Rinviando ad eventuali esigenze che dovessero
emergere nel corso della motivazione l’ulteriore approfondimento delle
problematiche sinteticamente illustrate ed in aderenza ad un criterio
programmatico che privilegia l’esame critico delle risultanze relative alle
singole vicende rispetto alla enunciazione di principi astratti, un’ultima
serie di considerazioni di carattere generale deve essere dedicata all’esame
degli elementi costitutivi e dei presupposti di applicazione della circostanza
attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito
nella legge 12 luglio 1991, n. 203, probabilmente il più vistoso, dal punto di
vista strettamente processuale, degli strumenti introdotti dal legislatore per
stimolare il fattivo contributo degli imputati all’accertamento dei fatti e
alla individuazione degli autori dei reati. Il beneficio, come avviene di
consueto in tutti i processi nei quali figurano tra gli imputati collaboratori
di giustizia, ha infatti formato oggetto di una generalizzata richiesta di
applicazione, con riferimento a tutti gli episodi, da parte di tutti i difensori
i cui assistiti, a prescindere dalla attuale titolarità del programma speciale
di protezione, si sono presentati davanti alla Corte in tale veste di
collaboratori. È allora evidente che, dovendosi rinviare all’esame dei
singoli capi di imputazione per l’indagine diretta di volta in volta a
verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio
invocato, è opportuno, anche per comodità espositiva, soffermarsi brevemente
sul dato normativo ed enunciare una tantum
i criteri ai quali la Corte si è attenuta per concedere, o viceversa
negare, l’attenuante in esame.
Si è già rilevato che il beneficio si inserisce,
in una prospettiva che privilegia l’ottica del singolo processo nel quale il
contributo si esplica, nel quadro delle strategie di lotta alla criminalità
organizzata elaborate sulla scorta dei successi di analoghi strumenti
positivamente sperimentati con riferimento all’azione di contrasto del
terrorismo eversivo. L’introduzione di istituti diretti ad incentivare la
collaborazione risponde ad una logica che prende atto, come nel caso delle
analoghe misure adottate contro il terrorismo politico, dei limiti di una
risposta affidata agli strumenti di indagine tradizionali e al mero inasprimento
della repressione, e della necessità di disporre, ai fini di una efficace
reazione istituzionale e di un’azione investigativa più adeguata, di
informazioni e notizie provenienti “dall’interno” delle organizzazioni da
fronteggiare, rese “impermeabili” all’attività di indagine dal diffuso
clima di omertà che ne circonda l’esistenza e l’azione. Ed appare superfluo
sottolineare l’eccezionale importanza di contributi di questo tipo quando
oggetto dell’accertamento siano, come spesso accade, circostanze ignorate al
di fuori della ristretta cerchia degli affiliati, oppure di contenuto fattuale
sfuggente, come ad es. l’affiliazione di un soggetto ad un clan, che non è
ovviamente preceduta ed attestata da regolare iscrizione, e la cui prova non può
spesso fare a meno dell’indicazione del correo che quell’esperienza abbia
condiviso e che sia in grado di rappresentare circostanze e dati di fatto a cui
ancorare quella appartenenza.
La
speciale circostanza attenuante invocata dai difensori possiede invero un ambito
di applicazione chiaramente delineato dall’incipit
della norma citata (Per i delitti di
cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni di tipo mafioso ...), rispetto a cui il
contributo, in presenza del quale l’ergastolo si tramuta in reclusione da 12 a
20 anni e le altre pene subiscono una sensibile riduzione oscillante tra il
terzo e la metà, ha una sua specifica valenza, che evidenzia una palese ratio
legis, dovendo esso consistere - per consentire l’accesso ai benefici
indicati - in una dissociazione operosa destinata, in ogni caso, a scardinare il
contesto associativo che caratterizza il delitto per cui si procede e ad
impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Il
corollario della rigorosa impostazione legislativa è che il contributo
necessario alla fruizione del beneficio non può perciò ridursi alla semplice
ammissione delle proprie responsabilità[1].
