2.2.        La legislazione premiale e l’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152

Rinviando ad eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso della motivazione l’ulteriore approfondimento delle problematiche sinteticamente illustrate ed in aderenza ad un criterio programmatico che privilegia l’esame critico delle risultanze relative alle singole vicende rispetto alla enunciazione di principi astratti, un’ultima serie di considerazioni di carattere generale deve essere dedicata all’esame degli elementi costitutivi e dei presupposti di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, probabilmente il più vistoso, dal punto di vista strettamente processuale, degli strumenti introdotti dal legislatore per stimolare il fattivo contributo degli imputati all’accertamento dei fatti e alla individuazione degli autori dei reati. Il beneficio, come avviene di consueto in tutti i processi nei quali figurano tra gli imputati collaboratori di giustizia, ha infatti formato oggetto di una generalizzata richiesta di applicazione, con riferimento a tutti gli episodi, da parte di tutti i difensori i cui assistiti, a prescindere dalla attuale titolarità del programma speciale di protezione, si sono presentati davanti alla Corte in tale veste di collaboratori. È allora evidente che, dovendosi rinviare all’esame dei singoli capi di imputazione per l’indagine diretta di volta in volta a verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato, è opportuno, anche per comodità espositiva, soffermarsi brevemente sul dato normativo ed enunciare una tantum i criteri ai quali la Corte si è attenuta per concedere, o viceversa negare, l’attenuante in esame.

Si è già rilevato che il beneficio si inserisce, in una prospettiva che privilegia l’ottica del singolo processo nel quale il contributo si esplica, nel quadro delle strategie di lotta alla criminalità organizzata elaborate sulla scorta dei successi di analoghi strumenti positivamente sperimentati con riferimento all’azione di contrasto del terrorismo eversivo. L’introduzione di istituti diretti ad incentivare la collaborazione risponde ad una logica che prende atto, come nel caso delle analoghe misure adottate contro il terrorismo politico, dei limiti di una risposta affidata agli strumenti di indagine tradizionali e al mero inasprimento della repressione, e della necessità di disporre, ai fini di una efficace reazione istituzionale e di un’azione investigativa più adeguata, di informazioni e notizie provenienti “dall’interno” delle organizzazioni da fronteggiare, rese “impermeabili” all’attività di indagine dal diffuso clima di omertà che ne circonda l’esistenza e l’azione. Ed appare superfluo sottolineare l’eccezionale importanza di contributi di questo tipo quando oggetto dell’accertamento siano, come spesso accade, circostanze ignorate al di fuori della ristretta cerchia degli affiliati, oppure di contenuto fattuale sfuggente, come ad es. l’affiliazione di un soggetto ad un clan, che non è ovviamente preceduta ed attestata da regolare iscrizione, e la cui prova non può spesso fare a meno dell’indicazione del correo che quell’esperienza abbia condiviso e che sia in grado di rappresentare circostanze e dati di fatto a cui ancorare quella appartenenza.

La speciale circostanza attenuante invocata dai difensori possiede invero un ambito di applicazione chiaramente delineato dall’incipit della norma citata (Per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ...), rispetto a cui il contributo, in presenza del quale l’ergastolo si tramuta in reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene subiscono una sensibile riduzione oscillante tra il terzo e la metà, ha una sua specifica valenza, che evidenzia una palese ratio legis, dovendo esso consistere - per consentire l’accesso ai benefici indicati - in una dissociazione operosa destinata, in ogni caso, a scardinare il contesto associativo che caratterizza il delitto per cui si procede e ad impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Il corollario della rigorosa impostazione legislativa è che il contributo necessario alla fruizione del beneficio non può perciò ridursi alla semplice ammissione delle proprie responsabilità[1]. In tal modo la norma rappresenta, anche sotto il profilo della significativa incidenza quantitativa della diminuente, il pendant della disposizione precedente dello stesso articolato legislativo, che ha introdotto una circostanza aggravante (con aumento della pena proprio da un terzo alla metà) per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Sperimentando anche in questo caso soluzioni già praticate in altro contesto (v. l’art. 1 del citato d. l. 15 dicembre 1979, n. 625), l’inasprimento repressivo viene realizzato sottraendo l’aggravante in questione al giudizio di bilanciamento, o meglio consentendolo purché si concluda a favore dell’aggravante de qua, e, facendo tesoro dell’interpretazione della disposizione che ne ha costituito il modello ispiratore, la norma precisa che “le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante[2].

Il parallelismo con l’attenuante introdotta dall’articolo successivo è sottolineato dal fatto che le disposizioni dell’art. 7 sono destinate a non operare quando ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio della riduzione della pena di cui al 1° comma dell’art. 8 (art. 8, 2° comma, legge n. 203/91). E se pure la mancanza della formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 non è ostativa in linea di principio all’applicabilità della diminuente speciale prevista dall’articolo successivo[3], ovviamente a maggior ragione quando l’epoca del commesso reato non consente la contestazione dell’aggravante, è evidente che non può fare difetto il presupposto della concreta natura o rilevanza associativa dei reati oggetto del procedimento nel quale il contributo viene reso, applicandosi l’attenuante a prescindere ovviamente dall’apporto eventualmente fornito dal dichiarante in relazione a reati oggetto di altri procedimenti[4], o dalla considerazione, in generale, della qualità della sua collaborazione.

