così
comparso davanti alla Corte Nastro Siniscalchi Marcello, dal 1995 capo
ricevimento presso l’hotel “Europa” di Messina, incaricato, in tale veste
ed in mancanza di un vero e proprio direttore, di curare gli arrivi e le
partenze della clientela. Il testimone, non previamente informato circa le
ragioni della citazione, ha in ogni caso escluso che anche attraverso la
consultazione dei registri in possesso dell’albergo sarebbe stato possibile
rispondere ai quesiti indicati nell’ordinanza della Corte, posto che la
prenotazione delle camere, a cui provvedeva il comando provinciale dei
Carabinieri di Messina, e la registrazione della presenza dei collaboratori
avvenivano utilizzando la dizione “Ministero
dell’Interno”: sicché, senza potere comunque risalire all’identità
dei collaboratori di volta in volta alloggiati, sarebbe consentito solamente
individuare i periodi in cui il Servizio Centrale di Protezione si è avvalso
della struttura e dedurre il probabile numero dei collaboratori alloggiati dal
numero di camere di volta in volta impegnate. Più proficuo si è rivelato
l’accertamento presso lo stesso Servizio Centrale, il quale ha trasmesso, con
dispaccio telegrafico immediato del 14 maggio 1999, copia di una nota con
allegato prospetto proveniente dal Comando provinciale dei Carabinieri di
Messina da cui risultano i periodi in cui alcuni dei collaboratori sentiti in
questo dibattimento hanno alloggiato presso l’hotel; con altra nota in data 8
maggio 1999 la Questura di Messina aveva comunicato lo stesso tipo di
informazioni con riferimento ad altri cinque collaboratori. Dall’esame della
documentazione indicata si trae effettivamente conferma della circostanza della
contestuale presenza di alcuni collaboratori presso l’albergo, peraltro sempre
limitata a periodi molto brevi, al massimo di due giorni. E tuttavia, onde
evitare affrettate generalizzazioni e dare al fenomeno le sue esatte dimensioni
(non pienamente desumibili dalle dichiarazioni necessariamente generiche del
maresciallo Gatto, escusso all’udienza del 10.5.1999), va innanzitutto
rilevato che l’eventuale coincidenza delle date non si traduce automaticamente
nella effettiva compresenza o possibilità di incontro dei collaboratori a cui
si riferisce, perché, ove la coincidenza riguardi il giorno di arrivo di uno e
di partenza dell’altro, l’impossibilità pratica di conoscere l’orario in
cui un collaboratore è giunto in albergo e l’altro se ne è allontanato
impedisce di escludere del tutto che la contestualità riscontrata sia
scarsamente significativa ai fini esaminati. Deve essere altresì notato che,
mentre alcuni dei collaboratori il cui contributo in questo dibattimento si è
rivelato di sicuro rilievo qualitativo e quantitativo non sono mai risultati
alloggiati presso l’hotel “Europa” (ad es. CARIOLO Antonio, RIZZO Rosario,
VENTURA Salvatore, MANCUSO Giorgio, COSTANTINO Giovanni, ma ad analoga
conclusione deve pervenirsi per coloro per i quali non è pervenuta alcuna
risposta, come ad es. FERRARA Sebastiano), altri lo sono stati per uno o due
giorni in tutto al massimo (è il caso, ad es., di SPARACIO Luigi, che vi ha
soggiornato dal 12 al 13 giugno 1995, o LA TORRE Guido, che vi è stato
alloggiato il 20 dicembre 1994 e
poi dal 28 al 29 giugno 1995). La situazione ha in effetti riguardato
marginalmente, tra gli odierni imputati, PARATORE Vincenzo, ARNONE Marcello,
GIORGIANNI Salvatore, LA TORRE Guido, TODARO Demetrio, SPARACIO Luigi e LEO
Giovanni, come consente un controllo incrociato dei periodi riportati nella
documentazione acquisita. Risultano invece molto frequenti ed anche più
prolungati i soggiorni, e conseguentemente accresciute le possibilità di
coincidenze, per quanto riguarda Santacaterina Umberto e Di Napoli Pietro, due
collaboratori che non figurano tra gli odierni imputati (il secondo è stato
giudicato separatamente con il rito abbreviato per il tentato omicidio di Mulé
Giuseppe del 28 gennaio 1991), il cui contributo con riferimento alle vicende
oggetto di questo processo, mai isolato, appare, rispetto al complesso delle
altre risultanze dibattimentali, di rilievo qualitativo e quantitativo molto
modesto.