In tal modo la norma rappresenta, anche sotto il profilo della significativa
incidenza quantitativa della diminuente, il pendant
della disposizione precedente dello stesso articolato legislativo, che ha
introdotto una circostanza aggravante (con aumento della pena proprio da un
terzo alla metà) per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo. Sperimentando anche in questo caso soluzioni già praticate
in altro contesto (v. l’art. 1 del citato d. l. 15 dicembre 1979, n. 625),
l’inasprimento repressivo viene realizzato sottraendo l’aggravante in
questione al giudizio di bilanciamento, o meglio consentendolo purché si
concluda a favore dell’aggravante de qua,
e, facendo tesoro dell’interpretazione della disposizione che ne ha costituito
il modello ispiratore, la norma precisa che “le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alla predetta aggravante”[2].
Il
parallelismo con l’attenuante introdotta dall’articolo successivo è
sottolineato dal fatto che le disposizioni dell’art. 7 sono destinate a non
operare quando ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio della
riduzione della pena di cui al 1° comma dell’art. 8 (art. 8, 2° comma, legge
n. 203/91). E se pure la mancanza della formale contestazione dell’aggravante
di cui all’art. 7 non è ostativa in linea di principio all’applicabilità
della diminuente speciale prevista dall’articolo successivo[3],
ovviamente a maggior ragione quando l’epoca del commesso reato non consente la
contestazione dell’aggravante, è evidente che non può fare difetto il
presupposto della concreta natura o rilevanza associativa dei reati oggetto del
procedimento nel quale il contributo viene reso, applicandosi l’attenuante a
prescindere ovviamente dall’apporto eventualmente fornito dal dichiarante in
relazione a reati oggetto di altri procedimenti[4],
o dalla considerazione, in generale, della qualità della sua collaborazione.
Due
sono i presupposti ai quali il legislatore ha ancorato la possibilità di fruire
del beneficio: l’uno, quello della “dissociazione”, destinato, in un
significato diverso rispetto a quello squisitamente ideologico recepito dalla
legislazione sul terrorismo, laddove designava l’esigenza del ripudio della
violenza come metodo di lotta politica, ad esprimere l’abbandono della
associazione, la confessione di avere fatto parte di un sodalizio criminoso ed
il connesso recesso dal patto sociale che legava il dissociato ai correi.
L’altro requisito è quello della cosiddetta collaborazione probatoria
(introdotta per la prima volta dall’art. 4 del d. l. n. 625 del 1979, c. d.
decreto Cossiga, convertito nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, che della
successiva legislazione premiale costituisce il prototipo), che si è descritto
come il contributo di chi si adoperi per impedire che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, anche
aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei
reati. L’uso delle espressioni sottolineate rinvia con insistenza
all’effettività del contributo, la cui meritevolezza, nella rigorosa
valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere, discende, secondo
l’interpretazione che appare più aderente alla ratio
e alla lettera della norma, da una sorta di ravvedimento operoso,
finalizzato ad interrompere l’iter criminoso,
e non solo dalla condotta di dissociazione che logicamente lo precede. E tale
collaborazione, ove le circostanze lo consentano, deve necessariamente
esplicarsi anche in direzione della ricostruzione dei fatti e della
individuazione o cattura dei responsabili, venendosi in tal modo a saldare la
prospettiva investigativa e quella più propriamente processuale alla quale la
concessione del beneficio in definitiva mira. Sembra peraltro preferibile, in
armonia all’interpretazione più rigorosa che dopo qualche oscillazione
iniziale si era fatta strada nell’applicazione della legislazione sul
terrorismo, esigere che il contributo fornito possieda i caratteri della
pienezza e della effettività e consenta il raggiungimento di risultati
altrimenti non accessibili, escludendo il beneficio quando l’aiuto fornito,
anche per fattori esterni e non addebitabili al dichiarante, non abbia permesso
il conseguimento di quegli effetti.