Due sono i presupposti ai quali il legislatore ha ancorato la possibilità di fruire del beneficio: l’uno, quello della “dissociazione”, destinato, in un significato diverso rispetto a quello squisitamente ideologico recepito dalla legislazione sul terrorismo, laddove designava l’esigenza del ripudio della violenza come metodo di lotta politica, ad esprimere l’abbandono della associazione, la confessione di avere fatto parte di un sodalizio criminoso ed il connesso recesso dal patto sociale che legava il dissociato ai correi. L’altro requisito è quello della cosiddetta collaborazione probatoria (introdotta per la prima volta dall’art. 4 del d. l. n. 625 del 1979, c. d. decreto Cossiga, convertito nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, che della successiva legislazione premiale costituisce il prototipo), che si è descritto come il contributo di chi si adoperi per impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. L’uso delle espressioni sottolineate rinvia con insistenza all’effettività del contributo, la cui meritevolezza, nella rigorosa valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere, discende, secondo l’interpretazione che appare più aderente alla ratio e alla lettera della norma, da una sorta di ravvedimento operoso, finalizzato ad interrompere l’iter criminoso, e non solo dalla condotta di dissociazione che logicamente lo precede. E tale collaborazione, ove le circostanze lo consentano, deve necessariamente esplicarsi anche in direzione della ricostruzione dei fatti e della individuazione o cattura dei responsabili, venendosi in tal modo a saldare la prospettiva investigativa e quella più propriamente processuale alla quale la concessione del beneficio in definitiva mira. Sembra peraltro preferibile, in armonia all’interpretazione più rigorosa che dopo qualche oscillazione iniziale si era fatta strada nell’applicazione della legislazione sul terrorismo, esigere che il contributo fornito possieda i caratteri della pienezza e della effettività e consenta il raggiungimento di risultati altrimenti non accessibili, escludendo il beneficio quando l’aiuto fornito, anche per fattori esterni e non addebitabili al dichiarante, non abbia permesso il conseguimento di quegli effetti.

Discende poi dall’interpretazione della norma che ai fini della concessione del beneficio il dichiarante deve rendere un contributo veridico e completo, non potendo, ad esempio, considerarsi meritevole del trattamento premiale chi, nella ricostruzione del fatto, abbia sottaciuto la responsabilità di concorrenti, o abbia trascurato di indicare elementi che avrebbero potuto qualificare diversamente la condotta o, addirittura, sostanziare circostanze aggravanti (quali la premeditazione) incidenti sul trattamento sanzionatorio delle persone accusate. E parallelamente l’attenuante non può trovare applicazione quando il contributo si sovrapponga ad un quadro probatorio già definito che abbia consentito, con riferimento al singolo fatto, l’individuazione o la cattura dei responsabili del reato; la conseguenza è che per un verso va respinto qualsiasi rapporto di necessaria ed automatica corrispondenza tra lo status di collaboratore di giustizia (a prescindere dalla ammissione allo speciale programma di protezione) e la fruizione del beneficio, operando quest’ultimo su un piano processuale per il quale la predetta qualifica è, in sé, come si è già rilevato, scarsamente significativa, e per altro verso non è escluso, quando sia in esame una pluralità di vicende, anche eventualmente collegate dal punto di vista probatorio, che l’attenuante sia riconosciuta ad un collaboratore per il contributo offerto con riferimento ad alcuni dei reati, e negata al medesimo collaboratore in relazione ad altri fatti riguardo ai quali il contributo fornito appaia, anche per ragioni oggettive (connesse, ad es., alla anteriorità di altre collaborazioni), insufficiente o di rilievo modesto: e di questo corollario sarà fatta da questa Corte puntuale applicazione verificando di volta in volta, con riferimento a ciascun episodio, la sussistenza dei presupposti di meritevolezza del beneficio, con la conseguenza, imposta dalla unificazione di tutti i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, che l’attenuante in esame rimarrà concretamente non operativa ove riconosciuta in relazione a reati assorbiti da altre violazioni ritenute più gravi, salvo un più limitato effetto quoad poenam sulla misura dell’aumento di volta in volta applicato.

Deve essere infine precisato, in ordine alla richiesta di contestuale concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella speciale di cui al citato art. 8, anch’essa puntualmente formulata dai difensori degli imputati collaboratori di giustizia, che in generale appare di intuitiva evidenza il pericolo che gli stessi elementi presi in considerazione ai fini del riconoscimento della attenuante speciale siano poi ulteriormente valutati ai fini della concessione di un ulteriore beneficio, dando vita ad un inammissibile bis in idem. In proposito giova però ricordare che la ratio dell’istituto di cui all’art. 62-bis c. p. è proprio quella di dare spazio ad esigenze di mitigazione del trattamento sanzionatorio che non trovino adeguato sbocco in istituti codificati, sicché tutte le volte in cui tali esigenze emergono (ad es. con riferimento al ruolo dell’imputato, o al grado di adesione alla determinazione criminosa) la peculiarità dei presupposti su cui si fonda l’attenuante speciale consente di escludere indebite sovrapposizioni. E la giurisprudenza è infatti approdata alla conclusione secondo cui il pericolo di inammissibili duplicazioni è scongiurato dal fatto che la concessione dei due benefici si fonda su distinti e diversi presupposti, che non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione contemporanea dell’uno e dell’altro[5].



[1] Cass. 4 luglio 1997, Cariolo ed altri.

[2] Dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 del d. l. n. 625/1979, con sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost., 13 febbraio 1995, n. 38) il giudice delle leggi aveva infatti sottolineato che “una corretta interpretazione della norma consente […] l’applicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore dell’aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni saranno apportate sulla pena reisultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti, secondo la regola generale”.

[3] V. in tal senso Cass.11 marzo 1997, Santise.

[4] Cass. 4 dicembre 1996, Feminò ed altri; v. anche Cass. 23 gennaio 1997, Settineri ed altri, e Cass. 18 aprile 1997, Galli ed altri.

[5] Cass. 5 novembre 1998, Favaloro.