Certamente la circostanza che alcuni collaboratori
di giustizia siano stati ospitati contemporaneamente nelle stesse strutture
carcerarie (ovviamente dopo l’inizio della collaborazione) o extracarcerarie (è
questo il caso di FERRARA Sebastiano e TODARO Demetrio, per un periodo
alloggiati insieme, come si avrà modo di rilevare, presso una struttura della
Polizia di Stato), o che siano stati fatti soggiornare insieme, anche per
periodi molto brevi, presso la stessa struttura alberghiera, non può non
destare sconcerto e perplessità in ordine all’operato degli organi preposti a
garantire non solo la sicurezza dei collaboratori, ma anche la genuinità ed il
proficuo sbocco processuale del loro contributo, che viceversa situazioni del
tipo descritto possono irrimediabilmente compromettere poiché consentono ai
collaboratori di giustizia di incontrarsi in contesti sostanzialmente privi di
efficaci controlli. Va d’altra parte osservato che non sarebbe realistico
ipotizzare forme di controllo totalizzante sui movimenti e sui contatti dei
collaboratori di giustizia tali da prevenire in assoluto i rischi paventati. La
libertà di movimento e di comunicazione di cui godono tendenzialmente senza
limiti i collaboratori non detenuti, vincolati solamente al rispetto degli
obblighi imposti dallo speciale programma di protezione, rende illusoria
qualsiasi pretesa di escludere del tutto possibilità di contatto, che anche ai
collaboratori in stato di detenzione sono offerte dalle frequenti occasioni di
comune partecipazione alle udienze dei processi che li riguardano o in cui
devono essere esaminati (salvo che in questo secondo caso si faccia ricorso
all’esame a distanza tramite videoconferenza). Si intende a questo punto la
particolare delicatezza della prima fase della collaborazione, quella in cui il
collaboratore, di regola ancora detenuto o comunque trasferito in località
protetta (ed eventualmente già destinatario delle misure provvisorie di cui
all’art. 13-bis del d. l. 15 gennaio
1991, n. 8), comincia a rendere le sue dichiarazioni e riferisce in merito ai
fatti di cui è a conoscenza: nell’impossibilità di escludere che
successivamente, ottenuta l’ammissione alle misure alternative alla detenzione
o per ragioni afferenti ai molteplici impegni giudiziari, il collaboratore di
giustizia possa avere incontri o contatti con altri soggetti in possesso del
medesimo status, l’unico antidoto
concretamente praticabile rimane quello di far sì che nella prima fase di
raccolta delle dichiarazioni del collaboratore, più o meno ampia a seconda
della consistenza del bagaglio di conoscenze del dichiarante, tali possibilità
siano impedite o circoscritte in ambiti ragionevolmente ristretti, con la
conseguenza che successivamente, garantita la genuinità del contributo
iniziale, possano valutarsi con fondato sospetto ingiustificate correzioni o
modificazioni delle dichiarazioni originarie, pur non dimenticando che
l’attendibilità della chiamata non è automaticamente pregiudicata dal fatto
che essa si attui in progressione e si sviluppi nel tempo, specie quando i nuovi
dati forniti costituiscano un completamento ed una integrazione dei precedenti[27].