Discende
poi dall’interpretazione della norma che ai fini della concessione del
beneficio il dichiarante deve rendere un contributo veridico e completo, non
potendo, ad esempio, considerarsi meritevole del trattamento premiale chi, nella
ricostruzione del fatto, abbia sottaciuto la responsabilità di concorrenti, o
abbia trascurato di indicare elementi che avrebbero potuto qualificare
diversamente la condotta o, addirittura, sostanziare circostanze aggravanti
(quali la premeditazione) incidenti sul trattamento sanzionatorio delle persone
accusate. E parallelamente l’attenuante non può trovare applicazione quando
il contributo si sovrapponga ad un quadro probatorio già definito che abbia
consentito, con riferimento al singolo fatto, l’individuazione o la cattura
dei responsabili del reato; la conseguenza è che per un verso va respinto
qualsiasi rapporto di necessaria ed automatica corrispondenza tra lo status di collaboratore di giustizia (a prescindere dalla ammissione
allo speciale programma di protezione) e la fruizione del beneficio, operando
quest’ultimo su un piano processuale per il quale la predetta qualifica è, in
sé, come si è già rilevato, scarsamente significativa, e per altro verso non
è escluso, quando sia in esame una pluralità di vicende, anche eventualmente
collegate dal punto di vista probatorio, che l’attenuante sia riconosciuta ad
un collaboratore per il contributo offerto con riferimento ad alcuni dei reati,
e negata al medesimo collaboratore in relazione ad altri fatti riguardo ai quali
il contributo fornito appaia, anche per ragioni oggettive (connesse, ad es.,
alla anteriorità di altre collaborazioni), insufficiente o di rilievo modesto:
e di questo corollario sarà fatta da questa Corte puntuale applicazione
verificando di volta in volta, con riferimento a ciascun episodio, la
sussistenza dei presupposti di meritevolezza del beneficio, con la conseguenza,
imposta dalla unificazione di tutti i reati ascritti sotto il vincolo della
continuazione, che l’attenuante in esame rimarrà concretamente non operativa
ove riconosciuta in relazione a reati assorbiti da altre violazioni ritenute più
gravi, salvo un più limitato effetto quoad
poenam sulla misura dell’aumento di volta in volta applicato.
Deve
essere infine precisato, in ordine alla richiesta di contestuale concessione
delle circostanze attenuanti generiche e di quella speciale di cui al citato
art. 8, anch’essa puntualmente formulata dai difensori degli imputati
collaboratori di giustizia, che in generale appare di intuitiva evidenza il
pericolo che gli stessi elementi presi in considerazione ai fini del
riconoscimento della attenuante speciale siano poi ulteriormente valutati ai
fini della concessione di un ulteriore beneficio, dando vita ad un inammissibile
bis in idem. In proposito giova però ricordare che la ratio
dell’istituto di cui all’art. 62-bis
c. p. è proprio quella di dare spazio ad esigenze di mitigazione del
trattamento sanzionatorio che non trovino adeguato sbocco in istituti
codificati, sicché tutte le volte in cui tali esigenze emergono (ad es. con
riferimento al ruolo dell’imputato, o al grado di adesione alla determinazione
criminosa) la peculiarità dei presupposti su cui si fonda l’attenuante
speciale consente di escludere indebite sovrapposizioni. E la giurisprudenza è
infatti approdata alla conclusione secondo cui il pericolo di inammissibili
duplicazioni è scongiurato dal fatto che la concessione dei due benefici si
fonda su distinti e diversi presupposti, che non escludono, ma nemmeno
necessariamente implicano, l’applicazione contemporanea dell’uno e
dell’altro[5].
[1] Cass. 4 luglio 1997, Cariolo ed altri.
[2] Dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 del d. l. n. 625/1979, con sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost., 13 febbraio 1995, n. 38) il giudice delle leggi aveva infatti sottolineato che “una corretta interpretazione della norma consente […] l’applicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore dell’aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni saranno apportate sulla pena reisultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti, secondo la regola generale”.
[3] V. in tal senso Cass.11 marzo 1997, Santise.
[4] Cass. 4 dicembre 1996, Feminò ed altri; v. anche Cass. 23 gennaio 1997, Settineri ed altri, e Cass. 18 aprile 1997, Galli ed altri.
[5] Cass. 5 novembre 1998, Favaloro.