Riprendendo l’esame dei risultati degli
accertamenti compiuti in merito a questi aspetti dalla Corte, può fondatamente
affermarsi, alla luce dei dati illustrati, che le riscontrate situazioni di
compresenza di collaboratori di giustizia sentiti in questo dibattimento hanno
avuto una incidenza qualitativa e quantitativa modesta con riferimento alle
vicende esaminate da questa Corte, e se ne devono conseguentemente presumere
conseguenze assai limitate sulla genuinità delle dichiarazioni utilizzate. In
altri termini, e forse è più esatto formulare l’assunto in questo modo, le
situazioni accertate non hanno sicuramente accresciuto in maniera significativa
le possibilità di contatti e di influenze reciproche tra i collaboratori che
costituiscono un rischio sempre incombente, e che, ove non operino adeguati
meccanismi preventivi, sollecitano uno sforzo ancora più accentuato del
giudice, teso a cogliere, attraverso un’analisi approfondita ed attenta del
contenuto delle dichiarazioni e del contegno del dichiarante, l’autonomia e
l’originalità della fonte di prova, o a percepire eventuali ostacoli
all’esito positivo della valutazione.
A ben vedere l’indagine, per restare
nell’ambito del tema della ricerca dei riscontri in presenza di dichiarazioni
accusatorie convergenti anche solo parzialmente, non si presenta diversa da
quella che si impone laddove si percepisca il pericolo che la convergenza sia
fittizia, avendo i collaboratori il cui contributo viene esaminato attinto le
informazioni di cui sono in possesso presumibilmente da fonti di dominio
pubblico. Anche in questo caso sarebbe sforzo vano cercare di fornire la prova
negativa della possibilità del collaboratore di conoscere i particolari
riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, e l’indagine dovrà
essere orientata alla ricerca di elementi specifici i quali, potendo essere
conosciuti solamente da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali
il fatto sia stato riferito da testimoni diretti, dimostrino effettivamente una
conoscenza privilegiata ed autorizzino ragionevolmente ad escludere che la
convergenza sia il frutto postumo di operazioni manipolatorie[28].
Un approccio di questo tipo valorizza la ricerca di convergenti contenuti
descrittivi, perché quanto più il racconto del collaboratore ne sarà ricco,
tanto più ne saranno accresciute le possibilità di controllo secondo il
criterio indicato e ne risulterà rafforzata la pregnanza probatoria delle
dichiarazioni.
Proseguendo l’illustrazione delle principali
problematiche poste dalla valutazione della chiamata in correità, va ricordato
che anche la causale del delitto costituisce un elemento di fatto suscettibile
di essere riscontrato, sicché, in caso di esito positivo del riscontro, vale a
confermare l’attendibilità del dichiarante ed il contenuto della
dichiarazione[29].
Possono altresì costituire riscontro esterno le
dichiarazioni di chi affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima
narrazione dei fatti, specie quando la narrazione è stata fatta in prossimità
del fatto o comunque in periodo non sospetto, ed essa attesti in tal modo la
genuinità e l’anteriorità delle conoscenze del dichiarante[30].
Quanto poi all’annosa questione della natura
individualizzante del riscontro, sul piano delle affermazioni di principio
tendenzialmente la giurisprudenza più recente appare orientata a diversificare
la valutazione a seconda che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
vengano in considerazione ai fini della emissione di misura cautelare oppure
siano oggetto di un esame propedeutico all’affermazione di responsabilità
dell’accusato: mentre infatti i criteri di indagine sulla credibilità del
dichiarante e sulla attendibilità delle dichiarazioni non mutano
sostanzialmente nell’uno e nell’altro caso, i riscontri, per l’emissione
della misura, non devono necessariamente riguardare direttamente la posizione
soggettiva del chiamato, ed invece ai fini della prova della colpevolezza devono
riferirsi necessariamente, in modo specifico, alla persona del singolo accusato[31],
potendosi ammettere, secondo le circostanze del caso concreto, una traslazione
della prova dal fatto al suo autore solo in presenza di un elevato tasso di
attendibilità intrinseca ed estrinseca e di un riscontro obiettivo
particolarmente pregnante.
[1] E che appare legato alla pressoché completa assimilazione che caratterizza in dibattimento l’esame dell’imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri all’esame sul fatto proprio: v. sulla questione la motivazione della nota Corte cost. 2 novembre 1998, n. 361, che ha dichiarato illegittimo, tra l’altro, l’art. 513 del codice di rito penale.
[2] V. in proposito le opportune precisazioni di Cass. 14 gennaio 1997, Spataro, e di Cass. 1° ottobre 1996, Pagano.
[3] Cass. 9 giugno 1995, Osmani.
[4] Cass. 11 aprile 1994, Curatola; Corte cost. 18 marzo 1992, ord. n. 108, in Cass. pen., 1992, 1471.
[5] Cass. 21 giugno 1996, Curinga.
[6] Cass. 29 novembre 1995, Varsalona.
[7] Cass. 6 maggio 1994, Siciliano.
[8] V. per la testimonianza della persona offesa, Cass. 25 febbraio 1999, Ruggiero; Cass. 17 dicembre 1998, Kovacs; Cass. 24 febbraio 1997, Orsini; Cass. 11 luglio 1997, Bello; Cass. 6 dicembre 1995, Sblendido.
[9] In tal senso v. le opportune precisazioni di Cass. 14 gennaio 1997, Spataro.
[10] Cass. 20 febbraio 1996, Emmanuello.
[11] V. ex multis Cass. 25 agosto 1994, Prudentino; Cass. 23 novembre 1994, La Mosca; Cass. 13 giugno 1997, D’Amato ed altri.
[12] Sono le puntualizzazioni contenute, nell’ambito dell’esame di una notissima vicenda, in Cass. 22 gennaio 1997, Bompressi ed altri (pubblicata in Foro it., 1997, II, 297 ss.); v. anche la massima di Cass. 5 novembre 1998, Alletto ed altri.
[13] Una pietra miliare in questa materia è costituita da Cass. S. U. 21 ottobre 1992, Marino ed altri (pubblicata in Foro it., 1993, II, 209 ss.).
[14] Cass. 15 marzo 1996, Imparato.
[15] V. Cass. 18 luglio 1994, Bruno; Cass.20 maggio 1997, Varelli.
[16] Cass. 22 aprile 1998, Martello.
[17] Cass. 21 aprile 1997, Di Corrado ed altri.
[18] Cass. 25 agosto 1994, Prudentino.
[19] V. ex multis Cass. 23 giugno 1994, De Geronimo; Cass. 17 ottobre 1990, Caniggia.
[20] Cass. S. U. 6 dicembre 1991, Scala ed altri (in Cass. Pen. 1992, 1475).
[21] V. in tema di misure cautelari, Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo ed altri. V. anche, in ordine alle esigenza che l’elemento di riscontro, fattuale e/o logico, sia esterno alla chiamata, onde impedire che la verifica sia “circolare, tautologica ed autoreferente”, Cass. 31 marzo 1998, Avila ed altri.
[22] V. Cass. 11 maggio 1993, Ameglio (in Cass. pen., 1995, 1014).
[23] V. ex multis Cass. 3 aprile 1997, Pesce ed altri.
[24] V. ancora Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo ed altri, cit..
[25] Cass. 19 aprile 1996, Cariboni; Cass. 18 novembre 1994, Di Gregorio.
[26] Cass. 30 giugno 1993, Dell’Anna.
[27] Cass. 19 dicembre 1996, Cipolletta ed altro.
[28] Cass. 7 aprile 1998, Sole A. ed altro.
[29] Cass. 3 aprile 1997, Pesce ed altri, cit..
[30] Cass. 21 dicembre 1998, Barbanera ed altri.
[31] V. Cass. 31 gennaio 1996, Alleruzzo ed altri, cit.; Cass. 22 marzo 1996, Arena ed altri; Cass. 8 aprile 1997, Catti; Cass. 18 giugno 1997, Trubia; Cass. 16 aprile 1998, Civardi ed altro.